(Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1938, n. 245)
Sono approvate
le unite norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e
del personale sanitario degli ospedali, di 101 articoli, viste,
d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario
di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno.
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale
sanitario degli ospedali
TITOLO I
Degli istituti di cura in genere
Articolo 1.
Gli istituti di cura dipendenti da Province, da Comuni e da altri
enti, agli effetti delle presenti norme, sono distinti in ospedali
ed infermerie.
Sotto la denominazione di ente ospedaliero o di amministrazione
ospedaliera s'intendono compresi, agli effetti delle presenti norme,
tutti gli enti pubblici e tutte le Amministrazioni da cui dipendono
ospedali, qualunque sia l'ordinamento di detti enti, e qualunque
sia l'ambito territoriale nel quale essi operano.
Gli istituti di cura per malattie mentali sono regolati da speciali
disposizioni.
Gli istituti a carattere scientifico sono regolati dai propri statuti
organici. Il riconoscimento di tale carattere agli istituti medesimi,
è fatto dal Ministro per l'interno sentito quello per l'educazione
nazionale
Capo I - Degli ospedali
Articolo 2.
Gli ospedali provvedono alle cure medico-chirurgiche, ostetrico-ginecologiche,
pediatriche e specializzate.
Essi, oltre, a soddisfare alle esigenze dell'igiene generale, devono
possedere almeno i seguenti locali e servizi:
a) reparto di accettazione, fornito dei necessari servizi per l'igiene
personale dei malati e di locali adeguati alla osservazione dei
ricoverati, divisi per sesso e per età;
b) adatte sale di degenza e relativi servizi per medicina, per chirurgia
ed eventualmente per le specialità;
c) locali separati per l'isolamento degli ammalati di forme diffusive;
d) locali separati per malati settici ed asettici nei reparti di
chirurgia e di ostetricia e ginecologia;
e) adeguati servizi di radiologia e di ricerche cliniche;
f) servizi di disinfezione, di lavanderia, di bagni, di cucina e
di dispensa, oltre il guardaroba e la fardelleria;
g) sala mortuaria e di autopsia secondo le prescrizioni del regolamento
speciale di polizia mortuaria e di quello locale.
Il riconoscimento del possesso di tali requisiti, e della loro idoneità
è riservato all'Autorità sanitaria provinciale; salvo
che non si tratti di ospedali dipendenti da istituti a carattere
interprovinciale o nazionale, nel qual caso il provvedimento sarà
omologato dal Ministro per l'interno
Articolo 3.
Gli ospedali riservati alla cura di soli infermi di malattie che
rientrano in una o più specialità ufficialmente riconosciute
si dicono ospedali specializzati.
Sono compresi tra questi ospedali i sanatori, gli ospedali sanatoriali
e le colonie post-sanatoriali, gli ospedali per malati contagiosi
e gli istituti per la cura di altre speciali malattie, secondo la
determinazione da farsi con decreto del Ministro per l'interno.
Articolo 4.
Gli ospedali sono costituiti da sezioni, divisioni e reparti.
La sezione rappresenta l'unità funzionale dell'ospedale.
Essa deve di regola, e salvo quanto disposto nel successivo art.
5 per le cure specializzate, comprendere 30 letti, ed avere normalmente
un proprio insieme organico di servizi e di personale per l'assistenza
immediata dei malati.
Due o più sezioni costituiscono la divisione, che rappresenta
l'unità fondamentale ospedaliera, avente un proprio e completo
servizio assistenziale sanitario ed infermieristico.
Il reparto rappresenta il settore dell'ospedale dove si eseguono
determinate e specifiche cure. Esso è costituito da una o
più divisioni.
I reparti di ostetricia e ginecologia, di pediatria e di altre specialità
possono anche essere costituiti da una sola sezione.
Articolo 5.
Ogni divisione deve comprendere non meno di 60 e non più
di 120 posti-letto ed essere diretta da un primario, coadiuvato
da uno o più aiuti ed assistenti.
Le divisioni degli ospedali specializzati devono comprendere di
regola non meno di due sezioni, con 15 posti letto ognuna, e non
più di 90 posti letto.
Negli ospedali generali, quando il reparto specializzato è
costituito da una sola sezione, il numero dei posti letto può
essere anche di 15. Detta sezione può essere aggregata ad
altra sezione o divisione affine.
Articolo 6.
Gli ospedali si suddividono in tre categorie:
La 1ª categoria comprende:
a) ospedali con una media giornaliera di oltre 600 degenze e che
siano costituiti da reparti separati per malati di medicina e di
chirurgia con distinte divisioni almeno per le specialità
di ostetricia e ginecologia, di pediatria, di oculistica, di otorinolaringoiatria,
di dermosifilopatia, di urologia, di ortopedia e traumatologia,
salvo che a dette specialità non provvedano istituzioni locali.
Devono, inoltre, comprendere sezioni speciali per l'osservazione
e per l'isolamento di malati contagiosi o sospetti, un istituto
o gabinetto di radiologia e di cure fisiche, uno di anatomia patologica,
un laboratorio di chimica biologica, di microbiologia e di microscopia.
Devono avere locali adatti per la Scuola convitto infermiere e possibilmente
una farmacia propria;
b) ospedali specializzati con una media giornaliera di oltre 200
degenze.
La 2ª categoria comprende:
a) ospedali con una media giornaliera di degenze da oltre 200 sino
a 600, nonché almeno uno di quelli dei capoluoghi di provincia
anche se con numero di degenze inferiore a 200, purché abbiano
reparti di medicina, di chirurgia ed almeno una sezione per le più
importanti specialità sopraindicate, oltre gli idonei servizi
generali e sempre che nel capoluogo medesimo non esista altro ospedale
che abbia i requisiti normali per essere assegnato alla 1ª
o 2ª categoria;
b) ospedali specializzati con una media giornaliera di degenze da
oltre 100 sino a 200.
La 3ª categoria comprende:
a) ospedali con una media giornaliera di degenze da 30 a 200, che
abbiano un idoneo reparto operatorio e separate sale di degenza
per infermi di medicina e di chirurgia, nonché di partorienti
e di bambini;
b) ospedali specializzati con una media giornaliera di degenze da
30 a 100.
Quando trattasi di ente ospedaliero che amministri più ospedali
nello stesso Comune e quando il carattere di questi lo consenta,
si può tenere conto, per la classifica di ciascun ospedale,
del numero complessivo dei reparti e delle degenze.
Capo II - Delle
infermerie
Articolo 7.
Le infermerie sono istituti che accolgono malati che non hanno bisogno
di cure specializzate e di interventi chirurgici di particolare
importanza.
Le infermerie si distinguono in:
a) infermerie per malati acuti;
b) infermerie per convalescenti (convalescenziari);
c) infermerie per malati cronici (cronicari).
Le dette infermerie, quando siano nello stesso Comune e dipendano
da un solo ente, possono essere riunite, in modo da costituire distinti
reparti di un solo stabilimento.
Le infermerie dipendenti da diversi enti possono essere riunite
in consorzio così come gli ospedali.
Articolo 8.
Le infermerie devono avere sale di degenza, e adatti servizi generali
riconosciuti idonei dall'Autorità sanitaria provinciale.
Devono, altresì, avere idoneo ambiente per la temporanea
osservazione di malati sospetti contagiosi.
I convalescenziari e gli istituti per cronici, oltre ai requisiti
sopraindicati, devono avere sale di ricreazione, nonché refettori
coperti e possibilmente anche all'aperto.
Capo III - Classifica
degli Istituti di cura
Articolo 9.
Il Prefetto, fatta accertare dal medico provinciale la rispondenza
delle condizioni di fatto degli istituti di cura della Provincia
con le presenti norme, determina per ciascun istituto e con apposito
decreto la categoria cui appartiene, in relazione anche al numero
delle degenze risultanti nel triennio precedente alla data di pubblicazione
delle presenti norme
Per gli ospedali di nuova costruzione, la categoria viene assegnata
tenendo conto del numero dei letti, e della natura ed entità
dei vari servizi, secondo quanto è prescritto dai precedenti
articoli.
Sia d'ufficio, sia su richiesta dell'amministrazione ospitaliera
o dell'Autorità sanitaria comunale, il Prefetto, fatte accertare
dal medico provinciale le variazioni avvenute nella media giornaliera
delle degenze, può procedere, ogni triennio, a partire dalla
data della prima classifica, alla revisione della classifica stessa
Capo IV - Dei
servizi ospedalieri sussidiari
Articolo 10.
Gli ospedali devono avere in adatti locali servizi distinti di ambulatori
per la medicina, per la chirurgia e per le specialità, i
quali è sempre preferibile che siano riuniti in un poliambulatorio.
