Cassazione
Sezione
seconda civile
Sentenza
28 gennaio 2004, n. 1547
(Presidente Calfapietra
– relatore Settimj)
Svolgimento del processo
Con atto di citazione 8 maggio 1996, O. B. e S. F. - premesso che
il B. era stato sottoposto nel 1971 e nel 1983 a distinti interventi
chirurgici per l’asportazione di cisti nell’epididimo
del testicolo destro in esito ai quali il flusso degli spermatozoi
era rimasto interrotto; che ad analogo intervento sul testicolo sinistro
il B. era stato sottoposto nel 1985 ad opera di F.C.; che anche tale
intervento aveva provocato, a sua volta, l’interruzione del
flusso degli spermatozoi dall’interessato testicolo; che al
B. era rimasta, così, preclusa la capacità di procreare;
che l’ultimo intervento era stato effettuato senza previo accertamento
degli effetti interruttivi dei precedenti interventi sul flusso degli
spermatozoi, senza ricorso alla pratica dell’aspirazione in
luogo di quella dell’asportazione, senza la necessaria informazione
al paziente dei rischi ai quali sarebbe andato incontro; che con tale
comportamento il professionista aveva leso il loro diritto all’integrità
psicofisica, alla procreazione ed alla serenità familiare –
convenivano F.C. innanzi al Tribunale di Palermo onde sentirlo condannare
a risarcirli dei danni subiti.
Costituendosi,
F.C. chiedeva rigettarsi la domanda eccependo in via preliminare l’intervenuta
prescrizione del diritto al risarcimento ex adverso azionato e, nel
merito, l’insussistenza della colpa professionale addebitatagli.
Chiamata in giudizio
dal C. per esserne tenuto indenne dalle avverse pretese in virtù
di contratto d’assicurazione, si costituiva la Unipol spa eccependo
anch’essa la prescrizione e, comunque, l’infondatezza
della pretesa attorea.
Con sentenza 10
marzo 1999, l’adito Tribunale - ritenuto che gli attori avessero
fatto valere una responsabilità della controparte per inesatto
adempimento nell’esecuzione d’uno specifico contratto
di prestazione d’opera professionale; che, in tale ipotesi,
dovesse trovare applicazione il termine ordinario decennale di prescrizione;
che, eseguitosi l’intervento il 14 maggio 1985, tale termine
era già scaduto all’epoca del primo atto di costituzione
in mora, risalente al 15 febbraio 1996; che, nella specie, non potesse
ravvisarsi una diversa decorrenza, in particolare a far tempo dagli
accertamenti diagnostici eseguiti nel novembre del 1994, pur stante
la natura occulta della lesione sostenuta dagli attori; che, infatti,
non s’erano verificati né un’obiettivazione successiva
né un aggravamento obiettivante della lesione né una
modificazione dell’evento lesivo o delle sue conseguenze, ma
solo era mutato nel tempo l’interesse dello stesso B. all’accertamento
della propria fertilità; che, pertanto, atteso il quadro clinico
complessivo, il B. avrebbe potuto acquisire tempestiva conoscenza
della lesione facendo eseguire in epoca precedente, secondo un criterio
d’ordinaria diligenza, i medesimi esami clinici con i quali
era stata tardivamente accertata la situazione dedotta in giudizio
- in accoglimento dell’eccezione preliminare di prescrizione,
rigettava la domanda.
Avverso tale decisione
O. B. e S. F. proponevano gravame cui resistevano F.C. e la Unipol
eccependo anche il difetto di titolarità attiva del rapporto
in capo alla F. in quanto non ancora coniugata con il B. all’epoca
del preteso illecito.
