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D.P.R. 24 settembre 1968, n. 1428 |
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| Articolo unico Sono soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (2) i tipi di macchine radiogene (apparecchi generatori di radiazioni) che abbiano le seguenti caratteristiche: 1) tubi, valvole, apparecchiature e ogni altro dispositivo in genere, che accelerino particelle elementari cariche con energie: a) superiori a 20 kev; b) superiori a 5 kev ed inferiori o uguali a 20 kev, quando l'intensità di dose di esposizione, a dispositivo comunque in funzione, sia uguale o superiore a 0,1 milliröntgen per ora (o millirem per ora) a una distanza di 0,1 m da qualsiasi punto della superficie esterna del dispositivo stesso; 2) apparecchi di televisione in genere nelle condizioni normali di funzionamento, nei quali l'intensità di dose di esposizione, a una distanza di 0,05 m da qualsiasi punto della superficie esterna dell'apparecchio, sia uguale o superiore a 0,5 milliröntgen per ora. (2) Provvedimento abrogato dall'art. 163 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230. |
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