Il funzionamento tecnico degli ambulatori viene regolato da apposite
norme stabilite dall'amministrazione ospedaliera ed approvate dall'Autorità
sanitaria provinciale, sentita l'Autorità sanitaria comunale,
ed il servizio deve essere disimpegnato dal personale dei vari reparti
o servizi di cura annessi all'ospedale.
Gli ambulatori devono essere utilizzati anche per la cura post-ospedaliera
dei dimessi. Per gli ambulatori dipendenti dagli ospedali, di cui
all'ultimo comma dell'art. 2, il provvedimento deve essere omologato
dal Ministro per l'interno.
I Comuni possono stipulare convenzioni con le amministrazioni ospedaliere
per l'assistenza ambulatoria dei poveri. In tal caso il Comune rilascia
agli aventi diritto una «scheda di cura ambulatoria»,
su cui devono annotarsi le cure prestate. Sulla stessa scheda devono
riportarsi le somministrazioni gratuite di medicinali fatte dagli
ospedali a norma delle predette convenzioni o da qualsiasi istituzione
di assistenza, sia pubblica che privata. In ogni caso le somministrazioni
dei medicinali fatte dalle farmacie interne degli ospedali, debbono
considerarsi come praticate agli infermi degenti negli ospedali
medesimi.
Le predette convenzioni devono essere approvate dall'autorità
di tutela, sentito il Consiglio provinciale di sanità.
Articolo 11.
Tutti gli ospedali devono far funzionare un servizio di pronto soccorso
con i mezzi di cui dispongono.
Nelle città con popolazione superiore ai 200.000 abitanti,
almeno uno degli ospedali esistenti deve avere un servizio continuativo
di pronto soccorso, attrezzato per qualsiasi intervento e dotato,
quando i mezzi finanziari lo consentano, di personale distinto da
quello di guardia interna.
Articolo 12.
I dispensari per i malati venerei e le sale di cura per malati venerei
devono soddisfare alle norme in vigore per la profilassi delle malattie
veneree.
Articolo 13.
Nei laboratori delle farmacie vengono anche eseguite le analisi
di controllo dei medicinali e le analisi tossicologiche, di bromatologia
e di merceologia inerenti al servizio ospedaliero.
Nelle farmacie si devono, inoltre, preparare le soluzioni titolate,
le sostanze coloranti ed i reattivi per le ricerche e le analisi,
occorrenti per l'ospedale.
TITOLO II
Del personale sanitario e di assistenza immediata ed ausiliaria
Capo I - Disposizioni
generali
Articolo 14.
Negli istituti di cura il personale sanitario e di assistenza è
costituito da medici farmacisti, ostetriche ed infermiere diplomate.
Gli infermieri abilitati o autorizzati costituiscono il personale
ausiliario di assistenza.
Il personale medico si distingue in direttori sanitari, primari,
aiuti ed assistenti.
Articolo 15.
Le amministrazioni degli istituti di cura che hanno diversi ospedali
dipendenti, in ciascuno dei quali si abbia una media giornaliera
di almeno trecento ricoverati, oltre ai posti di direttore sanitario
dei singoli ospedali, possono istituire il posto di soprintendente
sanitario, nonché quelli posti di vice direttori e di ispettori
sanitari.
Articolo 16.
Il posto di soprintendente sanitario può essere istituito
anche per gruppi di ospedali di una provincia ed anche per ospedali
di più province o di tutto il Regno, quando trattisi di istituti
gestiti da un unico ente nazionale.
Articolo 17.
In conformità ai reali bisogni degli istituti di cura, le
amministrazioni deliberano la pianta organica del personale sanitario,
del personale di assistenza immediata e del personale ausiliario.
Tale pianta organica deve essere allegata al regolamento del personale
e deve essere sottoposta ai controlli ed alle approvazioni previste
nel successivo art. 94.
Non è consentita la nomina di personale non retribuito, tranne
quanto è disposto nel 2° comma dell'art. 78, e tranne
che si tratti di consulenti.
Articolo 18.
I sanitari, fatta eccezione per gli aiuti, gli assistenti, la ostetrica
capo e le ostetriche, acquistano la stabilità dopo un biennio
di prova, trascorso il quale l'amministrazione ospedaliera, entro
il termine massimo di sei mesi, provvede alla nomina definitiva
o alla dimissione. La deliberazione di dimissione deve essere motivata
genericamente.
I sanitari che hanno acquistata la stabilità rimangono in
carica fino al raggiungimento del 65° anno di età. Le
ostetriche capo di ruolo degli ospedali sono collocate in stato
di quiescenza al raggiungimento del 60° anno di età.
Tutti i sanitari possono essere dimessi prima dei termini suindicati
per constatata inabilità fisica o per incapacità professionale
o per soppressione di posti o per qualunque altra causa prevista
negli ordinamenti dell'ente ospedaliero.
Articolo 19.
Il personale sanitario di ruolo degli ospedali di 1ª e 2ª
categoria non può occupare altri posti di ruolo presso altri
enti pubblici, ospedali o cliniche universitarie e risiedere fuori
del Comune, ove ha la sede l'ospedale, presso cui esso presta servizio.
Salvo quanto dispongono l'art. 20 per il soprintendente sanitario,
l'art. 21 per il direttore sanitario e l'art. 30 per le ostetriche,
le amministrazioni ospedaliere non possono inserire nei loro regolamenti
disposizioni limitatrici della libera attività professionale
del personale sanitario. È, però, in facoltà
delle Amministrazioni ospedaliere vietare o limitare con apposita
deliberazione, talune forme di esercizio professionale che si risolvono
in una concorrenza all'ospedale da cui i sanitari dipendono. La
deliberazione deve essere approvata dal Prefetto, sentito il Consiglio
provinciali di sanità.
Sezione I - Soprintendente sanitario
Articolo 20.
Il soprintendente sanitario è gerarchicamente superiore ai
direttori sanitari.
La nomina viene, di regola, conferita dall'amministrazione ospitaliera
per concorso pubblico per titoli, ma può anche, in via eccezionale,
essere conferita per incarico tra i direttori di ospedali in servizio
effettivo dipendenti dallo stesso ente che deve provvedere alla
nomina medesima, o tra i sanitari di riconosciuta competenza in
materia di igiene, di tecnica ospedaliera ed assistenza sanitaria.
Al sopraintendente sanitario, nominato a seguito di concorso, è
inibito l'esercizio della professione medico-chirurgica. Tale divieto
non si applica agli incaricati.
Il soprintendente ha le seguenti attribuzioni:
a) coadiuva l'Amministrazione nell'organizzazione e coordinamento
dei servizi ospedalieri;
b) determina le norme di massima da seguirsi dai direttori sanitari
dei singoli ospedali, i quali devono a lui rivolgere le proposte,
le comunicazioni, e le relazioni di cui all'art. 22, vigila sul
funzionamento dei servizi, ed informa l'amministrazione su tutto
quanto ha rilevato, facendo le proposte del caso;
c) interviene alle deliberazioni dell'amministrazione dell'ospedale,
con voto consultivo, del quale deve tenersi nota nel verbale delle
adunanze;
d) dirige l'ufficio sanitario centrale ospedaliero, cura la raccolta
dei dati statistici e redige il rapporto sanitario annuale.
Sezione II -
Direttore sanitario
Articolo 21.
Gli ospedali di prima e seconda categoria e quelli specializzati
di prima categoria con una media giornaliera di almeno trecento
ricoverati, devono avere un direttore sanitario al quale deve essere
fatto divieto del libero esercizio professionale.
Negli ospedali che hanno meno di 300 ricoverati le funzioni di direttore
sanitario possono essere affidate ad uno dei primari su deliberazione
dell'amministrazione, approvata dall'Autorità sanitaria provinciale.
Per gli ospedali di cui all'ultimo comma dell'art. 2, il provvedimento
deve essere omologato dal Ministro per l'interno.
Articolo 22.
