Art.
1
1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi
pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica
del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione
o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento
dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati,
alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza,
alla libertà di circolazione, all'assistenza e
previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà
di comunicazione.
2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto
di sciopero con il godimento dei diritti della persona,
costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente
legge dispone le regole da rispettare e le procedure da
seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare
l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei
diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi
e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate
come indispensabili ai sensi dell'articolo 2:
a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute,
della libertà e della sicurezza della persona,
dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico: la sanità;
l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e
lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali,
tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo
su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento
di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni
di prima necessità, nonché la gestione e
la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a
quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione
della giustizia, con particolare riferimento a provvedimenti
restrittivi della libertà personale ed a quelli
cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali
con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione
ambientale e di vigilanza sui beni culturali;
b) per quanto concerne la tutela della libertà
di circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani
autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e
quelli marittimi limitatamente al collegamento con le
isole;
c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale,
nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto
economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità
della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente
garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi
anche effettuati a mezzo del servizio bancario;
d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica,
con particolare riferimento all'esigenza di assicurare
la continuità dei servizi degli asili nido, delle
scuole materne e delle scuole elementari, nonché
lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e
l'istruzione universitaria, con particolare riferimento
agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione:
le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva
pubblica.
Art.
2
1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati
nell'articolo 1 il diritto di sciopero è esercitato
nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione
delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità
di cui al comma 2 dell'articolo 1, con un preavviso minimo
non inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente
articolo. I soggetti che proclamano lo sciopero hanno
l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso,
la durata e le modalità di attuazione, nonché
le motivazioni, dell'astensione collettiva dal lavoro.
La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni
o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio
costituito presso l'autorità competente ad adottare
l'ordinanza di cui all'articolo 8, che ne cura la immediata
trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all'articolo
12.
2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi,
nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità
indicate dal comma 2 dell'articolo 1, ed in relazione
alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza,
nonché alla salvaguardia dell'integrità
degli impianti, concordano, nei contratti collettivi o
negli accordi di cui al decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
nonché nei regolamenti di servizio, da emanare
in base agli accordi con le rappresentanze del personale
di cui all'articolo 47 del medesimo decreto
legislativo n. 29 del 1993, le prestazioni indispensabili
che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi
di cui all'articolo 1, le modalità e le procedure
di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli
adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali
misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di
quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle
prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità
per l'individuazione dei lavoratori interessati ovvero
possono disporre forme di erogazione periodica e devono
altresì indicare intervalli minimi da osservare
tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione
del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare
che, per effetto di scioperi proclamati in successione
da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso
servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente
compromessa la continuità dei servizi pubblici
di cui all'articolo 1. Nei predetti contratti o accordi
collettivi devono essere in ogni caso previste procedure
di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per
entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione
dello sciopero ai sensi del comma 1. Se non intendono
adottare le procedure previste da accordi o contratti
collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo
preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero
ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune
nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza
dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione
comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale,
presso la competente struttura del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale. Qualora le prestazioni indispensabili
e le altre misure di cui al presente articolo non siano
previste dai contratti o accordi collettivi o dai codici
di autoregolamentazione, o se previste non siano valutate
idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme
di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la provvisoria
regolamentazione compatibile con le finalità del
comma 3. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei
servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti,
contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi
ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque
in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano
definiti dagli accordi previsti al presente comma.
3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento
ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 o
che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto
di sciopero, le amministrazioni e le imprese erogatrici
dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni
indispensabili, nonché al rispetto delle modalità
e delle procedure di erogazione e delle altre misure di
cui al comma 2.
4. La Commissione di cui all'articolo 12 valuta l'idoneità
delle prestazioni individuate ai sensi del comma 2. A
tale scopo, le determinazioni pattizie ed i regolamenti
di servizio nonché i codici di autoregolamentazione
e le regole di condotta vengono comunicati tempestivamente
alla Commissione a cura delle parti interessate.
5. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa
erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui
al comma 2 ed allo scopo altresì, di favorire lo
svolgimento di eventuali tentativi di composizione del
conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi
alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non può
essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi,
negli accordi di cui al decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
nonché nei regolamenti di servizio da emanare in
base agli accordi con le rappresentanze del personale
di cui all'articolo 47 del medesimo decreto
legislativo n. 29 del 1993 e nei codici di autoregolamentazione
di cui all'articolo 2-bis della presente legge possono
essere determinati termini superiori.
