| AL
MINISTERO DELL'INTERNO -
Ufficio di Gabinetto - Ufficio Centrale per gli Affari Legislativi
e le Relazioni
00100 ROMA
AL MINISTERO DEGLI
AFFARI ESTERI
Ufficio Relazioni
Culturali
00193 ROMA
ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Dipartimento
Affari Sociali - Dipartentimento Politiche Comunitarie
00100 ROMA
AL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
00100ROMA
AL MINISTERO DEL
LAVORO
Servizio Immigrazione
00187 ROMA
AL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
Dipartimento Autonomia
Universitaria e Studenti
00144 ROMA
AGLI ASSESSORI
ALLA SANITÀ DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E SPECIALE
LORO SEDI
AGLI ASSESSORI
ALLA SANITÀ DELLE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO
ALLA FEDERAZIONE
NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI
Via Cola di Rienzo
801/A 00192 ROMA
ALLA FEDERAZIONE
NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI VETERINARI
Via del Tritone,
125 00187 ROMA
ALLA FEDERAZIONE
NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI
Via Palesiro,
75 00100 Roma
ALLA FEDERAZIONE
NAZIONALE DEI COLLEGI DELLE OSTETRICHE
Tarquinia, 51d
00183 ROMA
ALLA FEDERAZIONE
NAZIONALE IPASVI
Via A. De Petris,
70 00184 ROMA
ALLA FEDERAZIONE
NAZIONALE COLLEGI TECNICI SANITARI RADIOLOGIA MEDICA
Via Ravenna, 24
161 ROMA
A.R.I.S.
Largo della Sanità
Militare, 60 00187 ROMA
A.I.O.P. Via L.
Caro, 67 00100 ROMA
OGGETTO:Cittadini
stranieri non comunitari. Riconoscimento titoli professionali dell'area
sanitaria conseguiti all'estero. Autorizzazione all'esercizio professionale.
Il
Testo Unico delle disposizioni concernenti l'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero disciplina l'esercizio professionale
ed il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti per i cittadini
stranieri, non comunitari, regolarmente soggiornanti in Italia (Decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblicato nel Supplemento ordinario
n.139/L alla Gazzetta Ufficiale n.191 del 18 agosto 1998).
Il
Regolamento di attuazione stabilisce, poi, le modalità, le condizioni
ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni
sanitarie e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non
ancora riconosciuti in Italia (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, pubblicato
nel Supplemento ordinario n. 190/L alla Gazzetta ufficiale. n. 258
del 3.11.1999).
In
base alle richiamate disposizioni di legge e regolamentari tutti i
cittadini stranieri, non comunitari, che si trasferiscono in Italia,
per brevi o lunghi periodi, allo scopo si esercitare una professione
sanitaria devono essere in possesso di un titolo abilitante all'esercizio
professionale riconosciuto dal Ministero della sanità e devono iscriversi
all'albo professionale dell'Ordine o del Collegio professionale o,
in mancanza dell'Ordine e Collegio professionale, all'elenco speciale
tenuto dal Ministero della sanità.
Con
la presente circolare vengono forniti alcuni chiarimenti e le necessarie
istruzioni per il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti
all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti in un Paese
non comunitario e per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della
professione stessa.
I
cittadini stranieri non comunitari già regolarmente soggioganti in
Italia o che hanno già ottenuto un visto di ingresso in Italia per
motivi di lavoro devono chiedere al Ministero della sanità, direttamente
o tramite il datore di lavoro che intende assumerli, il riconoscimento
del titolo abilitante all 'esercizio professionale.
Il
cittadino straniero non comunitario, ancora soggiornante all'estero
e che intende trasferirsi in Italia per motivi di lavoro, dipendente
o autonomo, può richiedere al Ministero della sanità il riconoscimento
del titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria che
intende esercitare:
-
direttamente;
-
tramite le rappresentanze diplomatiche italiane nel proprio Paese
nel caso di iscrizione nelle apposite "liste" tenute dalle
rappresentanze stesse;
-
tramite lo "Sponsor" in Italia, ossia il soggetto , pubblico
o privato, che si fa garante del suo soggiorno in Italia per un anno;
-
tramite il datore di lavoro in Italia che intende assumerlo e che
presenta all'Ufficio Provinciale del lavoro richiesta nominativa in
tal senso.
