pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 - Supplemento Ordinario
n. 77
(Rettifica G.U. n. 116 del 21 maggio 1997)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
Vista
la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Vista
la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 6 febbraio 1998;
Acquisita,
in relazione all'individuazione dei compiti di rilievo nazionale di
cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59, l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito
il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito
il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa, ai sensi dell'articolo 5 della legge
15 marzo 1997, n, 59;
Acquisito
il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 27 marzo 1998;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo
I
Disposizioni generali
Capo
I
Disposizioni generali
Art.
1.
Oggetto
1. Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi del Capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59, il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunita'
montane o ad altri enti locali e, nei casi espressamente previsti,
alle autonomie funzionali, nelle materie non disciplinate dal decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dal decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, dal
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dal decreto legislativo
8 gennaio 1998, n. 3, dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.
32, nonche' dal decreto legislativo recante riforma della disciplina
in materia di commercio, dal decreto legislativo recante interventi
per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese e dal
decreto legislativo recante disposizioni in materia di commercio con
l'estero.
2.
Salvo diversa espressa disposizione del presente decreto legislativo,
il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le
attivita' connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei
compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione,
di vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa, nonche'
l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla
legge.
3.
Nelle materie oggetto del conferimento, le regioni e gli enti locali
esercitano funzioni legislative o normative ai sensi e nei limiti
stabiliti dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4.
In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere
interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni
o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati
o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie
funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo.
Art. 2.
Rapporti internazionali e con l'Unione europea
1. Lo Stato assicura la rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali
e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea. Spettano allo
Stato i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale
degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli
accordi internazionali. Ogni altra attivita' di esecuzione e' esercitata
dallo Stato ovvero dalle regioni e dagli enti locali secondo la ripartizione
delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni
del presente decreto legislativo.
Art. 3.
Conferimenti alle regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo
1. Ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente
decreto legislativo, determina, in conformita' al proprio ordinamento,
le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello
regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre
agli enti locali, in conformita' ai principi stabiliti dall'articolo
4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nonche' a quanto previsto
dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2.
La generalita' dei compiti e delle funzioni amministrative e' attribuita
ai comuni, alle province e alle comunita' montane, in base ai principi
di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative,
con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio
a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione della legge di cui
al comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento delle funzioni
nei confronti della generalita' dei comuni. Al fine di favorire l'esercizio
associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica,
le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse,
concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente
articolo. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano
le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti,
le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla
legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra,
la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla
legge stessa. La legge regionale prevede altresi' appositi strumenti
di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni.
3.
La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli enti locali
le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura
tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio
delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia
organizzativa e regolamentare degli enti locali.
4.
Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo
adotta con apposito decreto legislativo le misure di cui all'articolo
4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
5.
Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono
strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti,
che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali,
al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra
regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.
6.
I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono comunque emanati entro il
31 dicembre 1999.
7.
Ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo e ai sensi
dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati allo Stato
con le disposizioni del presente decreto legislativo sono conferiti
alle regioni e agli enti locali.
Art. 4.
Indirizzo e coordinamento
1. Relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni
e agli enti locali con il presente decreto legislativo, e' conservato
allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai
sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 5.
Poteri sostitutivi
1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni
e agli enti locali, in caso di accertata inattivita' che comporti
inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione
europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali,
il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine
per provvedere.
2.
Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito
il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via
sostitutiva.
3.
In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al
comma 1 e il Consiglio dei Ministri puo' adottare il provvedimento
di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo
adottato ha immediata esecuzione ed e' immediatamente comunicato rispettivamente
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata
"Conferenza Statoregioni" e alla Conferenza Stato-Citta'
e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane,
che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti
previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4.
Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste
dalla legislazione vigente.
Art. 6.
Coordinamento delle informazioni
1. I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite
dal presente decreto legislativo a regioni ed enti locali o ad organismi
misti sono esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi
informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze
e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando
prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.
2.
Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, nello
svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza e nella conseguente
verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici
che operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti
ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. E' in ogni
caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici
settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN).
3.
Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti
di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
Art. 7.
Attribuzione delle risorse
1. I provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni
e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente
decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei
beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.
Con la medesima decorrenza ha altresi' efficacia l'abrogazione delle
corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.
2.
Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti,
i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n.