Il direttore sanitario cura il buon governo dell'ospedale, nei riguardi
igienico-sanitari, ed ha le seguenti attribuzioni:
a) interviene alle deliberazioni dell'Amministrazione dell'ospedale,
quando non esista il soprintendente o ne sia vacante il posto, con
voto consultivo, del quale deve tenersi nota nel verbale dell'adunanza;
b) redige e sottopone all'Amministrazione le norme interne per l'ordinamento
dei servizi tecnico-sanitari, in relazione alla destinazione del
personale ed agli orari e turni di servizio;
c) ha l'alta sorveglianza sul personale sanitario e di assistenza
immediata e ausiliaria;
d) stabilisce, in rapporto alle esigenze di servizio, i turni di
riposo settimanale ed i congedi del personale sanitario e del personale
di assistenza, dandone comunicazione all'amministrazione;
e) propone all'Amministrazione i provvedimenti per le eventuali
sostituzioni temporanee del personale di cura e di assistenza e
per la nomina del personale di assistenza;
f) comunica all'amministrazione le variazioni relative al personale
sanitario, che devono essere annotate nei rispettivi stati di servizio;
g) esprime con relazione motivata il proprio parere sulle eventuali
conferme e sugli incarichi dei sanitari e del personale di assistenza
e sui provvedimenti che a loro favore o a loro carico deve prendere
l'amministrazione;
h) esamina i rapporti dei sanitari e li trasmette all'amministrazione
con le proprie osservazioni;
i) convoca, almeno una volta ogni tre mesi, i primari ed il direttore
di farmacia ed i capi di laboratorio, perché riferiscano
sul servizio loro affidato, e cura che di queste riunioni venga
redatto relativo verbale da trasmettersi all'amministrazione;
l) favorisce le attività culturali e scientifiche del personale
sanitario e dirige la biblioteca;
m) raccoglie e coordina i dati statistici e scientifici ospedalieri
e ne presenta annualmente relazione all'amministrazione;
n) propone la scelta e l'acquisto di qualsiasi genere od apparecchio
di uso sanitario, nonché l'arredamento ed il corredo dei
reparti ospedalieri e controlla qualsiasi altra provvisti necessaria
alla gestione ospedaliera;
o) vigila sull'applicazione delle diarie e tariffe, di cui agli
articoli 81 e seguenti;
p) riferisce all'Amministrazione, anche se occorra, con rapporti
scritti, sull'andamento dell'ospedale e dei singoli reparti;
q) vigila sull'andamento disciplinare del personale ospedaliero
di cui alla lettera c) e prende i provvedimenti adeguati di sua
competenza; vigila sull'andamento igienico di tutti i servizi ospedalieri
con speciale riguardo alla profilassi delle malattie infettive;
informa il medico provinciale e l'ufficiale sanitario di tutto ciò
che può interessare la tutela della salute pubblica e cura
la sollecita trasmissione all'ufficiale sanitario medesimo delle
denunzie dei casi di malattie infettive diagnosticate accertate
o sospette riscontrate negli ambulatori e nei malati accolti nell'ospedale,
nonché di tutte le altre denunzie prescritte dalle vigenti
disposizioni.
Sezione III
- Vice direttori sanitari e ispettori sanitari
Articolo 23.
Le attribuzioni di servizio del vice direttore sanitario e degli
ispettori sanitari variano da caso a caso e vengono determinate
da apposito regolamento del personale, che deve essere sottoposto
ai controlli ed alle approvazioni previste nel successivo art. 94.
Sezione IV -
Primario
Articolo 24.
Il primario ha la direzione di una divisione di medicina o di chirurgia
o di specialità ovvero è a capo di istituti, laboratori
e gabinetti di indagini e terapie speciali.
Egli ha le seguenti attribuzioni:
a) vigila sul buon andamento dei servizi igienici e sull'operosità
e disciplina del personale assegnato alla propria divisione;
b) visita giornalmente, nelle ore stabilite dalla direzione, e in
qualunque ora in caso di necessità, gli ammalati ricoverati,
formula le diagnosi, prescrive il tipo dietetico e determina il
trattamento curativo pertinente ai singoli ricoverati, controllando
che le prescrizioni date vengano eseguite; pratica direttamente
sui malati quegli interventi che ritiene di non poter affidare all'aiuto;
c) dirige il servizio di ambulatorio, secondo le disposizioni ed
i turni determinati dal direttore sanitario;
d) si assicura che gli ammalati ammessi nella divisione abbiano
necessità di ricovero in ospedale e che la degenza non si
prolunghi oltre il tempo strettamente necessario alla cura;
e) cura, sotto la propria responsabilità, la regolare tenuta
delle cartelle cliniche e dei registri nosologici;
f) fa le richieste dei materiali di corredo della divisione e vigila
sulla conservazione di essi;
g) deve prestarsi ai consulti richiesti dai dirigenti di altri reparti.
Il primario capo di istituto o di laboratorio o di gabinetto di
indagini e cure ha la direzione dei relativi servizi, nell'ambito
dei quali deve corrispondere alle richieste del direttore sanitario
e dei primari curanti.
Il primario, alla cessazione del servizio, può dall'amministrazione
ospedaliera essere nominato «primario ospedaliero emerito».
Sezione V -
Aiuti ed assistenti
Articolo 25.
Gli aiuti sono distinti in aiuti medici, aiuti chirurgici e aiuti
di specialità.
Tra gli aiuti di specialità sono compresi gli addetti agli
istituti o gabinetti speciali.
L'aiuto coadiuva il primario nel disimpegno delle sue mansioni,
anche per quanto riguarda la vigilanza igienica e disciplinare,
lo coadiuva nel servizio di ambulatorio e lo sostituisce nelle assenze,
come in qualsiasi forma di intervento in confronto dei ricoverati,
quando ciò viene a lui deferito dal primario dal quale dipende.
L'aiuto è nominato per un quadriennio e può essere
riconfermato per un periodo di tempo non superiore ad un altro quadriennio,
previa autorizzazione del Prefetto.
Articolo 26.
Gli assistenti sono distinti in assistenti medico chirurghi ed assistenti
di specialità.
Essi sono direttamente alle dipendenze del primario e dell'aiuto,
per tutto quanto concerne il servizio di reparto.
L'assistente è nominato per un biennio e può essere
riconfermato per un periodo di tempo non superiore ad un altro biennio,
previa autorizzazione del Prefetto.
Articolo 27.
L'aiuto e l'assistente, oltre alle proprie mansioni, sono tenuti
a fare il servizio di guardia, di pronto soccorso e di accettazione
dei malati, nonché ad eseguire altri incarichi, in conformità
alle disposizioni impartite dalla direzione sanitaria.
Essi, per il disimpegno di tali mansioni, possono essere retribuiti
con speciali assegni proporzionati agli incarichi ricevuti.
Sezione VI - Direttore della farmacia e farmacisti
Articolo 28.
Il direttore della farmacia ha le seguenti attribuzioni:
a) propone al direttore sanitario le provviste ed il rifornimento
dei medicinali, del materiale di medicazione e di altro materiale
sanitario;
b) vigila e attende direttamente o a mezzo dei farmacisti dipendenti
al servizio di controllo dei medicinali nonché alle analisi
e preparazioni di cui all'art. 13;
c) vigila sulla regolare tenuta del registro di carico e scarico
del materiale di dotazione della farmacia, nonché dei medicinali
e degli altri presidi curativi in provvista;
d) cura l'osservanza da parte del personale dipendente delle disposizioni
legislative e regolamentari, specie per quanto si riferisce agli
stupefacenti ed ai veleni;
e) risponde all'andamento del servizio nonché del materiale
in deposito.
Articolo 29.
I farmacisti, sotto la vigilanza del direttore della farmacia, provvedono
alla preparazione e spedizione dei farmaci ed alle altre mansioni
di spettanza.
Sezione VII
- Ostetrica capo e ostetriche
Articolo 30.
La ostetrica coadiuva i sanitari addetti alla sezione ostetrico-ginecologica.
Quando vi siano addette più ostetriche, può essere
nominata una ostetrica capo.
Le ostetriche vengono nominate per due anni e possono essere riconfermate
di anno in anno, fino a raggiungere una durata complessiva di servizio
non superiore a sei anni.
La ostetrica capo, dopo un biennio di prova, può essere mantenuta
in servizio per bienni successivi fino al raggiungimento del limite
di età, disposto dall'art. 18.
Tanto alla ostetrica capo che alle ostetriche è inibito l'esercizio
professionale.
Sezione VIII
- Personale di assistenza infermiera e personale ausiliario
Articolo 31.
Il personale di assistenza infermiera e quello ausiliario per l'assistenza
comprendono le infermiere diplomate e gli infermieri abilitati o
autorizzati.
L'assunzione di detto personale viene fatta a norma dell'art. 137
del testo unico delle leggi sanitarie, e
dell'art. 45 del R. decreto 21 novembre 1929,
n. 2330.
I tecnici specializzati e gli addetti a servizi sussidiari sono
considerati come personale ausiliario .
Articolo 32.
Allo scopo di assicurare l'assistenza immediata, di regola ad ogni
divisione deve essere assegnata una caposala diplomata e assicurata
l'assistenza di almeno una infermiera diplomata per ogni 30 malati.
Il numero del personale ausiliario di assistenza viene proposto
all'amministrazione dal direttore sanitario, in rapporto alle esigenze
del servizio.
