(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del
26 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 93)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l’articolo 87 della Costituzione;
Visto
l’articolo 15 della legge 8 marzo 2000,
n. 53, recante delega al Governo per l’emanazione
di un decreto legislativo contenente il testo
unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e di sostegno della maternità
e della paternità, nel quale devono
essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni
vigenti in materia, apportando, nei limiti
di detto coordinamento, le modifiche necessarie
per garantire la coerenza logica e sistematica
della normativa, anche al fine di adeguare
e semplificare il linguaggio normativo;
Vista
la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista
la deliberazione preliminare del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del
15 dicembre 2000;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del 15 gennaio 2001;
Acquisito
il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 marzo 2001;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per la solidarietà
sociale, di concerto con i Ministri del lavoro
e della previdenza sociale, della sanità,
per le pari opportunità e per la funzione
pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1.
Oggetto
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1,
comma 5;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma
3)
1.
Il presente testo unico disciplina i congedi,
i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici
e dei lavoratori connessi alla maternità
e paternità di figli naturali, adottivi
e in affidamento, nonché il sostegno
economico alla maternità e alla paternità.
2.
Sono fatte salve le condizioni di maggior
favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti
collettivi, e da ogni altra disposizione.
Art.
2.
Definizioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli
1, comma 1, e 13)
1.
Ai fini del presente testo unico:
a)
per "congedo di maternità"
si intende l’astensione obbligatoria
dal lavoro della lavoratrice;
b)
per "congedo di paternità"
si intende l’astensione dal lavoro del
lavoratore, fruito in alternativa al congedo
di maternità;
c)
per "congedo parentale", si intende
l’astensione facoltativa della lavoratrice
o del lavoratore;
d)
per "congedo per la malattia del figlio"
si intende l’astensione facoltativa
dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore
in dipendenza della malattia stessa;
e)
per "lavoratrice" o "lavoratore",
salvo che non sia altrimenti specificato,
si intendono i dipendenti, compresi quelli
con contratto di apprendistato, di amministrazioni
pubbliche, di privati datori di lavoro nonché
i soci lavoratori di cooperative.
2.
Le indennità di cui al presente testo
unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni,
ai trattamenti economici previsti, ai sensi
della legislazione vigente, da disposizioni
normative e contrattuali. I trattamenti economici
non possono essere inferiori alle predette
indennità.
Art.
3.
Divieto di discriminazione
1.
È vietata qualsiasi discriminazione
fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso
al lavoro indipendentemente dalle modalità
di assunzione e qualunque sia il settore o
il ramo di attività, a tutti i livelli
della gerarchia professionale, attuata attraverso
il riferimento allo stato matrimoniale o di
famiglia o di gravidanza, secondo quanto previsto
dal comma 1 dell’articolo 1 della legge
9 dicembre 1977, n. 903.
2.
È vietata qualsiasi discriminazione
fondata sul sesso per quanto riguarda le iniziative
in materia di orientamento, formazione, perfezionamento
e aggiornamento professionale, per quanto
concerne sia l’accesso sia i contenuti,
secondo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo
1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
3.
È vietata qualsiasi discriminazione
fondata sul sesso per quanto riguarda la retribuzione,
la classificazione professionale, l’attribuzione
di qualifiche e mansioni e la progressione
nella carriera, secondo quanto previsto dagli
articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1977,
n. 903.
Art.
4.
Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in
congedo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10)
1.
In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori
assenti dal lavoro, in virtù delle
disposizioni del presente testo unico, il
datore di lavoro può assumere personale
con contratto a tempo determinato o temporaneo,
ai sensi, rispettivamente, dell’articolo
1, secondo comma, lettera b), della legge
18 aprile 1962, n. 230, e dell’articolo
1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno
1997, n. 196, e con l’osservanza delle
disposizioni delle leggi medesime.
2.
L’assunzione di personale a tempo determinato
e di personale temporaneo, in sostituzione
di lavoratrici e lavoratori in congedo ai
sensi del presente testo unico può
avvenire anche con anticipo fino ad un mese
rispetto al periodo di inizio del congedo,
salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione
collettiva.
3.
Nelle aziende con meno di venti dipendenti,
per i contributi a carico del datore di lavoro
che assume personale con contratto a tempo
determinato in sostituzione di lavoratrici
e lavoratori in congedo, è concesso
uno sgravio contributivo del 50 per cento.
Quando la sostituzione avviene con contratto
di lavoro temporaneo, l’impresa utilizzatrice
recupera dalla società di fornitura
le somme corrispondenti allo sgravio da questa
ottenuto.
4.
Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione
fino al compimento di un anno di età
del figlio della lavoratrice o del lavoratore
in congedo o per un anno dall’accoglienza
del minore adottato o in affidamento.
5.
Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome
di cui al Capo XI, è possibile procedere,
in caso di maternità delle suddette
lavoratrici, e comunque entro il primo anno
di età del bambino o nel primo anno
di accoglienza del minore adottato o in affidamento,
all’assunzione di personale a tempo
determinato e di personale temporaneo, per
un periodo massimo di dodici mesi, con le
medesime agevolazioni di cui al comma 3.
Art.
5.
Anticipazione del trattamento di fine rapporto
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7)
1.
Durante i periodi di fruizione dei congedi
di cui all’articolo 32, il trattamento
di fine rapporto può essere anticipato
ai fini del sostegno economico, ai sensi dell’articolo
7 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Gli statuti
delle forme pensionistiche complementari di
cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni, possono
prevedere la possibilità di conseguire
tale anticipazione.
Capo
II
TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE
Art.
6.
Tutela della sicurezza e della salute
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
645, art. 1;
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9)
1.
Il presente Capo prescrive misure per la tutela
della sicurezza e della salute delle lavoratrici
durante il periodo di gravidanza e fino a
sette mesi di età del figlio, che hanno
informato il datore di lavoro del proprio
stato, conformemente alle disposizioni vigenti,
fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo
8.
2.
La tutela si applica, altresì, alle
lavoratrici che hanno ricevuto bambini in
adozione o in affidamento, fino al compimento
dei sette mesi di età.
3.
Salva l’ordinaria assistenza sanitaria
e ospedaliera a carico del Servizio sanitario
nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza,
possono fruire presso le strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate, con esclusione
dal costo delle prestazioni erogate, oltre
che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche,
delle prestazioni specialistiche per la tutela
della maternità, in funzione preconcezionale
e di prevenzione del rischio fetale, previste
dal decreto del Ministro della sanità
di cui all’articolo 1, comma 5, lettera
a), del decreto legislativo 29 aprile 1998,
n. 124, purchè prescritte secondo le
modalità ivi indicate.
Art.
7.
Lavori vietati
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli
3, 30, comma 8, e 31, comma 1;
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645,
art. 3;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma
3)
1.
È vietato adibire le lavoratrici al
trasporto e al sollevamento di pesi, nonché
ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.
I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri
sono indicati dall’articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 25 novembre
1976, n. 1026, riportato nell’allegato
A del presente testo unico. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della sanità e per la
solidarietà sociale, sentite le parti
sociali, provvede ad aggiornare l’elenco
di cui all’allegato A.
2.
Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri
sono inclusi quelli che comportano il rischio
di esposizione agli agenti ed alle condizioni
di lavoro, indicati nell’elenco di cui
all’allegato B.
3.
La lavoratrice è addetta ad altre mansioni
per il periodo per il quale è previsto
il divieto.
4.
La lavoratrice è, altresì, spostata
ad altre mansioni nei casi in cui i servizi
ispettivi del Ministero del lavoro, d’ufficio
o su istanza della lavoratrice, accertino
che le condizioni di lavoro o ambientali sono
pregiudizievoli alla salute della donna.
5.
La lavoratrice adibita a mansioni inferiori
a quelle abituali conserva la retribuzione
corrispondente alle mansioni precedentemente
svolte, nonché la qualifica originale.
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo
13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora
la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti
o superiori.
6.
Quando la lavoratrice non possa essere spostata
ad altre mansioni, il servizio ispettivo del
Ministero del lavoro, competente per territorio,
può disporre l’interdizione dal
lavoro per tutto il periodo di cui al presente
Capo, in attuazione di quanto previsto all’articolo
17.
7.
L’inosservanza delle disposizioni contenute
nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con
l’arresto fino a sei mesi.
Art.
8.
Esposizione a radiazioni ionizzanti
(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
art. 69)
1.
Le donne, durante la gravidanza, non possono
svolgere attività in zone classificate
o, comunque, essere adibite ad attività
che potrebbero esporre il nascituro ad una
dose che ecceda un millisievert durante il
periodo della gravidanza.
2.
È fatto obbligo alle lavoratrici di
comunicare al datore di lavoro il proprio
stato di gravidanza, non appena accertato.
3.
È altresì vietato adibire le
donne che allattano ad attività comportanti
un rischio di contaminazione.
Art.
9.
Polizia di Stato, penitenziaria e municipale
(legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14)
1.
Fermo restando quanto previsto dal presente
Capo, durante la gravidanza è vietato
adibire al lavoro operativo le appartenenti
alla Polizia di Stato.
2.
Per le appartenenti alla Polizia di Stato,
gli accertamenti tecnico-sanitari previsti
dal presente testo unico sono devoluti al
servizio sanitario dell’amministrazione
della pubblica sicurezza, in conformità
all’articolo 6, lettera z), della legge
23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.
3.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
al personale femminile del corpo di polizia
penitenziaria e ai corpi di polizia municipale.
Art.
10.
Personale militare femminile
(decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24,
art. 4, comma 3)
1.
Fatti salvi i periodi di divieto di adibire
al lavoro le donne previsti agli articoli
16 e 17, comma 1, durante il periodo di gravidanza
e fino a sette mesi successivi al parto il
personale militare femminile non può
svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed
insalubri, da determinarsi con decreti adottati,
sentito il comitato consultivo di cui all’articolo
1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n.
380, dal Ministro della difesa, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e delle pari opportunità per
il personale delle Forze armate, nonché
con il Ministro dei trasporti e della navigazione
per il personale delle capitanerie di porto,
e dal Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e delle pari opportunità per
il personale del Corpo della guardia di finanza.
Art.
11.
Valutazione dei rischi
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
645, art. 4)
1.
Fermo restando quanto stabilito dall’articolo
7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell’ambito
ed agli effetti della valutazione di cui all’articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni,
valuta i rischi per la sicurezza e la salute
delle lavoratrici, in particolare i rischi
di esposizione ad agenti fisici, chimici o
biologici, processi o condizioni di lavoro
di cui all’allegato C, nel rispetto
delle linee direttrici elaborate dalla Commissione
dell’Unione europea, individuando le
misure di prevenzione e protezione da adottare.
2.
L’obbligo di informazione stabilito
dall’articolo 21 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
comprende quello di informare le lavoratrici
ed i loro rappresentati per la sicurezza sui
risultati della valutazione e sulle conseguenti
misure di protezione e di prevenzione adottate.
Art.
12.
Conseguenze della valutazione
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
645, art. 5)
1.
Qualora i risultati della valutazione di cui
all’articolo 11, comma 1, rivelino un
rischio per la sicurezza e la salute delle
lavoratrici, il datore di lavoro adotta le
misure necessarie affinchè l’esposizione
al rischio delle lavoratrici sia evitata,
modificandone temporaneamente le condizioni
o l’orario di lavoro.
2.
