radpro.gif (15338 byte)

Home Page Radiologia 2

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115
(in Gazz. Uff., 18 febbraio, n. 40).
Attuazione della direttiva (CEE) n. 89/48, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.

Il Presidente della Repubblica:

  • Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  • Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
  • Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;
  • Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  • Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991, sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunità europea.

1.1. Alle condizioni stabilite dalle disposizioni del presente decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione.

1.2. Il riconoscimento è concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente a quella cui è abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli di cui al precedente comma.

1.3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una università o in un istituto di istruzione superiore o in altro istituto dello stesso livello di formazione.

1.4. Se la formazione è stata acquisita, per una durata superiore a un terzo, in un Paese non appartenente alla Comunità europea, il riconoscimento è ammissibile se il Paese membro che ha riconosciuto i titoli acquisiti nel Paese terzo certifica, oltre al possesso del titolo formale, che il richiedente è in possesso di una esperienza professionale di tre anni.

Art. 2.Professioni.

2.1. Ai fini del presente decreto si considerano professioni:

  1. le attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in albi, registri ed elenchi, tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se l'iscrizione è subordinata al possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1;
  2. i rapporti di impiego pubblico o privato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1;
  3. le attività esercitate con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1;
  4. le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1 è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso.

Art. 3. Formazioni professionali non abilitanti nel Paese di provenienza.

3.1. Il cittadino comunitario può ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 anche nel caso in cui la professione da esercitare in Italia corrisponde, nel Paese di provenienza, ad una professione il cui esercizio non è subordinato al possesso di titoli di formazione professionale. A tal fine è necessario che il richiedente:

  1. sia in possesso di titoli rispondenti al requisito di cui all'art. 1, comma 3, di cui sia attestata la idoneità ad assicurare la sua formazione professionale;
  2. abbia esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni.

3.2. L'esercizio professionale di cui alla lettera b) del precedente comma, è computabile anche ai fini dell'applicazione dell'art. 5, secondo comma.

3.3. Il requisito di cui alla lettera a) del primo comma, è ugualmente soddisfatto se il richiedente possiede titoli riconosciuti equivalenti dal Paese di provenienza ed il riconoscimento è stato notificato alla Commissione delle Comunità europee e alla Repubblica italiana.

3.4. I titoli ammessi ai sensi dei precedenti commi devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunità europea.

 

Art. 4. Titoli professionali assimilati.

4.1. Sono ammessi al riconoscimento i titoli che abilitano all'esercizio di una professione a parità di condizioni con altri titoli rispondenti al requisito di cui all'art. 1, comma 3, e che sono riconosciuti di livello equivalente ai titoli predetti.
2. I titoli ammessi ai sensi del comma 1 devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunità europea.

 

Art. 5. Composizione e durata della formazione professionale. 5.1. La formazione professionale attestata dai titoli oggetto di riconoscimento rispondenti ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, o all'art. 4 del presente decreto può consistere:

  1. nello svolgimento con profitto di un ciclo di studi post-secondari;
  2. in un tirocinio professionale effettuato sotto la guida di un istruttore e sanzionato da un esame;
  3. in un periodo di attività professionale pratica sotto la guida di un professionista qualificato.

5.2. Quando la formazione professionale attestata dai titoli è inferiore di almeno un anno a quella prevista in Italia, ai fini del riconoscimento è necessaria la prova di una esperienza professionale di durata doppia del periodo mancante, se questo si riferisce alle lettere a) e b) del comma precedente, e di durata pari al periodo mancante se riferito alla lettera c) del precedente comma. In ogni caso, non può richiedersi la prova di una esperienza professionale superiore ai quattro anni.

 

Art. 6. Misure compensative.

6.1. Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale:

  1. se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;
  2. se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attività professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell'art. 3, lettera b).

6.2. Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se riguarda le professioni di procuratore legale, di avvocato, di commercialista e di consulente per la proprietà industriale.

6.3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri interessati, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione e in assenza di tempestiva opposizione della Commissione delle Comunità europee, possono essere individuati, con riferimento alle situazioni previste dagli articoli 3 e 4, altri casi di obbligatorietà della prova attitudinale.