6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi
di cui all'articolo 1 sono tenute a dare comunicazione
agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni
prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi
di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle
misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre,
garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio,
quando l'astensione dal lavoro sia terminata. Salvo che
sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi sia
stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia
o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza
di cui all'articolo 8, la revoca spontanea dello sciopero
proclamato, dopo che è stata data informazione
all'utenza ai sensi del presente comma, costituisce forma
sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione
di garanzia ai fini previsti dall'articolo 4, commi da
2 a 4-bis. Il servizio pubblico radiotelevisivo è
tenuto a dare tempestiva diffusione a tali comunicazioni,
fornendo informazioni complete sull'inizio, la durata,
le misure alternative e le modalità dello sciopero
nel corso di tutti i telegiornali e giornali radio. Sono
inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali
quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive che
si avvalgano di finanziamenti o, comunque, di agevolazioni
tariffarie, creditizie o fiscali previste da leggi dello
Stato. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei
servizi hanno l'obbligo di fornire tempestivamente alla
Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni
riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le
revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati,
e le relative motivazioni, nonché le cause di insorgenza
dei conflitti. La violazione di tali obblighi viene valutata
dalla Commissione di garanzia ai fini di cui all'articolo
4, comma 4-sexies.
7. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso
minimo e di indicazione della durata non si applicano
nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine
costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi
dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Art.
2-bis
1. L'astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di
protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di
lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori,
che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici
di cui all'articolo 1, è esercitata nel rispetto
di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni
indispensabili di cui al medesimo articolo. A tale fine
la Commissione di garanzia di cui all'articolo 12 promuove
l'adozione, da parte delle associazioni o degli organismi
di rappresentanza delle categorie interessate, di codici
di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione
collettiva, il contemperamento con i diritti della persona
costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1. Se
tali codici mancano o non sono valutati idonei a garantire
le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1,
la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate
nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera
a), delibera la provvisoria regolamentazione. I codici
di autoregolamentazione devono in ogni caso prevedere
un termine di preavviso non inferiore a quello indicato
al comma 5 dell'articolo 2, l'indicazione della durata
e delle motivazioni dell'astensione collettiva, ed assicurare
in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con
le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1.
In caso di violazione dei codici di autoregolamentazione,
fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo
2, la Commissione di garanzia valuta i comportamenti e
adotta le sanzioni di cui all'articolo 4. (*)
(*)
In riferimento all'art. 2-bis si riporta il comma 2 dell'art.
2 della legge 11 aprile 2000, n. 83:
2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, qualora i codici di autoregolamentazione
di cui all'articolo 2-bis della legge 12 giugno 1990,
n. 146, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
non siano ancora stati adottati, la Commissione di garanzia,
sentite le parti interessate nelle forme previste dall'articolo
13, comma 1, lettera a), della predetta legge n. 146 del
1990, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della
presente legge, delibera la provvisoria regolamentazione.
Art.
3
1. Quando lo sciopero riguardi i servizi di trasporto
da e per le isole, le imprese erogatrici dei servizi sono
tenute a garantire, d'intesa con le organizzazioni sindacali
e in osservanza di quanto previsto al comma 2 dell'art.
2, le prestazioni indispensabili per la circolazione delle
persone nel territorio nazionale e per il rifornimento
delle merci necessarie per l'approvvigionamento delle
popolazioni, nonché per la continuità delle
attività produttive nei servizi pubblici essenziali
relativamente alle prestazioni indispensabili di cui all'art.
2, dandone comunicazione agli utenti con le modalità
di cui al comma 6 dell'art. 2.
Art.
4
1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione
delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell'articolo 2 o che,
richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui
al comma 2 del medesimo articolo, non prestino la propria
consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari
proporzionate alla gravità dell'infrazione, con
esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle
che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso
di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo
importo è versato dal datore di lavoro all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione
obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che
proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono sospesi
i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali
comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi,
per la durata dell'astensione stessa e comunque per un
ammontare economico complessivo non inferiore a lire 5.000.000
e non superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della consistenza
associativa, della gravità della violazione e della
eventuale recidiva, nonché della gravità
degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le
medesime organizzazioni sindacali possono altresì
essere escluse dalle trattative alle quali partecipino
per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento.
