| SENTENZA
N. 169
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso
della Regione Emilia-Romagna notificato il 22 dicembre 1992, depositato in Cancelleria il
29 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica del 9 ottobre 1992,
prot.n. 4179/92/6/2.31, concernente "Sentenza
della Corte costituzionale del 20 luglio 1992, avente per oggetto la legge 460/1988 sul rischio radiologico, ed iscritto al n. 45 del
registro conflitti 1992.
Udito nell'udienza pubblica del 9
marzo 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;
udito l'avvocato Giandomenico Falcon
per la Regione Emilia- Romagna.
Ritenuto in fatto
l. - Con ricorso notificato il 22
dicembre 1992 la Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti dello Stato in relazione alla nota della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per la funzione pubblica del 9 ottobre 1992, prot. n.4179/92/6/2.31, in
dirizzata ai Commissari del Governo con richiesta di portarne il contenuto a conoscenza
delle Regioni e concernente "Sentenza della
Corte costituzionale del 20 luglio 1992, avente per oggetto la legge 460/1988 sul rischio radiologico".
La Regione ricorrente chiede alla
Corte di dichiarare che non spetta alla Presidenza del Consiglio dei ministri "il
potere di dettare disposizioni di indirizzo circa il comportamento da tenere
nell'esercizio della funzione amministrativa regionale a seguito delle sentenze della
Corte costituzionale, volte a ritardarne l'attuazione".
La Regione chiede conseguentemente
che sia annullata la denunciata nota della Presidenza del Consiglio per violazione
dell'art. 118 della Costituzione e dei connessi principi costituzionali sull'esercizio
dell'autonomia amministrativa regionale nonchè dell'art. 119, primo comma, della
Costituzione.
2. - Nel ricorso si premette, in
linea generale, che alla Regione Emilia-Romagna competono, come alle altre Regioni, le
funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria: nell'ambito di
tali funzioni spetta anche alla stessa Regione di indicare alle unità sanitarie lo cali,
sia in sede di indirizzo che di controllo, i parametri di legittimità del loro
comportamento, con riferimento alla normativa regionale e statale vigente, nonchè di
finanziare le spese conseguenti.
La ricorrente ricorda poi che la sentenza n. 343 del 1992 di questa Corte ha escluso
l'esistenza di una disparità di trattamento tra medici e tecnici di radiologia ed altri
dipendenti soggetti in modo permanente al rischio radiologico, avendo interpretato l'art.
1 della legge 27 ottobre 1988, n.460, nel senso che
l'attribuzione dell'indennità di rischio va riconosciuta a tutto il personale che si
trovi in "posizioni lavorative individuali pienamente assimilabili, in relazione alla
loro esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente, a quelle proprie
dei medici e tecnici di radiologia".
A seguito di tale pronuncia, le
unità sanitarie locali (ed in relazione alle loro competenze, le stesse Regioni)
dovrebbero ora procedere - ad avviso della ricorrente - al riconoscimento di quanto spetta
al personale interessato sia per la salvaguardia del diritto alla salute, sia per il buon
andamento del servizio, sia infine per la tutela dell'interesse finanziario del Servizio
sanitario nazionale e delle Regioni, altrimenti esposte alle azioni giudiziarie dei
dipendenti.
Con la nota di cui si chiede
l'annullamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica sarebbe, invece, intervenuta - sempre ad avviso della Regione ricorrente - per
cercare di impedire il comportamento dovuto. Tale nota ha affermato, infatti, la
necessità di attendere gli ulteriori sviluppi della giurisprudenza amministrativa, al
fine di verifica re in concreto il consolidarsi della interpretazione data dalla Corte
costituzionale ed ha altresì invitato i Commissari di Governo a portare la nota stessa a
conoscenza delle Regioni interessate "al fine di evitare disomogenei comportamenti
delle unità sanitarie locali soprattutto con riferimento all'impegno di spesa". In
tale invito la Regione Emilia- Romagna scorge una forma di indebito condizionamento della
sfera regionale, non esistendo alcun altro modo di evitare "disomogenei
comportamenti" che ritenere il contenuto della nota in questione vincolante per tutte
le Regioni.
