REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale
Ordinario di Venezia
Sezione
III Civile
il
Giudice Unico
dott.
Roberto Simone
ha
pronunziato la seguente
SENTENZA
nella
causa
civile promossa con atto di citazione notificato in data 17.2.2000
da
S.
Giorgio e D. Amalia, in proprio e quali eredi di S. Vittorino, rappresentati
e difesi dagli avv.ti Tullio e Federica Pantaleoni, presso gli stessi
elettivamente domiciliati, per mandato a margine della comparsa di
costituzione del 7.11.2002,
-
attori -
contro
AZIENDA
U.L.S.S. 12 Veneziana, in persona del Direttore generale Carlo Crepas,
CONTEMORI Giampaolo e PETRACCO Sergio, rappresentati e difesi dall’avv.
Ferdinando T. Trivellato, presso lo stesso elettivamente domiciliati,
per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta,
-
convenuti –
in
punto: risarcimento danni.
Causa
trattenuta in decisione all’udienza del 14.5.2004 sulle seguenti
conclusioni delle parti costituite
Per
gli attori:
“Nel
merito: voglia il Tribunale adito condannare i convenuti in solido
tra loro a corrispondere agli attori la somma di giustizia a titolo
di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, per tutti
i motivi così come esposti negli atti di causa e confermati
dall’istruttoria svolta in corso di causa, somma comprensiva
in ogni caso di interessi e rivalutazione monetaria, e più
precisamente:
A)
Quanto all’attore Vittorino S., o meglio quanto agli attori
Giorgio S. e D. Amalia iure hereditatis di Vittorino S., voglia il
Tribunale condannare i convenuti in solido fra loro a corrispondere
agli attori:
-
A titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo al 100% maturato
dal 18 Dicembre 1998 al 6 Luglio 2000, in danno di Vittorino S. la
somma di € 18.904,40.
-
A titolo di risarcimento del danno biologico permanente al 100%, per
mancata aspettativa di sopravvivenza pari ad anni 13 di vita presunta,
sempre sorto in danno di Vittorino S. la somma di € 341.357.
-
A titolo di risarcimento del danno patrimoniale, sempre sorto in danno
di Vittorino S.:
-
per quanto riguarda il danno emergente si chiede il risarcimento delle
spese mediche e di assistenza infermieristica così come documentate
dal doc.9 del fascicolo documenti attoreo prodotto con atto di citazione,
ed altresì con il doc.2 prodotto con la memoria istruttoria
25 Ottobre 2001;
-
per quanto riguarda il danno derivato da lucro cessante al sig. Vittorino
S. per la mancata percezione del reddito, si chiede il risarcimento
della somma di € 129.227,70 oltre ad interessi e rivalutazione
monetaria pari al 50% della pensione per anni 13 di mancata sopravvivenza;
-
A titolo di danno morale subito dal sig. Vittorino S., danno particolarmente
rilevante per chemioterapie, emiplegia e certezza di morte imminente,
pari al 60% del danno biologico temporaneo e permanente dallo stesso
subito, si chiede il risarcimento della somma di € 216.156,84.
B)
Quanto all’attore Giorgio S. iure proprio, voglia il Tribunale
condannare i convenuti in solido tra loro a corrispondere allo stesso:
-
A titolo di risarcimento del danno morale per la perdita del padre
convivente, tenuto conto di ogni parametro la somma di € 141.931.
C)
Quanto all’attrice Amalia Dantiga iure proprio, voglia il Tribunale
condannare i convenuti in solido tra loro a corrispondere alla stessa:
-
A titolo di risarcimento del danno morale per perdita del coniuge
convivente, tenuto conto di ogni parametro la somma di € 150.279,50;
-
A titolo di risarcimento del danno esistenziale subito dalla stessa
si chiede che venga provveduto secondo equità, come da criteri
suggeriti dal C.T.U. dottor Tantalo.
Il
tutto oltre a vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
In
via istruttoria: si insiste per l’ammissione dei mezzi di prova
orale, come richiesti nella memoria istruttoria 25 Ottobre 2001, che
in questa sede si intendono integralmente riportati.
Da
ultimo, come dichiarato in comparsa di costituzione 7 Novembre 2002
dei sottoscritti difensori in successione dell’Avvocato Tonetto,
e come da essi ribadito a verbale sin dall’udienza 8 Novembre
2002, si fa ulteriormente presente al Tribunale Illustrissimo che
sin dall’anno 2002 non risulta nel fascicolo di causa di questa
difesa il documento n. 9) ed il documento n. 2), che si presume non
restituiti dal C.T.U. dottor Barbazza in occasione del deposito del
primo elaborato peritale. Tali documenti sono entrambi relativi alle
spese sostenute da Vittorino S. e/o dai suoi congiunti per l’assistenza
infermieristica, per le spese mediche e quant’altro. Si richiede
quindi ulteriormente che l’Illustrissimo Sig. Giudice voglia
ordinare alla Cancelleria la ricerca dei suddetti documenti. Si richiede
da ultimo che il Sig. Giudice voglia in proposito integrare al C.T.U.
dottor Barbazza un quesito anche in ordine alla congruità delle
suddette spese.”
Per
i convenuti:
“rigettarsi
le pretese dei tre attori perché infondate in fatto e diritto.
Spese, diritti ed onorari, oltre il 10% spese generali, interamente
rifusi.”
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con
l’atto di citazione in epigrafe indicato Vittorino S., a mezzo
dei suoi procuratori generali D. Amalia e Giorgio S. (rispettivamente
moglie e figlio del primo), i quali agivano anche in proprio, convenivano
dinanzi al Tribunale di Venezia l’Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana,
il dott. Gino Contemori ed il prof. Sergio Petracco. Esponevano gli
attori che il 24.7.1997 Vittorino S. era ricoverato presso la divisione
di urologia dell’Ospedale Civile di Venezia, diretta dal prof.
