LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Salvatore Senese -Presidente.-
Dott. Donato Figurelli -Rel. Consigliere-
Dott. Pietro Cuoco -Consigliere-
Dott. Francesco Antonio Maiorano -Consigliere-
Dott. Alessandro De Renzis -Consigliere-
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
T. F., elettivamente domiciliato in Roma Viale Castrense
7, presso lo studio dell'avvocato Tagliatela Giovanni,
che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
-ricorrente-
Contro
La Nuova Domiziana S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma P.zza
del Paradiso 55, presso lo studio dell'avvocato D.C.
d'I. F., rappresentata e difesa dall'avvocato Rizzo
Nunzio giusta delega in atti;
-controricorrente-
Avverso la sentenza n. 4455/04 della Corte d'appello
di Napoli, depositata il 10/12/04 – R.G.N.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/10/07 dal Consigliere Dott. Donato
Figurelli;
udito l'Avvocato Tagliatatela;
udito l'avvocato Risso;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pietro Abbritti che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 febbraio 1998 il signor
F. T. , premesso di essere dipendente della Casa di
Cura Pineta Grande La nuova Domiziana s.p.a., con
la qualifica di tecnico di radiologia; di aver ricevuto,
a seguito il procedimento disciplinare avviato nei
confronti di P. B. , contestati i medesimi fatti con
tre distinte lettere del 22.9.1997; di aver contestato
formalmente l'avvio di tali procedure; di aver ricevuto
il 6 e il 7 ottobre 1997 altre due contestazioni di
addebito; di aver subito licenziamento disciplinare
in data 3.11.1997; tanto premesso, deduceva i seguenti
motivi di illegittimità dell'intimato licenziamento:
«violazione del giusto procedimento per insussistenza
dei fatti gravi sufficienti ad adottare il licenziamento
come sanzione disciplinare; infondatezza dei motivi
posti a base del licenziamento; violazione e falsa
applicazione dell'art. 30 CCNL di categoria del 1995;
violazione dell'art. 7 legge 300/07 [1]; illegittimità
ed infondatezza del licenziamento comunque sproporzionato
ai fatti contestati – disparità di trattamento
con gli altri dipendenti; violazione del principio
del contraddittorio e quello di immediatezza della
contestazione; infondatezza dei motivi e violazione
di legge per mancanza di responsabilità del
dipendente – adempimento delle direttive impartite
dalla società; vizio del procedimento e sproporzione
del provvedimento rispetto alle singole contestazioni;
nullità ed illegittimità del licenziamento
in quanto intimato per motivi discriminatori e sindacali».
Si costituiva la suddetta società, sostenendo
la piena legittimità dell'intimato licenziamento,
fondato su diversi e gravi addebiti che possono così
essere riassunti: i primi due addebiti nell'aver seguito
due radiografie a B. G. , madre di P. B. , dipendente
della clinica, senza che venisse versato ed annotato
il corrispettivo ed in assenza sia di autorizzazioni
sulla gratuità dell'esame da parte della Direzione
sia di richieste da parte della B. (facendo quindi
risultare la paziente «ricoverata» e come
tale non pagante); la terza contestazione nell'aver
illecitamente consegnato alla B. in difetto di specifica
richiesta, tre esami radiologici (per i quali non
era stato versato il relativo corrispettivo), nonché
di aver reso una dichiarazione falsa, cioè
di averli consegnati personalmente, atteso che l'esame
radiologico del 17.7.1997, da controlli effettuati
in data 13.8.1997 antecedente a quella della assunta
consegna, non era presente negli archivi della azienda;
la quarta e quinta contestazione nell'aver assunto
atteggiamenti palesemente ostruzionistici e per niente
collaborativi. La convenuta concludeva per il rigetto
della domanda introduttiva.
