Prescrizioni
di radiografie
Commette
il reato di abusivo esercizio della professione di dentista
l'odontotecnico che svolga attività riservata
al medico nei confronti di pazienti che si rivolgono
a lui, in quanto, in virtù dell'art. 11 del R.D.
31 maggio 1928 n. 1334 - norma extrapenale integratrice
del precetto penale contenuto nell'art. 348 cod. pen.
- è escluso ogni rapporto diretto fra paziente
e odontotecnico, quest'ultimo, essendo autorizzato "unicamente
a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli
tratti dalle impronte.... fornite da medici-chirurghi....
con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire (art.
11 del R.D. citato). (Nella specie, la S.C. ha osservato
che correttamente la Corte di merito aveva ritenuto
che l'imputato dovesse rispondere del reato ascrittogli
in quanto aveva: 1) esaminato il ponte di una paziente
prescrivendole delle radiografie e poi esprimendo il
suo giudizio al riguardo; 2) visitato un paziente che
lamentava dolore ad un dente, facendolo distendere sul
lettino, esaminandogli la bocca ed affermando che erano
necessari altri lavori; 3) visitato un paziente, prescritto
al medesimo delle radiografie, impegnandosi a stendere
un preventivo; 4) esaminato la bocca di un paziente
prescrivendogli radiografie nonché, all'esito,
l'applicazione di un apparecchio).
Cassazione
Pen. Sez. VI, sent. n. 11929 del 12-12-1992