Suprema
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza
n.15983/2006 (Presidente: N. Marvulli; Relatore: F.
Marzano)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI
UNITE PENALI
SENTENZA
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Il
19 ott. 2004 la Corte di appello di Palermo confermava
la sentenza del 7 mar. 2002 del Tribunale di Agrigento,
con la quale G. S. e V. C., riconosciute loro le attenuanti
generiche prevalenti sulle contestate aggravanti,
erano stati condannati a pene ritenute di giustizia
per imputazioni, unificate sotto il vincolo della
continuazione, di cui agli art. 61, n. 9, 81, cpv.
n. 1, c.p. e61, n. 2, 81, cpv., 479, in relazione
all'art. 476, c.p. [1].
Si
contestava a tali imputati, nella loro qualità
di pubblici dipendenti della Soprintendenza ai beni
culturali ed ambientali di Agrigento, di aver falsamente
attestato la loro presenza al lavoro nell'ufficio
regionale presso il quale prestavano servizio, allontanandosene,
invece, senza formale permesso e sottoscrivendo fogli
di presenza e timbrando il proprio cartellino presso
l'apposito orologio marcatempo, facendo così
risultare orai di entrata e di uscita non rispondenti
a quelli effettivi.
I
giudici del merito ritenevano accertato che, in più
occasioni, gli imputati avevano timbrato il proprio
cartellino presso l'apposito orologio marcatempo all'inizio
ed alla fine della giornata di lavoro, ma non avevano
fatto risultare, mediante analoga marcatura, i propri
allontanamenti dal luogo di lavoro, non dovuti a motivi
di servizio; e che tanto integrava gli estremi dei
contestati reati di truffa aggravata e di falso.
Avverso
tale sentenza hanno proposto ricorsi gli imputati,
per mezzo dei rispettivi difensori.
G.
S. denunzia: vizi di violazione di legge e di motivazione,
in relazione agli artt. 640 e 479 c.p.
Quanto
alla imputazione di truffa, deduce che i giudici dell'appello
avevano omesso di considerare le specifiche censure
dell'atto di gravame, con le quali si era rappresentata
la insussistenza sia degli artifici e raggiri sia
del danno, posto che le sue assenze al luogo di lavoro
erano da riconnettersi alle modalità di espletamento
dell'attività di ufficio, il comportamento...,
così come assunto nello schema dell'accusa
e quindi della sentenza, era perfettamente noto nell'ambito
dell'ufficio...: in particolare, le sue assenze temporanee
dal luogo di lavoro erano da riconnettersi alle sue
funzioni di ufficiale rogante di atti pubblici da
stipulare presso studi notarili, tanto non avendo
consentito ne la realizzazione di un certo ingiusto
profitto..., ne un danno alla p.a.
Quanto
alla imputazione di falso, lamenta che neppure al
riguardo i giudici di appello avevano considerato
le specifiche censure alla sentenza di primo grado,
proposte con l'atto di appello.
Rileva
che in quella sede si era rappresentato che è
carente... sia l'elemento costitutivo del reato rappresentato
dalla specifica condotta della immutatio veri, sia
la consapevolezza della concreta e sostanziale immutatio
veri; essendosi ipotizzata la condanna di falso per
non aver indicato nel cartellino segnatempo gli allontanamenti
intervenuti nel corso della intera giornata lavorativa,
facendo apparire come se questa si fosse svolta con
la costante presenza in ufficio, dall'indicato orario
di entrata e quello segnato come orario di uscita,
si era omesso di considerare che in questo quadro
il reato di falso non sussiste, per carenza di una
condotta immutatrice dell'effettivo vissuto.
Il
reato di falso, soggiunge la ricorrente, sarebbe stato
configurabile solo se l'agente avesse segnato, nell'intermedio
della giornata lavorativa, un periodo di allontanamento
e di rientro, adducendo insussistenti ragioni di servizio...,
circostanza nella specie non sussistente.