Il giudice del Tribunale di S. Maria C.V., in funzione
di giudice del lavoro, con sentenza del 25.6.2003,
annullava «il licenziamento intimato al ricorrente
in data 3.11.97» e condannava «la società
resistente al pagamento in favore del ricorrente della
retribuzione globale di fatto percepita con decorrenza
dal giorno del licenziamento sino al 7.12.01 e detratte
le somme percepite dal ricorrente per reddito di impresa
per gli anni 98 e 99 oltre interessi e svalutazione,
ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali
dal 3.11.97 al 7.12.01», nonché alle
spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello il T., con
ricorso del 22.4.03, per erronea e falsa interpretazione
dell'art. 420, commi 4, 5 e 6 e dell'art. 112 c.p.c.,
nonché del principio dell'aliunde perceptum;
per insussistenza di un evento estintivo del rapporto
lavorativo intervenuto medio tempore; per illogicità
della motivazione; per erronea valutazione delle risultanze
processuali. In particolare, il T. deduceva la tardività
delal produzione documentale della società,
l'erronea detrazione di redditi percepiti già
prima del licenziamento, il superficiale accertamento
in ordine al secondo licenziamento adottato dalla
società nei confronti del medesimo in data
7.12.2001.
Ricostituitosi il contraddittorio, La Nuova Domiziana
s.p.a. contestava, con varie argomentazioni, la fondatezza
del gravame, del quale chiedeva il rigetto; proponeva,
a sua volta, appello incidentale autonomo finalizzato
al rigetto della domanda introduttiva del giudizio
e sostenendo, nel merito, l'erroneità della
decisione, in quanto il primo giudice aveva dichiarato
l'illegittimità del recesso de quo, ritenendo
insussistente «un grave inadempimento degli
obblighi nascenti dal rapporto di lavoro», nonché
mancante la «prova dei fatti posti a base del
licenziamento», e di «un accordo fraudolento
tra il T. e la B. o sua figlia, dipendente della clinica,
o altre eventuali persone, accordo volto a consentire
alla paziente di effettuare gratuitamente un esame
che avrebbe dovuto pagare», trattando da ricoverata
una paziente ambulatoriale. Erroneamente il giudice
di primo grado, secondo la società, aveva ritenuto
che «le disposizioni delle modalità con
cui dovevano essere effettuati gli esami radiologici
erano vaghe e soprattutto disattese nella prassi»,
laddove di contro la procedura aziendale, oltre ad
essere stata sempre scrupolosamente osservata (tranne
dal ricorrente) era rigida nel prescrivere il previo
pagamento del corrispettivo per l'effettuazione dell'esame
radiografico e la verifica di ciò da parte
del tecnico di radiologia. In conclusione chiedeva
la riforma della sentenza impugnata.
Con sentenza in data 7 ottobre – 10 dicembre
2004 la Corte di Appello di Napoli, in riforma dell'impugnata
sentenza, rigettava la domanda introduttiva del giudizio
proposta con ricorso del 10 febbraio 1998 dal T.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 22
luglio 2005, il T. ha proposto ricorso per cassazione,
affidato a tre motivi.
La Nuova Domiziana s.p.a. ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art.
378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione
e falsa applicazione degli artt. 2104, 2106, 1176
e 2119 c.c., nonché dell'art. 7 dello statuto
dei lavoratori; violazione e falsa applicazione dei
principi di proporzionalità ed immediatezza
della sanzione disciplinare; illogicità, inadeguatezza,
contraddittorietà e carenza di motivazione
con riferimento al doveroso riscontro della sussistenza
dei presupposti per la risoluzione del rapporto per
giusta causa; omessa valutazione di fatti, prove.
2.1. con il secondo motivo il ricorrente denunzia
violazione dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori;
violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità
ed immediatezza della sanzione disciplinare; comportamento
illegittimo del datore di lavoro; cumulo contestazioni
disciplinari.
3.1. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia erronea
e falsa applicazione degli artt. 420 e 112 c.p.c.;
erronea e falsa applicazione dell'aliunde perceptum;
inammissibilità della produzione documentale;
insussistenza di un evento estintivo del rapporto
lavorativo intervenuto medio tempore; illogicità
della motivazione ed erronea interpretazione dei fatti,
degli atti e dei comportamenti processuali.
