![]() |
||
| Aggiornamento alla
GU 05/07/95 D.M. 15 febbraio 1974 (1). Istituzione degli elenchi nominativi degli esperti qualificati e medici autorizzati alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti (2). |
||
| IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE DI Concerto con IL MINISTRO PER LA SANITA' Visti gli articoli 71 e 76, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che prevedono l'istituzione degli elenchi nominativi nazionali degli esperti qualificati e dei medici autorizzati incaricati, rispettivamente, dei compiti di sorveglianza fisica e medica della protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti; Sentito il Ministero della marina mercantile; Sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare; Ritenuta la necessità di provvedere all'istituzione degli elenchi sopra menzionati, onde integrare l'operatività delle disposizioni vigenti per la protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti; Decretano: 1. Con il presente decreto, sono istituiti, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati incaricati, rispettivamente, della sorveglianza fisica e della sorveglianza medica della protezione, secondo quanto stabilito dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964 (3). 2. Per l'iscrizione negli elenchi di cui al presente decreto devono essere osservate le modalità previste nel decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150 (4). 3. Agli ammessi negli elenchi di cui al precedente articolo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia un certificato attestante: per gli esperti qualificati, il numero e la data di iscrizione nonchè il grado di abilitazione con l'indicazione dell'eventuale limitazione dell'esercizio del controllo fisico della protezione all'ambito delle attività sanitarie; per i medici autorizzati, il numero e la data d'iscrizione. In ogni caso, i certificati di cui al comma precedente indicheranno il periodo di validità 4. Gli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati di cui al precedente art. 1, costituiti separatamente, devono contenere, per ciascuno degli iscritti, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e l'eventuale domicilio, la data di ammissione all'elenco nonchè le indicazioni degli eventuali provvedimenti di sospensione e di cancellazione riportati. 5. L'elenco nominativo degli esperti qualificati consta di tre sezioni. Nella prima sezione, sono iscritti coloro che abbiano conseguita l'abilitazione di 1ø grado e che siano quindi riconosciuti idonei all'esercizio dei compiti relativi alla sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici che emettano raggi X, funzionando con tensione massima, applicata al tubo, fino a 400 KV. Nella seconda sezione, sono iscritti coloro che abbiano conseguito
l'abilitazione di 2ø grado e che siano quindi riconosciuti idonei all'esercizio dei
compiti relativi alla sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene,
diverse da quelle considerate ai fini dell'abilitazione di 1ø grado, e da sostanze
radio-attive, escluse le sorgenti di neutroni e gli impianti nucleari di cui all'art. 8,
lettere a), b), c) , d) , e) , f), del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. Nella terza sezione, sono iscritti coloro che abbiano conseguito l'abilitazione di 3ø grado e che siano, quindi, riconosciuti idonei all'esercizio dei compiti relativi alla sorveglianza fisica delle sorgenti di neutroni e degli impianti di cui allo art. 8, lettere a), b), c) , d) , e) , f), del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185. 6. Gli elenchi nominativi di cui al presente decreto sono tenuti dall'Ispettorato medico centrale del lavoro e sono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione. 7. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette al Ministero della sanità, al Ministero della marina mercantile ed al Comitato nazionale per l'energia nucleare, copia degli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, nonchè, periodicamente, le variazioni intervenute negli elenchi stessi. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 1974, n. 91. (2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. (3) Riportato al n. A/II. (4) Riportato al n. A/XIV. |
||
|