Ove la modifica delle condizioni o dell’orario
di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi
o produttivi, il datore di lavoro applica
quanto stabilito dall’articolo 7, commi
3, 4 e 5, dandone contestuale informazione
scritta al servizio ispettivo del Ministero
del lavoro competente per territorio, che
può disporre l’interdizione dal
lavoro per tutto il periodo di cui all’articolo
6, comma 1, in attuazione di quanto previsto
all’articolo 17.
3.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano
applicazione al di fuori dei casi di divieto
sanciti dall’articolo 7, commi 1 e 2.
4.
L’inosservanza della disposizione di
cui al comma 1 è punita con la sanzione
di cui all’articolo 7, comma 7.
Art.
13.
Adeguamento alla disciplina comunitaria
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
645, articoli 2 e 8)
1.
Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
della sanità, sentita la Commissione
consultiva permanente di cui all’articolo
26 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, sono recepite
le linee direttrici elaborate dalla Commissione
dell’Unione europea, concernenti la
valutazione degli agenti chimici, fisici e
biologici, nonché dei processi industriali
ritenuti pericolosi per la sicurezza o la
salute delle lavoratrici e riguardanti anche
i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica
mentale e fisica e gli altri disagi fisici
e mentali connessi con l’attività
svolta dalle predette lavoratrici.
2.
Con la stessa procedura di cui al comma 1,
si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina
contenuta nel decreto di cui al comma 1, nonché
a modificare ed integrare gli elenchi di cui
agli allegati B e C, in conformità
alle modifiche alle linee direttrici e alle
altre modifiche adottate in sede comunitaria.
Art.
14.
Controlli prenatali
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
645, art. 7)
1.
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi
retribuiti per l’effettuazione di esami
prenatali, accertamenti clinici ovvero visite
mediche specialistiche, nel caso in cui questi
debbono essere eseguiti durante l’orario
di lavoro.
2.
Per la fruizione dei permessi di cui al comma
1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro
apposita istanza e successivamente presentano
la relativa documentazione giustificativa
attestante la data e l’orario di effettuazione
degli esami.
Art.
15.
Disposizioni applicabili
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
645, art. 9)
1.
Per quanto non diversamente previsto dal presente
Capo, restano ferme le disposizioni recate
dal decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, nonché
da ogni altra disposizione in materia di sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro.
Capo
III
CONGEDO DI MATERNITÀ
Art.
16.
Divieto di adibire al lavoro le donne
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4,
comma 1 e 4)
1.
È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta
del parto, salvo quanto previsto all’articolo
20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per
il periodo intercorrente tra la data presunta
e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti
prima del parto, qualora il parto avvenga
in data anticipata rispetto a quella presunta.
Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo
di maternità dopo il parto.
Art.
17.
Estensione del divieto
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli
4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)
1.
Il divieto è anticipato a tre mesi
dalla data presunta del parto quando le lavoratrici
sono occupate in lavori che, in relazione
all’avanzato stato di gravidanza, siano
da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali
lavori sono determinati con propri decreti
dal Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentite le organizzazioni sindacali
nazionali maggiormente rappresentative. Fino
all’emanazione del primo decreto ministeriale,
l’anticipazione del divieto di lavoro
è disposta dal servizio ispettivo del
Ministero del lavoro, competente per territorio.
2.
Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro
può disporre, sulla base di accertamento
medico, avvalendosi dei competenti organi
del Servizio sanitario nazionale, ai sensi
degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, l’interdizione
dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza,
fino al periodo di astensione di cui alla
lettera a), comma 1, dell’articolo 16,
per uno o più periodi, la cui durata
sarà determinata dal servizio stesso,
per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza
o di preesistenti forme morbose che si presume
possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali
siano ritenute pregiudizievoli alla salute
della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere
spostata ad altre mansioni, secondo quanto
previsto dagli articoli 7 e 12.
3.
L’astensione dal lavoro di cui alla
lettera a) del comma 2 è disposta dal
servizio ispettivo del Ministero del lavoro,
secondo le risultanze dell’accertamento
medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento
dovrà essere emanato entro sette giorni
dalla ricezione dell’istanza della lavoratrice.
4.
L’astensione dal lavoro di cui alle
lettere b) e c) del comma 2 può essere
disposta dal servizio ispettivo del Ministero
del lavoro, d’ufficio o su istanza della
lavoratrice, qualora nel corso della propria
attività di vigilanza constati l’esistenza
delle condizioni che danno luogo all’astensione
medesima.
5.
I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti
dai presente articolo sono definitivi.
Art.
18.
Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31,
comma 1)
1.
L’inosservanza delle disposizioni contenute
negli articoli 16 e 17 è punita con
l’arresto fino a sei mesi.
Art.
19.
Interruzione della gravidanza
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)
1.
L’interruzione della gravidanza, spontanea
o volontaria, nei casi previsti dagli articoli
4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194,
è considerata a tutti gli effetti come
malattia.
2.
Ai sensi dell’articolo 17 della legge
22 maggio 1978, n. 194, la pena prevista per
chiunque cagioni ad una donna, per colpa,
l’interruzione della gravidanza o un
parto prematuro è aumentata se il fatto
è commesso con la violazione delle
norme poste a tutela del lavoro.
Art.
20.
Flessibilità del congedo di maternità
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma
2)
1.
Ferma restando la durata complessiva del congedo
di maternità, le lavoratrici hanno
la facoltà di astenersi dal lavoro
a partire dal mese precedente la data presunta
del parto e nei quattro mesi successivi al
parto, a condizione che il medico specialista
del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato e il medico competente ai fini
della prevenzione e tutela della salute nei
luoghi di lavoro attestino che tale opzione
non arrechi pregiudizio alla salute della
gestante e del nascituro.
2.
Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della
sanità e per la solidarietà
sociale, sentite le parti sociali, definisce
con proprio decreto l’elenco dei lavori
ai quali non si applicano le disposizioni
del comma 1.
Art.
21.
Documentazione
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli
4, comma 5, e 28)
1.
Prima dell’inizio del periodo di divieto
di lavoro di cui all’articolo 16, lettera
a), le lavoratrici devono consegnare al datore
di lavoro e all’istituto erogatore dell’indennità
di maternità il certificato medico
indicante la data presunta del parto. La data
indicata nel certificato fa stato, nonostante
qualsiasi errore di previsione.
2.
La lavoratrice è tenuta a presentare,
entro trenta giorni, il certificato di nascita
del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva,
ai sensi dell’articolo 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Art.
22.
Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli
6, 8 e 15, commi 1 e 5;
legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma
2;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6,
commi 4 e 5)
1.
Le lavoratrici hanno diritto ad un’indennità
giornaliera pari all’80 per cento della
retribuzione per tutto il periodo del congedo
di maternità, anche in attuazione degli
articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.
2.
L’indennità è corrisposta
con le modalità di cui all’articolo
1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n.
33, ed è comprensiva di ogni altra
indennità spettante per malattia.
3.
I periodi di congedo di maternità devono
essere computati nell’anzianità
di servizio a tutti gli effetti, compresi
quelli relativi alla tredicesima mensilità
o alla gratifica natalizia e alle ferie.
4.
I medesimi periodi non si computano ai fini
del raggiungimento dei limiti di permanenza
nelle liste di mobilità di cui all’articolo
7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi
restando i limiti temporali di fruizione dell’indennità
di mobilità. I medesimi periodi si
computano ai fini del raggiungimento del limite
minimo di sei mesi di lavoro effettivamente
prestato per poter beneficiare dell’indennità
di mobilità.
5.
Gli stessi periodi sono considerati, ai fini
della progressione nella carriera, come attività
lavorativa, quando i contratti collettivi
non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
6.
Le ferie e le assenze eventualmente spettanti
alla lavoratrice ad altro titolo non vanno
godute contemporaneamente ai periodi di congedo
di maternità.
7.
Non viene cancellata dalla lista di mobilità
ai sensi dell’articolo 9 della legge
23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che,
in periodo di congedo di maternità,
rifiuta l’offerta di lavoro, di impiego
in opere o servizi di pubblica utilità,
ovvero l’avviamento a corsi di formazione
professionale.
Art.
23.
Calcolo dell’indennità
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16)
1.
Agli effetti della determinazione della misura
dell’indennità, per retribuzione
s’intende la retribuzione media globale
giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale
o mensile scaduto ed immediatamente precedente
a quello nel corso del quale ha avuto inizio
il congedo di maternità.
2.
Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero
relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima
mensilità e agli altri premi o mensilità
o trattamenti accessori eventualmente erogati
alla lavoratrice.
3.
Concorrono a formare la retribuzione gli stessi
elementi che vengono considerati agli effetti
della determinazione delle prestazioni dell’assicurazione
obbligatoria per le indennità economiche
di malattia.
4.
Per retribuzione media globale giornaliera
si intende l’importo che si ottiene
dividendo per trenta l’importo totale
della retribuzione del mese precedente a quello
nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
Qualora le lavoratrici non abbiano svolto
l’intero periodo lavorativo mensile
per sospensione del rapporto di lavoro con
diritto alla conservazione del posto per interruzione
del rapporto stesso o per recente assunzione
si applica quanto previsto al comma 5, lettera
c).
5.
Nei confronti delle operaie dei settori non
agricoli, per retribuzione media globale giornaliera
s’intende:
a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro
o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario,
l’orario medio effettivamente praticato
superi le otto ore giornaliere, l’importo
che si ottiene dividendo l’ammontare
complessivo degli emolumenti percepiti nel
periodo di paga preso in considerazione per
il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative
contingenti dell’azienda o per particolari
ragioni di carattere personale della lavoratrice,
l’orario medio effettivamente praticato
risulti inferiore a quello previsto dal contratto
di lavoro della categoria, l’importo
che si ottiene dividendo l’ammontare
complessivo degli emolumenti percepiti nel
periodo di paga preso in considerazione per
il numero delle ore di lavoro effettuato e
moltiplicando il quoziente ottenuto per il
numero delle ore giornaliere di lavoro previste
dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti
di lavoro prevedano, nell’ambito di
una settimana, un orario di lavoro identico
per i primi cinque giorni della settimana
e un orario ridotto per il sesto giorno, l’orario
giornaliero è quello che si ottiene
dividendo per sei il numero complessivo delle
ore settimanali contrattualmente stabilite;
c) in tutti gli altri casi, l’importo
che si ottiene dividendo l’ammontare
complessivo degli emolumenti percepiti nel
periodo di paga preso in considerazione per
il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti,
risultanti dal periodo stesso.
Art.
24.
Prolungamento del diritto alla corresponsione
del trattamento economico
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6,
comma 3)
1.
L’indennità di maternità
è corrisposta anche nei casi di risoluzione
del rapporto di lavoro previsti dall’articolo
54, comma 3, lettere b) e c), che si verifichino
durante i periodi di congedo di maternità
previsti dagli articoli 16 e 17.
2.
Le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio
del periodo di congedo di maternità,
sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione,
ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento
dell’indennità giornaliera di
maternità purchè tra l’inizio
della sospensione, dell’assenza o della
disoccupazione e quello di detto periodo non
siano decorsi più di sessanta giorni.
3.
Ai fini del computo dei predetti sessanta
giorni, non si tiene conto delle assenze dovute
a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate
e riconosciute dagli enti gestori delle relative
assicurazioni sociali, nè del periodo
di congedo parentale o di congedo per la malattia
del figlio fruito per una precedente maternità,
nè del periodo di assenza fruito per
accudire minori in affidamento, nè
del periodo di mancata prestazione lavorativa
prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale
di tipo verticale.
4.
Qualora il congedo di maternità abbia
inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione
del rapporto di lavoro e la lavoratrice si
trovi, all’inizio del periodo di congedo
stesso, disoccupata e in godimento dell’indennità
di disoccupazione, ha diritto all’indennità
giornaliera di maternità anzichè
all’indennità ordinaria di disoccupazione.
