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Sentenza
n. 134 del TAR delle Marche, 18 marzo 2004 |
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Indennità
di rischio radiologico a personale extra radiologia
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Pubblica udienza del: 15 gennaio 2003
Presidente dott. Bruno Amoroso Relatore Avv. Liana Tacchi TESTO: “SENTENZA sul ricorso n.316 dell’anno 1999 Reg.Gen., proposto da ***, rappresentata e difesa dall’avv.Maurizio Discepolo ed elettivamente domiciliata in Ancona, alla via Matteotti, n.99, presso lo studio del proprio difensore; contro - la REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, non costituita; - la GESTIONE LIQUIDATORIA DELL’UNITA’ SANITARIA LOCALE N.12 DELLE MARCHE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita; - l’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N.7, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita; - l’AZIENDA OSPEDALIERA “UMBERTO I – TORRETTE”, in persona del legale rappresentante pro-tempore non costituita per l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l’attribuzione dell’indennità di rischio da radiazione nell’importo stabilito dall’art.1, comma 2° della L. 27.10.1988, n.460, nonchè l’attribuzione del beneficio di giorni 15 di congedo aggiuntivo in ragione di ciascun anno solare, ai sensi dell’art.36, u.c. del D.P.R. n.130/1969, per il periodo compreso tra il 15.6.1992 ed il dicembre 1994; e per la condanna delle amministrazioni che verranno ritenute obbligate all’attribuzione, in favore della ricorrente, delle relative utilità, con interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese ed onorari. Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato in data 5.3.1999; Vista la documentazione trasmessa in data 13.2.2002 dall’Azienda U.S.L. n.7 in ottemperanza all’ordinanza n.28/2001; Vista la memoria prodotta dalla ricorrente a sostegno delle proprie difese in data 19.11.2002; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza del 15 gennaio 2003, il Consigliere Avv. Liana Tacchi; Udito l’avv. Maurizio Discepolo per la ricorrente; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: FATTO ...omissis... DIRITTO Il ricorso non è fondato. 1.- Diversamente da quanto in esso dedotto, l’indennità di L.200.000 mensili ed il congedo ordinario aggiuntivo di 15 giorni non spettano - qualora si tratti di personale diverso da quello medico e tecnico di radiologia sottoposto in continuità all’azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente di cui all’art.58, 1° comma del D.P.R. 20.5.1987, n.270 – per il solo fatto che si tratti di personale “professionalmente esposto”, cioè, secondo la definizione dell’art.58, secondo comma del D.P.R. n.270/1987 citato, di personale che è tenuto a prestare la propria opera in “zone controllate”, ai sensi della circolare del Min. della Sanità n.144 del 4.9.1971, e che non può esercitare l’attività lavorativa senza esporsi al rischio di che trattasi; ma è necessario che l’esposizione sia continua e di apprezzabile entità. 2.- Si precisa, in proposito, come già l’art.58, comma quarto del D.P.R. n.270/1987 avesse disposto che il personale diverso da quello medico e tecnico di radiologia era da considerare esposto a rischio radiologico (e, quindi, aveva diritto alla specifica indennità mensile per “rischio da radiazione”) solo a seguito di specifico accertamento da effettuarsi da parte della commissione a ciò competente, appositamente costituita. A tal proposito si ricorda che l’indennità per rischio da radiazioni da attribuirsi al personale esposto a rischio radiologico, già fissata in L.30.000 mensili dal citato art.58, comma primo, era stata aumentata a L.200.000 mensili, con decorrenza dall’1.1.1988, dall’art.1, comma secondo della legge 27.10.1988, n.460; e che l’art.1 della stessa legge n.460/1988 aveva stabilito, sempre a decorrere dall’1.1.1988, l’attribuzione di un’indennità mensile lorda di L.50.000 a favore del personale non compreso nel comma secondo (cioè quello medico e tecnico di radiologia, esposto in continuità all’azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente), il quale fosse esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale medico e tecnico di radiologia. 3.