59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni
e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri:
a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti
contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, organizzative e strumentali, puo' essere graduata,
secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il
31 dicembre 2000;
b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle
risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei
termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti
dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto
dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di
delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce
ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura
degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito
delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle
regioni;
c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua
la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti
dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti
locali ai sensi del presente decreto legislativo.
3.
Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni
e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti
per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle
medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della
quantificazione, si tiene conto:
a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale
pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;
b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio
statale nel medesimo periodo di riferimento;
c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle
entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione
economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia
agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi
considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento
medesimo.
4.
Con i provvedimenti, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, si provvede alla individuazione delle modalita' e delle procedure
di trasferimento, nonche' dei criteri di ripartizione del personale.
Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali
riceventi, al personale trasferito e' comunque garantito il mantenimento
della posizione retributiva gia' maturata. Il personale medesimo puo'
optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
5.
Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, si applica la disciplina sul trattamento
economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto
collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali.
6.
Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite
incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'articolo
1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
7.
Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai
sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento
dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti
gia' previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria
triennale. Sono finanziati altresi', nella misura prevista dalla legge
istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza
delle convenzioni stesse.
8.
Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni,
citta' e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata",
promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'articolo
9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi
dei singoli decreti debbono contenere:
a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui
decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione
delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 48 della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione
alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;
c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo
professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni
amministrative conferite e del personale da trasferire;
d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione
alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale,
con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime,
secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo.
9.
In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri
provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
10.
Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti
di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997,
n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata
puo' predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo
al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui
all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a tal
fine la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
11.
Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi
dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti,
la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza
unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio
dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente
tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario
ad acta.
Art. 8.
Regime fiscale del trasferimento dei beni
1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che trasferiscono a regioni ed
enti locali i beni in relazione alle funzioni conferite, costituiscono
titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili che dovra' avvenire
con esenzione per gli enti interessati di ogni onere relativo ad imposte
e tasse.
Art. 9.
Riordino di strutture
1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche,
nonche' degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti
oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro
soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi
tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli articoli
7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2.
Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del presente decreto
legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse
o riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione.
Art. 10.
Regioni a statuto speciale
1. Con le modalita' previste dai rispettivi statuti si provvede a
trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano, in quanto non siano gia' attribuite, le funzioni
e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni
a statuto ordinario.
...........omissis
Titolo IV
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
Capo
I
Tutela della salute
Art.
112.
O g g e t t o
1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi
in tema di "salute umana" e di "sanita' veterinaria".
2.
Restano esclusi dalla disciplina del presente capo le funzioni e i
compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali
delle forze armate, dei corpi di polizia, del Corpo dei vigili del
fuoco, delle Ferrovie dello Stato.
3.
Resta invariato il riparto di competenze tra Stato e regioni stabilito
dalla vigente normativa in materia sanitaria per le funzioni concernenti:
a) le sostanze stupefacenti e psicotrope e la tossicodipendenza;
b) la procreazione umana naturale ed assistita;
c) i rifiuti speciali derivanti da attivita' sanitarie, di cui al
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
d) la tutela sanitaria rispetto alle radiazioni ionizzanti, di cui
al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
e) la dismissione dell'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n.
257;
f) il sangue umano e i suoi componenti, la produzione di plasmaderivati
ed i trapianti;
g) la sorveglianza ed il controllo di epidemie ed epizozie di dimensioni
nazionali o internazionali;
h) la farmacovigilanza e farmacoepidemiologia nonche' la rapida allerta
sui prodotti irregolari;
i) l'impiego confinato e la emissione deliberata nell'ambiente di
microrganismi geneticamente modificati.
Art. 113.
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto legislativo attengono alla tutela
della salute umana le funzioni e i compiti rivolti alla promozione,
alla prevenzione, al mantenimento e al recupero della salute fisica
e psichica della popolazione, nonche' al perseguimento degli obiettivi
del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 2 della legge
23 dicembre 1978, n. 833.
2.
Attengono alla sanita' veterinaria, ai sensi del presente decreto
legislativo, le funzioni e i compiti relativi agli interventi profilattici
e terapeutici riguardanti la salute animale, nonche' la salubrita'
dei prodotti di origine animale.
3.