La
sentenza impugnata aveva rappresentato un quadro assolutamente
ed anzi esclusivamente settoriale di valutazione del
devolutum, avendo, in buona sostanza, limitato il
proprio esame al solo aspetto della condotta della
ricorrente, in relazione alla sua frequenza di uno
studio notarile, esam0inata come avulsa dal contesto
generale della sua attività d'ufficio, così
individuando il substrato del reato di truffa, ma
non si è posto il problema, ampiamente profilato
nei motivi di appello, dell'insussistenza di un'effettiva
condotta fattuale di immutatio veri...; il vizio di
violazione di legge, in relazione all'art. 62, n.
4 c.p.
La
sentenza impugnata, lamenta la ricorrente, dopo aver
rilevato che il danno subito dalla p.a. ... non può
considerarsi rilevante, aveva escluso tale attenuante
avuto riguardo alla molteplicità delle violazioni
poste in essere dall'odierna prevenuta, non presentando,
perciò, il danno quella caratteristica di esiguità,
che costituisce elemento della specifica attenuante
in esame, laddove, invece, in tema di reato continuato
il danno va valutato in relazione alle singole violazioni
di legge.
G.
C., dal canto suo, denunzia: vizi di violazione di
legge e di motivazione in relazione agli artt. 429,
lett. c), 178, 179 c.p.p.
Deduce
che illegittimamente la sentenza impugnata aveva disatteso
l'eccezione difensiva di nullità del decreto
di rinvio a giudizio per genericità dell'addebito,
sull'erroneo assunto della sua tardiva proposizione,
versandosi, invece, in ipotesi di nullità assoluta
e non relativa; ed erroneamente aveva, altresì,
ritenuto l'infondatezza nel merito della proposta
eccezione, con argomenti che, a nostro avviso, hanno
poco di giuridico; vizi di violazione di legge e di
motivazione, in relazione all'art. 640 c.c.p.
È
emerso pacificamente dagli atti processuali, assume
il ricorrente, che il comportamento dei dipendenti,
cioè quello di allontanarsi dall'ufficio anche
senza permesso, era un fatto ben noto al capo dell'ufficio
stesso..., che conosceva il comportamento dei suoi
dipendenti, lo autorizzava implicitamente, a fronte
di ciò i dipendenti, proprio per questo modo
elastico di gestire l'attività lavorativa,
producevano molto di più rispetto al momento
in cui vigeva l'osservanza rigida dell'orario di lavoro;
vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione
all'art. 476 c.p.
Rileva
che già con i motivi di appello si era dedotto
che nessun foglio di presenza era stato falsificato,
ne, del pari, era stato falsificato il nastro dell'orologio
segnatempo..., sicché, mancando qualsiasi documento,
rectius atto pubblico, era necessario individuare
con quale mezzo il falso venne realizzato, non potendosi
mai configurare un falso per omissione.
Al
più l'omissione poteva integrare l'artificio,
non mai il falso...
Conclude
rilevando che la Corte di legittimità ha più
volte affermato che ne il foglio di presenza, ne il
nastro dell'orologio costituiscono atti pubblici.
Il
ricorso veniva assegnato alla V Sezione penale di
questa Suprema Corte, la quale, con ordinanza resa
all'udienza del 26 genn. 2006, ne disponeva la rimessione
a queste Sezioni Unite.
