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Pubblicata nella
Gazz. Uff. 14 agosto 1940, n. 190.
Capo I - Delle professioni
sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale
Art.
1
La qualifica di infermiera professionale e quella di assistente sanitaria
visitatrice spettano esclusivamente a coloro che abbiano conseguito
i relativi diplomi di Stato, previa frequenza delle scuole previste
dagli artt. 135 e 136 del testo
unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, o in
applicazione delle disposizioni degli artt. 42 e 43 del R.D. 21 novembre
1929, n. 2330 .
Art.
2
È fatto divieto a tutti gli enti pubblici e privati, ad eccezione
delle amministrazioni dello Stato e delle università, di istituire
o far funzionare, senza la preventiva autorizzazione del Ministro
per l'interno di concerto con quello per l'educazione nazionale, scuole
o corsi che rilascino diplomi o attestati con l'attribuzione di qualifiche
che comunque involgano il concetto dell'assistenza infermieristica
o medico-sociale.
Il Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione
nazionale, ha facoltà di modificare tutte le qualifiche risultanti
dai diplomi o attestati rilasciati in precedenza da enti pubblici
o privati, qualora esse siano in contrasto con la disposizione di
cui al precedente comma.
Art.
3
Il Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione
nazionale, potrà autorizzare l'istituzione di corsi di specializzazione
nei vari settori dell'assistenza infermieristica e medico-sociale,
ai quali potranno accedere soltanto coloro che siano in possesso del
diploma di Stato di infermiera professionale o di quello di assistente
sanitaria visitatrice.
Art.
4
Il Ministro per l'educazione nazionale, d'intesa col Ministro per
l'interno, potrà istituire presso le scuole di magistero professionale
per la donna o professionali femminili o d'avviamento professionale
a titolo industriale femminile, speciali corsi per l'avviamento alla
professione di infermiera.
Art.
5
Nulla è innovato alle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento
e il funzionamento della C.R.I., la quale potrà continuare
a tenere ed istituire i corsi per la preparazione del proprio personale
infermieristico.
Coloro che abbiano frequentato con esito favorevole detti corsi conseguiranno
la qualifica di infermiere o infermiera volontaria della C.R.I. .
Art.
6
Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano
in possesso dell'attestato di abilitazione conseguito a norma degli
artt. 6-8, Legge 23 giugno 1927, n. 1264 ,
e 2 del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334 , o della
licenza prevista dall'art. 140 del testo unico
delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 , restano autorizzati
a continuare l'esercizio dell'arte ausiliaria d'infermiere generico.
Art.
7
Gli enti indicati nell'art. 130 del testo unico delle leggi sanitarie,
che dispongono di servizi e mezzi adeguati, possono essere autorizzati,
con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per
l'educazione nazionale, sentito il consiglio superiore di sanità,
ad istituire scuole-convitto professionali per il rilascio di diploma
di Stato per l'abilitazione alla professione sanitaria di vigilatrice
dell'infanzia.
Speciali comitati costituiti allo scopo possono essere autorizzati,
con le modalità indicate nel comma precedente, a istituire
le scuole stesse. Dette scuole possono essere erette in ente morale
con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per
l'educazione nazionale, sentiti il consiglio superiore di sanità
e il consiglio di Stato.
Art.
8
Nelle scuole professionali per vigilatrici dell'infanzia le allieve
compiono un corso triennale teorico-pratico con relativo tirocinio.
Presso le predette scuole può essere istituito un quarto anno
di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive dell'assistenza
alla infanzia.
Le allieve che, dopo aver conseguito il diploma di Stato per l'esercizio
della professione di vigilatrice dell'infanzia, abbiano superato con
esito favorevole anche gli esami del quarto corso, conseguono uno
speciale certificato di abilitazione.
Le infermiere professionali diplomate ai sensi del secondo comma dell'art.
135 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D.
27 luglio 1934, n. 1265 possono essere ammesse al terzo corso
delle scuole predette. Ugualmente le vigilatrici di infanzia diplomate
ai sensi del primo comma possono accedere al terzo anno del corso
per infermiere professionali.
Art.
9
Il possesso del diploma di Stato di vigilatrice dell'infanzia costituisce
titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio di assistenza
all'infanzia presso asili nido, brefotrofi, ospedali, o reparti ospedalieri
infantili e presso ogni altra istituzione di assistenza all'infanzia.
Il possesso del diploma di Stato di assistente all'infanzia costituisce
titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio presso
asili nido ed ogni altra istituzione di assistenza alla infanzia sana,
nonché a posti di servizio di assistenza alle attività
ludiche negli ospedali infantili, nelle cliniche o reparti pediatrici
ospedalieri, con l'esclusione di ogni prestazione di carattere infermieristico(1).
Il certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza
all'infanzia costituisce titolo di preferenza per la direzione di
scuole-convitto professionali per vigilatrici dell'infanzia e per
la direzione dell'assistenza infantile nelle istituzioni indicate
nel comma precedente.