5.
La lavoratrice, che si trova nelle condizioni
indicate nel comma 4, ma che non è
in godimento della indennità di disoccupazione
perchè nell’ultimo biennio ha
effettuato lavorazioni alle dipendenze di
terzi non soggette all’obbligo dell’assicurazione
contro la disoccupazione, ha diritto all’indennità
giornaliera di maternità, purchè
al momento dell’inizio del congedo di
maternità non siano trascorsi più
di centottanta giorni dalla data di risoluzione
del rapporto e, nell’ultimo biennio
che precede il suddetto periodo, risultino
a suo favore, nell’assicurazione obbligatoria
per le indennità di maternità,
ventisei contributi settimanali.
6.
La lavoratrice che, nel caso di congedo di
maternità iniziato dopo sessanta giorni
dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi,
all’inizio del congedo stesso, sospesa
e in godimento del trattamento di integrazione
salariale a carico della Cassa integrazione
guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento,
all’indennità giornaliera di
maternità.
7.
Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano anche ai casi di fruizione dell’indennità
di mobilità di cui all’articolo
7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art.
25.
Trattamento previdenziale
(decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
564, art. 2, commi 1, 4, 6)
1.
Per i periodi di congedo di maternità,
non è richiesta, in costanza di rapporto
di lavoro, alcuna anzianità contributiva
pregressa ai fini dell’accreditamento
dei contributi figurativi per il diritto alla
pensione e per la determinazione della misura
stessa.
2.
In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni
lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza
sostitutive ed esclusive dell’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità,
la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti
al congedo di maternità di cui agli
articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori
del rapporto di lavoro, sono considerati utili
ai fini pensionistici, a condizione che il
soggetto possa far valere, all’atto
della domanda, almeno cinque anni di contribuzione
versata in costanza di rapporto di lavoro.
La contribuzione figurativa viene accreditata
secondo le disposizioni di cui all’articolo
8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con
effetto dal periodo in cui si colloca l’evento.
3.
Per i soggetti iscritti al fondo pensioni
lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi
dell’assicurazione generale obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati
alla relativa gestione pensionistica. Per
i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità
e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri
derivanti dalle disposizioni di cui al comma
2 sono posti a carico dell’ultima gestione
pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto
nel medesimo comma.
Art.
26.
Adozioni e affidamenti
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma
1)
1.
Il congedo di maternità di cui alla
lettera c), comma 1, dell’articolo 16
può essere richiesto dalla lavoratrice
che abbia adottato, o che abbia ottenuto in
affidamento un bambino di età non superiore
a sei anni all’atto dell’adozione
o dell’affidamento.
2.
Il congedo deve essere fruito durante i primi
tre mesi successivi all’effettivo ingresso
del bambino nella famiglia della lavoratrice.
Art.
27.
Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma
1;
legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma
3, lettera n), e 39-quater, lettere a) e c)
1.
Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo
internazionali, disciplinati dal Titolo III
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, il congedo di maternità
di cui al comma 1 dell’articolo 26 spetta
anche se il minore adottato o affidato abbia
superato i sei anni e sino al compimento della
maggiore età.
2.
Per l’adozione e l’affidamento
preadottivo internazionali, la lavoratrice
ha, altresì, diritto a fruire di un
congedo di durata corrispondente al periodo
di permanenza nello Stato straniero richiesto
per l’adozione e l’affidamento.
Il congedo non comporta indennità né
retribuzione.
3.
L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico
di curare la procedura di adozione certifica
la durata del congedo di cui al comma 1 dell’articolo
26, nonché la durata del periodo di
permanenza all’estero nel caso del congedo
previsto al comma 2 del presente articolo.
Capo
IV
CONGEDO DI PATERNITÀ
Art.
28.
Congedo di paternità
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis,
commi 1 e 2)
1.
Il padre lavoratore ha diritto di astenersi
dal lavoro per tutta la durata del congedo
di maternità o per la parte residua
che sarebbe spettata alla lavoratrice, in
caso di morte o di grave infermità
della madre ovvero di abbandono, nonché
in caso di affidamento esclusivo del bambino
al padre.
2.
Il padre lavoratore che intenda avvalersi
del diritto di cui al comma 1 presenta al
datore di lavoro la certificazione relativa
alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono,
il padre lavoratore ne rende dichiarazione
ai sensi dell’articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Art.
29.
Trattamento economico e normativo
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis,
comma 3)
1.
Il trattamento economico e normativo è
quello spettante ai sensi degli articoli 22
e 23.
Art.
30.
Trattamento previdenziale
1.
Il trattamento previdenziale è quello
previsto dall’articolo 25.
Art.
31.
Adozioni e affidamenti
1.
Il congedo di cui agli articoli 26, comma
1, e 27, comma 1, che non sia stato chiesto
dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni,
al lavoratore.
2.
Il congedo di cui all’articolo 27, comma
2, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
3.
Al lavoratore, alle medesime condizioni previste
dai commi 1 e 2, è riconosciuto il
diritto di cui all’articolo 28.
Capo
V
CONGEDO PARENTALE
Art.
32.
Congedo parentale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli
1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)
1.
Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni
di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi
dal lavoro secondo le modalità stabilite
dal presente articolo. I relativi congedi
parentali dei genitori non possono complessivamente
eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo
il disposto del comma 2 del presente articolo.
Nell’ambito del predetto limite, il
diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo
di congedo di maternità di cui al Capo
III, per un periodo continuativo o frazionato
non superiore a sei mesi;
b)
al padre lavoratore, dalla nascita del figlio,
per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a sei mesi, elevabile a sette nel
caso di cui al comma 2;
c)
qualora vi sia un solo genitore, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a
dieci mesi.
2.
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto
di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo
o frazionato non inferiore a tre mesi, il
limite complessivo dei congedi parentali dei
genitori è elevato a undici mesi.
3.
Ai fini dell’esercizio del diritto di
cui al comma 1, il genitore è tenuto,
salvo casi di oggettiva impossibilità,
a preavvisare il datore di lavoro secondo
le modalità e i criteri definiti dai
contratti collettivi, e comunque con un periodo
di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4.
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente
anche qualora l’altro genitore non ne
abbia diritto.
Art.
33.
Prolungamento del congedo
(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi
1 e 2;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)
1.
La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre di minore con handicap in
situazione di gravità accertata ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto
al prolungamento fino a tre anni del congedo
parentale a condizione che il bambino non
sia ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati.
2.
In alternativa al prolungamento del congedo
possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo
42, comma 1.
3.
Il congedo spetta al genitore richiedente
anche qualora l’altro genitore non ne
abbia diritto.
4.
Resta fermo il diritto di fruire del congedo
di cui all’articolo 32. Il prolungamento
di cui al comma 1 decorre dal termine del
periodo corrispondente alla durata massima
del congedo parentale spettante al richiedente
ai sensi dell’articolo 32.
Art.
34.
Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli
15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)
1.
Per i periodi di congedo parentale di cui
all’articolo 32 alle lavoratrici e ai
lavoratori è dovuta fino al terzo anno
di vita del bambino, un’indennità
pari al 30 per cento della retribuzione, per
un periodo massimo complessivo tra i genitori
di sei mesi. L’indennità è
calcolata secondo quanto previsto all’articolo
23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.
2.
Si applica il comma 1 per tutto il periodo
di prolungamento del congedo di cui all’articolo
33.
3.
Per i periodi di congedo parentale di cui
all’articolo 32 ulteriori rispetto a
quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta
un’indennità pari al 30 per cento
della retribuzione, a condizione che il reddito
individuale dell’interessato sia inferiore
a 2,5 volte l’importo del trattamento
minimo di pensione a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria. Il reddito è
determinato secondo i criteri previsti in
materia di limiti reddituali per l’integrazione
al minimo.
4.
L’indennità è corrisposta
con le modalità di cui all’articolo
22, comma 2.
5.
I periodi di congedo parentale sono computati
nell’anzianità di servizio, esclusi
gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima
mensilità o alla gratifica natalizia.
6.
Si applica quanto previsto all’articolo
22, commi 4, 6 e 7.
Art.
35.
Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15,
comma 2, lettere a) e b);
decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
564, articoli 2, commi 2, 3 e 5)
1.
I periodi di congedo parentale che danno diritto
al trattamento economico e normativo di cui
all’articolo 34, commi 1 e 2, sono coperti
da contribuzione figurativa. Si applica quanto
previsto al comma 1 dell’articolo 25.
2.
I periodi di congedo parentale di cui all’articolo
34, comma 3, compresi quelli che non danno
diritto al trattamento economico, sono coperti
da contribuzione figurativa, attribuendo come
valore retributivo per tale periodo il 200
per cento del valore massimo dell’assegno
sociale, proporzionato ai periodi di riferimento,
salva la facoltà di integrazione da
parte dell’interessato, con riscatto
ai sensi dell’articolo 13 della legge
12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento
dei relativi contributi secondo i criteri
e le modalità della prosecuzione volontaria.
3.
Per i dipendenti di amministrazioni pubbliche
e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi
dell’assicurazione generale obbligatoria
gestita dall’Istituto nazionale previdenza
sociale (INPS) ai quali viene corrisposta
una retribuzione ridotta o non viene corrisposta
alcuna retribuzione nei periodi di congedo
parentale, sussiste il diritto, per la parte
differenziale mancante alla misura intera
o per l’intera retribuzione mancante,
alla contribuzione figurativa da accreditare
secondo le disposizioni di cui all’articolo
8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
4.
Gli oneri derivanti dal riconoscimento della
contribuzione figurativa di cui al comma 3,
per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi
o sostitutivi dell’assicurazione generale
obbligatoria, restano a carico della gestione
previdenziale cui i soggetti medesimi risultino
iscritti durante il predetto periodo.
5.
Per i soggetti iscritti al fondo pensioni
lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza
sostitutive ed esclusive dell’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità,
la vecchiaia e i superstiti, i periodi non
coperti da assicurazione e corrispondenti
a quelli che danno luogo al congedo parentale,
collocati temporalmente al di fuori del rapporto
di lavoro, possono essere riscattati, nella
misura massima di cinque anni, con le modalità
di cui all’articolo 13 della legge 12
agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni,
a condizione che i richiedenti possano far
valere, all’atto della domanda, complessivamente
almeno cinque anni di contribuzione versata
in costanza di effettiva attività lavorativa.
Art.
36.
Adozioni e affidamenti
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma
2;
legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma
7;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
1.
Il congedo parentale di cui al presente Capo
spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
2.
Il limite di età, di cui all’articolo
34, comma 1, è elevato a sei anni.
In ogni caso, il congedo parentale può
essere fruito nei primi tre anni dall’ingresso
del minore nel nucleo familiare.
3.
Qualora, all’atto dell’adozione
o dell’affidamento, il minore abbia
un’età compresa fra i sei e i
dodici anni, il congedo parentale è
fruito nei primi tre anni dall’ingresso
del minore nel nucleo familiare.
Art.
37
Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma
2;
legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma
3, lettera n), e 39-quater, lettera b)
1.
In caso di adozione e di affidamento preadottivo
internazionale si applicano le disposizioni
dell’articolo 36.
2.
L’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico
di curare la procedura di adozione certifica
la durata del congedo parentale.
Art.
38.
Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31,
comma 3)
1.
Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo
all’esercizio dei diritti di assenza
dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti
con la sanzione amministrativa da lire un
milione a lire cinque milioni.