In particolare, attengono alle funzioni e ai compiti di cui ai commi
1 e 2:
a) la profilassi e la cura relative alle malattie umane e animali,
ivi comprese le misure riguardanti gli scambi intracomunitari, fermo
restando il disposto dell'articolo 1, comma 3, lettera i), della legge
15 marzo 1997, n. 59;
b) le funzioni di igiene pubblica;
c) l'igiene e il controllo dei prodotti alimentari, ivi compresi i
prodotti dietetici e i prodotti destinati a una alimentazione particolare,
nonche' gli alimenti di origine animale e i loro sottoprodotti;
d) la disciplina delle professioni sanitarie;
e) la disciplina di medicinali, farmaci, gas medicinali, presidi medico-chirurgici
e dispositivi medici, anche ad uso veterinario;
f) la tutela sanitaria della riproduzione animale;
g) la disciplina dei prodotti cosmetici.
Art. 114.
Conferimenti alle regioni
1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalita' e le regole fissate
dagli articoli del presente capo, tutte le funzioni e i compiti amministrativi
in tema di salute umana e sanita' veterinaria, salvo quelli espressamente
mantenuti allo Stato.
2.
I conferimenti di cui al presente capo si intendono effettuati come
trasferimenti, con la sola esclusione delle funzioni e dei compiti
amministrativi concernenti i prodotti cosmetici, effettuati a titolo
di delega.
Art. 115.
Ripartizione delle competenze
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo
1997, n. 59 sono conservati allo Stato i seguenti compiti e funzioni
amministrative:
a) l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del piano sanitario
nazionale, l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione
nazionali, nonche' il riparto delle relative risorse alle regioni,
previa intesa con la Conferenza Stato-regioni;
b) l'adozione di norme, linee-guida e prescrizioni tecniche di natura
igienico-sanitaria relative ad attivita', strutture, impianti, laboratori,
officine di produzione, apparecchi, modalita' di lavorazione, sostanze
e prodotti, ivi compresi gli alimenti;
c) la formazione, l'aggiornamento, le integrazioni e le modifiche
delle tabelle e degli elenchi relativi a sostanze o prodotti la cui
produzione, importazione, cessione, commercializzazione o impiego
sia sottoposta ad autorizzazioni, nulla osta, assensi comunque denominati,
obblighi di notificazione, restrizioni o divieti;
d) l'approvazione di manuali e istruzioni tecniche su tematiche di
interesse nazionale;
e) lo svolgimento di ispezioni, anche mediante l'accesso agli uffici
e alla documentazione, nei confronti degli organismi che esercitano
le funzioni e i compiti amministrativi conferiti;
f) la definizione dei criteri per l'esercizio delle attivita' sanitarie
ed i relativi controlli ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 42 della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 20 febbraio 1997, recante l'approvazione
dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita'
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
g) la definizione di un modello di accreditamento delle strutture
sanitarie pubbliche e private.
2.
Nelle materie di cui all'articolo 112 sono conferiti tutte le funzioni
e i compiti amministrativi non compresi nel comma 1 del presente articolo
ne' disciplinati dagli articoli seguenti del presente capo, ed in
particolare quelli concernenti:
a) l'approvazione dei piani e dei programmi di settore non aventi
rilievo e applicazione nazionale;
b) l'adozione dei provvedimenti puntuali e l'erogazione delle prestazioni;
c) la verifica della conformita' rispetto alla normativa nazionale
e comunitaria di attivita', strutture, impianti, laboratori, officine
di produzione, apparecchi, modalita' di lavorazione, sostanze e prodotti,
ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto al comma 3
del presente articolo, nonche' la vigilanza successiva, ivi compresa
la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio;
d) le verifiche di conformita' sull'applicazione dei provvedimenti
di cui all'articolo 119, comma 1, lettera d).
3.
Il conferimento delle funzioni di verifica delle conformita' di cui
al comma 2 ha effetto dopo un anno dalla entrata in vigore del presente
decreto legislativo. Entro tale termine, con decreto legislativo da
emanarsi ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
sono individuati gli adempimenti affidabili ad idonei organismi privati,
abilitati dall'autorita' competente, nonche' quelli che, per caratteristiche
tecniche e finalita', devono restare di competenza degli organi centrali.
4.
La costituzione di scorte di medicinali di uso non ricorrente, sieri,
vaccini e presidi profilattici puo' essere effettuata dall'autorita'
statale o da quella regionale. Lo Stato assicura il coordinamento
delle diverse iniziative, anche attraverso gli strumenti informativi
di cui all' articolo 118, ai fini della economicita' nella costituzione
delle scorte e, di conseguenza, del loro utilizzo in comune.
