| Ritenuto in fatto
1.
Il Pretore di Bologna, nella causa civile tra Cammellotto Elio e INAIL,
vertente sulla indennizzabilità della ipoacusia, ha sollevato,
con ordinanza emessa il 17 maggio 1982 (reg. ord. n. 470 del 1982),
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 3, 32 e 38 Cost., dell'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), correlato alla
Tabella all. n. 4, voce n. 44, come modificata dal D.P.R. 9 giugno
1975, n. 482, in quanto indica tassativamente le lavorazioni morbigene
ai fini dell'indennizzabilità della malattia professionale
dell'ipoacusia.
Ad avviso del
Pretore - il quale ricorda come sulla questione si sia già
espressa, nel senso della non fondatezza, la Corte Costituzionale
con le sentenze nn. 206 del 1974 e 140 del 1981 - la previsione tassativa
delle lavorazioni morbigene alle quali il lavoratore deve essere adibito,
ai fini del riconoscimento della sordità da rumori come malattia
professionale, introduce una ingiustificata disparità di trattamento
nei confronti dei lavoratori che svolgono altre attività nel
medesimo ambiente, e sono esposti alla stessa causa patogena, con
conseguente lesione dell'art. 3 Cost..
Appare inoltre
violato l'art. 38, comma secondo, Cost., poiché i lavoratori
in ultimo indicati vengono privati di tutela assicurativa nonostante
l'oggettiva esposizione al rischio.
Infine, é
prospettata la lesione dell'art. 32, comma primo, Cost., atteso che
la disciplina censurata esclude l'indennizzo nel caso di lesione del
diritto soggettivo alla salute del lavoratore non addetto specificamente
a lavorazioni morbigene.
2. Analoghe questioni
di legittimità costituzionale del suindicato art. 3 del D.P.R.
n. 1124 del 1965 in relazione alla voce n. 44 della Tabella all. n.
4 sono state sollevate - censurando la tassatività dell'indicazione
tabellare delle lavorazioni morbigene - in riferimento agli artt.
3, 35 e 38 Cost., in cause vertenti sull'indennizzabilità dell'ipoacusia,
contratta nell'esercizio di attività lavorative non comprese
tra le lavorazioni patogene tabellate, dalle seguenti autorità
giudiziarie:
Pretore di Lecco,
nella causa tra Tavola Francesco e INAIL, con ordinanza emessa il
21 maggio 1986 (reg. ord. n. 528 del 1986) nonché nella causa
tra Fumagalli Carlo e INAIL, con ordinanza emessa il 30 maggio 1986
(reg. ord. n. 570 del 1986), e nella causa tra Di Maggio Giuseppe
e INAIL, con ordinanza emessa il giorno 8 luglio 1986 (reg. ord. n.
639 del 1986) (la seconda e la terza ordinanza sono motivate "per
relationem" alla prima);
Pretore di Torino,
nella causa tra Calosso Sebastiano e INAIL con ordinanza emessa il
giorno 8 maggio 1981 (reg. ord. n. 600 del 1981).
3. Il Pretore
di Genova, nella causa civile tra Vitale Ernestina e INAIL, vertente
sulla costituzione della rendita a favore dei superstiti in seguito
a decesso del lavoratore per mesotelioma pleurico, ha sollevato, con
ordinanza emessa il 27 luglio 1982 (reg. ord. n. 670 del 1982), questione
di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3
e 38 Cost., dell'art. 144 del D.P.R. n. 1124 del 1965, modificato
dall'art. 2 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, correlato alla Tabella
all. n. 8 (Lavorazioni per le quali é obbligatoria l'assicurazione
contro la silicosi e l'asbestosi), nella parte in cui limitano alla
asbestosi l'indennizzabilità delle conseguenze, dirette e indirette,
dell'esposizione a rischio di inalazione di fibre e polveri di amianto.
