Parte generale
Art. 1.
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo
determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni,
aziende ed enti del comparto del SSN di cui al CCNL
del 19 aprile 2004, in servizio alla data del 1°
gennaio 2004 o assunto successivamente.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo 1°
gennaio 2004 - 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti
del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
Parte I
Biennio economico 2004-2005
Art. 2.
Incrementi tabellari
1. Il trattamento economico tabellare delle posizioni
iniziali e di sviluppo delle diverse categorie come
definiti dal CCNL
19 aprile 2004, e' incrementato degli importi mensili
lordi per tredici mensilita' nella misura e alle scadenze
previste nella Tabella
A allegata al presente contratto.
2. Gli importi annui del trattamento economico iniziale
indicati nel prospetto 2 della Tabella B del CCNL
19 aprile 2004 risultanti dall'applicazione del
comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze
indicate nella Tabella
B del presente contratto.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi
comprensivi dell'indennità' di vacanza contrattuale
prevista dall'art. 2, comma 6, del CCNL
del 19 aprile 2004.
Art. 3.
Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la
remunerazione di particolari condizioni di disagio,
pericolo o danno
1. Il fondo per il finanziamento dei compensi di lavoro
straordinario e per la remunerazione di particolari
condizioni di disagio, pericolo o danno, di cui all'art.
29 del CCNL
19 aprile 2004, e' confermato a decorrere dal 1°
gennaio 2004. Il suo ammontare a tale data e' quello
consolidato al 31 dicembre 2003. Sono altresì
confermate tutte le modalità di utilizzo previste
dal citato art. 29.
Art. 4.
Fondo della produttività collettiva per il miglioramento
dei servizi e per il premio della qualità delle
prestazioni individuali
1. Il fondo della produttività collettiva per
il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità
delle prestazioni individuali, di cui all'art. 30 del
CCNL 19 aprile
2004 e' confermato a decorrere dal 1° gennaio
2004 anche per quanto alle modalità di utilizzo.
Il suo ammontare a tale data e' quello consolidato al
31 dicembre 2003 con le precisazioni contenute nel comma
2 dell'art. 30 del CCNL
19 aprile 2004.
2. Dal 1° gennaio 2004 il fondo stesso e' incrementato
dalle medesime voci indicate nelle lettere a), b), c)
e d) del comma 3 dell'art. 30 del CCNL
19 aprile 2004.
3. Sono altresì confermati i commi 5 e 6 dell'art.
30 del CCNL
19 aprile 2004.
Art. 5.
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive,
delle posizioni organizzative, del valore comune delle
ex indennità di qualificazione professionale
e dell'indennità' professionale specifica.
1. Il fondo per il finanziamento delle fasce retributive,
delle posizioni organizzative, del valore comune delle
ex indennità di qualificazione professionale
e dell'indennità' professionale specifica, di
cui all'art. 31 del CCNL
19 aprile 2004 e' confermato a decorrere dal 1°
gennaio 2004 per le modalità di utilizzo nonché
di incremento previste al comma 2 del medesimo articolo.
Il suo ammontare a tale data e' quello consolidato al
31 dicembre 2003.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, dal 1° febbraio
2005 e dal 31 dicembre 2005 il fondo deve essere rivalutato
automaticamente in rapporto al nuovo valore delle fasce
attribuite ai dipendenti che gravano sul fondo stesso,
incrementate e finanziate dal presente contratto nelle
misure indicate nella tabella
A.
Parte II
Finanziamenti
Art. 6.
Risorse per la contrattazione integrativa
1. Con decorrenza dal 31 dicembre 2005 a valere per
l'anno 2006 le risorse pari allo 0,51% calcolato sul
monte salari 2003 (Euro 134,29 in ragione d'anno per
dipendente) sono destinate alla contrattazione integrativa
che provvederà a ripartirle tra i fondi degli
articoli 30 e 31 del CCNL
19 aprile 2004, garantendo prevalentemente il fondo
della produttività.