4. I motivi di ricorso vanno congiuntamente esaminati,
in quanto tra loro connessi, ed il ricorso è
infondato.
5. La Corte d'Appello ha ritenuto la sussistenza della
giusta causa di licenziamento alla stregua delle seguenti
circostanze; che il T. ha eseguito due radiografie
a B. G. (mandre di P. B., dipendente della clinica)
senza che venisse versato ed annotato il relativo
corrispettivo, ed in assenza sia delle autorizzazioni
sulla gratuità dell'esame da parte della Direzione
sia della conseguente specifica richiesta della medesima
utente; che è altresì pacifico che il
T. ha illecitamente consegnato alla medesima tre esami
radiologici senza alcuna autorizzazione, nonché
di aver reso una dichiarazione falsa atteso che uno
dei tre esami, e specificamente quello del 17.7.97,
da indagini effettuate in data antecedente a quella
della dichiarata consegna, non era presente negli
archivi dell'azienda, il tutto nell'ambito di una
condotta ostruzionistica e per niente collaborativi,
allorché il medesimo dipendente si era rifiutato
di praticare un esame grafico ad una paziente ricoverata
nella struttura, asserendo che la richiesta del medico
era incompleta del numero di registrazione della cartella,
e per aver risposto al dr. Mauriello, alla presenza
di colleghi di lavoro ed ospiti della struttura, in
maniera scorretta. La Corte territoriale ha altresì
rilevato che il T. è stato raggiunto da due
precedenti provvedimenti (non impugnati ed il cui
termine quinquennale per la relativa azione di annullamento
è ampiamente decorso) di sospensione dal lavoro
e dalla retribuzione dal 20 al 26 ottobre e dal 27
al 29 ottobre per complessivi dieci giorni. La corte
d'Appello ha altresì accertato che la signora
B. G. era stata registrata illecitamente come «paziente
interno» (e quindi senza il prescritto numero
di cartella clinica) al fine di poter effettuare l'esame
gratuitamente; che il sistema informatico era stato
manomesso poiché la prestazione resa a favore
della stessa risultava «non codificata»;
che gli esami radiografici così effettuati
erano stati consegnati alla medesima senza la prescritta
autorizzazione scritta della Direzione; che gli esami
eseguiti a favore della B. erano stati compiuti in
aperta violazione della procedura aziendale, cioè
in assenza del prescritto pagamento e senza alcuna
autorizzazione scritta del responsabile (dr. Schiavone)
o del medico di radiologia; che l'elemento da ritenersi
pertanto acquisito è che gli esami radiografici
di cui alle contestazioni disciplinari sono stati
effettuati dal T. , come risultante dal registro interno
prodotto in atti, dalle relazioni redatte dai medici
P., F., O., nonché dai cartellini di presenza
marcatempo anch'essi prodotti in atti. La Corte territoriale
ritiene fondati pienamente tutti gli addebiti contestati
al predetto dipendente atteso, tra l'altro, che l'art.
27 c.c.n.l. di categoria stabilisce che «il
lavoratore in relazione alle particolari esigenze
dell'assistenza sanitaria…. Deve rispettare
l'impostazione e la fisionomia propria della struttura
ove opera ed attenersi alle disposizioni impartite
dall'Amministrazione secondo la struttura organizzativa
interna in cui opera ed osservare in modo corretto
i propri doveri». In effetti, secondo la Corte
territoriale, il licenziamento adottato dalla società
nei confronti del T. è scaturito dalla valutazione
complessiva di una molteplicità di contestazioni,
che hanno dato luogo a ben cinque lettere di contestazioni
del 22 settembre – 6/7 ottobre 1997, pertanto,
ogni singolo episodio di contestazione deve essere
valutato complessivamente in funzione degli altri
eventi, posti a fondamento di detto provvedimento.
