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Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 Il Presidente della Repubblica:
Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunità europea. 1.1. Alle condizioni stabilite dalle disposizioni del presente decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione. 1.2. Il riconoscimento è concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente a quella cui è abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli di cui al precedente comma. 1.3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una università o in un istituto di istruzione superiore o in altro istituto dello stesso livello di formazione. 1.4. Se la formazione è stata acquisita, per una durata superiore a un terzo, in un Paese non appartenente alla Comunità europea, il riconoscimento è ammissibile se il Paese membro che ha riconosciuto i titoli acquisiti nel Paese terzo certifica, oltre al possesso del titolo formale, che il richiedente è in possesso di una esperienza professionale di tre anni. Art. 2.Professioni. 2.1. Ai fini del presente decreto si considerano professioni:
Art. 3. Formazioni professionali non abilitanti nel Paese di provenienza. 3.1. Il cittadino comunitario può ottenere il riconoscimento
ai sensi dell'art. 1 anche nel caso in cui la professione da esercitare in Italia
corrisponde, nel Paese di provenienza, ad una professione il cui esercizio non è
subordinato al possesso di titoli di formazione professionale. A tal fine è necessario
che il richiedente:
3.2. L'esercizio professionale di cui alla lettera b) del precedente comma, è computabile anche ai fini dell'applicazione dell'art. 5, secondo comma. 3.3. Il requisito di cui alla lettera a) del primo comma, è ugualmente soddisfatto se il richiedente possiede titoli riconosciuti equivalenti dal Paese di provenienza ed il riconoscimento è stato notificato alla Commissione delle Comunità europee e alla Repubblica italiana. 3.4. I titoli ammessi ai sensi dei precedenti commi devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunità europea.
Art. 4. Titoli professionali assimilati. 4.1. Sono ammessi al riconoscimento i titoli che abilitano
all'esercizio di una professione a parità di condizioni con altri titoli rispondenti al
requisito di cui all'art. 1, comma 3, e che sono riconosciuti di livello equivalente ai
titoli predetti.
Art. 5. Composizione e durata della formazione professionale.
5.1. La formazione professionale attestata dai titoli oggetto di riconoscimento
rispondenti ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, o all'art. 4 del presente decreto
può consistere:
5.2. Quando la formazione professionale attestata dai titoli è inferiore di almeno un anno a quella prevista in Italia, ai fini del riconoscimento è necessaria la prova di una esperienza professionale di durata doppia del periodo mancante, se questo si riferisce alle lettere a) e b) del comma precedente, e di durata pari al periodo mancante se riferito alla lettera c) del precedente comma. In ogni caso, non può richiedersi la prova di una esperienza professionale superiore ai quattro anni.
Art. 6. Misure compensative. 6.1. Il riconoscimento è subordinato, a scelta del
richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni
oppure al superamento di una prova attitudinale:
6.2. Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se riguarda le professioni di procuratore legale, di avvocato, di commercialista e di consulente per la proprietà industriale. 6.3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri interessati, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione e in assenza di tempestiva opposizione della Commissione delle Comunità europee, possono essere individuati, con riferimento alle situazioni previste dagli articoli 3 e 4, altri casi di obbligatorietà della prova attitudinale. 4. Nei casi in cui è richiesto il tirocinio o la prova attitudinale, non si applica il secondo comma dell'art. 5 del presente decreto.
Art. 7. Tirocinio di adattamento.
Art. 8. Prova attitudinale.
Art. 9. Disposizioni applicative delle misure compensative.
Art.10. Requisiti formali dei titoli. 10.1. I documenti da esibire ai fini del riconoscimento devono essere accompagnati, se redatti in lingua straniera, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
Art. 11. Competenze per il riconoscimento. 11.1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a
pronunciarsi:
Art. 12. Procedura di riconoscimento. 12.1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 10. 12.2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto. 12.3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni. 12.4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/90 alla quale partecipano i rappresentanti:
12.5. Sul riconoscimento provvede il Ministro competente con decreto da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione a norma del precedente comma 3. 12.6. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 15. 12.7. I decreti di cui al precedente comma 5 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 12.8. I precedenti commi 4 e 7 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto.
Art. 13. Effetti del riconoscimento. 13.1. Il decreto di riconoscimento attribuisce al beneficiario il diritto di accedere alla professione e di esercitarla, nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente ai cittadini italiani, diverse dal possesso della formazione e delle qualifiche professionali. 13.2. Resta salvo il requisito della cittadinanza italiana per l'accesso ai rapporti di pubblico impiego e per l'esercizio di professioni nei casi previsti dagli articoli 48, 55 e 66 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea. 13.3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, del Ministro interessato e del Ministro del tesoro, sono individuati i rapporti e le qualifiche di pubblico impiego ai quali i cittadini comunitari sono ammessi a parità di condizioni con i cittadini italiani. 13.4. Alla individuazione si provvede secondo criteri conformi alla interpretazione dell'art. 48, ultimo comma, del trattato CEE risultante dalle sentenze che la Corte di giustizia delle Comunità europee emette.
Art. 14. Uso del titolo professionale e del titolo di studio. 14.1. I cittadini di uno Stato membro della Comunità europea che sono stati ammessi all'esercizio di una professione ai sensi del presente decreto, fermo il diritto all'uso del corrispondente titolo professionale previsto in Italia, hanno diritto di far uso del titolo di studio conseguito nel Paese di origine o di provenienza nella lingua di tale Stato. Il titolo di studio deve essere seguito dal nome e dalla sede dell'istituto o della commissione che, lo ha rilasciato.
Art. 15. Esecuzione delle misure compensative. ...omissis...
Art. 16. Art. 17. Certificazioni per il riconoscimento dei titoli rilasciati in Italia. 17.1. Ai fini del riconoscimento in altri Paesi della Comunità europea, il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli di formazione professionale di cui agli articoli 1 e 4 conseguiti in Italia è certificato dai Ministeri competenti a norma dell'art. 11. 17.2. I predetti Ministeri sono altresì competenti ad individuare le formazioni professionali equivalenti a norma del precedente art. 3, quarto comma, da notificare alla Commissione e agli altri Paesi della Comunità europea a cura del Ministero degli affari esteri.
Art. 18. Relazione alla Commissione delle Comunità europee.
Art. 19. Materie non regolate. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle professioni regolate da direttive della Comunita' economica europea relative al reciproco riconoscimento di diplomi.
Allegato A
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