Disattesa
una eccezione di precedente il giudicato proposta
in udienza nell'interesse di V. C., e ritenuti infondati
il primo e secondo motivo di ricorso dello stesso
C. ed il primo motivo di ricorso di S. nella parte
riguardante il reato di truffa, quanto al terzo motivo
di ricorso di C. ed al primo motivo di ricorso di
S. relativamente al reato di falso rilevava la sezione
remittente che, premesso che i giudici del merito
hanno ritenuto che la falsità addebitata agli
imputati consistesse in una omissione, cioè
nell'allontanarsi dall'ufficio senza marcare in uscita
il cartellino marcatempo, al riguardo si era determinato
un contrasto nella giurisprudenza di legittimità,
alcune sentenze avendo ritenuto che la mancata timbratura,
da parte del dipendente, del cartellino segnatempo
in occasione di brevi allontanamenti dal luogo di
lavoro non costituisce il reato di falso ideologico
per omissione, altre avendo concluso in senso opposto;
pur mostrando i giudici emittenti di aderire al primo
di tali indicati orientamenti giurisprudenziali, sull'assunto
che deve ritenersi... che la mancata attestazione
dell'allontanamento, dopo aver timbrato in ingresso
il cartellino segnatempo, non equivalga all'attestazione
di interrotta presenza in ufficio..., sicché
la mancata timbratura del cartellino in occasione
di un temporaneo allontanamento del funzionario non
da luogo alla reticente formulazione di un atto pubblico
unitario, tale da tradursi in una falsa rappresentazione
della realtà; ma è semplicemente l'omissione
del compimento dell'atto, l'omissione di una delle
molteplici autonome attestazioni che debbono essere
documentate nel cartellino segnatempo, rilevavano
come sia opportuno un intervento risolutore delle
Sezioni Unite.
Il
Primo Presidente ha fissato l'odierna udienza per
la trattazione dei ricorsi.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
L'ordinanza
di rimessione ha già reso statuizioni delibative
in ordine ad un'eccezione di bis in idem formulata
in udienza dal difensore di V. C., ed in ordine al
primo e secondo motivo di doglianza dello stesso ricorrente
ed al primo profilo di censura proposto da G. S. nella
parte relativa al reato di truffa.
E
però, hanno già avuto modo queste Sezioni
Unite (sentenza del 25/10/2005, n. 41476, ric. P.G.
ed altro in proc. Misiano, che ha richiamato la sua
precedente sentenza del 21/9/2000, n. 17 ric. Primavera)
di rilevare che nell'attuale sistema processuale non
è dato che il ricorso possa essere definito
in parte dalla sezione semplice della Suprema Corte
ed in parte dalle Sezioni Unite, la remissione (atto
amministrativo e non giurisdizionale) del procedimento
a queste ultime comportando che siano solo queste,
appunto, a dovere delibare il proposto gravame, nella
loro interezza e completezza.
Ciò
posto, il primo motivo di ricorso di C., che involge
una questione di rito dalla quale si fa pregiudizialmente
discendere la nullità del decreto di rinvio
a giudizio e, quindi, della sentenza impugnata, è
destituito di fondamento.
Contrariamente,
difatti, a quanto opina il ricorrente, è del
tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte
di legittimità che la indeterminatezza dell'accusa,
ove sussistente, non da luogo ad una nullità
generale ai sensi dell'art. 1787 c.p.p., ma, come
correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata e
da quella integrativa di prime cure, ad una nullità
solo relativa, ai sensi dell'art. 181 c.p.p., che
deve essere eccepita entro il termine di cui all'art.
491 dello stesso codice di rito (cfr. Cass. Sez. IV,
n. 39617/2002, ric. Ferraro ed altri; id., Sez. I,
n. 2367/2000, ric. P.G. in proc. Mamidovic; id., Sez.,
VI, n. 1175/2000, ric. Tancredi ed altro; id., Sez.
II, n. 3757/1996, ric. Pellegrino; id., Sez. I, n.
3801/1994, ric. Sgamba; id., Sez. III, n. 1222/1994,
ric. Rindi).
E
nella specie, come danno atto i giudici del merito
ed implicitamente riconosce lo stesso ricorrente,
la relativa eccezione venne formulata solo in sede
dibattimentale di primo grado.