Il
riconoscimento del titolo da parte del Ministro della sanità costituisce
presupposto necessario per ottenere il "Visto" per motivi
di lavoro da parte delle rappresentanze diplomatiche italiane territorialmente
competenti.
A)
CITTADINI IN POSSESSO DI UN TITOLO ABILITANTE CONSEGUITO IN ITALIA
Una
categoria di cittadini stranieri, non comunitari, del tutto particolare
e' quella dei cittadini, provenienti da Paesi dell'Unione europea
o da Paesi extracomunitari, che abbiano conseguito il titolo abilitante
all'esercizio della professione sanitaria interamente in Italia (diploma
di laurea e diploma di abilitazione professionale per i medici chirurghi,
veterinari, odontoiatri e farmacisti; diploma abilitante per le professioni
sanitarie infermieristiche tecniche e della riabilitazione; attestato
o diploma per ottici e odontotecnici, etc.).
Tali
cittadini:
1.
se regolarmente soggiornanti in Italia alla data del 27 marzo 1998,
ossia alla data di entrata in vigore della legge 6 mazzo 1998, n.40,
possono iscriversi direttamente agli ordini e collegi professionali
o agli elenchi speciali tenuti dal Ministero della sanità ed esercitare
la relativa professione sanitaria;
2.
se regolarmente soggiornanti in Italia in data successiva al 27 marzo
1998 o che, ancorché presenti in Italia alla data del 27 mazzo 1998,
abbiano conseguito il titolo abilitante dopo tale data, possono iscriversi
agli ordini e collegi professionali o agli elenchi speciali previo
parere favorevole da parte del Ministero della sanità, in coerenza
con le quote annue massime, previste dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di stranieri da ammettere sul territorio nazionale
per motivi di lavoro. Il parere è richiesto, prima di procedere all'iscrizione,
direttamente dall'Ordine o Collegio professionale.
Non
possono usufruire del beneficio dell'iscrizione in deroga al requisito
della cittadinanza gli stranieri che hanno conseguito il titolo in
Italia a seguito di ammissione in soprannumero ai corsi di diploma,
di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo
dello Stato di appartenenza.
I
predetti cittadini, avendo conseguito il titolo abilitante in Italia,
sono esonerati dall'accertamento della conoscenza della lingua italiana
e delle specifiche disposizioni che regolano l'esercizio professionale
in Italia.
B)
CITTADINI IN POSSESSO DI UN TITOLO ABILITANiE ACOUISITO O RICONOSCIUTO
IN UN PAESE DELL'UNIONE EUROPEA
Un'altra
categoria di cittadini stranieri non comunitari, che presenta specifiche
caratteristiche, e' quella dei cittadini non comunitari regolarmente
soggiornanti in Italia al 27 marzo 19980 provenienti da un paese dell'unione
Europea, che:
a)
hanno conseguito totalmente un titolo abilitante all 'esercizio di
una professione sanitaria in un Paese dell'Unione;
b)
ovvero hanno conseguito un titolo abilitante in un Paese terzo ed
hanno già ottenuto il riconoscimento di tale titolo in un Paese dell'Unione.
I
cittadini di che trattasi, al fine di ottenere l'autorizzazione all'iscrizione
ad un ordine, un collegio o un elenco speciale in Italia, devono presentare
al Ministero della sanità la seguente documentazione:
1.
domanda compilata secondo il facsimile riportato nell'Allegato 1;
2.
copia autenticata del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;
3.
copia autenticata del titolo di studio specifico per l'attività richiesta;
4.
copia autenticata del titolo di abilitazione specifico per l'attività
richiesta, qualora previsto dal Paese extracomunitario ove è stato
conseguito il titolo o dal Paese dell'Unione di provenienza;
5.
attestazione dell'Autorità di governo del Paese dell'Unione di provenienza
dal quale risulti che non esistono impedimenti di tipo professionale
o penale all'esercizio della professione che si intende esercitare;
6.
copia dell'iscrizione all'albo professionale (ove esistente) del Paese
dell'Unione di provenienza.
L'accertamento
dei requisiti è effettuato dal Ministero della sanità, sentita la
Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n.115,0 dell'articolo 14 del decreto legislativo
2 maggio 1994, n.319.
Limitatamente
ai titoli conseguiti in parte o in toto in un Paese terzo, già riconosciuti
da un Paese dell'Unione, il Ministero della sanità, sentita la Conferenza,
può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato
al superamento di una misura compensativa. Nel caso di riconoscimento
dei titoli di medico chirurgo, medico veterinario, odontoiatra e farmacista
il Ministero può richiedere che l'interessato sostenga preventivamente
l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.