Capo II - Dei concorsi e delle nomine del personale sanitario e
di assistenza infermiera ed ausiliaria
Articolo 33.
I sanitari vengono nominati in base a concorso pubblico per titoli
ed esami, tranne quanto è disposto per il soprintendente
sanitario, per l'assistente di specialità, per la ostetrica
capo e per il personale delle infermerie.
I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere
posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, che non
deve essere sorpassato alla data del bando di concorso.
Il sanitario, che, senza giustificato motivo, non assuma servizio
entro trenta giorni dalla data di comunicazione della nomina, è
dichiarato decaduto dalla nomina stessa e l'amministrazione ospedaliera
può procedere alla nomina di altro sanitario che ha conseguito
l'idoneità, seguendo l'ordine di graduatoria.
Articolo 34.
Non può essere dichiarato idoneo il concorrente che non abbia
ottenuto almeno sette decimi sul totale dei punti di cui dispone
la commissione giudicatrice e almeno sei decimi dei punti in ciascuna
delle prove di esame.
Nei concorsi per titoli e per esami la valutazione sui titoli deve
aver luogo prima dell'inizio delle prove di esame.
Le preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni si applicano
a tutti i concorsi banditi da amministrazioni ospedaliere.
Il concorso deve essere bandito entro un anno dalla vacanza del
posto.
Le Amministrazioni ospedaliere, per le vacanze che si effettuino
entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria, possono nominare
i candidati dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria
stessa, e ciò per non oltre i due decimi dei posti vacanti.
Il conferimento dei posti di interino deve essere effettuato a favore
dei dichiarati idonei nel precedente concorso.
Articolo 35.
I limiti di età, stabiliti dalle presenti norme per l'ammissione
ai concorsi per il personale, s'intendono elevati:
a) di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare
durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti
mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari
svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935
al 5 maggio 1936, o che abbiano partecipato, in servizio militare
non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, a relative operazioni
militari, a termini dell'art. 4 del R. decreto 21 ottobre 1937,
n. 2179;
b) di quattro anni per i sanitari che risultino iscritti senza interruzione
al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922.
Per gli aspiranti ai posti di assistente, il limite di età
è stabilito in anni 39 per i mutilati ed invalidi di guerra,
per i mutilati ed invalidi per la causa nazionale e per i decorati
al valore militare.
Si applicano, altresì, per l'aumento dei limiti di età
le disposizioni di cui al R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542,
circa l'incremento demografico.
Articolo 36.
I concorsi a posti di sanitari hanno luogo presso gli ospedali delle
rispettive categorie.
Articolo 37.
A carico di ciascun concorrente è posta la tassa di L. 50.
Articolo 38.
Nei giorni stabiliti per lo svolgimento delle prove pratiche, la
commissione mette a disposizione dei concorrenti gli apparecchi
e materiali necessari.
È vietato ai concorrenti, sotto pena di esclusione dall'esame,
di portare apparecchi o materiale proprio.
Alle prove pratiche, oltre al segretario, devono essere contemporaneamente
presenti almeno due componenti della commissione, specialmente delegati
di riferire sulla capacità ed abilità di ciascun concorrente
alla commissione stessa, che darà, poi, a seguito del loro
rapporto, il proprio voto.
Articolo 39.
All'ora stabilita per ciascuna prova scritta, il presidente, alla
presenza di tutti i componenti della commissione giudicatrice, fa
procedere all'appello nominale dei concorrenti, che prendono posto
nella sala di esame, sotto la vigilanza del personale addetto alla
commissione medesima.
La commissione formula collegialmente tre temi.
I temi vengono elencati con numeri progressivi.
Da uno dei candidati viene estratto a sorte uno dei numeri corrispondente
al tema da svolgere.
Alle prove scritte devono presenziare almeno due componenti della
commissione ed il segretario.
Articolo 40.
Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di
parlare tra loro e di mettersi in qualunque modo in relazione con
altri, salvo con gli incaricati della vigilanza e con i componenti
della commissione giudicatrice.
I concorrenti non devono portare appunti, né libri, né
pubblicazioni di qualsiasi genere e neppure carta da scrivere, dovendo
i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente
su carta recante apposito contrassegno, fornita dalla commissione
giudicatrice.
Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso
dall'esame.
Articolo 41.
Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità,
senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo pone entro
una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa,
nella quale abbia scritto il proprio cognome, nome e paternità;
dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna
ad un commissario presente.
La busta è firmata sul rovescio da un commissario e dal segretario,
che vi pone l'indicazione del mese; giorno ed ora di consegna.
Al termine di ogni giorno, tutte le buste sono raccolte in uno o
più pieghi suggellati e firmati dal presidente della commissione
giudicatrice, da uno dei membri e dal segretario, al quale vengono
consegnate per la custodia.
I pieghi sono aperti, alla presenza della commissione, quando essa
deve procedere all'esame degli scritti.
Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che tutti gli
scritti sono stati esaminati e giudicati.
Sezione I -
Concorso per soprintendente sanitario
Articolo 42.
Al concorso pubblico per titoli per il posto di soprintendente,
di cui all'art. 20, possono partecipare:
1° i direttori sanitari in servizio con nomina definitiva, conseguita
in seguito a concorso;
2° i professori titolari delle cattedre d'igiene, gli aiuti
e gli assistenti alle cattedre medesime, in servizio da sei anni,
di cui almeno tre di ruolo;
3° i funzionari medici di ruolo del Ministero dell'interno di
grado non inferiore al settimo;
4° gli ufficiali sanitari in servizio con nomina definitiva
nei capoluoghi di Provincia con più di 150.000 abitanti;
5° i laureati in medicina e chirurgia, che abbiano esercitato
la professione da almeno cinque anni, aventi titoli specifici nel
campo dell'igiene, della tecnica e dell'assistenza ospedaliera e
che non abbiano oltrepassato i 45 anni di età.
Le deliberazioni delle amministrazioni relative al modo di nomina,
alle commissioni giudicatrici ed a tutte le altre modalità
di concorso, sono soggette all'approvazione del Prefetto. Per gli
ospedali di cui all'ultimo comma dell'art. 2 le deliberazioni sono
omologate dal Ministro per l'interno.
Sezione II -
Concorso per direttore sanitario
Articolo 43.
Il direttore sanitario è nominato in base a concorso per
titoli, quando trattasi di ospedali di 1ª categoria, e per
titoli ed esami quando trattasi di ospedali di 2ª categoria.
Tali concorsi vengono banditi dalle Amministrazioni ospedaliere.
Le deliberazioni dell'Amministrazione ospedaliera con le quali si
stabiliscono le modalità del concorso e i programmi di esame
sono sottoposte all'approvazione del prefetto.
Possono partecipare al concorso suindicato i laureati in medicina
e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione da almeno
cinque anni, aventi titoli specifici nel campo dell'igiene, della
tecnica e dell'assistenza ospedaliera, che non abbiano oltrepassato
i 45 anni di età.
Detto limite di età non si applica per i direttori, i vice-direttori,
gli ispettori medici ed i primari ospedalieri, che occupano posti
di ruolo alla data del bando di concorso in seguito a nomina, conseguita
per concorso, e per i sanitari di cui ai numeri 2, 3 e 4 del precedente
art. 42.
Nella domanda di concorso ciascun concorrente deve indicare, pena
l'esclusione dal concorso medesimo, le sedi per le quali, secondo
l'ordine di preferenza, intende concorrere.
Articolo 44.
Le Commissioni esaminatrici del concorso a posti di direttore sanitario
sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione ospedaliera
e sono costituite:
a) dal presidente dell'Amministrazione ospedaliera o, per sua delega,
di un membro del Consiglio di amministrazione, presidente;
b) di un medico dei ruoli della sanità pubblica di grado
non inferiore al settimo, designato dal prefetto;
c) di un professore universitario d'igiene, di ruolo o non di ruolo;
d) di due sovrintendenti sanitari o direttori sanitari, dei quali
uno prescelto a norma dell'art. 100.
Disimpegna le mansioni di segretario un funzionario di gruppo A
dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto.
Le Amministrazioni ospedaliere provvedono all'approvazione della
graduatoria e, a seconda l'ordine di questa, alla nomina dei concorrenti
risultati idonei.
Articolo 45.
Abrogato dall'art. 47, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.
Sezione III
- Concorso per vice direttore e ispettore sanitario
Articolo 46.
Il vice direttore e l'ispettore sanitario sono nominati in base
a concorso per titoli ed esami.
Le deliberazioni dell'Amministrazione ospedaliera con le quali si
stabiliscono le modalità del concorso, i programmi di esame
e la nomina delle commissioni giudicatrici sono approvate dal Prefetto.