4. Nei casi in cui è richiesto il tirocinio o la prova attitudinale, non si applica il secondo comma dell'art. 5 del presente decreto.

 

Art. 7. Tirocinio di adattamento.
...omissis...

 

Art. 8. Prova attitudinale.
...omissis...

 

Art. 9. Disposizioni applicative delle misure compensative.
...omissis...

 

Art.10. Requisiti formali dei titoli.

10.1. I documenti da esibire ai fini del riconoscimento devono essere accompagnati, se redatti in lingua straniera, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

 

Art. 11. Competenze per il riconoscimento.

11.1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:

  • il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera a), individuato nell'allegato A del presente decreto. L'allegato può essere modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni vigenti o sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  • il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c), d) ed e);
  • il Ministero della sanità per le professioni sanitarie;
  • il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il personale ricercatore universitario;
  • il Ministero della pubblica istruzione per il personale docente delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica compresi i conservatori, le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche;
  • il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ogni altro caso.

 

Art. 12. Procedura di riconoscimento.

12.1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 10.

12.2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto.

12.3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni.

12.4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/90 alla quale partecipano i rappresentanti:

  1. degli altri Ministeri di cui all'allegato A;
  2. del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
  3. del Ministero degli affari esteri;
  4. del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
  5. del Dipartimento per la funzione pubblica.


Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un docente universitario in rappresentanza delle università designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

12.5. Sul riconoscimento provvede il Ministro competente con decreto da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione a norma del precedente comma 3.

12.6. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 15.

12.7. I decreti di cui al precedente comma 5 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

12.8. I precedenti commi 4 e 7 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto.

 

Art. 13. Effetti del riconoscimento.

13.1. Il decreto di riconoscimento attribuisce al beneficiario il diritto di accedere alla professione e di esercitarla, nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente ai cittadini italiani, diverse dal possesso della formazione e delle qualifiche professionali.

13.2. Resta salvo il requisito della cittadinanza italiana per l'accesso ai rapporti di pubblico impiego e per l'esercizio di professioni nei casi previsti dagli articoli 48, 55 e 66 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.

13.3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, del Ministro interessato e del Ministro del tesoro, sono individuati i rapporti e le qualifiche di pubblico impiego ai quali i cittadini comunitari sono ammessi a parità di condizioni con i cittadini italiani.

13.4. Alla individuazione si provvede secondo criteri conformi alla interpretazione dell'art. 48, ultimo comma, del trattato CEE risultante dalle sentenze che la Corte di giustizia delle Comunità europee emette.

 

Art. 14. Uso del titolo professionale e del titolo di studio.

14.1. I cittadini di uno Stato membro della Comunità europea che sono stati ammessi all'esercizio di una professione ai sensi del presente decreto, fermo il diritto all'uso del corrispondente titolo professionale previsto in Italia, hanno diritto di far uso del titolo di studio conseguito nel Paese di origine o di provenienza nella lingua di tale Stato. Il titolo di studio deve essere seguito dal nome e dalla sede dell'istituto o della commissione che, lo ha rilasciato.

 

Art. 15. Esecuzione delle misure compensative.

...omissis...

 

Art. 16.
Prova dei requisiti non professionali.
...omissis...

Art. 17. Certificazioni per il riconoscimento dei titoli rilasciati in Italia.

17.1. Ai fini del riconoscimento in altri Paesi della Comunità europea, il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli di formazione professionale di cui agli articoli 1 e 4 conseguiti in Italia è certificato dai Ministeri competenti a norma dell'art. 11.

17.2. I predetti Ministeri sono altresì competenti ad individuare le formazioni professionali equivalenti a norma del precedente art. 3, quarto comma, da notificare alla Commissione e agli altri Paesi della Comunità europea a cura del Ministero degli affari esteri.

 

Art. 18. Relazione alla Commissione delle Comunità europee.
...omissis...

 

Art. 19. Materie non regolate.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle professioni regolate da direttive della Comunita' economica europea relative al reciproco riconoscimento di diplomi.

 

Allegato A

Professione:
Tecnico sanitario di radiologia medica
Ministero vigilante:
Ministero della sanità

per commenti o suggerimenti contattare:
danilo.lelli@libero.it
Data ultima modifica: giovedì 27 marzo 2003