Capo
VI
RIPOSI E PERMESSI
Art.
39.
Riposi giornalieri della madre
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)
1.
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici
madri, durante il primo anno di vita del bambino,
due periodi di riposo, anche cumulabili durante
la giornata. Il riposo è uno solo quando
l’orario giornaliero di lavoro è
inferiore a sei ore.
2.
I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno
la durata di un’ora ciascuno e sono
considerati ore lavorative agli effetti della
durata e della retribuzione del lavoro. Essi
comportano il diritto della donna ad uscire
dall’azienda.
3.
I periodi di riposo sono di mezz’ora
ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell’asilo
nido o di altra struttura idonea, istituiti
dal datore di lavoro nell’unità
produttiva o nelle immediate vicinanze di
essa.
Art.
40.
Riposi giornalieri del padre
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)
1.
I periodi di riposo di cui all’articolo
39 sono riconosciuti al padre lavoratore:
a)
nel caso in cui i figli siano affidati al
solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente
che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice
dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità
della madre.
Art.
41.
Riposi per parti plurimi
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10,
comma 6)
1.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo
sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto
a quelle previste dall’articolo 39,
comma 1, possono essere utilizzate anche dal
padre.
Art.
42.
Riposi e permessi per i figli con handicap
grave
(legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma
4-bis, e 20)
1.
Fino al compimento del terzo anno di vita
del bambino con handicap in situazione di
gravità e in alternativa al prolungamento
del periodo di congedo parentale, si applica
l’articolo 33, comma 2, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due
ore di riposo giornaliero retribuito.
2.
Successivamente al compimento del terzo anno
di vita del bambino con handicap in situazione
di gravità, la lavoratrice madre o,
in alternativa, il lavoratore padre hanno
diritto ai permessi di cui all’articolo
33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104. Detti permessi sono fruibili anche
in maniera continuativa nell’ambito
del mese.
3.
Successivamente al raggiungimento della maggiore
età del figlio con handicap in situazione
di gravità, la lavoratrice madre o,
in alternativa, il lavoratore padre hanno
diritto ai permessi di cui all’articolo
33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104. Ai sensi dell’articolo 20 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi,
fruibili anche in maniera continuativa nell’ambito
del mese, spettano a condizione che sussista
convivenza con il figlio o, in assenza di
convivenza, che l’assistenza al figlio
sia continuativa ed esclusiva.
4.
I riposi e i permessi, ai sensi dell’articolo
33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, possono essere cumulati con il congedo
parentale ordinario e con il congedo per la
malattia del figlio.
5.
La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa,
uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto
con handicap in situazione di gravità
di cui all’articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, della
legge medesima e che abbiano titolo a fruire
dei benefici di cui all’articolo 33,
commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l’assistenza
del figlio, hanno diritto a fruire del congedo
di cui al comma 2 dell’articolo 4 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta
giorni dalla richiesta. Durante il periodo
di congedo, il richiedente ha diritto a percepire
un’indennità corrispondente all’ultima
retribuzione e il periodo medesimo è
coperto da contribuzione figurativa; l’indennità
e la contribuzione figurativa spettano fino
a un importo complessivo massimo di lire 70
milioni annue per il congedo di durata annuale.
Detto importo è rivalutato annualmente,
a decorrere dall’anno 2002, sulla base
della variazione dell’indice Istat dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati. L’indennità è
corrisposta dal datore di lavoro secondo le
modalità previste per la corresponsione
dei trattamenti economici di maternità.
I datori di lavoro privati, nella denuncia
contributiva, detraggono l’importo dell’indennità
dall’ammontare dei contributi previdenziali
dovuti all’ente previdenziale competente.
Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro
privati, compresi quelli per i quali non è
prevista l’assicurazione per le prestazioni
di maternità, l’indennità
di cui al presente comma è corrisposta
con le modalità di cui all’articolo
1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito
ai sensi del presente comma alternativamente
da entrambi i genitori non può superare
la durata complessiva di due anni; durante
il periodo di congedo entrambi i genitori
non possono fruire dei benefici di cui all’articolo
33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte
salve le disposizioni di cui ai commi 5 e
6 del medesimo articolo. (1) (1bis)
6.
I riposi, i permessi e i congedi di cui al
presente articolo spettano anche qualora l’altro
genitore non ne abbia diritto.
(1)
Il comma 106 dell'articolo 3 della della legge
24 dicembre 2003, n. 350 ha soppresso il limite
di cinque anni di certificazione dell'handicap
grave precedentemente posto come condizione
per accedere ai congedi in parola.
(1bis)
la Corte Costituzionale con Sentenza 8 giugno
2005, n. 233, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 42, comma 5, del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
(Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternità
e paternità, a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella
parte in cui non prevede il diritto di uno
dei fratelli o delle sorelle conviventi con
soggetto con handicap in situazione di gravità
a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi
in cui i genitori siano impossibilitati a
provvedere all'assistenza del figlio handicappato
perché totalmente inabili.
Art.
42-bis.
Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti
alle amministrazioni pubbliche
1.
Il genitore con figli minori fino a tre anni
di età dipendente di amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, può
essere assegnato, a richiesta, anche in modo
frazionato e per un periodo complessivamente
non superiore a tre anni, ad una sede di servizio
ubicata nella stessa provincia o regione nella
quale l’altro genitore esercita la propria
attività lavorativa, subordinatamente
alla sussistenza di un posto vacante e disponibile
di corrispondente posizione retributiva e
previo assenso delle amministrazioni di provenienza
e destinazione. L’eventuale dissenso
deve essere motivato. L’assenso o il
dissenso devono essere comunicati all’interessato
entro trenta giorni dalla domanda.
2. Il posto temporaneamente lasciato libero
non si renderà disponibile ai fini
di una nuova assunzione. (2)
(2)
il presente articolo è stato inserito
dal comma 105 dell'articolo 3 della della
legge 24 dicembre 2003, n. 350
Art.
43.
Trattamento economico e normativo
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 8;
legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma
4;
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, art.
2, comma 3-ter)
1.
Per i riposi e i permessi di cui al presente
Capo è dovuta un’indennità,
a carico dell’ente assicuratore, pari
all’intero ammontare della retribuzione
relativa ai riposi e ai permessi medesimi.
L’indennità è anticipata
dal datore di lavoro ed è portata a
conguaglio con gli apporti contributivi dovuti
all’ente assicuratore.
2.
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo
34, comma 5.
Art.
44.
Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10,
comma 5;
legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma
4)
1.
Ai periodi di riposo di cui al presente Capo
si applicano le disposizioni di cui all’articolo
35, comma 2.
2.
I tre giorni di permesso mensile di cui all’articolo
42, commi 2 e 3, sono coperti da contribuzione
figurativa.
Art.
45.
Adozioni e affidamenti
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma
5;
legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma
7)
1.
Le disposizioni in materia di riposi di cui
agli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche
in caso di adozione e di affidamento entro
il primo anno di vita del bambino.
2.
Le disposizioni di cui all’articolo
42 si applicano anche in caso di adozione
e di affidamento di soggetti con handicap
in situazione di gravità.
Art.
46.
Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31,
comma 3)
1.
L’inosservanza delle disposizioni contenute
negli articoli 39, 40 e 41 è punita
con la sanzione amministrativa da lire un
milione a lire cinque milioni.
Capo
VII
CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO
Art.
47.
Congedo per la malattia del figlio
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli
1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5)
1.
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno
diritto di astenersi dal lavoro per periodi
corrispondenti alle malattie di ciascun figlio
di età non superiore a tre anni.
2.
Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì
diritto di astenersi dal lavoro, nel limite
di cinque giorni lavorativi all’anno,
per le malattie di ogni figlio di età
compresa fra i tre e gli otto anni.
3.
Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e
2 il genitore deve presentare il certificato
di malattia rilasciato da un medico specialista
del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato.
4.
La malattia del bambino che dia luogo a ricovero
ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore,
il decorso delle ferie in godimento per i
periodi di cui ai commi 1 e 2.
5.
Ai congedi di cui al presente articolo non
si applicano le disposizioni sul controllo
della malattia del lavoratore.
6.
Il congedo spetta al genitore richiedente
anche qualora l’altro genitore non ne
abbia diritto.
Art.
48.
Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7,
comma 5)
1.
I periodi di congedo per la malattia del figlio
sono computati nell’anzianità
di servizio, esclusi gli effetti relativi
alle ferie e alla tredicesima mensilità
o alla gratifica natalizia.
2.
Si applica quanto previsto all’articolo
22, commi 4, 6 e 7.
Art.
49.
Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15,
comma 3)
1.
Per i periodi di congedo per la malattia del
figlio è dovuta la contribuzione figurativa
fino al compimento del terzo anno di vita
del bambino. Si applica quanto previsto all’articolo
25.
2.
Successivamente al terzo anno di vita del
bambino e fino al compimento dell’ottavo
anno, è dovuta la copertura contributiva
calcolata con le modalità previste
dall’articolo 35, comma 2.
3.
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo
35, commi 3, 4 e 5.
Art.
50.
Adozioni e affidamenti
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma
5)
1.
Il congedo per la malattia del bambino di
cui al presente Capo spetta anche per le adozioni
e gli affidamenti.
2.
Il limite di età, di cui all’articolo
47, comma 1, è elevato a sei anni.
Fino al compimento dell’ottavo anno
di età si applica la disposizione di
cui al comma 2 del medesimo articolo.
3.
Qualora, all’atto dell’adozione
o dell’affidamento, il minore abbia
un’età compresa fra i sei e i
dodici anni, il congedo per la malattia del
bambino è fruito nei primi tre anni
dall’ingresso del minore nel nucleo
familiare alle condizioni previste dall’articolo
47, comma 2.
Art.
51.
Documentazione
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7,
comma 5)
1.
Ai fini della fruizione del congedo di cui
al presente Capo, la lavoratrice ed il lavoratore
sono tenuti a presentare una dichiarazione
rilasciata ai sensi dell’articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l’altro
genitore non sia in congedo negli stessi giorni
per il medesimo motivo.
Art.
52.
Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31,
comma 3)
1.
Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo
all’esercizio dei diritti di assenza
dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti
con la sanzione amministrativa da lire un
milione a lire cinque milioni.
Capo
VIII
LAVORO NOTTURNO
Art. 53.
Lavoro notturno
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi
1 e 2, lettere a) e b)
1.
È vietato adibire le donne al lavoro,
dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento
dello stato di gravidanza fino al compimento
di un anno di età del bambino.
2.
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a)
la lavoratrice madre di un figlio di età
inferiore a tre anni o, in alternativa, il
lavoratore padre convivente con la stessa;
b)
la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico
genitore affidatario di un figlio convivente
di età inferiore a dodici anni.
3.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera
c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non
sono altresì obbligati a prestare lavoro
notturno la lavoratrice o il lavoratore che
abbia a proprio carico un soggetto disabile
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e successive modificazioni.
Capo
IX
DIVIETO DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI, DIRITTO
AL RIENTRO
Art. 54.
Divieto di licenziamento
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2,
commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2;
legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis,
comma 4;
decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566,
art. 2, comma 2;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma
1)
1.
Le lavoratrici non possono essere licenziate
dall’inizio del periodo di gravidanza
fino al termine dei periodi di interdizione
dal lavoro previsti dal Capo III, nonché
fino al compimento di un anno di età
del bambino.
2.
Il divieto di licenziamento opera in connessione
con lo stato oggettivo di gravidanza, e la
lavoratrice, licenziata nel corso del periodo
in cui opera il divieto, è tenuta a
presentare al datore di lavoro idonea certificazione
dalla quale risulti l’esistenza all’epoca
del licenziamento, delle condizioni che lo
vietavano.