Petracco, per sospetta recrudescenza della malattia del bacillo di
Koch, per essere stato in precedenza ammalato da TBC ordinaria. Durante
il ricovero, tra gli altri, era effettuato un esame radiologico. In
data 25.7.1997 il radiologo dott. Borghero aveva restituito la radiografia
al servizio radiologico con la seguente diagnosi: “ su un fondo
di enfisema è presente al 3° superiore di sinistra una
opacità nodulare a margini sinuosi di circa 20 mm. di diametro
massimo di sospetta natura eteroplastica … quanto descritto
necessita di integrazione con TAC toracica.” Detto referto,
tuttavia, non era preso in considerazione né dal prof. Petracco
primario della divisione di urologia, né dal dott. Contemori,
posto che in data 1°.8.1997 lo S. era dimesso con il seguente
certificato redatto da quest’ultimo: “…ricoverato
presso la nostra divisione dal 24.7.97 al 1°.8.97 viene dimesso
con diagnosi di pregressa tbc urinaria. E’ stato sottoposto
ad accertamenti radiologici ed endoscopici negativi. Si consiglia
terapia a base di Noroxin 400+1 cp die X 5 gg. Siamo in attesa del
referto della ricerca BK su terreno di arricchimento. Tra 40 gg. controllo
ambulatoriale previo appuntamento.” I ridetti sanitari, pertanto,
non solo non avevano proceduto al dovuto trattamento direttamente
o mediante trasferimento nel reparto di oncologia, ma avevano omesso
di informare della circostanza i familiari ed il medico curante di
quanto riscontrato nella radiografia del 25.7.1997.
Successivamente,
la mattina del 15.12.1998, avendo cominciato ad accusare alcuni giorni
prima un formicolio ed una perdita di sensibilità all’avambraccio
sinistro ed alla gamba sinistra, la D. si era accorta che il marito
non era più in grado di camminare. Di qui il trasporto presso
l’Ospedale civile di Venezia dove lo S. era ricoverato nel reparto
di neurologia. Effettuato un esame radiologico si accertava che, operato
un raffronto con quello del 25.7.1997, la formazione espansiva al
3° medio-superiore del polmone sinistro era triplicata, pur non
essendovi tumefazioni linfonodali. In data 22.1.1999 lo S. era trasferito
presso il reparto di oncologia, dove, stante la non operabilità,
era sottoposto a terapie chimiche e radioterapiche, per poi essere
dimesso il 6.2.1999, ancora in corso al momento della proposizione
del giudizio.
Lamentavano,
pertanto, gli attori che la trascuratezza dei ridetti sanitari della
divisione di urologia, per il mancato approntamento degli accertamenti
conseguenti all’esame radiografico del 25.7.1997 e per la mancata
informazione sul reale stato del paziente, avevano determinato, a
fronte della diagnosi di microcitoma con metastasi anche cerebrale,
come poi accertato a cavallo tra il 1998 ed il 1999, una patologia,
con l’aggravio di una emiplegia, rispetto alla quale erano sperimentabili
solo interventi chemioterapici e radianti atti solo a rallentare il
decorso senza poter incidere sulla prognosi di un esito infausto.
Il tutto, come da perizia di parte del dott. Bottecchia, aveva determinato
in S. Vittorino un danno biologico del 100% e morale, oltre che un
rilevante danno biologico di natura psichica a carico della D. per
una recidiva di una sindrome ansioso depressiva, ed un pregiudizio
di carattere morale a danno non solo del paziente, ma anche dei suoi
familiari per le continue necessità di cura ed assistenza.
L’addebito
in questione, ad avviso degli attori, ricadeva sul dott. Contemori
che aveva avuto in cura lo S. ed era il destinatario del referto radiografico
del 25.7.1997, mentre il primario, prof. Petracco, il quale a sua
volta aveva visitato quotidianamente il paziente, avrebbe dovuto rispondere
per l’inadeguatezza delle direttive impartite al personale del
reparto e per non aver saputo a sua volta rendersi conto della situazione.
Gli
attori reclamavano nei confronti dei convenuti il risarcimento dei
danni patrimoniali in relazione agli esborsi tutti conseguenti al
ricovero del dicembre 1998, oltre quello biologico e morale da essi
patito, segnalando inoltre i redditi da pensione di cui godevano.
Si
costituivano i convenuti e contestavano sia l’an sia il quantum
della pretesa attorea. In particolare si rilevava che al momento della
dimissione dello S. nell’agosto del 1997 il referto dell’esame
radiografico del torace non era ancora pervenuto in cartella clinica,
rimanendo, per circostanze non rimproverabili ai sanitari, del tutto
sconosciuto, tanto più che lo S. non presentava alcuna sintomatologia
in grado di far sospettare la patologia polmonare ed era stato ricoverato
per l’accertamento di una sospetta recrudescenza di una infezione
alle vie urinarie. In data 1° agosto 1997, dopo la visita del
primario, lo S. era stato dimesso non senza la prescrizione di un
programma di controlli da parte del dr. Contemori.
In
ordine all’ambito del pregiudizio, i convenuti contestavano
l’ampiezza (nella specie, il 100%) dell’invalidità
lamentata, dovendosi poi accertare il nesso di causa tra lo stato
rilevato ed il ritardo diagnostico. Aggiungevano i convenuti che la
patologia tumorale (microcitoma) a carico dello S., pur diagnosticabile
nel 1997, era difficilmente operabile, poco prestandosi ad una exeresi
chirurgica, “normalmente manifestandosi ed essendo diagnosticabile
per lo più quando già in fase di metastasi”, sì
che le uniche cure praticabili sarebbero state quelle chemioterapiche
e radioterapiche con bassa aspettativa di buon esito. Contestavano
ancora i convenuti la legittimazione della D. e di S. Giorgio a pretendere
il risarcimento del danno morale, mentre il pregiudizio psichico patito
dalla prima presupponeva apposita consulenza specialistica.