Decidendo con
sentenza non definitiva 17 luglio 2000 sulle sole questioni preliminari
della prescrizione e della titolarità del rapporto in capo
alla Ferri, la Corte d’appello di Palermo - ritenuto che gli
attori non avessero inteso escludere con gli atti introduttivi del
primo e del secondo grado del giudizio l’esercizio dell’azione
extracontrattuale unitamente a quella contrattuale e che il concorso
d’entrambe fosse ammissibile, essendosi dedotto un medesimo
fatto lesivo, ad un tempo, d’uno specifico vincu1umiuris e del
generale precetto neminem laedere; che, venuta meno una delle due
azioni per ragioni ad essa relative, come la prescrizione, fosse rimasta,
tuttavia, ferma l’altra, fondata sui medesimi presupposti di
fatto e parimenti intesa al risarcimento del danno, soggetta al distinto
termine di prescrizione ad essa proprio; che l’insorgenza del
credito per danno da fatto illecito ex articolo 2947 Cc possa anche
coincidere temporalmente non con l’azione lesiva ma con la manifestazione
esteriore delle sue conseguenze, dalla quale, pertanto, decorre il
termine di prescrizione; che, nella specie, tale manifestazione potesse
essere ravvisata solo negli accertamenti clinici fatti eseguire nel
novembre del 1994 dal B., cui nessuna negligenza poteva essere imputata,
essendo la lesione occulta e non ipotizzabile, atteso il mantenimento
della normale capacità sessuale; che la titolarità attiva
del rapporto in capo alla F. non potesse essere negata, essendo pacifica
la risarcibilità della lesione dei diritti riflessi eziologicamente
legata al fatto illecito - accoglieva in parte qua il gravame e con
separata ordinanza disponeva la prosecuzione del giudizio.
Avverso tale decisione
proponevano distinti ricorsi per cassazione il C. e la Unipol.
Resistevano con
controricorso il B. e la F..
Motivi della decisione
Si duole il C. con il primo motivo - denunziando violazione e falsa
applicazione degli articoli 2935, 2043, 2947, 2697 Cc nonché
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - che la Corte
territoriale, recependo l’opinione giurisprudenziale per la
quale, in caso di danno rimasto occulto, il termine di prescrizione
inizia a decorrere solo dal momento dell’esteriorizzazione di
esso, abbia omesso di considerare come, non di meno, ex articolo 2935
Cc la prescrizione inizi a decorrere dal giorno in cui il diritto
può esser fatto valere e tale decorrenza non possa essere ostacolata
da un mero impedimento di fatto, quali sono l’ignoranza del
titolare circa l’esistenza del diritto o l’incuria dello
stesso nell’accertarsene; abbia attribuito rilevanza a fatti
assuntivamente ostativi al decorso della prescrizione ex adverso non
provati e, comunque, non riconducibili alle ipotesi d’impossibilità
legale; abbia, tra l’altro in difetto di riscontri probatori,
ritenuto controparte impossibilitata a percepire l’evento sino
al 1994 nonostante avesse contratto matrimonio nel 1990 ed omesso
di considerare come, attese la storia clinica specifica e la particolare
preparazione professionale della controparte stessa, questa non potesse
ignorare se non per sua colpa il proprio stato di impotentia generandi.
Con il secondo
motivo, il C. - denunziando violazione e falsa applicazione degli
articoli 2043, 2059, 1223 e 2056 Cc; omessa pronunzia ex articoli
112 e 360 n. 4 Cpc; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
- si duole, in via subordinata aggiuntiva, che la Corte territoriale
abbia preso in considerazione l’eccezione di prescrizione limitatamente
alle ragioni svolte con riguardo alla pretesa del B. e non anche a
quelle svolte con riguardo alla pretesa della F..
Con il terzo motivo,
il C. - denunziando violazione e falsa applicazione degli articoli
2043, 2059, 1223, 2056 Cc nonché omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione - si duole che la Corte territoriale non abbia considerato
il difetto del nesso di causalità diretto ed immediato tra
il preteso evento lesivo ed il danno denunziato dalla F., tra l’altro
mancando di considerare come, all’epoca del detto evento, la
stessa non era ancora coniugata con il B. ed era, pertanto, del tutto
estranea all’evento stesso ed alle sue conseguenze, a differenza
dalle ipotesi esaminate nei precedenti giurisprudenziali richiamati
dalla medesima Corte territoriale.
