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Sentenza n.1285 del 30 ottobre 2003 –
TAR Regione Marche
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Pubblica udienza del: 15 gennaio 2003 Presidente: Dott. Bruno Amoroso Relatore: Dott. Giuseppe Daniele Titoletto: Pubblico dipendente (contrattualizzato) – Personale dipendente SSN – personale medico e tecnico di radiologia-indennità di rischio radiologico-estensione ad altro personale-possibilità-condizione; Pubblico dipendente (contrattualizzato) – Personale dipendente SSN – personale medico e tecnico di radiologia-congedo ordinario aggiuntivo- mancata usufruizione nel periodo di riferimento –monetizzazione. Abstract: - Il trattamento indennitario previsto per il personale medico e tecnico di radiologia può essere esteso anche ai dipendenti non appartenenti all’area radiologica, in caso di esposizione continua e permanente al rischio radiologico accertato dall’apposita Commissione di cui all’art.58, IV comma, del D.P.R. n. 270 del 1987; A fronte della riscontrata esposizione continua al rischio radiologico, ai soggetti esposti va riconosciuto anche il diritto ad usufruire del congedo ordinario aggiuntivo di 15 giorni all’anno previsto dall’art.53, IX comma del D.P.R. 28 novembre 1990, n.384, il quale attesa la sua finalità reintegratrice della capacità fisica e considerata l’impossibilità di usufruirne successivamente ai periodi di riferimento, proprio in considerazione della sua natura compensativa dello stress fisico derivante dall’esposizioni a radiazioni, deve essere monetizzata per ciascun anno di riferimento. SENTENZA sui ricorsi riuniti n.494 del 1996 e n.781 del 1997, proposti da: A) ricorso n.494 del 1996,*** tutti rappresentati e difesi dall’avv. Claudio Fraticelli, elettivamente domiciliati in Ancona, presso la Segreteria del T.A.R.; contro l’AZIENDA SANITARIA U.S.L. n.9 di Macerata, in persona del suo Direttore Generale pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Bruno Brusciotti, elettivamente domiciliato in Ancona, alla via San Martino n.23, presso l’avv. Maurizio Fabiani; per l’annullamento del provvedimento n.8708 del 23.2.1996 a firma del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria U.S.L. n.9 di Macerata, con cui è stato comunicato ai ricorrenti l’impossibilità di erogare a loro favore l’indennità per rischio radiologico, a titolo di estensione di giudicato della sentenza del T.A.R. delle Marche n.157 del 5 aprile 1995, che ha riconosciuto in favore di altri dipendenti la pretesa fatta valere dagli attuali ricorrenti; nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti, dipendenti dell’Azienda Sanitaria intimata, a vedersi riconosciuto il diritto alla corresponsione dell’indennità di leg-ge per la loro riconosciuta esposizione a rischio radiologico; B) ricorso n.781 del 1997, *** tutti rappresentati e difesi dall’avv. Claudio Fraticelli, elettivamente domiciliati in Ancona, presso la Segreteria del T.A.R.; contro l’AZIENDA SANITARIA U.S.L. n.9 di Macerata, in persona del suo Direttore generale, non costituito in giudizio; per l’annullamento - dei provvedimenti datati 19.4.1997 a firma del Dirigente del Servizio Personale dell’U.S.L. n.9 di Macerata, con cui è stata richiesta ai ri-correnti la restituzione di somme ai medesimi corrisposte in eccesso a titolo d’indennità di rischio radiologico; - della deliberazione n.206 del 27.11.1996 del Commissario straordinario dell’A.U.S.L. n.9 di Macerata, con cui sono stati definiti i criteri per la corresponsione delle indennità per rischio radiologico nei periodi precedenti e successivi all’1.1.1995; nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità per esposizione a rischio radiologico disconosciuta dall’Amministrazione con gli atti impugnati. Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.U.S.L. n.9 di Macerata, nel ricorso n.494/1996; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Vista la propria sentenza 29 settembre 2000, n.1312; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza del 15 gennaio 2003, il Consigliere Giuseppe Daniele; Uditi l’avv. C.Fraticelli per i ricorrenti e l’avv. A.Galvani, su delega dell’avv. B.Brusciotti, per l’Amministrazione resistente; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: FATTO … omissis … DIRITTO In primo luogo va confermata la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati, già disposta dal Tribunale con la succitata sentenza 29 settembre 2000, n. 1312. Passando all’esame del ricorso n. 494 del 1996, il Collegio ritiene fondata, ed assorbente, l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione passiva in capo all’intimata Azienda U.S.L. n. 9 di Macerata. Con più sentenze (26 settembre 1997, n.9438; 4 luglio 1998, n. 6459; 6 giugno 1998, n.5602 e 6 novembre 1998, n.756) la Corte di Cassazione ha dedotto dall’art. 6, comma 1 della L. 23 dicembre l994, n.724 (che ha stabilito che, in nessun caso, le Regioni possono far gravare sulle Aziende U.S.L. di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, direttamente o indirettamente, i debiti facenti capo alle gestioni pregresse delle U.S.L., dovendosi, a tal fine, predisporre apposite gestioni stralcio) la necessità di individuare nella Regione il soggetto giuridico obbligato ad assumere integralmente a proprio carico i debiti delle U.S.L., mediante apposite “gestioni stralcio”, rimaste di pertinenza delle Regioni anche quando sono