Radicato
il contraddittorio, all’esito dell’udienza di prima comparizione
erano concessi i termini per il deposito di memorie ai fini di cui
all’art. 180, comma 2, c.p.c. In data 22.6.2000 l’avv.
Giampietro Carlet depositava atto di rinuncia al mandato. Con comparsa
del 9.1.2001 si costituiva per D. Amalia e S. Giorgio, anche quali
eredi di S. Vittorino deceduto il 6.7.2000, l’avv. Giancarlo
Tonetto e chiedeva la condanna in via solidale dei convenuti a titolo
di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per le
causali già esposte.
Espletata
l’udienza ex art. 183 c.p.c. e formulate le definitive istanze
di prova, era disposta una prima consulenza tecnica d’ufficio
in relazione alla patologia accertata a carico di S. Vittorino. Con
comparsa del 7.11.2002 si costituivano in sostituzione del revocato
avv. Tonetto, gli avv.ti Tullio e Federica Pantaleoni, i quali facevano
proprie tutte le domande del precedente difensore. Con ordinanza del
17.1.2003 era disposta C.T.U. sulle persone degli attori in relazione
ai prospettati pregiudizi reclamati in funzione della patologia del
loro congiunto poi deceduto. Con atto del 15.5.2003 Giorgio S. rinunciava
alla domanda promossa nei limiti dell’accertamento del pregiudizio
psichico connesso al decesso del padre.
La
causa era poi trattenuta in decisione sulle conclusioni epigrafate
all’udienza del 14.5.2004, previa concessione dei termini per
il deposito degli atti ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
1)
La domanda è fondata per le ragioni di seguito indicate.
La
svolta consulenza tecnica d’ufficio, affidata al dott. Barbazza
ha permesso di accertare, senza che al riguardo possa sorgere alcun
dubbio, l’inadempienza della struttura convenuta, per effetto
della condotta omissiva dei propri sanitari, rispetto al rapporto
contrattuale in essere. Al riguardo occorre precisare che l’inadempienza
imputabile ai convenuti non attiene al tipo di patologia per la quale
lo S. fu ricoverato nel luglio 1997 presso l’Ospedale di Venezia,
ovvero alle prestazioni di diagnosi e cura afferenti l’ambito
specialistico della divisione di urologia, quanto un obbligo di informazione
ulteriore a seguito di un esame radiografico, quello del 25.7.1997,
di tutta evidenza disposto nel quadro degli accertamenti connessi
alla prospettata recrudescenza del bacillo di Koch.
Nel
referto delle radiografie effettuate il 25.7.1997 si legge “
su un fondo di enfisema è presente al 3° superiore di sinistra
una opacità nodulare a margini sinuosi di circa 20 mm. di diametro
massimo di sospetta natura eteroplastica … quanto descritto
necessita di integrazione con TAC toracica.” (cfr. il doc. 5
del fascicolo di parte attorea). Sta di fatto che in data 1°-8-1997
lo S. era dimesso (non è contestato che la lettera di dimissioni
sia stata sottoscritta dal dr. Contemori) con le seguenti indicazioni
“…ricoverato presso la nostra divisione dal 24.7.97 al
1°.8.97 viene dimesso con diagnosi di pregressa tbc urinaria.
E’ stato sottoposto ad accertamenti radiologici ed endoscopici
negativi. Si consiglia terapia a base di Noroxin 400+1 cp die X 5
gg. Siamo in attesa del referto della ricerca BK su terreno di arricchimento.
Tra 40 gg. controllo ambulatoriale previo appuntamento.” (cfr.
il doc. 6 ibid.).
Delle
due l’una, o i sanitari nel procedere alla dimissione del paziente
(della posizione del primario si dirà più avanti) non
hanno tenuto conto del referto radiografico del 25.7.1997 ovvero,
anche se pervenuto successivamente alla dimissione, lo hanno ignorato.
Se come sostenuto, il referto in questione al momento delle dimissioni
non era disponibile, per un presunto disguido burocratico, ciononpertanto,
alla luce della particolare gravità del suo contenuto (“…opacità
nodulare a margini sinuosi di circa 20 mm. di diametro massimo di
sospetta natura eteroplastica … quanto descritto necessita di
integrazione con TAC toracica.”) il dr. Contemori o qualunque
sanitario, compreso il primario, avrebbero dovuto informare della
circostanza lo S., al fine di consentirgli di sottoporsi a tutti gli
approfondimenti del caso e di intraprendere i presidi diagnostici
e terapeutici necessari in relazione allo stato della patologia tumorale.
Così
non è stato nel caso di specie, né risulta, come peraltro
incombeva sulle parti convenute la dimostrazione dell’ignoranza
incolpevole di un siffatto referto. Né è sostenibile
che esulando la patologia, da cui si è poi scoperto essere
affetto lo S., dall’ambito specialistico urologico i sanitari
in questione fossero esonerati dall’obbligo di fornire un’informazione
comunque attinente il piano della salute del paziente. Infatti, nell’ambito
del contratto di spedalità rientrano, oltre le prestazioni
di diagnosi e cura, anche tutta una serie di prestazioni ulteriori,
fra cui quella di raccogliere il consenso del paziente e, quindi,
quella di fornire a quest’ultimo un ampio bagaglio informativo,
parametrato anche in relazione alle capacità dello stesso,
al fine di potere decidere consapevolmente in ordine ai trattamenti.
L’ampiezza dell’obbligo di informazione gravante sui sanitari,
anche alla luce dell’art. 29 dell’allora vigente codice
di deontologia, non può essere letto restrittivamente dal punto
di vista della patologia alla base del ricovero. Si può osservare
che, nell’ambito della valutazione della diligenza secondo il
parametro contenuto nell’art. 1176, comma 2, c.c., l’obbligo
di informazione in questione può essere riguardato secondo
uno standard non particolarmente elevato. In altri termini, non bisognava
disporre del bagaglio informativo di un oncologo per rendersi conto
che la riscontrata opacità nodulare meritasse un approfondimento,
non foss’altro perché così consigliava lo stesso
radiologo.
