| IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in
particolare l'articolo 2;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella seduta del 7 febbraio 2001;
Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data
8 febbraio 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27
e 28 febbraio 2001;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
sedute del 21 e 30 marzo 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Finalità ed ambito di applicazione
(Art. 1 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione
degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di
quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo
97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella
dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea,
anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa
complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli
di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle
pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale
dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici
ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle
del lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado
e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato
ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità
montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie,
gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici
non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali
ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto
ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità
dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive
modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì,
per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento
e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.
Articolo 2
Fonti
(Art. 2, commi da 1 a 3 del d.gs n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 2 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs
n. 80 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali
fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante
atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali
di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore
rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro
organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività,
nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.
A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei
programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede
a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni
operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma
2;
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al
dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante
sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione
amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture
per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio,
per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva
dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici
con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni
pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro
V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente
decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che
introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità
sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie
di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi
collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili,
salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i
criteri e le modalità previste nel titolo III del presente
decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di
cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici
può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o,
alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni
di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi
retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a
far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale.
I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti
con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi
e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili
per la contrattazione collettiva.
Articolo 3
Personale in regime di diritto pubblico
(Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art.
2 del d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art.
2, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai
rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle
Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica
e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti
che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo
1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio
1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni
ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei, ricercatori universitari
resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in
attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed
in conformità ai principi della autonomia universitaria di
cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti
della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed integrazioni,
tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge
23 ottobre 1992. n.421.
Articolo 4
Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità
(Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
2 del d.lgs n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998
e successivamente modificato dall'art. 1 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,
definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento ditali funzioni, e verificano
la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e
della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi
atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi
e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie
da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra
gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari
a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a
carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da
specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti
ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi,
compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali
e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere
derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni
legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica,
adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo
e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.
Articolo 5
Potere di organizzazione
(Art.4 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 3
del d.lgs n. 546 del 1993, successivamente modificato dall'art. 9
del d.lgs n. 396 del 1997, e nuovamente sostituito dall'art. 4 del
d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa
al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo
2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo
2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e
le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte
dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri
del privato datore di lavoro.
3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la
rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati
all'articolo 2, comma 1, anche al fine di propone l'adozione di eventuali
interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure
previste nei confronti dei responsabili della gestione.
Articolo 6
Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche
(Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
4 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del d.lgs n. 80 del
1998 e successivamente modificato dall'art. 2 del d.lgs n. 387 del
1998)
1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina
degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni
organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate
all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni
e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
ai sensi dell'articolo 9. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione
dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
si applica l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche
previsti dalla dotazione organica può essere modificata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa
o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale
effettivamente in servizio aI 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si
procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché
ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione
o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando
gli atti previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate
sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza
con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione
economico - finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello
Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è
deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni
organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero
degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano
competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato,
di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente
alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso
che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso
decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione
delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni
del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università
di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale,
ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti
di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale,
compreso quello appartenente alle categorie protette.
Articolo 7
Gestione delle risorse umane
(Art.7 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5
del d.lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del d.lgs n.
387 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di
insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività
didattica, scientifica e di ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi dì
priorità nell'impiego flessibile del personale, purché
compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore
dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare
e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi
della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento
del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo
altresì l'adeguamento dei programmi formativi. al fine di contribuire
allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici
accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio,
le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali
ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Articolo 8
Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli
(Art. 9 del d.lgs n. 29 del 1993)
1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché
la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile
nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono
determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie
definite nei documenti di programmazione e di bilancio.
2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici
e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilità,
nonché negli enti di cui all'articolo 70, comma 4, é
soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza
pubblica.
Articolo 9
Partecipazione sindacale
(Art. l0 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del
d.lgs n. 80 del 1998)
1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali
e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti
interni dì organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE
Capo I
Relazioni con il pubblico
Articolo 10
Trasparenza delle amministrazioni pubbliche
(Art. 11 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 43, comma
9 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della trasparenza e rapidità
del procedimento, definisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
c), i modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra
le amministrazioni pubbliche.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ed i comitati metropolitani di cui all'articolo 18 del decreto-legge
24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 gennaio 1991, n. 21, promuovono, utilizzando il personale degli
uffici di cui all'articolo 11, la costituzione di servizi di accesso
polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti
finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 11
Ufficio relazioni con il pubblico
(Art. 12, commi da 1 a 5-ter del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
dall'art.7 del d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificati
dall'art. 3 del decreto legge n. 163 del 1995, convertito con modificazioni
dalla legge n. 273 del 1995)
1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni,
individuano, nell'ambito della propria struttura uffici per le relazioni
con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante
l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al
capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei
procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte
alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici
del rapporto con l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito
delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale
con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti
con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture,
le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di
comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni
dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito
delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri quale struttura
centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del
fabbisogno di prodotti e servizi, da sottopone all'approvazione del
Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le norme
vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.
6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e
il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte,
anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento
dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione
delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso
informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai
documenti amministrativi.
7. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente
verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al
comma 6, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo
personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente
valutabile in concorsi pubblici e nella progressione dì carriera
del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute
ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica,
ai fini di un'adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento
annualmente individua le forme di pubblicazione.
Articolo 12
Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro
(Art. 12-bis del d.lgs n. 29 del 1999, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs
n. 80 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro,
anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento
di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle
controversie. Più amministrazioni omogenee o affini possono
istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di
costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione
di tutto o parte del contenzioso comune.
Capo II
Dirigenza
Sezione I
Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni
Articolo 13
Amministrazioni destinatarie
(Art. 13 del d.lgs n. 29 del 1993,come sostituito prima dall'art.
3 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 8 del d.lgs n. 80 del
1998)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
Articolo 14
Indirizzo politico-amministrativo
(Art. 14 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
8 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del d.lgs n. 80 del
1998)
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1.
A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni
dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle
proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare
ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa
e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi
della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di
responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni,
ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli
uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni
con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti
e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi
previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si
avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze
di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati
con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti
stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione
di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti
a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti
e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni
con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti
pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento
si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari
di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, é determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma
1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa
e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento
economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di
disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento,
consistente in un unico emolumento, é sostitutivo dei compensi
per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva
e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto
dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono
abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100,
e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante
la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle
segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare
a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza
dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può
fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare
gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso
di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente
competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico,
il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione,
un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio
dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n.
400. Resta altresì salvo quanto previsto dalL'articolo 6 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni,
e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto
6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale
per motivi di legittimità.
Articolo 15
Dirigenti
(Art. 15 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 4 del
d.lgs n. 470 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 10 del
d.lgs. n. 80 del 1998; Art. 27 del d.lgs n. 29 del 1993, commi 1 e
3, come sostituiti dall'art. 7 del d.lgs n. 470 del 1993)
1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza
é articolata nelle due fasce del molo unico di cui all'articolo
23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere
diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle
Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, é fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.
2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonché
negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'articolo
33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa
non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione
del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più
elevato livello é sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio
di livello inferiore.
4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento
é sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al
restante personale dirigenziale.
5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali,
per la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello Stato, le
attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di Governo
sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di
Stato, del Presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato generale
dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti
preposti ad uffici dirigenziali di livello generate sono di competenza
dei segretari generali dei predetti istituti.
Articolo 16
Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali
(Art. 16 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
9 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del d.lgs n. 80 del
1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del d.lgs n. 387 del
1998)
1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati,
nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli
altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie
di sua competenza;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite
dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità
di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i
dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse
umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano
i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti
nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti
e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere
sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti
dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare
e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12,
comma 1, della legge 3 aprile 1979, n.103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione
e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale
e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti
amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi
internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive
dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti
non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro
sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi
in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può
essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative
comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione
di particolari programmi, progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice
dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali
di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice
é preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro
dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici
dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.
Articolo 17
Funzioni dei dirigenti
(Art. 17 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
10 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 12 del d.lgs n. 80 del
1998)
1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano,
fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati
dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi
atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa
e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti
degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici
che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi,
anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie
e strumentali assegnate ai propri uffici.
Articolo 18
Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti
(Art. 18 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 5 del
d.lgs n. 470 del 1993)
1. Sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 59 del presente
decreto, i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale
adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e
l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa,
della gestione e delle decisioni organizzative.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica può chiedere all'Istituto
nazionale di statistica - ISTAT - l'elaborazione di norme tecniche
e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e, all'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione - AIPA, l'elaborazione
di procedure informatiche standardizzate allo scopo di evidenziare
gli scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi
e standards.
Articolo 19
Incarichi di funzioni dirigenziali
(Art. 19 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs n. 80 del
1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del d.lgs n. 387 del
1998)
1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale
e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse,
si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi
da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale
del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti
in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli
incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo
determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi
hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni,
con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per
ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata
dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'articolo 21. nonché
il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo é regolato
ai sensi dell'articolo 24 ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi
di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali
generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della
prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, con contratto
a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità
professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima
fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore
ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto
a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità
professionali richieste dal comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale
generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti
con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro
il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia
del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda
fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale,
che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o
privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito
una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti
dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature
e dei moli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico può essere integrato da una indennità commisurata
alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità
del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche
competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto,
i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa
senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai
commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità
dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati
negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate
dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto
individuale di cui all'articolo 24, comma 2.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al
comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati
entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale
termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono
confermati fino alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 é data comunicazione
al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando
una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei
soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di
uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice
delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive,
di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti
dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23,
comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero
degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano
competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia
e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti é demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento
degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere
regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
Articolo 20
Verifica dei risultati
(Art. 20 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del
d.lgs n. 470 del 1993 e successivamente modificato prima dall'art.
43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998 poi dall'art. 6 del d.lgs n.
387 del 1998 e, infine, dagli artt. 5, comma 5 e 10, comma 2 del d.lgs
n. 286 del 1999)
1. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le amministrazioni
che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato,
di polizia e di giustizia, le operazioni di verifica sono effettuate
dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei ministri per i dirigenti
preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale. I termini e
le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei
risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei ministri
sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con
decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni
ed integrazioni, ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale
decreto, con provvedimenti dei singoli ministeri interessati.
Articolo 21
Responsabilità dirigenziale
(Art. 21, commi 1, 2 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
prima dall'art. 12 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14 del
d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del
d.lgs n. 387 del 1998)
1. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della
gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con
i sistemi e le garanzie determinati con i decreti legislativi di cui
all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni
ed integrazioni, comportano per il dirigente interessato la revoca
dell'incarico, adottata con le procedure previste dall'articolo 19,
e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'articolo
19, comma 10, presso la medesima amministrazione ovvero presso altra
amministrazione che vi abbia interesse.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo
competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma
1, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può
essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello
dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non
inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione
può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni
del codice civile e dei contratti collettivi.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche
dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e
prefettizia e delle Forze armate.
Articolo 22
Comitato dei garanti
(Art. 21, comma 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art.
14 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 2, sono adottati
previo conforme parere di un comitato di garanti, i cui componenti
sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il comitato é presieduto da un magistrato della Corte dei conti,
con esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente
della Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente della prima
fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23, eletto dai dirigenti
del medesimo ruolo con le modalità stabilite dal regolamento
di cui al comma 3 del medesimo articolo e collocato fuori molo per
la durata del mandato, e un esperto scelto dal Presidente del Consiglio
dei ministri, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza
nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico.
Il parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il comitato dura
in carica tre anni. L'incarico non é rinnovabile.
Articolo 23
Ruolo unico dei dirigenti
(Art. 23 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 15 del
d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 8 del
d.lgs n. 387 del 1998)
1. é istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce. La distinzione in
fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico e, limitatamente
a quanto previsto dall'articolo 19, ai fini del conferimento degli
incarichi di dirigenza generale.