In
caso di riconoscimento del titolo, il Ministero della sanità provvede
ad autorizzare l'iscrizione all'Ordine, al Collegio o all'elenco speciale,
in coerenza con le quote previste dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sulle quote massime di stranieri da ammettere annualmente
sul territorio nazionale per motivi di lavoro.
La
verifica non è richiesta per i cittadini regolarmente soggiornanti
in Italia alla data del 27 marzo 1998, ossia alla data di entrata
in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40.
L'iscrizione
agli albi professionali ed elenchi speciali è disposta previo accertamento
della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni
che regolano l'esercizio professionale in Italia. L'accertamento è
svolto, con oneri a carico dell'interessato, a cura degli Ordini e
Collegi professionali e del Ministero della sanità con le modalità
appresso indicate.
C)
CITTADINI PROVENIENTI DA UN PAESE TERZO CON TITOLO CONSEGUITO IN UN
PAESE TERZO
La
categoria di cittadini stranieri, non comunitari, più interessata
alle nuove disposizioni, è quella dei cittadini in possesso di titoli
abilitanti conseguiti totalmente in un Paese terzo, che:
A)
sono residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno;
B)
sono residenti all'estero ed intendono trasferirsi in Italia.
I
predetti cittadini, al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio
professionale, se già residenti in Italia, o il "Visto"
d'ingresso nel territorio italiano, se residenti all'estero, devono
chiedere, direttamente o tramite le rappresentanze diplomatiche competenti,
al Ministero della sanità il preventivo riconoscimento del titolo
professionale abilitante, presentando la seguente documentazione:
1.
domanda compilata secondo il facsimile riportato nell'Allegato 2;
2.
copia autenticata del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno
per i cittadini di cui alla lettera sub A);
3.
copia autenticata del titolo di studio specifico per l'attività richiesta;
4.
copia autenticata del titolo di abilitazione per l'attività richiesta,
qualora previsto dal Paese ove è stato conseguito il titolo;
5.
copia dell'iscrizione all'albo professionale, ove esistente nel Paese
di provenienza;
6.
certificazione dell'Autorità competente del Paese di conseguimento
del titolo o, in alternativa, della rappresentanza diplomatica o consolare
italiana nel predetto Paese, che attesti, oltre i requisiti richiesti
per l'accesso al corso di studi per il conseguimento del titolo, i
programmi dettagliati degli studi con indicazione delle ore effettuate
(formazione teorica e formazione pratica) e delle discipline svolte,
nonché la validità della struttura presso cui il titolo è stato conseguito;
7.
dichiarazione di valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare
italiana nel Paese di conseguimento del titolo, che attesti la validità
abilitante del titolo all'esercizio della professione nel Paese in
cui il titolo è stato conseguito nonché le attività professionali
che il titolo consente di esercitare nel Paese di conseguimento.
I
cittadini di cui alla lettera sub A) devono produrre un'autocertificazione,
secondo la normativa vigente, sulla non esistenza di impedimenti di
tipo professionale o penale all'esercizio della professione che si
intende esercitare; i cittadini di cui alla lettera sub B) devono
produrre un'attestazione dell'Autorità competente del Paese di provenienza
sulla non esistenza di impedimenti di tipo professionale o penale
all'esercizio della professione che si intende esercitare.
L'accertamento
dei requisiti è effettuato dal Ministero della sanità, sentita la
Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 115, o all'articolo 14 del decreto legislativo
2 maggio 1994, n. 319. Nel caso di riconoscimento dei titoli di medico
chirurgo, medico veterinario, odontoiatra e farmacista il Ministero
della sanità può richiedere all'interessato il preventivo riconoscimento
del titolo accademico da parte di una università italiana ovvero l'effettuazione
del tirocinio e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale.
Il
Ministero della Sanità, sentita la Conferenza dei Servizi, può stabilire
con proprio decreto che il riconoscimento sia subordinato al superamento
di una misura compensativa di cui all'art.12 del DL. 27 gennaio 1992
n.1150 dell'art.14 D.L. 2 maggio 1994 n.319. Con il medesimo decreto
sono definite le modalità di attuazione della misura compensativa
nonché i contenuti della formazione e le strutture presso le quali
la stessa deve essere sostenuta.