2. Dal 1° gennaio 2004, e' altresì confermato
l'art. 33, comma 1 del CCNL
19 aprile 2004 relativo alle risorse aggiuntive
regionali da destinare alla contrattazione integrativa
pari all'1,2% del monte salari annuo calcolato con riferimento
al 2001 nonché le ulteriori risorse pari allo
0,4% del medesimo monte salari, gia messe a disposizione
dalle Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del CCNL
19 aprile 2004.
Art. 7.
Indennità professionale specifica spettante al
personale del ruolo sanitario - profili di infermiere,
infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica
ed ex operatore professionale dirigente - destinatari
del passaggio dalla posizione D a Ds.
1. A titolo di interpretazione autentica a decorrere
dal 1° settembre 2003 al personale collaboratore
professionale sanitario - profilo di infermiere, infermiere
pediatrico, assistente sanitario e ostetrica - nel passaggio
dalla posizione D alla posizione Ds, ai sensi dell'art.
19, comma 1, lettere b) e c) del CCNL
19 aprile 2004, e' mantenuta anche l'indennità'
professionale specifica di Euro 433,82 in godimento,
di cui alla Tabella E allegata al medesimo CCNL.
2. Con decorrenza 1° gennaio 2004, l'indennità'
professionale specifica, prevista per il personale collaboratore
professionale sanitario esperto ex operatore professionale
dirigente, dalla Tabella E allegata al CCNL
19 aprile 2004, pari ad Euro 340,86, e' rideterminata
in Euro 433,82. Detta indennità e' confermata
nella medesima misura anche per il personale collaboratore
sanitario esperto - profilo di infermiere, infermiere
pediatrico, assistente sanitario e ostetrica.
3. La Tabella E allegata al
CCNL 19 aprile 2004 e' sostituita dalla tabella
C allegata al presente CCNL.
Parte III
Norme generali e finali
Art. 8.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione
del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima
mensilità, sul compenso per lavoro straordinario,
sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato,
diretto e indiretto, sull'indennità' premio di
servizio, sull'indennità' dell'art. 15, comma
7, del CCNL del 19 aprile
2004, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali
e previdenziali e relativi contributi e sui contributi
di riscatto.
Agli effetti dell'indennita' premio di servizio, dell'indennità'
sostitutiva di preavviso nonché quella prevista
dall'art. 2122 del
codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. I benefici economici risultanti dal presente contratto
sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli
importi previsti al personale comunque cessato o che
cesserà dal servizio, con diritto a pensione,
nel periodo di vigenza del presente contratto di parte
economica biennio 2004-2005.
3. Gli effetti del comma 1 si applicano anche alle indennità
di cui all'art. 7 con decorrenza dalle date ivi indicate.
4. Resta confermato quanto previsto dai commi 4 e 5
dell'art. 35 del CCNL
del 19 aprile 2004.
Art. 9.
Norma finale
1. Per quanto non previsto dal presente contratto restano
in vigore le norme dei vigenti CCNL del 1° settembre
1995 (come integrato dal CCNL del 22 maggio 1997), 7
aprile 1999 (come integrato dal CCNL
del 20 settembre 2001) e 19
aprile 2004 ove non disapplicate o sostituite dal
presente contratto.
----> Vedere Allegato alle pagg.
62 - 63 della
G.U. <----
Dichiarazione
congiunta n. 1
Le parti si danno reciproco atto della necessità
di rivedere la declaratoria allegato 1 del CCNL 19 aprile
2004, relativa ai passaggi dalla categoria B, livello
economico Bs alla categoria C, profilo di operatore
tecnico specializzato esperto, nell'ambito del quadriennio
normativo 2006-2009.
Dichiarazione congiunta n. 2
Le parti si danno reciproco atto che le disposizioni
di cui all'art. 40 del CCNL 7 aprile 1999 saranno oggetto
della trattativa del quadriennio normativo 2006-2009,
I biennio economico 2006-2007.
Dichiarazione congiunta n. 3
Le parti confermano le dichiarazioni congiunte nn. 114
del CCNL 19 aprile 2004.