2. Alla prima fascia del ruolo unico appartengono i dirigenti generali
in servizio all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma
3 e i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi
di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'articolo
19 per un tempo pari ad almeno a cinque anni, senza essere incorsi
nelle misure previste dall'articolo 21, comma 2, per le ipotesi di
responsabilità dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti
gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati
attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28.
3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità
di costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato in modo da garantire
la necessaria specificità tecnica. Il regolamento disciplina
altresì le modalità di elezione del componente del comitato
di garanti di cui all'articolo 22. Il regolamento disciplina inoltre
le procedure, anche di carattere finanziario, per la gestione del
personale dirigenziale collocato presso il ruolo unico e le opportune
forme di collegamento con le altre amministrazioni interessate.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri cura una banca dati informatica
contenente i dati curricolari e professionali di ciascun dirigente,
al fine di promuovere la mobilità e l'interscambio professionale
degli stessi fra amministrazioni statali, amministrazioni centrali
e locali, organismi ed enti internazionali e dell'unione europea.
Articolo 24
Trattamento economico
(Art. 24 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
13 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 16 del d.lgs n. 80 del
1998 e successivamente modificato prima dall'art. 9 del d.lgs n. 387
del 1998 e poi dall'art. 26, comma 6 della legge n. 448 del 1998)
1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente é
determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo
che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni
attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione delle
funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio
é definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale
per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi
organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando
comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità
finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai
sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale é
stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri
di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi
per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento
economico accessorio, collegato al livello di responsabilità
attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività
amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera
tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto
previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad
essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione
presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi
dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione
e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall'articolo
3, comma 1, la retribuzione é determinata ai sensi dell'articolo
2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché dalle
successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito
delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie
di personale di cui all'articolo 3, indicano te somme da destinare,
in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico
del restante personali dirigente civile e militare non contrattualizzato
con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per
i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti
economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a
partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo
1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2
ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 3,
comma 2, sono assegnati alle università e da queste utilizzati
per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori
universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione
didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della
diversificazione dell'offerta formativa. Le università possono
destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme
attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti.
Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari
che svolgono attività di ricerca nell'ambito dei progetti e
dei programmi dell'Unione europea e internazionali. L'incentivazione,
a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334
del 1997, é erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti del
molo unico o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito
ai sensi dei commi precedenti.
8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio
le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono
in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente
agli altri compensi previsti dal presente articolo.
9. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo confluisce
in un apposito fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri. Le predette quote sono ridistribuite tra i fondi di
cui al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la quantità
di risorse disponibili.
Articolo 25
Dirigenti delle istituzioni scolastiche
(Art. 25-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs
n. 59 del 1998; Art. 25-ter del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art.
1 del d.lgs n. 59 del 1998)
1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica é
istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti
alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali é stata
attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed
integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione
regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai
risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità
delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo
di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale,
presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti
all'amministrazione stessa.
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione,
ne ha la legale rappresentanza, é responsabile della gestione
delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati deI servizio.
Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici,
spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare,
il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo
criteri di efficienza e di efficacia formative ed é titolare
delle relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente
scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità
dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali,
professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio
della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà
di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio
della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione
del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche,
spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle
risorse e del personale.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative
il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai
quali possono essere delegati specifici compiti, ed é coadiuvato
dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa,
nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi
assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione
scolastica, coordinando il relativo personale.
6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o
al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento
dell'attività formativa, organizzativa é amministrativa
al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace
raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione
scolastica.
7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
ivi compresi i rettori e vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici
e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente,
previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione
alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità
giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando. per quanto
possibile, la titolarità della sede di servizio.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce
gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina
le modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e
delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di
certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli
organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione
e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri;
stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro
affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici
e privati anche tra loro associati o consorziati.
9. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle
arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle
accademie nazionali di arte drammatica e di danza, é equiparata
alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di designazione
e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni
degli attuali direttori di ruolo.
10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale,
ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli
educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione
delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario
di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo
o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o
collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione
mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione
prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui all'articolo
29. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici
dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 7 ed
ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica
autonoma.
Articolo 26
Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale
(Art. 26, commi 1, 2-quinquies e 3 del d.lgs n. 29 del 1993, modificati
prima dall'art. 14 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 45, comma
15 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante
concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati
in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio
effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato
in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale
di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo,
ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Relativamente
al personale del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione é
altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative
con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata
e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività
documentate presso studi professionali privati, società o istituti
di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti
profili del molo medesimo.
2. Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali determinati in relazione
alla struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si
deve tenere conto della posizione funzionale posseduta dal relativo
personale all'atto dell'inquadramento nella qualifica di dirigente.
é assicurata la corrispondenza di funzioni, a parità
di struttura organizzativa, dei dirigenti di più elevato livello
dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo livello del
ruolo sanitario.
3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere
disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna delle
attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale,
tecnico ed amministrativo.
Articolo 27
Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali
(Art. 27-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 17 del d.lgs
n. 80 del 1998)
1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà
statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni,
nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare,
adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri
ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli
enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga
alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando
appositi regolamenti di organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro
due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti
adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.
Sezione II
Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione
Articolo 28
Accesso alla qualifica di dirigente
(Art. 28 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
8 del d.lgs n. 470 del 1993, poi dall'art. 15 del d.lgs n. 546 del
1993, successivamente modificato dall'art. 5-bis del decreto legge
n. 163 del 1995,convertito con modificazioni della legge n. 273 del
1995, e poi nuovamente sostituito dall'art. 10 del d.lgs n. 387 del
1998)
1. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non
economici avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami.
2. In sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo
39 della legge 23 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni
ed integrazioni, sono determinati i posti di dirigente da coprire
con due distinte procedure concorsuali, cui possono rispettivamente
partecipare:
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di
laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti
in posizioni funzionali per l'accesso alle quali é richiesto
il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni
statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio
é ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti
in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche
non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2,
muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni
le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno
ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche
per un periodo non inferiore a cinque anni;
b) i soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli:
diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo
post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o
stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private,
secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica e la Scuola superiore della
pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresì, soggetti in
possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti
del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le
funzioni dirigenziali.
3. Con regolamento governativo di cui all'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono definiti, sentita La Scuola superiore della pubblica amministrazione,
distintamente per i concorsi di cui al lettere a) e b) del comma 2:
a) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
b) le modalità di svolgimento delle selezioni.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, anteriormente al conferimento
del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività
formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione
e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
287. Tale ciclo comprende anche l'applicazione presso amministrazioni
italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o
aziende pubbliche o private. Per i vincitori dei concorsi di cui alla
lettera a) del comma 2, può essere previsto che il ciclo formativo.
di durata complessivamente non superiore a dodici mesi, si svolga
anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri,
ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.
5. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino al conferimento
del primo incarico, spetta il trattamento economico appositamente
determinato dai contratti collettivi.
6. I concorsi di cui al comma 2, sono indetti dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Gli enti pubblici non economici provvedono
a bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera a) del comma
2.
7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso delle
qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia,
delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco.
Articolo 29
Reclutamento dei dirigenti scolastici
(Art. 28-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs
n. 59 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 11, comma 15
della legge n. 124 del 1999)
1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un
corso concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, svolto in sede regionale con cadenza periodica,
comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione
specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria
superiore e per gli istituti educativi. Al corso concorso é
ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali
che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente
prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi
settori formativi, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Il numero di posti messi a concorso in sede regionale rispettivamente
per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore
e per le istituzioni educative é calcolato sommando i posti
già vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla data
della sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'articolo
25, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del precedente concorso,
e i posti che si libereranno nel corso del triennio successivo per
collocamento a riposo per limiti di età, maggiorati della percentuale
media triennale di cessazioni dal servizio per altri motivi e di un'ulteriore
percentuale del 25 per cento, tenendo conto dei posti da riservare
alla mobilità.
3. Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in
un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame
finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la
selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi
al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria
del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti messi
a concorso a norma del comma 2 rispettivamente per la scuola elementare
e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative,
maggiorati del dieci per cento. Nel primo corso concorso, bandito
per il numero di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio
delle procedure di inquadramento di cui all'articolo 25, il 50 per
cento dei posti così determinati é riservato a coloro
che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni
di preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione
a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il predetto
personale viene graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame
di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianità
di servizio maturata quale preside incaricato.
4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello previsto
dal decreto di cui all'articolo 25, comma 2, comprende periodi di
tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni; il numero dei moduli
di formazione comune e specifica, i contenuti, la durata e le modalità
di svolgimento sono disciplinati con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, che
individua anche i soggetti abilitati a realizzare la formazione. Con
lo stesso decreto sono disciplinati i requisiti e i limiti di partecipazione
al corso concorso per posti non coerenti con la tipologia del servizio
prestato.
5. In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che
l'hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso,
rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria
superiore e per le istituzioni educative. Nel primo corso concorso
bandito dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di cui all'articolo
25, il 50 per cento dei posti messi a concorso é riservato
al personale in possesso dei requisiti di servizio come preside incaricato
indicati al comma 3. I vincitori sono assunti in ruolo nel limite
dei posti annualmente vacanti e disponibili, nell'ordine delle graduatorie
definitive. In caso di rifiuto della nomina sono depennati dalla graduatoria.
L'assegnazione della sede é disposta sulla base dei principi
del presente decreto, tenuto conto delle specifiche esperienze professionali.
I vincitori in attesa di nomina continuano a svolgere l'attività
docente. Essi possono essere temporaneamente utilizzati, per la sostituzione
dei dirigenti assenti per almeno tre mesi. Dall'anno scolastico successivo
alla data di approvazione della prima graduatoria non sono più
conferiti incarichi di presidenza.
6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi,
nel limite del contingente stabilito in sede dì contrattazione
collettiva, anche i dirigenti che facciano domanda di mobilità
professionale tra i diversi settori. L'accoglimento della domanda
é subordinato all'esito positivo delL'esame finale relativo
ai moduli frequentati.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro per
la funzione pubblica sono definiti i criteri per la composizione delle
commissioni esaminatrici.
Capo III
Uffici, piante organiche, mobilità e accessi
Articolo 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
(Art. 33 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
13 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del d.lgs n. 80 del
1998 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della Legge
n. 488 del 1999)
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa
qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda
di trasferimento. Il trasferimento é disposto previo consenso
dell'amministrazione di appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure
e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma
1.
Articolo 31
Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività
(Art. 34 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del
d.lgs n. 80 del 1998)
1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento
o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni,
enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici
o privati, al personale che passa alle dipendenze ditali soggetti
si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure
di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da
1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
Articolo 32
Scambio di funzionari
appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio all'estero
(Art. 33-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 11 del d.lgs
n. 387 del 1998)
1. Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze
amministrative, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito
di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni
interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento
della funzione pubblica, possono essere destinati a prestare temporaneamente
servizio presso amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione
europea, degli Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui
l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché presso
gli organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali
cui l'Italia aderisce.
2. Il trattamento economico potrà essere a carico delle amministrazioni
di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse,
ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'unione
europea o da una organizzazione o ente internazionale.
3. Il personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a
tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza.
L'esperienza maturata all'estero é valutata ai fini dello sviluppo
professionale degli interessati.
Articolo 33
Eccedenze di personale e mobilità collettiva
(Art. 35 del d.lgs n. 29 del 1993. come sostituito prima dall'art.
14 del d.Lgs n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del d.Lgs n. 546 del 1993
e poi dall'art. 20 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 12 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale
sono tenute ad informare preventivamente Le organizzazioni sindacali
di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente
articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo,
le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare
l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni
ed integrazioni.