In
caso di riconoscimento del titolo, il Ministero della sanità provvede
ad autorizzare l'iscrizione all'Ordine, al Collegio o all'Elenco speciale,
in coerenza con le quote massime, previste per ciascuna professione
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di stranieri
da ammettere annualmente sul territorio nazionale per motivi di lavoro.
La
verifica del rispetto delle quote non è richiesta per i cittadini
regolarmente soggiornanti in Italia alla data di entrata in vigore
della legge 6 marzo 1998, n. 40 (27 marzo 1998).
L'iscrizione
agli albi professionali ed elenchi speciali è disposta previo accertamento
della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni
che regolano l'esercizio professionale in Italia L'accertamento è
svolto, con oneri a carico dello Sponsor, del datore del lavoro o
dell'interessato, a cura degli Ordini e Collegi professionali e del
Ministero della sanità con le modalità appresso indicate.
D)
TITOLI DI FORMAZIONE POST-BASE
I
titoli professionali complementari di titoli abilitanti all'esercizio
di una professione sanitaria o arte ausiliaria, costituiscono, in
alcuni casi, requisito necessario o preferenziale per lo svolgimento
di alcune attività nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Rientrano
fra tali titoli quelli accademici, di studio e di formazione professionale,
complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione
o arte sanitaria e, fra gli altri, i diplomi di specializzazione dell'area
medica e quelli di formazione complementare delle professioni sanitarie
infermieristiche.
I
predetti titoli, che sono, per il nostro ordinamento, titoli accademici
o di studio o di formazione professionale e, quindi, non abilitanti
all'esercizio professionale, se conseguiti in un Paese non appartenente
all'unione europea, possono essere riconosciuti dal Ministero della
sanità esclusivamente ai fini dell'ammissione agli impieghi e allo
svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale.
Per
il riconoscimento del titolo l'interessato deve presentare domanda
al Ministero della sanità e allegare la seguente documentazione:
1.
domanda compilata secondo il facsimile riportato nell'Allegato 3;
2.
copia autenticata del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;
3.
copia autenticata del titolo per il quale è richiesto il riconoscimento;
4.
certificazione dell'Autorità competente del Paese di conseguimento
del titolo, o in alternativa, della Autorità diplomatica o consolare
italiana in quel Paese, che attesti, oltre ai requisiti di accesso
al corso specifico, i programmi degli studi previsti per il suddetto
titolo con l'indicazione delle ore effettuate (formazione teorica
e formazione pratica) e delle discipline svolte, nonché la validità
della struttura presso cui il titolo è stato conseguito;
5.
dichiarazione di valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare
italiana nel Paese di conseguimento del titolo, che attesti la validità
del titolo nonché le attività professionali che il titolo consente
di esercitare nel Paese di conseguimento.
6.
attestazione, nel caso delle specializzazioni mediche di anestesia
e rianimazione, medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia,
di esercizio della specifica attività specialistica per almeno 3 anni
negli ultimi 10 o per un periodo proporzionalmente minore nel caso
in cui il titolo sia stato conseguito da un periodo di tempo inferiore
a 10 anni antecedente la richiesta.
Il
riconoscimento dei predetti titoli per fini diversi da quelli dell'ammissione
agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale deve essere richiesto al Ministero
dell'università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
E)
CONOSCENZA LINGUA ITALIANA E DISPOSIZIONI SULLA PROFESSIONE
L'accertamento
della conoscenza, parlata e scritta, della lingua italiana e della
conoscenza delle specifiche disposizioni che regolano l'attività professionale
in Italia è effettuato, in relazione all'iscrizione ad un albo o ad
un elenco, rispettivamente da un esperto o da un iscritto all'ordine
o collegio professionale, su incarico del presidente dell'ordine o
collegio, o da un dirigente del Ministero della sanità, tramite un
colloquio ed una prova scritta. In caso di accertata insufficiente
conoscenza della lingua o delle disposizioni sulla professione, su
richiesta dell'interessato, può essere fissata una ulteriore verifica,
limitata anche alla sola lingua o alle disposizioni sulla professione,
dopo che l'interessato ha ottemperato ad eventuali adempimenti formativi
e di aggiornamento posti a carico dello stesso, in relazione alle
conoscenze dimostrate. Avverso l'esito negativo della verifica definitiva
l'interessato può chiedere al Presidente dell'ordine o collegio o
al Direttore generale del Dipartimento delle professioni sanitarie
che l'accertamento sia effettuato da una Commissione composta, rispettivamente,
dal predetto Presidente o Direttore generale, o loro delegati, e da
due appartenenti alla categoria professionale di cui uno designato
dall'interessato stesso.
