LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE
LAVORO
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
L’Ospedale
pediatrico del Bambin Gesù di Roma ha licenziato per giustificato
motivo soggettivo [1], con preavviso, la infermiera professionale
D.G. A. L., previa rituale contestazione dei seguenti due addebiti:
aver il giorno 20 maggio 1997 preparato (e consegnato per la somministrazione),
una terapia con dosaggio superiore a quello prescritto; avere il 22
maggio successivo, in relazione all’episodio precedente, tenuto
una condotta aggressiva ed ingiuriosa verso la caposala e le colleghe.
L’impugnazione
del licenziamento è stata respinta dal primo giudice e, in
sede di appello, dalla Corte d’Appello di Roma con sent. 25
giugno/ 17 ottobre 2002 n. 2783, che all’esito di un’ampia
istruttoria testimoniale ha ritenuto i fatti accertati ed il loro
disvalore proporzionato al provvedimento solutorio assunto.
Avverso tale sentenza
ha proposto ricorso per cassazione la D. G., con cinque motivi.
L’Ospedale
intimato si è costituito con controricorso, resistendo; ha
depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primo motivo
la ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
su punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.), censura
la sentenza impugnata per la valutazione delle risultanze istruttorie
relative al primo episodio; contestato il sovradosaggio, che sarebbe
affermato solo dalla madre del bambino, mentre si trattava di una
bolla d’aria; sostiene che vi era la prassi per cui gli infermieri
non somministravano direttamente il farmaco al bambino ricoverato,
ma lo consegnavano ala madre.
Contestato poi
il secondo episodio, che sarebbe affermato dalla sola caposala.
Il motivo è
palesemente infondato.
La deduzione di
un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione
conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare
il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio,bensì
la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza
giuridica e della coerenza logico- formale, delle argomentazioni svolte
dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito
di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare
le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza,
di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute
maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad
esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno
o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente
previsti dalla legge).
Ne consegue che
il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione,
insufficienza, contraddittorietà della medesima, può
legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del
giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o
insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato
dalle partii o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile
contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da
non consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico
posto a base della decisione (Cass. 9 febbraio 2004 n. 2399; Cass.
Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045; Cass. Sez. Un. 11 giugno 1998
n. 5802; Cass. 22 ottobre 1993 n. 10503).
La ricorrente
si limita a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti, senza
evidenziare alcun vizio logico della sentenza impugnata, che appare
ampiamente e congruamente motivata.
Con il secondo
motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli
artt. 39 e 42, comma 6, lett. f) e g) del contratto collettivo; difetto
di motivazione travisamento di fatto in relazione ai fatti oggetto
della previsione contrattuale.
Il motivo è
inammissibile, non essendo consentito a questa Corte di legittimità
il sindacato diretto dei contratti collettivi.
Con il terzo motivo
la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.
421, 2° comma, e 424 c.p.c., si duole che il giudice d’appello
non abbia accolto la richiesta di esperimento giudiziario e7o di consulenza
tecnica d’ufficio, e non l’abbia disposta d’ufficio.
Valgono le considerazioni
del primo motivo.
Sono infine infondati
il quarto motivo, con cui la ricorrente afferma che il giudice del
merito viola il principio istituzionale secondo cui jura novit curia,
ed il quinto motivo, con cui la ricorrente ritorna sulla valutazione
delle prove e sulla proporzionalità della sanzione, senza offrire
alcun argomento suscettibile di formare oggetto di sindacato di legittimità.
Il ricorso va
pertanto respinto.
Le spese processuali
seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 32, 00 oltre Euro
millecinquecento per onorari di avvocato.
PQM
Rigetta il ricorso
e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate
in Euro 32,00 oltre Euro millecinquecento per onorari di avvocato,
oltre spese generali, IVA e CPA..
Roma, 16 gen.
2004.
Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2005.
[1] La legge 15 luglio 1966 n.604 (Norme sui licenziamenti
individuali) stabilisce che nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato
il licenziamento del prestatore di lavoro può avvenire per
giusta causa o per giustificato motivo (art.1). Il licenziamento per
giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole
inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro
ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione
del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
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