state trasformate (dall’art.2, comma 14 L. 28 dicembre 1995, n.549) in “gestioni liquidatorie”. Le pronunce citate della Corte di Cassazione hanno, quindi, posto in luce fondamentalmente l’impossibilità di ammettere una totale successione in universum ius delle Aziende alle cessate U.S.L., in quanto la stessa presenza di una procedura di liquidazione affidata ad un’ap-posita gestione stralcio sarebbe incompatibile con l’automatica successione nella complessiva posizione giuridica del dante causa. Quest’ultima strutturalmente e finalisticamente diversa dall’Ente subentrante ed individuata nell’ufficio responsabile della medesima Unità sanitaria locale usufruisce della soggettività dell’Ente soppresso (che verrebbe prolungata durante la fase liquidatoria) ed è rappresentata dal Direttore generale della nuova azienda sanitaria nella veste di commissario liquidatore (T.A.R. Marche, 20 gennaio 2003, n.3). Le Aziende Sanitarie istituite con D.Lgs. n.502 del 1992 e con L.R. n.22 del 1994 non sono, quindi, subentrate nei rapporti obbligatori di cui erano titolari le soppresse UU.SS.LL.. Nella fattispecie, si controverte di pretese economiche avanzate dai ricorrenti (dipendenti dalla disciolta U.S.L. n.15 di Macerata) che riguardano solo ed esclusivamente il periodo antecedente al 1° gennaio 1995, allorquando l’Azienda U.S.L. n.9 non era venuta ad esistenza; la sopra riportata conclusione comporta che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per non essere stata chiamata in causa la gestione liquidatoria della preesistente U.S.L. n.15, ma la sola Azienda U.S.L. n.9, priva di legittimazione passiva. Il ricorso n.781 del 1997 merita invece accoglimento, nei limiti appresso precisati. A seguito della disposta istruttoria documentale risulta acclarato in atti che gli interessati erano sottoposti a rischio radiologico in maniera continuativa nel periodo considerato dal ricorso, né rileva che si tratti di dipendenti non appartenenti all’area radiologica. A tale proposito, in punto di diritto, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto la possibilità di estendere il trattamento indennitario previsto per il personale medico e tecnico di radiologia anche ai dipendenti non appartenenti all’area radiologica, in caso di esposizione continua e permanente al rischio radiologico accertato dall’apposita Commissione di cui all’art.58, IV comma, del D.P.R. n. 270 del 1987 (Cons.St., sez.V, 12 novembre 1999, n.1880; 9 maggio 2000, n.2664; T.A.R. Marche, 29 novembre 1996, n.556; T.A.R. Puglia, sez.I, 23 marzo 2001, n.720; TAR Piemonte, sez.II, 24 febbraio 2001, n.391). Tale possibile equiparazione del restante personale delle UU.SS.LL. ai dipendenti medici e tecnici di radiologia trova giustificazione in quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n.343 del 20 luglio 1992, che ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità dell’art.1, commi 2 e 3 della legge 27 ottobre 1988, n.460, in quanto la norma non esclude l’equiparabilità al personale medico e tecnico dell’area radiologica del personale sanitario professionalmente esposto in modo continuo e permanente allo stesso rischio radiologico, con la possibilità di vedersi riconosciuti gli stessi trattamenti indennitari e di congedo ordinario aggiuntivo di 15 giorni da usufruire in unica soluzione. Ciò premesso, alla luce di quanto comprovato dagli atti versati dall’Azienda sanitaria resistente, il ricorso va accolto e per l’effetto va riconosciuto il diritto dei ricorrenti a vedersi attribuita la prevista indennità per rischio radiologico nella misura di L.200.000 mensili per il periodo oggetto di domanda giudiziale (1.9.1995 – 31.12.1995), previo annullamento dei provvedimenti che tale diritto hanno negato. Relativamente al periodo sopra specificato, a fronte della riscontrata esposizione continua al relativo rischio, ai ricorrenti va riconosciuto anche il diritto ad usufruire del congedo ordinario aggiuntivo di 15 giorni all’anno previsto dall’art.53, IX comma del D.P.R. 28 novembre 1990, n.384, il quale attesa la sua finalità reintegratrice della capacità fisica e considerata l’impossibilità di usufruirne successivamente ai periodi di riferimento, proprio in considerazione della sua natura compensativa dello stress fisico derivante dall’esposizioni a radiazioni, dovrà essere monetizzata per ciascun anno di riferimento. Le somme dovute a titolo di indennità radiologica o a conguaglio della stessa, nonché quelle spettanti a titolo di monetizzazione del congedo aggiuntivo, attesa la loro natura retributiva, andranno maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali, da calcolarsi secondo le modalità definite dal Decreto n.352 del 1° settembre 1998 del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (pubblicato nella G.U., serie generale n.239 del 13.10.1998, pag.9). La domanda di accertamento del diritto soggettivo dei ricorrenti all’ottenimento dell’indennità per l’esposizione alle radiazioni ionizzanti sin dalla data della dichiarazione di “professionalmente esposti”, in quanto volta a rivendicare la percezione dei relativi emolumenti per il periodo anteriore all’1.1.1995, deve essere invece dichiarata inammissibile, in quanto il ricorso non è stato notificato alla Gestione Liquidatoria della cessata U.S.L. n.15 di Macerata, unica legittimata passiva. Si ravvisano giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese di giudizio.” |