I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono
devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
involontaria.
3 (4). I dirigenti responsabili delle amministrazioni
pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli
enti che erogano i servizi pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, che non osservino le disposizioni previste
dal comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi loro derivanti
dagli accordi o contratti collettivi di cui allo stesso
articolo 2, comma 2, o dalla regolazione provvisoria della
Commissione di garanzia, o che non prestino correttamente
l'informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma
6, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria
da lire 5.000.000 a lire 50.000.000, tenuto conto della
gravità della violazione, dell'eventuale recidiva,
dell'incidenza di essa sull'insorgenza o sull'aggravamento
di conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato
agli utenti. Alla medesima sanzione sono soggetti le associazioni
e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i
singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli
imprenditori, che aderendo alla protesta si siano astenuti
dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di
autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, o della
regolazione provvisoria della Commissione di garanzia
e in ogni altro caso di violazione dell'articolo 2, comma
3. Nei casi precedenti, la sanzione viene applicata con
ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del
lavoro-sezione ispettorato del lavoro.
4 (4-bis). Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4
non risultino applicabili, perché le organizzazioni
sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito
non fruiscono dei benefìci di ordine patrimoniale
di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative, la
Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una
sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro
che rispondono legalmente per l'organizzazione sindacale
responsabile, tenuto conto della consistenza associativa,
della gravità della violazione e della eventuale
recidiva, nonché della gravità degli effetti
dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di
lire 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000. La sanzione
viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione
provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.
5 (4-ter). Le sanzioni di cui al presente articolo sono
raddoppiate nel massimo se l'astensione collettiva viene
effettuata nonostante la delibera di invito della Commissione
di garanzia emanata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett.
c), d), e) ed h).
6 (4-quater). Su richiesta delle parti interessate, delle
associazioni degli utenti rappresentative ai sensi della
legge 30 luglio 1998, n. 281, delle autorità nazionali
o locali che vi abbiano interesse o di propria iniziativa,
la Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione
del comportamento delle organizzazioni sindacali che proclamano
lo sciopero o vi aderiscono, o delle amministrazioni e
delle imprese interessate, ovvero delle associazioni o
organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti
o piccoli imprenditori, nei casi di astensione collettiva
di cui agli articoli 2 e 2-bis. L'apertura del procedimento
viene notificata alle parti, che hanno trenta giorni per
presentare osservazioni e per chiedere di essere sentite.
Decorso tale termine e comunque non oltre sessanta giorni
dall'apertura del procedimento, la Commissione formula
la propria valutazione e, se valuta negativamente il comportamento,
tenuto conto anche delle cause di insorgenza del conflitto,
delibera le sanzioni ai sensi del presente articolo, indicando
il termine entro il quale la delibera deve essere eseguita
con avvertenza che dell'avvenuta esecuzione deve essere
data comunicazione alla Commissione di garanzia nei trenta
giorni successivi, cura la notifica della delibera alle
parti interessate e, ove necessario, la trasmette alla
direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del
lavoro competente.
7 (4-quinquies). L'INPS trasmette trimestralmente alla
Commissione di garanzia i dati conoscitivi sulla devoluzione
dei contributi sindacali per gli effetti di cui al comma
2.
8 (4-sexies). I dirigenti responsabili delle amministrazioni
pubbliche ed i legali rappresentanti degli enti e delle
imprese che nel termine indicato per l'esecuzione della
delibera della Commissione di garanzia non applichino
le sanzioni di cui al presente articolo, ovvero che non
forniscano nei successivi trenta giorni le informazioni
di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.000.000
per ogni giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione
amministrativa pecuniaria viene deliberata dalla Commissione
di garanzia tenuto conto della gravità della violazione
e della eventuale recidiva, ed applicata con ordinanza-ingiunzione
della direzione provinciale del lavoro, sezione ispettorato
del lavoro, competente per territorio
Art.
5
1. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi
di cui all'art. 1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente
il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero,
la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate
secondo la disciplina vigente.
Art.
6 (*)
(*) Questo articolo aggiunge due commi all'art. 28 della
legge 300/70. L'art. 4 della legge 11 aprile 2000, n.
83 li abroga.
Art.