3.
Il divieto di licenziamento non si applica
nel caso:
a)
di colpa grave da parte della lavoratrice,
costituente giusta causa per la risoluzione
del rapporto di lavoro;
b)
di cessazione dell’attività dell’azienda
cui essa è addetta;
c)
di ultimazione della prestazione per la quale
la lavoratrice è stata assunta o di
risoluzione del rapporto di lavoro per la
scadenza del termine;
d)
di esito negativo della prova; resta fermo
il divieto di discriminazione di cui all’articolo
4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive
modificazioni.
4.
Durante il periodo nel quale opera il divieto
di licenziamento, la lavoratrice non può
essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che
sia sospesa l’attività dell’azienda
o del reparto cui essa è addetta, semprechè
il reparto stesso abbia autonomia funzionale.
La lavoratrice non può altresì
essere collocata in mobilità a seguito
di licenziamento collettivo ai sensi della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni.
5.
Il licenziamento intimato alla lavoratrice
in violazione delle disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3, è nullo.
6.
È altresì nullo il licenziamento
causato dalla domanda o dalla fruizione del
congedo parentale e per la malattia del bambino
da parte della lavoratrice o del lavoratore.
7.
In caso di fruizione del congedo di paternità,
di cui all’articolo 28, il divieto di
licenziamento si applica anche al padre lavoratore
per la durata del congedo stesso e si estende
fino al compimento di un anno di età
del bambino. Si applicano le disposizioni
del presente articolo, commi 3, 4 e 5.
8.
L’inosservanza delle disposizioni contenute
nel presente articolo è punita con
la sanzione amministrativa da lire due milioni
a lire cinque milioni. Non è ammesso
il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche in caso di adozione e di affidamento.
Il divieto di licenziamento si applica fino
a un anno dall’ingresso del minore nel
nucleo familiare, in caso di fruizione del
congedo di maternità e di paternità.
Art.
55.
Dimissioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma
2)
1.
In caso di dimissioni volontarie presentate
durante il periodo per cui è previsto,
a norma dell’articolo 54, il divieto
di licenziamento, la lavoratrice ha diritto
alle indennità previste da disposizioni
di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
2.
La disposizione di cui al comma 1 si applica
al padre lavoratore che ha fruito del congedo
di paternità.
3.
La disposizione di cui al comma 1 si applica
anche nel caso di adozione e di affidamento,
entro un anno dall’ingresso del minore
nel nucleo familiare.
4.
La richiesta di dimissioni presentata dalla
lavoratrice, durante il periodo di gravidanza,
e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante
il primo anno di vita del bambino o nel primo
anno di accoglienza del minore adottato o
in affidamento, deve essere convalidata dal
servizio ispettivo del Ministero del lavoro,
competente per territorio. A detta convalida
è condizionata la risoluzione del rapporto
di lavoro.
5.
Nel caso di dimissioni di cui al presente
articolo, la lavoratrice o il lavoratore non
sono tenuti al preavviso.
Art.
56.
Diritto al rientro e alla conservazione del
posto
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2,
comma 6;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma
1)
1.
Al termine dei periodi di divieto di lavoro
previsti dal Capo II e III, le lavoratrici
hanno diritto di conservare il posto di lavoro
e, salvo che espressamente vi rinuncino, di
rientrare nella stessa unità produttiva
ove erano occupate all’inizio del periodo
di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo
comune, e di permanervi fino al compimento
di un anno di età del bambino; hanno
altresì diritto di essere adibite alle
mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
2.
La disposizione di cui al comma 1 si applica
anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo
la fruizione del congedo di paternità.
3.
Negli altri casi di congedo, di permesso o
di riposo disciplinati dal presente testo
unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno
diritto alla conservazione del posto di lavoro
e, salvo che espressamente vi rinuncino, al
rientro nella stessa unità produttiva
ove erano occupati al momento della richiesta,
o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno
altresì diritto di essere adibiti alle
mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
4.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche in caso di adozione e di affidamento.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
fino a un anno dall’ingresso del minore
nel nucleo familiare.
Capo
X
DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 57.
Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche
amministrazioni
(decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito
dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, art.
8)
1.
Ferma restando la titolarità del diritto
ai congedi di cui al presente testo unico,
alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle
amministrazioni pubbliche con contratto a
tempo determinato, di cui alla legge 18 aprile
1962, n. 230, o con contratto di lavoro temporaneo,
di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196,
spetta il trattamento economico pari all’indennità
prevista dal presente testo unico per i congedi
di maternità, di paternità e
parentali, salvo che i relativi ordinamenti
prevedano condizioni di migliore favore.
2.
Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al
comma 1 si applica altresì quanto previsto
dall’articolo 24, con corresponsione
del trattamento economico a cura dell’amministrazione
pubblica presso cui si è svolto l’ultimo
rapporto di lavoro.
Art.
58.
Personale militare
(decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24,
art. 4, comma 2, e 5, commi 2 e 3)
1.
Le assenze dal servizio per motivi connessi
allo stato di maternità, disciplinate
dal presente testo unico, non pregiudicano
la posizione di stato giuridico del personale
in servizio permanente delle Forze armate
e del Corpo della guardia di finanza, salvo
quanto previsto dal comma 2.
2.
I periodi di congedo di maternità,
previsti dagli articoli 16 e 17, sono validi
a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità
di servizio. Gli stessi periodi sono computabili
ai fini della progressione di carriera, salva
la necessità dell’effettivo compimento
nonché del completamento degli obblighi
di comando, di attribuzioni specifiche, di
servizio presso enti o reparti e di imbarco,
previsti dalla normativa vigente.
3.
Il personale militare che si assenta dal servizio
per congedo parentale e per la malattia del
figlio è posto in licenza straordinaria
per motivi privati, equiparata a tutti gli
effetti a quanto previsto agli articoli 32
e 47. Il periodo trascorso in tale licenza
è computabile, ai fini della progressione
di carriera, nei limiti previsti dalla disciplina
vigente in materia di documenti caratteristici
degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari
di truppa dell’Esercito, della Marina
e dell’Aeronautica relativamente al
periodo massimo di assenza che determina la
fine del servizio.
Art.
59.
Lavoro stagionale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2,
comma 4)
1.
Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni
che diano luogo a disoccupazione stagionale,
di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale
30 novembre 1964, e successive modificazioni,
le quali siano licenziate a norma della lettera
b) del comma 3 dell’articolo 54, hanno
diritto, per tutto il periodo in cui opera
il divieto di licenziamento, semprechè
non si trovino in periodo di congedo di maternità,
alla ripresa dell’attività lavorativa
stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni.
2.
Alle lavoratrici e ai lavoratori stagionali
si applicano le disposizioni dell’articolo
7 del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 564, in materia contributiva.
3.
Alle straniere titolari di permesso di soggiorno
per lavoro stagionale è riconosciuta
l’assicurazione di maternità,
ai sensi della lettera d), comma 1, dell’articolo
25 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286.
Art.
60.
Lavoro a tempo parziale
(decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
61, art. 4, comma 2)
1.
In attuazione di quanto previsto dal decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e, in
particolare, del principio di non discriminazione,
la lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale
beneficiano dei medesimi diritti di un dipendente
a tempo pieno comparabile, per quanto riguarda
la durata dei congedi previsti dal presente
testo unico. Il relativo trattamento economico
è riproporzionato in ragione della
ridotta entità della prestazione lavorativa.
2.
Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo
parziale e il datore di lavoro abbiano concordato
la trasformazione del rapporto di lavoro in
rapporto a tempo pieno per un periodo in parte
coincidente con quello del congedo di maternità,
è assunta a riferimento la base di
calcolo più favorevole della retribuzione,
agli effetti di quanto previsto dall’articolo
23, comma 4.
3.
Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni dell’articolo
8 del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 564, in materia contributiva.
Art.
61.
Lavoro a domicilio
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli
1, 13, 18, 22;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)
1.
Le lavoratrici e i lavoratori a domicilio
hanno diritto al congedo di maternità
e di paternità. Si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22,
comma 3, e 54, ivi compreso il relativo trattamento
economico e normativo.
2.
Durante il periodo di congedo, spetta l’indennità
giornaliera di cui all’articolo 22,
a carico dell’INPS, in misura pari all’80
per cento del salario medio contrattuale giornaliero,
vigente nella provincia per i lavoratori interni,
aventi qualifica operaia, della stessa industria.
3.
Qualora, per l’assenza nella stessa
provincia di industrie similari che occupano
lavoratori interni, non possa farsi riferimento
al salario contrattuale provinciale di cui
al comma 2, si farà riferimento alla
media dei salari contrattuali provinciali
vigenti per la stessa industria nella regione,
e, qualora anche ciò non fosse possibile,
si farà riferimento alla media dei
salari provinciali vigenti nella stessa industria
del territorio nazionale.
4.
Per i settori di lavoro a domicilio per i
quali non esistono corrispondenti industrie
che occupano lavoratori interni, con apposito
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentite le organizzazioni sindacali
interessate, si prenderà a riferimento
il salario medio contrattuale giornaliero
vigente nella provincia per i lavoratori aventi
qualifica operaia dell’industria che
presenta maggiori caratteri di affinità.
5.
La corresponsione dell’indennità
di cui al comma 2 è subordinata alla
condizione che, all’inizio del congedo
di maternità, la lavoratrice riconsegni
al committente tutte le merci e il lavoro
avuto in consegna, anche se non ultimato.
Art.
62.
Lavoro domestico
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli
1, 13, 19, 22;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)
1.
Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi
domestici e familiari hanno diritto al congedo
di maternità e di paternità.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3 e 6, ivi compreso
il relativo trattamento economico e normativo.
2.
Per il personale addetto ai servizi domestici
familiari, l’indennità di cui
all’articolo 22 ed il relativo finanziamento
sono regolati secondo le modalità e
le disposizioni stabilite dal decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,
n. 1403.
Art.
63.
Lavoro in agricoltura
(decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito
dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, art.
14;
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, art.
5;
decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146,
art. 4;
legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma
21)
1.
Le prestazioni di maternità e di paternità
di cui alle presenti disposizioni per le lavoratrici
e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato
sono corrisposte, ferme restando le modalità
erogative di cui all’articolo 1, comma
6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33, con gli stessi criteri
previsti per i lavoratori dell’industria.
2.
Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con
contratto a tempo determinato iscritti o aventi
diritto all’iscrizione negli elenchi
nominativi di cui all’articolo 7, n.
5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto alle prestazioni
di maternità e di paternità
a condizione che risultino iscritti nei predetti
elenchi nell’anno precedente per almeno
51 giornate.
3.
È consentita l’ammissione delle
lavoratrici e dei lavoratori alle prestazioni
di maternità e di paternità,
mediante certificazione di iscrizione d’urgenza
negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli,
ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del
decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile
1946, n. 212, e successive modificazioni.
4.
Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli
a tempo indeterminato le prestazioni per i
congedi, riposi e permessi di cui ai Capi
III, IV, V e VI sono calcolate sulla base
della retribuzione di cui all’articolo
12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prendendo
a riferimento il periodo mensile di paga precedente
a quello nel corso del quale ha avuto inizio
il congedo.
5.
Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli
a tempo determinato, esclusi quelli di cui
al comma 6, le prestazioni per i congedi,
riposi e permessi sono determinate sulla base
della retribuzione fissata secondo le modalità
di cui all’articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968,
n. 488, ai sensi dell’articolo 3 della
legge 8 agosto 1972, n. 457.
