| VITTORIO EMANUELE
III
PER GRAZIA DI
DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
II Senato e la
Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato
e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Chiunque intenda
esercitare le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico-ortopedico
ed ernista e dell'infermiere, compresi in questa ultima categoria
i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici ed i massaggiatori,
deve essere munito di speciale licenza ed aver raggiunto la maggiore
età.
I limiti e le
modalità di esercizio delle singole arti saranno determinati
dal regolamento, da emanarsi di concerto tra il Ministri per l'interno
e per la pubblica istruzione, per l'esecuzione della presente legge.
Art. 2
Con Regi decreti, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica
istruzione, di concerto col Ministro per l'interno, saranno istituiti
corsi di insegnamento pel rilascio delle licenze di cui al precedente
articolo.
Art. 3
Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza o del l'attestato
di abilitazione, di cui rispettivamente agli articoli 1 e 6, esercita
una delle arti contemplate dalla presente legge è punito con
la multa da L. 200 a L. 500.
In caso di recidiva,
la pena è della detenzione da quindici a trenta giorni e della
multa da L. 500 a L. 1000.
Il materiale che
servì o fu destinato a commettere il reato è confiscato.
In attesa della
decisione dell'autorità giudiziaria, il prefetto della provincia
può ordinare la chiusura del locale nel quale l'arte sia stata
abusivamente esercitata e il sequestro del materiale.
Art. 4
Alle pene di cui al precedente articolo soggiace anche chi, essendo
regolarmente autorizzato all'esercizio di una delle professioni sanitarie
o di una delle arti ausiliarie contemplate dalla presente legge, presta
comunque il suo nome ovvero la sua attività, allo scopo di
permettere o di agevolare il reato di cui all'articolo stesso.
La condanna ha
per effetto la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria
o dell'arte ausiliaria per un periodo di tempo uguale a quello della
pena inflitta.
Art. 5
Le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento, in quanto non
costituiscano reati già contemplati dalla pre-sente o da altre
leggi, saranno punite coll'ammenda da L. 100 a L. 300.
Disposizioni transitorie e finali
Art. 6
Coloro che, alla pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato
abitualmente e direttamente da almeno due anni le arti e le specialità
contemplate all'art. 1, saranno ammessi, entro un anno dalla entrata
in vigore della legge a dare una prova di idoneità innanzi
ad una Commissione esaminatrice, secondo le norme che verranno stabilite
nel regolamento di cui all'art. 1, di intesa tra i Ministri per l'interno
e per la pubblica istruzione. II certificato di idoneità conseguito
abiliterà alla continuazione dell'esercizio. Potranno, tuttavia,
essere ammessi alla prova di idoneità per l'arte di infermiere,
anche senza aver compiuto il prescritto biennio di esercizio, coloro
che dimostrino di avereseguito i corsi per infermieri di bordo, indetti
dal Ministero dell'interno, e superati i relativi esami. La disposizione
di cui al precedente comma è applicabile, su conforme parere,
da esprimersi, caso per caso, dal medico provinciale, anche a coloro
che dimostrino di avere seguito i corsi per infermieri indetti da
istituti ospedalieri e di aver superati gli esami relativi.
Art. 7
Le amministrazioni ospitaliere potranno provvisoriamente mantenere
gli infermieri attualmente in servizio, anche se sprovvisti della
licenza o dell'attestato di abilitazione di cui rispettivamente agli
articoli 1 e 6.
Nel termine di nove anni dalla pubblicazione della legge però,
anche tale personale dovrà munirsi della licenza o dell'attestato
suddetti.
Nulla è innovato alle disposizioni del R.
decreto 15 agosto 1925, n. 1832, convertito in legge 18 marzo
1926, n. 562 concernenti le capo sala degli ospedali.
Art. 8
Fino a quando non saranno istituiti i corsi di cui all'articolo 2,
sarà in facoltà del Ministro per l'interno, di concerto
col Ministro per la pubblica istruzione, di indire nuove sessioni
di esami di idoneità per gli infermieri di cui al precedente
articolo e per coloro i quali, al momento in cui gli esami vengono
indetti, abbiano un tirocinio di almeno quattro anni nell'arte che
intendono di esercitare.
Art. 9
Le licenze e gli attestati di abilitazione, che verranno rilasciati
ai sensi degli articoli 1 e 6, saranno soggetti alla tassa di concessione
governativa nella seguente misura :
a) per le arti
dell'ottico, del meccanico-ortopedico ed ernista, L. 50 ;
b) per gli odontotecnici
e per gli infermieri, compresi i massaggiatori e i capi bagnini degli
stabilimenti idroterapici, L. 30.
Ordiniamo che
la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserita nella raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreto del Regno d'Italia, mandando a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a San Rossore,
addì 23 giugno 1927 Anno V
VITTORIO EMANUELE
di
Mussolini-Rocco-Fedel-Volpi.
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