Tanto
rende del tutto ultronea anche la considerazione che
i giudici dell'appello hanno, comunque ed a prescindere
dall'ammissibilità della stessa tardivamente
prospettata questione, dato persuasiva contezza dell'infondatezza
del merito di quest'ultima, ed a fronte di quell'apparato
argomentativo il ricorrente si limita ad affermazioni
assiomatiche e meramente assertorie, rilevando genericamente
che non si è trattato di un unico periodo,
ma di singoli episodi limitati nel tempo e che aveva
il diritto di conoscere singolarmente gli episodi
dai quali difendersi, di conoscere il danno arrecato
nella singola ipotesi di truffa.
Infondata
è anche l'eccezione di bis in idem formulata
in udienza del difensore di C., che ha prodotto a
sostegno di tale deduzione la sentenza in data 9 feb.
2005 del Tribunale di Agrigento (con annotazione del
suo passaggio in giudicato nel maggio successivo).
Deve
al riguardo rilevarsi che ha più volte ritenuto
questa Suprema Corte che il divieto del bis in idem
di cui all'art. 649 c.p.p., che postula una preclusione
derivante dal giudicato formatosi per lo stesso fatto
e per la stessa persona, involge una questione di
fatto riservata alla valutazione del giudice del merito,
alla cui delibazione è demandato l'accertamento
della identità del fatto e del passaggio in
giudicato della precedente decisione, sicché
essa, di norma, non può essere proposta per
la prima volta in sede di legittimità, ove
è precluso l'accertamento del fato.
E
si è rilevato che la parte, nondimeno, non
rimane priva di tutela, potendo eventualmente far
valere la preclusione davanti al giudice dell'esecuzione
(cfr. Cass., Sez. II, n. 41069/2004, ric. Chiaberti;
id., Sez. VI, n. 34955/2003, ric. Rabeschi; id., Sez.
V, n. 10076/1999, ric. Bugio ed altri; id., Sez. V,
n. 7953/1998, ric. Saracino; id., Sez. VI, n. 9301/1995,
ric. P.G., in proc. Scarpa; id., Sez. I, n. 4102/1991,
ric. Caso).
Si
è, tuttavia, altra volta ritenuto che la relativa
questione sia proponibile per la prima volta in cassazione
solo se la stessa, ratione temporis, non sia stato
possibile dedurre in grado di appello, per essere
la sentenza precludente passata in giudicato dopo
quel giudizio (Cass., Sez. I, n. 31123/2004, ric.
Cascella).
Appare
opportuno al riguardo chiarire che, in effetti, i
tale ultima ipotesi la questione è senz'atro
proponibile per la prima volta in Cassazione, al giudice
di legittimità essendo attribuita anche la
cognizione delle questioni che non sarebbe stato possibile
dedurre in grado di appello (art. 609.2 c.p.p.).
In
siffatta evenienza, ove l'accertamento dell'identità
o meno del fatto e del suo autore postuli comunque
attività di merito, di indagine e prova, e
conseguentemente valutativa in fatto dei relativi
accertamenti, a tanto non può, evidentemente,
attendere la Corte di Cassazione, che è giudice
di legittimità e non di merito.
Ove,
invece, la fattispecie non proponga alcun ulteriore
accertamento di merito e sia, invece, definitivamente
definibile alla stregua della sola documentazione
prodotta ed acquisita agli atti, non v'è ragione
alcuna perché il giudice di legittimità
non sia investito, con poteri definitori, di una questione,
sostanzialmente rinviandola al giudice dell'esecuzione,
che ha, invece, il dovere di proporsi e rilevare,
ponendosi la preclusione di cui all'art. 649 c.p.p.
come impeditivi della possibilità di (ulteriormente)
rendere statuizioni decisorie.
Nella
specie, a sostegno della propria eccezione la parte
ha prodotto, com'è detto, la sentenza del Tribunale
di Agrigento del 9 feb. 2005, divenuta irrevocabile
nel maggio successivo, epoche, queste, posteriori
a quella in cui venne resa la sentenza impugnata,
il 19 ott. 2004.
