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Decisione Consiglio di Stato n. 1502/02 del
6 Novembre 2001 |
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| REPUBBLICA ITALIANA N. 1502/02 REG.DEC.IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.
6539 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, (Quinta Sezione) ANNO 2001
ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 6539 del 2001, proposto da De Angelis Filippo, rappresentato e difeso dallavv. Antonio Funari, elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, Piazza Acilia 4 contro lUnità Sanitaria Locale n. 8 (ex USL n. 21) di Vibo Valentia, rappresentata e difesa dallavv. Bruno Anello, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Tiziano 80 presso lo Studio Jonta per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro, Sez. II, 22 febbraio 2001, n. 315, resa tra le parti. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della USL intimata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 6 novembre 2001 il consigliere Marzio Branca, e uditi lavv. Athena Lorizio, su delega dellavv. Funari, e lavv. Ricciardi, su delega dellavv. Anello. Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. FATTO Con la sentenza in epigrafe è stato rigettato il ricorso proposto dal dr. Filippo De Angelis, medico con qualifica di assistente, poi di aiuto, anestesista presso la USL n. 8 di Vibo Valentia, avverso il silenzio rifiuto serbato dallAmministrazione sullistanza volta ad ottenere la corresponsione di differenze retributive in relazione allo svolgimento delle mansioni superiori di aiuto, tra il 2 gennaio 1984 e il 12 giugno 1985, e di primario da tale ultima data fino alla proposizione dellistanza. Il T.A.R., dopo unampia analisi della giurisprudenza in materia è giunto alla conclusione che la diretta applicabilità al pubblico impiego, e quindi anche allarea medica, dei principi di cui allart. 36 della Costituzione e dellart. 2126 cc. doveva essere esclusa, posto che in tal senso si è pronunciata lAdunanza Plenaria con sentenza n. 22 del 18 novembre 1999, avuto riguardo alla vigenza nel settore del pubblico impiego di diversi principi di rango costituzionale (artt. 97 e 98), cui doveva riconoscersi rilievo preminente. Avverso la decisione il dr. De Angelis ha proposto appello ribadendo le sue ragioni ed insistendo per la riforma della decisione. La USL intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame. Alla pubblica udienza del 6 novembre 2001 la causa veniva trattenuta in decisione. DIRITTO Lappello propone il problema, di frequente trattazione in sede giurisprudenziale, del diritto alle differenze retributive in relazione allo svolgimento, nellarea del personale sanitario, delle mansioni proprie della qualifica superiore. Nella specie la domanda concerne sia la rivendicazione della retribuzione dellaiuto ospedaliero, per il periodo di possesso della qualifica di assistente, sia la retribuzione di primario, a seguito del conseguimento della qualifica di aiuto. Sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza nella materia, deve pervenirsi allaccoglimento dellappello in esame. La sentenza di primo grado non può essere condivisa in quanto non tiene conto che il diritto alla retribuzione per le mansioni superiori svolte, generalmente escluso per tutti i settori del pubblico impiego (Ad. Plen. n. 22 del 1999; n. 10 del 2000), ha ottenuto riconoscimento, a determinate condizioni, nellarea del personale medico del servizio sanitario nazionale in virtù della norma risultante dallart. 29 del d.P.R. n. 761 del 1979, secondo linterpretazione della Corte costituzionale ( sent. n. 296 del 1990) e dellAdunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 2 del 1991). Come è noto, la Corte ebbe ad affermare che lart. 29, comma 2, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, va interpretato nel senso che la maggiorazione della retribuzione allaiuto ospedaliero che abbia svolto le funzioni di primario, e allassistente che eserciti le funzioni di aiuto, non spetta solo quando lassegnazione temporanea non ecceda i 60 giorni, restando fermo che, ove lincarico ecceda tale termine, al prestatore di lavoro spetta il trattamento corrispondente allattività svolta, ai sensi dellart. 2126, comma 1, cc. (così anche Corte Cost., n. 130 del 1991; n. 337 del 1993; n.101 del 1995). Questa Sezione ha avuto modo di precisare, peraltro, che la "detta affermazione, nonostante la sua letterale formulazione, di portata apparentemente generalizzata e pluricomprensiva, è rigorosamente circoscritta, sul piano oggettivo, al solo ambito del rapporto di lavoro (sanitario-medico) dei dipendenti delle USL, caratterizzato da rilevanti peculiarità di disciplina organizzativa, e trova il suo necessario fondamento giuridico nellesistenza di una specifica norma legislativa (art. 29 DPR. N. 761 del 20 dicembre 1979), la quale, adeguatamente interpretata, consente, eccezionalmente, la retribuibilità delle mansioni superiori esercitate di fatto dal dipendente" (Sez. V., 7 febbraio 2000, n. 668). Tanto premesso, la giurisprudenza amministrativa ha anche avuto occasione di ribadire, sulla scorta delle pronunce della Corte costituzionale, oltre allimprescindibile esigenza che le mansioni vengano svolte in relazione ad un posto di organico vacante e disponibile, e che, se è vero che non sempre è necessario un "atto formale, ancorché illegittimo, di assegnazione a determinate funzioni", occorre peraltro