Di talchè, la valutazione globale degli illeciti
comportamenti assunti dal T. durante l'intercorso
rapporto di lavoro con la società (mancato
versamento del corrispettivo di esami radiografici
a favore di persona non ricoverata e conseguente violazione
delle formalità prescritte dall'azienda; illecita
consegna della relativa documentazione in assenza
della prescritta autorizzazione da parte della direzione;
rifiuto nella esecuzione di esami radiografici a pazienti
della struttura per asserita incompletezza della richiesta
medica) consente l'affermazione di legittimità
del provvedimento espulsivo del 3.11.1997 emesso dalla
società nei confronti del predetto dipendente.
Né d'altra parte, secondo la Corte territoriale,
può imputarsi alla società la violazione
del principio del contraddittorio e dell'immediatezza
della contestazione. In tale contesto, non sfugge
a detta Corte che «ai fini di una valutazione
anche sotto il profilo psicologico della gravità
delle inadempienze del dipendente e della proporzionalità
o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio
dell'imprenditore, il giudice può apprezzare
i precedenti comportamenti rilevanti agli effetti
disciplinari» (Cass. n. 1894/98). Di qui, la
sussistenza della giusta causa di licenziamento, avendo
il T. leso irrimediabilmente l'elemento fiduciario
insito nel carattere strutturalmente personale del
rapporto di lavoro. In concreto, quindi, le azioni
poste in essere dal predetto dipendente legittimato
ampiamente il licenziamento del medesimo, anche in
considerazione del profilo professionale «tecnico
di radiologia» ricoperto all'interno della società.
Sicchè, le condotte assunte durante lo svolgimento
della prestazione e direttamente riferite all'attività
lavorativa non possono non ricondursi nell'ambito
della tutela del vincolo fiduciario sotteso alla relazione
interpersonale, nel quale si sostanzia il rapporto
di lavoro. A tal riguardo, in tema di illeciti disciplinari,
al di là dei referenti tradizionali, costituiti
dai connotati soggettivi ed oggettivi della condotta,
paramentrati agli obblighi contrattuali di diligenza
e di fedeltà assunti dal lavoratore subordinato
nei confronti del datore di lavoro (artt. 2194 e 2105
c.c.) e generalmente ricondotti al concetto di crisi
del rapporto fiduciario, può assumere rilievo
anche un altro elemento che è quello costituito
dal disvalore «ambientale» che può
connotare la condotta del dipendente, anche per la
sua specifica posizione professionale e di responsabilità
nel servizio svolto, in quanto modello diseducativo
o comunque disincentivante nei confronti degli altri
dipendenti della compagine aziendale, specialmente
se a lui sott’ordinati (Cass. 17208/2002). Pertanto,
conclude la Corte territoriale, detto licenziamento
è pienamente legittimo atteso che la posizione
del suddetto dipendente all'interno della società
e l'intensità dell'elemento psicologico caratterizzante
il suo comportamento hanno reso particolarmente gravi
le infrazioni, non consentendo, nemmeno in via provvisoria,
la continuazione del rapporto di lavoro, stante la
irrimediabile compromissione dell'elemento fiduciario,
senza considerare altresì, il valore economico
– certamente per sé non modesto –
delle operazioni censurate.