A sua volta, la
ricorrente incidentale Unipol si duole con il primo motivo - denunziando
violazione e falsa applicazione degli articoli 2236 e 2043 Cc - che
la Corte territoriale, nonostante fosse incontroversa la natura contrattuale
del rapporto dedotto in giudizio e del danno nell’ambito dello
stesso riconducibile, quindi l’applicabilità al caso
di specie dell’ordinaria prescrizione decennale, abbia, equivocando
su di un richiamato precedente giurisprudenziale, introdotto nel giudizio
la diversa ipotesi del danno extracontrattuale e la consequenziale
tesi della decorrenza della prescrizione solo dall’esteriorizzazione
del danno in ragione del coordinamento degli articoli 2947 e 2935
Cc.
Con il secondo
motivo, la Unipol denunziando violazione degli articoli 2967 Cc e
115 Cpc si duole che la Corte territoriale abbia ravvisato nel 2 novembre
1994 la data dell’acquisita conoscenza del danno da parte degli
originari attori senza dimostrare che la circostanza fosse stata dagli
stessi in qualsiasi modo provata com’era loro onere.
Con il terzo motivo,
la Unipol - denunziando violazione e falsa applicazione dell’articolo
2935 Cc - si duole che la Corte territoriale non abbia considerato
come la ignoranza del diritto costituisca un ostacolo di fatto inidoneo
ad impedire il decorso della prescrizione.
Con il quarto
motivo, la Unipol - denunziando violazione dell’articolo 100
Cpc - si duole che la Corte territoriale abbia disatteso l’eccezione
di difetto di legittimazione attiva della F. omettendo di considerare
la ragione svolta con l’eccezione stessa, essere cioè
la F. del tutto estranea alla vita del B. all’epoca del preteso
evento lesivo, avendolo sposato solo cinque anni più tardi.
I due ricorsi,
proposti avverso la medesima sentenza e tra loro connessi, vanno
riuniti ex articolo 335 Cpc.
Com’è
agevole rilevare dai motivi sopra riportati, i ricorrenti principale
ed incidentale muovono all’impugnata sentenza censure di contenuti
analoghi o connessi che possono, pertanto, essere congiuntamente e
coordinatamente esaminate.
Va, dunque, anzi
tutto considerato, per priorità logico-giuridica della questione,
come la Corte territoriale, onde poter pervenire all’adottata
decisione superando le considerazioni svolte dal primo giudice, sia
incorsa in vizio d’ultrapetizione, che può considerarsi
implicitamente denunziato dalla ricorrente Unipol con il primo motivo
ma che va, in ogni caso, rilevato d’ufficio per quanto di seguito.
Costituisce ius
receptum che, nell’esercizio del potere d’interpretazione
e qualificazione della domanda, il giudice del merito, in ciò
non condizionato dalla formula adottata dalla parte, ha il potere,
ma anche il dovere, d’accertare e valutare il contenuto sostanziale
della pretesa, quale risulta desumibile non solo dal tenore letterale
degli atti, ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate
dalla parte istante e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso
del giudizio, nonché di tener conto del provvedimento richiesto
in concreto, con il solo limite di rispettare il principio della corrispondenza
della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d’ufficio
una diversa azione a quella, formalmente proposta; che, inoltre, tale
ampio potere, attribuito al giudice onde possa valutare la reale volontà
della parte quale desumibile dal complesso del comportamento processuale
della stessa, estrinsecandosi in valutazioni essenzialmente discrezionali
sul merito della controversia, non è suscettibile di sindacato
in sede di legittimità, salvo ove il suo esercizio abbia dato
luogo a violazione dei suddetti limiti ovvero risulti insufficientemente
od illogicamente motivato (Cassazione 2908/01, 1461/00, 961/00, 383/99).