Nell’ambito
della distribuzione dell’onere della prova in campo di responsabilità
contrattuale, l’orientamento ormai dominante della Cassazione
ha virato decisamente verso la piana applicazione del criterio di
cui all’art. 1218 c.c., sì che, una volta allegato l’inadempimento
da parte del creditore, incombe sulla parte convenuta la dimostrazione
della non imputabilità di esso (cfr. Cass. 21 giugno 2004,
n. 11488; 28 maggio 2004, n. 10297; 4 marzo 2004, n. 4400; 10 maggio
2002, n. 6735, tutte nella scia di sez. un. 30 ottobre 2001, n. 13533),
giungendosi, quindi, a sostenere che non incombe sull’attore
neppure l’onere di allegazione della colpa in cui il sanitario
sarebbe incorso (cfr. sullo specifico aspetto Cass. 11488/2004). Tale
affermazione, portata alle sue estreme conseguenze si tradurrebbe
nel definitivo superamento della tradizionale distinzione tra obbligazioni
di mezzi ed obbligazioni di risultato (tale ad esempio è il
dictum di Cass. 10 settembre 1999, n. 9617), sì che in base
al solo esito peggiorativo dello stato di salute del paziente sarebbe
possibile affermare l’inadempimento anche a prescindere dall’applicazione
della regola pretoria nota come res ipsa loquitur.
Osserva
il giudicante che una tale conclusione può essere raggiunta
senza dubbio quando è possibile distinguere un interesse positivo
del creditore ad ottenere una ben determinata prestazione, perfettamente
identificabile sul piano del risultato e totalmente distinta dal piano
della salute, senza per questo potersi escludere che dal mancato soddisfacimento
del primo possa scaturire una lesione della seconda. Tali sono sicuramente
i casi comunemente contraddistinti come “nascita indesiderata”,
tant’è che Cass. 11488/2004, Cass. 6735/2002 e Cass.
9617/1999 si occupano di simili evenienze (le prime due in materia
di errore del medico ecografista, la seconda a proposito del malriuscito
intervento di sterilizzazione femminile). Quando, come nel caso di
specie, si tratta di apprezzare l’incidenza di una condotta
omissiva (sul piano della non considerazione del referto radiografico
e su quello dell’informazione al paziente), mette conto riscontrare
più da presso se ed in quale misura quest’ultima possa
ritenersi inadeguata allo standard di diligenza dovuto.
Una
volta fatta tale verifica, proprio perché si verte in campo
contrattuale (nel cui alveo si colloca anche la responsabilità
del medico dipendente di una struttura pubblica), può trovare
applicazione la regola secondo cui in caso di inadeguatezza della
prestazione rispetto all’interesse del creditore non si può
revocare in dubbio l’an della responsabilità, residuando
solo un problema di delimitazione delle conseguenze risarcibili, al
cui governo presiede l’art. 1223 c.c. e, quindi, di verifica
se la conseguenza si configuri come sviluppo del rischio che la corretta
esecuzione della prestazione avrebbe permesso di arginare. Ciò
spiega perché in campo civilistico non possa farsi applicazione
nei termini prospettati dalla difesa di parte convenuta dell’orientamento
seguito dalla giurisprudenza penale in campo di causalità omissiva.
D’altro
canto, come acutamente rilevato dalla dottrina, la responsabilità
civile e quella penale rispondono a diverse ragioni di policy e correlativamente
le stesse regole causali non sono pienamente sovrapponibili: in campo
penale domina l’idea del garantismo innervato dalla logica kantiana
contrapposta ad una di stampo assolutista che vede il singolo al servizio
del sistema o dello Stato; in quello civile prevale una logica compensativa-satisfattoria
e prescrittiva.
A
questo punto l’indagine deve tornare sulla relazione del dott.
Barbazza, il cui contenuto, espresso con motivazione adeguata, perché
sorretta da argomentazioni piane e convincenti, oltre che prive di
incoerenze narrative, deve intendersi pienamente richiamato in questa
sede. Nella sua relazione il C.T.U. ha evidenziato che lo S. è
risultato affetto da un microcitoma del polmone, le cui cause non
sono state sicuramente identificate, in grado di evolvere rapidamente
verso un esito fatale se non opportunamente trattato. Per quanto trattabile
in forma chirurgica se tempestivamente diagnosticato, nel caso di
specie, a causa del ritardo (oltre 17 mesi dal referto del luglio
del 1997, mentre l’indagine fatta nel gennaio 1995 non aveva
rilevato nulla di anomalo, cfr. pag. 3 della relazione) nella diagnosi,
il paziente ha potuto fruire soltanto delle chemioterapie e delle
radioterapie. Più nel dettaglio, ha osservato il C.T.U., “la
patologia costituita dal microcitoma al momento della sua prima identificazione
avvenuta in data 25.7.1997, si trovava in stadio I con linfonodi negativi
e presumibilmente anche senza localizzazioni linfonodali extratoraciche
e senza localizzazioni viscerali, cioè in forma localizzata
e non metastatizzata, era certamente curabile, vuoi mediante intervento
chirurgico di resezione del lobo polmonare interessato, vuoi mediante
radio e chemioterapia, vuoi variamente combinate a seconda delle scelte
operate in accordo con le teorie curative proposte dalle scuole accreditate
… La tempestiva diagnosi, la successiva adeguata terapia nei
modi e nelle opzioni sopra indicate, ed indipendentemente dalla scelta
di quale di queste, avrebbe certamente allungato la vita del paziente
e forse, ma limitatamente alla percentuale del 35% ad un massimo del
60% dei casi, anche con definitiva guarigione” (cfr. la relazione
pag. 14 e s.). Il C.T.U. ha poi concluso con l’affermare che
“certamente sarebbe stato possibile allungargli la vita di un
periodo superiore a quello che è stato possibile fare sottoponendolo
egualmente alle adeguate terapie, ma in stadio di malattia più
avanzato rispetto a quello in cui si trovava al momento della esecuzione
dell’indagine radiologica avvenuta in data 25.7.1997”
(cfr. la relazione pag. 15).
Nella
prospettiva della verifica dell’inadempienza contrattuale siffatte
indicazioni appaiono sufficienti per ritenere provata l’inadeguatezza
della condotta dei sanitari che ha portato alla dimissione dello S.,
mancando di renderlo edotto, sia pure in seguito, in ordine all’evidenza
contenuta nell’esame radiografico del 25.7.1997.
Nessun
dubbio può sorgere in merito all’illiceità della
condotta dr. Contemori e del pari deve essere affermata la responsabilità
del primario alla luce di quanto disposto dall’art. 7, comma
3, d.p.r. 128/1969. In base a tale disposizione “Il primario
vigila sull'attività e sulla disciplina del personale sanitario,
tecnico, sanitario ausiliario ed esecutivo assegnato alla sua divisione
o servizio, ha la responsabilità dei malati, definisce i criteri
diagnostici o terapeutici che devono essere seguiti dagli aiuti e
dagli assistenti, pratica direttamente sui malati gli interventi diagnostici
e curativi che ritenga di non affidare ai suoi collaboratori, formula
la diagnosi definitiva, provvede a che le degenze non si prolunghino
oltre il tempo strettamente necessario agli accertamenti diagnostici
ed alle cure e dispone la dimissione degli infermi, è responsabile
della regolare compilazione delle cartelle cliniche, dei registri
nosologici e della loro conservazione, fino alla consegna all'archivio
centrale; inoltra, tramite la direzione sanitaria, le denunce di legge;
pratica le visite di consulenza richieste dai sanitari di altre divisioni
o servizi; dirige il servizio di ambulatorio, adeguandosi alle disposizioni
ed ai turni stabiliti dal direttore sanitario; cura la preparazione
ed il perfezionamento tecnico professionale del personale da lui dipendente
e promuove iniziative di ricerca scientifica; esercita le funzioni
didattiche a lui affidate.”
Da
ciò deriva che, se non può essere chiamato a rispondere
in relazione a tutto quanto accade all’interno del reparto a
lui affidato, la “responsabilità del malato”, attribuita
dall’art. 7 d.p.r. 27 marzo 1969 n. 128, gli impone la puntuale
conoscenza delle situazioni cliniche che riguardano i degenti, a prescindere
dalle modalità dell’acquisizione di tale conoscenza.
Inoltre, la “vigilanza sull’attività” del
personale sanitario (prevista ancora dall’art. 63, comma 5,
del d.p.r. 769/79 e lo stesso art. 15, comma 2, d.lgs. 502/92 attribuisce
al dirigente medico di II livello funzioni di direzione ed organizzazione
della struttura) implica quantomeno che il primario si procuri informazioni
precise sulle iniziative intraprese dagli altri medici cui il paziente
sia stato affidato (cfr. Cass. 16 maggio 2000, n. 6318; 18 maggio
2001, n. 6822, cui adde Cass. 7 dicembre 1999, Gulisano; 11 gennaio
2001, Bassetti).
Poiché
dalla narrativa della comparsa di risposta del Petracco si evince
che la dimissione avvenne dopo la visita fatta dal primario, ancora
una volta vien fatto di rilevare l’omessa valorizzazione del
referto radiologico del 25.7.1997, ovvero la mancata assunzione di
ogni doverosa iniziativa sul piano dell’informazione del paziente
in caso di arrivo successivo del referto in reparto (circostanza peraltro
rimasta indimostrata). Elementi, questi ultimi, tutti in grado di
fondare il giudizio di inadempienza nei confronti del Petracco.
Una
volta accertata l’esistenza di una inadempienza imputabile ai
sanitari convenuti e, quindi, anche alla struttura, da cui i primi
dipendono, come già detto, tutte le altre questioni dibattute
dalle parti (ma non quella appena evidenziata) si collocano a valle
e devono essere governate secondo il meccanismo delineato nell’art.
1223 c.c., trattandosi di conseguenze imputabili ai debitori (in solido)
se ed in quanto concretizzazione del rischio correlabile all’inadempimento
della prestazione dovuta.
2)
Vittorino S. è deceduto il 6.7.2000. Nella certificazione del
19.2.2002, allegata alla relazione del dott. Barbazza, si legge al
riguardo del decesso che causa iniziale è stato il microcitoma
polmonare; causa intermedia le metastasi cerebrali; causa terminale
l’arresto cardiocircolatorio, rilevando altresì metastasi
ossee. Sul punto ha osservato il consulente che, malgrado la mancata
effettuazione dell’autopsia, sulla base degli atti ed in assenza
di altre possibili concause empiricamente comprovate, la malattia
di base, che non fu tempestivamente riconosciuta né correttamente
trattata, è stata la più probabile tra le cause e la
più possibile tra esse a portare lo S. al decesso.
Questo
giudicante non può che condividere tale conclusione, neppure
contestata dalla difesa di parte convenuta, anche sulla base di un
ragionamento basato sulla presenza di elementi di carattere presuntivo,
pur sempre gravi, precisi e concordanti.
A
seguito del formicolio e della perdita di sensibilità all’avambraccio
ed alla gamba di sinistra accusati verso la metà del dicembre
1998, lo S. fu portato presso l’Ospedale civile di Venezia e
qui, dopo essere transitato per il pronto soccorso, fu ricoverato
presso la divisione di neurologia. L’esame radiologico disposto
durante il ricovero, come già detto, permise di accertare che,
operato un raffronto con quello del 25.7.1997, la formazione espansiva
al 3° medio-superiore del polmone sinistro era triplicata, pur
non essendovi tumefazioni linfonodali.
In
data 18.12.1998 la Tac cerebrale evidenziò nell’emisfero
destro, in sede profonda paraventricolare, una formazione espansiva
grossolanamente rotondeggiante di circa 30 mm. di diametro massimo.