Osserva il Pretore
che il mesotelioma pleurico (forma tumorale maligna provocata dall'esposizione
all'inalazione di fibre di amianto) non rientra tra le malattie professionali
coperte da assicurazione, atteso che la normativa denunciata tutela
esclusivamente il rischio di asbestosi: tale regolamentazione sembra
tuttavia in contrasto con i suindicati precetti costituzionali.
Con l'art. 38
Cost., poiché ci si trova in presenza di una conseguenza dell'esposizione
a rischio più grave di quella presa in considerazione dalla
legge, che viene tutelata solo se tra essa e l'esposizione a rischio
si frapponga una malattia meno grave (l'asbestosi), che possa essere
ritenuta causa del mesotelioma pleurico.
Con l'art. 3 Cost.,
in quanto, a differenza della maggior parte delle malattie professionali
elencate nelle Tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 1965, nelle
quali alla lavorazione morbigena fa riscontro una generica indicazione
di malattie ("malattie causate da"), nella specie é
indicata una ben precisa malattia (l'asbestosi), con conseguente limitazione
della tutela.
4. Il Pretore
di Ancona, nella causa civile tra Verdenelli Nardino e l'INAIL, vertente
sulla costituzione di rendita per malattia professionale (broncopneumopatia
causata da agenti connessi alla lavorazione agricola), ha sollevato,
con ordinanza emessa il 29 ottobre 1981 (reg. ord. n. 793 del 1981),
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art.
38 Cost., della voce n. 21 della Tabella all. n. 5 al D.P.R. n. 1124
del 1965, in quanto subordina la tutela del lavoratore alla dimostrazione
che la malattia é derivata dall'inalazione di specifiche sostanze.
5. É intervenuto
nei giudizi promossi con le ordinanze n. 670 del 1982 e nn. 528, 570
e 639 del 1986 il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato sollecitando la declaratoria di non fondatezza
delle proposte questioni, alla stregua dei principi già affermati
dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 206 del 1974 e n. 140
del 1981, nelle quali é stata riconosciuta la legittimità
del c.d. sistema tabellare al quale é informata l'assicurazione
contro le malattie professionali.
6. In tutti i
suindicati giudizi di legittimità si é costituito l'INAIL,
deducendo l'infondatezza delle questioni di legittimità .
Per quanto concerne
l'asserito contrasto tra la normativa denunciata e gli artt. 3 e 38
Cost., osserva l'Istituto che la questione é già stata
esaminata e decisa, nel senso della non fondatezza, dalla Corte Costituzionale
con la sentenza n. 206 del 1974.
Con detta sentenza
la Corte, dopo aver affermato, tra l'altro, che "il sistema tabellare
costituisce - in linea di massima - una effettiva garanzia per i lavoratori
interessati alla copertura del rischio delle malattie professionali,
dal momento che l'adozione di un diverso sistema, con il quale fosse
giuridicamente ammessa la tutela assicurativa per le malattie professionali
senza specificazione delle malattie stesse e delle lavorazioni considerate
patogene, comporterebbe necessariamente un rigoroso onere di prova,
a carico degli interessati", e che, pertanto, "un tale sistema
offrirebbe alla generalità dei lavoratori, e soprattutto alle
categorie impegnate nelle lavorazioni di maggiore pericolosità
sotto il profilo morbigeno, e quindi più degli altri meritevoli
di tutela, garanzie di gran lunga inferiori rispetto alle attuali,
connesse all'automatismo del riconoscimento della causa di lavoro",
ha ritenuto di poter riconoscere "la legittimità costituzionale
del vigente sistema tabellare, come strumento idoneo ad attuare il
disposto dell'art. 38, comma secondo, della Costituzione, con le maggiori
garanzie per i lavoratori di speditezza di accertamento e quindi anche
di certezza giuridica".
L'elaborazione
concettuale così svolta é stata inoltre ribadita dalla
Corte Costituzionale con la successiva sentenza n. 140 del 1981.