Nonostante tale
riconosciutagli latitudine, è, peraltro, del pari incontestato
che il potere di qualificazione della domanda nei gradi successivi
al primo debba essere, non di meno, coordinato con i principi propri
del sistema delle impugnazioni, onde, con riferimento all’appello,
in ragione dell’effetto devolutivo dello stesso e della presunzione
d’acquiescenza posta dall’articolo 329 Cpc, deve ritenersi
precluso al giudice di secondo grado l’immutare d’ufficio,
in mancanza di gravame sul punto, la qualificazione operata dal primo
giudice ed in presenza, quindi, del giudicato interno formatosi su
tale qualificazione (Cassazione 9621/01, 6712/01, 4811/01, 11753/98,
6354/96, 8924/85); ond’è che, vertendosi in tema di violazione
del giudicato interno, il vizio ravvisabile nella decisione di secondo
grado, per aver proceduto il giudice ad una qualificazione dell’azione
diversa da quella operata dal primo giudice, è non solo denunziabile
dalla parte ma anche rilevabile d’ufficio in sede di legittimità
(in generale, Cassazione 15950/00, 1672/99, 4 marzo 1998 n. 238820.7.95
n. 7981 e, nello specifico, 4811/01, 3506/96).
In particolare,
incorre nel vizio d’ultrapetizione il giudice che qualifichi
in termini di responsabilità extracontrattuale una domanda
originariamente proposta in termini di responsabilità contrattuale,
dacché le due domande si fondano su elementi di fatto diversi
sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo, per quanto
attiene non solo all’accertamento della responsabilità
ma anche alla determinazione dei danni (Cassazione 14934/02, 11344/01,
2080/01, 10129/00, 2574/99, 9911/98, 269/96, 12921/91).
Nella specie,
giusta l’esame degli atti consentito a questa Corte quale giudice
del fatto processuale nella ritenuta ricorrenza d’un error in
procedendo, è indiscutibile che nel giudizio di primo grado
la domanda fosse stata introdotta dagli attori, trattata in contraddittorio
e, comunque, espressamente qualificata e decisa dal giudice esclusivamente
come domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale,
onde era precluso al giudice di secondo grado, dacché con il
fatto d’appello nessuna censura era stata mossa al riguardo,
neppure implicitamente, alla sentenza impugnata, procedere d’ufficio
ad una nuova qualificazione della stessa domanda in termini di risarcimento
del danno da responsabilità extracontrattuale.
Non senza considerare,
se pur brevemente e per sola per completezza di motivazione, l’erroneità
stessa di tale qualificazione, giusta quanto fondatamente prospettato
dalla ricorrente Unipol al primo motivo.
Infatti, sulla
considerazione generale che la responsabilità extracontrattuale
ricorre solo allorquando la pretesa risarcitoria venga formulata nei
confronti di un soggetto autore di un danno ingiusto non legato all’attore
da alcun rapporto giuridico precedente, o comunque indipendentemente
da tale eventuale rapporto, mentre, se a fondamento della pretesa
venga enunciato quello che obiettivamente si rammostra come l’inadempimento
ad un’obbligazione volontariamente contratta, ovvero anche derivante
dalla legge, è ipotizzabile soltanto una responsabilità
contrattuale (Cassazione 9911/98, 7989/94), si è ripetutamente
evidenziato come la natura della responsabilità professionale
del medico, contrariamente a quanto avviene negli ordinamenti dell’area
di common law, ove persiste la tendenza a radicare la detta responsabilità
nell’ambito della responsabilità aquiliana (torts), nei
paesi dell’area romanistica, come nel nostro ordinamento, s’inquadri
nell’ambito contrattuale, al punto di ritenere tale persino
quella del medico dipendente ospedaliero (Cassazione 6735/02, 589/99,
12233/98, 7336/98, 4152/95, 2466/95).