Per gli ospedali, di cui all'ultimo comma dell'art. 2, le deliberazioni
sono omologate dal Ministro per l'interno.
Possono partecipare al concorso coloro che sono muniti di laurea
in medicina e chirurgia e sono abilitati all'esercizio della professione,
purché non abbiano oltrepassato il 40° anno di età,
fatta eccezione da tale limite per i vicedirettori, gli ispettori
medici ed i primari ospitalieri, nominati in seguito a concorso,
e che, alla data del bando, si trovino in servizio effettivo presso
altre Amministrazioni ospedaliere nonché per i sanitari,
di cui ai numeri 2, 3 e 4 del precedente art. 42.
Sezione IV -
Concorsi per primari
Articolo 47.
I primari sono nominati in seguito a concorsi pubblici per titoli
ed esami.
I requisiti per essere ammessi al concorso, oltre quelli richiesti
per adire ai pubblici uffici, sono i seguenti:
a) non avere oltrepassato l'età di anni 45, fatta eccezione
per i primari già in carica ed assunti in seguito a pubblico
concorso;
b) avere almeno sei anni di servizio prestato in ospedali in qualità
di aiuto o assistente di ruolo, ovvero se gli aspiranti appartengono
a cliniche universitarie e ad istituti di patologia medica o chirurgica,
avere sei anni di servizio, di cui almeno quattro prestati in qualità
di aiuto o di assistente ordinario;
c) per le specialità ufficialmente riconosciute, oltre i
requisiti sopraindicati, occorre il possesso dei requisiti di cui
all'art. 178 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
31 agosto 1933, n. 1592.
I concorrenti a primari capi di istituti, di laboratori o gabinetti
devono aver prestato servizio almeno per sei anni negli istituti
universi tari o nei laboratori degli ospedali.
Dei sei anni almeno quattro devono essere prestati in un reparto
od istituto che esplica le attività richieste dal posto messo
a concorso.
Ai fini del computo dei sei anni di servizio prescritto dalle lettere
b) e c) per l'ammissione ai concorsi, è cumulabile il servizio
prestato presso gli ospedali con quello prestato presso gli istituti
universitari.
Articolo 48.
Le Commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di primario sono
nominate con deliberazione dell'Amministrazione ospedaliera che
bandisce i concorsi, e sono costituite:
a) del presidente dell'Amministrazione ospedaliera o, per sua delega,
del sovrintendente e direttore sanitario dell'ospedale o di un medico
nominato dal Consiglio di Amministrazione, presidente;
b) di un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica,
di grado non inferiore all'ottavo, designato dal prefetto;
c) di un professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, della
materia attinente al concorso;
d) di due primari ospedalieri, medici o chirurghi o specialisti,
secondo il posto messo a concorso, di cui uno prescelto a norma
dell'articolo 100.
Disimpegna le mansioni di segretario un funzionario di gruppo A
dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore
all'ottavo, designato dal prefetto.
Articolo 49.
Gli esami di concorso di posti di primario medico comprendono le
seguenti prove:
a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti
di cultura medica, proposti dalla commissione;
b) esame clinico di un infermo ed eventuali ricerche di laboratorio
con dissertazione scritta sulla diagnosi, sulla prognosi e sulla
cura;
c) diagnosi anatomo-patologica di materiale, ricavato a mezzo di
autopsia eseguita a cura della commissione, e prova di laboratorio
attinente alla clinica;
d) esame orale sull'igiene ospedaliera e sulla profilassi delle
malattie infettive.
Gli esami di concorso ai posti di primario chirurgo consistono nelle
seguenti prove:
a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti
di cultura chirurgica, proposti dalla commissione;
b) esame clinico di un infermo, ed eventuali ricerche di laboratorio,
con dissertazione scritta sulla diagnosi, sulla prognosi e sulla
cura;
c) prova di medicina operatoria, da eseguirsi alla presenza della
commissione preceduta da una illustrazione orale dei vari metodi
e processi operativi;
d) esame orale sull'igiene ospedaliera e sulla profilassi delle
malattie infettive.
Articolo 50.
Gli esami di concorso ai posti di primario pediatra, ostetrico-ginecologico
e di altre specialità comprendono le seguenti prove:
a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte su argomenti
di coltura della specialità, proposti dalla commissione esaminatrice;
b) esame clinico di un infermo, comprese le eventuali ricerche pertinenti
alla specialità, con dissertazione scritta sulla diagnosi,
sulla prognosi e sulla cura;
c) una prova di anatomia patologica e di laboratorio da eseguirsi
alla presenza della commissione per le specialità mediche;
una prova di medicina operatoria, preceduta da illustrazione orale
dei vari metodi e processi operativi per le specialità chirurgiche;
d) esame orale sull'igiene ospedaliera e sulla profilassi delle
malattie infettive.
Articolo 51.
Gli esami di concorso ai posti di primario di radiologia e fisio-terapia
comprendono le seguenti prove:
a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti
di radiologia medico-chirurgica o fisio-terapia o di elettrologia,
proposti dalla commissione esaminatrice;
b) esame clinico-radiologico di un infermo, limitandone la regione,
con le relative conclusioni diagnostiche scritte;
c) prova pratica di fisio-terapia o di elettroterapia.
Articolo 52.
Gli esami di concorso ai posti di primario di laboratorio comprendono
le seguenti prove:
a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti
di patologia generale, proposti dalla commissione esaminatrice;
b) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti
di batteriologia o sierologia o parassitologia o biochimica proposti
dalla commissione;
c) una prova pratica da eseguirsi alla presenza della commissione
su una delle seguenti materie, con esclusione di quelle già
scelte per la prova scritta:
1ª biochimica;
2ª batteriologia, sierologia, parassitologia;
3ª altra materia inerente alla branca messa a concorso.
Articolo 53.
Gli esami di concorso ai posti di primario anatomo-patologico comprendono
le seguenti prove:
a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte su argomenti
di anatomia patologica e di patologia generale, proposti dalla commissione
esaminatrice;
b) autopsia da eseguirsi alla presenza della commissione, con redazione
di referto anatomopatologico e relativa diagnosi;
c) prova pratica di istologia normale e patologia e lettura di preparati.
Il concorrente dovrà presentare referto scritto e farne illustrazione
verbale.
Articolo 54.
Per i concorsi a primario ogni componente della commissione di cui
al precedente art. 48, dispone dei seguenti punti:
1 20 punti per i titoli di carriera ripartiti secondo l'ordine di
preferenza indicata nel successivo art. 55 per un massimo di:
2° 15 punti per i titoli di studio, per le pubblicazioni e per
i titoli accademici;
3° 18 punti per la prova scritta di coltura;
4° 25 punti per la prova clinica sul malato;
5° 12 punti per la prova di anatomia patologica o di medicina
operatoria;
6° 10 punti per la prova orale sull'igiene ospedaliera e sulle
misure di profilassi delle malattie infettive.
Nei concorsi per primari di specialità, ciascun commissario,
oltre ai punti di cui ai nn. 1, 2 e 3, dispone di punti 25 per la
prova indicata nella lettera b) degli articoli 51, 52 e 53, e di
punti 12 per la prova indicata nella lettera c) degli articoli succitati.
Articolo 55.
Nei concorsi ai posti di primario ospedaliero i titoli di carriera
sono da valutarsi nel seguente ordine di preferenza.
a) servizio di primario, con nomina conseguita in base a pubblico
concorso per esami o per titoli ed esami, presso ospedali, da valutarsi
in base alla durata del servizio medesimo ed alla categoria dell'ospedale;
b) idoneità conseguita in un concorso per primario, da valutarsi
in relazione alla categoria dell'ospedale, o maturità conseguita
in un concorso per una cattedra universitaria corrispondente alla
branca per cui è bandito il concorso;
c) incarico universitario;
d) servizio di aiuto effettivo, presso l'ospedale che bandisce il
concorso, da valutarsi in base alla durata del servizio;
e) servizio di aiuto effettivo presso ospedali, cliniche o istituti
universitari, da valutarsi in base alla durata del servizio;
f) servizio di assistente effettivo;
g) altri eventuali incarichi e servizi prestati presso pubbliche
Amministrazioni;
h) incarichi o servizi prestati presso Istituti privati.
Sezione V - Concorsi per aiuti
Articolo 56.
Gli aiuti vengono nominati in base a pubblico concorso per titoli
ed esami.
I requisiti per essere ammessi al concorso, oltre quelli richiesti
per adire ai pubblici uffici, sono i seguenti:
a) non aver oltrepassato l'età di anni 35, fatta eccezione
per gli assistenti ospedalieri o universitari in carica alla data
del bando di concorso o che abbiano prestato servizio di assistente
nel quinquennio antecedente alla data suindicata;
b) aver prestato almeno due anni di servizio quali assistenti di
ruolo ospedalieri o universitari, con nomina conseguita in seguito
a concorso.
Entro un quadriennio a decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto, possono essere ammessi al concorso gli assistenti volontari
presso cliniche universitarie e istituti di patologia medica o chirurgica,
di radiologia, di igiene, di patologia generale, di anatomia patologica,
di biochimica, di batteriologia e di parassitologia, che abbiano
prestato almeno quattro anni di servizio.
Per tali assistenti volontari il periodo di tempo è ridotto
a due anni qualora prima della data del bando, che apre il concorso
ai sensi del primo comma del presente articolo, essi siano stati
compresi nell'elenco stabilito dal secondo comma dell'art. 13 del
regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071.
Articolo 57.
Gli esami di concorso ai posti di aiuto medico consistono nelle
seguenti prove:
a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomento
di patologia medica proposti dalla commissione esaminatrice;
b) esame clinico di un infermo, comprese le eventuali ricerche di
laboratorio, e susseguente referto scritto diagnostico e terapeutico;
c) prova di laboratorio attinente alle più importanti ricerche
cliniche ed inoltre esame macroscopico di un pezzo patologico.
Il concorrente deve presentare referto scritto con la relativa diagnosi
e farne illustrazione verbale;
d) esame orale d'igiene ospedaliera.
Articolo 58.
Gli esami di concorso ai posti di aiutochirurgo, comprendono le
seguenti prove:
a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti
di patologia chirurgica, proposti dalla commissione esaminatrice;
b) esame clinico di un infermo, comprese le eventuali ricerche di
laboratorio, e susseguente referto scritto diagnostico e terapeutico;
c) operazioni sul cadavere, con illustrazione del processo eseguito
e della anatomia topografica della regione interessata nell'atto
operativo;
d) esame orale d'igiene ospedaliera.
Articolo 59.
Gli esami di concorso ai posti di aiuto specialista comprendono
le seguenti prove:
a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti
della specialità, proposti dalla commissione esaminatrice;
b) esame clinico di un infermo, comprese le eventuali ricerche pertinenti
alla specialità, con dissertazione scritta sulla diagnosi,
sulla prognosi e sulla cura;
c) prova di medicina operatoria per le specialità chirurgiche
o prova di anatomia patologica e di laboratorio per le specialità
mediche;
d) esame orale d'igiene ospedaliera.
Articolo 60.
Gli esami di concorso ai posti di aiuto di Istituti di radiologia
e di fisioterapia comprendono le seguenti prove:
a) svolgimento di un tema, estratto a sorte, su argomenti di radiologia
medico-chirurgica, proposti dalla commissione esaminatrice;
b) esame clinico-radiologico di un infermo, limitandone la regione,
con le relative conclusioni diagnostiche scritte;
c) prova pratica sullo strumentario di radiologia e di fisioterapia,
sulla relativa tecnica ed applicazione e sui mezzi di difesa.
Articolo 61.
Gli esami di concorso ai posti di aiuto per gli Istituti specializzati,
per laboratori o gabinetti d'indagine, comprendono le seguenti prove:
a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti
di patologia generale, proposti dalla commissione esaminatrice;
b) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti
proposti dalla commissione, riguardanti la batteriologia o sierologia
o parassitologia o biochimica o altre materie, relative al posto
messo a concorso;
c) prova pratica su una delle seguenti materie (con esclusione di
quella già scelta per la prova scritta):
1) biochimica;
2) batteriologia;
3) sierologia;
4) parassitologia;
5) altra materia relativa al posto messo a concorso.
Articolo 62.
Le commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di aiuti medici,
di aiuti chirurghi e di aiuti specialisti sono nominate e costituite
nel modo indicato nell'art. 48.
Ogni componente di dette commissioni dispone di dieci punti per
ciascuna prova di esame e di dieci punti per la valutazione dei
titoli.
Sezione VI - Concorsi per assistenti
Articolo 63.
Gli assistenti sono nominati in base a concorso pubblico per titoli
ed esami tra laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio
professionale e che non abbiano oltrepassato 30 anni di età.
Gli assistenti sono assegnati alle divisioni mediche o chirurgiche.
Possono essere assegnati alle divisioni di specialità solo
in seguito a concorso interno per titoli ed esami tra gli assistenti
medico-chirurgici.
Nel caso, in cui il concorso interno per l'assegnazione alle divisioni
di specialità abbia avuto esito negativo, si fa luogo a concorso
pubblico.
Si fa, sempre, luogo a concorso pubblico quando si tratta di ospedali
specializzati a se stanti.
Articolo 64.
Le Commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di assistenti sono
nominate con deliberazioni dell'Amministrazione ospedaliera che
bandisce il concorso e sono costituite:
a) del presidente dell'Amministrazione ospedaliera, o per sua delega,
del sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale o di un medico
nominato dal Consiglio di amministrazione, presidente;
b) di un professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, della
materia relativa al posto messo a concorso;
c) di due primari;
d) di un sanitario prescelto a norma dell'art. 100.
Disimpegna le mansioni di segretario un funzionario del gruppo A
dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore
all'ottavo, designato dal prefetto.
Articolo 65.
Gli esami di concorso ai posti di assistente comprendono le seguenti
prove:
a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti
di patologia medica o chirurgica o per gli assistenti specialisti
su argomento della specialità inerente al posto messo a concorso,
proposti dalla commissione esaminatrice;
b) esame anamnestico e somatico di un malato con relative eventuali
ricerche di laboratorio, e per il concorso ai posti di assistente
presso gli Istituti, laboratori o gabinetti speciali, di una prova
pratica della materia relativa al posto messo a concorso.
Articolo 66.
Ogni componente della commissione esaminatrice, di cui al precedente
art. 64, dispone di 10 punti per ciascuna delle prove di esame e
di due punti per la valutazione dei titoli.
Sezione VII
- Concorsi per direttori di farmacia e farmacisti
Articolo 67.
I direttori di farmacia e farmacisti sono nominati in seguito a
pubblico concorso per titoli ed esami.
La nomina dei direttori di farmacia può aver luogo anche
per promozione o per concorso interno per titoli.
All'uopo le Amministrazioni ospedaliere stabiliscono nel proprio
regolamento interno i requisiti necessari, compreso quello dell'anzianità,
nonché le modalità di nomina della commissione giudicatrice
ed i criteri di valutazione dei titoli.
I requisiti per essere ammessi ai concorsi pubblici, oltre a quelli
richiesti per l'ammissione ai pubblici impieghi, sono i seguenti:
1) per i posti di farmacisti direttori:
a) laurea in farmacia o in chimica e farmacia ovvero laurea in chimica
e diploma di farmacia;
b) avere almeno 5 anni di esercizio pratico;
c) non aver superato 40 anni di età.
2) Per i farmacisti:
a) laurea o diploma in farmacia o laurea in chimica e farmacia ed
il certificato di abilitazione dell'esercizio professionale quando
la laurea o il diploma non abiliti all'esercizio predetto;
b) non aver superato i 35 anni di età. Nessun limite di età
è stabilito per i farmacisti in servizio effettivo presso
Istituti ospedalieri.
Articolo 68.
Le Commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di farmacista direttore
e farmacista sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione
ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:
a) del presidente dell'Amministrazione ospedaliera o, per sua delega,
del sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale, presidente;
b) di un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica
di grado non inferiore all'ottavo, designato dal prefetto;
c) di un professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, di chimica
farmaceutica o di farmacologia;
d) di un farmacista direttore di farmacia di ospedale;
e) di un farmacista prescelto a norma dell'art. 100.
Disimpegna le mansioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione
civile dell'interno, di grado non inferiore all'ottavo, designato
dal prefetto.
Articolo 69.
Gli esami per il posto di farmacista comprendono le seguenti prove:
a) una preparazione galenica ed una spedizione farmaceutica;
b) un saggio analitico qualitativo di un preparato chimico-farmaceutico
ed una prova pratica di farmacologia;
per il posto di farmacista direttore:
a) una preparazione chimico-farmaceutica ed una preparazione galenica
con illustrazione scritta;
b) un saggio analitico, qualitativo e quantitativo, di un preparato
medicinale, un saggio bromatologico ed una analisi tossicologica;
c) una relazione sul funzionamento amministrativo, contabile e tecnico
di una farmacia di ospedale.
Articolo 70.
