|
|
|
Circolare
n. 144 del 4 agosto 1971 della Direzione generale degli ospedali |
|
Ai
Medici Provinciali - Loro sedi;
Al Medico Regionale - Valle d'Aosta; e, per conoscenza: Al
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Ispettorato Medico
Centrale – Roma;
Pervengono a questo ministero quesiti in ordine all'oggetto, intesi
a conoscere: Da quanto sopra, e da altri elementi in possesso di questo Ministero, si ha motivo di ritenere che da parte di Istituti pubblici di ricovero e cure e case di cura private siano disattese le prescrizioni di cui al capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, con conseguente possibilità per le Amministrazioni di detti Enti sanitari, di incorrere nelle penalità previste dal Capo XI del medesimo decreto presidenziale, a seguito di sopraluoghi effettuati dall’Ispettorato medico del Lavoro. Come è noto, le norme sulla sicurezza degli impianti radiogeni e sulla protezione sanitaria dei lavoratori contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, sono contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 sopraindicato. Si richiamano tuttavia, qui di seguito, quegli articoli del citato decreto presidenziale, il cui contenuto è di base per la risposta ai quesiti formulati. Per inciso, corre altresì l’obbligo di ricordare che ai sensi dell’articolo 59, secondo comma del menzionato decreto del Presidente della Repubblica, la vigilanza per la tutela fisica dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti, è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dei propri ispettorati provinciali. Ciò premesso, in attesa che siano emanati i decreti presidenziali di cui all’ultimo comma degli articoli 72 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (con i quali verranno stabilite le modalità per l’iscrizione nell’elenco nominativo degli esperti qualificati e dei medici autorizzati alla sorveglianza fisica e medica dei lavoratori esposti alle radiazioni) si ravvisa la necessità di ricordare che la responsabilità, ai fini dell’applicazione e della osservanza delle norme di radioprotezione, ambientale e individuale, come precisato negli articoli 61 e seguenti del Capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 185, spetta al direttore del servizio di fisica sanitaria (istituito a norma dell’art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 27 Marzo 1969) ovvero, se detto servizio non fosse stato previsto dal Piano regionale ospedaliero, la responsabilità medesima deve essere affidata a persone professionalmente idonea preposta dall’Amministrazione ospedaliera. I nominativi di tali persone devono essere comunicati, oltre che alla S.V., anche all’Ispettorato medico centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Dette norme presuppongono la conoscenza delle definizioni di cui all’art. 9 del più volte citato decreto presidenziale. Per poter infatti stabilire quale personale (medico o ausiliario) sia da considerarsi esposto ai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, è essenziale che l’esperto qualificato, ovvero il fisico sanitario, o la persona idonea preposta dall’Amministrazione ospedaliera, provveda preliminarmente a delimitare, nell’ambito ospedaliero, le “zone controllate” e le “zone sorvegliate”, nonché stabilire quali persone abitualmente lavorano in una “zona controllata” (art. 61 lettera g del decreto del Presidente della Repubblica n. 185) e quali persone invece possono trovarsi, a titolo occasionale e quindi eccezionalmente, nella “zona controllata” (art. 61, lettera h), gruppo I del decreto del Presidente della Repubblica n. 185). Per i lavoratori che svolgono la propria attività permanentemente nella “zona controllata” è prescritta la sorveglianza fisica e medica della protezione contro le radiazioni, mentre per coloro i quali in detta zona sostano a titolo temporaneo e per motivi quindi occasionali, è richiesta solo la sorveglianza dosimetrica individuale (art. 72, comma terzo, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 185). Nessun controllo individuale è da effettuarsi sul personale che opera nelle “zone sorvegliate”, per le quali è unicamente prescritto il controllo fisico della radiazione ambientale. Da quanto precede, si giunge alla conclusione, peraltro condivisa ed accettata dagli organi sindacali e dalla F.I.A.R.O. (accordo F.I.A.R.O. - Sindacati 5 maggio 1970, paragrafo 3, lettera d) che unicamente al personale esposto per ragioni professionali, e quindi addetto a sorgenti radiogene in “zone controllate”, spettano i benefici previsti dalle vigenti disposizioni in materia (indennità di rischio da radiazioni, aumento del congedo ordinario di giorni 15, assicurazione obbligatoria contro le malattie da raggi); ciò in quanto è da presumersi che tale personale potrebbe trovarsi accidentalmente in condizioni di assorbire dosi di radiazioni superiori ai valori massimi ammissibili, stabiliti dal decreto 6 giugno 1968 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Circa l’opportunità di effettuare rilievi dosimetrici negli ambienti di lavoro, ove siano installate sorgenti radiogene (controllo fisico della radiazione ambientale), è appena il caso di sottolineare che non possono essere disattese le prescrizioni di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, con particolare riguardo al disposto dell’art. 72 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa i compiti dell’esperto qualificato, tra i quali sono fondamentali il controllo e l’esame periodico dei dispositivi di radioprotezione e la valutazione delle dosi di esposizione individuali e nei luoghi di lavoro. Si prega, pertanto, la S.V. di voler urgentemente richiamare l’attenzione delle Amministrazioni interessate (Enti ospedalieri, Istituti a carattere scientifico, Enti ecclesiastici che gestiscono ospedali pubblici, case di cura private) su quanto precisato con la presente circolare. Si gradirà un cortese cenno di assicurazione. Il Ministro: MARIOTTI |
|
For
comments or suggestions please contact: |
|
Last
Update:
Sabato, 24-Dic-2005
|