Posto, dunque,
che, nel caso in esame, la responsabilità per danni dedotta
in giudizio non poteva essere riqualificata in appello come aquiliana
e che, comunque, sostanzialmente tale non era, alla pretesa risarcitoria
fatta valere, in quanto rapportata ad una responsabilità contrattuale,
altro regime prescrizionale non poteva trovare applicazione che quello
desumibile dal combinato disposto degli articoli 2935 e 2946 Cc, per
il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il
diritto può essere fatto valere e si compie nel termine di
dieci anni da esso, e non, invece, quello desumibile dal combinato
disposto degli articoli 2935 e 2947 Cc.
Solo per tale
ultima ipotesi, attinente al danno da responsabilità aquiliana
e che per quanto sopra esposto non ricorre nella specie, il rigore
dei ristretti limiti temporali stabiliti, per l’ipotesi di danno
rimasto ignoto al soggetto leso, è temperato, nell’interpretazione
datane con l’indirizzo giurisprudenziale richiamato ed applicato
dalla Corte territoriale, dallo spostamento del dies a quo di decorrenza
della prescrizione dal momento del verificarsi del fatto lesivo e,
quindi, dell’insorgenza del diritto, a quello della manifestazione
esteriore della lesione e, quindi, della cognizione dell’esistenza
del diritto e della possibilità del suo esercizio.
Una corretta applicazione
del combinato disposto degli articoli 2935 e 2946 Cc non consente,
per contro, nel diverso caso del danno da responsabilità contrattuale
quale quello che ne occupa, di procrastinare il dies a quo di decorrenza
della prescrizione decennale, rispetto al momento in cui- il diritto
può essere fatto valere, se non nell’ipotesi d’impedimento
legale al detto esercizio e non anche, salve le eccezioni espressamente
stabilite dalla legge e regolate con gli istituti della sospensione
e del l’interruzione, nell’ipotesi d’impedimento
di fatto (Cassazione 2913/02, 9618/01, 3796/01, 12825/99, 4939/97)
al qual genere va ricondotta l’ignoranza del titolare, colpevole
o meno che essa sia (Cassazione 15622/01, 4389/99, 11809/97, 9291/97,
4235/96) salvo derivi da un comportamento doloso della controparte
come desumibile dalla ratio dell’articolo 2941 n. 8 Cc.
D’altra
parte, la stessa sopra ricordata tesi per la quale il termine di prescrizione
di cui all’articolo 2947 Cc non potrebbe e non dovrebbe decorrere
dalla data del fatto illecito - o, come è stato meglio chiarito,
dalla data del prodursi del danno quale conseguenza del fatto illecito
considerato nel suo integrale verificarsi di causa ed effetto –
bensì solo dal momento in cui il danneggiato ha conoscenza
del danno non sembra meritevole d’adesione.
Il legislatore,
nel prevedere espressamente all’articolo 2947/I Cc che «il
diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive
in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato»,
all’evidenza ha concepito il danno quale conseguenza immediata
e diretta d’un comportamento illecito ed ha ritenuto di far
decorrere la prescrizione dal giorno in cui, a seguito del detto comportamento,
quella conseguenza s’è verificata, onde, giusta quanto
già evidenziato da questa Corte, non sembra consentito all’interprete
di sostituire a proprio arbitrio l’inequivoca volontà
come manifestata dal legislatore con altra e pretendere d’introdurre,
in materia, ulteriori distinguo (Cassazione 1490/95).
Le possibilità
d’interpretazione della norma trovano, in vero, il proprio insuperabile
limite nell’imprescindibile esigenza di rispettare il dettato
dell’articolo 12 disp. prel. Cc che, nell’imporre una
gradualità d’utilizzazione degli strumenti ermeneutici,
pone al primo posto quello letterale, integrato da quello razionale
riferito alla singola norma, anzi di consentire, ma unicamente nell’ipotesi
di lacuna, il ricorso a quelli della similitudine e dell’analogia,
ai quali solo segue quello sistematico anch’esso per applicazioni
successive dal particolare al generale.