che il servizio si sia svolto "in conformità di una disposizione impartita dallorgano amministrativo dellEnte pubblico nellesercizio del suo potere direttivo" (C. Cost. n. 296 del 1990; Sez. V, n. 668 del 2000). A questo riguardo la giurisprudenza ( Cons. St., Sev. V, 7 dicembre 1996 n. 1475) ha ulteriormente precisato la portata del suddetto principio distinguendo lipotesi dellassistente che svolga funzioni di aiuto da quella dellaiuto che addetto ai compiti del primario. Di norma, infatti, lo svolgimento della funzioni primariali assume rilievo ai fini retributivi, indipendentemente da ogni atto organizzativo dellAmministrazione, poiché non sembra concepibile che la struttura sanitaria, che prevede la direzione di un primario, resti priva dellorgano di vertice, che assume la responsabilità dellattività esercitata dal reparto. Di contro, la vacanza del posto di aiuto non implica alcuna automatica investitura dellassistente nellesercizio delle mansioni superiori, potendo lAmministrazione adottare una pluralità di soluzioni organizzative, secondo la previsione dellart. 7 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 ("in caso di assenza o di impedimento dellaiuto, le sue funzioni sono esercitate dallassistente con maggiori titoli o dallassistente di turno"). Inoltre, nulla impedisce che le mansioni proprie dell'aiuto siano esercitate, anziché dallassistente, dal primario, con ampliamento dei propri compiti e responsabilità (Sez. V, 29 gennaio 1996 n. 100; 3 aprile 2001, n. 1936; 26 giugno 2001 n. 3436). Chiarito nei termini anzidetti il quadro di riferimento, ritiene il Collegio che lappello meriti accoglimento. Non è contestato che lappellante, nei periodi indicati fosse lunica unità di personale medico addetta al Servizio di Anestesia dellOspedale di Soriano Calabro, appartenente alla USL / 8 di Vibo Valentia, come non è contestato che i posti di aiuto e di primario non erano stati coperti. Nessun dubbio, quindi, che lappellante abbia diritto alle differenze retributive per il periodo in cui, rivestendo la qualifica di aiuto, ha svolte quelle del primario, posto che, come si è visto, l'esplicito conferimento delle funzioni, in tal caso, può mancare senza pregiudizio del diritto in questione. Ma a conclusione non diversa si deve pervenire con riguardo al periodo in cui, quale assistente, ha svolto i compiti della qualifica superiore. Nella specie, infatti, il difetto del formale conferimento delle funzioni superiori allassistente, che è considerato presupposto indispensabile in relazione al disposto dellart. 7 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, sopra ricordato, non può costituire ostacolo allintegrazione stipendiale, posto che la scelta dellAmministrazione poteva cadere soltanto sullappellante, unico sanitario del servizio. Va dunque affermato il diritto dellappellante alla corresponsione delle differenze retributive per i periodi indicati nellistanza rimasta senza esito. Il credito deve essere maggiorato degli accessori secondo le disposizioni vigenti nei diversi periodi. Per quanto concerne le prestazioni previdenziali, la giurisprudenza amministrativa, sulla scorta dellinsegnamento della Corte, ne limita lattribuzione allo svolgimento dellattività primariale, e da tale indirizzo il Collegio non ha motivo di discostarsi (Sez. V, n. 668 del 2000). Va inoltre ricordato che nellaccertare i giorni effettivamente lavorati dal sanitario svolgente mansioni superiori, le festività e i giorni di riposo settimanali non interrompono la necessaria continuità nellesercizio delle predette funzioni, con la conseguenza che il relativo trattamento retributivo differenziale deve essere integralmente corrisposto anche per tali periodi, così come accade per tutti i casi in cui laiuto esercita le funzioni di primario allesterno della struttura sanitaria, mentre non va concesso nel caso di congedo ordinario ed in tutte le ipotesi di congedo straordinario ( Sez. V, 26 marzo 2001 n. 1722). Va infine confermato che lintegrazione retributiva non spetta per sessanta giorni di ciascun anno di applicazione alle mansioni superiori, secondo lesplicita previsione dellart. 29 del d.P.R. n. 761 del 1979. La specifica istanza, avanzata dallappellante al fine di ottenere che la anzidetta sottrazione sia limitata ai sessanta giorni del solo primo anno di attività superiore, non può essere presa in considerazione, per essere stata proposta soltanto con memoria non notificata alla controparte. La spese possono essere compensate. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie lappello in epigrafe, e, per leffetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dellappellante alla corresponsione delle differenze retributive nei sensi di cui in motivazione; dispone la compensazione delle spese; ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorità Amministrativa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 novembre 2001 con l'intervento dei magistrati: Emidio Frascione Presidente Giuseppe Farina Consigliere Paolo Buonvino Consigliere Aldo Fera Consigliere Marzio Branca Consigliere est. L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.to Marzio Branca F.to Emidio Frascione IL SEGRETARIO F.to Franca Provenziani
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il........................ 13/03/2002......................... (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE F.to Pier Maria Costarelli
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