5.
Restano riservate allo Stato le competenze di cui agli articoli 10,
commi 2, 3 e 4, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, 502, e successive modifiche e integrazioni, le attribuzioni
del livello centrale in tema di sperimentazioni gestionali di cui
all'articolo 9-bis dello stesso decreto, nonche' quelle di cui all'articolo
32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 116.
Pianificazione
1. L'individuazione degli obiettivi essenziali e dei criteri comuni
di azione amministrativa relativi ai piani e programmi di settore
adottati dalle regioni e' operata con atti di indirizzo e coordinamento
ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel rispetto
dei piani e programmi di cui all'articolo 115, comma 1, lettera a)
del presente decreto legislativo.
2.
Le funzioni gia' esercitate da commissioni e organismi ministeriali,
anche a composizione mista o paritetica con altre amministrazioni,
in relazione ai piani e programmi di settore conferiti alle regioni,
sono soppresse. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7,
comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' operato il riordino
delle medesime commissioni e organismi, provvedendo alla relativa
soppressione nei casi in cui non permangano funzioni residue.
Art. 117.
Interventi d'urgenza
1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate
dal sindaco, quale rappresentante della comunita' locale. Negli altri
casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione
di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato
o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale
interessamento di piu' ambiti territoriali regionali.
2.
In caso di emergenza che interessi il territorio di piu' comuni, ogni
sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano
i soggetti competenti ai sensi del comma 1.
Art. 118.
Attivita' di informazione
1. In relazione alle funzioni conferite ai sensi del presente capo
restano allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
a) la raccolta e lo scambio di informazioni ai fini del collegamento
con l'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), le altre organizzazioni
internazionali e gli organismi comunitari;
b) la gestione del Sistema informativo sanitario (SIS) per quanto
concerne le competenze statali, nonche' il coordinamento dei Sistemi
informativi regionali, in connessione con gli osservatori regionali,
con altri organismi pubblici e privati; in particolare, rimangono
salve le competenze dell'Osservatorio centrale degli acquisti e dei
prezzi, di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662;
c) l'analisi statistica e la diffusione dei dati ISTAT-SIS-SISTAN,
ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
d) la redazione delle relazioni da presentarsi al Parlamento e le
altre relazioni o rapporti di carattere nazionale;
e) il coordinamento informativo e statistico relativo alle funzioni
e ai compiti conferiti; a tal fine i soggetti destinatari del conferimento
sono tenuti a comunicare alla competente autorita' statale, con aggiornamento
periodico o comunque a richiesta, le principali informazioni concernenti
l'attivita' svolta, con particolare riferimento alle prestazioni erogate,
nonche' all'insorgenza e alla diffusione di malattie umane o animali;
f) la predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 5 dell'articolo
5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche
e integrazioni .
2.
Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative concernenti
la pubblicita' sanitaria, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175,
ad esclusione delle funzioni di cui agli articoli 7 e 9 della stessa
legge, conservate allo Stato.
Art. 119.
Autorizzazioni
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in
commercio di medicinali, gas medicinali, presidi medico-chirurgici,
prodotti alimentari destinati ad alimentazioni particolari e dispositivi
medici, anche ad uso veterinario, salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;
b) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari e dei relativi presidi sanitari;
c) l'autorizzazione alla importazione o esportazione di sostanze o
preparati chimici vietati o sottoposti a restrizioni;
d) l'autorizzazione alla pubblicita' ed informazione scientifica di
medicinali e presidi medico-chirurgici, dei dispositivi medici in
commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali.
2.
Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative relative alle
attivita' sottoelencate. Lo svolgimento di dette attivita' si intende
autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'articolo
20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato
il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato:
a) produzione a scopo di vendita o preparazione per conto terzi o,
comunque, per la distribuzione per il consumo di mangimi contenenti
integratori o integratori medicati, di cui all'articolo 6 della legge
15 febbraio 1963, n. 281. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241, la domanda di autorizzazione si considera accolta
qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego
entro il termine di novanta giorni, salva la fissazione di un termine
minore con regolamento da emanarsi ai sensi del citato articolo 20;
b) produzione a scopo di vendita o preparazione per conto terzi o,
comunque, per la distribuzione per il consumo, di integratori o integratori
medicati per mangimi, di cui all'articolo 7 della legge 15 febbraio
1963, n. 281. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, la domanda di autorizzazione si considera accolta qualora
non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro
il termine di novanta giorni, salva la fissazione di un termine minore
con regolamento da emanarsi ai sensi del citato articolo 20;
c) vendita di ogni singolo integratore e integratore medicato per
mangimi, sia di fabbricazione nazionale che di importazione di cui
all'articolo 8 della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Ai sensi dell'articolo
20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda di autorizzazione
si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato
il provvedimento di diniego entro il termine di sessanta giorni, salva
la fissazione di un termine minore con regolamento da emanarsi ai
sensi del citato articolo 20.
