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Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 1928, n. 15
Art.
1
Saranno rilasciate, a termine dell'art. 2 della Legge
23 giugno 1927, n. 1264 , distinte licenze per l'esercizio di
ciascuna delle seguenti arti ausiliarie delle professioni sanitarie:
a) dell'odontotecnico;
b) dell'ottico;
c) del meccanico ortopedico ed ernista;
d) dell'infermiere.
La licenza per infermiere, però, riguarderà o l'esercizio
generico di tale arte, o le distinte specialità del massaggiatore
e del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.
Le licenze di cui al presente articolo verranno rilasciate dagli istituti
o scuole che saranno appositamente istituite di accordo tra i Ministri
per l'interno, per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale
e saranno vistate dal prefetto della Provincia.
I corsi per l'esercizio dell'arte di infermiere saranno istituiti
in conformità a quanto è disposto dal R.D.L.
15 agosto 1925, n. 1832, convertito nella Legge 18 marzo 1926,
n. 562, e dal regolamento relativo.
Art. 2
Abrogato dall'art. 21, Legge
19 luglio 1940, n. 1098
Art.
3
L'effettivo esercizio delle arti contemplate dal presente regolamento
è subordinato alla registrazione della licenza di cui ai precedenti
articoli o del certificato di abilitazione di cui all'art. 32 all'ufficio
del Comune nel quale il titolare intende stabilire il suo abituale
esercizio.
L'obbligo della registrazione del titolo compete anche alle infermiere
che abbiano conseguito il diploma di cui all'art. 8 del
R.D.L. 15 agosto 1925, n. 1832 .
L'ufficio comunale non potrà procedere alla registrazione se
l'aspirante non presenti il certificato di nascita comprovante che
abbia raggiunto l'età di anni 21 e il certificato penale di
data non anteriore a tre mesi da cui risulti che l'aspirante si trovi
nelle condizioni stabilite dall'art. 18.
Per coloro, che siano in possesso del titolo di abilitazione di cui
alle disposizioni transitorie, la registrazione avrà luogo
in base alla presentazione del solo titolo.
Art.
4
Eseguita la registrazione, l'ufficio comunale dovrà restituire
all'esercente la licenza, il diploma o il titolo di abilitazione dopo
avervi annotata l'avvenuta registrazione e darne notizia al medico
provinciale, che dovrà tenere un registro, aggiornato, di tutti
gli esercenti le singole arti ausiliarie dei Comuni della Provincia.
Art.
5
L'esercente arti ausiliarie delle professioni sanitarie che si trasferisce
in altro Comune per esercitarvi la propria arte deve far registrare
nuovamente la licenza all'ufficio del Comune nel quale si è
trasferito presentando il titolo originale e un attestato del podestà
del Comune di provenienza, comprovante l'avvenuta cancellazione dal
registro di quel Comune.
Art.
6
Quando l'esercizio delle arti contemplate nel presente regolamento
si effettua mediante la pubblica vendita di strumenti, apparecchi
o altri prodotti speciali, l'ufficio comunale non potrà rilasciare
la licenza di vendita ai sensi del R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174
se il richiedente non abbia comprovato di essere autorizzato all'esercizio
dell'arte ausiliaria, mediante la esibizione del titolo debitamente
registrato, o non proponga alla vendita altra persona autorizzata,
della quale dovrà essere esibito sempre il regolare titolo.
In caso di successiva costituzione dovrà notificarsi parimenti
il titolo del nuovo esercente.
Tali norme si applicano anche nel caso in cui uno stesso proprietario
possieda più esercizi di vendita in uno stesso o in diversi
Comuni
Art.
7
Nessuna vendita potrà essere effettuata se non direttamente
dall'esercente autorizzato, o almeno alla sua presenza.
Ogni contravvenzione alla presente disposizione sarà punita
a norma di legge e del presente regolamento; e, in caso che sia stata
accertata per più di due volte, potrà dar luogo alla
sospensione dall'esercizio dell'arte, fino ad un mese, da decretarsi
dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.
Contro il decreto del prefetto è ammesso ricorso al Ministro
per l'interno entro quindici giorni dalla notifica.
Il ricorso ha effetto sospensivo.
Del provvedimento definitivo sarà data dal prefetto immediata
notizia, per l'esecuzione, al podestà del Comune dove trovasi
l'esercizio di vendita
Art.
8
L'obbligo della notifica all'ufficio comunale dell'esercente l'arte
ausiliaria incombe anche ai medici chirurghi ed agli abilitati all'esercizio
della odontoiatria, in confronto degli odontotecnici che prestino
abitualmente la propria opera nei loro gabinetti dentistici.
Art.