L'accertamento
negativo da parte della Commissione preclude, in via definitiva, l'iscrizione
all'albo professionale o all'elenco speciale nell'ambito delle quote
relative all'anno per il quale la domanda è stata presentata.
F)
ADEMPIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Le
attestazioni rilasciate dalle Autorità di governo sulla non esistenza
di impedimenti di tipo professionale, ossia provvedimenti di sospensione
o radiazione dagli albi assunti dagli Ordini e Collegi professionali,
o di natura penale devono essere di data non anteriore a tre mesi
rispetto a quella di presentazione della domanda.
L'istanza
di riconoscimento del titolo e la relativa documentazione devono essere
trasmesse - a mezzo servizio postale - al Ministero della Sanità,
Dipartimento delle Professioni Sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche
in sanità e assistenza sanitaria di competenza statale - Ufficio III,
P.le dell'Industria, 20 - 00144 Roma. Sulla busta deve essere indicato
"Riconoscimento titolo ex legge 40/98".
I
documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da
una traduzione in italiano certificata conforme al testo originale
dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in
cui il documento è stato rilasciato, ovvero da un traduttore ufficiale.
G)
ADEMPIMENTI DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
L'iscrizione
all'albo dell'ordine o collegio e all'elenco speciale è efficace per
tutto il periodo di validità del permesso di soggiorno o della carta
di soggiorno; all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno gli interessati,
a pena di cancellazione dagli albi professionali o dagli elenchi,
sono tenuti a comunicare all'ordine o al collegio o al Ministero della
sanità il provvedimento di rinnovo del permesso di soggiorno stesso.
Gli
Ordini e Collegi professionali comunicano al Ministero della sanità
l'esito negativo dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana
e delle specifiche disposizioni che regolano l'attività professionale
in Italia, la eventuale data della ulteriore verifica nonché gli adempimenti
formativi e di aggiornamento posti a carico dell'interessato.
Gli
Ordini ed i Collegi professionali devono comunicare, entro il 30 giugno
2000, l'elenco dei cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti
in Italia alla data del 27 marzo 1998, iscritti in deroga al possesso
della cittadinanza italiana ai sensi del comma i dell'articolo 37
del Testo Unico nonché comunicare, entro il 31 dicembre di ogni anno,
l'elenco dei cittadini stranieri iscritti ai sensi degli artt.48,49
e 50 del Regolamento di attuazione. In sede di prima applicazione
le predette comunicazioni devono essere effettuate entro il 30 giugno
2000.
H)
ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO
I
presidi e le istituzioni sanitarie private possono assumere o comunque
utilizzare cittadini stranieri, non comunitari, iscritti negli albi
professionali e negli elenchi speciali con contratti di diritto privato
nel rispetto del trattamento retributivo ed assicurativo previsto
dalle vigenti disposizioni e dai contratti collettivi nazionali di
lavoro di categoria.
Le
aziende sanitarie e le altre istituzioni pubbliche, non possono procedere
all'assunzione in ruolo dei cittadini stranieri extracomunitari in
quanto l'assunzione in ruolo è riservata ai cittadini italiani. Le
aziende sanitarie e le altre istituzioni pubbliche possono, comunque,
possono utilizzare i cittadini extracomunitari con contratti di lavoro
di diritto privato a tempo determinato. I contratti, di durata non
superiore comunque a quella del permesso di soggiorno, devono garantire
parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini
italiani . Al momento della stipula dei contratti devono essere resi,
contestualmente, indisponibili un pari numero di posti in organico.
I
datori di lavoro (aziende, presidi e istituzioni pubbliche e private)
devono comunicare al Ministero della sanità il nominativo dello straniero
assunto o comunque utilizzato, entro tre giorni dalla data di assunzione
o di utilizzazione, con l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro
in regime di dipendenza o in regime di lavoro autonomo.
I)
COORDINAMENTO
Al
fine di assicurare un più ordinato e tempestivo espletamento degli
adempimenti richiesti per il riconoscimento dei titoli professionali,
lo scrivente Ministero ritiene opportuno il coinvolgimento delle Regioni
nonché' degli sponsor e dei datori di lavoro interessati all'utilizzazione
del personale sanitario straniero.