2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata
riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità
si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di eccedenza distinte
nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore
a 10 unità agli interessati si applicano le disposizioni previste
dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie
del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere
l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza;
dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter
adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della
medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche
de personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato,
delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza
e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate
per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione
delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma
3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare
l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione
del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame é diretto
a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla
ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o nell'ambito
della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili
di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà,
ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della Provincia
é in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni
sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in
relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni
necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data
del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo
o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni
delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono
richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali,
presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, con L'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni,
ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura
si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione
di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali
e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del
comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio
diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in
quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle
amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito
dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo
30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione
colloca in disponibilità il personale che non sia possibile
impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione
e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero
che non abbia preso servizio presso La diversa amministrazione che,
secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne
avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese
tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il Lavoratore
ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio
e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi
altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima
di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità
sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso
alla pensione e della misura della stessa. é riconosciuto altresì
il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo
2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Articolo 34
Gestione del personale in disponibilità
(Art. 35-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 21 del d.lgs
n. 80 del 1998)
1. Il personale in disponibilità é iscritto in appositi
elenchi.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo
e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma
e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione
professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni,
della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui
al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune
forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco é tenuto dalle strutture
regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali
sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione
presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste
dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione
del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui
al comma 2.
4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi
ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per
la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio
dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra
amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione
dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro
si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto
previsto nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione
goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti
dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento
per tutto il periodo della disponibilità.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi
per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai
sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità e per favorire
forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare
mediante mobilità volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate
alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in
disponibilità iscritto nell'apposito elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla
minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità
restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate
per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio
successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilità
presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.
Articolo 35
Reclutamento del personale
(Art. 36, commi da 1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
prima dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del
d.lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma
2-ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni
dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del d.lgs n. 29 del 1993,
aggiunto dall'art. 23 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del d.lgs n. 267 del 2000)
1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto
individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3,
volte all'accertamento della professionalità richiesta, che
garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per
i quali é richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo,
facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche,
aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste
di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica
della compatibilità della invalidità con le mansioni
da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale
delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto
1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni
avvengono per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si
conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di
svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità
e celerità di espletamento, ricorrendo, ove é opportuno,
all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme
di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare
il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in
relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata
competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano
componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione,
che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali
o dalle associazioni professionali.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento
sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della
programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai
sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, l'avvio delle procedure é subordinato
alla previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi
dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni ed integrazioni.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello
Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale.
Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità,
sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli
uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono
essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle
varie professionalità.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia,
di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio
dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge
1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli
enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità
di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure
concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.
Articolo 36
Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale
(Art. 36, commi 7 ed 8 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del d.lgs
n. 80 del 1998)
1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul
reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono
delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali
provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato,
dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi
e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione
di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, dall'articolo
23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 3 del decreto
legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché
da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina.
2. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni,
non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma
restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato
ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni
hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti
dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo
o colpa grave.
Articolo 37
Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei
concorsi pubblici
(Art. 36-ter del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 13 del d.lgs
n. 387 del 1998)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso
alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono
l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua
straniera.
2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce
il livello di conoscenza richiesto e le modalità per il relativo
accertamento.
3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti
i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità
cui si riferisce il bando, e le modalità per l'accertamento
della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì
i casi nei quali il comma 1 non si applica.
Articolo 38
Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea
(Art. 37 d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall'art. 24 del d.lgs
n. 80 del 1998)
1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere
ai posti di lavoro presso te amministrazioni pubbliche che non implicano
esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono
alla tutela dell'interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni
per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza
italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei
cittadini di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario,
all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su
proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce
l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini
dell'ammissione al concorso e della nomina.
Articolo 39
Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori
di handicap
(Art. 42 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del
d.lgs n. 546 del 1993 e modificato prima dall'art. 43, comma 1 del
d.lgs n. 80 del 1998 e poi dall'art. 22, comma 1 del d.lgs n. 387
del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi
di assunzioni per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11
della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla base delle direttive impartite
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e dai Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 45, comma
3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con le decorrenze
previste dall'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303.
Titolo III
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE
Articolo 40
Contratti collettivi nazionali e integrativi
(Art. 45 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
15 del d.lgs n. 470 del 1993 e dall'art. 1 del d.lgs n. 396 del 1997
e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80
del 1998)
1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative
al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.
2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative
ai sensi dell'articolo 43, comma 4, sono stabiliti i comparti della
contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o
affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente
a uno o più comparti. Resta fermo per l'area contrattuale della
dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'articolo 15 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche
ed integrazioni. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree
contrattuali si applicano le procedure di cui all'articolo 41, comma
6. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità,
svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi
oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline
distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore
privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi,
la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli, le pubbliche
amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva
integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e
nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti
e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può
avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni.
Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata
contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti
dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti
negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere
applicate.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con
i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione
definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti.
Articolo 41
Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN
(Art. 46 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 3 del
d.lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato prima dall'art.
44, comma 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e poi dall'art. 55 del d.lgs
n. 300 del 1999; Art. 44, comma 8 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo
nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure
di contrattazione collettiva nazionale attraverso le loro istanze
associative o rappresentative, le quali danno vita a tal fine a comitati
di settore. Ciascun comitato di settore regola autonomamente le proprie
modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso,
le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere
sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di contrattazione
collettiva di cui all'articolo 47, si considerano definitive e non
richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative
delle pubbliche amministrazioni del comparto.
2. Per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello
Stato, opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio
dei ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
nonché, per il sistema scolastico, di concerto con il Ministro
della pubblica istruzione.
3. Per le altre pubbliche amministrazioni, un comitato di settore
per ciascun comparto di contrattazione collettiva viene costituito:
a) nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle regioni, per
le amministrazioni regionali e per le amministrazioni del Servizio
sanitario nazionale, e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia
- ANCI e dell'Unione delle province d'Italia - UPI e dell'Unioncamere,
per gli enti locali rispettivamente rappresentati;
b) nell'ambito della Conferenza dei rettori, per le università;
c) nell'ambito delle istanze rappresentative promosse, ai fini del
presente articolo, dai presidenti degli enti, d'intesa con il Presidente
del Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica,
rispettivamente per gli enti pubblici non economici e per gli enti
di ricerca.
4. Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro della sanità,
partecipa al comitato di settore per il compatto di contrattazione
collettiva delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.
5. L'ARAN regola i rapporti con i comitati di settore sulla base di
appositi protocolli.
6. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano
i comparti o le aree di cui all'articolo 40, comma 2, o che regolano
istituti comuni a più comparti o a tutte le pubbliche amministrazioni,
le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione
collettiva sono esercitate in forma collegiale, tramite un apposito
organismo di coordinamento dei comitati di settore costituito presso
l'ARAN, al quale partecipa il Governo, tramite il Ministro per la
funzione pubblica, che lo presiede.
7. L'ARAN assume, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai comitati
di settore, iniziative per il coordinamento delle parti datoriali,
anche da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove possibile,
anche con la contestualità delle procedure del rinnovo dei
contratti, soluzioni omogenee in settori operativi simili o contigui
nel campo dell'erogazione dei servizi.
Articolo 42
Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro
(Art. 47 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del
d.lgs n. 396 del 1997)
1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività
sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni.
Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla
rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino
tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei
criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23
ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti in materia
di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini
dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi
di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di
cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri
dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione
dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali
aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse
spettano, in proporzione alla rappresentatività, le garanzie
previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge n. 300 del
1970, e le migliori condizioni derivanti dal contratti collettivi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di
cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni
sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con
le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza
unitaria del personale mediante elezioni alle quali é garantita
la partecipazione di tutti i lavoratori.
4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN
e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai
sensi dell'articolo 43, sono definite la composizione dell'organismo
di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità
delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo
proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità.
Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre
alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano
ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi,
anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite
in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito
agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e
il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste,
può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici
un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore
al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti
o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per
cento in quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che,
alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze
unitarie del personale comuni a più amministrazioni di enti
di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono
altresì prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento
tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni
e enti con pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.
6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati
ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni,
e del presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che regolano
l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri
e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti
della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti
alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali
di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con
le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via
esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti
alle rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 9 o da altre
disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono
altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione
collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia
integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie
del contratto collettivo nazionale del compatto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle
caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi
di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti,
alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione
o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni
o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono
essere costituiti anche presso le sedi o struttura periferiche che
siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva
dai contratti collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione
di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni,
la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture
amministrative é disciplinata, in coerenza con la natura delle
loro funzioni, agli accordi o contratti collettivi riguardanti la
relativa area contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo
del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'articolo
40, comma 2, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi
di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione,
tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti
dell'organismo, di specifici collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle
organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito
della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica
quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989
n. 430.
Articolo 43
Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva
(Art. 47-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs
n. 396 del 1997, modificato dall'art. 44, comma 4 del d.lgs n. 80
del 1998; Art. 44 comma 7 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificato
dall'art. 22, comma 4 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni
sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività
non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra
il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo é
espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi
sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito
considerato. Il dato elettorale é espresso dalla percentuale
dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del
personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto
o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai
sensi del comma 1 siano affiliate.
3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente,
sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione
alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali
che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso
almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale
neI comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del
dato elettorale nel medesimo ambito.
4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione
degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano
i compatti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche
amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni
sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali;
siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
del comma 1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa
sono disciplinati, in conformità all'articolo 40, comma 3,
dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria
del personale.
6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali
rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei contratti
collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni
sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi
dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi
sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività
ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale
e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe é assicurata
dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione
nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre
il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni,
controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata,
con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni.
Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario
responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per
il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati
relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni,
della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del
Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative
delle pubbliche amministrazioni.
8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive,
per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali
controversie é istituito presso l'ARAN un comitato paritetico,
che può essere articolato per comparti, al quale partecipano
le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva
nazionale.
9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed
alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione,
ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore
di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo
economico inferiore di più della metà rispetto a quello
mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o
dell'area.
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione
dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso
quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non
rappresentato nel comitato, la deliberazione é adottata su
conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
- CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta
di parere é trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione
pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla
ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali
rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde
é espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate
forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione
sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.
13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano
e delle regioni Valle D'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti
rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale
e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente
anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri
e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate
rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni
sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche
della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri
per la determinazione della rappresentatività si riferiscono
esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi
impiegati.
Articolo 44
Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro
(Art. 48 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. l6 del
d.lgs n. 470 del 1993)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1 lettera a), della legge
23 ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva nazionale definisce
nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai
fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono
ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli
di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonché
nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale
indicherà forme e procedure di partecipazione che sostituiranno
commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati.
Articolo 45
Trattamento economico
(Art. 49 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del
d.lgs n. 546 del 1993)
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio é definito
dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti
di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale
e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi
contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di
misurazione, trattamenti economici accessori collegati:
a) alla produttività individuale;
b) alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto
di ciascun dipendente;
c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate
obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete
ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun
dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione
collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti
economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale
non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che
si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli
uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati,
limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre
pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.
Articolo 46
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(Art. 50,commi da 1 a 12 e 16 del d.lgs n. 29 del 1993,come sostituiti
prima dall'art. 17 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del
d.lgs n. 396 del 1997)
1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni -
ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN
esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi
degli articoli 41 e 47, ogni attività relativa alle relazioni
sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza
delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione
dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della commissione
di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e
successive modificazioni e integrazioni, gli accordi nazionali sulle
prestazioni indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge citata.
2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza
dell'ARAN ai fini della contrattazione integrativa. Sulla base di
apposite intese, l'assistenza può essere assicurata anche collettivamente
ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso ambito
territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in relazione all'articolazione
della contrattazione collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche
esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate, possono essere
costituite, anche per periodi determinati, delegazioni dell'ARAN su
base regionale o pluriregionale.
3. L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione
necessario all'esercizio della contrattazione collettiva. Predispone
a cadenza trimestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore
e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione
delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tal fine l'ARAN
si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni
statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione,
ed ha accesso ai dati raccolti dal Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica in sede di predisposizione del bilancio
dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei
flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro
pubblico.
4. Per il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi
nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa, viene istituito
presso l'ARAN un apposito osservatorio a composizione paritetica.
I suoi componenti sono designati dall'ARAN, dai comitati di settore
e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi
nazionali.