Ogni componente della commissione, di cui al precedente art. 68,
dispone di dieci punti ciascuna delle prove di esame e di due punti
per la valutazione dei titoli.
Sezione VIII
- Concorsi per ostetriche capo e per ostetriche
Articolo 71.
Le ostetriche vengono nominate in seguito a concorso pubblico per
titoli ed esami.
Può essere consentito il concorso interno al posto di ostetrica
capo negli ospedali dove prestano servizio effettivo almeno tre
ostetriche.
Per l'ammissione al concorso, oltre i requisiti richiesti per i
concorsi a pubblici impieghi, è necessario:
a) essere in possesso del diploma professionale;
b) non avere superato il 35° anno di età, fatta eccezione
per le ostetriche in servizio presso altri ospedali o cliniche ostetrico-ginecologiche
o scuole ostetriche, nominate in seguito a pubblico concorso per
le quali non è stabilito alcun limite di età.
Articolo 72.
Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per ostetrica capo e per
le ostetriche sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione
ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:
a) del presidente dell'Amministrazione ospedaliera o di un suo delegato,
che la presiede;
b) del sovrintendente o del direttore sanitario dell'ospedale;
c) di un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica
di grado non inferiore all'ottavo, designato dal prefetto;
d) di un professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, o di
un primario specializzato in ostetricia;
e) di una ostetrica prescelta a norma dell'art. 100.
Disimpegna le mansioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione
civile dell'interno, di grado non inferiore al nono, designato dal
prefetto.
Articolo 73.
Gli esami di concorso ai posti di ostetrica capo comprendono le
seguenti prove:
a) prova scritta su argomenti relativi alla diagnosi di complicazione
di gravidanza o del parto, ed ai soccorsi di urgenza ostetrici,
che possono essere prestati dalla ostetrica;
b) esame clinico di una gestante o partoriente;
c) prova orale di cultura ostetrica, di puericoltura e di legislazione
su argomenti inerenti alla professione.
Gli esami di concorso ai posti di ostetrica comprendono soltanto
le prove, di cui alle lettere a) e b) del comma precedente.
Articolo 74.
Ogni componente della commissione esaminatrice, di cui al precedente
art. 72, dispone di dieci punti per ciascuna delle prove di esame
e di due punti per la valutazione dei titoli.
Sezione IX -
Concorsi per sanitari di ospedali di 3ª categoria e per infermerie
Articolo 75.
I concorsi ai posti di sanitari per gli ospedali di 3ª categoria
hanno luogo per titoli.
Le Commissioni esaminatrici sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione
ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:
a) del presidente dell'Amministrazione ospedaliera o, per sua delega,
del sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale o di un medico
nominato dal Consiglio di amministrazione, presidente;
b) di un professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, della
materia relativa al posto messo a concorso, o di un primario ospedaliero
prescelto a norma dell'art. 100;
c) di un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica,
di grado non inferiore all'ottavo, designato dal prefetto.
Disimpegna le mansioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione
civile dell'interno, di grado non inferiore all'ottavo, designato
dal prefetto.
Articolo 76.
Il personale sanitario delle infermerie, qualora queste non si avvalgano
dell'opera del medico condotto, è nominato in base a concorso
per titoli.
Le Commissioni giudicatrici sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione
dell'infermeria che bandisce i concorsi e sono costituite:
a) del presidente dell'Amministrazione dell'infermeria, che la presiede;
b) di un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica
di grado non inferiore al nono, designato dal prefetto;
c) di un primario ospedaliero prescelto a norma dell'art. 100.
Disimpegna le mansioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione
civile dell'interno, di grado non inferiore al nono, designato dal
prefetto.
Articolo 77.
Ogni componente delle commissioni giudicatrici, di cui ai precedenti
artt. 75 e 76, dispone di dieci punti per la valutazione dei titoli.
Capo III - Frequenza
negli ospedali dei laureati e laureandi in medicina e chirurgia
ed in farmacia
Articolo 78.
Le amministrazioni ospedaliere, sentito il direttore sanitario,
possono ammettere, in numero limitato, i laureati in medicina e
chirurgia a frequentare le divisioni di cura e gli istituti di indagine,
alle dipendenze e sotto la vigilanza e responsabilità dei
rispettivi primari, nonché i laureati in farmacia a frequentare
la farmacia dell'ospedale.
All'occorrenza ed in casi di assoluta dimostrata necessità,
ai medici frequentatori possono essere affidati servizi di supplenza,
qualora non sia possibile affidarli ad assistenti effettivi scaduti.
Possono essere ammessi a frequentare le di; visioni e gli istituti
sopradetti anche gli studenti in medicina; così pure nella
farmacia dell'ospedale possono essere ammessi gli studenti in farmacia.
TITOLO III
Funzionamento interno dell'ospedale
Capo I - Accettazione
e dimissioni degli infermi
Articolo 79.
L'accettazione degli infermi, da praticarsi secondo le norme di
legge e del regolamento interno di ciascuna Amministrazione ospedaliera,
è fatta sotto la diretta vigilanza e controllo del direttore
sanitario, che risponde all'autorità sanitaria provinciale
nei riguardi tecnici.
Le Amministrazioni comunali hanno il diritto di prendere conto degli
infermi per i quali sostengono le spese di degenza.
Articolo 80.
La dimissione di malati viene stabilita dal primario e comunicata
al direttore sanitario che dà le disposizioni occorrenti.
In caso di lunga degenza di ammalati, il direttore sanitario ha
l'obbligo di verificare la necessità della prolungata assistenza
ospedaliera.
Se la dimissione avviene per richiesta del malato o del suo rappresentante
legale, costoro, quando l'ammalato non sia guarito, devono essere
avvertiti dei pericoli nei quali l'infermo può incorrere
e devono rilasciare per iscritto, dichiarazione della propria determinazione,
che sollevi da qualsiasi responsabilità l'amministrazione
ospedaliera.
Capo II - Rette
di degenza
Articolo 81.
Le diarie stabilite per i malati non abbienti devono comprendere,
oltre tutte le voci che costituiscono il costo del ricovero, anche
le spese riferentisi alle indagini ed alle cure necessarie.
Articolo 82.
Per i ricoverati in corsia comune, a carico di enti mutualistici
e assicurativi, l'amministrazione può stipulare apposita
convenzione con detti enti, stabilendo, oltre la retta di ricovero
non superiore a quella indicata dall'art. 81, un compenso fisso
per ricoverato, distinto per branche di assistenza, da determinarsi
in conformità delle norme che il Ministro per l'interno emanerà,
inteso il Ministro per le corporazioni e che dovrà essere
devoluto dall'Amministrazione ospedaliera ai sanitari curanti.
Articolo 83.
Gli Istituti di cura possono, entro il limite di un decimo della
loro capacità recettiva, accogliere malati paganti in proprio,
sia in sale speciali, sia in corsie comuni, stabilendo tariffe di
diaria e di cure e di interventi medico-chirurgici o di altra natura
tali da realizzare un margine destinato a beneficio dei fini istituzionali
dell'ente ed in speciale modo alla riduzione delle rette pei ricoveri
d'urgenza.
La percentuale dei posti letto per malati a pagamento è stabilita
in rapporto alla capacità ricettiva di ogni reparto di medicina,
chirurgia e delle specialità esistenti negli istituti di
cura.
Le sale speciali per paganti possono comprendere due categorie:
a) la 1ª con camere ad un letto;
b) la 2ª con camere a più letti.
Le tariffe per i ricoverati nelle sale speciali ed in corsie comuni
devono essere determinate dall'Amministrazione, ospedaliera ed approvate
dal Prefetto, prendendo a base la tariffa nazionale per le prestazioni
medico-chirurgiche approvata con decreto del Capo del Governo 7
agosto 1937, n. 2061, e tenendo altresì presenti i rapporti
di impiego tra i sanitari e l'ente ospedaliero per la parte riguardante
il trattamento economico di detti sanitari.
Le Amministrazioni ospedaliere corrispondono ai sanitari curanti
sui proventi sopra indicati una congrua quota da stabilirsi come
nel comma precedente.
Articolo 84.
Con le stesse modalità di cui all'articolo precedente saranno
determinate le tariffe per le prestazioni agli abbienti, eseguite
negli ambulatori, negli istituti di cure speciali, laboratori e
gabinetti ospedalieri, e saranno erogati i relativi proventi.
Capo III - Riscontro
diagnostico
Articolo 85.
Il riscontro diagnostico dei deceduti negli Istituti di cura viene
eseguito in conformità delle disposizioni del testo unico
delle leggi sulla istruzione superiore e del regolamento di polizia
mortuaria.