Il 22.12.1998, dall’eseguita Tac con mezzo di contrasto si confermava
la presenza di una voluminosa formazione espansiva grossolanamente
rotondeggiante di circa 3 cm. di diametro massimo e disomogeneamente
ipodensa. Dopo l’effettuazione di una Tac toracica il 4.1.1999
ed una biopsia Tac guidata della massa polmonare descritta al 3°
medio superiore, la richiesta consulenza oncologica riteneva indicato
un trattamento chemioterapico da iniziare in regime di ricovero.
Il
22.1.1999 lo S. fu trasferito dal reparto di neurologia a quello di
oncologia, senza per questo poter essere operato per le ragioni già
esplicitate, da dove fu dimesso il 6.2.1999 in fase metastatica. Da
allora lo S. ha alternato brevi ricoveri duranti i quali ha eseguito
i cicli di chemioterapia ad altri di permanenza a casa. Come già
detto oltre la chemioterapia, lo S. è stato sottoposto a dieci
sedute di radioterapia.
Gli
attori reclamano a titolo ereditario il risarcimento del danno biologico
temporaneo totale maturato tra il 18.12.1998 ed il 6.7.2000, oltre
ad un danno biologico permanente pari al 100% per perdita dell’aspettativa
di sopravvivenza a pari a 13 anni di vita presunta, nonché,
dato il chiaro e non rinunciato richiamo contenuto in citazione, il
risarcimento del danno morale.
La
penosa successione di eventi che ha portato al decesso dello S., secondo
la richiesta di parte attorea, avrebbe indotto l’affiancamento
ad un danno biologico temporaneo, ossia l’alterazione della
integrità psicofisica a seguito della riscontrata disfunzione
in evoluzione, di un danno biologico permanente, la cui determinazione
in termini percentuali secondo le tabelle medico-legali presuppone
una stabilizzazione dei postumi traducibile in una irreversibile perdita
delle funzioni psico-fisiche.
In
realtà la condizione dello S. (Vittorino) è prospettabile
in termini affatto diversi. Invero, è possibile riscontrare
un danno biologico temporaneo quale sottoprodotto della malattia di
base: l’emiplegia al lato sinistro e la correlativa necessità
di aiuto nel vivere quotidiano, la necessità di sottoporsi
a brevi ricoveri, la sottoposizione a cicli di chemio e radioterapie,
il progressivo allentamento delle funzioni vitali e relazionali in
parallelo all’avanzata della malattia. Danno biologico che non
potrebbe non essere valutato in strettissimo parallelismo con il reclamato
danno morale, al cui risarcimento (del danno morale) certamente non
osta la mancata prospettazione di un fatto di reato, giusta la corrente
rilettura in chiave costituzionalmente compatibile dell'art. 2059
c.c. operata dalla Cassazione (cfr. sentenze 31 maggio 2003, n. 8827
e 8828, nonché da ultima Cass. 1° giugno 2004, n. 10482),
quanto piuttosto la mancata prospettazione della posizione soggettiva
di rango costituzionale lesa.
In
questo contesto, l’unica stabilizzazione ipotizzabile, con il
dovuto rispetto, è quella legata all’evento morte, tant’è
che a ben guardare la domanda attorea sul punto si lega alla perdita
della sopravvivenza per un arco di tempo stimato in 13 anni, sì
che non tanto di danno biologico permanente si dovrebbe parlare quanto
di danno da morte o da perdita della vita.
A
questo punto occorre fare un passo indietro e tornare alla relazione
del dott. Barbazza, dove, come già detto, si legge: “…
La tempestiva diagnosi, la successiva adeguata terapia nei modi e
nelle opzioni sopra indicate, ed indipendentemente dalla scelta di
quale di queste, avrebbe certamente allungato la vita del paziente
e forse, ma limitatamente alla percentuale del 35% ad un massimo del
60% dei casi, anche con definitiva guarigione … certamente sarebbe
stato possibile allungargli la vita di un periodo superiore a quello
che è stato possibile fare sottoponendolo egualmente alle adeguate
terapie, ma in stadio di malattia più avanzato rispetto a quello
in cui si trovava al momento della esecuzione dell’indagine
radiologica avvenuta in data 25.7.1997” (cfr. la relazione pag.
15). Se l’allungamento della vita non è prevedibile e
non è neppure possibile la prova del contrario, ovvero verificare
quale sarebbe stata la sopravvivenza con l’astensione da qualsiasi
terapia o con l’adozione di una alternativa rispetto a quella
adottata, si legge ancora nella relazione del C.T.U., “si può
solo dire con una certezza prudenzialmente accettabile, che l’allungamento
della vita ci sarebbe stato e certamente sarebbe stato superiore a
quello che si è osservato … tale allungamento non sarebbe
stato superiore solo di qualche giorno né che sarebbe stato
superiore inferiore all’anno, si può cioè ragionare
in termini di molti mesi di allungamento della sopravvivenza fino
a qualche anno, anche 2-3 e, ma limitatamente ad una percentuale oscillante
da un minimo del 35% ad un massimo del 60%, anche di una guarigione
…” (relazione del dott. Barbazza pag. 16).
Si
può allora concludere con l’affermare che la condotta
dei sanitari ha inciso sulla possibilità di sopravvivenza dello
S.. In termini più comuni al dibattito si può parlare
di chance di sopravvivenza, fermo restando che, una volta effettuata
la verifica sull’an della responsabilità, si sta discutendo
della delimitazione delle conseguenze risarcibili.
In
questo contesto, richiamato in toto il ragionamento fatto in altra
pronuncia dello scrivente (sentenza 15 marzo 2004, Donin e altri c.
