Integrazioni alla circolare
24 settembre 1997, n. 12.
Trasmissione delle segnalazioni di reazioni avverse.
Alle aziende sanitarie locali
Alle aziende ospedaliere
Agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
Alle aziende titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio
di specialità medicinali
Agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province
autonome
Con circolare
24 settembre 1997, n. 12, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 1997, recante note esplicative
al decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, sono state, tra l'altro,
impartite istruzioni inerenti alle modalità della trasmissione
delle segnalazioni di reazioni avverse.
Uno degli aspetti considerati dalla Circolare ha riguardato i criteri
di trasmissione delle segnalazioni spontanee, in particolare è
stato previsto che la comunicazione delle reazioni avverse alle ditte
titolari di A.I.C. avvenga per il tramite del Ministero della sanità.
Sulla base dell'esperienza maturata nel primo biennio di applicazione
del decreto legislativo, tenendo conto altresì delle richieste
avanzate dalle ditte farmaceutiche, è emersa l'esigenza che
queste ultime ricevano le informazioni relative alle proprie specialità
medicinali nel tempo più breve possibile.
Ciò al fine di mettere le aziende farmaceutiche in condizione
di dare tempestiva esecuzione agli adempimenti di loro competenza.
Per quanto sopra e per uniformare il sistema di trasmissione delle
segnalazioni spontanee a quello in vigore negli Stati dell'Unione
europea, si dispone che, a parziale modifica di quanto previsto al
punto 6.3 della citata circolare, le USL, le AO, e gli IRCCS trasmettano
copia delle ADR ricevute anche alla ditta farmaceutica titolare di
A.I.C.