Dichiarazione a verbale allegata al CCNL 2004/2005 II
biennio economico comparto sanita' La F.I.A.L.S./CONF.SAL,
pur sottoscrivendo il presente contratto non condivide
l'impianto e l'impostazione del sistema economico per
cui, al fine di migliorarlo nella negoziazione decentrata
intende portare avanti fin da ora, congiuntamente agli
eletti nelle R.S.U. in seno alle proprie liste, la rivendicazione
per ottenere che i dipendenti del Servizio sanitario
nazionale, per il loro personale contributo lavorativo
quotidiano, vengano retribuiti alla stessa stregua dei
loro colleghi dei paesi più all'avanguardia dell'Unione
europea.
La trattativa odierna, conclusasi dopo 29 mesi di vacanza
contrattuale in maniera sommaria e parziale, ha disatteso
tutte quelle innovazioni che sul tavolo di concertazione
avrebbero contribuito a risolvere i problemi dei lavoratori
del comparto.
Difatti, ha rimandato sine die le questioni piu' vetuste
rispetto alla classificazione del personale e, in particolare,
delle professioni sanitarie: il tavolo di concertazione
avrebbe dovuto proseguire ad oltranza per affrontare
con il rinnovo della parte normativa, scaduta il 31
dicembre 2005, le tematiche relative alle professionalità
emergenti dei ruoli sanitari, amministrativi e tecnici.
Al contempo stimiamo l'urgenza di sopraggiungere a reperire
forme e mezzi per una collocazione ottimale di quelle
professioni che, all'interno delle Aziende malgrado
siano in possesso del requisito della laurea universitaria
o di un titolo equipollente, percepiscono salari nettamente
inferiori rispetto ai colleghi universitari inquadrati
nei ruoli di elevata professionalità (EP).
Non dimentichiamo che, quelle stesse professioni sanitarie
che nei prossimi mesi si troveranno a fare i conti con
l'iscrizione obbligatoria all'albo professionale per
esercitare il diritto alla professione, dopo la sottoscrizione
del presente accordo, avranno ottenuto dopo oltre due
anni d'attesa, un esiguo aumento stipendiale lordo mensile
di circa 100 euro.
Alla stessa stregua riteniamo l'aumento contrattuale,
riconosciuto al personale amministrativo e agli operatori
socio-sanitari, pressoché irrisorio. Vale a dire
che la percentuale d'inflazione che grava sugli aumenti
contrattuali della retribuzione odierna non rappresenta
nemmeno una quota parte del depauperamento delle risorse
reali: ne e' chiara dimostrazione il plusvalore rimesso
all'euro nel rapporto di cambio con la vecchia lira.
In questo panorama si palesa improrogabile, l'esigenza
di dare spazio ulteriore alla contrattazione istituendo,
fin da subito, un tavolo decentrato presso le singole
Regioni in aggiunta a quello nazionale e a quello aziendale.
Ogni singola Regione a oggi, si manifesta nei confronti
del personale medico, professionale, socio-sanitario,
tecnico e amministrativo che presta servizio nelle strutture
sanitarie come il diretto datore di lavoro, artefice
di interventi rilevanti sulle quote economiche e sugli
atti di indirizzo per gli obiettivi delle Aziende. Malgrado
questa veste ricoperta dall'ente territoriale in forma
completa e inequivocabile non viene ancora previsto,
almeno fino a ora, un livello di contrattazione collettiva
regionale per rendere omogenei interventi e criteri
generali, affinché questi tengano conto non della
realta' della singola Azienda, ma della complessità
degli obiettivi prefissati nell'ambito regionale.
FIALS/CONF.SAL, per detti motivi, invita il Governo
ad avviare il negoziato per il rinnovo CCNL 2006-2009
per la parte normativa e per il primo biennio economico
2006-2007, senza dimenticare che l'efficienza del Servizio
sanitario nazionale, come oggi viene apprezzata indistintamente
da tutti i cittadini, e' strettamente legata alla professionalità
degli operatori sanitari che hanno modo di dimostrare
quotidianamente il loro valore.
Roma, 5 giugno 2006
FIALS
(firmato) CONFSAL (firmato)