5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN,
entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale e
la indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri
con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
6. Il comitato direttivo dell'ARAN é costituito da cinque componenti
ed é nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, designa tre
dei componenti, tra i quali, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni
e Stato-città, il presidente. Degli altri componenti, uno é
designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e l'altro
dall'ANCI e dall'UPI.
7. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza
in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche
estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 31
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni, e del decreto legislativo 29 luglio 1999, n. 303. Il
comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere
riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti. Non
possono far parte del comitato persone che rivestano incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali
ovvero che ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni.
8. Per la sua attività, l'ARAN si avvale:
a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole
amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per
dipendente in servizio. La misura annua del contributo individuale
é concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento di cui
all'articolo 41, comma 6. ed é riferita a ciascun biennio contrattuale;
b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per
le altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti
che se ne avvalgano.
9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 é effettuata:
a) per le amministrazioni dello State direttamente attraverso la previsione
dì spesa complessiva da iscrivere nell'apposito capitolo dello
stato di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) per le amministrazioni diverse dal]o Stato, mediante un sistema
di trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la
funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri
competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale
e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni
e Stato-città.
10. L'ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha
autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.
Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui
al comma 8. L'ARAN definisce con propri regolamenti le norme concernenti
l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria.
I regolamenti sono soggetti al controllo del Dipartimento della funzione
pubblica da esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli
stessi. La gestione finanziaria é soggetta al controllo consuntivo
della Corte dei conti.
11. Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN é costituito
da cinquanta unità, ripartite tra il personale dei livelli
e delle qualifiche dirigenziali in base ai regolamenti di cui al comma
10. Alla copertura dei relativi posti si provvede nell'ambito delle
disponibilità di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero
mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, regolati
dalle norme di diritto privato.
12. L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di
venticinque unità di personale anche di qualifica dirigenziale
proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione
di comando o collocati fuori ruolo. I dipendenti comandati o collocati
fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico
delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono attribuite dall'ARAN,
secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci retributive
accessorie, ivi compresa la produttività per il personale non
dirigente e per i dirigenti la retribuzione di posizione e di risultato.
Il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo é
disposto secondo le disposizioni vigenti nonché ai sensi dell'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. L'ARAN può
utilizzare, sulla base di apposite intese, anche personale direttamente
messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati,
con oneri a carico di questi. Nei limiti di bilancio, l'ARAN può
avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di
rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10.
13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono avvalersi,
per la contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche
istituite con legge regionale o provinciale ovvero dell'assistenza
dell'ARAN ai sensi del comma 2.
Articolo 47
Procedimento di contrattazione collettiva
(Art. 51 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
18 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 4 del d.lgs n. 396 del
1997 e successivamente modificato dall'art. 14, comma 1 del d.lgs
n. 387 del 1998; Art. 44. comma 6 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati
dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli
altri casi in cui é richiesta una attività negoziale
dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo
Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, può
esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti
la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria
nazionale.
2. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo
sullo svolgimento delle trattative.
3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il parere favorevole
del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari
diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni
interessate. Il comitato di settore esprime, con gli effetti di cui
all'articolo 41, comma 1, il proprio parere entro cinque giorni dalla
comunicazione dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui all'articolo
41, comma 2, il parere é espresso dal Presidente del Consiglio
dei ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri.
4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno
successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali
alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità
con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo
1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni
ed integrazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità
dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti
di programmazione e di bilancio, e può acquisire a tal fine
elementi istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. La designazione degli
esperti, per la certificazione dei contratti collettivi delle amministrazioni
delle regioni e degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza
Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città. Gli esperti
sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte
dei conti.
5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione
della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione
si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione
viene comunicato dalla Corte all'ARAN. al comitato di settore e al
Governo. Se la certificazione é positiva, il Presidente dell'ARAN
sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.
6. Se la certificazione della Corte dei conti non é positiva,
l'ARAN, sentito il comitato dì settore o il Presidente del
Consiglio dei ministri, assume le iniziative necessarie per adeguare
la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione,
ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni
sindacali ai fini della riapertura delle trattative. Le iniziative
assunte dall'ARAN in seguito alla valutazione espressa dalla Corte
dei conti sono comunicate, in ogni caso, al Governo ed alla Corte
dei conti, la quale riferisce al Parlamento sulla definitiva quantificazione
dei costi contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e sulla loro
compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.
7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro
quaranta giorni dall' ipotesi di accordo, decorsi i quali il Presidente
dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto
collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle
trattative ai sensi del comma precedente.
8. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo
40, commi 2 e 3, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana.
Articolo 48
Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle
amministrazioni pubbliche e verifica
(Art. 52 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituto prima dall'art.
19 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 5 del d.lgs n. 396 del
1997 e successivamente modificato dall'art. 14, commi da 2 a 4 del
d.lgs n. 387 del 1998)
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni. l'onere
derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio
dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria
ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli
eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la
contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui
all'articolo 40, comma 3.
2. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla
contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei
rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al
comma 1.
3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la
quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura
complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale,
prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare
l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione
parziale o totale in caso dì accertata esorbitanza dai limiti
di spesa.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato é iscritta
in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica in ragione dell'ammontare
complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di
comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica é autorizzato a ripartire, con propri decreti, le
somme destinate a ciascun compatto mediante assegnazione diretta a
favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione,
per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento
ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei
quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei
relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni
dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto,
l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi
é disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci,
con distinta indicazione dei mezzi di copertura.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono
trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni
ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di
spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata
che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita
autorizzazione legislativa.
6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo
40, comma 3, é effettuato dal collegio dei revisori dei conti
ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione
o dai servizi di controllo interno ai sensi del d.lgs 30 luglio 1999,
n. 286.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente
decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali
di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per
il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun
comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la
Corte dei conti può avvalersi, oltre che dei servizi di controllo
interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta
da amministrazioni ed enti pubblici.
Articolo 49
Interpretazione autentica dei contratti collettivi
(Art. 53 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 24 del
d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 43, comma
1 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti
collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire
consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale
accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 47, sostituisce
la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
Articolo 50
Aspettative e permessi sindacali
(Art. 54, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificati
prima dall'art. 20 del d.lgs n. 470 del 1993 poi dall'art. 2 del decreto
legge n. 254 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n.
365 del 1996, e, infine, dall'art. 44, comma 5 del d.lgs n. 80 del
1998)
1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione
delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la
contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito
accordo, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative
ai sensi dell'articolo 43.
2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità
di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali
tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo
sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a
ciascun comparto e area separata di contrattazione, é demandata
alla contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1 agosto
1996 in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni ed integrazioni. Per la provincia autonoma
di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'articolo
9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.
3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
- il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi
sindacali.
4. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi
per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa,
in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero
per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono
pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento
ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
Titolo IV
RAPPORTO Dl LAVORO
Articolo 51
Disciplina del rapporto di lavoro
(Art. 55 del d.lgs n. 29 del 1993)
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
é disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 2, commi
2 e 3, e 3, comma 1.
2. La legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed
integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere
dal numero dei dipendenti.
Articolo 52
Disciplina delle mansioni
(Art. 56 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del
d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del
d.lgs n. 387 del 1998)
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le
quali é stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti
nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti
collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore
che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale
o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni
non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai
fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi
di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può
essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non più di
sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le
procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma
4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto
alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie,
per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni sUperiori, ai fini del presente
articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo
qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette
mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione,
il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica
superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per
sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque
nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente
é assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le
procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, é nulla l'assegnazione
del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al
lavoratore é corrisposta la differenza di trattamento economico
con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione
risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito
con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione
della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai
contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi
contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di
cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento
di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può
comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento
professionale del lavoratore.
Articolo 53
Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
(Art. 58 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art.
2 del decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448
del 1993, poi dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995,convertito
con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art.
26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonché dall'art. 16 del d.lgs n.
387 del 1998)
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle
incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale,
dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì
le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché
676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9,
commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4,
comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva
modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti
incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano
espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative,
o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai
magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature,
i rispettivi istituti.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati,
l'attribuzione degli incarichi é consentita nei soli casi espressamente
previsti dalla legge o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione,
nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano
da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero
da società o persone fisiche, che svolgano attività
d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti
secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della
specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità,
sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della
pubblica amministrazione.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi
quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore
al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari
a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai
quali é consentito da disposizioni speciali lo svolgimento
di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti,
di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali,
non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali é
previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi
derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore
di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali é corrisposto solo il rimborso
delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente é
posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti
presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti
che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione
di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo
pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti
dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le
più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità
disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente
svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del
percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione
di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento
del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti
a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve
le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi,
senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione
disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il
relativo provvedimento é nullo di diritto. In tal caso l'importo
previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità
dell'amministrazione conferente, é trasferito all'amministrazione
di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività
o di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso
di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma
1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione
delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della
Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme
riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta
all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici
o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresi,
essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di
appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale
che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse
da quelle di appartenenza, l'autorizzazione é subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere
é per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde
dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta
servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il
termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi
da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata;
in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati
che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui
al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di
appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno
precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche
che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti
sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto
magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli
incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo
previsto o presunto. L'elenco é accompagnato da una relazione
nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli
incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento
o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli
incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei
medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché
le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.
Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni
che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi
ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano
di non aver conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni
di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per
ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito
o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati
o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di
cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo
1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute
a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica
o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi
percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti
e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente
l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati
incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico
e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi
da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non
adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni
di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma
9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre
di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula
proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la
razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
Articolo 54
Codice di comportamento
(Art. 58-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 26 del d.lgs
n. 546 del 1993 e successivamente sostituito dall'art. 27 del d.lgs
n. 80 del 1998)
1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, definisce un
codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare
al fine di assicurare la qualità dei servizi che le stesse
amministrazioni rendono ai cittadini.
2. Il codice é pubblicato nella Gazzetta ufficiale e consegnato
al dipendente all'atto dell'assunzione.
3. Le pubbliche amministrazioni formulano all'ARAN indirizzi, ai sensi
dell'articolo 41, comma 1 e dell'articolo 70, comma 4, affinché
il codice venga recepito nei contratti, in allegato, e perché
i suoi principi vengano coordinati con le previsioni contrattuali
in materia di responsabilità disciplinare.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi
delle associazioni di categoria adottano un codice etico che viene
sottoposto all'adesione degli appartenenti alla magistratura interessata.
In caso di inerzia il codice é adottato dall'organo di autogoverno.
5. L'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica,
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo
43 e le associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilità
del codice di cui al comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni
e specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione di uno
specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione.
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano
i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attività di formazione
del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici
di cui al presente articolo.
Articolo 55
Sanzioni disciplinari e responsabilità
(Art. 59 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 27 del
d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 2 del
decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla
legge n. 437 del 1995, nonché dall'art. 27, comma 2 e dall'art.
45, comma 16 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, resta ferma la
disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità
civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche.
2. Ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano l'articolo
2106 del codice civile e l'articolo 7, commi primo, quinto e ottavo,
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1, e ferma
restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici
di comportamento di cui all'articolo 54, la tipologia delle infrazioni
e delle relative sanzioni é definita dai contratti collettivi.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua
l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio,
su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora,
contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento
disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare
siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui
il dipendente lavora provvede direttamente.
5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale,
deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito
al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza
di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale
cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici
giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione
viene applicata nei successivi quindici giorni.
6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può
essere ridotta, ma in tal caso non é più suscettibile
di impugnazione.
7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione,
entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente,
anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato, può impugnarla dinanzi al collegio
arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio
emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione
vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
8. Il collegio arbitrale si compone dì due rappresentanti dell'amministrazione
e di due rappresentanti dei dipendenti ed é presieduto da un
esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza.
Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce,
sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica
designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci
rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque
presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la
nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui
siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione
dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne
garantiscono l'imparzialità.
9. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire
un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le
modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei
principi di cui ai precedenti commi.
10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola nei
confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo
delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative
statali si applicano le norme di cui agli articoli da 502 a 507 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Articolo 56
Impugnazione delle sanzioni disciplinari
(Art. 59-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 28 del d.lgs
n. 80 del 1998)
1. Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite
procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono
essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione
dì cui all'articolo 66, con le modalità e con gli effetti
di cui all'articolo 7, commi sesto e settimo, della legge 20 maggio
1970, n. 300.
Articolo 57
Pari opportunità
(Art. 61 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 29 del
d.lgs n. 546 del 1993, successivamente modificato prima dall'art.
43, comma 8 del d.lgs n. 80 del 1998 e poi dall'art. l7 del d.lgs
n. 387 del 1998)
1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità
tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno
un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo
restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e);
b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità
fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica;
c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi
di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale
alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi,
adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione,
consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;
d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività
dei Comitati pari opportunità nell'ambito delle proprie disponibilità
di bilancio.
2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui
all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive
della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla
base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica.
Titolo V
CONTROLLO DELLA SPESA
Articolo 58
Finalità
(Art. 63 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 30 del
d.lgs n. 546 del 1993)
1. Al fine di realizzare il più efficace controllo dei bilanci,
anche articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei
costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa
con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni sui
flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Per le finalità di cui al comma 1, tutte le amministrazioni
pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici
e statistici definiti o valutati dall'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base
delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
3. Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa
del personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica d'intesa con la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, avvia un processo
di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche
che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando
la razionalizzazione delle modalità di pagamento delle retribuzioni.
Le informazioni acquisite dal sistema informativo del Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le
amministrazioni e gli enti interessati.
Articolo 59
Rilevazione dei costi
(Art. 64 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 31 del
d.lgs n. 546 del 1993)
1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di
attività e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi necessari
alla rilevazione ed al controllo dei costi.
2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa
ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica al fine di rappresentare i profili
economici della spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure
interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni
di spesa riconducibili alle unità amministrative cui compete
la gestione dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci pubblici
a carattere sperimentale.
3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici
diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale,
la Presidenza del Consiglio dei ministri adotta apposito atto di indirizzo
e coordinamento.
Articolo 60
Controllo del costo del lavoro
(Art. 65 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 32 del
d.lgs n. 546 del 1993)
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, definisce un modello di rilevazione della
consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative
spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti
dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo
e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica elabora, altresì,
un conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni
e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni
statali.
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio
di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite del Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato ed inviandone copia alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della finzione pubblica,
il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate
secondo il modello di cui al comma 1. Il conto é accompagnato
da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i
risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi
che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai
regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione
del conto e della relativa relazione determina, per l'anno successivo
a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle misure di
cui all'articolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi
di pubblica utilità nonché gli enti e le aziende di
cui all'articolo 70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità
alle procedure definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con il
predetto Dipartimento della funzione pubblica.
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione
delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico,
avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso
le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno,
anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì
in ordine a specifiche materie, settori ed interventi.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica,
dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza
del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate
anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica
delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti
collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti
le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite
presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti
e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato
delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette
amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all'articolo
3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
1998, n. 38 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del
President della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti di
cui all'articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al
comma 5 può partecipare l'ispettorato operante presso il Dipartimento
della funzione pubblica. L'ispettorato stesso si avvale di cinque
ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, cinque
funzionari, particolarmente esperti in materia, in posizione di comando
o fuori ruolo, del Ministero dell'interno e di altro personale comunque
in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato
svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione
delle pubbliche amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse
umane, la conformità dell'azione amministrativa ai principi
di imparzialità e buon andamento e l'osservanza delle disposizioni
vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e
sulla verifica dei carichi di lavoro.
Articolo 61
Interventi correttivi del costo del personale
(Art. 66 del d.lgs n. 29 del 1993)
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni,
e salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si verifichino
o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto agli
stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, informato
dall'amministrazione competente, ne riferisce al Parlamento, proponendo
l'adozione di misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio
del bilancio. La relazione é trasmessa altresì al nucleo
di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito
presso il CNEL.
2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a
conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico
del bilancio, ne danno immediata comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle
spese autorizzate, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica presenta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
delle sentenze della Corte costituzionale o dalla conoscenza delle
decisioni esecutive di altre autorità giurisdizionali, una
relazione al Parlamento, impegnando Governo e Parlamento a definire
con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a
ripristinare i limiti della spesa globale.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
provvede, con la stessa procedura di cui al comma 2, a seguito di
richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica per la estensione generalizzata di decisioni
giurisdizionali divenute esecutive, atte a produrre gli effetti indicati
nel medesimo comma 2 sulla entità della spesa autorizzata.
Articolo 62
Commissario del Governo
(Art. 67 del d.lgs n. 29 del 1993)
1. Il Commissario del Governo, fino all'entrata in vigore del regolamento
di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, rappresenta lo Stato nel territorio regionale. Egli
é responsabile, nei confronti del Governo, del flusso di informazioni
degli enti pubblici operanti nel territorio, in particolare di quelli
attivati attraverso gli allegati ai bilanci e il conto annuale di
cui all'articolo 60, comma 1. Ogni comunicazione del Governo alla
regione avviene tramite il Commissario del Governo.
Titolo VI
GIURISDIZIONE
Articolo 63
Controversie relative ai rapporti di lavoro
(Art. 68 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
33 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 29 del d.lgs n. 80 del
1998 e successivamente modificato dall'art. 18 del d.lgs n. 387 del
1998)
1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di
cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al
lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e
la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti
le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte,
ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.
Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice
li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo
dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non é
causa di sospensione del processo.
2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna,
richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali
riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione
é avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali,
hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto
di lavoro.
3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle
pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e
le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o
dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione
collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto.
4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo
le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in
sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti
di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai
diritti patrimoniali connessi.
5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'articolo
64, comma 3, il ricorso per cassazione può essere proposto
anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi
collettivi nazionali di cui all'articolo 40.
Articolo 64
Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione
dei contratto collettivi
(Art. 68-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 30 del d.lgs
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 19, commi 1
e 2 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Quando per la definizione di una controversia individuale di cui
all'articolo 63, é necessario risolvere in via pregiudiziale
una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione
delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto
dall'ARAN ai sensi dell'articolo 40 e seguenti, il giudice, con ordinanza
non impugnabile, nella quale indica la questione da risolvere, fissa
una nuova udienza di discussione non prima di centoventi giorni e
dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza,
del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN
convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilità
di un accordo sull'interpretazione autentica del contratto o accordo
collettivo, ovvero sulla modifica della clausola controversa. All'accordo
sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola si
applicano le disposizioni dell'articolo 49. Il testo dell'accordo
é trasmesso, a cura dell'ARAN, alla cancelleria del giudice
procedente, la quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci
giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione
di cui al comma 1, in mancanza di accordo, la procedura si intende
conclusa.
3. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla
modifica della clausola controversa, il giudice decide con sentenza
sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo distinti provvedimenti
per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della
causa. La sentenza é impugnabile soltanto con ricorso immediato
per Cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione
dell'avviso di deposito della sentenza. Il deposito nella cancelleria
del giudice davanti a cui pende la causa di una copia del ricorso
per cassazione, dopo la notificazione alle altre parti, determina
la sospensione del processo.
4. La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma dell'articolo
383 del codice di procedura civile, rinvia la causa allo stesso giudice
che ha pronunciato la sentenza cassata. La riassunzione della causa
può essere fatta da ciascuna delle parti entro il termine perentorio
di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di cassazione.
In caso di estinzione del processo, per qualsiasi causa, la sentenza
della Corte di cassazione conserva i suoi effetti.
5. L'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire
nel processo anche oltre i] termine previsto dall'articolo 419 del
codice di procedura civile e sono legittimate, a seguito dell'intervento
alla proposizione dei mezzi dì impugnazione delle sentenze
che decidono una questione di cui al comma 1. Possono, anche se non
intervenute, presentare memorie nel giudizio di merito ed in quello
per cassazione. Della presentazione di memorie é dato avviso
alle parti, a cura della cancelleria.
6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono
essere sospesi i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione
della medesima questione sulla quale la Corte é chiamata a
pronunciarsi. Intervenuta la decisione della Corte di cassazione,
il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del
processo.
7. Quando per la definizione di altri processi é necessario
risolvere una questione di cui al comma 1 sulla quale é già
intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non
ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il disposto
del comma 3.
8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui é investita
ai sensi del comma 3, può condannare la parte soccombente,
a norma dell'articolo 96 del codice di procedura civile, anche in
assenza di istanza di parte.
Articolo 65
Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali
(Art. 69 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
34 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 31 del d.lgs n. 80 del
1998 e successivamente modificato prima dall'art. 19, commi da 3 a
6 del d.lgs n. 387 del 1998 e poi dall'art. 45, comma 22 della legge
n. 448 del 1998)
1. Per le controversie individuali di cui all'articolo 63, il tentativo
obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di
procedura civile si svolge con le procedure previste dai contratti
collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo
66, secondo le disposizioni dettate dal presente decreto.
2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni
dalla promozione del tentativo di conciliazione.
3. Il giudice che rileva che non é stato promosso il tentativo
di conciliazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 66, commi
2 e 3, o che la domanda giudiziale é stata proposta prima della
scadenza del termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo,
sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta
giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Si applica l'articolo
412-bis, commi secondo e quinto, del codice di procedura civile. Espletato
il tentativo di conciliazione o decorso il termine di novanta giorni,
il processo può essere riassunto entro il termine perentorio
di centottanta giorni. La parte contro la quale é stata proposta
la domanda in violazione dell'articolo 410 del codice di procedura
civile, con l'atto di riassunzione o con memoria depositata in cancelleria
almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, può modificare
o integrare le proprie difese e proporre nuove eccezioni processuali
e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio. Ove il processo non
sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio
l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione
di cui all'articolo 308 del codice di procedura civile.
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, provvede, mediante mobilità volontaria interministeriale,
a dotare le Commissioni di conciliazione territoriali degli organici
indispensabili per la tempestiva realizzazione del tentativo obbligatorio
di conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore
pubblico e privato.
Articolo 66
Collegio di conciliazione
(Art. 69-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 32 del d.lgs
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 19, comma 7
del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Ferma restando la facoltà del lavoratore di avvalersi delle
procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, il tentativo
obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 65 si svolge, con
le procedure di cui ai commi seguenti, dinanzi ad un collegio di conciliazione
istituito presso la Direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione
si trova l'ufficio cui il lavoratore é addetto, ovvero era
addetto al momento della cessazione del rapporto. Le medesime procedure
si applicano, in quanto compatibili, se il tentativo di conciliazione
é promosso dalla pubblica amministrazione. Il collegio di conciliazione
é composto dal direttore della Direzione o da un suo delegato,
che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante
dell'amministrazione.
2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore,
é consegnata alla Direzione presso la quale é istituito
il collegio di conciliazione competente o spedita mediante raccomandata
con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata
o spedita a cura dello stesso lavoratore all'amministrazione di appartenenza.
3. La richiesta deve precisare:
a) l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore
é addetto;
b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti
alla procedura;
c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento
della pretesa;
d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione
o la delega per la nomina medesima ad un'organizzazione sindacale.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta,
l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore,
deposita presso la Direzione osservazioni scritte. Nello stesso atto
nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione.
Entro i dieci giorni successivi al deposito, il Presidente fissa la
comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi
al collegio di conciliazione, il lavoratore può farsi rappresentare
o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.
Per l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del potere
di conciliare.
5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della
pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato processo verbale
sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione.
Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione non si
applicano le disposizioni dell'articolo 2113, commi, primo, secondo
e terzo del codice civile.
6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il collegio di conciliazione
deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia.
Se la proposta non é accettata, i termini di essa sono riassunti
nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali
concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice
valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa
ai fini del regolamento delle spese.
8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica
amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio
di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'articolo
420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile,
non può dar luogo a responsabilità amministrativa.
