1
Agosto 2007
Rep. Atti n. 169/CSR del 1° agosto 2007
LA
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella
odierna seduta del 1° agosto 2007:
VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997 n. 281 che attribuisce a questa Conferenza
la facoltà di sancire accordi tra il Governo
e le Regioni e le Province autonome, in attuazione
del principio di leale collaborazione, al fine di
coordinare l’esercizio delle rispettive competenze
e svolgere attività di interesse comune;
VISTO l’articolo 6 della legge
1 febbraio 2006, n. 43, recante “Disposizioni
in materia di professioni sanitarie infermieristiche,
ostetrica, riabilitative, tecnico – sanitarie
e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione
dei relativi ordini professionali”, che:
-
al comma 2, dispone che per i profili delle professioni
sanitarie può essere istituita la funzione
di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica;
-
al comma 3, dispone che i criteri e le modalità
per l’attivazione della funzione di coordinamento
in tutte le organizzazioni sanitarie e socio –
sanitarie pubbliche e private sono definiti con apposito
accordo, ai sensi del predetto articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro
della Salute e le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano;
-
ai commi 4 e 5, individua i requisiti per l’esercizio
della funzione di coordinamento;
VISTA la lettera in data 9 febbraio 2007, con la quale
il Ministero della salute, in attuazione del predetto
articolo 6, comma 3, della legge 1° febbraio 2006,
n. 43, ha inviato una prima versione dello schema
di accordo in oggetto;
CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica
svoltasi il 6 marzo 2007, le Regioni hanno formulato
una serie di osservazioni sullo schema di accordo,
che i rappresentanti del Ministero della salute hanno
fatto riserva di valutare ai fini della stesura di
una nuova versione dello schema medesimo;
VISTA la lettera in data 26 aprile 2007, con la quale
il Ministero della salute ha inviato la nuova stesura
della proposta di accordo in oggetto, che tiene conto
delle modifiche proposte dalle Regioni nel corso dell’anzidetto
incontro tecnico del 6 marzo 2007 e ha rappresentato
che il nuovo testo recepisce anche le osservazioni
formulate dalle Organizzazioni sindacali;
CONSIDERATO che, nel corso di una ulteriore riunione
tecnica svoltasi il 5 luglio 2007, si è convenuto
sulla necessità di predisporre un nuovo schema
di accordo che, previamente concertato con le Amministrazioni
centrali interessate, tenesse conto delle osservazioni
aggiuntive formulate nel corso della medesima riunione
dalle Regioni;
VISTA la nota del 25 luglio 2007, con la quale il
Ministero della salute ha inviato la definitiva stesura
della proposta di accordo in oggetto, rappresentando
che la medesima è stata concertata con il Ministero
dell’economia e delle finanze e con il Dipartimento
della Funzione pubblica;
VISTA la lettera in data 27 luglio 2007, con la quale
la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in
sanità, ha espresso parere favorevole sulla
predetta definitiva versione dello schema di accordo
in parola;
ACQUISITO, nell’odierna seduta di questa Conferenza,
l’assenso del Governo, delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema
di accordo da ultimo pervenuto dal Ministero della
salute con lettera in data 25 luglio 2007;
SANCISCE
ACCORDO
tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei
seguenti termini:
Art.
1
1. Ai fini dell’accesso alla funzione di coordinamento,
fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 2,
è necessario essere in possesso dei requisiti
stabiliti dall’art. 6, commi 4 e 5, della legge
1 febbraio 2006, n. 43.
2.
La durata minima del master di cui al citato articolo
6, comma 4, della legge 1 febbraio
2006, n. 43, è annuale. La formazione deve
essere effettuata nelle Università e deve prevedere
l’espletamento di un tirocinio formativo obbligatorio
di almeno 500 ore, da espletarsi presso aziende sanitarie,
aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie,
enti classificati e istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico.
Art. 2
1. Al fine di istituire la funzione di coordinamento
appare opportuno armonizzare la normativa contrattuale
con le disposizioni contenute nell’art. 6 della
legge dell’1
febbraio 2006 n. 43. A tali fini Il Ministero
della Salute, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano con il presente accordo danno mandato
al Comitato di Settore per l’inserimento, nell’ambito
dell’atto di indirizzo per l’apertura
delle trattative, dei principi previsti dal presente
accordo e finalizzati alla modifica delle norme contrattuali
che attualmente regolano il conferimento dell’incarico
di coordinamento, con la previsione anche di una disciplina
transitoria volta a salvaguardare i diritti quesiti.
2.
In sede contrattuale saranno definite le modalità
per il conferimento dell’incarico di coordinamento.
3.
L’attuazione dei commi 1 e 2 non deve comportare
effetti di maggiore onere sul livello di finanziamento
del contratto collettivo nazionale di comparto quantificato
secondo i criteri ed i parametri previsti per tutto
il pubblico impiego.
Art. 3
1. Oltre che ai profili professionali infermieristici,
è consentito l’accesso ai corsi di master
di primo livello in management o per le funzioni di
coordinamento anche al personale appartenente ai profili
professionali di ostetrica, riabilitativi, tecnico-sanitari
e della prevenzione.
2.
A livello regionale saranno individuate idonee modalità
per favorire la partecipazione ai master, di cui all’art.
6, comma 4, del personale già incaricato delle
funzioni di coordinamento alla data del presente Accordo,
ai sensi della vigente normativa contrattuale.
3.
L’accesso e la partecipazione ai corsi di master
di cui ai commi 1 e 2 devono comunque avvenire nel
rispetto della normativa legislativa e contrattuale
vigente in materia.
Art. 4
1. Sino all’entrata in vigore del C.C.N.L. di
disciplina dei contenuti di cui al presente accordo,
gli incarichi di coordinamento continuano ad essere
conferiti secondo la vigente normativa contrattuale.
In caso di parità di punteggio e/o di valutazione,
nell’ambito della contrattazione aziendale sarà
riconosciuto carattere preferenziale al possesso del
master e del certificato di abilitazione alle funzioni
direttive, di cui all’art. 6, commi 4 e 5 della
citata legge n. 43/2006.
Art. 5
1. Ai sensi dell’art. 6, comma 2, della suddetta
legge n. 43/2006
l’istituzione della funzione di coordinamento
non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
2.
Contestualmente è fatto obbligo, per tutte
le organizzazioni sanitarie e socio – sanitarie
pubbliche e private, di sopprimere nelle piante organiche,
relative ai profili professionali infermieristici,
ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitario e della
prevenzione, un numero di posizioni effettivamente
occupate ed equivalenti sul piano finanziario.
IL PRESIDENTE
On.le Prof. Linda Lanzillotta
IL
SEGRETARIO
Avv. Giuseppe Busia