Al riguardo la ricorrente osserva
che, se l'indicazione di evitare o ritardare l'attuazione di sentenze della Corte
costituzionale è comunque illegittima, in quanto adottata in violazione del generale
principio di legalità dell'azione amministrativa, "è tanto più illegittimo ed
arbitrario il tentativo di imporre tale scelta alle Regioni, nell'esercizio delle proprie
funzioni amministrative, in palese violazione dell'autonomia amministrativa
regionale".
La nota impugnata costituirebbe,
pertanto, - sempre ad avviso della ricorrente - "un arbitrario tentativo di imporre
alle Regioni di esercitare in modo illegittimo la propria funzione amministrativa, sia in
sede di indirizzo che in sede di controllo che in sede di gestione della spesa sanitaria,
con evidente violazione dell'art. 118, nonchè, per quest'ultimo profilo, dell'art. 119,
primo comma, della Costituzione".
Infine, l'atto denunciato sarebbe
anche "totalmente privo di base normativa", provenendo da una autorità (il capo
di Gabinetto del Dipartimento per la funzione pubblica) inidonea ad emanare atti di
indirizzo nei confronti delle Regioni.
- Il Presidente del Consiglio dei
ministri non si è costituito in giudizio.
Considerato in
diritto
l. - La Regione Emilia-Romagna
denuncia, in sede di conflitto di attribuzione, la nota del 9 ottobre 1992 prot.
n.4179/92/6/2.31, mediante la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per la funzione pubblica ha invitato i Commissari di Governo delle varie
Regioni a pro spettare alle stesse Regioni la necessità di non dare immediata attuazione
all'interpretazione della legge n. 460 del 1988, in
tema di indennità di rischio radiologico, adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 343 del 1992, al fine di attendere
l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa successiva a tale pronuncia.
Ad avviso della ricorrente l'atto
impugnato avrebbe posto un vincolo arbitrario a carico delle Regioni, determinando, di
conseguenza, una lesione delle attribuzioni alle stesse conferite dagli artt. 118 e 119,
primo comma, della Costituzione.
2. - Il ricorso è inammissibile.
La nota impugnata si caratterizza
come una circolare indirizzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per la funzione pubblica ai Commissari di Governo, per esprimere una valutazione relativa
al comportamento che le Regioni (e le unità sanitarie locali) dovrebbero assumere in
ordine all'erogazione dell'indennità di rischio radiologico, a seguito della sentenza di
questa Corte n. 343 del 1992, che, nel
respingere una questione di legittimità costituzionale posta nei confronti dell'art. 1
della legge n. 460 del 1988, ha interpretato
estensivamente tale disposizione.
La nota in questione - nonostante il
suo tenore e l'invito rivolto ai Commissari di far conoscere il contenuto della stessa
nota alle Regioni interessate "al fine di evitare disomogenei comporta menti" -
non ha espresso, peraltro, alcuna indicazione suscettibile di vincolare o comunque
condizionare le autonome determinazioni della Regione ricorrente nell'esercizio della
propria competenza in materia di assistenza sanitaria: e questo per l'assoluta inidoneità
del mezzo impiegato (lettera del capo di Gabinetto del Ministro preposto al Dipartimento
per la funzione pubblica) ai fini della formulazione di indirizzi in grado di incidere
sull'esercizio della competenza regionale.
Manca, pertanto, l'effetto lesivo
suscettibile di giustificare la proposizione del conflitto (cfr. sentt. n. 771 del 1988 e
n. 155 del 1977).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto
di attribuzione sollevato dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dello Stato in
relazione alla nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la
funzione pubblica del 9 ottobre 1992 prot. 4179/92/6/2.3l.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/04/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Enzo CHELI, Redattore
Depositata in cancelleria il
15/04/93. |