Accedere alle prestazioni di specialistica ambulatoriale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
D. Lgs. n 229/99 (art. 8-bis) e successivi
La Ricetta del SSN, prescritta dal Medico di Medicina Generale, dal Pediatra di libera scelta e dal Medico Specialista
è il documento che ti permette di accedere alle Strutture Sanitarie del Sistema Sanitario Nazionale.
- Contiene i dati necessari per determinare la partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) da parte del cittadino o il diritto all' esenzione.
- Per le esenzioni in patologia, invalidità, maternità, diagnosi precoce e prevenzione, solo il Medico di Medicina Generale, il Pediatra di Libera Scelta e il Medico Specialista possono indicare in sede di compilazione della Ricetta il diritto all'esenzione dal ticket, riportando il codice relativo all'esenzione nelle apposite caselle.
- Se non si ha diritto all' esenzione dal ticket il Medico deve contrassegnare la lettera "N" (non esente).
- Se la Ricetta non riporta le indicazioni dell'esenzione, protestare quando si è agli sportelli è troppo tardi!
- E' indispensabile farlo presente al Medico prescrittore nel momento in cui viene rilasciata la Ricetta, in quanto non è consentito apportare successivamente delle modifiche alla Ricetta.
- E' obbligatorio che la ricetta contenga il Quesito Diagnostico del Medico prescrittore.
- Esenzioni per età e/o reddito: dal 1° maggio 2011 gli assistiti della Regione Emilia-Romagna (cittadini italiani o stranieri purchè iscritti al SSN), per poter usufruire del diritto all’esenzione, devono essere in possesso di certificato di esenzione per reddito, rilasciato dalla propria Azienda USL.
Validità del certificato:
- in tutti i casi, ad eccezione di quelli in cui l’ assistito ha età superiore ai 65 anni, il certificato ha validità fino al 31 dicembre dell’ anno in cui è stato rilasciato.
- per i bambini di età inferiore ai 6 anni, il certificato ha validità fino al 31 dicembre e comunque non oltre il giorno del compimento dei 6 anni di età.
- per gli assistiti di età superiore ai 65 anni, il certificato ha validità illimitata, o comunque fino ad eventuale comunicazione di cambiamento della condizione reddituale da parte dell’ assistito.
- per gli assistiti che hanno l’ assistenza temporanea (ad esempio per assistenza presso azienda diversa da quella di residenza), la validità del certificato non può superare la data di scadenza dell’ assistenza.
- I Medici prescrittori, sono tenuti ad indicare l’ eventuale esenzione per reddito sulla ricetta SSN.
- Le Aziende Sanitarie riconosceranno l’ esenzione per reddito solo in presenza del relativo codice di esenzione riportato sulla ricetta del SSN.
- Se il cittadino non è in possesso di ricetta SSN recante il codice di esenzione, dovrà pagare il ticket relativo alla prestazione erogata, non sarà quindi sufficiente mostrare il certificato di esenzione poiché la data a cui fare riferimento è la data di prescrizione, in quanto è il momento in cui avviene l’ attestazione del diritto di esenzione, non quindi la data di erogazione.
La Tessera Sanitaria/Codice Fiscale è un documento personale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate per monitorare la spesa del Sistema Sanitario Nazionale.
- Sostituisce il vecchio tesserino di codice fiscale.
- Rappresenta lo strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con gli Enti e le Amministrazioni pubbliche.
- E' tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) nei paesi della comunità europea.
- E' tessera sanitaria per l'accesso ai servizi del sistema sanitario in Italia.
- Deve essere esibita inotamente alla ricetta rossa del servizio sanitario nazionale quando si richiedono farmaci o prestazioni specialistiche.
- Si deve sempre affiancare al Libretto Sanitario rilasciato dalla ASL quando si deve documentare una eventuale esenzione.
Il Libretto Sanitario è un documento rilasciato dall'ASL di competenza.
Attesta l'iscrizione del cittadino al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Il Libretto riporta:
- I dati personali.
- Il "codice assistito", che è assegnato automaticamente dalla Regione e identifica l'assistito.
- Il nominativo del Medico curante.
- L' eventuale codice di esenzione dal pagamento del ticket.
- Il codice di esenzione dal pagamento del ticket non sempre dà il diritto di esenzione totale per tutte le prestazioni.
D. Lgs. N. 124/1998, D.M. n. 329/1999, D.M. n. 279/2001, DM. n. 296/2001, Circolare Ministero Salute n. 13/2001
Pagamento ticket/ritiro del referto
Il cittadino non esente ha l'obbligo di pagare il ticket al momento dell'effettuazione della prestazione, qualora non l'abbia già versato al momento della prenotazione. In via eccezionale per prestazioni in cui il referto viene consegnato con tempistica differita, il pagamento ticket può essere effettuato prima del ritiro del referto.
I referti non ritirati entro i 30 gg. successivi all'effettuazione della prestazione verranno inviati alla azienda USL di residenza del cittadino, la quale provvederà ad addebitare allo stesso, la tariffa intera della prestazione erogata; l'addebito avverrà anche per i cittadini esenti.
Art. 5 comma 8 L. 407/90 e art. 4 comma 18 L. 412/91