Ma
proprio alla stregua di tale prodotto documento (e
senza necessità, quindi, di alcun diverso accertamento
di merito) è dato cogliere la infondatezza
della proposta eccezione, dovendosi escludere la medesimezza
del fatto, ai sensi dell'art. 649 c.p.p.
La
prodotta sentenza, difatti, afferisce a contestate
ipotesi di falso materiale per contraffazione di firme,
addebitandosi ad alcuni dipendenti di aver apposto,
sul nastro dell'orologio marcatempo e sui fogli di
presenza, le apocrife firme di altri colleghi per
attestarne falsamente l'ingresso in ufficio; la sentenza
ora impugnata, invece, afferisce solo ad ipotesi di
attestazioni realmente riferibili all'imputato, che
poi si allontanava dall'ufficio non facendo risultare
tale circostanza.
Per
quanto concerne le imputazioni di truffa contestate
ai ricorrenti (per le quali sono state riconosciute
le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti
contestate), deve rilevarsi che si sono allo stato
perenti i termini prescrizionali massimi di legge.
Tenuto
conto, invero, del disposto degli artt. 157.1, n.
4, e 160.3 c.p., tale reato è contestato a
C. come commesso sino alla fine di giugno 1997; dalla
analitica esposizione dei vari episodi contenuta nell'integrativa
sentenza di primo grado gli ultimi sono collocati
al 29 maggio ed al 5 giugno 1997 (data, quest'ultima,
nella quale si colloca, in imputazione, l'ultimo episodio
di falso).
Pur
tenuto conto delle sospensioni del termine stesso
verificatesi nel corso del giudizio di appello per
rinvii, dovuti ad impedimenti e richieste delle parti
private, dall'udienza del 29 maggio 2003 a quella
del 25 novembre 2003 (per il periodo di mesi cinque
e giorni ventisette), dall'udienza del 25 novembre
2003 a quella del 2 marzo 2004 (per il periodo di
mesi due e giorni sei), dall'udienza del 30 marzo
2004 a quella del 18 maggio 2004 (per il periodo di
mesi uno e giorni 18), dall'udienza del 18 maggio
2004 a quella del 12 ottobre 2004 (per il periodo
di mesi quattro e giorni ventiquattro), per complessivi,
quindi, anni uno, mesi tre e giorni quindici, il relativo
termine prescrizionale di sette anni e mezzo per tale
reato è venuto a scadenza il 20 marzo 2006.
Analogamente
a dire per S., per la quale il reato in questione
pur viene indicato in imputazione come commesso fino
alla fine di giugno 1997, e nella integrativa sentenza
di primo grado l'ultimo episodio è collocato
al 28 maggio, epoca in cui è determinata, in
imputazione, anche la data dell'ultimo episodio di
falso: il relativo termine prescrizionale per tale
imputata si è, quindi, perento il 15 marzo
2006.
Non
ravvisandosi ipotesi sussumibile nella previsione
di cui all'art. 129.2 c.p.p., alla stregua di quanto
rappresentato dalle sentenze di merito (ed i motivi
di gravame si limitano solo a censurare le argomentazioni
logiche che dalle indicate emergenze processuali hanno
desunto i giudici del merito e le conseguenti valutazioni
fattene), la sentenza impugnata va annullata senza
rinvio, in riferimento a tali reati, perché
estinti gli stessi per prescrizione.
Per
quanto riguarda le imputazioni di falso contestate
ad entrambi i ricorrenti, la questione sottoposta
all'esame di queste Sezioni unite (se, cioè,
integri il reato di falso ideologico in atto pubblico
la mancata timbratura, da parte del dipendente pubblico,
del cartellino segnatempo in occasione di brevi allontanamenti
dal luogo di lavoro), comporta l'esame e la soluzione
di altra, preliminare questione, pure espressamente
prospettata nel terzo motivo di ricorso di C. e, cioè,
se il cartellino marcatempo (che meccanicamente annota
gli orari di ingresso e di uscita dal luogo di lavoro)
ed i fogli di presenza (che assolvono ad analoga funzione)
dei pubblici dipendenti abbiano o meno natura di atto
pubblico.