9
È vietato l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni
sanitarie nelle pubbliche vie o piazze.
Le autorità locali di pubblica sicurezza, pertanto, dovranno
vietare la iscrizione dei suddetti esercenti nei registri di cui all'art.
122 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con
R.D. 6 novembre 1926, n. 1848, e le autorità comunali non potranno
rilasciare, in favore dei medesimi, permessi di pubblico posteggio.
Tuttavia, soltanto in occasione di feste, fiere, mercati ed altre
pubbliche riunioni, e limitatamente alla loro durata, potranno, da
parte delle suddette autorità, rilasciarsi, sotto opportune
condizioni per assicurare la serietà e dignità della
vendita, temporanee licenze e permessi, sempre che il richiedente
comprovi di essere regolarmente autorizzato all'esercizio della rispettiva
arte ausiliaria e non esistano nel comune negozi di vendita nei quali
tale arte venga abitualmente esercitata.
Art.
10
A norma dell'art. 5 della legge, le contravvenzioni al disposto degli
artt. 3, 6, 8 e 9 saranno punite, ove non costituiscano reati maggiori
previsti dalla legge sull'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni
sanitarie o da altre leggi, con la sanzione amministrativa fino a
lire 60.000.
In caso di recidiva la sanzione amministrativa non sarà mai
minore di lire 40.000 .
Art.
11
Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi
di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite
dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio
della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo
di protesi È in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare,
anche alla presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato all'odontoiatria,
alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana
o ammalata.
Art.
12
Gli ottici possono confezionare, apprestare e vendere direttamente
al pubblico occhiali e lenti, soltanto su prescrizione del medico,
a meno che si tratti di occhiali protettivi o correttivi dei difetti
semplici di miopia e presbiopia, esclusi l'ipermetropia, l'astigmatismo
e l'afachia.
È in ogni caso consentito ai suddetti esercenti di fornire
direttamente al pubblico e riparare, anche senza prescrizione medica,
lenti ed occhiali, quando la persona che ne dà la commissione
presenti loro le lenti o le parti delle medesime di cui chiede il
ricambio o la riparazione.
È del pari consentito ai suddetti esercenti di ripetere la
vendita al Pubblico di lenti od occhiali in base a precedenti prescrizioni
mediche che siano conservate dall'esercente stesso, oppure esibite
dall'acquirente.
Art.
13
Ai meccanici ortopedici ed ernisti è consentito:
a) il rilevamento diretto sul paziente di misure e di modelli, soltanto
su prescrizione del medico;
b) l'allestimento di apparecchi di protesi e di apparecchi tutori
su misure e modelli rilevati a norma della lettera a);
c) l'esecuzione di prove di congruenza degli apparecchi in corso di
allestimento.
L'applicazione degli apparecchi allestiti a norma del presente articolo
può essere eseguita dal meccanico ortopedico ed ernista soltanto
dietro collaudo del medico che li abbia prescritti risultante o dalla
presenza di quest'ultimo all'atto della applicazione o dal rilascio
di una sua dichiarazione scritta.
Art. 14
È vietato agli infermieri di compiere atti operativi, cruenti
o incruenti, di qualsiasi portata.
Sono compresi in tale divieto:
a) le riduzioni di lussazioni;
b) le incisioni di ascessi anche superficiali;
c) le iniezioni endovenose di qualsiasi medicamento;
d) i cateterismi delle vie genito-primarie, maschili e femminili;
e) le medicazioni delle cavità nasali auricolari, oculari,
orali;
f) le medicazioni in genere delle ferite
Art. 15
Soltanto sotto il controllo del medico curante e consentito agli infermieri
di praticare:
a) medicazioni di ulceri e piaghe esterne;
b) medicazioni vaginali e rettali;
c) massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano
Art.
16
Su prescrizione del medico curante, gli infermieri possono eseguire
le seguenti operazioni:
a) praticare bagni medicali, a scopo terapeutico;
b) praticare iniezioni dermiche, ipodermiche e intramuscolari;
c) eseguire frizioni;
d) applicare bendaggi, impacchi, cataplasmi, vescicanti, mignatte
e coppette semplici;
e) praticare lavande rettali e vaginali;
f) somministrare alimenti e farmaci per via orale o rettale e compiere
in genere, a scopo professionale, le prestazioni di comune assistenza
degli ammalati
Art.
17
È vietato agli esercenti di mestieri di manicure e pedicure
di compiere qualsiasi atto o prestazione che, esorbitando dalla cura
puramente estetica della mano e del piede, rientri fra gli atti propri
della professione di medico chirurgo.