Il sanitario che procede a detta indagine deve redigere apposita
relazione da inviarsi al direttore sanitario, che ne dà comunicazione
al primario e deve assicurarsi che la diagnosi anatomica sia trascritta
sulla scheda clinica.
Quando venga accertata una diagnosi differente da quella fatta in
vita e riportata nella scheda di morte, il direttore sanitario deve
curare che venga apportata la necessaria rettifica, con nota a parte,
della scheda di morte.
TITOLO IV
Preparazione del personale di immediata assistenza
Capo I - Scuole-convitto
professionale per infermiere
Articolo 86.
Fermo restando il disposto dell'art. 130 del testo
unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (71), entro
il termine di cinque anni dall'entrata in vigore delle presenti
norme, le Amministrazioni degli ospedali di prima categoria, in
relazione ai propri bisogni assistenziali, devono predisporre locali
idonei per la istituzione ed il funzionamento di una apposita scuola-convitto
professionale per infermiere a norma dell'art. 133 del testo unico
anzidetto.
Per la istituzione delle scuole sopra indicate, le Amministrazioni
ospedaliere hanno facoltà di stipulare convenzioni cogli
enti indicati nel sopracitato art. 130 del testo unico delle leggi
sanitarie.
Articolo 87.
Gli istituti ospedalieri possono provvedere a loro carico per il
funzionamento delle scuole.
Possono anche provvedervi a mezzo di opportune convenzioni con altri
enti indicati dall'art. 130 del testo unico delle
leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.
Capo II - Corsi teorico-pratico per assistenti tecnici e preparatori
Articolo 88.
È in facoltà delle Amministrazioni ospedaliere, presi
accordi coi primari dei laboratori di ricerche o dei gabinetti radiologici,
di aprire corsi teorici-pratici per istruire gli aspiranti ai posti
di assistenti tecnici o preparatori.
La durata dei corsi, i programmi, le prove, le commissioni di esame,
il rilascio dei certificati e le tasse di iscrizione sono approvati
dal Ministro per l'interno.
Al personale insegnante è corrisposta una congrua retribuzione.
Capo III - Disposizioni
speciali per l'assistenza infermiera presso ospedali appartenenti
ad Ordini e Congregazioni religiose
Articolo 89.
[Presso gli ospedali di Ordini e Congregazioni religiose, giuridicamente
riconosciuti, che, per regola del loro istituto, ricoverano soltanto
infermi di sesso maschile e nei quali l'assistenza immediata è
fatta da appartenenti agli Ordini stessi con assoluta esclusione
di personale femminile, possono tenersi, con l'autorizzazione del
Ministero per l'interno, corsi interni di insegnamento sulla base
dei programmi vigenti per le scuole-convitto professionali per infermiere.
Agli appartenenti ai suddetti Ordini e Congregazioni, che al termine
dei corsi avranno superato appositi esami analoghi a quelli previsti
per le scuole-convitto professionali per infermiere, saranno rilasciati
dal Prefetto della Provincia attestati di idoneità all'esercizio
dell'assistenza infermiera ed all'esercizio delle funzioni direttive
unicamente presso gli ospedali di cui al precedente comma].
TITOLO V
Disposizioni per il Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti
di Roma e per gli ospedali dipendenti da istituti a carattere interprovinciale
o nazionale
Articolo 90.
Nulla è innovato alle norme in vigore per il Pio Istituto
di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma, concernenti l'accettazione
e dimissione degli infermi, nonché circa la vigilanza e tutela
sul predetto Pio Istituto.
Articolo 91.
Per lo stesso Pio Istituto e per gli ospedali dipendenti da istituti
a carattere interprovinciale o nazionale, la nomina delle commissioni
esaminatrici dei vari concorsi e le attribuzioni del Prefetto, previste
dalle presenti norme, sono devolute al Ministro per l'interno.
TITOLO VI
Disposizioni generali e transitorie
Articolo 92.
Le istruzioni necessarie per la disciplina dei rapporti tra gli
ospedali e le Regie cliniche saranno impartite dal Ministro per
l'interno, d'accordo col Ministro per l'educazione nazionale.
Articolo 93.
Qualora un istituto di cura non possegga i requisiti igienici-sanitari,
di cui alle presenti norme, il Prefetto può prescrivergli
un termine entro il quale l'Amministrazione interessata deve uniformarsi
alle norme medesime.
Decorso tale termine, il Ministro per l'interno o il Prefetto adotteranno
i provvedimenti che, a norma degli ordinamenti vigenti, rientrano
nelle loro attribuzioni, o promuoveranno dalle altre Autorità
i provvedimenti di loro competenza.
Articolo 94.
I regolamenti interni degli ospedali e quelli relativi al personale
sanitario e di assistenza devono essere, dopo la deliberazione da
parte delle Amministrazioni competenti ed i normali controlli degli
organi, che, secondo gli ordinamenti dei vari enti ospedalieri,
sono eventualmente chiamati a compierli, sottoposti alla omologazione
del Ministro per l'interno o del Prefetto, secondo che trattisi
di enti sottoposti alla vigilanza o alla tutela dell'Autorità
centrale o locale.
Articolo 95.
Entro un anno dalla pubblicazione delle presenti norme, il Prefetto
o il Ministro per l'interno, a seconda che trattasi di enti locali
o di enti a carattere interprovinciale o nazionale, provvederanno
alla classificazione in categorie, ai sensi dell'art. 9, degli istituti
di cura esistenti nella Provincia.
Le Amministrazioni ospedaliere, entro un triennio dal provvedimento
di classifica, di cui al comma precedente, dovranno uniformare alle
presenti norme i propri regolamenti sanitari interni e quelli relativi
al personale sanitario e di assistenza.
In difetto, provvederà di ufficio il Prefetto sentito il
parere del Consiglio provinciale di sanità, per gli ospedali
dipendenti da enti locali, o il Ministro per l'interno per gli ospedali
a carattere interprovinciale o nazionale.
Articolo 96.
Il personale sanitario, contemplato nel precedente art. 18, conserva
il posto e la posizione di stabilità, quando abbia legittimamente
acquisito tale posto e tale stabilità in base agli ordinamenti
dell'ente, ed è ammesso, se ancora, non stabile, a completare
il periodo di prova e, se stabile, è mantenuto nel posto
fino al raggiungimento dei limiti di età o al verificarsi
di altre cause di cessazione dal servizio, ai sensi dello stesso
art. 18.
Articolo 97.
Nel caso in cui i particolari ordinamenti degli enti designino con
espressioni diverse i posti di soprintendente sanitario direttore,
primario, ecc., se nella sostanza le funzioni sono eguali, i titolari
hanno diritto di mantenere il posto assumendo la nuova qualifica.
Articolo 98.
Il personale già stabile, appartenente a quelle categorie
che per i nuovi ordinamenti non possono acquistare la stabilità,
ha diritto a mantenere il posto fino al raggiungimento dei limiti
di età, eventualmente stabiliti negli ordinamenti degli enti,
ma non oltre, in ogni caso, il limite di età di 50 anni per
gli aiuti, di 45 anni per gli assistenti e di 50 anni per le ostetriche
capo e per le ostetriche.
Articolo 99.
Entro un quadriennio a decorrere dalla entrata in vigore del presente
decreto, possono partecipare ai concorsi per direttori sanitari,
vice direttori ed ispettori medici ospedalieri, senza limite di
età, anche i sanitari che ricoprano posti di ruolo in qualità
di aiuti, di coadiutori ordinari ed aggiunti o abbiano altri incarichi
o mansioni negli ospedali o cliniche o Regi istituti d'igiene, sempre
che detti incarichi o mansioni siano ritenuti sufficienti per consentire
la partecipazione ai concorsi medesimi, a giudizio insindacabile
delle commissioni giudicatrici dei concorsi, di cui alle presenti
norme.
Entro lo stesso quadriennio, il servizio di direttore sanitario
o di primario ospedaliero, prestato sia a seguito di regolare nomina
sia per incarico, è computato agli effetti dell'art. 47,
come servizio utile all'ammissione ai concorsi.
Entro lo stesso quadriennio, è valutato agli effetti del
succitato art. 47, il servizio di assistente o di aiuto clinico
o ospedaliero prestato dai sanitari a seguito di regolare incarico,
sempreché i sanitari medesimi siano stati confermati nel
posto a seguito di concorso.
Articolo 100.
I componenti delle Commissioni giudicatrici di cui agli artt. 48
lettera d), 64 lettera d), 68 lettera e), 72 lettera e), 75 lettera
c) e 76 lettera c), sono designati dai Consigli degli ordini o collegi
provinciali.
Disposizione finale.
Articolo 101.
È abrogata ogni disposizione contraria alle presenti norme
o incompatibile con esse.