IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco
Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,
vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott.
Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
Visto il codice in materia di protezione dei dati
personali (decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196);
Visto il codice della strada (decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni
e integrazioni);
Vista la disciplina rilevante in materia di installazione
e esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi
di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico
limitato (decreto del Presidente della Repubblica
22 giugno 1999, n. 250);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal
segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento
del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
Premesso:
1.
Questioni prospettate.
Sono pervenute a questa Autorita' alcune segnalazioni
di medici che ipotizzano una violazione delle disposizioni
in materia di protezione dei dati personali che deriverebbe
dalle modalita' seguite e dagli elementi richiesti
(in particolare, dai comuni) per verificare il rispetto
delle disposizioni in tema di limitazione del traffico
veicolare da parte dei medici che effettuano visite
domiciliari nelle zone a traffico limitato (ztl).
In particolare, e' stato chiesto di verificare se
rispettino la disciplina in materia di protezione
dei dati personali:
a) la richiesta da parte di comuni rivolta a medici
privi di un permesso per accedere ad una ztl di comunicare,
per ogni accesso e, generalmente, entro settantadue
ore dalla visita medica domiciliare,generalita' e
altre informazioni che identificano la persona visitata(quali,
ad esempio, il codice regionale o la ricevuta fiscale,
a seconda che si tratti di "paziente ASL"
o di persona visitata privatamente), oppure di produrre
una dichiarazione resa dalla stessa persona visitata,
anche sulla copia di un documento di identita' valido,
da cui risulti il tempo e il luogo della visita; cio',
unitamente all'indicazione del luogo, giorno e ora
in cui si e' verificato l'intervento medico, allo
scopo di non applicare al professionista la sanzione
per l'accesso non autorizzato alla ztl;
b) la correlata richiesta, proveniente in particolare
da uffici territoriali di governo, di presentare documenti
contenenti i predetti dati personali ai fini dell'accoglimento
del ricorso presentato avverso la contestazione da
parte di comuni della violazione delle disposizioni
in tema di limitazione del traffico veicolare nelle
ztl.
2. Quadro di riferimento in tema di zone a traffico
limitato.
Nelle zone a traffico limitato, l'accesso e la circolazione
veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari
categorie di utenti e di veicoli (art. 3, comma 1,
n. 54, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante "Nuovo codice della strada").
Con deliberazione della giunta comunale, i comuni
provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone
a traffico limitato tenendo conto degli effetti del
traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla
salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale
e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il
provvedimento puo' essere adottato con ordinanza del
sindaco, ancorche' a modifica o integrazione della
predetta deliberazione (art. 7, comma 9, decreto legislativo
n. 285/1992).
Impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli
ai centri storici e alle zone a traffico limitato
possono essere utilizzati per rilevare dati riguardanti
il luogo, il tempo e i veicoli che accedono al centro
storico o alle zone a traffico limitato. Gli impianti
raccolgono dati sugli accessi rilevando immagini in
caso di infrazione. La procedura sanzionatoria ha
luogo in presenza di una violazione documentata con
immagini. L'organo competente accerta l'identita'
del soggetto destinatario della notifica della violazione
e redige il verbale di contestazione (art. 3, commi
1 e 2, decreto del Presidente della Repubblica 22
giugno 1999, n. 250, recante "Regolamento recante
norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio
di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli
ai centri storici e alle zone a traffico limitato,
a norma dell'art. 7, comma 133-bis, legge 15 maggio
1997, n. 127"; art. 74, comma 4, del codice).
Il trasgressore puo' proporre ricorso al prefetto
del luogo della violazione, da presentare all'ufficio
o comando cui appartiene l'organo accertatore anche
mediante invio con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Con il ricorso possono essere presentati i documenti
ritenuti idonei e puo' essere richiesta l'audizione
personale. Alternativamente al ricorso al prefetto
puo' essere proposto ricorso al giudice di pace competente
per territorio (articoli 203, comma 1 e 204-bis, comma
1, decreto legislativo n. 285/1992).
3. Trattamento dei dati personali.
Le questioni sollevate dalle menzionate segnalazioni
riguardano in particolare la richiesta, rivolta da
alcune amministrazioni comunali ai medici privi di
un permesso per l'accesso ad una ztl, di comunicare
dati personali relativi alle persone visitate a domicilio
in tali aree, ovvero la correlata richiesta di presentare
documenti contenenti i medesimi dati in sede di ricorso
al prefetto o al giudice di pace.
Tali richieste hanno ad oggetto anche dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute delle persone
visitate a domicilio, che sono ricompresi tra i dati
"sensibili" e oggetto, quindi, di una speciale
protezione (art. 4, comma 1, lettera d) del codice
in materia di protezione dei dati personali).
Nei casi rappresentati al Garante e' stata prospettata
l'esigenza di consentire ai medici l'esercizio della
propria attivita' senza essere sanzionati per l'accesso
e la circolazione veicolare, in casi di urgenza, nella
ztl. Nel contempo, e' stata sottolineata la necessita'
di garantire il diritto degli interessati (visitati
a domicilio in tali aree) a non subire violazioni
ingiustificate della sfera di riservatezza pur a fronte
del dovere degli organi comunali di applicare sanzioni
in caso di accertata violazione.
La liceita' del trattamento dei dati idonei a rivelare
lo stato di salute comporta, anzitutto, il rispetto
dei principi generali affermati dal codice i quali
consentono ai soggetti pubblici di trattare solo i
dati sensibili pertinenti, non eccedenti e indispensabili
per svolgere attivita' istituzionali che non possano
essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento
di dati anonimi o di natura diversa (articoli 11 e
22, commi 3 e 5, del codice).
