IL
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA
riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente,
del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,
componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario
generale reggente;
VISTO
il Codice in materia di protezione dei dati personali
(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)
e, in particolare, gli artt. 31 ss. e 154, comma 1,
lett. c) e h), nonché il disciplinare tecnico
in materia di misure minime di sicurezza di cui all’allegato
B del medesimo Codice;
VISTO
il provvedimento del Garante del
27 novembre 2008 relativo a "misure e accorgimenti
prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con
strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni
delle funzioni di amministratore di sistema", pubblicato
sulla G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008;
VISTO
il punto 3 del dispositivo del predetto provvedimento,
il quale prescrive che le misure e gli accorgimenti
di cui al punto 2 del medesimo dispositivo siano introdotti,
per i trattamenti già iniziati o che avranno
inizio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento stesso, al
più presto e comunque entro e non oltre il termine
di centoventi giorni dalla medesima data, mentre, per
i trattamenti che avranno inizio dopo il termine di
trenta giorni dalla pubblicazione, tali accorgimenti
e misure siano introdotti anteriormente all'inizio del
trattamento dei dati;
TENUTO
conto dei quesiti pervenuti sia da singoli titolari
del trattamento sia da alcune associazioni rappresentative
di categoria, relativi all’esatta interpretazione
degli adempimenti prescritti dal citato provvedimento
del 27 novembre 2008;
CONSIDERATA
l’ampia platea di soggetti interessati all’adempimento
del suddetto provvedimento e la conseguente necessità
di assicurare la massima diffusione e la più
completa e precisa conoscenza delle prescrizioni in
esso contenute;
RISERVATA
la possibilità, all’esito di un attento
esame dei quesiti già pervenuti e di quelli che
potranno essere sottoposti all’attenzione del
Garante, anche a seguito dell’attività
di consultazione attualmente in corso all’interno
di alcune associazioni professionali e di categoria,
di fornire chiarimenti in merito attraverso risposte
ai quesiti più frequenti da diffondere anche
tramite il sito Internet dell’Autorità;
RITENUTA
l’opportunità di unificare i termini previsti
per l’adempimento delle prescrizioni di cui al
citato provvedimento del 27 novembre 2008 e ravvisata
altresì la necessità di prorogare tali
termini, disponendo che tutti i titolari del trattamento
(qualunque sia la data di inizio dei trattamenti che
li riguardano) adottino le misure e gli accorgimenti
di cui al punto 2 del dispositivo di tale provvedimento
entro il 30 giugno 2009;
VISTE
le osservazioni formulate dal segretario generale ai
sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante
n. 1/2000;
RELATORE
il prof. Francesco Pizzetti;
DISPONE:
a)
di unificare e contestualmente prorogare i termini per
l’adempimento delle prescrizioni di cui al citato
provvedimento del 27 novembre 2008, prescrivendo che
tutti i titolari del trattamento interessati (qualunque
sia la data di inizio dei trattamenti che li riguardano)
adottino le misure e gli accorgimenti di cui al punto
2 del dispositivo del provvedimento medesimo entro il
30 giugno 2009;
b)
di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero
della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti
per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma,
12 febbraio 2009
IL
PRESIDENTE
Pizzetti
IL
RELATORE
Pizzetti
IL
SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli