Capo
I
Servizi
ospedalieri, sovrintendenza e direzione sanitaria, direzione amministrativi
Art.
1 Servizi ospedalieri
I
servizi ospedalieri si distinguono in:
a)
servizi igienico-organizzativi;
b)
servizi di diagnosi e cura;
c)
servizi amministrativi e generali.
In
ogni ente ospedaliero sono istituite una direzione sanitaria e una
direzione amministrativa, dipendenti dal presidente dei consiglio
di amministrazione.
Le
due direzioni attuano le direttive del presidente e del consiglio
di amministrazione, coordinando reciprocamente le rispettive competenze.
Negli
enti ospedalieri da cui dipendono più ospedali è istituita
la sovrintendenza sanitaria.
Art. 2 Direzione sanitaria
La
direzione sanitaria cura l’organizzazione tecnico-sanitaria
ed il buon andamento igienico-sanitario dei servizi ospedalieri.
La
direzione sanitaria dispone dei seguenti servizi, articolabili organicamente
a seconda delle dimensioni dell'ospedale:
a)
segreteria;
b)
ufficio statistica ed organizzazione sanitaria;
c)
archivio clinico e biblioteca medica;
d)
servizi di assistenza sanitaria e sociale;
e)
ufficio per l'organizzazione dei servizi del personale sanitario,
sanitario ausiliario, tecnico ed esecutivo addetto ai servizi sanitari.
Dipendono
dalla direzione sanitaria, a seconda delle esigenze del servizio,
i vice direttori sanitari e gli ispettori sanitari.
Art - 3 Direzione amministrativa
La
direzione amministrativa provvede alla gestione dell'ente ospedaliero,
sulla base delle direttive impartite dal presidente consiglio di amministrazione,
sotto i profili giuridico ed economico.
I
servizi amministrativi dipendono dalla direzione amministrativa ed
assolvono le funzioni previste dal successivo art. 49.
Capo II
Servizi
igienico-organizzativi
Art. 4 Attribuzioni del sovrintendente sanitario
Il
sovrintendente sanitario dirige e coordina ai fini igienico-organizzativi
l'attività dell'ente che comprende più ospedali e ne
risponde al presidente. Da lui dipendono i direttori sanitari dei
singoli ospedali. Egli è preposto a tutto il personale sanitario,
tecnico, sanitario ausiliario ed esecutivo addetto ai servizi sanitari
dell'ente.
In
particolare il sovrintendente sanitario: interviene alle sedute del
consiglio di amministrazione con voto consultivo, del quale deve farsi
menzione nel verbale delle deliberazioni; cura la raccolta e la elaborazione
dei dati statistici; redige il rapporto sanitario annuale; coadiuva,
ai fini igienico-sanitari. l'amministrazione nell'organizzazione e
nel coordinamento dei servizi ospedalieri, promuovendo a tal fine
studi su problemi specifici; promuove e coordina iniziative nel campo
della medicina sociale, preventiva e riabilitativa e in quella dell'educazione
sanitaria; impartisce direttive di massima ai direttori sanitari dei
singoli ospedali, dei quali trasmette al presidente dei consiglio
di amministrazione le proposte e le comunicazioni unitamente al proprio
parere; convoca e presiede il consiglio sanitario centrale e cura
la trasmissione dei verbali al consiglio di amministrazione; è
tenuto a partecipare, con i direttori sanitari, alle iniziative di
coordinamento con le attività delle altre istituzioni sanitarie
locali.
In
caso di assenza o di impedimento, il sovrintendente sanitario è
sostituito dal direttore sanitario con maggiore anzianità di
nomina.
Art. 5 Attribuzioni del direttore sanitario
Il
direttore sanitario dirige l’ospedale cui è preposto,
ai fini igienico-sanitari, e ne risponde al presidente o al sovrintendente
sanitario, ove esista.
Il
direttore sanitario promuove e coordina le iniziative nel campo della
medicina preventiva e riabilitativa, della medicina sociale e dell'educazione
sanitaria; propone iniziative per la preparazione e l'aggiornamento
del personale da lui dipendente; sottopone al presidente dei consiglio
di amministrazione, sentito il consiglio dei sanitari o il consiglio
sanitario centrale, gli schemi di norme interne per l'organizzazione
dei servizi tecnico-sanitari; stabilisce in rapporto alle esigenze
dei servizi l'impiego, la destinazione, i turni e i congedi del personale
sanitario, tecnico, ausiliario ed esecutivo addetto ai servizi sanitari
dell'ospedale cui è preposto in base ai criteri fissati dall'amministrazione,
dandone comunicazione alla direzione amministrativa ed al sovrintendente
ove esista; ha la vigilanza sul personale che da lui dipende anche
dal punto di vista disciplinare; propone all’amministrazione
le sostituzioni temporanee dei personale sanitario; promuove l'attività
culturale, scientifica e didattica nell'ospedale; vigila sull'archivio
delle cartelle cliniche, raccoglie ed elabora i dati statistici sanitari
e presenta al presidente o al sovrintendente, ove esista, la relazione
annuale sull'andamento sanitario dell’ospedale; propone all'amministrazione,
d'intesa con i primari ed i responsabili dei servizi sanitari, l'acquisto
e la scelta degli apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari previo
parere del consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale
quando prescritto; esprime parere, ai fini sanitari, circa le trasformazioni
edilizie; vigila sulle provviste necessarie per il funzionamento sanitario
dell'ospedale e per il mantenimento dell'infermo; controlla la regolare
applicazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie; cura la sollecita
trasmissione alle autorità competenti delle denunce delle malattie
contagiose riscontrate in ospedale e di ogni altra denuncia prescritta
dalle disposizioni di legge; rilascia agli aventi diritto, in base
ai criteri stabiliti dall'amministrazione, copia delle cartelle cliniche
ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante i malati assistiti
in ospedale; presiede e convoca il consiglio dei sanitari.
Il
direttore sanitario, negli enti nei quali non esista il sovrintendente
sanitario, assume le attribuzioni e i poteri per questo ultimo stabiliti
nell'articolo precedente.
Negli
ospedali con un numero di posti-letto inferiore a 250, le funzioni
di direttore sanitario possono essere affidate ad un primario di ruolo.
Art. 6 Attribuzioni del vice direttore sanitario e dell'ispettore
sanitario
Gli
ospedali generali regionali e gli ospedali generali provinciali con
più di 800 posti-letto devono prevedere in organico almeno
un posto di vice direttore sanitario.
Il
vice direttore sanitario espleta le mansioni a lui delegate dal direttore
sanitario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
I
vice direttori sanitari e gli ispettori sanitari coadiuvano il sovrintendente
ed i direttori sanitari nell’espletamento delle rispettive attribuzioni.
L'ispettore
sanitario assolve gli incarichi demandatigli dal direttore sanitario
e, in assenza di questi, dal vice direttore sanitario.
Capo III
Servizi
di diagnosi e cura
Sezione I
Norme
generali
Art. 7 Attribuzioni dei primari, aiuti, assistenti
L'organizzazione
sanitaria dell'ospedale si articola in divisioni, sezioni e servizi
speciali. La divisione è diretta da un primario, coadiuvato
da aiuti e da assistenti. Il primario vigila sull'attività
e sulla disciplina del personale sanitario, tecnico, sanitario ausiliario
ed esecutivo assegnato alla sua divisione o servizio, ha la responsabilità
dei malati, definisce i criteri diagnostici e terapeutici che devono
essere seguiti dagli aiuti e dati assistenti, pratica direttamente
sui malati gli interventi diagnostici e curativi che ritenga di non
affidare ai suoi collaboratori, formula la diagnosi definitiva, provvede
a che le degenze non si prolunghino oltre il tempo strettamente necessario
agli accertamenti diagnostici ed alle cure e dispone la dimissione
degli infermi, è responsabile della regolare compilazione delle
cartelle cliniche, dei registri nosologici e della loro conservazione,
fìno alla consegna all’archivio centrale; inoltra, tramite
la direzione sanitaria, le denunce di legge; pratica le visite di
consulenza richieste dai sanitari di altre divisioni o servizi; dirige
il servizio di ambulatorio, adeguandosi alle disposizioni ed ai turni
stabiliti dal direttore sanitario; cura la preparazione ed il perfezionamento
tecnico-professionale dei personale da lui dipendente e promuove iniziative
di ricerca scientifica; esercita le funzioni didattiche a lui affidate.
L'aiuto
collabora direttamente con il primario nell'espletamento dei compiti
a questo attribuiti; ha la responsabilità delle sezioni affidategli
e coordina l'attività degli assistenti; risponde del suo operato
al primario.
L'aiuto
sostituisce il primario in caso di assenza, impedimento o nei casi
di urgenza. Tra più aiuti della stessa divisione o dello stesso
servizio la sostituzione del primario spetta all'aiuto con maggiori
titoli.
L'assistente
collabora con il primario e con l'aiuto nei loro compiti; ha la responubilità
dei malati a lui affidati; risponde del suo operato all'aiuto e al
primario; provvede direttamente nei casi di urgenza.
In
caso di assenza o di impedimento dell'aiuto, le sue funzioni sono
esercitate dall’assistente con maggiori titoli o dall'assistente
di turno.
Ai
fini delle sostituzioni di cui ai commi precedenti, l'amministrazione,
all’inizio di ogni anno, formula per ciascuna divisione o servizio
e in relazione ai titoli posseduti da ciascun aiuto o assistente,
da valutarsi in confortnità ai criteri stabiliti dalla legge
per i rispettivi concorsi di assunzione, la graduatoria dei predetti
sanitari.
La
direzione sanitaria, sentiti i primari interessati e il consiglio
dei sanitari, assicura la continuità dell'assistenza medica
per divisione o gruppi di divisioni affini con la organizzazione di
un servizio di guardia e, per casi particolari, di pronta disponibilità
adeguata ai bisogni ed alle peculiarità delle prestazioni nonché
al tipo ed all'organizzazione dell'ospedale.
Art. 8 Entità numerica del personale dei servizi di diagnosi
e cura
La
dotazione organica del personale medico addetto alle divisioni e servizi
di diagnosi e cura deve prevedere:
un
primario;
un
aiuto fino a due sezioni;
almeno
un assistente per sezione.
La
dotazione organica del personale sanitario ausiliario deve assicurare
un tempo minimo di assistenza effettiva per malato di 120 minuti nelle
24 ore e deve prevedere:
un
caposala;
un
infermiere professionale sempre presente in ogni sezione e, inoltre,
un adeguato numero di infermieri professionali e generici.
La
dotazione organica del personale sanitario ausiliario addetto alla
divisione di ostetricia e ginecologia deve prevedere:
una
ostetrica capo;
ostetriche
nella proporzione complessiva di una per ogni 10 posti-letto;
puericultrici
nella proporzione complessiva di una per ogni 5 culle per neonati.
Le
suddette entità numeriche devono essere adeguate, con deliberazione
dei consiglio di amministrazione, adottata sentito il consiglio dei
sanitari o il consiglio sanitario centrale e consultate le organizzazione
sindacali interessate, alle effettive esigenze del servizio, tenendo
conto dei seguenti elementi:
numero
effettivo dei posti-letto;
necessità
dei servizi ambulatoriali e di guardia;
turni
di ferie e riposi settimanali e festivi;
nosologia
e impegno ad essa inerente;
quantità
e qualità dell'attività medica;
orari
di servizio del personale sanitario;
attività
didattica e scientifica richiesta ai medici ospedalieri;
attrezzatura
tecnico-sanitaria e scientifica;
attività
di consulenza interna.
Art. 9 Sezioni di specialità
Le
sezioni di specialità, laddove non esista la relativa divisione,
sono di regola aggregate ad una divisione affine.
Non
possono essere aggregate ad una divisione affine più di due
sezioni di specialità. Qualora non sia possibile aggregare
la sezione di specialità ad una divisione affine, la sezione
è autonoma ed è affidata ad un sanitario specialista
nella materia, che abbia conseguito l'idoneità a primario nella
stessa disciplina, con qualifica di aiuto, capo della sezione autonoma,
che ne ha la responsabilità.
L'aiuto
specialista è coadiuvato da almeno un assistente.
Art, 10 Organizzazione funzionale delle divisioni, sezioni, servizi
speciali, tra loro affini e complementari
I
sanitari sono tenuti alla reciproca consulenza.
Le
amministrazioni ospedaliere possono realizzare, nell’ambito
di ciascun ospedale, strutture organizzative a tipo dipartimentale
tra le divisioni, sezioni e servizi affini e complementari, al fine
della loro migliore efficienza operativa, dell'economia di gestione
e del progresso tecnico e scientifico.
L'organizzazione
di tali strutture è deliberata dal consiglio di amministrazione
dell'ente e la direzione delle stesse è affidata ad un comitato
del quale fanno parte il direttore sanitario, i primari, gli aiuti
capi di sezione e di servizi autonomi, e una rappresentanza degli
aiuti ed assistenti nella proporzione stabilita per il consiglio dei
sanitari dall'art.13 della legge 12 febbraio 1968, numero 132.
Art. 11 Sezioni di assistenza neonatale
Nelle
divisioni di ostetricia degli ospedali generali regionali e provinciali
è ubicata, in locali limitrofi alle sale di degenza ostetrica,
una sezione della divisione di pediatria a questa aggregata o autonoma,
a seconda delle necessità, destinata ad accogliere i neonati,
per accertamenti, cura ed assistenza.
Negli
ospedali generali di zona, l'assistenza neonatale è affidata
alla divisione o sezione di pediatria, indipendentemente dalla costituzione
di una sezione presso la divisione di ostetricia. Il personale sanitario
ausiliario delle sezioni di assistenza neonatale è costituito
da vigilatrici d'infanzia o puericultrici nella proporzione complessiva
di una per ogni cinque culle per neonati.
Per
i neonati immaturi devono essere organizzati presidi di cura intensiva
nelle divisioni di pediatria degli ospedali generali regionali o provinciali,
negli ospedali pediatrici specializzati regionali e provinciali, nelle
sezioni autonome di assistenza neonatale degli ospedali ostetrici
specializzati regionali e nelle cliniche ostetriche o pediatriche
universitarie, secondo le prescrizioni del piano regionale ospedaliero.
Gli
ospedali nei quali non è prevista l'assistenza ai neonati immaturi
devono provvedere all'immediato trasferimento di questi alo:p>
Art.
12 Specificazione
I
servizi di diagnosi e cura si distinguono in:
servizi
previsti obbligatoriamente per tutti gli ospedali, quali il servizio
di accettazione, di pronto soccorso, di radiologia, di analisi, di
trasfusione, di anestesia e rianimazione e i poliambulatori;
servizi
previsti obbligatoriamente per gli ospedali generali sia provinciali
che regionali e per gli ospedali specializzati sia provinciali che
regionali in quanto necessari alla loro natura, quali il servizio
di radiologia e fisioterapia, di anatomia e istologia patologica,
di analisi chimico cliniche e microbiologiche, di anestesia e rianimazione
e la farmacia interna;
servizi
previsti obbligatoriamente per gli ospedali regionali o per gli ospedali
specializzati regionali in quanto necessari alla loro natura, quali
il servizio di virologia, di prelevamento e conservazione di parti
del cadavere e di medicina legale e delle assicurazioni sociali e
le scuole di addestramento del personale ausiliario e tecnico;
servizi
previsti facoltativamente per gli ospedali generali e specializzati
sia provinciali che regionali quali il servizio di recupero e rieducazione
funzionale, di neuropsichiatria infantile, di dietetica, di assistenza
sanitaria e sociale.
Il
servizio di medicina legale, obbligatorio negli ospedali regionali,
è facoltativo negli ospedali provinciali.
Art. 13 Servizio di pronto soccorso
In
ogni ospedale deve essere assicurato un continuo servizio di pronto
soccorso, coordinato, su prescrizione del piano regionale, con gli
altri presidi sanitari locali.
Il
servizio di pronto soccorso deve disporre, in ogni ospedale, di mezzi
di trasporto adeguatamente attrezzati, nonché di mezzi necessari
alla diagnosi ed alla terapia, anche strumentate, di emergenza.
Gli
enti ospedalieri, in accordo con gli enti locali, sono tenuti a promuovere
l'impianto di dispositivi segnaletici per l'indicazione dei posti
di pronto soccorso nell'ambito dei territorio servito dagli ospedali
dipendenti.
Negli
ospedali regionali e provinciali il servizio di pronto soccorso è
espletato dal personale sanitario con organico proprio, sotto la diretta
vigilanza della direzione sanitaria, ed è organizzato in modo
da assicurare, attraverso il coordinamento con i servizi di anestesia,
rianimazione e trastusionali, nonché con le divisioni esistenti,
l'efficienza polispecialistica, la continuità, la prontezza
e la completezza delle prestazioni.
Negli
ospedali di zona il servizio di pronto soccorso può essere
espletato, qualora le dotazioni organiche lo consentano, da personale
medico e chirurgico appartenente a divisioni di ricovero.
Art. 14 Servizio di accettazione
In
ogni ospedale deve essere assicurato un continuo servizio di accettazione
articolato in sanitaria ed amministrativa.
Negli
ospedali regionali e provinciali il servizio di accettazione sanitaria
è espletato, qualora non sia possibile istituirlo in modo autonomo,
dal personale sanitario addetto al pronto soccorso.
Negli
ospedali di zona il servizio di accettazione può essere svolto,
qualora le dotazioni organiche lo consentano, da personale medico
e chirurgico appartenente alle divisioni di ricovero e cura.
In
ogni caso il servizio di accettazione deve disporre dei necessari
apprestamenti per l’igiene personale dei malati e di locali
adeguati per la temporanea osservazione dei ricoverati, divisi per
sesso.
L'ammissione
degli infermi è fatta sotto la vigilanza del direttore sanitario.
Sulla
necessità del ricovero e sulla destinazione dei malato decide
il medico di guardia.
La
mancata accettazione dell'infermo deve essere motivata per iscritto
con certificazione da consegnare al malato o a chi per esso; su tale
certificazione deve essere contenuta l'avvertenza che, contro il rifiuto
di ricovero, è ammesso ricorso al medico provinciale a all'ufficiale
sanitario, entro le 24 ore da parte dell'infermo stesso o dei parenti
sino al sesto grado o della persona che ne ha eseguito l'accompagnamento
all’ospedale.
Accertata
la necessità del ricovero, questo non può essere rifiutato.
In caso di mancanza di posti o per qualsiasi altro motivo che impedisca
il ricovero, lo stesso ospedale, apprestati gli eventuali interventi
di urgenza, assicura, a mezzo di propria autoambulanza e, se necessario,
con adatta assistenza medica, il trasporto dell’infermo in altro
ospedale.
Il
giudizio sull'urgenza e sulla necessità del ricovero è
rimesso alla competenza del medico che accetta l'infermo; d giudizio
sulla durata del ricovero è rimesso alla competenza dei sanitari
curanti.
Gli
enti interessati, privi accordi con la direzione sanitaria dell'ospedale,
possono, durante il periodo di ricovero, informarsi direttamente presso
i medici curanti circa l’andamento e la prognosi della malattia
degli infermi per i quali sostengono le spese di spedalità.
La
dimissione dell’infermo viene stabilita dal primario e comunicata
tempestivamente alla direzione sanitaria e agli uffici amministrativi,
secondo le modalità previste dal regolamento interno di ciascun
ente ospedaliero.
Se
l’infermo o il suo legale rappresentante, nonostante il motivato
parere contrario del sanitario responsabile, chiede la dimissione,
la stessa avviene previo rilascio di dichiarazione scritta del richiedente,
in cui deve farsi menzione del parere predetto; tale dichiarazione
deve essere conservata agli atti dell'ospedale.
Art. 15 Servizio di radiologia
Ogni
ospedale deve essere dotato di un servizio di radiologia.
Per
gli ospedali di zona il servizio è limitato alla radiodiagnostica,
mentre la istituzione della radioterapia è connessa alle prescrizioni
che, in rapporto alle esigenze nosologiche e ambientali, sono dettate
dal piano regionale ospedaliero.
Il
servizio radiologico è affidato ad uno o più primari
radiologi, coadiuvati da aiuti e da assistenti specialisti in numero
adeguato alle esigenze operative.
Il
servizio radiologico deve disporre delle attrezzature e dei locali
adatti al corretto e rapido espletamento dei compiti di istituto.
Il
servizio radiologico, comprensivo della radio-diagnostica e radio-terapia,
può essere costituito da un solo primariato negli ospedali
sino a 600 posti-letto.
La
dotazione organica minima deve comprendere:
negli
ospedali sino a 200 posti-letto: un primario e un aiuto;
negli
ospedali tra 200 e 400 posti-letto: un primario, un aiuto, un assistente;
negli
ospedali tra 400 e 600 posti-letto: un primario, un aiuto ogni 300-400
posti-letto, un assistente ogni 150-250 posti-letto.
Negli
ospedali con un numero di posti-letto superiore ai 600, qualora le
esigenze lo richiedano, si istituiscono distintamente il servizio
di radio-diagnostica e la divisione di radio-terapia, assegnando a
quest'ultima l'organico che compete alle divisioni di degenza.
In
base all’entità del lavoro da svolgere e alla specifica
competenza richiesta, possono essere istituiti settori radiologici
specializzati autonomi. A capo di tali settori sono posti almeno aiuti
in possesso dell’idoneità a primario radiologo.
Negli
ospedali per lungodegenti e convalescenti il servizio deve essere
organizzato in rapporto alle reali esigenze degli stessi.
Quando
vengono superati i 1000 posti-letto, esclusi quelli serviti da settori
specializzati, viene istituito, per 1000 posti-letto, un altro primariato
di radio-diagnostica tenendo presente il principio della massima utilizzazione
delle attrezzature esistenti e la opportunità di predisporre
strutture organizzative funzionali secondo quanto indicato dall'art.10.
In
relazione alla dotazione organica del personale sanitario i regolamenti
degli enti ospedalieri devono prevedere un adeguato numero di tecnici
di radiologia.
Art. 16 Servizio di analisi
Gli
ospedali devono essere dotati di un servizio di laboratorio per analisi
chimico-cliniche e microbiologiche.
Negli
ospedali regionali e provinciali il servizio di analisi chimico-cliniche
e microbiologiche è articolato in più settori.
Tutti
i presidi di laboratorio anche se distaccati presso divisioni o sezioni
di degenza fanno parte integrante a tutti gli effetti dei servizio
di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.
Presidi
autonomi di laboratorio, affidati ad un aiuto idoneo al primariato
di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, possono
essere istituiti presso particolari divisioni o raggruppamenti di
unità di diagnosi e cura, qualora comprovate necessità
funzionali lo esigano.
La
dotazione organica del personale medico addetto al laboratorio di
analisi chimico-cliniche o microbiologiche negli ospedali regionali
e provinciali deve prevedere:
a)
fino a 600 posti letto:
un
posto di primario;
almeno
un posto di aiuto;
almeno
un posto di assistente.
b)
da 600 a 900 posti-letto:
un
posto di primario;
almeno
un posto di aiuto;
almeno
due posti di assistente.
La
dotazione organica del personale addetto ai settori del laboratorio
di analisi chimico-cliniche e microbiologiche negli ospedali regionali
e provinciali deve, inoltre, prevedere:
almeno
un posto di direttore o coadiutore o assistente chimico o biologo;
un
posto di tecnico di laboratorio per ciascun settore.
Ciascun
settore, a seconda delle rispettive specialità, può
essere affidato a un direttore biologo o chimico, ovvero ad un aiuto
che abbia conseguito l'idoneità a primario di laboratorio di
analisi chimico-cliniche e microbiologiche.
Oltre
i 900 posti letto l'amministrazione deve istituire un secondo primariato
di analisi chimico-cliniche e microbiologiche con facoltà di
ripartire a seconda delle necessità fra i due laboratori i
vari settori specializzati, con adeguata e proporzionata dotazione
organica di personale. Oltre i 1800 posti-letto dovrà essere
istituito con analoghi criteri un ulteriore primariato di analisi
chimico-cliniche e microbiologiche.
Negli
ospedali di zona e in quelli specializzati con meno di 300 posti-letto
la dotazione organica del personale addetto al laboratorio di analisi
chimico-cliniche e microbiologiche deve prevedere almeno due posti,
di cui uno di primario.
Per
la determinazione della dotazione organica deve tenersi conto dell'attività
ambulatoriale esterna. Gli stabulari per le ricerche diagnostiche
e scientifiche delle unità di diagnosi e cura devono essere
annessi funzionalmente al servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche
e microbiologiche.
Art. 17 Servizio di trasfusione
Gli
ospedali devono far funzione un servizio trafusionale, secondo le
disposizioni contenute nella legge 14 luglio 1967, n. 592, e nel relativo
regolamento di esecuzione.
Negli
ospedali regionali e provinciali il centro trasfusionale deve essere
dotato di attrezzature idonee alla raccolta, alla tipizzazione, alla
conservazione, al controllo ed all'assegnazione del sangue umano,
nonché alla preparazione ed alla distribuzione di emoderivati
di immediato impiego.
La
dotazione organica del personale sanitario addetto al servizio deve
prevedere:
un
posto di primario;
un
posto di aiuto;
posti
di assistenti e di personale tecnico e sanitario ausiliario in numero
adeguato alle esigenze dei servizio stesso.
Negli
ospedali di zona e negli ospedali per lungodegenti e per convalescenti
il servizio deve essere dotato almeno di una emoteca, collegata, con
apposita convenzione, con l'ospedale o con il servizio o centro trasfusionale
più vicino.
Art. 18 Servizio di anestesia
Gli
ospedali devono essere dotati di un servizio di anestesia e di rianimazione.
Negli
ospedali regionali e provinciali detto servizio deve essere dotato
di posti-letto di degenza necessari per la rianimazione, per le cure
intensive e le altre prestazioni di competenza, in numero pari ad
almeno il due per cento del numero totale dei posti-letto dell'ospedale.
Negli
ospedali di zona il servizio può essere dotato di posti-letto
di degenza, in numero pari ad almeno l'uno per cento del numero totale
dei posti-letto dell’ospedale.
La
dotazione organica dei sanitari addetti al servizio di anestesia e
rianimazione deve comprendere: primari, nella proporzione di uno ogni
500 posti-letto e sino ad un massimo di 700 posti-letto di chirurgia
e specialità chirurgiche; aiuti, nella proporzione di uno ogni
200 posti-letto di chirurgia e specialità chirurgiche; assistenti,
nella proporzione di uno ogni 50-80 posti-letto di chirurgia e specialità
chirurgiche.
La
dotazione organica del personale sanitario specializzato addetto al
servizio negli ospedali di zona deve essere stabilita in modo da assicurare
la continuità dei servizio, tenendo presenti i rapporti previsti
per gli ospedali regionali e provinciali.
La
dotazione organica del personale sanitario ausiliario addetto alla
rianimazione deve prevedere posti di capo-sala, infermieri professionali
specializzati in numero tale da assicurare un tempo minimo di assistenza
effettiva per malato di 420 minuti nella 24 ore.
La
dotazione organica del personale tecnico sanitario ausiliario ed esecutivo
da assegnare al servizio deve essere stabilita secondo le effettive
esigenze del servizio stesso.
Art. 19 Poliambulatorii
Gli
ospedali devono essere dotati di servizi ambulatoriali, distinti per
la medicina, la chirurgia e le specialità, siti in locali idonei,
debitamente attrezzati e adeguatamente recettivi.
Gli
ambulatori sono di regola riuniti in poliambulatorio e comunque reciprocamente
collegati, organizzativamente e funzionalmente.
Il
funzionamento tecnico degli ambulatori è disciplinato dai regolamenti
interni.
I
servizi di ambulatorio, quando esista una divisione corrispondente
sono diretti dal primario di questa, coadiuvato dal personale facente
parte dell'organico sanitario della stessa divisione.
Qualora
non esista la possibilità di collocare i poliambulatori nella
sede dell'ospedale, può essere temporaneamente consentita la
collocazione dei medesimi in locali viciniori, previa autorizzazione
dei medico provinciale.
L'ente
ospedaliero può istituire ambulatori di specialità diverse
da quelle delle divisioni di diagnosi e cura esistenti nell’ospedale,
ove ciò sia previsto dal piano regionale ospedaliero, incaricando
un primario o un aiuto o un assistente di ruolo della materia in servizio
presso ospedali viciniori ovvero, in mancanza, un sanitario munito
della relativa specializzazione. Lo specialista ambulatoriale deve
corrispondere anche alle richieste di consulenza dei servizi di diagnosi
e cura dell'ospedale.
L'infermo
visitato dallo specialista ambulatoriale, qualora abbia bisogno di
assistenza specialistica continua, deve essere ricoverato presso un
ospedale provvisto di divisione o sezione della relativa specialità.
Gli
ambulatori devono essere utilizzati anche per l'assistenza post-ospedaliera
dei dimessi.
I
sanitari addetti all'ambulatorio, qualora lo ritengano necessario,
richiedono la consulenza dei sanitari dell'ospedale, i quali sono
tenuti a prestarla.
I
locali destinati ad ambulatori o poliabulatori sono utilizzati, in
orari opportuni, anche per la libera attività professionale
dei medici ospedalieri.
I
servizi ambulatoriali e poliambulatoriali sono coordinati dalla direzione
sanitaria.
Tali
servizi costituiscono strumenti per la difesa attiva della salute
dei cittadini in coordinamento con l'attività delle altre istituzioni
sanitarie locali nel quadro delle prescrizioni dei piano regionale
ospedaliero.
Art. 20 Servizio di recupero e rieducazione funzionale
Il
servizio di recupero e di rieducazione funzionale, unico per tutte
le necessità dell'ospedale, è istituito su indicazione
del piano regionale ospedaliero per gli ospedali regionali, per gli
ospedali specializzati ortopedico-traumatologici, geriatrici, e per
gli ospedali specializzati di riabilitazione funzionale.
Quando
il piano regionale ospedaliero lo preveda il servizio può essere
istituito anche in ospedali provinciali, di zona, per lungodegenti
e convalescenti.
La
dotazione organica del personale addetto al servizio sarà proporzionata
alla entità delle prestazioni richieste, ivi comprese quelle
dei primari dei reparti di cura.
Il
personale sanitario ausiliario addetto al servizio è costituito
da terapisti della riabilitazione in numero tale da soddisfare le
necessità delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali..
Qualora
il servizio di fisioterapia non sia espletato nell'ambito dei servizio
di radiologia, può essere annesso al servizio di recupero e
rieducazione funzionale.
Art. 21 Servizio di istologia e di anatomia patologica
Gli
ospedali generali provinciali e regionali devono essere dotati di
un servizio di anatomia e istologia patologica, articolato in due
settori:
settore
di anatomia e istologia patologica;
settore
di citodiagnostica.
Gli
ospedali generali di zona possono provvedervi servendosi, con apposita
convenzione, del servizio di anatomia e istologia patologica dell'ospedale
generale provinciale o regionale più vicino.
Gli
ospedali specializzati, secondo le necessità nosologiche, possono
istituire il servzio di anatomia e istologia patologica, strutturato
come per gli ospedali generali.
Per
il servizio di anatomia e istologia patologica deve essere prevista
una dotazione organica di personale medico, costituita da: un primario,
un aiuto e almeno un assistente.
Qualora
l'ospedale superi i 1000 posti-letto, deve essere previsto un posto
di aiuto o assistente per ogni 700 posti-letto. Qualora l'ospedale
superi i 2000 posti-letto deve essere istituito un secondo primariato.
Il
numero degli assistenti o aiuti deve essere parimenti aumentato in
base alle necessità attinenti alle indagini cito-oncologiche
e cito-ormonali sulla popolazione.
La
dotazione organica del personale tecnico ed esecutivo deve prevedere
un tecnico preparatore per ospedali sino a 300 letti. Oltre tale limite
l'organico deve essere adeguato alle reali esigenze del servizio,
sentito il consiglio dei sanitari e le organizzazioni sindacali interessate.
Art. 22 Farmacia intema
Gli
ospedali regionali e provinciali devono essere dotati del servizio
di farmacia interna.
Tale
servizio svolge i seguenti compiti:
a)
preparazioni galeniche e farmaceutiche secondo le norme previste dalle
leggi sanitarie e, ove richiesto, preparazione dei reattivi coloranti
e soluzioni titolate;
b)
distribuzione delle specialità medicinali e dei diagnostici;
c)
distribuzione dei materiali sterili e non sterili, di medicazione,
delle siringhe, dei presidi sanitari e simili;
d)
controllo analitico, secondo le norme della farmacopea ufficiale,
delle sostanze medicamentose usate e del materiale di medicazione;
e)
controllo bromatologico e merceologico inerente al servizio ospedaliero;
f)
informazione al corpo sanitario delle caratteristiche dei materiali
usati nel trattamento dei malati e nell'uso dei disinfettanti.
Negli
ospedali di zona, ove non sia possibile istituire il servizio farmaceutico
autonomo, deve essere istituito un armadio farmaceutico sotto il controllo
dei direttore sanitario.
La
dotazione organica dei farmacisti ospedalieri deve prevedere i seguenti
posti:
un
direttore di farmacia;
farmacisti
collaboratori:
almeno
uno ogni 700 posti-letto negli ospedali regionali e provinciali;
almeno
uno ogni 900 posti-letto negli ospedali per lungodegenti e convalescenti.
Negli
ospedali di zona il servizio farmaceutico, ove sia previsto, è
diretto da un direttore di farmacia, il quale può essere coadiuvato
da farmacisti collaboratori.
La
dotazione organica del personale tecnico ed esecutivo deve essere
rapportata alle reali esigenze dei servizio stesso.
Il
direttore di farmacia dirige la famacia interna dell'ospedale ed è
responsabile del buon andamento del servizio e del materiale in deposito;
egli, in particolare, ha le seguenti attribuzioni:
sorveglia
le preparazioni galeniche nonché quelle dei reattivi, dei coloranti
e delle soluzioni titolate richieste;
organizza
i controlli analitici delle sostanze medicamentose usate e del materiale
di medicazione, ai sensi della farmacopea ufficiale, nonché
i controlli bromatologici e merceologici;
provvede,
con periodiche ispezioni, al controllo degli armadi farmaceutici delle
divisioni, sezioni e dei servizi, anche per quanto riguarda l'osservanza
delle disposizioni sugli stupefacenti e sui veleni; di queste ispezioni
redige verbale da trasmettere alla direzione sanitaria;
vigila
su tutti gli adempimenti amministrativi e contabili e ne cura l'osservanza,
da parte del personale dipendente;
vigila
sull'operosità e disciplina dei farmacisti, del personale tecnico,
sanitario ausiliario ed esecutivo assegnato al servizio;
redige,
ogni anno, la relazione tecnico-amministrativa sulle attività
della farmacia, comprese quelle concernenti studi e ricerche scientifiche;
assolve
alla funzione didattica, per quanto di sua competenza;
sottopone
all'approvazione del consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario
centrale il formulario da adottare nell'ospedale e formula le proposte
per le preparazioni farmaceutiche di uso generale, anche allo scopo
di disciplinare i consumi e ridurre i costì dei servizio;
presta
la sua consulenza nell'ambito ospedaliero, ove richiesto;
provvede
ad ogni altro adempimento previsto da leggi o da regolamenti.
Il
farmacista collaboratore coadiuva il direttore della farmacia nel
servizio, in particolare per quel che riguarda:
preparazioni
galeniche, reattivi, coloranti e soluzioni titolate;
controlli
e distribuzione dei materiali di competenza e controlli delle analisi
bromatologiche e merceologiche;
studi
di medicamenti di forme farmaceutiche particolari, in collaborazione
coi sanitari curanti; statistiche dei consumi e dei costi relativi
al servizio farmaceutico;
controllo
delle merci in entrata e in uscita dai magazzini della farmacia;
ogni
altro adempimento previsto da leggi o da regolamenti.
Art. 23 Servizio di virologia
Negli
ospedali generali regionali e negli ospedali regionali specializzati
in malattie infettive deve essere istituito un servizio di virologia
che provvede alle indagini virologiche sia per gli stessi ospedali,
sia per gli altri ospedali e per le istituzioni sanitarie locali esistenti
nell'ambito del territorio da essi servito.
Il
servizio di virologia è diretto da un prirnario, coadiuvato
da aiuti ed assistenti e da personale tecnico e sanitario ausiliario,
secondo le necessità del servizio stesso.
Art. 24 Servizio di prelevamento e conservazione di parti di cadavere
Gli
ospedali regionali devono istituire un servizio di prelevamento e
conservazione di parti di cadavere.
Tale
servizio deve essere dotato di adeguati locali attrezzati per il prelievo
e la conservazione, in ambiente sterile, di organi o parti di cadavere
che, in base alle leggi vigenti, possono essere utilizzati per trapianti
umani. La direzione organizzativa di detto servizio è affidata
alla sovraintendenza o alla direzione sanitaria.
Art. 25 Servizio di medicina legale e delle assicurazioni sociali
Negli
ospedali regionali deve essere istituito un servizio di medicina legale
e delle assicurazioni sociali; negli ospedali provinciali l'istituzione
di tale servizio è facoltativa.
Detto
servizio, qualora non sia autonomo, può essere aggegato alla
sovraintendenza o alla direzione sanitaria. Ad esso è preposto
un medico ospedaliero specialista in medicina legale e delle assicurazioni,
con qualifica ragguagliata alla importanza del servizio stesso.
Art. 26 Servizio di neuropsichiatria infantile
Gli
ospedali regionali e provinciali, secondo le necessità nosologiche,
possono istituire un servizio di neuropsichiatria infantile. Il servizio
può essere organizzato in modo autonomo oppure essere costituito
da una sezione organica della divisione di neurologia, con personale
proprio.
Art. 27 Servizio di dietetica
Negli
ospedali regionali e provinciali può essere istituito un servizio
di dietetica.
A
detto servizio è preposto un medico specialista in dietetica,
con qualifica ragguagliata all'importanza del servizio; ove le dimensioni
dell'ospedale non consentano un servizio autonomo, esso è espletato
sotto la vigilanza del direttore sanitario.
Il
medico dietista è coadiuvato da personale specializzato in
dietetica o dietologia.
Art. 28 Servizio di assistenza sanitaria e sociale
Gli
ospedali regionali e provinciali possono istituire servizi distinti
di assistenza sanitaria e di assistenza sociale in favore degli assistiti
cui sono addetti rispettivamente assistenti sanitarie visitatrici
e assistenti sociali.
La
dotazione organica di tale personale è stabilita dal consiglio
di amministrazione, sentito il parere dei consiglio dei sanitari e
delle organizzazioni sindacali interessate.
Art. 29 Servizio di emodialisi
Negli
ospedali generali e specializzati, può essere istituito un
servizio di emodialisi or- ganizzato come sezione aggregata ad una
divisione affine o come sezione autonoma. Il piano regionale ospedaliero
determina gli ospedali presso i quali l'istituzione di detto servizio
è obbligatoria.
Al
servizio è preposto, secondo la sua importanza, un medico specialista
con la qualifica di primario o di aiuto, coadiuvato da assistenti.
Nel
caso di servizio autonomo retto da un aiuto specialista, questi deve
avere conseguito l'idoneità a primario e allo stesso è
attribuita la qualifica di capo del servizio.
Art. 30 Servizio di medicina nucleare
Negli
ospedali regionali nei quali il piano regionale ospedaliero preveda
un servizio di medicina nucleare questo può essere organizzato
come servizio autonomo o come servizio aggregato al servizio di radiologia.
Nel primo caso la dotazione organica del personale addetto al servizio
di medicina nucleare deve prevedere un primario, un aiuto e due assistenti.
In
tutti gli altri ospedali nei quali si faccia uso di radionuclidi non
sigillati il loro impiego è sotto la diretta responsabilità
del primario radiologo.
Art. 31 Servizio di cardiologia
Il
piano regionale prevede la organizzazione dei servizi cardiologici
a livello degli ospedali regionali, provinciali e zonali nonché
negli ospedali specializzati e per lungodegenti.
Negli
ospedali regionali sono di regola costituite divisioni specializzate
di cardiologia e di chirurgia cardiovascolare o toracica, comprendenti
una sezione speciale per la cura cardiologica intensiva, un laboratorio
per l'espletamento delle indagini strumentali a favore di tutti gli
assistiti dall'ospedale, ed un laboratorio di cardiologia sperimentale.
Negli
ospedali provinciali il servizio cardiologico è di regola autonomo.
Negli
ospedali di zona il servizio cardiologico è di regola aggregato
alla divisione di medicina ed espleta le indagini diagnostiche cardiovascolari,
ad eccezione di quelle emodinamiche comportanti cateterismo cardiaco,
e le terapie elettriche di competenza; esplica inoltre il servizio
ambulatoriale.
La
dotazione organica del personale sanitario addetto alla divisione
di cardiologia, oltre a quanto previsto per le divisioni specialistiche,
comprende, per le sezioni di cura cardiologica intensiva, assistenti
in numero tale da assicurare un apposito servizio di guardia continuativo
e, per il laboratorio di esami cardiologici strumentali, un aiuto
ed almeno un assistente per ogni 500 posti-letto. In relazione alla
dotazione organica del personale sanitario i regolamenti organici
devono prevedere un adeguato numero di tecnici di fisiopatologia.
Art. 32 Servizio di fisiopatologia respiratoria
Negli
ospedali generali e specializzati, nei quali il piano regionale ospedaliero
ritenga necessario istituire un particolare servizio di diagnostica
strumentale per la fisiopatologia respiratoria, questo può
essere organizzato o come laboratorio speciale della divisione pneumologica,
che può essere istituita presso ospedali regionali e provinciali,
o di tisiopneumatologia, laddove esista, o come servizio aggregato
ad una divisione di medicina generale oppure come servizio autonomo,
collegato funzionalmente con le divisioni interessate.
Al
servizio è preposto un medico specialista pneumologo o pneumotisiologo,
con qualifica non inferiore ad aiuto, coadiuvato da assistenti.
Nel
caso di servizio autonomo, l'aiuto specialista deve aver conseguito
l'idoneità a primario nella stessa disciplina e allo stesso
è attribuita la qualifica di capo del servzio.
Art. 33 Servizio di neurofisiopatologia
Negli
ospedali generali e specializzati nei quali il piano regionale ospedaliero
ritenga necessario istituire un particolare servizio di diagnostica
strumentale per la neurofisiopatologia, questo può essere organizzato
o come laboratorio speciale della divisione o sezione di neurologia,
o come servizio autonomo, collegato funzionalmente con le divisioni
interessate. Al servizio è preposto un medico specialista neurologo,
con qualifica non inferiore ad aiuto, coadiuvato da assistenti.
Nel
caso di servizio autonomo, l'aiuto specialista deve aver conseguito
l'idoneità a primario neurologo e allo stesso è attribuita
la qualifica di capo del servizio.
Art. 34 Servizio di fisica sanitaria
Negli
ospedali generali o specializzati nei quali il piano regionale ospedaliero
ritenga necessario istituire un servizio di fisica sanitaria per la
risoluzione di problemi di fisica nelle applicazioni dell’elettronica
e nell’impiego di isotopi radioattivi e di sorgenti di radiazioni
per la terapia, la diagnostica e la ricerca e nella sorveglianza fisica
per la protezione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, questo
può essere organizzato come servizio autonomo o come servizio
aggregato al servizio di radiologia.
A
tale servizio sono addetti coadiutori ed assistenti fisici e, nel
caso di servizio autonomo, questo è retto da un direttore fisico
coadiuvato, secondo le esigenze del servizio, anche da personale tecnico.
Art. 35 Servizio di assistenza religiosa
Gli
ospedali devono disporre di un servizio di assistenza religiosa.
L'ordinamento
del servizio di assistenza religiosa cattolica è determinato
dai regolamenti interni, deliberati dagli enti ospedalieri, d'intesa
con gli ordinari diocesani competenti per territorio.
L'organizzazione
interna dell'assistenza religiosa agli infermi è stabilita
d'accordo con la direzione sanitaria, in modo che qualsiasi cerimonia
o manifestazione religiosa sia coordinata con i servizi ospedalieri.
Tutto
il personale è tenuto a trasmettere alla direzione sanitaria
le richieste di assistenza religiosa a lui rivolte da infermi di qualunque
religione.
La
direzione sanitaria provvede a reperire i ministri di religione diversa
dalla cattolica secondo la richiesta dell’infermo.
Il
relativo onere è a carico dell'ente ospedaliero.
Art. 36 Centri per le malattie sociali
Nel
quadro dei piano regionale ospedaliero l'ente ospedaliero istituisce
e gestisce, nell'interno o all'esterno dei suoi stabilimenti, oltre
che ambulatori, dispensari, consultori, centri per le malattie sociali,
ai sensi delle vigenti disposizioni, sotto la vigilanza del Ministero
della sanità. I centri, variamente strutturati a seconda del
livello operativo, devono avere apposita dotazione organica di personale
sanitario ospedaliero.
I
centri operanti all'interno dell'ospedale sono collegati funzionalmente
con le rispettive divisioni.
Capo IV
Attribuzione
di altre qualifiche di personale ospedaliero
Sezione I
Personale
laureato dei ruoli speciali delle carriere direttive
Art. 37 Personale laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva
addetto alle attività sanitarie
Ai
servizi sanitari sono assegnati biologi, chimici e fisici. A tale
personale sono affidati compiti e funzioni in relazione alle rispettive
competenze.
Art. 38 Attribuzioni di personale laureato dipendente dalla direzione
amministrativa
Ai
servizi che fanno capo alla direzione amministrativa è assegnato
personale laureato in ingegneria., architettura, agraria e in altre
discipline a seconda delle esigenze di servizio.
A
tale personale sono affidati cornpiti e funzioni in relazione alla
rispettiva laurea.
Sezione II
Personale
sanitario ausiliario, tecnico ed esecutivo
Art. 39 Attribuzioni del personale sanitario ausiliario, tecnico ed
esecutivo
Le
attribuzioni di compiti specifici e particolari ad ogni singola qualifica
sono stabiliti dai regolamenti interni dei singoli enti ospedalieri
sulla base degli accordi nazionali sindacali.
Art. 40 Personale di assistenza ostetrica
La
ostetrica capo è posta alle dirette dipendenze del primario
e dei sanitari ostetrico-ginecologi; dirige e sorveglia il servizio
delle ostetriche e del personale di assistenza diretta addetti alla
divisione; ha tutte le attribuzioni previste per il capo-sala dal
successivo art. 41.
La
ostetriche dipendono direttamente dalla ostetrica capo; coadiuvano
i sanitari addetti alla divisione ostetrico-ginecologica; assistono
ai parti ed agli interventi ostetrici e ginecologici e ne curano la
preparazione; assistono le ricoverate durante la degenza.
Art. 41 Personale di assistenza diretta
Il
capo-sala è alle dirette dipendenze del primario e dei sanitari
addetti alla divisione, sezione o servizio; controlla e dirige il
servizio degli infermieri e del personale ausiliario; controlla il
prelevamento e la distribuzione dei medicinali, del materiale di medicazione
e di tutti gli altri materiali in dotazione; controlla la qualità
e quantità delle razioni alimentari per i ricoverati e ne organizza
la distribuzione; è responsabile della tenuta dell'archivio.
Gli
infermieri professionali specializzati sono alle dipendenze dirette
dei sanitari del rispettivo servizio. Le mansioni sono quelle specifiche
in relazione alla singola specializzazione. L'infermiere professionale
e la vigilatrice d’infanzia sono alle dirette dipendenze del
capo-sala e lo coadiuvano nello svolgimento delle sue mansioni di
indole amministrativa, organizzativa e disciplinare nell'ambito della
sezione ospedaliera cui sono adibiti. La attribuzioni assistenziali
dirette ed indiretto sono quelle previste dalle disposizioni vigenti
e dagli accordi sindacali nazionali.
L'infenniere
generico è alle dirette dipendenze del capo-sala. Le attribuzioni
auistenziali dirette ed indirette sono quelle previste dalle disposizioni
vigenti e dagli accordi nazionali sindacali. La puericultrice ha il
compito dell’assistenza del neonato sano, alle dirette dipendenze
della vigilatrice d' infansia e dei medici pediatri preposti al servizio
di assistenza neonatale.
I
consigli di amministrazione degli enti ospedalieri possono stipulare
convenzioni con gli ordini religiosi per l'espletamento di particolari
servizi con personale idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate.
Art. 42 Personale di assistenza addetto ai servizi medici speciali
La
dietista è alle diretta dipendenze del dirigente del servizio
di dietetica o, in mancanza, del direttore sanitario. Esegue le disposizioni
di questi e dei sanitari curanti per quanto riguarda la dietetica
in generale e l'applicazione della dietoterapia in particolare. Quando
presso lo stesso ospedale prestino servizio più dietiste, l'amministrazione
dell’ente può istituire il posto di dietista capo, con
funzioni di vigilanza e coordinamento del personale addetto al servizio
di dietetica.
I
terapisti della riabilitazione sono alle dirette dipendenze dei sanitari
del rispettivo servizio. Le loro attribuzioni si riferiscono alla
riabilitazione dei minorati fisici e psichici, con particolare riguardo
ai minorati per lesioni organiche del sistema nervoso e osteomiarticolari,
e di quelli affetti da disturbi organici, suscettibili di recupero
funzionale e sociale mediante terapie fisiche, kinesiterapiche, occupazionali
e di ortottica.
Art. 43 Personale di assistenza medico-sociale
L'attività
dell'assistenza sociale è rivolta a trattare, in collaborazione
con il personale sanitario, con il personale di assistenza diretta
e con gli altri servizi ospedalieri, i problemi psico-sociali degli
assistiti.
L'assistente
sanitaria visitatrice è alle dirette dipendenze della direzione
sanitaria per le incombenze relative alla medicina preventiva, alla
medicina sociale e alla educazione sanitaria del malato e del suo
nucleo familiare.
L'assistente
sanitaria visitatrice è anche specificamente addetta ai centri
di medicina sociale e dipende in tal caso dai rispettivi capi servizio.
Art. 44 Personale dirigente e di formazione didattica
Il
capo dei servizi sanitari ausiliari è alle dirette dipendenze
del direttore sanitario con il quale collabora per l’aggiornamento
culturale e professionale del personale; ha compiti organizzativi
e disciplinari per quanto riguarda il personale sanitario ausiliario,
tecnico ed esecutivo assegnato ai servizi sanitari e per quanto riguarda
l'andamento dei servizi sanitari ausiliari.
Il
direttore e il vice direttore delle scuole per infermieri professionali
e generici hanno le attribuzioni previste dalle leggi istitutive delle
scuole e dai rispettivi regolamenti.
Art. 45 Attribuzioni del personale tecnico
L'attribuzione
di compiti specifici e particolari ad ogni singola qualifica del personale
tecnico specializzato è stabilita negli accordi nazionali sindacali
tenendo presente che le attribuzioni specifiche non possono prevedere
compiti superiori a quelli previsti dalle disposizioni vigenti in
materia.
Art. 46 Attribuzioni dei personale esecutivo
Gli
addetti alle operazioni di disinfezione e disinfestazione, compreso
l'incenerimento dei rifiuti solidi, dipendono direttamente dalla direzione
sanitaria.
L'ausiliario
appartenente al personale addetto ai servizi sanitari dipende direttamente
dal capo-sala, dal capo dei servizi sanitari ausiliari, dal capo-tecnico
del servizio al quale è abitualmente addetto. Le mansioni si
identifìcano in lavori di pulizia, trasporto di salme e materiali,
prestazioni rnanuali.
Art. 47 Personale addetto ai servizi tecnici ed economali
Il
capo servizio operai è alle dirette dipendenze della ripartizione
tecnica od economale. E' investito di particolari mansioni di responsabilità
direzionali e di coordinamento dei lavori di un gruppo di operai,
nonché della sorveglianza per il compimento di un determinato
servizio. L'operaio specializzato dipende dal rispettivo capo servizio
ed è quell'operaio che per la esecuzione delle proprie mansioni
è in possesso di capacità professionale e di speciale
competenza derivantegli da una specializzazione conseguita in corsi
o scuole di abilitazione o di mestiere.
L'operaio
qualificato dipende dal capo servizio ed è addetto a lavori
che per la loro esecuzione richiedono specifica capacità.
L'operaio
comune appartenente al personale addetto ai servizi generali, tecnici
ed economali, dipende dal rispettivo capo servizio. Le mansioni si
identificano in lavori prevalentemente manuali che comportano semplici
conoscenze e pratiche di lavoro.
Le
attribuzioni di compiti specifici e particolari ad ogni singola qualifica,
in relazione al tipo di servizio, sono stabiliti con accordi nazionali
sindacali.
Capo V
Servizi
amministrativi e generali
Art. 48 Attribuzioni del direttore amministrativo
Il
direttore amministrativo è responsabile della gestione dell'ente
ospedaliero e ne risponde al consiglio di amministrazione.
E'
segretario del consiglio di amministrazione e cura l'attuazione delle
relative deliberazioni; esprime, in sede consiliare, un voto consultivo
di cui deve farsi menzione nel verbale delle deliberazioni; predispone,
quando occorra, d'intesa con la direzione o sovraintendenza sanitaria
e con la collaborazione degli altri dirigenti, gli schemi di deli
berazioni da adottarsi dal consiglio di amministrazione o dal presidente;
controfirma le ordinanze, i contratti e ogni altro atto dell'ente,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 12 febbraio 1968,
n. 132, partecipando alle responsabilità degli ammistratori;
assiste alle aste, alle licitazioni ed alle trattative private; redige
i verbali e predispone i contratti; sottoscrive i mandati di pagamento
e gli ordini di riscossione; esprime con relazione motivata, per la
parte di sua competenza e sentiti i dirigenti degli uffici competenti,
il parere sulle conferme, sugli incarichi del personale e sugli altri
provvedimenti in materia di personale; promuove iniziative per lo
studio di problemi giuridico-aziendali.
Nell'esercizio
delle sue funzioni, quando la struttura dell'ente lo richieda, il
direttore amministrativo può essere coadiuvato da un vice direttore
amministrativo, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
La
qualifica di direttore amministrativo e quella di segretario generale
sono equipollenti.
Art. 49 Funzioni amministrative
I
servizi amministrativi e generali assolvono le seguenti principali
funzioni:
a)
amministrazione del personale sotto l’aspetto economico, assistenziale,
giuridico, nonché dal punto di vista della qualificazione professionale;
b)
amministrazione economico-finanziaria che comprende il servizio di
tesoreria e di cassa; la contabilità di gestione ospedaliera;
la predisposizione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi;
l'istruttoria degli atti per la determinazione delle diarie e tariffe;
l'effettuazione degli impegni di spesa e la emissione dei mandati
di pagamento e degli ordini di riscossione; il controllo contabile
delle posizioni retributive; la compilazione dei conti di ricovero
e delle altre prestazioni ospedaliere; la tenuta delle partite dei
fornitori e di ogni altra ragione di debito; la liquidazione dei debiti;
gli adempimenti fiscali; la rilevazione dei costi e ricavi;
c)
amministrazione de provveditorato che comprende la predisposizione
degli atti riguardanti ogni acquisto e fornitura;la proposta di capitolati
generali e speciali di appalto; la cura della regolare esecuzione
dei contratti, le provviste in economia, il riscontro delle fatture
dei fornitori e il successivo inoltro per la liquidazione;
d)
amministrazione dell'economato che comprende la gestione dei servizi
generali di cucina, dispensa, guardaroba, fardelleria, lavanderia,
mensa aziendale, magazzini generali ed altri analoghi servizi; il
controllo delle merci ricevute; l'effettuazione delle piccole spese
di urgenza a rendiconto nei limiti dei fondo assegnato; la tenuta
degli inventari dei beni mobili;
e)
amministrazione dei patrimonio che comprende la gestione degli investimenti
immobiliari e dei titoli, obbligazioni ed azioni; gli interventi in
collaborazione con il servizio tecnico ai fini della conservazione
e dei miglioramenti dei beni immobiliari dell'ente; l'espletamento
delle pratiche amministrative concernenti le rinnovazioni edilizie
degli impianti, le permute, gli acquisti e le alienazioni; la tenuta
degli inventari dei beni immobili;
f)
gestione delle spedalità che comprende l'accettazione amministrativa
degli infermi; l'accertamento della competenza passiva delle spese
di spedalità ed il relativo contenzioso ammistrativo; la elaborazione
di schemi di convenzione per prestazioni assistenziali;
g)
attività legale che comprende il patrocinio e la consulenza
legale dell'ente ospedaliero, nonché la vigilanza sulle pratiche
affidate dal consiglio di amministrazione a patrocinatori esterni;
h)
gestione tecnica che comprende l'ordinaria e straordinaria manutenzione
dei patrimonio rnobiliare ed immobiliare dell'ente; la direzione delle
officine interne; le operazioni di stima, le perizie tecniche e la
progettazione, direzione ed esecuzione di nuove costruzioni ed impianti;
la vigilanza sulla esecuzione di progetti ed opere affidati a tecnici
esterni dall'amministrazione.
Art. 50 Schemi organizzativi
Agli
effetti del precedente articolo le funzioni amministrative, ad eccezione
della ragioneria, sono raggruppabili in rapporto alla dimensione dell'ente
ospedaliero secondo i seguenti schemi organizzativi:
a)
negli enti che comprendono ospedali con una dotazione complessiva
sino a 200 posti-letto la direzione amrniniitrativa esercita direttamente
tutte le funzioni di cui al precedente articolo, ad eccezione di quelle
di ragioneria e di quelle di provveditorato, economali e tecniche
attribuite a due distinti uffici;
b)
negli enti che comprendono ospedali con una dotazione complessiva
da 201 a 400 posti-letto la direzione amministrativa esercita direttamente
tutte le funzioni di cui al precedente articolo, ad eccezione di quelle
di ragioneria, del personale, nonché di quelle di provveditorato
economali e tecniche attribuite a tre distinti uffici;
c)
negli enti che comprendono ospedali con una dotazione complessiva
da 401 a 800 posti-letto la direzione amministrativa esercita anche
le funzioni patrimoniali e legali. Sono svolte da uffici autonomi
le funzioni di ragioneria, del personale, delle spedalità,
tecniche e di provveditorato; le funzioni dell’economato sono
attribuite a questo ultimo ufficio;
d)
negli enti che comprendono ospedali con una dotazione complessiva
di oltre 800 posti-letto la direzione amministrativa può esercitare
anche le funzioni patrimoniali e legali. Le altre funzioni sono esercitate
da distinti uffici.
Capo VI
Art.
5 I Disposizioni finali
Per
i servizi non contemplati dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e
dal presente decreto, le amministrazioni degli enti ospedalieri devono
attenersi alle prescrizioni dei piani regionali ospedalieri e alla
disciplina dettata dai loro regolamenti.
Nei
casi in cui le norme contenute nel presente decreto prevedano il requisito
della specializzazione in discipline non ancora ufficialmente riconosciute,
sarà ritenuto equipollente alla specializzazione il servizio
ininterrottamente prestato per almeno tre anni nella medesima disciplina,
presso ospedali, cliniche e istituti universitari o istituti riconosciuti
a carattere scientifico.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare
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