-Le
Regioni
Le
Regioni sono invitate a comunicare al Ministero della sanità il fabbisogno
globale stimato per le singole categorie professionali, soprattutto
per le aziende sanitarie e le altre strutture pubbliche sociosanitarie,
al fine di consentire anche la valutazione delle esigenze complessive
e della compatibilità con i tetti massimi di stranieri da ammettere
in Italia per lavoro nel settore sanitario. Le Regioni sono pregate,
inoltre, di indicare le strutture formative alle quali poter indirizzare
i soggetti, già soggiornanti o che intendono stabilirsi nel territorio
regionale, ai quali, ai fini del riconoscimento del titolo, il Ministero
eventualmente prescrive misure compensative della formazione posseduta,
ai sensi dell'articolo 49, comma 3 del D.P.R. 31 agosto 1999, n.394.
Sarebbe,
altresì, opportuno che le Regioni, in relazione alle reali esigenze
riscontrate, provvedano anche al coordinamento delle richieste delle
varie aziende, strutture ed organismi sanitari pubblici, che operano
nel proprio territorio.
I
datori di lavoro
I
datori di lavoro U.S.L.; aziende ospedaliere; ospedali classificati;
strutture sanitarie e case di cura private; RSA; associazioni di volontariato
; cooperative di servizi; ecc.), prima di presentare all'Ufficio Provinciale
del Lavoro territorialmente competente la richiesta nominativa di
autorizzazione al lavoro subordinato, devono chiedere al Ministero
della sanità il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio
professionale dei cittadini stranieri che intendono assumere. Per
evidenti motivi di semplificazione degli adempimenti, è opportuno
che le richieste di riconoscimento, almeno per gli stranieri che provengono
dallo stesso Paese, siano prodotte contemporaneamente; ciò renderà
più agevole la definizione della domande di riconoscimento essendo
di norma simili i percorsi formativi nell'ambito dello stesso Paese.
Il datore di lavoro può delegare formalmente un proprio rappresentante
agli adempimenti necessari presso il Ministero.
In
caso di applicazione di misure compensative, i datori di lavoro possono
essere autorizzati a provvedere direttamente ai relativi corsi di
formazione; parimenti possono provvedere, ove necessario, ai corsi
per l'apprendimento della lingua italiana, parlata e scritta, e delle
speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
Gli
Sponsor
Per
gli stessi motivi è opportuno che anche il soggetto privato o pubblico
(cittadino italiano o straniero; associazioni professionali; sindacati;
enti ed associazioni di volontariato; enti locali e loro consorzi),
che si fa garante (Sponsor) per l'ingresso in Italia, per un anno,
del cittadino straniero in cerca di occupazione, provveda direttamente,
prima di impegnarsi, a tutti gli adempimenti necessari per il riconoscimento
del titolo professionale.
COMPETENZE
UNIVERSITA'
Si
ritiene opportuno, infine, richiamare l'attenzione sul fatto che il
riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale
complementare disposto dal Ministero della sanità è finalizzato esclusivamente
a consentire lo svolgimento di attività sanitarie, con rapporto di
dipendenza o in forma autonoma, nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale. Il riconoscimento del titolo abilitante all'esercizio di
una professione sanitaria, disposto dal Ministero della sanità' si
sostanzia cioè nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività professionale
stessa.
Al
contrario il riconoscimento dei titoli di studio stranieri per finalità
diverse da quelle suddette o la dichiarazione dell'equipollenza del
titolo accademico straniero a quello italiano è di competenza dell'università.
Al
riguardo l'articolo 50 del Regolamento prevede che la dichiarazione
di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie,
conseguiti all'estero, nonché' l'ammissione ai corrispondenti esami
di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale
degli esami di profitto, sono disposte dall'università' previo accertamento
del rispetto delle quote previste per ciascuna professione dal decreto
sui flussi. Il rispetto delle quote comporta che le dichiarazioni
di equipollenza o le ammissioni agli esami possono essere disposte
solo previo parere del Ministero della sanità al quale è demandato
la verifica del rispetto di tale vincolo.
Conseguentemente.
le università, prima di dichiarare l'equipollenza di un titolo conseguito
in un Paese extracomunitario o di ammettere un cittadino extracomunitario
agli esami di diploma. di laurea o di abilitazione, con dispensa totale
o parziale degli esami di profitto. devono acquisire il parere del
Ministero della sanità. La mancata richiesta del parere preventivo
al Ministero o il parere negativo da parte del Ministero non consente,
ai sensi di legge, l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi
speciali per l'esercizio delle relative professioni.