Titolo VII
DISPOSIZIONI DIVERSE E NORME TRANSITORIE FINALI
Capo I
Disposizioni diverse
Articolo 67
Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con
la Ragioneria generale dello Stato
(Art. 70 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 35 del
d.lgs n. 546 del 1993)
1. Il più efficace perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo
48, commi da 1 a 3, ed agli articoli da 58 a 60 é realizzato
attraverso l'integrazione funzionale della Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, da conseguirsi mediante apposite
conferenze di servizi presiedute dal Ministro per la funzione pubblica
o da un suo delegato.
2. L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e
decentrati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, é
oggetto di verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, con riguardo, rispettivamente,
al rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti degli istituti
contrattuali sull'efficiente organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e sulla efficacia della loro azione.
3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di legge,
comunque sottoposti alla valutazione del Governo, contenenti disposizioni
relative alle amministrazioni pubbliche richiedono il necessario concerto
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e del Dipartimento della funzione pubblica. I provvedimenti delle
singole amministrazioni dello Stato incidenti nella medesima materia
sono adottati d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e con la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica in apposite conferenze
di servizi da indire ai sensi e con le modalità di cui all'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Articolo 68
Aspettativa per mandato parlamentare
(Art. 71, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993)
1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento
nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati
in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono
optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare
e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali,
del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di
appartenenza, che resta a carico della medesima.
2. Il periodo di aspettativa é utile ai fini dell'anzianità
di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione
degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione
alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti
provvedimenti.
4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai
commi 1, 2 e 3.
Capo II
Norme transitorie e finali
Articolo 69
Norme transitorie
(Art. 25, comma 4 del d.lgs n. 29 del 1993; art. 50, comma 14 del
d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 17 del d.lgs
n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs n. 396 del 1997; art.
72, commi 1 e 4 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art.
36 del d.lgs n. 546 del 1993; art. 73, comma 2 del d.lgs n. 29 del
1993, come sostituito dall'art. 37 del d.lgs n. 546 del 1993; art.
28, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998; art. 45, commi 5, 9, 17 e 25
del d.lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del
d.lgs n. 387 del 1998; art. 24, comma 3 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti
in decreti deI Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo
1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego,
vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono,
limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina
di cui all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili
a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio
1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati.
Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento
della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti
collettivi del quadriennio 1998-2001.
2. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia,
resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina
vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
3. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli
60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972.
n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, e quello di cui
all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono
contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva
le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni
vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare
rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di studio,
ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il
trattamento economico é definito tramite il relativo contratto
collettivo.
4. La disposizione di cui all'articolo 56, comma 1, si applica, per
ciascun ambito di riferimento, a far data dalla entrata in vigore
dei contratti collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 17 e 18, della legge
29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni
che non hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni
organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.
6. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma
3, del presente decreto, non si applica l'articolo 199 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto,
relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo
al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti
al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora
siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
8. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal
contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio
1998-2001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le procedure
di cui all'articolo 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297.
9. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998,
relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui all'articolo
28, comma 2, lettera b, del presente decreto, con il regolamento governativo
di cui al comma 3, del medesimo articolo é determinata la quota
di posti per i quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso
del previsto titolo di specializzazione.
10. Sino all'applicazione dell'articolo 46, comma 12, l'ARAN utilizza
personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi
delle tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 1994, n. 144, come modificato dall'articolo 8, comma 4,
della legge 15 maggio 1997, n. 127.
11. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme
le norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste
l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini o albi professionali. Il personale
di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, può
iscriversi, se in possesso dei prescritti requisiti, al relativo ordine
professionale.
Articolo 70
Norme finali
(Art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del d.lgs n. 29 del 1993, come
modificati dall'art. 21 del d.lgs n. 470 del 1993, successivamente
sostituiti dall'art. 37 del d.lgs n. 546 del 1993 e modificati dall'art.
9, comma 2 del d.lgs n. 396 del 1997, dall'art. 45, comma 4 del d.lgs
n. 80 del 1998 e dall'art. 20 del d.lgs n. 387 del 1998; art. 45,
commi 1, 2, 7, 10, 11, 21, 22 e 23 del d.lgs n. 80 del 1998, come
modificati dall'art. 22, comma 6 del d.lgs n. 387 del 1998, dall'art.
89 della legge n. 342 del 2000 e dall'art. 51, comma 13, della legge
n. 388 del 2000)
1. Restano salve per la regione Valle d'Aosta le competenze in materia,
le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque
salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia,
le norme di attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la
riserva proporzionale dì posti nel pubblico impiego.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti i segretari
comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi
gli articoli 10 e 13 - sull'ordinamento della Polizia municipale.
Per il personale disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n.
65 il trattamento economico e normativo é definito nei contratti
collettivi previsti dal presente decreto, nonché, per i segretari
comunali e provinciali, dall'art.11, comma 8 del Decreto del Presidente
della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali é
disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto
nonché dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174,
e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984. n. 312,
30 maggio 1988, n.l86, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n.
138, legge 30 dicembre 1986, n. 936 , decreto legislativo 25 luglio
1997, n. 250 adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo
I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende
sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle
disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'articolo 8, comma
2, ed all'articolo 60, comma 3. Le predette aziende o enti sono rappresentati
dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che
li riguardano, Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti
alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti
predetti di intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, che
la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi
dell'articolo 41, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali
al fine della verifica della compatibilità con gli strumenti
di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'articolo
47.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo
quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al
decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319.
6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono
agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o
provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente
decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta
ai dirigenti.
7. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale
data, contenute in leggi, regolamenti, contratti collettivi o provvedimenti
amministrativi riferite ai dirigenti generali si intendono riferite
ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.
8. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale
della scuola. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 35. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale
della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Per il personale della carriera prefettizia di cui all'articolo
3, comma 1 del presente decreto, gli istituti della partecipazione
sindacale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto sono disciplinati
attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni.
10. I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del presente decreto
non si applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale.
11. Le disposizioni in materia di mobilità di cui agli articoli
30 e seguenti del presente decreto non si applicano al personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
12. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei
quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre
amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute
ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni
di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in
altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale
rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento
fondamentale. La disposizione di cui al presente comma sì applica
al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso
l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento
previsto dall'articolo 46, commi 8 e 9, del presente decreto, accertata
dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 41, comma 6 del
medesimo decreto. Il trattamento economico complessivo del personale
inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle
finanze istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, dì fuori ruolo
o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti
pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di
autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.
13. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano
la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni,
per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli
35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi
ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
Articolo 71
Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti
collettivi
1. Ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della
stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997,
cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme
di cui agli allegati A) e B) al presente decreto, con le decorrenze
ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate
dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di
quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69, con riferimento
all'inapplicabilità delle norme incompatibili con quanto disposto
dalla contrattazione collettiva nazionale.
2. Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di
produrre effetti, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi
della tornata 1998-2001, le norme contenute nell'allegato C), con
le decorrenze ivi previste.
3. Alla fine della tornata contrattuale 1998-2001 per tutti i comparti
ed aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, ultimo periodo. La contrattazione
relativa alla tornata contrattuale 1998-2001, ai sensi dell'articolo
2, comma 2, provvederà alla disapplicazione espressa delle
disposizioni generali o speciali del pubblico impiego, legislative
o recepite in decreto del Presidente della Repubblica, che risulteranno
incompatibili con la stipula dei contratti collettivi nazionali o
dei contratti quadro.
Articolo 72
Abrogazioni di norme
(Art.74 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 38 del
d.lgs n. 546 del 1993 e modificato prima dall'art. 43, comma 2 del
d.lgs n. 80 del 1998 e poi dall'art. 21 del d.lgs n. 387 del 1998;
art. 43, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificati
dall'art. 22, commi da 1 a 3 del d.lgs n. 387 del 1998; art. 28, comma
2 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Sono abrogate
o rimangono abrogate le seguenti norme:
a) articolo 32
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, ad
eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonché
15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano
ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'articolo
15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, nonché le
altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili
con quelle del presente decreto;
c) articolo 5, commi secondo e terzo della legge 11 agosto 1973, n.
533;
d) articoli 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo
e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 3l2;
e) articolo 2 del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;
f) articoli da 2 a 15, da 17 a 21, 22, a far data dalla stipulazione
dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997; 23, 26, comma
quarto, 27, comma primo, n. 5, 28 e 30, comma terzo della legge 29
marzo 1983, n. 93;
g) legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusione delle disposizioni
che riguardano l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo
forestale dello Stato;
h) articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72;
i) articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8
maggio 1987, n. 266, come integrato dall'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
j) decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;
k) articoli 4, commi 3 e 4, e articolo 5 della legge 8 luglio 1988,
n. 254;
l) articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400;
m) articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
n) articoli 4, comma 9, limitatamente alla disciplina sui contratti
di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende
ed enti del Servizio sanitario nazionale; e 10, comma 2 della legge
30 dicembre 1991, n. 412;
o) articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985,
n. 281;
p) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438,
limitatamente al personale disciplinato dalle leggi 4 giugno 1985,
n. 281 e 10 ottobre 1990, n. 287;
q) articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 533;
r) articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
s) articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;
t) decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
u) articolo 3, commi 5, 6, 23, 27, 31 ultimo periodo e da 47 a 52
della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
v) articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n.
20;
w) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre
1994, n. 7l6;
x) articolo 2, lettere b), d) ed e) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n. 692, a decorrere dalla
data di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del presente
decreto;
y) articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
z) decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995,
n. 112;
aa) decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396;
bb)decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ad eccezione degli articoli
da 33 a 42 e 45, comma 18;
cc) decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 ad eccezione degli
articoli 19, commi da 8 a 18 e 23.
2. Agli adempimenti e alle procedure già previsti dall'articolo
31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
e integrazioni, continuano ad essere tenute le amministrazioni che
non vi hanno ancora provveduto alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio
1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, sono abrogate tutte
le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici
impiegati incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
4. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio
1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, ai dipendenti di cui
all'articolo 2, comma 2, non si applicano gli articoli da 100 a 123
del decreto del Presidente della Repubblica l0 gennaio 1957, n. 3,
e le disposizioni ad essi collegate.
5. A far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del
quadriennio 1998-2001, per ciascun ambito dì riferimento, cessano
di produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 55 del presente
decreto.
6. Contestualmente alla definizione della normativa contenente la
disciplina di cui all'articolo 50, sono abrogate le disposizioni che
regolano la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi
sindacali nelle amministrazioni pubbliche.
Articolo 73
Norma di rinvio
1. Quando leggi, regolamenti, decreti, contratti collettivi od altre
norme o provvedimenti, fanno riferimento a norme del d.lgs n. 29 del
1993 ovvero del d.lgs n. 396 del 1997, del d.lgs n. 80 del 1998 e
387 del 1998, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilità,
il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni
del presente decreto, come riportate da ciascun articolo.
Allegato A
(Art. 71, comma 1)
Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei
relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti
a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio
1994-1997 per il personale non dirigenziale ai sensi dell'art. 69,
comma 1, secondo periodo del presente decreto.
I. Ministeri
1. Dal 17 maggio 1995 (art. 43 CCNL 1994-1997):
a) articoli da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70,
71, da 78 a 87, da 91 a 99, 134, 146, commi 1, lettera d) e parte
successiva, e 2, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
b) articoli 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312;
d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
e) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455;
f) art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito
con legge 17 dicembre 1985, n. 17;
g) art. 4, da 11 a 14, 18, 20 e 21, comma 1, lettera b), decreto Presidente
della Repubblica 1º febbraio 1986, n. 13;
h) art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno
1986;
i) art. 19, comma 8, legge 1º dicembre 1986, n. 870;
j) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936;
k) articoli 13, 15, 16, 18, 19, 32 e 50, decreto Presidente della
Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;
l) art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge
27 ottobre 1987, n. 436;
m) articoli da 5 a 7, decreto Presidente della Repubblica 17 settembre
1987, n. 494;
n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito
con legge 20 maggio 1988, n. 160;
o) articoli 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395;
p) legge 22 giugno 1988, n. 221;
q) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
r) art. 3, comma 1, lettera i) punto 2, legge 10 ottobre 1989, n.
