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MINISTERO
DELLA SANITA'
CIRCOLARE 24 settembre 1997 n. 12 Note esplicative al decreto legislativo 18 febbraio 1997, n.44: "Attuazione della direttiva 93/39/CEE che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1997. Alle Regioni Nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1997, G.U. serie generale, è stato pubblicato il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, che ha dato attuazione alla direttiva 93/39/CEE che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali. Detto decreto è stato rettificato con comunicazione pubblicata in data 11 aprile 1997 nella G.U. n. 84. Al riguardo, a seguito di richieste pervenute a questo Ministero da varie parti, si provvede a fornire i seguenti chiarimenti, al fine di assicurare il pieno recepimento delle predette direttive emanate dalla Comunità Europea. Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) -
omissis - nel caso di medici e farmacisti operanti sul territorio
la trasmissione va effettuata alla Unità Sanitaria Locale (USL)
nel cui ambito territoriale opera il sanitario segnalatore; 6.3 Le USL, le AO e gli IRCCS devono trasmettere le comunicazioni ricevute alla Regione o Provincia autonoma ed al Ministero della Sanità, il quale provvede a darne comunicazione alla Agenzia Europea per la Valutazione dei Medicinali (EMEA), alla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ed alle aziende farmaceutiche interessate. 6.4 I responsabili della farmacovigilanza delle USL, delle AO e degli IRCCS devono verificare che le schede di segnalazione di reazioni avverse siano compilate in modo congruo e che siano state date le informazioni necessarie e sufficienti alla codifica della scheda; in caso contrario devono contattare il sanitario compilatore per chiarimenti. Nei casi gravi e mortali i responsabili della farmacovigilanza sono tenuti a compilare una relazione sul caso entro 15 giorni (art.9 comma 2 del decreto legge 30.10.1987, n.443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29.12.1987, n.531) ed a trasmetterla al Ministero della Sanità. 6.5 Gli intervalli di tempo da rispettare tra la data in cui è stata ricevuta la comunicazione della presunta reazione avversa (ADR) e la sua trasmissione, sono i seguenti: per medici e farmacisti: entro tre giorni lavorativi
in caso di ADR gravi e sei giorni lavorativi nel caso di ADR non gravi;
tali termini di tempo decorrono dal momento in cui il sanitario viene
posto a conoscenza della ADR; Modello di scheda per la segnalazione delle reazioni
avverse 7.2 I sanitari sono tenuti a fornire per iscritto almeno i seguenti dati: fonte della segnalazione (ospedale, medico di med. Gen., specialista, farmacista), reazione avversa, sua gravità e sua data di inizio, età del paziente, sesso, nome registrato del prodotto medicinale sospetto, data di compilazione e firma del segnalatore. 7.3 Continua ad applicarsi l'obbligo di fornire le schede di segnalazione agli operatori sanitari da parte delle aziende farmaceutiche, previsto ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del DPR n. 93/91. 7.4 Nulla è mutato in merito alla possibilità di segnalazioni spontanee da parte del cittadino mediante l'impiego del mod. B, da inviarsi alla USL competente per territorio. Responsabile del servizio 8.2 Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto medicinale, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo in oggetto, deve disporre di un responsabile del servizio di farmacovigilanza provvisto dei titoli prescritti. Tale incarico è incompatibile con quello di direttore scientifico della stessa azienda. 8.3 L'azienda che, pur non essendo titolare dell'AIC, provvede all'effettiva commercializzazione di un prodotto medicinale è obbligata a trasmettere le schede di ADR ricevute da medici e farmacisti. Copie di tali schede devono essere notificate alle autorità sanitarie nei tempi previsti dall'art. 3, comma 4 del decreto legislativo in oggetto e trasmesse all'azienda farmaceutica titolare di AIC per gli adempimenti in materia di farmacovigilanza di cui ai punti 9 e 10. Rapporti semestrali dati di vendita su floppy disk;
semestralmente durante i primi due anni dalla data
di pubblicazione in GU del decreto autorizzativo relativo alla prima
autorizzazione della specialità medicinale con assegnazione
del codice AIC (prime sei cifre) in vigore al momento; le confezioni