Art. 120.
Prestazioni e tariffe
1. Rimangono ferme le attuali competenze dello Stato concernenti:
a) la classificazione dei medicinali ai fini della loro erogazione
da parte del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 8 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 8
agosto 1996, n. 425, e all'articolo 1, comma 42, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
b) la contrattazione, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, dei prezzi dei medicinali sottoposti alla
procedura di autorizzazione prevista dal regolamento 93/2309/CEE;
c) il regime di rimborsabilita' dei medicinali autorizzati con procedura
centralizzata, di cui alla direttiva 65/65/CEE;
d) la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali
innovativi da porre a carico del Servizio sanitario nazionale, di
cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.
536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;
e) la determinazione delle ipotesi e delle modalita' per l'erogazione
di prodotti dietetici a carico del Servizio sanitario nazionale, di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito
con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 98;
f) l'approvazione del nomenclatore tariffario protesi, sentita la
Conferenza Stato-regioni;
g) la definizione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe
delle prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502; la definizione dei massimi tariffari, di
cui all'articolo 2, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
l'individuazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di cui al medesimo articolo
2, comma 9;
h) l'assistenza penitenziaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini
italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1980, n. 618, all'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge
8 maggio 1981, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 1
luglio 1981, n. 344, e all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502; l'assistenza al personale navigante marittimo
e della aviazione civile, nonche' le forme convenzionali di assistenza
sanitaria all'estero per il personale delle pubbliche amministrazioni;
i) la determinazione dei criteri di fruizione di prestazioni ad altissima
specializzazione all'estero, di cui all'articolo 3, comma 5, della
legge 23 ottobre 1985, n. 595;
l) le autorizzazioni e i rimborsi relativi al trasferimento per cura
in Italia di cittadini stranieri residenti all'estero, di cui all'articolo
12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502;
m) le tariffe relative alle prestazioni sanitarie a favore degli stranieri,
nonche' la loro iscrizione volontaria od obbligatoria al Servizio
sanitario nazionale.
Art. 121.
Vigilanza su enti
1. Sono conservate allo Stato le funzioni di vigilanza e controllo
sugli enti pubblici e privati che operano su scala nazionale o ultraregionale,
ivi compresi gli ordini e collegi professionali. In particolare, spettano
allo Stato le funzioni di approvazione degli statuti e di autorizzazione
a modifiche statutarie nei confronti degli enti summenzionati.
2.
Ferme restando le competenze regionali aventi ad oggetto l'attivita'
assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
e le attivita' degli istituti zooprofilattici sperimentali, sono conservati
allo Stato il riconoscimento, il finanziamento, la vigilanza ed il
controllo, in particolare sull'attivita' di ricerca corrente e finalizzata,
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
e privati e degli istituti zooprofilattici sperimentali.
3.
La definizione, previa intesa con la Conferenza Statoregioni, delle
attivita' di alta specialita' e dei requisiti necessari per l'esercizio
delle stesse, nonche' il riconoscimento degli ospedali di rilievo
nazionale e di alta specializzazione e la relativa vigilanza sono
di competenza dello Stato. Restano ferme le competenze relative all'approvazione
dei regolamenti degli enti di assistenza ospedaliera a norma dell'articolo
4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modifiche ed integrazioni, nonche' quelle previste dallo stesso articolo
4, comma 13.
4.
Spettano alle regioni le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti
pubblici e privati che operano a livello infraregionale, nonche' quelle
gia' di competenza delle regioni sulle attivita' di servizio rese
dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali.
Art. 122.
Vigilanza sui fondi integrativi
1. Spetta allo Stato la vigilanza sui fondi integrativi sanitari,
di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, istituiti e gestiti a livello ultraregionale.
2.
E' conferita alle regioni la vigilanza sui medesimi fondi istituiti
e gestiti a livello regionale o infraregionale.
Art. 123.
Contenzioso
1. Sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per
la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati
da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
2.