7
1. La disciplina di cui all'articolo 28 della legge 20
maggio 1970, n. 300, si applica anche in caso di violazione
di clausole concernenti i diritti e l'attività
del sindacato contenute negli accordi di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
e nei contratti collettivi di lavoro, che disciplinano
il rapporto di lavoro nei servizi di cui alla presente
legge.
Art.
7-bis
1. Le associazioni degli utenti riconosciute ai fini della
legge 30.7.1998, n. 281, sono legittimate ad agire in
giudizio ai sensi dell'art. 3 della citata legge, in deroga
alla procedura di conciliazione di cui al comma 3 dello
stesso articolo, anche al solo fine di ottenere la pubblicazione,
a spese del responsabile, della sentenza che accerta la
violazione dei diritti degli utenti, limitatamente ai
casi seguenti:
a) nei confronti delle organizzazioni sindacali responsabili,
quando lo sciopero sia stato revocato dopo la comunicazione
all'utenza al di fuori dei casi di cui all'articolo 2,
comma 6, e quando venga effettuato nonostante la delibera
di invito della Commissione di garanzia di differirlo
ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e)
ed h), e da ciò consegua un pregiudizio al diritto
degli utenti di usufruire con certezza dei servizi pubblici;
b) nei confronti delle amministrazioni, degli enti o delle
imprese che erogano i servizi di cui all'art. 1, qualora
non vengano fornite adeguate informazioni agli utenti
ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e da ciò consegua
un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire dei
servizi pubblici secondo standard di qualità e
di efficienza.
Art.
8
1. Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio
grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente
tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, che potrebbe
essere cagionato dall'interruzione o dalla alterazione
del funzionamento dei servizi pubblici di cui all'articolo
1, conseguente all'esercizio dello sciopero o a forme
di astensione collettiva di lavoratori autonomi, professionisti
o piccoli imprenditori, su segnalazione della Commissione
di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza,
di propria iniziativa, informando previamente la Commissione
di garanzia, il Presidente del Consiglio dei ministri
o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza
nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi,
il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a
statuto speciale, informati i presidenti delle regioni
o delle province autonome di Trento e di Bolzano, invitano
le parti a desistere dai comportamenti che determinano
la situazione di pericolo, esperiscono un tentativo di
conciliazione, da esaurire nel più breve tempo
possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con
ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio
ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di
cui all'articolo 1, comma 1.
2. L'ordinanza può disporre il differimento dell'astensione
collettiva ad altra data, anche unificando astensioni
collettive già proclamate, la riduzione della sua
durata ovvero prescrivere l'osservanza da parte dei soggetti
che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono e delle
amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di
misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del
servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui
all'articolo 1, comma 1. Qualora la Commissione di garanzia,
nella sua segnalazione o successivamente, abbia formulato
una proposta in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza
al fine di evitare il pregiudizio ai predetti diritti,
l'autorità competente ne tiene conto. L'ordinanza
è adottata non meno di quarantotto ore prima dell'inizio
dell'astensione collettiva, salvo che sia ancora in corso
il tentativo di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza,
e deve specificare il periodo di tempo durante il quale
i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti.
3. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari
mediante comunicazione da effettuare, a cura dell'autorità
che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono l'azione,
alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio
ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente
indicati nella stessa, nonché mediante affissione
nei luoghi di lavoro, da compiere a cura dell'amministrazione
o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì
data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione
sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante
diffusione attraverso la radio e la televisione.
4. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo,
il Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione
alle Camere.
Art.
9
1. L'inosservanza da parte dei singoli prestatori di lavoro,
professionisti o piccoli imprenditori delle disposizioni
contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8 è
assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per
ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con
riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle condizioni
economiche dell'agente, da un minimo di lire 500.000 ad
un massimo di lire 1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori,
le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei
lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori,
che non ottemperano all'ordinanza di cui all'articolo
8 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 per ogni giorno di
mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica
dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo
e della gravità delle conseguenze dell'infrazione.
Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorità
che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione
della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato
del lavoro.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute
nell'ordinanza di cui all'articolo 8 i preposti al settore
nell'ambito delle amministrazioni, degli enti o delle
imprese erogatrici di servizi sono soggetti alla sanzione
amministrativa della sospensione dall'incarico, ai sensi
dell'articolo 20, comma primo, della legge 24 novembre
1981, n. 689, per un periodo non inferiore a trenta giorni
e non superiore a un anno.
3. Le somme percepite ai sensi del comma 1 sono devolute
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione
dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
involontaria.
4. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa
autorità che ha emanato l'ordinanza. Avverso il
decreto è proponibile impugnazione ai sensi degli
articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n.
689.
Art.
10
1. I soggetti che promuovono lo sciopero, le amministrazioni,
le imprese e i singoli prestatori di lavoro destinatari
del provvedimento, che ne abbiano interesse, possono promuovere
ricorso contro l'ordinanza prevista dall'articolo 8, comma
2, nel termine di sette giorni dalla sua comunicazione
o, rispettivamente, dal giorno successivo a quello della
sua affissione nei luoghi di lavoro, avanti al tribunale
amministrativo regionale competente. La proposizione del
ricorso non sospende l'immediata esecutività dell'ordinanza.
2. Se ricorrono fondati motivi il tribunale amministrativo
regionale, acquisite le deduzioni delle parti, nella prima
udienza utile, sospende il provvedimento impugnato anche
solo limitatamente alla parte in cui eccede l'esigenza
di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 1.
Art.
11
1. Sono abrogati gli articoli 330 e 333 del codice penale.
Art.
12
1. E' istituita una Commissione di garanzia dell'attuazione
della legge, al fine di valutare l'idoneità delle
misure volte ad assicurare il contemperamento dell'esercizio
del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della
persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma
1 dell'articolo 1.
2. La Commissione è composta da nove membri, scelti,
su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia
di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di
relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente
della Repubblica; essa può avvalersi della consulenza
di esperti di organizzazione dei servizi pubblici essenziali
interessati dal conflitto, nonché di esperti che
si siano particolarmente distinti nella tutela degli utenti.
La Commissione si avvale di personale, anche con qualifica
dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche in posizione
di comando o fuori ruolo, adottando a tale fine i relativi
provvedimenti. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. La Commissione individua, con
propria deliberazione, i contingenti di personale di cui
avvalersi nel limite massimo di trenta unità. Il
personale in servizio presso la Commissione in posizione
di comando o fuori ruolo conserva lo stato giuridico e
il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni
di provenienza, a carico di queste ultime. Allo stesso
personale spettano un'indennità nella misura prevista
per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio
dei ministri, nonché gli altri trattamenti economici
accessori previsti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro. I trattamenti accessori gravano sul fondo di
cui al comma 5 (*). Non possono far parte della Commissione
i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche
pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici,
in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori
di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con
i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese
di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi
di collaborazione o di consulenza.
3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; è
nominata per un triennio e i suoi membri possono essere
confermati una sola volta.
4. La Commissione stabilisce le modalità del proprio
funzionamento. Acquisisce, anche mediante audizioni, dati
e informazioni dalle pubbliche amministrazioni, dalle
organizzazioni sindacali e dalle imprese, nonché
dalle associazioni degli utenti dei servizi pubblici essenziali.
Può avvalersi, altresì, delle attività
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL),
nonché di quelle degli Osservatori del mercato
del lavoro e dell'Osservatorio del pubblico impiego.
5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle
spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli
stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a
tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della
gestione finanziaria è soggetto al controllo della
Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione
delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità
generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente
della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto
con il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
pari a lire 2.300 milioni per ciascuno degli anni 1990,
1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando
l'accantonamento "Norme dirette a garantire il funzionamento
dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela
del diritto di sciopero e istituzione della Commissione
per le relazioni sindacali nei servizi pubblici".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(*)Conseguentemente
si riportano i commi 2 e 3 dell'art. 9 della legge 11
aprile 2000, n. 83:
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni
di cui al presente articolo, pari a lire 108 milioni per
il 2000 ed a lire 423 milioni annue a decorrere dal 2001,
si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
13
1. La Commissione:
a) valuta, anche di propria iniziativa, sentite le organizzazioni
dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco
di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, che siano interessate
ed operanti nel territorio di cui trattasi, le quali possono
esprimere il loro parere entro il termine stabilito dalla
Commissione medesima, l'idoneità delle prestazioni
indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione
e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2
dell'articolo 2 a garantire il contemperamento dell'esercizio
del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della
persona costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1
dell'articolo 1, e qualora non le giudichi idonee sulla
base di specifica motivazione, sottopone alle parti una
proposta sull'insieme delle prestazioni, procedure e misure
da considerare indispensabili. Le parti devono pronunciarsi
sulla proposta della Commissione entro quindici giorni
dalla notifica. Se non si pronunciano, la Commissione,
dopo avere verificato, in seguito ad apposite audizioni
da svolgere entro il termine di venti giorni, l'indisponibilità
delle parti a raggiungere un accordo, adotta con propria
delibera la provvisoria regolamentazione delle prestazioni
indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di
conciliazione e delle altre misure di contemperamento,
comunicandola alle parti interessate, che sono tenute
ad osservarla agli effetti dell'articolo 2, comma 3, fino
al raggiungimento di un accordo valutato idoneo. Nello
stesso modo la Commissione valuta i codici di autoregolamentazione
di cui all'articolo 2-bis, e provvede nel caso in cui
manchino o non siano idonei ai sensi della presente lettera.