6.
Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli
di cui al comma 2 il salario medio convenzionale
determinato con decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e rilevato
nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione
e delle prestazioni temporanee, fino a quando
il suo importo per le singole qualifiche degli
operai agricoli non sia superato da quello
spettante nelle singole province in applicazione
dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. A
decorrere da tale momento trova applicazione
l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge
9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive
modificazioni.
7.
Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli
compartecipanti e piccoli coloni l’ammontare
della retribuzione media è stabilito
in misura pari a quella di cui al comma 5.
Art.
64.
Collaborazioni coordinate e continuative
1.
In materia di tutela della maternità,
alle lavoratrici di cui all’articolo
2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n.
335, non iscritte ad altre forme obbligatorie,
si applicano le disposizioni di cui al comma
16 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
2.
Ai sensi del comma 12 dell’articolo
80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la
tutela della maternità prevista dalla
disposizione di cui al comma 16, quarto periodo,
dell’articolo 59 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, avviene nelle forme e con le
modalità previste per il lavoro dipendente.
Art.
65.
Attività socialmente utili
(decreto legislativo 1° dicembre 1997,
n. 468, art. 8, comma 3, 15, 16 e 17;
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,
articoli 4 e 10)
1.
Le lavoratrici e i lavoratori di cui al decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,
e successive modificazioni, impegnati in attività
socialmente utili hanno diritto al congedo
di maternità e di paternità.
Alle lavoratrici si applica altresì
la disciplina di cui all’articolo 17
del presente testo unico.
2.
Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al
comma 1, che non possono vantare una precedente
copertura assicurativa ai sensi dell’articolo
24, per i periodi di congedo di maternità
e di paternità, viene corrisposta dall’INPS
un’indennità pari all’80
per cento dell’importo dell’assegno
previsto dall’articolo 8, comma 3, del
decreto legislativo 1° dicembre 1997,
n. 468. I conseguenti oneri sono rimborsati,
annualmente, tramite rendiconto dell’INPS,
a carico del Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, o del soggetto finanziatore dell’attività
socialmente utile.
3.
Alle lavoratrici e ai lavoratori viene riconosciuto
il diritto a partecipare alle medesime attività
socialmente utili ancora in corso o prorogate
al termine del periodo di congedo di maternità
e di paternità.
4.
Alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati
a tempo pieno in lavori socialmente utili
sono riconosciuti, senza riduzione dell’assegno,
i riposi di cui agli articoli 39 e 40.
5.
L’assegno è erogato anche per
i permessi di cui all’articolo 33, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche
ai sensi di quanto previsto all’articolo
42, commi 2, 3 e 6, del presente testo unico.
Capo
XI
LAVORATRICI AUTONOME
Art. 66.
Indennità di maternità per le
lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 1)
1.
Alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette,
mezzadre e colone, artigiane ed esercenti
attività commerciali di cui alle leggi
26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n.
463, e 22 luglio 1966, n. 613, e alle imprenditrici
agricole a titolo principale, è corrisposta
una indennità giornaliera per il periodo
di gravidanza e per quello successivo al parto
calcolata ai sensi dell’articolo 68.
Art.
67.
Modalità di erogazione
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 2)
1.
L’indennità di cui all’articolo
66 viene erogata dall’INPS a seguito
di apposita domanda in carta libera, corredata
da un certificato medico rilasciato dall’azienda
sanitaria locale competente per territorio,
attestante la data di inizio della gravidanza
e quella presunta del parto ovvero dell’interruzione
della gravidanza spontanea o volontaria ai
sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194.
2.
In caso di adozione o di affidamento, l’indennità
di maternità di cui all’articolo
66 spetta, sulla base di idonea documentazione,
per tre mesi successivi all’effettivo
ingresso del bambino nella famiglia a condizione
che questo non abbia superato i sei anni di
età, secondo quanto previsto all’articolo
26, o i 18 anni di età, secondo quanto
previsto all’articolo 27.
3.
L’INPS provvede d’ufficio agli
accertamenti amministrativi necessari.
Art.
68.
Misura dell’indennità
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, articoli
3, 4 e 5)
1.
Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre
e alle imprenditrici agricole è corrisposta,
per i due mesi antecedenti la data del parto
e per i tre mesi successivi alla stessa, una
indennità giornaliera pari all’80
per cento della retribuzione minima giornaliera
per gli operai agricoli a tempo indeterminato,
come prevista dall’articolo 14, comma
7, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
791, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione
all’anno precedente il parto.
2.
Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti
attività commerciali è corrisposta,
per i due mesi antecedenti la data del parto
e per i tre mesi successivi alla stessa data
effettiva del parto, una indennità
giornaliere pari all’80 per cento del
salario minimo giornaliero stabilito dall’articolo
1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge
26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante,
per la qualifica di impiegato, dalla tabella
A e dai successivi decreti ministeriali di
cui al secondo comma del medesimo articolo
1.
3.
In caso di interruzione della gravidanza,
spontanea o volontaria, nei casi previsti
dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio
1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo
mese di gravidanza, su certificazione medica
rilasciata dall’azienda sanitaria locale
competente per territorio, è corrisposta
una indennità giornaliera calcolata
ai sensi dei commi 1 e 2 per un periodo di
trenta giorni.
Art.
69.
Congedo parentale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1,
comma 4)
1.
Alle lavoratrici di cui al presente Capo,
madri di bambini nati a decorrere dal 1°
gennaio 2000, è esteso il diritto al
congedo parentale di cui all’articolo
32, compreso il relativo trattamento economico,
limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro
il primo anno di vita del bambino.
Capo
XII
LIBERE PROFESSIONISTE
Art.
70.
Indennità di maternità per le
libere professioniste
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)
1.
Alle libere professioniste, iscritte a una
cassa di previdenza e assistenza di cui alla
tabella D allegata al presente testo unico,
è corrisposta un’indennità
di maternità per i due mesi antecedenti
la data del parto e i tre mesi successivi
alla stessa.
2.
L’indennità di cui al comma 1
viene corrisposta in misura pari all’80
per cento di cinque dodicesimi del reddito
percepito e denunciato ai fini fiscali dalla
libera professionista nel secondo anno precedente
a quello della domanda.
3.
In ogni caso l’indennità di cui
al comma 1 non può essere inferiore
a cinque mensilità di retribuzione
calcolata nella misura pari all’80 per
cento del salario minimo giornaliero stabilito
dall’articolo 1 del decreto-legge 29
luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive
modificazioni, nella misura risultante, per
la qualifica di impiegato, dalla tabella A
e dai successivi decreti ministeriali di cui
al secondo comma del medesimo articolo.
Art.
71.
Termini e modalità della domanda
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 2)
1.
L’indennità di cui all’articolo
70 è corrisposta, indipendentemente
dall’effettiva astensione dall’attività,
dalla competente cassa di previdenza e assistenza
per i liberi professionisti, a seguito di
apposita domanda presentata dall’interessata
a partire dal compimento del sesto mese di
gravidanza ed entro il termine perentorio
di centottanta giorni dal parto.
2.
La domanda, in carta libera, deve essere corredata
da certificato medico comprovante la data
di inizio della gravidanza e quella presunta
del parto, nonché dalla dichiarazione
redatta ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante l’inesistenza del diritto
alle indennità di maternità
di cui al Capo III e al Capo XI.
3.
L’indennità di maternità
spetta in misura intera anche nel caso in
cui, dopo il compimento del sesto mese di
gravidanza, questa sia interrotta per motivi
spontanei o volontari, nei casi previsti dagli
articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978,
n. 194.
4.
Le competenti casse di previdenza e assistenza
per i liberi professionisti provvedono d’ufficio
agli accertamenti amministrativi necessari.
Art.
72.
Adozioni e affidamenti
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 3)
1.
L’indennità di cui all’articolo
70 spetta altresì per l’ingresso
del bambino adottato o affidato, a condizione
che non abbia superato i sei anni di età.
2.
La domanda, in carta libera, deve essere presentata
dalla madre alla competente cassa di previdenza
e assistenza per i liberi professionisti entro
il termine perentorio di centottanta giorni
dall’ingresso del bambino e deve essere
corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l’inesistenza
del diritto a indennità di maternità
per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo
ingresso del bambino nella famiglia.
3.
Alla domanda di cui al comma 2 va allegata
copia autentica del provvedimento di adozione
o di affidamento.
Art.
73.
Indennità in caso di interruzione della
gravidanza
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)
1.
In caso di interruzione della gravidanza,
spontanea o volontaria, nei casi previsti
dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio
1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo
mese di gravidanza, l’indennità
di cui all’articolo 70 è corrisposta
nella misura pari all’80 per cento di
una mensilità del reddito o della retribuzione
determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato
articolo 70.
2.
La domanda deve essere corredata da certificato
medico, rilasciato dalla U.S.L. che ha fornito
le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno
dell’avvenuta interruzione della gravidanza,
spontanea o volontaria, ai sensi della legge
22 maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata
alla competente cassa di previdenza e assistenza
per i liberi professionisti entro il termine
perentorio di centottanta giorni dalla data
dell’interruzione della gravidanza.
Capo
XIII
SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ E ALLA PATERNITÀ
Art.
74.
Assegno di maternità di base
(legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66,
commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6;
legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma
12;
legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi
10 e 11)
1.
Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001,
o per ogni minore in affidamento preadottivo
o in adozione senza affidamento dalla stessa
data, alle donne residenti, cittadine italiane
o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno
ai sensi dell’articolo 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non
beneficiano dell’indennità di
cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente
testo unico, è concesso un assegno
di maternità pari a complessive L.
2.500.000.
2.
Ai trattamenti di maternità corrispondono
anche i trattamenti economici di maternità
corrisposti da datori di lavoro non tenuti
al versamento dei contributi di maternità.
3.
L’assegno è concesso dai comuni
nella misura prevista alla data del parto,
alle condizioni di cui al comma 4. I comuni
provvedono ad informare gli interessati invitandoli
a certificare il possesso dei requisiti all’atto
dell’iscrizione all’anagrafe comunale
dei nuovi nati.
4.
L’assegno di maternità di cui
al comma 1, nonché l’integrazione
di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo
familiare di appartenenza della madre risulti
in possesso di risorse economiche non superiori
ai valori dell’indicatore della situazione
economica (ISE), di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire
50 milioni annue con riferimento a nuclei
familiari con tre componenti.
5.
Per nuclei familiari con diversa composizione
detto requisito economico è riparametrato
sulla base della scala di equivalenza prevista
dal predetto decreto legislativo n. 109 del
1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni
ivi previste.
6.
Qualora il trattamento della maternità
corrisposto alle lavoratrici che godono di
forme di tutela economica della maternità
diverse dall’assegno istituito al comma
1 risulti inferiore all’importo di cui
al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate
possono avanzare ai comuni richiesta per la
concessione della quota differenziale.
7.
L’importo dell’assegno è
rivalutato al 1° gennaio di ogni anno,
sulla base della variazione dell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati calcolato dall’ISTAT.
8.
L’assegno di cui al comma 1, ferma restando
la titolarità concessiva in capo ai
comuni, è erogato dall’INPS sulla
base dei dati forniti dai comuni, secondo
modalità da definire nell’ambito
dei decreti di cui al comma 9.
9.
Con uno o più decreti del Ministro
per la solidarietà sociale, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono emanate le
necessarie disposizioni regolamentari per
l’attuazione del presente articolo.
10.
Con tali decreti sono disciplinati i casi
nei quali l’assegno, se non ancora concesso
o erogato, può essere corrisposto al
padre o all’adottante del minore.