Il trattamento di tale categoria di dati personali
puo' essere inoltre effettuato solo se ricorrono le
specifiche garanzie presupposte dal codice il quale
prevede che i soggetti pubblici debbano identificare
e rendere pubblici i tipi di dati sensibili e giudiziari
trattati e di operazioni eseguibili attraverso un
atto di natura regolamentare adottato su conforme
parere del Garante (articoli 20, comma 2, 21, comma
2, e 181, comma 1, lettera a) del codice).
3.1. Dati sulla salute delle persone visitate a domicilio
in aree ztl.
3.1.1. Comunicazione di dati personali.
Con riferimento alla richiesta di cui al punto 1.a)
del presente provvedimento, alla luce dello schema
tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari dei comuni (in conformita' al quale ciascuna
amministrazione comunale ha potuto adottare il proprio
atto di natura regolamentare nel termine di legge
del 28 febbraio 2007 (art. 6, comma 1, decreto-legge
28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni,
con legge 26 febbraio 2007, n. 17) e sul quale questa
Autorita', in data 21 settembre 2005, aveva espresso
parere favorevole - doc. web. n. 1170239), il comune
puo', in generale, trattare lecitamente dati personali
relativi allo stato di salute anche nell'ambito di
procedure sanzionatorie, al fine di applicare le norme
in materia di violazioni amministrative e diricorsi
(art. 71, comma 1, lettera a) del codice; scheda n.
25, schema tipo, in www.garanteprivacy.it,
doc. web n. 1174532).
Tuttavia, anche tali dati possono essere trattati
solo previa verifica della loro pertinenza, completezza
e indispensabilita' rispetto alla finalita' perseguita
nel singolo caso (specie quando la raccolta non avvenga
presso l'interessato) e nel rispetto delle altre disposizioni
rilevanti in materia di protezione dei dati personali,
ivi compresi gli ulteriori limiti stabiliti da leggi
o regolamenti.
Allo stato degli elementi acquisiti deve ritenersi,
in linea generale, che non sia ne' indispensabile,
ne' proporzionata (rispetto alla finalita' di accertamento
delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione
del traffico veicolare nelle ztl e di applicazione
delle relative sanzioni) una richiesta generalizzata
ai medici, da parte dell'amministrazione comunale,
di comunicare le generalita' e altre informazioni
che identificano le persone visitate a domicilio all'interno
della ztl, idonee a rivelarne lo stato di salute (art.
22, comma 3, del codice).
Tale finalita' di accertamento puo' essere perseguita
egualmente attraverso altre modalita' parimenti efficaci,
ma rispettose del diritto alla protezione dei dati
personali. In tale quadro, deve ad esempio ritenersi
proporzionata la raccolta (come gia' prevista presso
taluni comuni) di informazioni, quali la targa del
veicolo del medico che ha effettuato la visita a domicilio
nella ztl, la data e la fascia oraria di accesso e
di uscita da tale area, l'indirizzo e il numero civico
dove e' stato prestato l'intervento, il numero di
iscrizione all'ordine professionale.
3.1.2. Documenti presentati a sostegno di ricorsi.
Infine, con riferimento alla correlata richiesta di
cui al punto 1.b) del presente provvedimento, si rileva
che sono di rilevante interesse pubblico anche le
finalita' volte a far valere il diritto di difesa
in sede amministrativa (art. 71, comma 1, lettera
b) del codice).
Tuttavia, quando il trattamento concerne dati idonei
a rivelare lo stato di salute, tale trattamento e'
consentito solo se il diritto da far valere o difendere
e' di rango almeno pari a quello dell'interessato,
ovvero consiste in un diritto della personalita' o
in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile
(art. 71, comma 2, del codice).
In tale quadro deve quindi ritenersi, in linea generale,
non consentito agli uffici territoriali di governo
sollecitare la produzione (o effettuare l'ulteriore
trattamento) di documenti contenenti le generalita'
e altre informazioni che identificano le persone visitate,
idonee a rivelarne lo stato di salute per far valere
un diritto di difesa del medico a sostegno di un ricorso
contro l'avvenuta contestazione o notificazione della
violazione delle disposizioni in tema di limitazione
del traffico veicolare nella ztl.
Tale diritto di difesa deve ritenersi, infatti, di
rango non pari a quello degli interessati (persone
visitate), in quanto subvalente in relazione alla
concorrente necessita' di tutelarne la riservatezza,
la dignita' e gli altri diritti e liberta' fondamentali
(cfr. provv. 9 luglio 2003, in www.garanteprivacy.it,
doc. web. n. 29832).
4. Conclusioni.
Sulla base di tali presupposti risulta pertanto necessario
prescrivere alcune misure al fine di rendere il trattamento
conforme alle disposizioni vigenti.
Tutto cio' premesso il garante:
1. prescrive, ai sensi degli articoli 143, comma 1,
lettera b) e 154, comma 1, lettera c) del codice:
a) ai comuni di non richiedere ai medici, al fine
di verificare il rispetto delle disposizioni in materia
di accesso e circolazione veicolare, le generalita'
e altre informazioni che identificano le persone visitate
a domicilio all'interno di aree ztl (punti 1.a) e
3.1.1.);
b) ai medici di non presentare documenti contenenti
le generalita' e altre informazioni che identificano
le persone visitate a domicilio, al fine di far valere
il proprio diritto di difesa a sostegno di un ricorso
avverso una contestazione di una violazione delle
disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare
nelle ztl, documenti che gli uffici territoriali di
governo devono, pertanto, astenersi dal richiedere
in attuazione delle presenti prescrizioni (punti 1.b)
e 3.1.2.).
2. Dispone, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del codice,
che copia del presente provvedimento sia trasmessa
al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione
leggi e decreti per la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 giugno 2007
Il presidente: Pizzetti
Il relatore: Paissan
Il segretario generale: Buttarelli