Quanto all'asserita
violazione dell'art. 32 Cost., dedotta dal Pretore di Bologna (reg.
ord. n. 470 del 1982), ad avviso dell'Istituto essa non sussiste,
alla luce della funzione che l'ordinamento assegna all'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
che é una funzione indennitaria, ma limitata, per l'appunto,
all'ambito del rischio professionale, restando affidata la tutela
generale della salute dei cittadini ad altre istituzioni (come il
Servizio sanitario nazionale).
7. Hanno chiesto
l'accoglimento delle dedotte questioni di legittimità costituzionale,
svolgendo, nei rispettivi atti di costituzione, argomentazioni analoghe
a quelle poste a fondamento delle ordinanze di rimessione, Commelotto
Ennio, Calosso Sebastiano e Verdenelli Nardino.
8. Nel corso del
procedimento civile vertente tra Gallina Adda e l'INAIL, nel quale
la ricorrente richiedeva la corresponsione della rendita per una malattia
professionale (ipoacusia) manifestatasi successivamente alla cessazione
del rapporto di lavoro, oltre il termine massimo di indennizzabilità
previsto dall'art. 134, comma primo, D.P.R. n. 1124 del 1965 il Pretore
di Vercelli, con ordinanza emessa il 27 gennaio 1982 (reg. ord. n.
216 del 1982), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
della suindicata disposizione, correlata all'allegato n. 4, modificato
con D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, in riferimento agli artt. 3, 24,
comma primo, e 38, comma secondo, Cost., nella parte in cui la norma
denunziata non consente l'esercizio e la tutelabilità giurisdizionale
del diritto alla prestazione previdenziale per le tecnopatie che,
sebbene previste dal sistema tabellare, siano insorte dopo il termine
massimo di indennizzabilità , impedendo così di accertarne
e provarne l'eventuale nesso eziologico con la pregressa lavorazione
morbigena.
Ad avviso del
Pretore la questione é rilevante - in quanto, essendosi nella
specie la malattia manifestata oltre il termine massimo fissato dalla
legge, alla stregua della normativa denunciata il giudizio dovrebbe
essere definito con una decisione di rigetto - e non manifestamente
infondata, in riferimento ai suindicati parametri.
Osserva l'ordinanza
che, in linea generale, il principio di eguaglianza, anche nel settore
assistenziale, impone che situazioni oggettivamente o subiettivamente
omogenee vengano a fruire di pari trattamento normativo, ogni qualvolta
non sussistono elementi razionali a suffragio di una loro diversificazione.
Nella specifica
materia, l'art. 38, comma secondo, Cost., riconoscendo ai lavoratori
il diritto ad un'assistenza sociale adeguata per i casi di infortunio,
di malattia, di invalidità e vecchiaia, o di disoccupazione
involontaria, tutela in via principale l'esigenza di un indefettibile
"adeguamento" dei mezzi o dei presidi di carattere previdenziale
alle necessità vitali dell'assistibile: ma per implicito lascia
alla discrezionalità del legislatore ordinario il compito di
regolare le "modalità " tecnicamente più idonee
per l'esercizio di quel diritto.
Tuttavia, se con
la norma suddetta sono compatibili, in termini assoluti, gli interventi
legislativi rivolti a disciplinare (eventualmente con la fissazione
di condizioni e di termini) l'insorgenza e la tutelabilità
del diritto in questione, vi possono di certo contrastare, in termini
relativi, quelle "modalità " che, per difetto di
coordinamento con altri fondamentali principi o per loro intrinseca
irrazionalità , finiscano col rendere "difficoltoso",
o addirittura "impossibile", il suo esercizio.
