Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sez.
III –
così
composto
dott.
Stefano Baccarini - Presidente
dott.
Roberto Proietti - Componente rel.
dott.
Alessandro Tomassetti - Componente
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso R.G. n. 7373/1997 proposto da S. A., rappresentata
e difesa dall’Avvocato Carla Fatucci, in virtù
di delega apposta sul ricorso introduttivo, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio del difensore in Roma,
Viale di Villa Pamphili n. 33;
contro
l’UNIVERSITA’
CATTOLICA DEL SACRO CUORE di Milano, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocato Fabio Lorenzoni, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio del difensore in Roma,
Via del Viminale n. 43;
per
l’annullamento
previa
sospensione dell’esecuzione,
del
provvedimento comunicato con lettera del 4/3/1997 GB/SMT
prot. n. 426 ricevuta il 6/3/1997, con il quale l’Università
ha comunicato il diniego di iscrizione della ricorrente
alla Scuola di specializzazione in malattie dell’apparato
respiratorio, nonché di tutti gli altri atti
preordinati, consequenziali o connessi.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
resistente;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti
tutti gli atti della causa;
Nominato
relatore per la pubblica udienza del 27/10/2004, il
dott. Roberto Proietti e uditi i difensori delle parti
costituite, come da verbale;
Considerato
in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con
il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente
impugnava gli atti indicati, deducendo censure attinenti
violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi
profili, ed evidenziando quanto segue.
Con
lettera in data 12/2/1997 l’Università
Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di
Medicina e Chirurgia, comunicava alla ricorrente l’ammissione
alla Scuola di specializzazione in malattie dell’apparato
respiratorio per l’anno accademico 1996/1997,
chiedendole la produzione di alcuni documenti, tra i
quali una dichiarazione di impegno agli obblighi stabiliti
dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257.
La
S. presentava i documenti richiesti, ivi compresa la
dichiarazione indicata, nella quale precisava di essere
in possesso di una specializzazione in Chirurgia Toracica
e manifestava la volontà di integrare tale specializzazione
con la frequenza al corso avente ad oggetto le malattie
respiratorie, a completamento della preparazione specifica
già raggiunta.
Preso
atto di tale circostanza, l’Università
informava la S. che, in applicazione della disposizione
emanata dal Ministero dell’Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica con circolare
n. 92 del 15/1/1996, era stata esclusa dalla Scuola
di specializzazione in quanto "già specialista
ai sensi del D.Lgs. 257/91".
Ritenendo
lesivo tale provvedimento, S. A. proponeva ricorso al
giudice amministrativo.
L’Università
resistente, costituitasi in giudizio, eccepiva l’inammissibilità
del ricorso, sostenendone, nel merito, l’infondatezza
e chiedendone il rigetto.
Con
ordinanza del 19/6/1997 il TAR accoglieva la domanda
incidentale di sospensione proposta da parte ricorrente.
Con memoria in data 8/10/2004 la ricorrente rappresentava
che il Consiglio di Stato aveva accolto il ricorso proposto
dall’Università avverso l’ordinanza
cautelare indicata.
Con
successive memorie le parti argomentavano ulteriormente
le rispettive difese.
All’udienza
del 27/10/2004 la causa veniva trattenuta dal Collegio
per la decisione.
DIRITTO
1.
In via preliminare, il Collegio respinge l’eccezione
di inammissibilità proposta dalla parte resistente
e fondata sulla mancata impugnazione della circolare
M.U.R.S.T. n. 92/1996.
In
particolare, l’Università rileva che il
diniego di iscrizione alla Scuola di specializzazione
è stato assunto in esplicita applicazione della
circolare indicata, ma la S. si è limitata ad
impugnare il diniego di iscrizione e non anche la circolare,
sicché il ricorso sarebbe inammissibile.
L’eccezione
è infondata in quanto, ai sensi dell’art.
6, co. 2, L. 9 maggio 1989, n. 168 (recante l’istituzione
del Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica), "Nel rispetto dei principi
di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione
e specificati dalla legge, le università sono
disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti,
esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso
riferimento. È esclusa l'applicabilità
di disposizioni emanate con circolare.".