IL
MINISTRO DELLA SANITA'
Rosy
BINDI
Allegato
1
Ministero
della Sanità Dipartimento delle professioni sanitarie delle risorse
umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza
statale Ufficio III
Domanda
di riconoscimento di un titolo abilitante l'esercizio di una professione
sanitaria acquisito o riconosciuto in un Paese dell'Unione Europea
da cittadini stranieri, non comunitari.
il/la
sottoscritto/a
1.
Cognome 2. Nome 3. Cittadinanza 4. Data di nascita 5. Luogo di nascita
6. località
in
possesso di regolare permesso di soggiorno o Carta di soggiorno
7.
Rilasciato dalla questura di 8. Data di rilascio 9. Data di fine validità
10. Indirizzo dichiarato
richiede
il riconoscimento del proprio titolo professionale al fine di esercitare
11.
la professione o arte sanitaria di 12. nella provincia di
A
tal fine allega la seguente documentazione (barrare la voce che interessa)
a)
Copia autenticata (1) del Permesso di soggiorno o della Carta di soggiorno
b)
Copia autenticata (I) del titolo di studio specifico per l'attività
richiesta
c)
Copia autenticata (1) del titolo di abilitazione specifico per l'attività
richiesta, qualora previsto D dal Paese extracomunitario ove e stato
conseguito il titolo o dal Paese dell'UE di provenienza
d)
Attestazione del Paese dell'UE provenienza dal quale risulti che non
esistono impedimenti di tipo professionale o penale all'esercizio
della professione che si intende esercitare (2)
e)
Copia dell'eventuale iscrizione all'Albo professionale del Paese UE
di provenienza
Data
Firma
Note
ed avvertenze generali
(1)
In Italia l'autenticazione delle copie dei titoli può essere effettuata
presso i notai e i Comuni.
(2)
Il documento deve essere prodotto con data non anteriore a tre mesi
rispetto a quella di presentazione della domanda. Tutti i documenti
redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione
in italiano certificata conforme al testo originale Dall'Autorità
diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui il documento
e stato rilasciato. ovvero da un traduttore ufficiale.
Allegato
2
Domanda
di riconoscimento di un titolo abilitante l'esercizio di una professione
sanitaria conseguito in un Paese Terzo da cittadini stranieri, non
comunitari.
Il/la
sottoscrittola
1.
Cognome 2. Nome 3. Cittadinanza 4. Data di nascita 5. Luogo di nascita
(Paese) 6. località
in
possesso di regolare permesso di soggiorno o Carta di soggiorno
7.
Rilasciato dalla questura di 8. Data di rilascio 9. Data di fine validità
10. Indirizzo dichiarato
richiede
il riconoscimento del proprio titolo professionale al fine di esercitare
11. la professione o arte sanitaria di 12. nella provincia di
A
tal fine allega la seguente documentazione (barrare la voce che interessa)
a)
Copia autenticata (1) del Permesso di soggiorno o della Carta di soggiorno
b)
Copia autenticata (1) del titolo di studio specifico per l'attività
richiesta
c)
Copia autenticata (1) del titolo di abilitazione specifico per l'attività
richiesta, qualora previsto dal Paese di conseguimento del titolo
d)
Copia dell'eventuale iscrizione all'Albo professionale del Paese di
provenienza
e)
Certificazione dell'Autorità competente del Paese di conseguimento
del titolo o in del la rappresentanza diplomatica o consolare italiana
nel predetto Paese, che attesti:
1.
i requisiti d'accesso al corso specifico;
2.
i programmi dettagliati degli studi previsti per il suddetto titolo
con chiara illustrazione delle ore effettuate (formazione teorica
e formazione pratica) e delle discipline svolte, nonché la validità
della struttura presso cui il titolo è stato conseguito
f)
Dichiarazione di valore da parte dell'Autorità Diplomatica o Consolare
italiana del Paese di conseguimento del titolo che attesti: la validità
abilitante del titolo all'esercizio della professione nel Paese in
cui il titolo è stato conseguito, nonché le attività professionali
che il titolo consente di esercitare nel Paese di conseguimento
g)
Autocertificazione secondo la normativa vigente sulla non esistenza
di impedimenti di tipo professionale o penale all'esercizio della
professione che si intende esercitare (2)
Data
Firma
Note
ed avvertenze generali
(1)
In Italia l'autenticazione delle copie dei titoli può essere effettuata
presso i notai e i Comuni.