Ora - prosegue
l'ordinanza - non v'é dubbio che la previsione normativa di
condizioni temporali per l'acquisto del diritto alla prestazione previdenziale
possa rientrare "nei modi legittimi di esercizio della funzione
legislativa", quando, nel perseguire il fine di una sollecita
certezza nei rapporti giuridici, presti ossequio a "dati di rilievo
sanitario e statistico" (Corte Cost., 26 aprile 1971, n. 80).
Però , se questi dati d'esperienza media provocano un ingiustificato
"livellamento" di situazioni obiettivamente differenziate,
essendo suscettibili di smentita caso per caso, non può non
riaffiorare l'esigenza di intangibilità del "nucleo minimo"
del diritto costituzionalmente garantito. Sicché l'imporre
rigidamente, e senza alcun temperamento, lo stesso periodo massimo
d'indennizzabilità anche per certe tecnopatie, le quali sono
clinicamente rilevabili in connessione con la lavorazione morbigena
molto al di là dello spirare di quel periodo, significa vanificare
con modalità tecnicamente irragionevoli l'esercizio del diritto
sancito dall'art. 38, comma secondo, Cost.
Ne deriva che,
trattandosi di infermità caratterizzate da una sintomatologia
subdola e spesso quiescente, ben può darsi che i presupposti
di insorgenza del diritto all'indennizzo vengano a manifestarsi in
modo percettibile unicamente dopo il decorso del termine "ex
lege"; ciò comporta che l'astratto suo titolare lo viene
a perdere, contro ogni corretta logica giuridica, prima ancora di
poterlo materialmente acquisire e far valere nelle forme più
opportune.
Di conseguenza,
é vanificata a priori da un esito precostituito "in negativo"
anche la possibilità di agire giudizialmente per la tutela
di siffatto diritto - in violazione dell'art. 24, comma primo, Cost.
- poiché il "livellamento" "ex lege" del
periodo di indennizzabilità impone al giudice il rigetto "in
limine", per infondatezza della domanda, senza consentire all'attore
che la propone alcuna possibilità di comprovarne il fondamento
attraverso la dimostrazione rigorosa di un nesso eziologico fra la
lavorazione morbigena e la tecnopatia manifestatasi (dimostrazione
che non potrebbe mai essere, "ex ante", esclusa con tranquillità
per mero effetto di dati statistici o di massime d'esperienza).
9. Il Pretore
di Padova, con due ordinanze sostanzialmente eguali emesse il 10 marzo
1982 nei procedimenti vertenti tra Maretto Nillo, SNIA VISCOSA S.p.a.
ed altro (reg. ord. n. 317 del 1982) e tra Pittalis Salvatore, INAIL
e altra (reg. ord. n. 318 del 1982), nei quali si controverteva sull'indennizzabilità
di malattie professionali denunciate oltre il termine fissato dalla
legge, ha sollevato, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata,
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto
dell'art. 134, comma primo, del D.P.R. n. 1124 del 1965, e della Tabella
all. 4 al medesimo D.P.R., e successive modificazioni, in riferimento
agli artt. 32, comma secondo, e 3 Cost.
Il suddetto art.
134 prevede che il diritto alle prestazioni dell'INAIL per le malattie
professionali é ammesso "sempreché la inabilità
o la morte si verifichi entro il periodo di tempo che per ciascuna
malattia é indicato nella tabella allegato n. 4"; e quest'ultima
prevede appunto i singoli periodi massimi di indennizzabilità
della cessazione del lavoro.
Ad avviso del
Pretore, tale criterio - che sembra partire dal presupposto dell'assoluta
certezza del periodo massimo di tempo entro il quale, dopo la cessazione
dell'attività morbigena, possono manifestarsi i chiari sintomi
della eventuale malattia professionale contratta a causa ed in occasione
dello svolgimento della lavorazione tutelata - appare arbitrario,
poiché é un dato di comune conoscenza che, nel campo
della medicina del lavoro, certezze del genere non esistono, attesa
la estrema variabilità degli elementi e degli agenti nocivi
che possono provocare la malattia, la proporzione anche molto differente
che essi possono assumere tra di loro, nonché il ben diverso
grado di reazione e/o di resistenza che può sussistere tra
i vari organismi sottoposti alla loro azione (ad es. per ragioni di
età o di robustezza).