11.
Per i procedimenti di concessione dell’assegno
di maternità relativi ai figli nati
dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo
66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per
i procedimenti di concessione dell’assegno
di maternità relativi ai figli nati
dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000
continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui al comma 12 dell’articolo 49 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Art.
75.
Assegno di maternità per lavori atipici
e discontinui
(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49,
commi 8, 9, 11, 12, 13, 14;
legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma
10)
1.
Alle donne residenti, cittadine italiane o
comunitarie ovvero in possesso di carta di
soggiorno ai sensi dell’articolo 9 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
per le quali sono in atto o sono stati versati
contributi per la tutela previdenziale obbligatoria
della maternità, è corrisposto,
per ogni figlio nato, o per ogni minore in
affidamento preadottivo o in adozione senza
affidamento dal 2 luglio 2000, un assegno
di importo complessivo pari a lire 3 milioni,
per l’intero nel caso in cui non beneficiano
dell’indennità di cui agli articoli
22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero
per la quota differenziale rispetto alla prestazione
complessiva in godimento se questa risulta
inferiore, quando si verifica uno dei seguenti
casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso
di godimento una qualsiasi forma di tutela
previdenziale o economica della maternità
e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione
nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi
antecedenti alla nascita o all’effettivo
ingresso del minore nel nucleo familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la
data della perdita del diritto a prestazioni
previdenziali o assistenziali derivanti dallo
svolgimento, per almeno tre mesi, di attività
lavorativa, così come individuate con
i decreti di cui al comma 5, e la data della
nascita o dell’effettivo ingresso del
minore nel nucleo familiare, non sia superiore
a quello del godimento di tali prestazioni,
e comunque non sia superiore a nove mesi.
Con i medesimi decreti è altresì
definita la data di inizio del predetto periodo
nei casi in cui questa non risulti esattamente
individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal
rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza,
qualora la donna possa far valere tre mesi
di contribuzione nel periodo che va dai diciotto
ai nove mesi antecedenti alla nascita.
2.
Ai trattamenti di maternità corrispondono
anche i trattamenti economici di maternità
corrisposti da datori di lavoro non tenuti
al versamento dei contributi di maternità.
3.
L’assegno di cui al comma 1 è
concesso ed erogato dall’INPS, a domanda
dell’interessata, da presentare in carta
semplice nel termine perentorio di sei mesi
dalla nascita o dall’effettivo ingresso
del minore nel nucleo familiare.
4.
L’importo dell’assegno è
rivalutato al 1° gennaio di ogni anno,
sulla base della variazione dell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati calcolato dall’ISTAT.
5.
Con i decreti di cui al comma 6 sono disciplinati
i casi nei quali l’assegno, se non ancora
concesso o erogato, può essere corrisposto
al padre o all’adottante del minore.
6.
Con uno o più decreti del Ministro
per la solidarietà sociale, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono emanate le
disposizioni regolamentari necessarie per
l’attuazione del presente articolo.
Capo
XIV
VIGILANZA
Art.
76.
Documentazione
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli
29 e 30, commi 2, 3 e 4)
1.
Al rilascio dei certificati medici di cui
al presente testo unico, salvo i casi di ulteriore
specificazione, sono abilitati i medici del
Servizio sanitario nazionale.
2.
Qualora i certificati siano redatti da medici
diversi da quelli di cui al comma 1, il datore
di lavoro o l’istituto presso il quale
la lavoratrice è assicurata per il
trattamento di maternità hanno facoltà
di accettare i certificati stessi ovvero di
richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice
interessata.
3.
I medici dei servizi ispettivi del Ministero
del lavoro hanno facoltà di controllo.
4.
Tutti i documenti occorrenti per l’applicazione
del presente testo unico sono esenti da ogni
imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi
specie e natura.
Art.
77.
Vigilanza
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli
30, comma 1, e 31, comma 4)
1.
L’autorità competente a ricevere
il rapporto per le violazioni amministrative
previste dal presente testo unico e ad emettere
l’ordinanza di ingiunzione è
il servizio ispettivo del Ministero del lavoro,
competente per territorio.
2.
La vigilanza sul presente testo unico, ad
eccezione dei Capi XI, XII e XIII, è
demandata al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che la esercita attraverso
i servizi ispettivi.
3.
La vigilanza in materia di controlli di carattere
sanitario spetta alle regioni, e per esse
al Servizio sanitario nazionale.
Capo
XV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONERI CONTRIBUTIVI
Art.
78.
Riduzione degli oneri di maternità
(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49,
commi 1, 4, e 11)
1.
Con riferimento ai parti, alle adozioni o
agli affidamenti intervenuti successivamente
al 1° luglio 2000 per i quali è
riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela
previdenziale obbligatoria, il complessivo
importo della prestazione dovuta se inferiore
a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a
lire 3 milioni se il predetto complessivo
importo risulta pari o superiore a tale valore,
è posto a carico del bilancio dello
Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni
successivi al 2001, subordinatamente all’adozione
dei decreti di cui al comma 2 dell’articolo
49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono
ridotti gli oneri contributivi per maternità,
a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti
percentuali.
2.
Gli oneri contributivi per maternità,
a carico dei datori di lavoro del settore
dei pubblici servizi di trasporto e nel settore
elettrico, sono ridotti dello 0,57 per cento.
3.
L’importo della quota di cui al comma
1 è rivalutato al 1° gennaio di
ogni anno, sulla base della variazione dell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati calcolato dall’ISTAT.
Art.
79.
Oneri contributivi nel lavoro subordinato
privato
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 21)
1.
Per la copertura degli oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al presente testo unico
relativi alle lavoratrici e ai lavoratori
con rapporto di lavoro subordinato privato
e in attuazione della riduzione degli oneri
di cui all’articolo 78, è dovuto
dai datori di lavoro un contributo sulle retribuzioni
di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti
misure:
a) dello 0,46 per cento sulla retribuzione
per il settore dell’industria, dell’artigianato,
marittimi, spettacolo;
b) dello 0,24 per cento sulla retribuzione
per il settore del terziario e servizi, proprietari
di fabbricati e servizi di culto;
c) dello 0,13 per cento sulla retribuzione
per il settore del credito, assicurazione
e servizi tributari appaltati;
d) dello 0,03 per cento per gli operai agricoli
e dello 0,43 per cento per gli impiegati agricoli.
Il contributo è calcolato, per gli
operai a tempo indeterminato secondo le disposizioni
di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981,
n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio
1982, n. 54, per gli operai agricoli a tempo
determinato secondo le disposizioni del decreto
legislativo 16 aprile 1997, n. 146; e per
i piccoli coloni e compartecipanti familiari
prendendo a riferimento i salari medi convenzionali
di cui all’articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968,
n. 488;
e) dello 0,01 per cento per gli allievi dei
cantieri scuola e lavoro di cui alla legge
6 agosto 1975, n. 418.
2.
Per gli apprendisti è dovuto un contributo
di lire 32 settimanali.
3.
Per i giornalisti iscritti all’Istituto
nazionale di previdenza per i giornalisti
italiani "Giovanni Amendola" è
dovuto un contributo pari allo 0,65 per cento
della retribuzione.
4.
In relazione al versamento dei contributi
di cui al presente articolo, alle trasgressioni
degli obblighi relativi ed a quanto altro
concerne il contributo medesimo, si applicano
le disposizioni relative ai contributi obbligatori.
5.
Con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con quello
per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti
dal presente articolo può essere modificata
in relazione alle effettive esigenze delle
relative gestioni.
Art.
80.
Oneri derivanti dall’assegno di maternità
di base
(legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66,
commi 5 e 5-bis)
1.
Per il finanziamento dell’assegno di
maternità di cui all’articolo
74 è istituito un Fondo presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione
è stabilita in lire 25 miliardi per
l’anno 1999, in lire 125 miliardi per
l’anno 2000 e in lire 150 miliardi a
decorrere dall’anno 2001.
2.
A tal fine sono trasferite dal bilancio dello
Stato all’INPS le relative somme, con
conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla
base di specifica rendicontazione.
Art.
81.
Oneri derivanti dall’assegno di maternità
per lavori atipici e discontinui
(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49,
comma 9)
1.
L’assegno di cui all’articolo
75 è posto a carico dello Stato.
Art.
82.
Oneri derivanti dal trattamento di maternità
delle lavoratrici autonome
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 6, 7
e 8;
legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma
1)
1.
Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione
del Capo XI, si provvede con un contributo
annuo di lire 14.500 per ogni iscritto all’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità,
vecchiaia e superstiti per le gestioni dei
coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani
ed esercenti attività commerciali.
2.
Al fine di assicurare l’equilibrio delle
singole gestioni previdenziali, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentito
il consiglio di amministrazione dell’INPS,
con proprio decreto stabilisce le variazioni
dei contributi di cui al comma 1, in misura
percentuale uguale alle variazioni delle corrispettive
indennità.
Art.
83.
Oneri derivanti dal trattamento di maternità
delle libere professioniste
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 5;
legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma
1)
1.
Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione
del Capo XII, si provvede con un contributo
annuo a carico di ogni iscritto a casse di
previdenza e assistenza per i liberi professionisti.
Il contributo è annualmente rivalutato
con lo stesso indice di aumento dei contributi
dovuti in misura fissa di cui all’articolo
22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive
modificazioni.
2.
A seguito della riduzione degli oneri di maternità
di cui all’articolo 78, alla ridefinizione
dei contributi dovuti si provvede con i decreti
di cui al comma 5 dell’articolo 75,
sulla base di un procedimento che preliminarmente
consideri una situazione di equilibrio tra
contributi versati e prestazioni assicurate.
3.
I Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e del tesoro, accertato che le singole casse
di previdenza e assistenza per i liberi professionisti
abbiano disponibilità finanziarie atte
a far fronte agli oneri derivanti dalla presente
legge, possono decidere la riduzione della
contribuzione o la totale eliminazione di
detto contributo, sentito il parere dei consigli
di amministrazione delle casse.
Art.
84.
Oneri derivanti dal trattamento di maternità
delle collaboratrici coordinate e continuative
(legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59,
comma 16)
1.
Per i soggetti che non risultano iscritti
ad altre forme obbligatorie, il contributo
alla gestione separata di cui all’articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, è elevato di una ulteriore aliquota
contributiva pari a 0,5 punti percentuali,
per il finanziamento dell’onere derivante
dall’estensione agli stessi anche della
tutela relativa alla maternità.
Capo
XVI
DISPOSIZIONI FINALI
Art.
85.
Disposizioni in vigore
1.
Restano in vigore, in particolare, le seguenti
disposizioni legislative, fatte salve le disapplicazioni
disposte dai contratti collettivi ai sensi
dell’articolo 72, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
a) l’articolo 41 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) l’articolo 157-sexies del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, come sostituito dall’articolo
1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n.