La Commissione, al fine della provvisoria regolamentazione
di cui alla presente lettera, deve tenere conto delle
previsioni degli atti di autoregolamentazione vigenti
in settori analoghi o similari nonché degli accordi
sottoscritti nello stesso settore dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale. Nella provvisoria regolamentazione,
le prestazioni indispensabili devono essere individuate
in modo da non compromettere, per la durata della regolamentazione
stessa, le esigenze fondamentali di cui all'articolo 1;
salvo casi particolari, devono essere contenute in misura
non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni
normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie
di personale non superiori mediamente ad un terzo del
personale normalmente utilizzato per la piena erogazione
del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto
conto delle condizioni tecniche e della sicurezza. Si
deve comunque tenere conto dell'utilizzabilità
di servizi alternativi o forniti da imprese concorrenti.
Quando, per le finalità di cui all'articolo 1,
è necessario assicurare fasce orarie di erogazione
dei servizi, questi ultimi devono essere garantiti nella
misura di quelli normalmente offerti e pertanto non rientrano
nella predetta percentuale del 50 per cento. Eventuali
deroghe da parte della Commissione, per casi particolari,
devono essere adeguatamente motivate con specifico riguardo
alla necessità di garantire livelli di funzionamento
e di sicurezza strettamente occorrenti all'erogazione
dei servizi, in modo da non compromettere le esigenze
fondamentali di cui all'articolo 1. I medesimi criteri
previsti per la individuazione delle prestazioni indispensabili
ai fini della provvisoria regolamentazione costituiscono
parametri di riferimento per la valutazione, da parte
della Commissione, dell'idoneità degli atti negoziali
e di autoregolamentazione. Le delibere adottate dalla
Commissione ai sensi della presente lettera sono immediatamente
trasmesse ai Presidenti delle Camere;
b) esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative
o applicative dei contenuti degli accordi o codici di
autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 2
e all'articolo 2-bis per la parte di propria competenza
su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa.
Su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione
può inoltre emanare un lodo sul merito della controversia.
Nel caso in cui il servizio sia svolto con il concorso
di una pluralità di amministrazioni ed imprese
la Commissione può convocare le amministrazioni
e le imprese interessate, incluse quelle che erogano servizi
strumentali, accessori o collaterali, e le rispettive
organizzazioni sindacali, e formulare alle parti interessate
una proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti di
cui al comma 2 dell'articolo 2, tenuto conto delle esigenze
del servizio nella sua globalità;
c) ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 2, comma
1, può assumere informazioni o convocare le parti
in apposite audizioni, per verificare se sono stati esperiti
i tentativi di conciliazione e se vi sono le condizioni
per una composizione della controversia, e nel caso di
conflitti di particolare rilievo nazionale può
invitare, con apposita delibera, i soggetti che hanno
proclamato lo sciopero a differire la data dell'astensione
dal lavoro per il tempo necessario a consentire un ulteriore
tentativo di mediazione;
d) indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali
violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla
durata massima, all'esperimento delle procedure preventive
di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia,
agli intervalli minimi tra successive proclamazioni, e
ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente
all'astensione collettiva, e può invitare, con
apposita delibera, i soggetti interessati a riformulare
la proclamazione in conformità alla legge e agli
accordi o codici di autoregolamentazione differendo l'astensione
dal lavoro ad altra data;
e) rileva l'eventuale concomitanza tra interruzioni o
riduzioni di servizi pubblici alternativi, che interessano
il medesimo bacino di utenza, per effetto di astensioni
collettive proclamate da soggetti sindacali diversi e
può invitare i soggetti la cui proclamazione sia
stata comunicata successivamente in ordine di tempo a
differire l'astensione collettiva ad altra data;
f) segnala all'autorità competente le situazioni
nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può
derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio
ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di
cui all'articolo 1, comma 1, e formula proposte in ordine
alle misure da adottare con l'ordinanza di cui all'articolo
8 per prevenire il predetto pregiudizio;
g) assume informazioni dalle amministrazioni e dalle imprese
erogatrici di servizi di cui all'articolo 1, che sono
tenute a fornirle nel termine loro indicato, circa l'applicazione