Restano altresi' salve le funzioni della Commissione centrale per
gli esercenti le professioni sanitarie, di cui al decreto del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e al decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonche' le funzioni
contenziose della Commissione medica d'appello avverso i giudizi di
inidoneita' permanente al volo, di cui all'articolo 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.
3.
Sono inoltre conservate le funzioni consultive esercitate dall'ufficio
medico legale del Ministero della sanita' nei ricorsi amministrativi
o giurisdizionali in materia di pensioni di guerra e di servizio e
nelle procedure di riconoscimento di infermita' da causa di servizio.
Art. 124.
Professioni sanitarie
1. Sono conservate allo Stato le seguenti funzioni amministrative:
a) la disciplina delle attivita' libero-professionali e delle relative
incompatibilita', ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, e dell'articolo 1, comma 14, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
b) la determinazione delle figure professionali e dei relativi profili
delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie e delle arti sanitarie,
ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502;
c) gli adempimenti in materia di riconoscimento dei diplomi ed esercizio
delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie ed arti sanitarie
da parte di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
d) il riconoscimento dei diplomi per l'esercizio delle professioni
suddette, conseguiti da cittadini italiani in paesi extracomunitari,
ai sensi della legge 8 novembre 1984, n. 752;
e) la programmazione del fabbisogno per le specializzazioni mediche
e la relativa formazione, di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991,
n. 256, e al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ivi compresa
l'erogazione delle borse di studio e la determinazione dei requisiti
di idoneita' delle strutture ove viene svolta la formazione specialistica,
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;
f) la determinazione dei requisiti minimi e dei criteri generali relativi
all'ammissione all'impiego del personale delle aziende USL e ospedaliere,
nonche' al conferimento degli incarichi dirigenziali d'intesa con
la Conferenza Stato-regioni.
2.
E' trasferito alle regioni il riconoscimento del servizio sanitario
prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti
a livello regionale ed infraregionale, ed ai fini dell'accesso alle
convenzioni con le USL per l'assistenza generica e specialistica,
di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, e all'articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Art. 125.
Ricerca scientifica
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni amministrative in materia
di ricerca scientifica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera
p), della legge 15 marzo 1997, n. 59, tra cui quelle concernenti:
a) la sperimentazione clinica di medicinali, presidi medico-chirurgici,
dispositivi medici, nonche' la protezione e tutela degli animali impiegati
a fini scientifici e sperimentali;
b) la cooperazione scientifica internazionale.
Art. 126.
Profilassi internazionale
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera i), della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono mantenute allo Stato, anche avvalendosi delle aziende
USL sulla base di apposito accordo definito in sede di Conferenza
unificata, le funzioni amministrative in materia di profilassi internazionale,
con particolare riferimento ai controlli igienico-sanitari alle frontiere,
ai controlli sanitari delle popolazioni migranti, nonche' ai controlli
veterinari infracomunitari e di frontiera.
Art. 127.
Riordino di strutture
1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n.
59, si provvede al riordino dell'Istituto superiore di sanita', del
Consiglio superiore di sanita', dell'Istituto superiore di prevenzione
e sicurezza del lavoro.
Capo II
Servizi sociali
Art.
128.
Oggetto e definizioni
1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi
relativi alla materia dei "servizi sociali".
2.
Ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi sociali"
si intendono tutte le attivita' relative alla predisposizione ed erogazione
di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate
a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficolta' che
la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto
quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario,
nonche' quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
Art. 129.