(2)
Il documento deve essere prodotto con data non anteriore a tre mesi
rispetto a quella di presentazione della domanda. Tutti i documenti
redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione
in italiano certificata conforme ai testo originale dall'Autorità
diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui il documento
é stato rilasciato, ovvero da un traduttore ufficiale.
Allegato
3
Domanda
di riconoscimento di un titolo professionale complementare di titolo
abilitante l'esercizio di una professione sanitaria per cittadini
stranieri, non comunitari, provenienti da un Paese terzo ai tini dell'ammissione
agli impieghi e allo svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito
del Servizio Sanitario Nazionale.
Il/la
sottoscritto/a
1.
Cognome 2. Nome 3 Cittadinanza 4 Data di nascita 5. Luogo di nascita
(Paese) 6. Località
in
possesso di regolare permesso di soggiorno o Carta di soggiorno
7.
Rilasciato dalla questura di 8. Data di rilascio 9 Data di fine validità
10. Indirizzo dichiarato in possesso dell'autorizzazione ad esercitare
11. la professione o arte sanitaria di 12. nella provincia di richiede
il riconoscimento del proprio titolo professionale complementare di
13.
A
tal fine allega la seguente documentazione (barrare la voce che interessa)
a)
Copia autenticata (1) del Permesso di soggiorno o della Caria di soggiorno
b)
Copia autenticata (1) del titolo di per il quale è richiesto il riconoscimento
c)
Certificazione dell'Autorità competente del Paese di conseguimento
del titolo o in alternativa del l'Autorità diplomatica o consolare
italiana in quel Paese, che attesti:
1.
i requisiti d'accesso al corso specifico;
2.
i programmi dettagliati degli studi previsti per il suddetto titolo
con chiara illustrazione delle ore effettuate (formazione teorica
e formazione pratica) e delle discipline svolte, nonché la validità
della struttura presso cui il titolo è stato conseguito
d)
Dichiarazione di valore da parte dell'Autorità Diplomatica o Consolare
italiana del Paese di conseguimento del titolo, che attesti: la validità
del titolo, nonché le attività professionali che il titolo consente
di esercitare nel Paese di conseguimento
e)
Attestazione, nel caso delle specializzazioni mediche di anestesia
e rianimazione, medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia,
di esercizio della specifica attività specialistica per almeno 3 anni
negli ultimi IO o per un periodo proporzionalmente minore nel caso
in cui il titolo sia stato conseguito da un periodo di tempo inferiore
a 10 anni antecedente la richiesta
Data
Firma
Note
ed avvertenze generali
(1)
In Italia l'autenticazione delle copie dei titoli può essere effettuata
presso i notai e i Comuni. Tutti i documenti redatti in lingua straniera
devono essere accompagnati da traduzione in italiano certificata conforme
al testo originale dall'Autorità diplomatica o consolare italiana
presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, ovvero da
un traduttore ufficiale.
Allegato
4
PROFESSIONI
SANITARIE REGOLAMENTATE
MEDICO
CHIRURGO
ODONTOIATRA
FARMACISTA
MEDICO
VETERINARIO
ASSISTENTE
SANITARIO
DIETISTA
EDUCATORE
PROFESSIONALE
FISIOTERAPISTA
IGIENISTA
DENTALE
INFERMIERE
INFERMIERE
PEDIATRICO
LOGOPEDISTA
MANISCALCO
MASSAGGIATORE
E CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMETI IDROTERAPICI
ODONTOTECNICO
OPERATORE
SOCIO-SANITARIO
ORTOTTISTA
- ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA
OSTETRICA/O
OTTICO
PODOLOGO
PUERICULTRICE
TECNICO
AUDIOMETRISTA
TECNICO
AUDIOPROTESISTA
TECNICO
DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRC. E PERF. CARDIOVASCOLARE
TECNICO
DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO
TECNICO
DI NEUROFISIOPATOLOGIA
TECNICO
EDUCAZIONE E RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE
TECNICO
ORTOPEDICO
TECNICO
SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO
TECNICO
SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA
TERAPISTA
DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA
TERAPISTA
OCCUPAZIONALE
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