349;
s) articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412;
t) articoli 7, 8, commi da 12 a 14; 10, 14, decreto del Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;
u) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245;
v) art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito
con legge 1º giugno 1991, n. 169;
w) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209;
x) art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito
con legge 1º febbraio 1993, n. 23.
y) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 13 gennaio 1996 (art. 10, CCNL integrativo del 12 gennaio 1996):
a) articoli 9, commi 7 e 8; da 10 a 12, decreto del Presidente della
Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.
3. Dal 23 ottobre 1997 (art. 8, CCNL integrativo del 22 ottobre 1997):
a) articoli 10, 67, 69, 70 e 124, decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
b) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249;
c) articoli 29 e 31, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio
1987, n. 266;
d) articoli da 14 a 16, decreto del Presidente della Repubblica 18
maggio 1987, n. 269;
e) articoli 15 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto
1990, n. 335;
f) art. 1, legge 15 gennaio 1991, n. 14.
4. Dal 27 febbraio 1998 (art. 7 CCNL integrativo del 26 febbraio 1998,
relativo al personale dell'amministrazione civile dell'interno):
a) articoli 9, 10 e 11, fatto salvo il disposto della legge del 27
ottobre 1977, n. 801; 13, 17, 18, limitatamente al personale della
carriera di ragioneria; da 20 a 27 e 43, decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.
II. Enti pubblici
non economici
1. Dal 7 luglio 1995 (art. 50, CCNL 1994 -1997):
a) articoli 8, comma 1; 9, comma 1 e 2, salvo quanto previsto dall'art.
3, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411,
e comma 3, per la parte relativa alle assenze per gravidanza e puerperio
e per infermità; 11, 12, 23, 27 e 28, legge 20 marzo 1975,
n. 70;
b) articoli 7 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
1976, n. 411;
c) articoli 6, 17 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 16
ottobre 1979, n. 509;
d) articoli 2 e 5, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 346;
e) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
f) articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, 18, 20 e 21 lettera b), decreto del
Presidente della Repubblica 1º febbraio 1986, n. 13;
g) articoli 5, commi da 1 a 7; 7, da 10 a 16 e 24, decreto del Presidente
della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267;
h) art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987,
n. 494;
i) articoli 2, 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988, n. 395;
j) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
k) articoli 5 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio
1990, n. 43;
l) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 12 ottobre 1996 (art. 96 CCNL 1994-97 per il personale con
qualifica dirigenziale - sezione II):
a) articoli 9 e 10, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
b) articoli 8, comma 1; 9, comma 1; commi 1, 2 e 3, per la parte relativa
alle assenze per gravidanza e puerperio e per infermità; 11,
12, 23, 27 e 28, legge 20 marzo 1975, n. 70;
c) articoli 17 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
1976, n. 411;
d) articoli 6, 17, 21, decreto del Presidente della Repubblica 16
ottobre 1979, n. 509;
e) articoli 2 e 7, con le decorrenze di cui all'art. 66 ultimo periodo
del contratto collettivo nazionale del lavoro per il personale con
qualifica dirigenziale, decreto del Presidente della Repubblica 25
giugno 1983, n. 346 ;
f) art. 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) articoli da 11 a 14 e da 18 a 21, decreto del Presidente della
Repubblica 1º febbraio 1986, n. 13;
h) articoli 4, 5, commi da 1 a 7; 7, 9, con le decorrenze di cui all'art.
66, ultimo periodo del Contratto collettivo nazionale del lavoro,
per il personale con qualifica dirigenziale; da 10 a 16 e 24, decreto
del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267;
i) articoli 7 e 10, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre
1987, n. 494;
j) articoli 2, 4 e 15, decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395;
k) articoli 1, da 3 a 5, 12 e 13, decreto del Presidente della Repubblica
13 gennaio 1990, n. 43;
l) art. 17, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
m) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
III. Regioni ed
autonomie locali
1.Dal 7 luglio 1995 (art. 47 CCNL 1994-1997):
a) articoli da 12 a 17, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686;
c) art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1980,
n. 810;
d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
e) articoli 7, 8, da 17 a 19, decreto del Presidente della Repubblica
25 giugno 1983, n. 347;
f) articoli 4, 11 e da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica
1º febbraio 1986, n. 13;
g) articoli 2, 4, lettera a) comma 1 e lettera b) commi 6 e 7; 11,
commi da 1 a 11; 14, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera a) e b);
56 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n.
268;
h) articoli 4 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395;
i) art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554, disapplicato fino
al 13 maggio 1996;
j) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
k) articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 marzo 1988, n. 127;
l) articoli 3 e 4, 5, con effetto dal 1º gennaio 1996; 6, con
effetto dal 1º gennaio 1996; 16, da 30 a 32, da 43 a 47, decreto
del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;
m) art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990, n. 142;
n) art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 14 maggio 1996 (art. 10 del CCNL integrativo del 13 maggio
1996):
a) art. 124, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
b) art. 25, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983,
n. 347;
c) art. 18, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 333.
IV. Sanità
1. Dal 2 settembre 1995 (art. 56 CCNL 1994-1997):
a) articoli da 12 a 17; da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69
a 71, da 78 a 123, 129 e 130, decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957 n. 686;
c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente
ai primi 30 giorni di permessi retribuiti fruibili nel primo triennio
di vita del bambino;
d) articoli 9, comma 4; 14, 27, comma 1, limitatamente alla parola
"doveri"; 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, da 39 a 42, 47, 51,
52, da 54 a 58, 60, 61 e 63, ultimo comma, decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
e) articoli 18, commi 3 e 4, 19 e 20, decreto del Ministro della sanità
30 gennaio 1982;
f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;
h) articoli 4, 11, da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica
1º febbraio 1986, n. 13;
i) articoli da 2 a 4, 11, 16, 26, 28, 29, 31, 38, 40, 55, 57 e 112,
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
j) art. 46, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987,
n. 494;
k) decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n.
127;
l) art. 7, comma 6, ultimi due periodi, legge 29 dicembre 1988, n.
554;
m) art. 4 decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988,
n. 395;
n) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
o) articoli 1, da 3 a 7; 23, commi 1, 4 e 5; 34, da 41 a 43, 46, comma
1, relativamente all'indennità di bilinguismo e comma 2, ultimo
periodo; 49, comma 1, primo periodo e comma 2, per la parte riferita
al medesimo periodo del comma 1 nonché commi da 3 a 7; da 50
a 52 e da 57 a 67, con effetto dal 1º gennaio 1996, fatto salvo
quanto disposto dall'art. 47, comma 8 del contratto collettivo nazionale
del lavoro per il quale la disapplicazione dell'art. 57, lettera b)
dello stesso decreto del Presidente della Repubblica decorre dal 1º
gennaio 1997; 68, commi da 4 a 7, decreto del Presidente della Repubblica
28 novembre 1990, n. 384;
p) art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 2 settembre 1995 (art. 14, comma 2, e art. 18, comma 1 CCNL
del 22 maggio 1997):
a) art. 87, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio
1987, n. 270.
V. Istituzioni
ed enti di ricerca
1. Dall'8 ottobre 1996 (art. 55 CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, 68 commi da 1 a
7, e 8 ad esclusione della parte relativa all'equo indennizzo; 70,
71, da 78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 134, decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) art. 14, 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686;
c) articoli 8, comma 1, 9, commi 1 e 3, per la parte relativa alle
assenze per gravidanza, puerperio e infermità; 11, 12, 23,
36, 39, legge 20 marzo 1975, n. 70;
d) articoli 7, 18, 52, 53 e 65, decreto del Presidente della Repubblica
26 maggio 1976, n. 411;
e) articoli 11, commi 3 e 4; 21, decreto del Presidente della Repubblica
16 ottobre 1979, n. 509;
f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) articoli 4, 7, 8, 11, 18, 20 commi 1, 2, 4; 21 lettera b), decreto
del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1986, n. 13;
h) articoli da 3 a 6, da 9 a 11, 29 e 36, decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1987, n. 568;
i) articoli 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395;
j) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
k) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
l) art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 marzo
1989, n. 127
m) articoli 11, 15, 16, 17, comma 15; 21, con esclusione del comma
5; 23, fatti salvi gli effetti delle assunzioni già avvenute
alla data di stipulazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro;
34, 37, 38, comma 3, 39, decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1991, n. 171;
n) art. 3, commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
VI. Scuola
1. Dal 5 agosto 1995 (art. 82 CCNL 1994-97):
a) art. 39, regio decreto 30 aprile 1924, n. 965;
b) art. 350, regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
c) art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 576 del 1948;
d) articoli 12, da 13 a 17, solo con riferimento al personale ATA,
da 14 a 17, 37, 39, 40, comma 1; 68, comma 7; 70, 71, solo con riferimento
al personale ATA; da 78 a 87, da 91 a 99, da 100 a 123 e 134, decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
e) articoli da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686;
f) art. 28, legge 15 novembre 1973, n. 734;
g) articoli 60, commi da 1 a 10; 88, commi 1 e 3, decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
h) art. 50, legge 11 luglio 1980, n. 312;
i) art. 19, legge 20 maggio 1982, n. 270;
j) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
k) art. 7, comma 15, legge 22 dicembre 1984, n. 887;
l) decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;
m) articoli 4, da 18 a 20, 21, lett. b), decreto del Presidente della
Repubblica 1º febbraio 1986, n. 13;
n) articoli 2, comma 7; 5, con esclusione del comma 2; 7, 9, 11, 12,
commi 1, 5, 6 e 8; da 13 a 21, 23 e 30, decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1987, n. 209;
o) art. 67, decreto del Presidente della Repubblica n. 494 del 1987;
p) articoli 4, 11 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395;
q) articoli 2, 3, commi da 1 a 5, 8 e 9; 4, commi 1, 2 e 12; da 6
a 13, 14, commi da 1 a 6, 7, primo periodo, da 8 a 11, 14, 18, 19
e 21; 15, 16, 18, 20, da 23 a 26, 28 e 29, decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399;
r) articoli 1, commi 1 e 3; da 2 a 6, decreto del Presidente del Consiglio
17 marzo 1989, n. 117;
s) articoli 3, commi 37, 38, 39, 40, 41; 4, comma 20, legge 24 dicembre
1993, n. 537.
2. Dal 2 maggio 1996 (art. 9 dell'accordo successivo, con riguardo
al personale in servizio presso le istituzioni educative):
a) articoli da 92 a 102, regio decreto 1º settembre 1925, n.
2009;
b) art. 14, comma 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 399.
VII. Università
1. Dal 22 maggio 1996 (art. 56 del CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1
a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127, da 129 a 131 e
134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 14, 18, da 30 a 34 e 61 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 50, legge 18 marzo 1968 n. 249;
d) art. 5, legge 25 ottobre 1977, n. 808;
e) articoli 15 e 170, legge 11 luglio 1980, n. 312;
f) art. 26, decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
g) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
h) articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, da 18 a 20 e 21, lettera b), decreto
del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1986, n. 13;
i) articoli 2, 23, commi da 1 a 3; 24, comma 3, legge 29 gennaio 1986,
n. 23;
j) articoli da 2 a 7; 8, con la decorrenza prevista nello stesso art.
56 del Contratto collettivo nazionale del lavoro, 9, 12, 13, 20, comma
5; 23 comma 2; da 24 a 28, decreto del Presidente della Repubblica
28 settembre 1987, n. 567;
k) articoli 2, 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988, n. 395;
l) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
m) articoli 1, comma 1; 2, commi 1; da 3 a 6, decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 1989 n. 117;
n) art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo
1989, n. 127;
o) articoli 5, 7, 10, 13, commi 1 e 2; 14, 16, 18, commi 2 e 3; 27,
commi 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 319;
p) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
VIII. Aziende
autonome
1. Dal 6 aprile 1996 (art. 73 CCNL 1994-1997):
a) articoli 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, comma 1, 68, commi
da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 134, decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249;
d) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312;
e) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
f) articoli 4, 11, 18, 20 e 21, decreto del Presidente della Repubblica
1º febbraio 1986, n. 13;
g) art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
10 giugno 1986;
h) art. 53, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987,
n. 494;
i) articoli da 2 a 5, 11, da 14 a 16, 27, 37 e 105 lett. d), decreto
del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269;
j) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357;
k) articoli 4 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395;
l) art. 32, commi da 1 a 5, legge 5 dicembre 1988, n. 521;
m) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
n) articoli 5, 15 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 4
agosto 1990, n. 335;
o) articoli 3, commi 23, 37, 38, 39, 40, 4; 4, comma 20, legge del
24 dicembre 1993, n. 537.