Ora, per quanto
attiene all’articolo 2947/I Cc, la formulazione letterale della
norma non consente di ravvisare in essa elementi dubbi o lacune che
possano giustificare l’elaborazione d’ipotesi non previste
e suscettibili di diversa regolamentazione, anche perché, se
costituisce ius receptum che l’essenziale ratio dell’istituto
della prescrizione debba essere ravvisata nell’esigenza della
certezza dei rapporti giuridici, è palese come con tale esigenza
si ponga in insanabile contrasto la pretesa di far decorrere la prescrizione
de qua non dalla data, certa, in cui il fatto dannoso si è
verificato ma dal momento, diverso ed assolutamente incerto, in cui
il danneggiato possa aver avuto conoscenza del danno e del suo diritto
di farlo valere.
Ne è un
esempio il caso sub iudice: il B. (nato nel 1954) ha subito l’operazione
della quale si discute all’età di ventinove anni (1985),
si è sposato all’età di trentaquattro anni (1990)
e, secondo la sua tesi, dopo altri sei anni (1996) avrebbe accertato
il danno; ma si sarebbe potuto sposare in qualsiasi epoca successiva
ed avrebbe, quindi, potuto accertare il danno a distanza non di oltre
dieci ma di oltre venti anni e più, con la conseguenza che
il dedotto rapporto nascente dalla pretesa responsabilità per
fatto illecito (qui solo ipotizzata come tale, dacché si è
già visto trattarsi di responsabilità contrattuale),
ove si aderisse alla criticata tesi, resterebbe di fatto indefinitamente
in vita, con tutte le conseguenze giuridiche agevolmente ipotizzabili,
contro ogni logica e contro l’esigenza di definizione dei rapporti
entro un tempo ragionevole e determinato sottesa all’istituto
della prescrizione.
Né la tesi
criticata può trovare avallo, come pure è stato recentemente
ritenuto da questa Corte (Cassazione 2645/03) in normative sopravvenute
nelle quali le previstevi prescrizioni brevi sono subordinate alla
conoscenza del danno od alla ragionevole possibilità di essa,
quali l’articolo 23 della legge 1860/62 nel testo modificato
dal Dpr 519/75 e l’articolo 13 del Dpr 224/88, dacché,
come evidenziato anche da autorevole dottrina, il già richiamato
articolo 12 disp. prel. Cc nella sua prima parte presuppone l’idea
della “precisa disposizione di legge” della quale parla
nel secondo comma, onde devesi escludere che consenta il ricorso alla
c.d. interpretazione storico-evolutiva, mediante la quale si ricerca
se gli orientamenti più recenti della legislazione abbiano
un’ispirazione incompatibile con le interpretazioni date in
epoca anteriore, l’alternativa essendo soltanto tra abrogazione
o meno della norma preesistente da parte della norma successiva.
Nel caso di specie,
comunque, trattandosi di responsabilità contrattuale ed alla
prescrizione dei diritti dalla stessa scaturenti per il danneggiato
potendo costituire ostacolo solo impedimenti legali e non anche ostacoli
di mero fatto quale l’ignoranza del diritto, è indiscutibile
che la prescrizione siasi verificata.
In vista di tale
possibile soluzione, i controricorrenti hanno sollevato questione
d’illegittimità costituzionale dell’articolo 2935
Cc, in relazione agli articoli 3 e 24 della Carta fondamentale, nella
parte in cui non prevede come causa ostativa del decorso del termine
prescrizionale l’ignoranza incolpevole di un evento dannoso
non immediatamente percepibile.
La questione è
inammissibile, in quanto la sua soluzione non sarebbe, comunque, tale
da influire sulla decisione della controversia dovendosi escludere
che possa ravvisarsi, nella specie, un’ipotesi d’ignoranza
incolpevole.