La motivazione della Corte napoletana è congrua
e corretta sotto il profilo logico giuridico e va
pienamente condivisa, con conseguente rigetto del
ricorso. Per quanto concernei dedotti vizi di motivazione
della sentenza impugnata, sono fondate le osservazioni
della controricorrente società. Non è
vero, infatti, che la corte territoriale non abbia
valutato le mansioni del ricorrente, nella misura
in cui è compiuto espresso riferimento alla
qualifica di «tecnico di radiologia »
ed al particolare vincolo fiduciario insito nelle
mansioni stesse. E' irrilevante la circostanza della
presenza di un altro tecnico di radiologia nella misura
in cui è incontestato (anche perché
riconosciuto dallo stesso ricorrente nell'atto introduttivo
del giudizio di primo grado), oltre che provato, che
due delle radiografie alla B. fossero state effettuate
proprio dal T. Sono evidenti le responsabilità
del ricorrente per il mancato versamento del corrispettivo,
in quanto, nella sua funzione di tecnico di radiologia,
avrebbe potuto procedere all'esame solo previa esibizione
da parte del paziente della ricevuta dell'avvenuto
pagamento, laddove lo stesso ha artatamente fatto
figurare la B. quale paziente interno (laddove la
stessa non era più ricoverata) proprio al fine
di aggirare il controllo sui pagamenti. La valutazione
dell'elemento intenzionale, oltre ad essere insita
nella volontarietà dei comportamenti, è
stata senz'altro compiuta dalla Corte napoletana nella
misura in cui ha ritenuto appunto tutti gli illeciti
comportamenti del ricorrente quali dolosi.
Per quanto concerne poi le deposizioni testimoniali,
peraltro trascritte dal ricorrente solo in maniera
parziale, e dirette a dimostrare che vi erano casi
in cui si era proceduto ad esami radiografici o alla
consegna degli esami ai pazienti, senza l'osservanza
delle procedure sopra descritte, si osserva che tali
deposizioni non escludono l'illecita attività
posta in essere dal T. per favorire la B. e la gravità
dei comportamenti stessi, il tutto nell'ambito di
un atteggiamento non collaborativi del T. al medesimo
contestato, e posto in luce dalla Corte napoletana.
In ordine alla gravità del comportamento del
T. e sulla proporzionalità del provvedimento
espulsivo rispetto ai comportamenti illeciti del T.
tenuto conto anche dei provvedimenti disciplinari
adottati in precedenza nei confronti dello stesso,
trattasi di valutazione rimessa al giudice del merito,
e spetta solo al giudice di legittimità valutare
la congruità e la correttezza logico-giuridica
della motivazione, che nella specie sono ravvisabili
nel ragionamento del giudice del merito.
In ordine poi alle prime tre contestazioni, quelle
relative alla B. è vero che vi è divergenza
tra le valutazioni del giudice di primo grado e quello
di appello, ma ciò non esclude la correttezza
della valutazione della Corte territoriale, che ha
fatto riferimento a dati indiscussi ed incontrovertibili
(ed in particolare all'obbligo del pagamento degli
esami radiografici per i pazienti esterni), ed anche
se talora si erano verificate anomalie, ciò
non esclude la gravità del comportamento del
T. ed il danno economico provocato all'azienda.
Per le residuali contestazioni, si tratta di violazioni
marginali, di tal che la Corte territoriale ha ad
esse fatto riferimento con il richiamo al comportamento
ostruzionistico e non collaborativi del T. , ferma
restando la gravità dei fatti ascritti al dipendente
in relazione agli esami radiografici relativi alla
B.
In ordine all'immediatezza delle contestazioni disciplinari
si osserva che esso avvenne alcuni mesi dopo il verificarsi
degli illeciti comportamenti posti atto dal T. , ma
la Corte territoriale ha evidenziato che erano state
necessarie puntuali verifiche amministrative.
Nessuna concreta violazione del contraddittorio vi
è poi stato per avere la società provveduto
ad una pluralità di contestazioni
La questione dell'aliunde perceptum è del tutto
estraneo alla sentenza impugnata, stante la legittimità
del licenziamento ritenuto dalla Corte di appello.
E del tutto estraneo alla sentenza impugnata è
il secondo licenziamento che sarebbe stato intimato
nel 2001 al T. da parte dell'azienda. E comunque la
questione è del tutto ininfluente sia sulla
decisione della corte d'Appello, sia sulla presente
decisione, stante la ritenuta legittimità del
primo licenziamento.
Stanti le alterne sorti della causa, sussistono giusti
motivi per dichiarare compensate le spese del presente
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e compensa le spese del
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 12 ottobre 2007
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dr. Salvatore Senese) (dr. Donato Figurelli)
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 18 GENNAIO 2008