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(1) Comma aggiunto dall'art. 2, Legge 30 aprile 1976, n. 338 (Gazz.
Uff. 3 giugno 1976, n. 144).
Art.
10
Il diploma di Stato di vigilatrice dell'infanzia abilita all'assistenza
del bambino sia sano che ammalato.
Art.
11
La qualifica di vigilatrice dell'infanzia spetta esclusivamente alle
diplomate dalle apposite scuole autorizzate a norma dell'art. 7 della
presente legge.
La qualifica di assistente per l'infanzia spetta esclusivamente alle
diplomate degli istituti professionali statali (qualifica assistente
per l'infanzia) (1).
------------------------
(1) Comma aggiunto dall'art. 3, Legge 30 aprile 1976, n. 338 (Gazz.
Uff. 3 giugno 1976, n. 144).
Capo II - Dell'arte ausiliaria
di puericultrice
Art.
12
Con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per
l'educazione nazionale , sentito il consiglio superiore di sanità,
può essere autorizzata l'istituzione di scuole a corso annuale
per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte
ausiliaria delle professioni sanitarie di puericultrice.
Art. 13
La licenza di puericultrice abilita all'assistenza del bambino sano.
Art.
14
La qualifica di puericultrice spetta esclusivamente a coloro che abbiano
la licenza rilasciata a norma dell'art. 12 della presente legge.
Capo III - Disposizioni
comuni ai capi I e II
Art.
15
Le scuole indicate nei capi I e II sono sottoposte alla vigilanza
dei Ministeri dell'interno e dell'educazione nazionale.
Il Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione
nazionale, sentito il consiglio superiore di sanità, approva
il progetto tecnico-sanitario per l'impianto e il funzionamento delle
scuole, subordinatamente al piano finanziario di cui al successivo
comma, e ne determina i programmi di insegnamento e di esame.
Il regolamento per l'organizzazione e il personale di dette scuole,
per le tasse di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma nonché
il piano finanziario sono approvati dal Ministro per l'interno, di
concerto con quelli per le finanze e per l'educazione nazionale, sentito
il consiglio superiore di sanità.
Art.
16
Le infermiere professionali, le assistenti sanitarie visitatrici,
le vigilatrici dell'infanzia e le puericultrici nell'esercizio delle
loro funzioni devono indossare una speciale divisa conforme ai modelli
da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno di concerto con
quello per l'educazione nazionale.
Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di specializzazione
di cui all'art. 3 della presente legge porteranno sulla divisa speciali
distintivi conformi ai modelli da stabilirsi con decreto del Ministro
per l'interno di concerto con quello per l'educazione nazionale.
Capo
IV - Delle modalità di assunzione delle assistenti sanitarie
visitatrici presso gli enti pubblici
Art. 17
I posti di assistente sanitaria visitatrice previsti negli organici
degli enti pubblici devono essere conferiti per pubblico concorso.
Per essere ammesse al concorso le aspiranti devono essere in possesso
del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice conseguito
ai sensi dell'art. 136 del testo unico delle leggi sanitarie 27
luglio 1934, n. 1265 , o in applicazione delle disposizioni degli
artt. 42 e 43 del regio-decreto 21 novembre 1929, n. 2330 .
Le norme per il pubblico concorso sono stabilite nei regolamenti dei
singoli enti.
Art.
18
Il bando di concorso deve essere pubblicato, sessanta giorni prima
che scada il termine utile per la presentazione delle domande, sul
Foglio annunzi legali della provincia e contemporaneamente notificato
al Ministero dello interno e al sindacato nazionale infermiere diplomate.
Art.
19
Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è
stabilito in anni quaranta, salvi gli speciali benefici previsti dalle
vigenti norme legislative.
Nessun limite di età è prescritto per le assistenti
sanitarie visitatrici che siano titolari di posti di ruolo presso
enti pubblici.
Per i concorsi indetti entro il 31 dicembre 1942 il limite massimo
di età è stabilito in anni quarantacinque.
Capo V - Disposizioni finali
Art. 20
I contravventori alle disposizioni della presente legge sono puniti,
se il fatto non costituisce reato più grave, con la sanzione
amministrativa sino a lire 400.000.
Art. 21
Sono abrogati l'art. 2 del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334 , ed ogni
disposizione contraria alla presente legge.
Art.
22
Con speciale regolamento, su proposta del Ministro per l'interno,
di concerto con quelli per le finanze e per l'educazione nazionale,
saranno stabilite, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della Legge 31 gennaio
1926, n. 100, le norme per l'esecuzione della presente legge, comprendenti
le condizioni e modalità con le quali in via transitoria possa
farsi luogo al rilascio del diploma di vigilatrice dell'infanzia o
della licenza di puericultrice a coloro che siano in possesso di titoli
conseguiti previa frequenza di scuole o corsi per la preparazione
di personale per l'assistenza all'infanzia .
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