Se può
esser vero, infatti, che gli esami clinici intesi all’accertamento
della potentia generandi non rientrino tra quelli rutinari od abituali,
è, tuttavia, pur vero che il complesso delle patologie sofferte
e dei consequenziali interventi subiti dal B. questi avrebbe dovuto
indurre secondo criteri d’ordinaria prudenza e diligenza in
rapporto alla propria salute ed anche, anzi a maggior ragione, in
vista del contraendo matrimonio e della responsabilità che
il mancato accertamento d’un’eventuale impotentia generandi
e la mancata informazione al riguardo avrebbero potuto essergli rimproverate
dal coniuge - a sottoporsi agli opportuni test diagnostici.
Riferiscono, infatti,
e non sono sul punto contestate, entrambe le sentenze di merito che,
a seguito dei due interventi al testicolo destro subiti nel 1971 e
nel 1983, al B. era già rimasto interrotto il flusso degli
spermatozoi dal detto testicolo, onde era logico quanto meno temere
che anche l’intervento del 1985 potesse aver avuto analoghe
conseguenze, onde sarebbe rientrato nei richiamati canoni d’ordinaria
prudenza e diligenza effettuare i detti test, non solo per le sopra
indicate ragioni ma anche perché poteva già ipotizzarsi,
se del caso, con una certa probabilità, il medesimo diritto
al risarcimento del danno del quale ora si discute, considerazione,
questa, che osta, evidentemente, all’accoglimento della tesi
dell’incolpevole ignoranza.
Aggiungasi, ancora,
che il B. è un medico e che, pertanto, quella medesima mancanza
di diligenza e di prudenza che - per sola ipotesi, atteso quanto sopra
rilevato - sarebbe stata scusabile nell’uomo comune, diviene
inescusabile per il soggetto munito di specifiche competenze in materia,
dacché la capacità di valutare le situazioni deve essere
accertata non in senso assoluto ma avendo riguardo al soggetto interessato,
per il che l’appartenenza dello stesso ad una determinata categoria
sociále e, soprattutto, professionale caratterizzate da cultura
generale e cognizioni tecnico-scientifiche particolari, non può
non rendere maggiore il livello di coscienza dell’onere di normale
diligenza e prudenza richiestogli.
Le censure relative
alla posizione della F. -pur fondate quanto meno in relazione all’omessa
pronunzia sull’eccezione di difetto di legittimazione in relazione
all’essenziale questione dell’insussistenza del rapporto
di coniugio all’epoca del fatto che ha dato luogo al giudizio,
essendosi la Corte territoriale dilungata in una non pertinente disamina
della non sollevata questione dei diritti dei congiunti - restano
comunque assorbite.
In definitiva,
i ricorsi vanno accolti per quanto di ragione e l’impugnata
sentenza va annullata, senza rinvio, peraltro, dacché, essendosi
trattate questioni di solo diritto e non essendo necessari ulteriori
elementi di giudizio in fatto, questa Corte può decidere nel
merito, ex articolo 384 Cpc, constatando, come ha fatto, l’intervenuta
prescrizione del diritto fatto valere dagli originari attori e rigettando,
di conseguenza, l’appello dagli stessi proposto avverso la sentenza
di primo grado che era pervenuta, sostanzialmente, alla medesima conclusione.
Si ritiene sussistano
giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dei
giudizi di secondo grado e di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, li accoglie, cassa senza rinvio l’impugnata
sentenza e, decidendo nel merito, respinge l’appello proposto
da B.O. e F. S. avverso la sentenza emessa inter partes dal Tribunale
di Palermo il 10 marzo 1999 compensando integralmente le spese dei
giudizi di secondo grado e di legittimità.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2003.
DEPOSITATA IN
CANCELLERIA IL 28 gennaio 2004.
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Mercoledì, 03-Mar-2004
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