Nel
secondo motivo di ricorso la S. chiarisce i motivi della
mancata impugnazione della circolare richiamando proprio
la norma citata, la cui applicazione avrebbe dovuto
indurre l’Università a non attribuire alcuna
importanza alle disposizioni ministeriali contenute
nella circolare n. 92/1996.
A
parere del Collegio, tali deduzioni sono corrette ed
il chiaro disposto dell’art. 6, co. 2, l. n. 168/1989
induce a rigettare l’eccezione della parte resistente.
2.
Passando all’esame del merito, il Tribunale rileva
che con il primo motivo di ricorso è stato dedotto
il vizio di violazione di legge per omessa e/o carente
motivazione.
A
parere della ricorrente, dal provvedimento impugnato
non sarebbe possibile evincere le ragioni del diniego
di iscrizione alla Scuola di specializzazione.
Al
riguardo, va osservato che il provvedimento impugnato
recita testualmente: "… in applicazione della
disposizione emanata dal Ministero dell’Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con circolare
n. 92 del 15 gennaio 1996, Ella non può essere
iscritta a detta Scuola di specializzazione in quanto,
come da Lei indicato, già specializzata ai sensi
del Decreto Legislativo 257/91".
Quindi,
le doglianze della ricorrente risultano infondate in
quanto, dal tenore del provvedimento, emergono chiaramente
le ragioni giuridiche ed i presupposti di fatto sui
quali si basa la decisione dell’Università.
3.
Con il secondo motivo di ricorso si contestano i seguenti
vizi: violazione di legge; eccesso di potere per falsa
interpretazione di legge in riferimento all’art.
5, D.Lgs. n. 257/91[1].
La
S., in particolare, osserva che la norma richiamata
non menziona tra i motivi di incompatibilità
o di esclusione da Scuole di specializzazione il possesso
di altre specializzazioni.
Con
il terzo motivo di ricorso si deducono i vizi di eccesso
di potere per illogicità e/o irragionevolezza
della motivazione, evidenziando che: - la tesi seguita
dall’Università porterebbe all’esclusione
dalle Scuole di specializzazione di soggetti preparati,
motivati e dotati di specifica preparazione (possesso
di altre specializzazioni); - l’esclusione si
porrebbe in contrasto anche con l’art. 32 Cost.,
nella parte in cui tutela il diritto alla salute come
fondamentale diritto dell’individuo ed interesse
della collettività, in quanto l’impossibilità
di ottenere più specializzazioni, da una parte,
non consentirebbe al medico di garantire al meglio l’interesse
generale e, dall’altro, impedirebbe il miglioramento
della formazione individuale del medico. Con il quarto
motivo di ricorso si censura l’erronea motivazione
del diniego rispetto al bando di concorso, evidenziando
che la lex specialis della procedura selettiva non prevedeva
il possesso di altra specializzazione come causa ostativa
all’accesso alla Scuola di specializzazione.
4.
L’Università contesta le censure indicate
osservando che: - le Scuole di specializzazione non
sono istituite per il perfezionamento culturale generale
del medico, ma per consentire di esercitare al meglio
la professione in un determinato ramo; - per tale ragione,
una volta ottenuta una specializzazione, non sarebbe
coerente consentire il conseguimento di una ulteriore
diversa specializzazione; - il diniego impugnato è
legittimo anche perché la legge 30 novembre 1989,
n. 398, dispone che chi ha ottenuto una borsa di studio
non può usufruire di una seconda borsa di studio
per lo stesso titolo (art. 6, co. 2); - l’art.
13, co. 1 e 4, D.P.R. n. 162/1982, nell’individuare
i titoli valutabili ai fini della selezione per l’ammissione
alle Scuole di specializzazione, non fa riferimento
a diplomi di specializzazione già in possesso
del richiedente, sicché è ragionevole
ritenere che l’accesso non è consentito
a chi ha già ottenuto un diploma di specializzazione,
perché, altrimenti, tale circostanza sarebbe
stata considerata al fine di valutare i titoli utili
per accedere alla Scuola – la mancata previsione
dell’esclusione nel bando di concorso non impedisce
l’applicazione delle disposizioni contenute nella
circolare ministeriale n. 92/1996.
5.
A parere del Collegio, il secondo, il terzo ed il quarto
motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente
e devono essere accolti per le ragioni di seguito indicate.
5.1.