IX. Enea
1. Dal 4 agosto 1997 (art. 79 CCNL 1994 1997):
a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 19, 19-bis, 19-ter, 20, 20-bis,
22, da 24 a 27, da 29 a 33, da 35 a 39, 41, 42, comma 1, da 44 a 55,
57, 59, 60, da 63 a 79 del C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988 - 30 dicembre
1991;
c) Parte generale, allegati, appendici e codici di autoregolamentazione
del diritto di sciopero afferenti al previgente C.C.L. ENEA 31 dicembre
1988-30 dicembre 1991.
Allegato B
(Art. 71, comma 1)
Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei
relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti
a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio
1994-1997 per il personale dirigenziale ai sensi dell'art. 69, comma
1, secondo periodo del presente decreto.
I. Ministeri
1. Dal 10 gennaio 1997 (art. 45 CCNL 1994-1997):
a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71,
da 78 a 87, da 91 a 99 e 200, decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 20, da 47 a 50, del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748;
d) decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422;
e) articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
f) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con legge 20
novembre 1982, n. 869;
g) legge 17 aprile 1984, n. 79;
h) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455;
i) art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito
con legge 17 dicembre 1985, n. 17;
j) articoli da 12 a 14, decreto del Presidente della Repubblica 1º
febbraio 1986, n. 13;
k) art. 19, comma 8, legge 1º dicembre 1986, n. 870;
l) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936;
m) art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge
27 ottobre 1987, n. 436;
n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito
con legge 20 maggio 1988, n. 160;
o) legge 22 giugno 1988, n. 221;
p) art. 3, comma 1, lettera i) parte 2, legge 10 ottobre 1989, n.
349;
q) articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412;
r) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245;
s) art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito
con legge 1º giugno 1991, n. 169;
t) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209;
u) art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito
con legge 1º febbraio 1993, n. 23;
v) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 30 settembre 1997 (art. 15 CCNL integrativo 30 settembre 1997):
a) art. 18, comma 2-bis, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502.
II. Enti pubblici
non economici
1. Dal 12 ottobre 1996 (art. 50 CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, 37, 66, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) art. 20, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748;
c) articoli 9, comma 2; 23, legge 20 marzo 1975, n. 70;
d) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79;
e) articoli 2, 3, commi 1 e 2, decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2,
convertito, con modificazioni, con legge 8 marzo 1985, n. 72;
f) articoli 5, 6, 12, commi 1 e 2; 14, 15 e 16, comma 1, decreto del
Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;
g) art. 13, comma 4, legge 9 marzo 1989, n. 88;
h) art. 5, comma 3, decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito
con legge 23 gennaio 1991, n. 21;
i) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
III. Regioni ed
autonomie locali
1. Dall'11 aprile 1996 (art. 48 CCNL 1994-1997):
a) articoli 12, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica del
3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1980
n. 810;
d) art. 25, legge 29 marzo 1983 n. 93;
e) art. 7, da 17 a 19, 25, decreto del Presidente della Repubblica
25 giugno 1983 n. 347;
f) articoli 11, da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica
1º febbraio 1986 n. 13;
g) art. 2, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera d); da 40 a 42, 56,
61 e 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio
1987 n. 268;
h) articoli 4, 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988 n. 395;
i) art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990 n. 142, salvo che per
i limitati casi di cui all'art. 46;
j) articoli 3, 4, 16, da 30 a 32, da 37 a 40, 43, 44, 46, decreto
del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990 n. 333;
k) articoli 3, commi dal 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
IV. Sanità
1. Per il personale con qualifica dirigenziale medica e veterinaria,
dal 6 dicembre 1996 (articoli 14, comma 6, 72, comma 7 e 75 CCNL 1994-1997):
a) articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a 71, da
78 a 123, con l'avvertenza che i procedimenti disciplinari in corso
alla data di stipulazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro
vengono portati a termine secondo le norme e le procedure vigenti
alla data del loro inizio, decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686;
c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente
ai primi 30 giorni di assenza retribuita in ciascun anno di vita del
bambino fino al compimento del terzo anno;
d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 35, 37, 38, 47, 51, 52, 54,
55, 56, comma a punti 1) e 2); 57, 60, 61, decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
e) articoli 18 e 20, decreto del Ministro della sanità 30 gennaio
1982;
f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno del 1983, n.
348;
h) articoli da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1º
febbraio 1986, n. 13;
i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio
1987, n. 268;
j) articoli 28, 29, 38, 53, 54, da 73 a 78, 80, da 82 a 90, 92, comma
8; 112, decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n.
270;
k) art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988,
n. 395;
l) articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto
1990, n. 333;
m) articoli 7; da 73 a 76; 79; 86; 102; 104; 108; 109, 110, commi
1, 5 e 6; da 111 a 114, 116, 118, 119, 123, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 65, comma 9, del Contratto collettivo nazionale del lavoro
1994-1997 per il quale la disapplicazione della lettera b) del sesto
comma decorre dal 1º gennaio 1997; da 124 a 132; 134, commi da
4 a 6, decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n.
384;
n) art. 18, commi 1 lettera f) e 2-bis, eccetto l'ultimo periodo del
secondo capoverso, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
o) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 6 agosto 1997 (art. 1 comma 14 del CCNL del 5 agosto 1997):
a) art. 9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761;
b) art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985, n. 207, limitatamente alla
durata dell'incarico;
c) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3. Per il personale con qualifica dirigenziale sanitaria professionale,
tecnica, amministrativa, dal 6 dicembre 1996 (articoli 14, comma 6
e 72 CCNL 1994 - 1997):
a) articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a 71, da
78 a 123, con l'avvertenza che i procedimenti disciplinari in corso
alla data di stipulazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro
vengono portati a termine secondo le norme e le procedure vigenti
alla data del loro inizio, decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957 n. 686;
c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente
ai primi trenta giorni di assenza retribuita in ciascun anno di vita
del bambino fino al compimento del terzo anno;
d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, 47, 51, 52, 54, 55,
56, comma 1, punto 1) e 2); 57, 60 e 61, decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
e) articoli 18 e 20, decreto del Ministro della sanità 30 gennaio
1982;
f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;
h) articoli da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1
febbraio 1986, n. 13;
i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio
1987, n. 268;
j) articoli da 2 a 4, 16, 18, 26, 28, 29, 38 e 112, decreto del Presidente
della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
k) art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988,
n. 395;
l) articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto
1990, n. 333;
m) articoli da 3 a 7, 9, 10 nei limiti definiti dall'art 72 del Contratto
collettivo nazionale del lavoro; 16, 34, 41, da 44 a 47, 53, da 57
a 67, nei limiti definiti dall'art. 72 del contratto collettivo nazionale
del lavoro; 68, commi 4, 5 e 9; 76, decreto del Presidente della Repubblica
28 novembre 1990, n. 384 ;
n) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
o) art. 18, commi 1 p.to f) e 2-bis, eccetto l'ultimo periodo del
secondo capoverso, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
4. Dal 6 agosto 1997 (articolo 1 comma 14 del CCNL del 5 agosto 1997):
a) art. 9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761;
b) art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
c) art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985, n. 207, limitatamente alla
durata dell'incarico;
d) articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 marzo 1989, n. 127;
e) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
V. Istituzioni
ed enti di ricerca
1. Dal 6 Marzo 1998 (art. 80 CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 7 e comma
8, con esclusione del riferimento all'equo indennizzo; 70, 71, da
78 a 122, 124, 126, 127, da 129 a 131, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 14 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686;
c) articoli 8, comma 1, relativamente all'obbligo di residenza; 9,
commi 1 e 3; 11, 12, 23 e 39, legge 20 marzo 1975, n. 70;
d) articoli. 52, 53 e 65, decreto del Presidente della Repubblica
26 maggio 1976, n. 411;
e) articoli 11, commi 3 e 4; 17, decreto del Presidente della Repubblica
16 ottobre 1979, n. 509;
f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) articoli 7, 8, 18, 20, commi 1, 2 e 4; 21, lettera b), decreto
del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1986, n. 13;
h) articoli 1, da 3 a 6, 9, 10, 36, decreto del Presidente della Repubblica
28 settembre 1987, n. 568;
i) articoli 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395;
l) articoli 1, 11, 17, commi 1 e da 5 a 13, con la decorrenza prevista
dall'art. 80 del contratto collettivo nazionale del lavoro; 18, commi
1, 2 e 5, con la decorrenza prevista dall'art. 80 del contratto collettivo
nazionale del lavoro e 6; 19, commi 1 e 2; 34, 38, comma 3; 39, decreto
del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171;
m) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
VI. Università
1. Dal 6 febbraio 1997 (art. 50 CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 66, 68, commi da 1 a 7;
70, 71, da 78 a 87, da 91 a 122, 124, 126, 127, 129 e 131, decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, 30, da 31 a 34, decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 20, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748;
d) articoli 15, da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
e) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79;
f) art. 4, legge 10 luglio 1984, n. 301;
g) art. 2, 3 comma 2, decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito
con legge 8 marzo 1985, n. 72;
h) art. 21, decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio
1986, n. 13;
i) art. 1, decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con
legge 28 febbraio 1990, n. 37;
j) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
k) art. 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 aprile 1994, n. 439.
VII. Aziende autonome
1. Dall'11 novembre 1997 (art. 53 CCNL 1994-1997):
a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; da 69
a 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 200, con le decorrenze previste dall'art.
53 lett. h, del contratto collettivo nazionale del lavoro, decreto
del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957 n. 686;
c) legge 3 luglio 1970, n. 483, per la parte relativa al personale
con qualifica dirigenziale;
d) articoli 20, da 47 a 50, decreto del Presidente della Repubblica,
30 giugno 1972, n. 748;
e) decreto del Presidente della Repubblica, 22 luglio 1977, n. 422;
f) articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
g) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con legge 20
novembre 1982, n. 869;
h) articolo 11, comma 3, legge 13 maggio 1983, n. 197;
i) legge 17 aprile 1984, n. 79;
j) articoli da 12 a 14, decreto del Presidente della Repubblica 1º
febbraio 1986, n. 13;
k) decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito con legge 11 luglio
1986, n. 341;
l) art. 13 decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito con legge
3 ottobre 1987, n. 402;
m) art. 6, decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito con
legge 4 novembre 1987, n. 460;
n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito
con legge 20 maggio 1988, n. 160;
o) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357;
p) art. 3 commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
VIII. Enea
1. Dal 4 agosto 1997 (art. 90 CCNL 4 agosto 1997):
a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 16, 16-bis, 17, 18, 19, 19-bis,
19-ter, 20, 20-bis, 22, da 24 a 27, da 29 a 39, 41, 42, da 44 a 55,
57, 59, 60, 63, 64, 67, 69, 70, 75, da 77 a 79 del previgente CCL
ENEA 31 dicembre 1988 - 30 dicembre 1991;
c) Parte generale, gli allegati, e le appendici ed i Codici di autoregolamentazione
del diritto di sciopero afferenti al previgente CCL ENEA 31 dicembre
1988-30 dicembre 1991.
Allegato C
(Art. 71, comma 2)
Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei
relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti
a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali
per il quadriennio 1998-2001 per il personale delle Regioni ed autonomie
locali (ai sensi dell'art. 69, comma 1, terzo periodo del presente
decreto).
I. Personale non dirigenziale
1. Dal 1º aprile 1999 (art. 28 CCNL 1998-2001):
a) articoli 10, 27, e allegato A, decreto del Presidente della Repubblica
25 giugno 1983, n. 347;
b) allegato A, decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984,
n. 665;
c) articoli 10, 21, escluso comma 4, da 57 a 59, 62, comma 1; 69,
comma 1; 71 e 73, del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio
1987, n. 268;
d) articoli 22, comma 1, 33, escluso comma 5; da 34 a 36, del decreto
del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333 e tabelle 1,
2 e 3 allegate;
e) articoli 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 253, dalla
data di effettiva attuazione del comma 3, art. 21 del Contratto collettivo
nazionale del lavoro.
|