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D.P.R. 24 settembre 1968, n. 1428
Definizione dei tipi di macchine radiogene il cui impiego può determinare rischi di radiazioni ionizzanti per i lavoratori e la popolazione

Articolo unico

Sono soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (2) i tipi di macchine radiogene (apparecchi generatori di radiazioni) che abbiano le seguenti caratteristiche:

1) tubi, valvole, apparecchiature e ogni altro dispositivo in genere, che accelerino particelle elementari cariche con energie:

a) superiori a 20 kev;

b) superiori a 5 kev ed inferiori o uguali a 20 kev, quando l'intensità di dose di esposizione, a

dispositivo comunque in funzione, sia uguale o superiore a 0,1 milliröntgen per ora (o millirem per ora) a una distanza di 0,1 m da qualsiasi punto della superficie esterna del dispositivo stesso;

2) apparecchi di televisione in genere nelle condizioni normali di funzionamento, nei quali l'intensità di dose di esposizione, a una distanza di 0,05 m da qualsiasi punto della superficie esterna dell'apparecchio, sia uguale o superiore a 0,5 milliröntgen per ora.

(2) Provvedimento abrogato dall'art. 163 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 
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Last Update: venerdì 10 gennaio 2003