Come ha già chiarito la giurisprudenza che questo
Collegio condivide, l'art. 4 del citato D.L.vo n. 257
del 1991 si limita a disciplinare i doveri degli specializzandi
(partecipazione alla totalità delle attività
mediche; dedizione alla formazione pratica e teorica,
per l'intero anno, di tutta l'attività professionale;
utilizzazione in attività di assistenza; impegno
per la formazione specialistica pari a quello previsto
per il personale medico del Servizio sanitario nazionale
a tempo pieno); doveri la cui osservanza non appare,
in linea di principio, inconciliabile con il possesso
di un'altra specializzazione, sì da inferirne
implicitamente la affermata preclusione (Consiglio Stato,
sez. VI, 10 giugno 2003, n. 3255).
Le
medesime considerazioni valgono per l'incompatibilità
con l'attività libero professionale, sancita
dall'art. 5 dello stesso decreto legislativo.
5.2.
Non assume particolare rilievo neanche il richiamo all'art.
2 del D.L.vo n. 257 del 1991[2], poiché l'esigenza
della programmazione (oggetto di tale norma) si limita
alla individuazione oggettiva del numero dei posti da
apprestare, nell'arco di un triennio, per le singole
specializzazioni, ma non preclude, in alcun modo, sotto
il profilo soggettivo, che studenti particolarmente
bravi e meritevoli soddisfino il numero programmato,
anche se già muniti di altra specializzazione.
5.3.
Va disatteso anche il richiamo all'art. 6 della legge
n. 398 del 1989, il quale: - fa divieto di cumulare
le borse di studio concesse ai sensi della stessa legge,
con il godimento (contemporaneo) di altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite, tranne che non si tratti
di borse utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti
(comma 1); - preclude il godimento (successivo) di una
seconda borsa allo stesso titolo (comma 2).
La
fattispecie in esame, infatti, non rientra nell'ambito
di applicazione della richiamata disposizione legislativa,
perché attiene al godimento (successivo) di borse
di studio a titolo diverso.
5.4.
Peraltro, il provvedimento impugnato si rivela illegittimo
anche perché deve escludersi che la P.A. disponga
di poteri di valutazione dell'interesse pubblico in
un materia come questa, che tocca posizioni di diritto
soggettivo che sono garantite a livello costituzionale
(artt. 34 e 35 sul diritto allo studio e al lavoro),
in carenza di apposita disciplina legislativa.
Tale
linea interpretativa trova conferma nella sentenza della
Corte Costituzionale 29 maggio 2002, n. 219, con la
quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo
l'art. 34, comma 4, d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 [3],
che, nell'ambito della disciplina della formazione dei
medici specialistici, ed, in particolare, dell'ammissione
alle scuole universitarie di specializzazione in medicina
e chirurgia, stabilisce che "l'accesso alla formazione
specialistica non è consentito ai titolari di
specializzazione conseguita ai sensi dell'art. 20 o
di diploma di formazione specifica in medicina generale".
Secondo la Consulta, quindi, l’impedimento in
esame è inammissibile anche se previsto a livello
legislativo e, quindi, è da ritenere illegittimo,
a maggior ragione, nei casi in cui (come nella fattispecie)
sia stabilito in via amministrativa.
5.5.
Appare, infine, fondata l’ultima delle censure
prospettate dalla ricorrente. La lex specialis della
procedura selettiva, infatti, non prevedeva quale impedimento
all’accesso alla Scuola di specializzazione il
possesso di un diploma di specializzazione diverso da
quello che si intendeva ottenere e, quindi, l’applicazione
della circolare ministeriale n. 92/1996 appare illegittima
sia perché in contrasto con l’art. 6, co.
2, l.n. 186/1989, sia perché non richiamata espressamente
dal bando di concorso.
6.
Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio
ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto,
con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
7.
Sussistono validi motivi per disporre la integrale compensazione
delle spese di giudizio fra le parti in causa.
PQM
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione
Terza, - accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto,
annulla il provvedimento impugnato;
-
dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio
fra le parti in causa;
-
ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente
Autorità amministrativa;
Così
deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 27 ottobre
2004.
Stefano
Baccarini - Presidente
Roberto
Proietti - Estensore
Depositata in Segreteria il 30 novembre 2004