autorizzate successivamente e che hanno lo stesso codice AIC (prime
sei cifre) seguono le stesse scadenze dei rapporti di farmacovigilanza
della prima autorizzazione della specialità medicinale Formazione del personale operante nelle strutture
pubbliche La rete elettronica per il sistema di farmacovigilanza
12.2 Il Ministero della sanità metterà gratuitamente a disposizione dei partecipanti alla rete informatica: l'accesso, tramite numero telefonico riservato, ad
un server di posta elettronica idoneo all'indirizzamento dei messaggi
connessi con le reazioni avverse a farmaci; 12.4 I responsabili dei servizi di farmacovigilanza delle USL delle AO e degli IRCCS devono trascrivere sul software messo a disposizione dal Ministero della sanità le informazioni riportate nell'originale della comunicazione di reazione avversa e provvedere alla codifica delle informazioni secondo quanto richiesto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Per le comunicazioni di sanitari operanti in Presidi ospedalieri pubblici afferenti ad una USL la comunicazione elettronica e la codifica della scheda avviene a cura del responsabile del servizio di farmacovigilanza della USL competente che provvede alla codifica ed all'invio al Ministero della sanità. Nel caso di AO e di IRCCS, gli adempimenti su indicati saranno espletati dalla Direzione sanitaria o dal Servizio a tal fine delegato dal Direttore Sanitario. Nel caso di segnalazione di eventi avversi gravi, l'invio dell'originale da parte delle direzioni sanitarie dovrà essere preceduto dalla trasmissione fax del modulo originale di segnalazione dell'evento avverso, inoltrata, oltre che alla USL di competenza, anche al Ministero della sanità. Le aziende farmaceutiche titolari dell'AIC o responsabili della commercializzazione dei prodotti medicinali dovranno trasmettere tramite la rete, utilizzando le stesse modalità operative previste per il responsabile della farmacovigilanza dell'USL o dell'AO o dell'IRCCS, tutte le segnalazioni per le quali non abbiano ricevuto comunicazione da parte del Ministero della Sanità, allegando alla comunicazione anche fotocopia elettronica dell'originale della segnalazione. Le stesse dovranno altresì provvedere al successivo inoltro dell'originale, ai fini di tenuta degli archivi, al responsabile della farmacovigilanza del servizio sanitario nazionale competente per territorio o struttura. I responsabili del servizio di farmacovigilanza del servizio sanitario nazionale, prima dell'invio di ogni segnalazione, attribuiscono ad ognuna un codice identificativo evitando le duplicazioni. 12.5 Le organizzazioni coinvolte nella rete devono segnalare al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella GU, facendo uso del modulo allegato sotto il n.6, il nominativo del responsabile del servizio di farmacovigilanza, la data presumibile di disponibilità dell'hardware richiesto, la richiesta del software direttamente via posta oppure del software dopo la partecipazione al corso di addestramento all'uso della rete; la data del corso di addestramento sarà comunicata agli interessati dal Ministero della sanità . 12.6 La rete di posta elettronica per la farmacovigilanza sarà resa operativa entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella GU. Contestualmente il Ministero della sanità comunicherà ai partecipanti alla rete l'elenco degli indirizzi di E - mail abilitati; l'elenco sarà aggiornato con la segnalazione dei nuovi partecipanti con frequenza mensile. I partecipanti alla rete dovranno, dal momento dell'attivazione della propria casella di posta elettronica, comunicare con il Ministero della sanità per quanto riguarda gli adempimenti connessi con il decreto legislativo n.44 del 18 febbraio 1997, unicamente tramite la rete. Tale comunicazione è obbligatoria per tutti i soggetti che risultano operativi all'interno della rete. Per i soggetti che non risultano operativi nella rete la segnalazione al Ministero della sanità dovrà avvenire via fax e dovrà essere utilizzato lo stesso numero telefonico riservato per il sistema di farmacovigilanza. Tale metodo di comunicazione dovrà essere utilizzato in caso di guasto tecnico delle apparecchiature che impediscono il collegamento, solo dopo segnalazione fax all'HELP DESK. La presente circolare sarà pubblicata nella GU della Repubblica. Il Ministro:
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