I trasgressori saranno puniti con le pene previste dalla legge pel
reato di esercizio abusivo di professione sanitaria.
Art.
18
È vietato l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni
sanitarie contemplate dal presente regolamento a coloro che, fatta
eccezione della ipotesi di cui all'art. 1 del R.D.L. 27 ottobre 1927,
n. 1983 , abbiano riportato condanne passate in giudicato a pene restrittive
della libertà personale per la durata di oltre tre mesi pei
delitti contro il buon costume, contro le persone e contro la proprietà
di cui, rispettivamente ai capi 1, 2, 3 del titolo VIII, 1, 2, 4,
5 e 6 del titolo IX, e 1 e 2 del titolo X del II libro del Codice
penale o che, avendone riportate, non abbiano ottenuto la riabilitazione
.
Di ciascuna condanna come sopra riportata da esercenti le arti suddette,
le competenti cancellerie giudiziarie dovranno, appena le relative
sentenze siano divenute esecutorie, dare notizia all'ufficio del Comune
nel quale detti esercenti siano domiciliati.
L'ufficio del Comune, ricevuta la comunicazione della riportata sentenza,
provvederà al ritiro della licenza o titolo di abilitazione
e alla cancellazione della registrazione di cui all'art. 3, dandone
notizia all'ospedale o luogo di cura presso il quale il condannato
sia eventualmente in servizio e al medico provinciale.
L'esercente che, inviatovi dall'ufficio comunale, non consegni ai
fini del precedente comma, all'ufficio stesso, nel termine di dieci
giorni, la licenza o titolo di abilitazione sarà punito con
la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 60.000.
Art.
19
Il prefetto della Provincia, con motivato decreto, sentito il medico
provinciale, ordina con effetti immediati la cancellazione della registrazione
della licenza o del certificato di abilitazione di quegli esercenti
che abbiano riportato più di una condanna passata in giudicato
per esercizio abusivo della professione sanitaria, o risultino notoriamente
e abitualmente dediti all'ubriachezza.
Contro i provvedimenti di cui al presente articolo è ammesso,
entro quindici giorni dalla notifica, ricorso in via gerarchica al
Ministero dell'interno.
Copia di ciascun provvedimento definitivo emesso in base al presente
articolo dovrà a cura della Prefettura essere comunicata al
podestà del Comune dove il condannato esercitava la sua arte.
Art.
20
Gli esercenti le arti contemplate nel presente regolamento, che esplichino
la propria attività professionale in locali accessibili al
pubblico, sono obbligati a tenere esposto, in modo ben visibile, nel
locale stesso, anche quando questo appartenga a persona diversa dall'esercente,
la propria licenza o il titolo di abilitazione, con l'annotazione
dell'avvenuta registrazione all'ufficio comunale.
I suddetti esercenti inoltre, dovranno tenere ugualmente esposto un
quadro contenente la letterale riproduzione delle disposizioni del
presente regolamento che determinano i limiti di esercizio dell'arte
che professano.
I contravventori saranno puniti con la sanzione amministrativa fino
a lire 60.000. In caso di recidiva la sanzione amministrativa non
potrà essere inferiore a lire 40.000 .
Alla stessa pena soggiace il proprietario della azienda nella quale
l'arte ausiliaria si eserciti, quando sia persona diversa dall'esercente
l'arte stessa.
Art.
21
I medici provinciali, gli ufficiali sanitari, i funzionari degli uffici
municipali d'igiene, i funzionari ed agenti della forza pubblica possono
entrare in qualsiasi ora del giorno nei locali di cui all'articolo
precedente per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni dettate
dalla legge sulle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e dal
presente regolamento.
Art.
22
È vietato a tutti coloro che esercitano le arti contemplate
nel presente regolamento di fare uso, a qualsiasi scopo e con qualsiasi
mezzo, nella indicazione delle arti che professano, di denominazioni
e termini che non siano la rigorosa, letterale riproduzione di quelli
usati, nella designazione delle arti stesse, dal presente regolamento.
È ugualmente vietato ai suddetti esercenti l'uso di abbreviazioni
ed aggiunte a tali denominazioni che possano comunque ingenerare errori
ed equivoci sul contenuto della attività professionale cui
i medesimi sono autorizzati in forza del presente regolamento. Le
disposizioni dei due commi precedenti sono applicabili anche ai proprietari
delle aziende nelle quali si esercitino le arti che vi sono indicate
quando siano persone diverse dagli esercenti le arti stesse.
I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa fino a
lire 60.000.
In caso di recidiva la sanzione amministrativa non sarà inferiore
a lire 40.000.
23-33. (17)
(Si omettono gli allegati perché recanti disposizioni transitorie,
da tempo superate).
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