Competenze dello Stato
1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
conservate allo Stato le seguenti funzioni:
a) la determinazione dei principi e degli obiettivi della politica
sociale;
b) la determinazione dei criteri generali per la programmazione della
rete degli interventi di integrazione sociale da attuare a livello
locale;
c) la determinazione degli standard dei servizi sociali da ritenersi
essenziali in funzione di adeguati livelli delle condizioni di vita;
d) compiti di assistenza tecnica, su richiesta dagli enti locali e
territoriali, nonche' compiti di raccordo in materia di informazione
e circolazione dei dati concernenti le politiche sociali, ai fini
della valutazione e monitoraggio dell'efficacia della spesa per le
politiche sociali;
e) la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse
del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo le modalita'
di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, come modificato dall'articolo 133, comma 4, del presente decreto
legislativo;
f) i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento
dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea operanti nei settori
delle politiche sociali e gli adempimenti previsti dagli accordi internazionali
e dalla normativa dell'Unione europea;
g) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali
degli operatori sociali nonche' le disposizioni generali concernenti
i requisiti per l'accesso e la durata dei corsi di formazione professionale;
h) gli interventi di prima assistenza in favore dei profughi, limitatamente
al periodo necessario alle operazioni di identificazione ed eventualmente
fino alla concessione del permesso di soggiorno, nonche' di ricetto
ed assistenza temporanea degli stranieri da respingere o da espellere;
i) la determinazione degli standard organizzativi dei soggetti pubblici
e privati e degli altri organismi che operano nell'ambito delle attivita'
sociali e che concorrono alla realizzazione della rete dei servizi
sociali;
l) le attribuzioni in materia di riconoscimento dello status di rifugiato
ed il coordinamento degli interventi in favore degli stranieri richiedenti
asilo e dei rifugiati, nonche' di quelli di protezione umanitaria
per gli stranieri accolti in base alle disposizioni vigenti;
m) gli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata; le misure di protezione degli appartenenti alle Forze
armate e di polizia o a Corpi militarmente organizzati e loro familiari;
n) la revisione delle pensioni, assegni e indennita' spettanti agli
invalidi civili e la verifica dei requisiti sanitari che hanno dato
luogo a benefici economici di invalidita' civile.
2.
Le competenze previste dal comma 1, lettere d) e g) del presente articolo
sono esercitate sulla base di criteri e parametri individuati dalla
Conferenza unificata. Le competenze previste dalle lettere b), c)
ed i) del medesimo comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.
Art. 130.
Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili
1. A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione
di pensioni, assegni e indennita' spettanti, ai sensi della vigente
disciplina, agli invalidi civili e' trasferita ad un apposito fondo
di gestione istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS).
2.
Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore
degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il
criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla
eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati
con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale.
3.
Fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento
sanitario e quella della concessione dei benefici economici, di cui
all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti
giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni
e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1
del presente articolo, la legittimazione passiva spetta alle regioni
ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle
regioni stesse ed all'INPS negli altri casi, anche relativamente a
provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo
comma 1.
4.
Avverso i provvedimenti di concessione o diniego e' ammesso ricorso
amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione
sociale, ferma restante la tutela giurisdizionale davanti al giudice
ordinario.
Art. 131.
Conferimenti alle regioni e agli enti locali
1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni
e i compiti amministrativi nella materia dei "servizi sociali",
salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 129
e quelli trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 130.
2.
Nell'ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai comuni, che
le esercitano anche attraverso le comunita' montane, i compiti di
erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonche' i compiti
di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali,
anche con il concorso delle province.
Art. 132.
Trasferimento alle regioni
1. Le regioni adottano, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge
15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente
decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni
trasferite o delegate ai comuni ed agli enti locali e di quelle mantenute
in capo alle regioni stesse. In particolare la legge regionale conferisce
ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi
concernenti i servizi sociali relativi a:
a) i minori, inclusi i minori a rischio di attivita' criminose;
b) i giovani;
c) gli anziani;
d) la famiglia;
e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;
f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;
g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
130 del presente decreto legislativo.
2.
Sono trasferiti alle regioni, che provvederanno al successivo conferimento
alle province, ai comuni ed agli altri enti locali nell'ambito delle
rispettive competenze, le funzioni e i compiti relativi alla promozione
ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono
nell'ambito dei "servizi sociali", con particolare riguardo
a:
a) la cooperazione sociale;
b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB);
c) il volontariato.
Art. 133.
Fondo nazionale per le politiche sociali
1. Il Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e' denominato "Fondo nazionale per le politiche sociali".
2.
Confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali le risorse
statali destinate ad interventi in materia di "servizi sociali",
secondo la definizione di cui all'articolo 128 del presente decreto
legislativo.
3.
In particolare, ad integrazione di quanto gia' previsto dall'articolo
59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati
al Fondo nazionale per le politiche sociali gli stanziamenti previsti
per gli interventi disciplinati dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451
e quelli del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo
43 della legge 6 marzo 1998, n. 40.
4.
All'articolo 59, comma 46, penultima proposizione, della predetta
legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "sentiti i Ministri
interessati" sono inserite le parole "e la Conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".
Art. 134.
Soppressione delle strutture ministeriali
1. Presso la direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno
e' soppresso il servizio assistenza economica alle categorie protette
e sono riordinati, con le modalita' di cui all'articolo 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59, i servizi interventi di assistenza sociale,
affari assistenziali speciali, gestioni contabili.
omissis....................
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