La
prevalente giurisprudenza di questa Suprema Corte
si è al riguardo positivamente orientata, sulla
considerazione che tali atti svolgerebbero la loro
funzione non solo in riferimento al rapporto di lavoro
tra impiegati pubblici e pubblica amministrazione,
ma anche in relazione all'organizzazione stessa di
quest'ultima, con riflessi sulla sua funzionalità,
essendo, perciò, essi destinati a produrre
effetti per la stessa pubblica amministrazione, anche
in ordine al controllo dell'attività e regolarità
dell'ufficio; tali attestazioni, quindi, sarebbero
preordinate ad attestare la certezza dello svolgimento
della pubblica funzione da parte di coloro che ne
sono preposti, non rilevando al riguardo la natura
privatistica del rapporto di lavoro tra pubblico dipendente
e pubblica amministrazione (da ultimo Sez. V, n. 5676/2005,
PG in proc. Santamaria ed altro; Sez. V n. 16503/2004,
Matarelli; Sez. V. n. 43844/2004, PG in proc. Amendola;
Sez. V, n. 42245/2004, Orlando; Sez. V, n. 40848/2004,
PM in proc. Passerella; Sez. V, n. 27509/2004, Cei;
Sez. V, n. 21193/2003, PM in proc. Giambò;
ecc.).
L'opposto
minoritario indirizzo giurisprudenziale fa leva, in
sostanza, sulla considerazione che siffatte attestazioni
rilevano in via diretta ed immediata unicamente ai
fini della retribuzione e comunque del regolare svolgimento
della prestazione di lavoro e solo indirettamente,
e mediatamente, ai fini del regolare svolgimento del
servizio (Sez. V, n. 44689/2005, Flavio ed altri;
Sez. V, n. 2303/1988, Sariconi).
Queste
Sezioni Unite ritengono di far proprio tale secondo
orientamento giurisprudenziale.
Posto,
difatti, che la condotta di falsificazione ideologica
del pubblico ufficiale ipotizzata dall'art. 479 c.p.
(come quella materiale di cui all'art. 476) deve sostanziarsi
in una attività svolta nell'esercizio delle
sue funzioni pubblicistiche, appare ineludibile distinguere,
nell'attività del pubblico impiegato, ed in
un contesto in cui il rapporto di lavoro dei pubblici
dipendenti ha assunto connotazioni privatistiche (a
seguito della disciplina introdotta con il D.Lgs.vo
n. 29/1993, modificata dal D.Lgs.vo. n. 80/1998, ora
trasfusa nel D.Lgs.vo. n. 165/2001), gli atti che
sono espressamente della pubblica funzione e/o del
pubblico servizio e che tendono a conseguire gli obiettivi
dell'ente pubblico da quelli strettamente attinenti
alla prestazione di lavoro, ed aventi, perciò,
esclusivo rilievo sul piano contrattuale e non anche
su quello funzionale (Cass. Sez. V, n. 12789/2003,
cit.).
Premesso,
invero, che secondo la costante giurisprudenza di
questa Suprema Corte e la prevalente dottrina, agli
effetti delle norme sul falso documentale, il concetto
di atto pubblico è più ampio rispetto
a quello che si desume dalla definizione contenuta
nell'art. 2699 c.c., in quanto comprende non soltanto
quei documenti che sono redatti con le richieste formalità
da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato
ad attribuirgli pubblica fede, ma anche i documenti
formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato
incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle
sue funzioni, attestanti fatti da lui compiuti o avvenuti
in sua presenza ed aventi attitudine ad assumere rilevanza
giuridica (così, fra altre, Cass., Sez. V,
n. 8151/1976, Di falco), rimane che, come si esprime
autorevole dottrina, la falsa rappresentazione della
realtà che viene documentata deve essere rilevante
in relazione alla specifica attività del pubblico
ufficiale... e ciò significa che la funzione
o attribuzione pubblica, abbia la potenzialità
di produrre effetti giuridici.