Assicurazioni generali s.p.a., in Foro it., 2004, I, 2256) è
possibile utilizzare, in assenza di elaborazioni di tipo statistico
in grado di pervenire, come teorizzato oltreatlantico, ad una valutazione
della vita in sé (si pensi alla possibilità di individuare
una misura precauzionale in grado di ridurre percentualmente il rischio
morte, sì che il valore della prima moltiplicato per il coefficiente
di riduzione del rischio morte è in grado di indicare il valore
dato dall’individuo alla vita), l’unica soluzione non
scriminante è quella, da intendersi come quella minima, che
utilizzi il criterio tabellare in uso riferito ad un soggetto con
una invalidità al 100%. Una diversa soluzione finirebbe per
apprezzare in termini riduttivi la lesione della vita rispetto ad
una lesione, sì grave, ma tale da offrire, sia pure in condizioni
di menomazione, una spettanza di vita.
Sulla
base dei criteri di valutazione del danno alla persona in uso presso
il Tribunale di Venezia (v. Tabelle del Tribunale di Venezia) per
tale voce di danno è possibile liquidare la somma di Euro 114.740,15
ai valori attuali. A tale importo si perviene operando sul valore
di Euro 327.829 (valore del punto Euro 3.278,29 – età
65 anni – 100% ) l’abbattimento in funzione della percentuale
stimata, prudenzialmente valutata nell’ordine del 35%, di una
completa guarigione.
A
titolo di danno biologico temporaneo, tenuto conto delle conclusioni
di parte attorea, ossia la precisa indicazione del quantum per tale
voce, sulla scorta dei criteri tabellari in uso è possibile
ipotizzare una invalidità temporanea di grado crescente stimabile
in media intorno al 70%, sì che è possibile liquidare
l’importo di Euro 12.678,4 ai valori attuali (Euro 22,4 X 566
giorni).
In
ordine al preteso danno patrimoniale mette conto rilevare che dalla
narrativa dell’atto di citazione si ricava solamente che al
momento della proposizione della lite Vittorino S. percepiva una pensione
annuale lorda di Lire 38.495.340. Dato, quest’ultimo, fornito
insieme all’ammontare delle pensioni percepite dal figlio e
dalla moglie. Senonché, dal tenore dell’atto in questione
non si ricava in alcun modo che tra le voci di danno reclamate possa
essere inclusa quella del lucro cessante, tanto più che al
limite quest’oggi sarebbero solo i superstiti a poter lamentare
la perdita dell’aspettativa alla percezione di quella parte
di pensione che non sarebbe stata impiegata dal loro congiunto per
consumo personale.
In
relazione al preteso danno emergente, gli attori lamentano la sparizione
dal loro fascicolo del doc. 9 indicante, come riportato in atto di
citazione, le spese sostenute in allora. Cionondimeno, considerato
che nella memoria istruttoria del 25.10.2001 gli attori hanno chiesto
di poter provare a mezzo testi le spese di cui all’allegato
doc. 2 (ossia della memoria istruttoria, documento effettivamente
presente unitamente alla certificazione del 22.10.2001 dell’A.U.L.S.S.
12 Veneziana), è possibile concludere che quelle indicate nel
documento qualificato come “estratto spese” riflettano
nella prospettiva attorea gli esborsi sostenuti in concomitanza con
la malattia del loro congiunto.
Al
riguardo, tenuto conto del decorso della patologia (dal dicembre 1998
al luglio 2000) e della piena compatibilità tra lo stato invalidante
(il paziente era stato colpito da emiplegia) e le ben note difficoltà
di locomozione in ambito lagunare, è possibile liquidare per
trasporti, fisioterapia, spese infermieristiche ed assistenza domiciliare
l’importo complessivo e forfetario di Euro 9.000 riferito ai
valori dell’epoca.
In
relazione al preteso danno morale, si ripete, al suo risarcimento
osta la mancata prospettazione della lesione di un bene di rango costituzionale,
tale da vincere la riserva di legge contenuta nell’art. 2059
c.c. secondo la sopra riferita rilettura in chiave costituzionale
offerta dalla Cassazione nonché dalla Corte costituzionale
(sentenza 233/2004). In assenza di una specifica ed autonoma domanda,
da valutare sotto il profilo dell’ammissibilità in relazione
al thema decidendum venutosi a formare, non è possibile in
questa sede apprezzare una simile voce di danno. Voce, quest’ultima,
per effetto della riconduzione nell’alveo della non patrimonialità
anche del danno alla salute (cfr. Cass. 4 novembre 2003, 16525; 20
febbraio 2004, n. 3399), astrattamente idonea a propiziare (ma non
in questa sede) un diverso criterio di liquidazione di un danno che
si potrebbe definire da agonia prolungata, ossia quello patito da
chi vede progressivamente restringersi il proprio orizzonte di vita
e soffre lucidamente per il lento spegnimento della sua vita.
Argomentazione
non dissimile deve essere spesa, venendo a trattare le voci di danno
pretese iure proprio da Giorgio S. e Amalia D., con riferimento al
danno morale da morte del congiunto. Nella comparsa di costituzione
del 9.1.2001, anche quali eredi di S. Vittorino, gli attori si sono
riportati a quanto esposto in precedenza, limitandosi a chiedere la
condanna dei convenuti in solido a pagare agli attori la somma di
giustizia a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
“per tutti i titoli sopra svolti …” Pare di tutta
evidenza che agli atti non è rinvenibile una pretesa volta
a rideterminare, per effetto della luttuosa sopravvenienza, l’ambito
del già reclamato risarcimento del danno morale.
Nondimeno,
in questa sede è possibile apprezzare il preteso danno morale
(recte, non patrimoniale) patito da entrambi gli attori (ed espressamente
indicato in citazione) secondo il ben noto canone della lesione della
serenità familiare, ovvero della necessità di dover
programmare la propria esistenza in funzione della presenza di un
malato condannato a morire in un una lenta ed inesorabile agonia.