delle delibere sulle sanzioni ai sensi dell'articolo 4,
circa gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche,
le sospensioni e i rinvii di scioperi proclamati; nei
casi di conflitto di particolare rilievo nazionale, può
acquisire dalle medesime amministrazioni e imprese, e
dalle altre parti interessate, i termini economici e normativi
della controversia e sentire le parti interessate, per
accertare le cause di insorgenza dei conflitti, ai sensi
dell'articolo 2, comma 6, e gli aspetti che riguardano
l'interesse degli utenti; può acquisire dall'INPS,
che deve fornirli entro trenta giorni dalla richiesta,
dati analitici relativamente alla devoluzione dei contributi
sindacali per effetto dell'applicazione delle sanzioni
previste dall'articolo 4;
h) se rileva comportamenti delle amministrazioni o imprese
che erogano i servizi di cui all'articolo 1 in evidente
violazione della presente legge o delle procedure previste
da accordi o contratti collettivi o comportamenti illegittimi
che comunque possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento
di conflitti in corso, invita, con apposita delibera,
le amministrazioni o le imprese predette a desistere dal
comportamento e ad osservare gli obblighi derivanti dalla
legge o da accordi o contratti collettivi;
i) valuta, con la procedura prevista dall'articolo 4,
comma 4-quater, il comportamento delle parti e se rileva
eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi che
derivano dalla presente legge, degli accordi o contratti
collettivi sulle prestazioni indispensabili, delle procedure
di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure
di contemperamento, o dei codici di autoregolamentazione,
di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 2-bis, considerate
anche le cause di insorgenza del conflitto, delibera le
sanzioni previste dall'articolo 4 e, per quanto disposto
dal comma 1 dell'articolo 4, prescrive al datore di lavoro
di applicare le sanzioni disciplinari;
l) assicura forme adeguate e tempestive di pubblicità
delle proprie delibere, con particolare riguardo alle
delibere di invito di cui alle lettere c) d), e) ed h),
e può richiedere la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale di comunicati contenenti gli accordi o i codici
di autoregolamentazione di ambito nazionale valutati idonei
o le eventuali provvisorie regolamentazioni da essa deliberate
in mancanza di accordi o codici idonei. Le amministrazioni
e le imprese erogatrici di servizi hanno l'obbligo di
rendere note le delibere della Commissione, nonché
gli accordi o contratti collettivi di cui all'articolo
2, comma 2, mediante affissione in luogo accessibile a
tutti;
m) riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta
dei medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di
propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi
a servizi pubblici essenziali, valutando la conformità
della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali,
dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione
o alle clausole sulle prestazioni indispensabili;
n) trasmette gli atti e le pronunce di propria competenza
ai Presidenti delle Camere e al Governo, che ne assicura
la divulgazione tramite i mezzi di informazione.
Art.
14
1. Nell'ipotesi di dissenso tra le organizzazioni sindacali
dei lavoratori su clausole specifiche concernenti l'individuazione
o le modalità di effettuazione delle prestazioni
indispensabili di cui al comma 2 dell'articolo 2, la Commissione
di cui all'articolo 12, di propria iniziativa ovvero su
proposta di una delle organizzazioni sindacali che hanno
preso parte alle trattative, o su richiesta motivata dei
prestatori di lavoro dipendenti dall'amministrazione o
impresa erogatrice del servizio, indice, sempre che valuti
idonee, ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 1, le
clausole o le modalità controverse oggetto della
consultazione e particolarmente rilevante il numero dei
lavoratori interessati che ne fanno richiesta, una consultazione
tra i lavoratori interessati sulle clausole cui si riferisce
il dissenso, indicando le modalità di svolgimento,
ferma restando la valutazione di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera a). La consultazione si svolge entro
i quindici giorni successivi alla sua indizione, fuori
dell'orario di lavoro, nei locali dell'impresa o dell'amministrazione
interessata. L'Ispettorato provinciale del lavoro competente
per territorio sovrintende allo svolgimento della consultazione
e cura che essa venga svolta con modalità che assicurino
la segretezza del voto e garantiscano la possibilità
di prendervi parte a tutti gli aventi diritto. La Commissione
formula, per altro, la propria proposta sia nell'ipotesi
in cui persista, dopo l'esito della consultazione, il
disaccordo tra le organizzazioni sindacali, sia nel caso
in cui valuti non adeguate le misure Individuate nel contratto
od accordo eventualmente stipulato dopo la consultazione
stessa.