103;
c) l’articolo 3 della legge 8 agosto
1972, n. 457;
d) l’articolo 10 della legge 18 maggio
1973, n. 304;
e) la lettera c) del comma 2 dell’articolo
5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
f) l’articolo 74 della legge 23 dicembre
1978, n. 833;
g) l’articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
h) il comma 2 dell’articolo 54 della
legge 1° aprile 1981, n. 121;
i) l’articolo 12 della legge 23 aprile
1981, n. 155;
j) l’articolo 8-bis del decreto-legge
30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 giugno 1981, n. 331;
k) l’articolo 14 del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54;
l) l’articolo 7 della legge 26 aprile
1985, n. 162;
m) la lettera d) del comma 1 dell’articolo
4 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325,
convertito, con modificazioni, dalla legge
3 ottobre 1987, n. 402;
n) il comma 1-bis dell’articolo 3 del
decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,
n. 58;
o) il comma 8 dell’articolo 7 della
legge 23 luglio 1991, n. 223;
p) il comma 2 dell’articolo 7, il comma
2 dell’articolo 18 e il comma 2 dell’articolo
27 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443;
q) il comma 4 dell’articolo 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 197;
r) il comma 2, seconda parte, dell’articolo
5 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 201;
s) il comma 40 dell’articolo 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335;
t) gli articoli 5, 7 e 8 del decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 564;
u) l’articolo 23 della legge 4 marzo
1997, n. 62;
v) il comma 16 dell’articolo 59 della
legge 27 dicembre 1991, n. 449;
w) il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge
20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 1998, n. 52;
x) il comma 1 dell’articolo 25 e il
comma 3 dell’articolo 34 e il comma
3 dell’articolo 35 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
y) la lettera a) del comma 5 dell’articolo
1 del decreto legislativo 29 aprile 1998,
n. 124;
z) l’articolo 18 del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 135;
aa) la lettera e) del comma 2, dell’articolo
1 del decreto legislativo 22 giugno 1999,
n. 230;
bb) l’articolo 65 della legge 2 agosto
1999, n. 302;
cc) il comma 1 dell’articolo 41 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488;
dd) i commi 2 e 3 dell’articolo 12 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, limitatamente alla
previsione del termine di sei mesi ivi previsto:
ee) il comma 2 dell’articolo 10 e il
comma 2 dell’articolo 23 del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146;
ff) gli articoli 5 e 18, il comma 3 dell’articolo
25, il comma 3 dell’articolo 32, il
comma 6 dell’articolo 41 e il comma
3 dell’articolo 47 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334;
gg) il comma 12 dell’articolo 80 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2.
Restano in vigore, in particolare, le seguenti
disposizioni regolamentari:
a) il decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1403;
b) il decreto del Presidente della Repubblica
25 novembre 1976, n. 1026, ad eccezione degli
articoli 1, 11 e 21;
c) il comma 4 dell’articolo 58 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382;
d) il comma 2, dell’articolo 20-quinquies
e il comma 2 dell’articolo 25-quater
del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 337;
e) il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 2 giugno 1982;
f) il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 23 maggio 1991;
g) l’articolo 14 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994,
n. 439, fino al momento della sua abrogazione
così come prevista dalla lettera c)
del comma 1 dell’articolo 10 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287;
h) il decreto del Ministro della sanità
6 marzo 1995;
i) il comma 4 dell’articolo 8 e il comma
3 dell’articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;
j) il comma 2 dell’articolo 7 del decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 25 marzo 1998, n. 142;
k) il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 27 maggio 1998;
l) il comma 1 dell’articolo 1 del decreto
del Ministro della sanità 10 settembre
1998;
m) gli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 12 febbraio
1999;
n) il comma 2 dell’articolo 6 del decreto
del Ministro dell’università
e della ricerca scientifica 30 aprile 1999,
n. 224;
o) il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 4 agosto 1999;
p) il comma 6 dell’articolo 42 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394;
q) il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 20 dicembre 1999, n. 553;
r) il decreto del Ministro della sanità
24 aprile 2000.
Art.
86.
Disposizioni abrogate
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3,
comma 2;
legge 29 dicembre 1987, n. 546, articolo 9;
legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 15 e 17,
comma 4)
1.
Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile
1934, n. 653;
b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.
2.
Dalla data di entrata in vigore del presente
testo unico, sono abrogate, in particolare,
le seguenti disposizioni legislative:
a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive
modificazioni;
b) il secondo comma dell’articolo 3;
i commi 1 e 2, lettere a) e b), dell’articolo
5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903;
c) la lettera n) del comma 3 dell’articolo
31 e l’articolo 39-quater della legge
4 maggio 1983, n. 184, nonché le parole
"e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre
1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari
di cui al comma precedente" del secondo
comma dell’articolo 80 della legge 4
maggio 1983, n. 184;
d) il comma 4 dell’articolo 31 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41;
e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;
f) l’articolo 13 della legge 7 agosto
1990, n. 232, così come modificato
dall’articolo 3 del decreto-legge 6
maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 luglio 1994, n. 433;
g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;
h) l’articolo 8 del decreto-legge 29
marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° giugno 1991, n. 166;
i) il comma 1 dell’articolo 33 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
j) i commi 1 e 3 dell’articolo 14 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
k) i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 6
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236;
l) il comma 2 dell’articolo 2 del decreto
legislativo 9 settembre 1994, n. 566;
m) l’articolo 69 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230;
n) l’articolo 2 del decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 564;
o) il decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 645;
p) il comma 15 dell’articolo 8 del decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
q) l’articolo 66 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, così come modificato
dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio
1999, n. 144;
r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell’articolo
49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
s) i commi 2 e 3 dell’articolo 4 e i
commi 2 e 3 dell’articolo 5 del decreto
legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;
t) il comma 5 dell’articolo 3, il comma
4-bis dell’articolo 4 e l’articolo
10 e i commi 2 e 3 dell’articolo 12,
salvo quanto previsto dalla lettera dd) dell’articolo
85 del presente testo unico, e gli articoli
14, 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
u) i commi 10 e 11 dell’articolo 80
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3.
Dalla data di entrata in vigore del presente
testo unico, sono abrogate le seguenti disposizioni
regolamentari:
a) gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 novembre 1976,
n. 1026. (1)
(1)
lettera così moficata dall'errata corrige
pubblcato il Gazzetta Ufficiale 8 ottobre
2001, n. 234
Art.
87.
Disposizioni regolamentari di attuazione
1.
Fino all’entrata in vigore delle disposizioni
regolamentari di attuazione del presente testo
unico, emanate ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, si applicano le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 25 novembre
1976, n. 1026, salvo quanto stabilito dall’articolo
86 del presente testo unico.
2.
Le disposizioni del citato decreto del Presidente
della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026,
che fanno riferimento alla disciplina della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono da intendersi
riferite alle corrispondenti disposizioni
del presente testo unico.
Art.
88.
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto legislativo entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Allegato
A
(Articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)
ELENCO
DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI
E INSALUBRI DI CUI ALL’ART. 7
Il
divieto di cui all’art. 7, primo comma,
del testo unico si intende riferito al trasporto,
sia a braccia e a spalle, sia con carretti
a ruote su strada o su guida, e al sollevamento
dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni
altra operazione connessa.
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri,
vietati ai sensi dello stesso articolo, sono
i seguenti:
A) quelli previsti dal decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 262;
B) quelli indicati nella tabella allegata
al decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l’obbligo
delle visite mediche preventive e periodiche:
durante la gestazione e per 7 mesi dopo il
parto;
C) quelli che espongono alla silicosi e all’asbestosi,
nonché alle altre malattie professionali
di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, e successive modificazioni: durante
la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
D) i lavori che comportano l’esposizione
alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione
e per 7 mesi dopo il parto;
E) i lavori su scale ed impalcature mobili
e fisse: durante la gestazione e fino al termine
del periodo di interdizione dal lavoro;
F) i lavori di manovalanza pesante: durante
la gestazione e fino al termine del periodo
di interdizione dal lavoro;
G) i lavori che comportano una stazione in
piedi per più di metà dell’orario
o che obbligano ad una posizione particolarmente
affaticante, durante la gestazione e fino
al termine del periodo di interdizione dal
lavoro;
H) i lavori con macchina mossa a pedale, o
comandata a pedale, quando il ritmo del movimento
sia frequente, o esiga un notevole sforzo:
durante la gestazione e fino al termine del
periodo di interdizione dal lavoro;
I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili
che trasmettono intense vibrazioni: durante
la gestazione e fino al termine del periodo
di interdizione dal lavoro;
L) i lavori di assistenza e cura degli infermi
nei sanatori e nei reparti per malattie infettive
e per malattie nervose e mentali: durante
la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione
e l’uso di sostanze tossiche o altrimenti
nocive nella concimazione del terreno e nella
cura del bestiame: durante la gestazione e
per 7 mesi dopo il parto;
N) i lavori di monda e trapianto del riso:
durante la gestazione e fino al termine del
periodo di interdizione dal lavoro;
O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei,
dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo
di comunicazione in moto: durante la gestazione
e fino al termine del periodo di interdizione
dal lavoro.
Allegato
B
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
645, allegato 2)
ELENCO
NON ESAURIENTE DI AGENTI
E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL’ART.
7
A.
Lavoratrici gestanti di cui all’art.
6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione
elevata, ad esempio in camere sotto pressione,
immersione subacquea;
b) agenti biologici:
toxoplasma;
virus della rosolia, a meno che sussista la
prova che la lavoratrice è sufficientemente
protetta contro questi agenti dal suo stato
di immunizzazione;
c) agenti chimici: piombo e suoi derivati,
nella misura in cui questi agenti possono
essere assorbiti dall’organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei
di carattere minerario.
B. Lavoratrici in periodo successivo al parto
di cui all’art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti chimici: piombo e suoi derivati,
nella misura in cui tali agenti possono essere
assorbiti dall’organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei
di carattere minerario.
Allegato
C
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
645, allegato 1)
ELENCO
NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI
E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL’ART.
11
A.
Agenti.
1. Agenti fisici, allorchè vengono
considerati come agenti che comportano lesioni
del feto e/o rischiano di provocare il distacco
della placenta, in particolare:
a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b) movimentazione manuale di carichi pesanti
che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non ionizzanti;
f) sollecitazioni termiche;
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti,
sia all’interno sia all’esterno
dello stabilimento, fatica mentale e fisica
e altri disagi fisici connessi all’attività
svolta dalle lavoratrici di cui all’art.
1.
2. Agenti biologici.
Agenti biologici dei gruppi di rischio da
2 a 4 ai sensi dell’art. 75 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni, nella misura
in cui sia noto che tali agenti o le terapie
che essi rendono necessarie mettono in pericolo
la salute delle gestanti e del nascituro,
semprechè non figurino ancora nell’allegato
II.
3. Agenti chimici.
Gli agenti chimici seguenti, nella misura
in cui sia noto che mettono in pericolo la
salute delle gestanti e del nascituro, semprechè
non figurino ancora nell’allegato II:
a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e
R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE,
purchè non figurino ancora nell’allegato
II;
b) agenti chimici che figurano nell’allegato
VIII del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni;
c) mercurio e suoi derivati;
d) medicamenti antimitotici;
e) monossido di carbonio;
f) agenti chimici pericolosi di comprovato
assorbimento cutaneo.
B. Processi.
Processi industriali che figurano nell’allegato
VIII del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni.
C. Condizioni di lavoro.
Lavori sotterranei di carattere minerario.
Allegato
D
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)
ELENCO
DELLE CASSE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
PER I LIBERI PROFESSIONISTI DI CUI ALL’ART.
70
1.
Cassa nazionale del notariato.
2. Cassa azionale di previdenza ed assistenza
a favore degli avvocati e procuratori.
3. Ente nazionale di previdenza e di assistenza
farmacisti.
4. Ente nazionale di previdenza e assistenza
veterinari.
5. Ente nazionale di previdenza e assistenza
medici.
6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
a favore dei geometri.
7. Cassa di previdenza per l’assicurazione
degli sportivi.
8. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
a favore dei dottori commercialisti.
9. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti.
10. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
a favore dei ragionieri e periti commerciali.
11. Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i consulenti del lavoro.