Quindi in questa sede non viene in rilievo solamente il profilo, per
certi aspetti intuitivo e rispondente all’id quod plerumque
accidit, della necessità di alternarsi nella assistenza morale
e materiale del loro congiunto (l’essere costantemente in casa
o il doverlo accompagnare presso la struttura preposta per le terapie
non certo secondarie), ma soprattutto quello della sofferenza ricollegabile
al dover essere a fianco del proprio congiunto in attesa che la malattia
compisse il suo lento ed inesorabile cammino. Una siffatta sofferenza
morale in uno con lo sconvolgimento, si ripete ben ipotizzabile, della
esistenza di entrambi gli attori entrambi viventi con il congiunto
(cfr. il doc. 1 del fascicolo attoreo) offre il destro per affermare
la lesione di un diritto di rango costituzionale fondato sugli artt.
2 e 29 della costituzione (cfr. Cass. 8827/2003; 8828/2003 e nonché
sez. un. 1° luglio 2002, n. 9556 in relazione al problema della
risarcibilità del danno in favore dei congiunti di un soggetto
rimasto leso).
Lo
stesso consulente tecnico d’ufficio prof. Tantalo, chiamato
a valutare la possibilità di inquadrare in termini di pregiudizio
psichico il lamentato aggravamento della sindrome ansioso depressiva
di cui è portatrice la D. per la partecipazione alle sorti
del congiunto e per la necessità di una diversa organizzazione
della vita familiare, ha ritenuto impossibile apprezzare in termini
percentuali l’incidenza dell’omessa diagnosi e poi del
decesso. Nondimeno, si è osservato che “la condizione
in cui la signora si è trovata, questa volta a causa del ritardo
negligente con cui le era stata data la notizia del microcitoma di
cui il marito era portatore, inquadra quello che oggi si intende danno
esistenziale, ovvero una lesione alla qualità della vita del
soggetto e che occupa lo spazio grigio che si situa tra il cosiddetto
danno morale ed il danno biologico di interesse psichiatrico…”(relazione
del prof. Tantalo pag. 11).
Ora
al di là degli schemi classificatori, è indubitabile,
e lo sostengono persino i fautori del c.d. sistema bipolare, che all’interno
del danno non patrimoniale (dove di recente è stata fatta riconfluire
la voce danno alla salute) oltre al pretium doloris del danno morale,
tradizionalmente legato ai fatti di reato, ed al danno biologico esiste
un vasto territorio di pregiudizi non bagatellari, idiosincratici
o da disappunto, che attentano ai diritti della persona di indubbio
rilievo costituzionale. Ebbene a questi pregiudizi, filtrati da un
contra ius costituzionale, pare doveroso offrire un adeguato ristoro.
Né
è sostenibile che nel caso di specie sia mancata l’allegazione
di quegli indici di rilevanza esterna apprezzabili sul piano del notorio,
ovvero che nel caso di specie si rischi di pervenire ad una duplicazione
di poste risarcitorie. Rispetto al danno alla salute, per vero invocato
soltanto dall’attrice in citazione, ben distinto è il
danno non patrimoniale ricollegabile alla lesione di diritti di rango
costituzionale della personalità.
A
tale riguardo, secondo una stima meramente equitativa, è possibile
riconoscere per tale voce di danno in favore di ciascun attore la
somma di Euro 70.000 ai valori attuali, assumendosi una partecipazione
paritaria di entrambi, perché conviventi con il congiunto,
alle necessità sopravvenute.
Il
danno patito dagli attori, pertanto, è pari ad Euro 276.418,55,
di cui Euro 267.418,55 ai valori attuali. Al fine di determinare una
base di computo omogenea per il calcolo degli accessori, l’importo
da ultimo indicato deve essere devalutato con riferimento alla data
del decesso (indice istat FOI maggio 2004 - 123,00 – indice
Istat FOI luglio 2000 – 112,30), così pervenendo a quello
di Euro 244.155,31. Il danno patito dagli attori deve essere, quindi,
liquidato in Euro 253.155,31 (Euro 244.155,31 + Euro 9.000). Sono
inoltre dovuti gli interessi al tasso di volta in volta stabilito
dal legislatore da computarsi sull’importo indicato, da rivalutarsi
di anno in anno fino alla presente sentenza, dal fatto al saldo.
Le
domande attoree devono essere accolte per quanto di ragione e, per
l’effetto, l’Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana, Contemori
Giampaolo e Petracco Sergio, devono essere condannati in solido al
pagamento in favore di D. Amalia e S. Giorgio della somma di Euro
253.155,31, oltre gli interessi al tasso di volta in volta stabilito
dal legislatore da computarsi sull’importo indicato, da rivalutarsi
di anno in anno fino alla presente sentenza, dal fatto al saldo.
Le
spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Spese
di C.T.U. a definitivo e solidale carico di parte convenuta.
Sentenza
provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il
Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe riportata,
respinta ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
1)
accoglie per quanto di ragione le domande attoree e, per l’effetto,
condanna l’Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana, in persona del Direttore
generale p.t., Contemori Giampaolo e Petracco Sergio, in solido al
pagamento in favore di D. Amalia e S. Giorgio della somma di Euro
253.155,31, oltre gli interessi al tasso di volta in volta stabilito
dal legislatore da computarsi sull’importo indicato, da rivalutarsi
di anno in anno fino alla presente sentenza, dal fatto al saldo;
2)
condanna l’Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana, in persona del Direttore
generale p.t., Contemori Giampaolo e Petracco Sergio alla rifusione
solidale in favore degli attori delle spese di lite, liquidate in
complessivi Euro 16.513,9, di cui Euro 2.030,9 per spese, Euro 4.483
per diritti ed Euro 10.000 per onorari, oltre IVA e CPA se dovuti
per legge;
3)
spese di C.T.U. a definitivo e solidale carico di parte convenuta;
4)
sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Venezia,
li 10 novembre 2004
Il
Giudice Unico
Il
Collaboratore di Cancelleria
Depositata
in cancelleria
Il
Collaboratore di Cancelleria
PUBBLICATA IL 13 DICEMBRE 2004
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