Art.
15
1.All'articolo 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, il
comma quinto è sostituito dal seguente:
"Il Governo è tenuto a verificare, come condizione
per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7,
8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui
al precedente art. 6 ed ai successivi articoli 12 e 14
abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto
di sciopero".
Art.
16
1. Le clausole di cui al comma 2 dell'articolo 2 della
presente legge restano in vigore fino ad eventuale specifica
disdetta comunicata almeno sei mesi prima della scadenza
dei contratti collettivi o degli accordi di cui alla legge
29 marzo 1983, n. 93.
[Art.
17]
Abrogato
Art.
18
1.I commi ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29
marzo 1983, n. 93, sono sostituiti dai seguenti:
"Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di quindici
giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate
le compatibilità finanziarie come determinate dal
successivo articolo 15, esaminate anche le osservazioni
di cui al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti
il contenuto dell'accordo perché ne verifichi la
legittimità ai sensi del testo unico approvato
con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La Corte dei
conti si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla
ricezione dell'accordo. In caso di pronuncia negativa
le parti formulano una nuova ipotesi di accordo, che viene
nuovamente trasmessa al Consiglio dei Ministri. In caso
di pronuncia positiva, entro il termine di dieci giorni
dalla pronuncia stessa, le norme risultanti dalla disciplina
prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con decreto
del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio
dei Ministri. La stessa procedura è adottata in
caso di mancata pronuncia entro il termine indicato.
Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto
del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente
la Corte dei conti controlla la conformità del
decreto alla pronuncia di cui al precedente comma e procede
alla registrazione ai sensi del citato testo unico, approvato
con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, fatte comunque salve
le disposizioni degli artt. 25 e seguenti del medesimo
testo unico. Decorsi quindici giorni senza che sia intervenuta
una pronuncia, il controllo si intende effettuato senza
rilievi e il decreto diviene produttivo di effetti"
2. In deroga all'articolo 17, comma 1, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica di cui al comma ottavo
dell'articolo 6 della legge 23 marzo 1983, n. 93, così
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non
è previsto il parere del Consiglio di Stato.
Art.
19
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le parti provvedono a stipulare i contratti
collettivi e a sottoscrivere gli accordi di cui al comma
2 dell'articolo 2.
2. Fino a quando non vi abbiano provveduto, le parti stesse,
in caso di astensione collettiva dal lavoro, devono comunque
attenersi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo
2.
Art.
20
1. Resta in ogni caso fermo, per gli aspetti ivi diversamente
disciplinati, quanto già previsto in materia dal
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964,
n. 185, e dalla legge 23 maggio 1980, n. 242. Resta inoltre
fermo quanto previsto dall'articolo 2 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'articolo 38 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni,
nonché dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, e dalla
legge 1° aprile 1981, n. 121.
1-bis. Ai fini della presente legge si considerano piccoli
imprenditori i soggetti indicati all'articolo 2083 del
codice civile.
Art.
20-bis
1. Contro le deliberazioni della Commissione di garanzia
in materia di sanzioni è ammesso ricorso al giudice
del lavoro.
Si riporta l'art. 16 della legge 11 aprile 2000, n. 83:
"Art.
16.
1. Le sanzioni previste dagli articoli 4 e 9 della legge
12 giugno 1990, n. 146, non si applicano alle violazioni
commesse anteriormente al 31 dicembre 1999.
2. Le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre
1999, per le violazioni di cui al comma 1 sono estinte.
3. I giudizi di opposizione agli atti con i quali sono
state comminate sanzioni per le violazioni di cui al comma
1, commesse anteriormente al 31 dicembre 1999, pendenti,
in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinti
con compensazione delle spese.
4. In nessun caso si fa luogo al rimborso di somme corrisposte
per il pagamento delle sanzioni".
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