La
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano
VISTO
l’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.281, il quale prevede che questa Conferenza è sentita obbligatoriamente
sugli schemi di disegni di legge nelle materie di competenza delle
Regioni o Province Autonome di Trento e Bolzano;
VISTO
il disegno di legge in oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri,
in via preliminare il 14 febbraio u.s. e trasmesso dal Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio
dei Ministri il 18 febbraio 2003, con nota prot. n. DAGL/050014/10.3.50.
3016, con la richiesta di acquisire sullo stesso il prescritto parere
di questa Conferenza;
CONSIDERATO
che, nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 13 marzo u.s,
l’esame del provvedimento è stato rinviato su richiesta
dei Presidenti delle Regioni per ulteriori approfondimenti il profilo
giuridico-istituzionale;
CONSIDERATO
che, in sede tecnica il 26 marzo u.s., i rappresentanti regionali
hanno presentato proposte di modifica al testo del provvedimento,
sulle quali il rappresentante del Ministero della salute si è
riservato;
CONSIDERATO
che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 27 marzo u.s.,
l’esame del provvedimento è stato rinviato per ulteriori
approfondimenti su proposta del rappresentante del Ministero della
salute;
CONSIDERATO
che, in sede tecnica il 10 aprile u.s., il rappresentante della Regione
Veneto, a nome del Coordinamento interregionale, ha presentato un
documento contenente proposte di modifica al testo del provvedimento,
sulle quali i rappresentanti dei Ministeri della salute e dell’economia
e finanze si sono riservati;
CONSIDERATO
che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti
delle Regioni hanno illustrato una proposta, salvo qualche verifica
tecnica di stesura, delineata nel documento che si allega sub A),
che si muove nell’ambito dei seguenti criteri:
a) definizione delle professioni sanitarie non mediche fissando con
lo schema in esame di cui all’allegato alcuni principi fondamentali
concernenti il percorso formativo, la verifica periodica, e rinvio
ad una apposita tabella per l’individuazione delle professioni
già costituite in Federazione Nazionale dei Collegi;
b) individuazione delle nuove professioni, sulla base dei principi
fondamentali fissati dallo schema di cui all’allegato, da realizzarsi
mediante un accordo in Conferenza Stato-Regioni, con il quale definire
elementi e criteri delle nuove professioni, nonché i contenuti
delle relative attività professionali e i titoli richiesti
per l’esercizio dell’attività professionale;
CONSIDERATO
che, nel corso della medesima seduta, il rappresentante del Ministero
della salute ha dichiarato di condividere la suesposta proposta delle
Regioni;
esprime
parere favorevole
sullo
schema di disegno di legge recante: ”Delega al Governo per la
disciplina delle professioni sanitarie non mediche” di cui in
premessa nei termini sin qui evidenziati.
Il
Segretario
f.to Carpino
Il
Presidente
f.to La Loggia
Allegato A
15/04/2003
Consegnato in seduta
CONFERENZA
DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
SCHEMA
DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE: ”DELEGA AL GOVERNO PER LA DISCIPLINA
DELLE PROFESSIONI SANITARIE NON MEDICHE”.
Punto
6.2) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni
Art.
1
Definizione di professione sanitaria.
1.
Sono professioni sanitarie non mediche quelle che, in forza di un
titolo abilitante, comportano lo svolgimento di attività di
prevenzione, assistenza, diagnosi, cura e riabilitazione.
2. Lo Stato riconosce le professioni sanitarie, anche attraverso il
recepimento di normative comunitarie, con propria legge contenente
i principi fondamentali per l’individuazione:
a) delle singole professioni e dei contenuti essenziali delle attività
professionali connesse, anche al fine di prevenire ogni forma di esercizio
abusivo delle stesse;
b) dei titoli richiesti per l’esercizio dell’attività
professionale.
3. Al di fuori dei casi in cui la legge dello Stato subordina l’esercizio
della professione al superamento di un esame di Stato, per le professioni
sanitarie, i titoli di cui al comma 2, lettera b), hanno efficacia
abilitante e tengono luogo del superamento dell’esame di Stato
stesso.
4. L’abilitazione all’esercizio della professione sanitarie
è rilasciata a seguito di un percorso formativo cui consegue
il rilascio del relativo titolo accademico da parte dell’Università.
Tale percorso formativo deve prevedere l’espletamento, in tutto
o in parte, dei corsi di studio presso le aziende e le strutture del
servizio sanitario, individuate dalle regioni.
5. L’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria
è sottoposta a verifica periodica, nell’ambito degli
obiettivi generali del sistema di educazione continua in medicina,
alla cui definizione concorrono lo Stato e le regioni nel rispetto
delle competenze di cui all’art. 117, commi secondo e terzo.
della costituzione.
6. Le professioni di cui all’allegata tabella A sono già
costitute in federazioni nazionali dei collegi. Per le professioni
sanitarie non comprese nella tabella A, fino alla regolamentazione
dell’istituzione dei collegi, per le nuove professioni le regioni
provvedono alla tenuta di appositi registri per l’iscrizione
sulla base del possesso del relativo titolo abilitante che costituisce
condizione essenziale per l’esercizio della professione.
7. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, le regioni
disciplinano le professioni sanitarie, nel rispetto dei principi fondamentali
di cui al presente articolo e delle competenze costituzionalmente
riconosciute allo Stato.
Art.
2
Delega al Governo per la ricognizione dei principi fondamentali in
materia di professioni sanitarie
1.
Ai fini dell’esercizio delle competenze di cui all’art.
1, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa intesa nella Conferenza
Stato - regioni ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 28 agosto 1997,
n. 281, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi
dei principi fondamentali, come definiti dal comma 2 di detto articolo,
tratti dalle leggi vigenti in materia di professioni sanitarie, sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) omogeneità e completezza in relazione alle singole professioni;
b) considerazione prioritaria del nuovo sistema dei rapporti istituzionali
derivanti dagli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione;
c) coordinamento formale delle disposizioni di principio e loro eventuale
semplificazione.
Art.
3
Individuazione di nuove professioni sanitarie
1.
All’individuazione di nuove professioni sanitarie si procede,
con accordo concluso in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi
dell’art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei
seguenti elementi e criteri:
a) rilevazione dei fabbisogni professionali connessi agli obiettivi
di salute previsti a livello nazionale e regionale;
b) valutazioni di sicura scientificità effettuate dal Ministero
della Salute con il concorso di esperti scelti dalla medesima Conferenza
Stato-Regioni:
c) definizione delle funzioni peculiari della professione, evitando
parcellizzazioni e sovrapposizioni con professioni già riconosciute;
d) garanzia dell’unitarietà nelle risposte ai bisogni
di salute del cittadino attraverso
l’integrazione delle diverse professioni nel rispetto delle
specifiche competenze.
2. L’accordo per l’individuazione di nuove professioni
sanitarie è concluso anche al fine di fare confluire profili
professionali con caratteristiche comuni e che agiscono nel medesimo
settore di attività afferente alla stessa classe di laurea,
in una unica professione sanitaria.
Tabella
A
Professioni sanitarie costitute in Federazione Nazionale dei Collegi.
1.
Infermieri Professionali, Assistenti sanitarie e Vigilatrici d’Infanzia;
2. Ostetriche;
3. Tecnico sanitario di radiologia medica.
Roma,
15 aprile 2003
For
comments or suggestions please contact:
 |
| Last
Update:
Sabato, 31-Lug-2004
|
|