- Per il periodo compreso tra gli anni 1988 e 1994 l’art.120, 5° comma del D.P.R. 28.11.1990, n.384 (relativo alla disciplina giuridica ed economica del personale del comparto sanitario ed avente efficacia retroattiva dall’1.1.1988) ha ulteriormente e meglio definito i criteri per accertare la “continuità” o la “occasionalità” dell’esposizione (criterio, appunto, discriminante per il diritto all’indennità di L.200.000 con il congedo aggiuntivo o per l’indennità di L. 50.000 senza congedo aggiuntivo), stabilendo, in particolare, che necessita tener conto: a) della “frequenza” delle presenze in zone controllate e del “tempo” di effettiva esposizione, al fine di accertare il “grado di assorbimento”; b) del “livello del conseguente rischio”, stabilito dall’esperto qualificato in “relazione alla concreta possibilità di superamento delle dosi massime ammissibili di esposizione”. In sostanza, il requisito della continuità non solo non coincide con quello dell’esposizione professionale, ma neppure può essere inteso con riferimento limitato al solo aspetto temporale dell’esposizione, cioè con il numero delle frequenze nelle “zone controllate” e col relativo periodo di permanenza, ma necessita anche l’ulteriore requisito del “livello di assorbimento o “grado di esposizione”, cioè di un’apprezzabile entità di dose assorbita. 4.- Al riguardo il D.P.R. 13.2.1964, n.185 ha definito la “dose massima ammissibile”, cioè “le dosi di radiazioni ionizzanti che, allo stato attuale delle cognizioni, non sono suscettibili di causare alterazioni notevoli nè all’individuo nel corso della sua vita, nè alla popolazione” (art.7, lettera h); ed, in sua attuazione, il D.M. 6 giugno 1968 ha individuato il relativo limite in 1,5 rem per anno. 5.- Del resto, anche la più recente giurisprudenza amministrativa ha chiarito che: - “l’indagine non può dirsi esaurita con la positiva verifica delle due condizioni preliminari della professionalità del rischio e della prestazione in zona controllata”, dal momento che “si tratta, comunque, di qualificazioni formali che non rispondono affatto al modello della continuità e permanente esposizione a rischio radiologico” (Cons. Stato, Sez.V, 5.11.1999, n.1843); - neppure è sufficiente un’esposizione permanente, se la sua intensità non raggiunge, secondo il giudizio della Commissione”, il livello all’uopo previsto” (Cons.Stato, V Sez., 9.10.2000, n.5364). 5.- Orbene, nella deliberazione 30.12.1994, n.3691 del Commissario Straordinario, risulta accertata solo l’esposizione professionale della ricorrente alle radiazioni di che trattasi, mentre dal rinnovato accertamento, effettuato dalla Commissione a seguito dell’ordinanza presidenziale istruttoria, non risulta che durante il periodo in contestazione la *** sia stata sottoposta anche ad un apprezzabile livello di assorbimento, sebbene desunto in applicazione del criterio di dose massima ammissibile ora stabilito dal D.Lgs. n.230/1995 (vedi verbale del 17.1.2002 in atti). Risulta infatti che ella non ha superato la dose media annuale di 1672 micro sievert. In definitiva, non sussistono tutte le condizioni stabilite dall’art.120, V° comma del D.P.R. n.384/1990 per il rivendicato diritto alla maggiore indennità di L.200.000 mensili e del compenso aggiuntivo sostitutivo delle ferie non godute. 6.- Peraltro il Collegio neppure può disporre un ulteriore accertamento, disattendendo quello come sopra già effettuato dalla Commissione il 17.1.2002 perchè, diversamente da quanto dedotto nella memoria depositata il 19.12.2002 dalla difesa della ricorrente: - la quantificazione ex post della dose assorbita dalla ricorrente nel periodo in contestazione correttamente non è stata desunta in altro modo, pur sempre presuntivo, ma tramite i dosimetri, notoriamente specifici strumenti tecnici di misurazione delle radiazioni ; - la erroneità dei dati rilevati è solo ipotizzata, ma non è stato fornito alcun elemento di prova a sua dimostrazione; - il parametro di 6000 micro sievert di dose annua ammissibile stabilito dall’allegato III del D.Leg.vo 17.3.1995, n.230 è ugualmente valido, in quanto affatto peggiorativo di quello a suo tempo fissato dal D.M. 6 giugno 1968. Per tutte le sovraesposte considerazioni il ricorso va respinto. - Nulla per le spese, non essendosi costituita nessuna delle intimate Amministrazioni.”
La sentenza n. 135 del 18 marzo 2004 è identica nella massima alla sentenza n. 134 del 2004 che precede. |
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Giovedì, 29-Dic-2005
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