Quanto
dire che, secondo altre voci della dottrina, la nozione
di atto pubblico si fonda sulla qualità del
soggetto (pubblico ufficiale o impiegato dello Stato
o dia altro ente pubblico incaricato di un pubblico
servizio art. 493) e sul piano del documento che si
redige per una ragione inerente all'esercizio delle
pubbliche funzioni o del pubblico servizio, o per
uno scopo cui l'atto è destinato; e nei reati
di falso, in generale, funzionali (o propri), data
la posizione giuridica dell'agente (che è un
pubblico ufficiale), si delinea uno stretto collegamento
tra il soggetto ed il bene, in virtù del quale
al cura del bene medesimo... è affidata al
soggetto per essere quest'ultimo titolare di un potere
pubblicistico ben individuato (il potere certificativi),
attributivo di certezza pubblica.
E
la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha, da tempo,
puntualizzato che atti pubblico è ogni scritto
redatto da un pubblico ufficiale per uno scopo inerente
alle sue funzioni (Cass., Sez. V, n. 1576/1975, Pansa).
Tale
ineludibile collegamento tra esercizio di funzioni
pubbliche ed attività falsificatoria dei pubblici
ufficiali (che non consente di ritenere automaticamente
che tutti gli atti stessi compiuti siano atti pubblici:
Cass. n. 12789/2003, cit.), non può, quindi,
condurre ad annoverare nella nozione di atto pubblico,
rilevante ai fini penali, attività attestative
che, invece, appaiono collegate direttamente ed immediatamente
ad istituti sicuramente riconducibili alla disciplina
privatistica (per mutuare altra espressione dottrinaria)
e che, soprattutto, in tale ambito esauriscono la
loro funzione di rilevanza attestativa.
Deve,
allora, convenirsi che, in effetti, il cartellino
marcatempo ed i fogli di presenza sono destinati ad
attestare solo una circostanza materiale che afferisce
al rapporto di lavoro tra il pubblico dipendente e
la pubblica amministrazione, ed in ciò esauriscono
in via immediata i loro effetti, non involgono affatto
manifestazioni dichiarative, attestative o di volontà
riferibili alla P.A.
Il
pubblico dipendente, in sostanza non agisce neppure
indirettamente per conto della P.A., ma opera come
mero soggetto privato, senza attestare alcunché
in ordine all'attività della P.A. (come rileva
Cass., Sez. V, n. 15271/2005, Piano Del Balzo ed altro,
ancorché in fattispecie concernente attestazioni
relative a missioni fuori sede del pubblico funzionario,
ma con principio valido anche nella fattispecie qui
in esame).
Va,
quindi, affermato il seguente principio di diritto:
i cartellini marcatempo ed i fogli di presenza dei
pubblici dipendenti non sono atti pubblici, essendo
essi destinati ad attestare da parte del pubblico
dipendente solo una circostanza materiale che afferisce
al rapporto di lavoro tra lui e la P.A. (oggi soggetto
a disciplina privatistica), ed in ciò esauriscono
in via immediata i lor0o effetti, non involgendo affatto
manifestazioni dichiarative, attestative o di volontà
riferibili alla P.A.
Tanto
ritenuto, pure torna opportuno, da ultimo, rilevare
che, ove poi, tali attestazioni del pubblico dipendente
siano utilizzate, recepite, in atti della P.A. a loro
volta attestativi, dichiarativi o di volontà
della stessa, tanto può dar luogo ad ipotesi
di falso per induzione, ai sensi dell'art. 48 c.p.
Alla
stregua di tale principio, la sentenza impugnata va
annullata, quanto alle imputazioni di falso contestate,
perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La
Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché
estinti per prescrizione i reati di truffa e perché
il fatto non sussiste quanto al reato di falso.
Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2006.