D'altronde, di
tale mancanza di certezza in materia mostra di essersi avveduto anche
il legislatore, tanto vero che, a distanza di dieci anni dalla promulgazione
del D.P.R. n. 1124 del 1965, ha emanato, con il D.P.R. n. 482 del
1975, la nuova Tabella all. 4, nella quale, oltre ad un aumento e
ad una migliore specificazione delle lavorazioni tutelate, sono stati
anche allungati, in molti casi, i periodi massimi di indennizzabilità
dalla cessazione del lavoro. Tuttavia, tenendo anche presenti i continui
aggiornamenti tecnologici delle lavorazioni industriali, che rendono
pressoché impossibile un altrettanto tempestivo aggiornamento
delle previsioni normative, anche con tali parziali "correttivi"
l'attuale sistema si rivela del tutto insufficiente ed inadeguato
ad una efficace ed effettiva tutela contro le malattie professionali,
allorquando queste si manifestano dopo un lasso di tempo più
lungo, e comunque maggiore del periodo massimo previsto dalla legge.
Viene quindi denunciato
il contrasto della norma suindicata con l'art. 38, comma secondo,
Cost. - in quanto ai lavoratori non vengono "assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita" in caso di malattia professionale
ed invalidità ; e con l'art. 3 Cost. - in quanto vi é
una evidente disparità di trattamento tra lavoratori esposti
agli stessi rischi professionali in relazione alla diversa epoca di
manifestazione dei sintomi dell'eventuale malattia professionale da
essi contratta.
10. Il Tribunale
di Alessandria - con ordinanza emessa il 29 gennaio 1983 (reg. ord.
n. 158 del 1983) nella causa civile vertente tra Paris Narciso e l'INAIL
- ha impugnato anch'esso l'art. 134, comma primo, del D.P.R. n. 1124
del 1965, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.,
svolgendo, in relazione a fattispecie similare considerazioni analoghe
a quelle precedentemente riassunte.
11. A loro volta,
il Pretore di Torino - con due ordinanze emesse rispettivamente il
3 febbraio 1981 (reg. ord. n. 202 del 1981) nella causa civile tra
Morano Giuseppe e INAIL, e l'8 maggio 1981 (reg. ord. n. 600 del 1981)
nella causa tra Calosso Sebastiano e INAIL -, il Pretore di Aosta
-con ordinanza emessa il 17 ottobre 1983 (reg. ord n. 6 del 1984)
nella causa tra Lombardo Giuseppe e INAIL -, ed il Tribunale di Reggio
Emilia - con ordinanza emessa il 20 gennaio 1987 (reg. ord. n. 106
del 1987) nella causa tra Cantagalli Otello e INAIL - hanno censurato
lo stesso art. 134, comma primo (erroneamente indicato come comma
secondo nelle ordinanze n. 105 del 1987 e n. 202 del 1981), in riferimento
al solo art. 38, comma secondo, Cost., per ragioni analoghe a quelle
sopra indicate, in relazione a fattispecie similari.
12. Nei suindicati
giudizi di legittimità costituzionale (eccettuato quello promosso
con ord. n. 600 del 1981 del Pretore di Torino) é intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, concludendo nel senso dell'infondatezza
della questione.
Ad avviso dell'interveniente
la previsione tabellare della tecnopatia indennizzabile é strettamente
collegata al termine di indennizzabilità e da esso dipende,
cosicché , ove la si consideri a prescindere dal detto termine,
nessun diritto, nemmeno potenziale, fa sorgere in testa al lavoratore.
Invero, la previsione
di un termine entro cui opera la presunzione di indennizzabilità
di una malattia contratta dal lavoratore addetto ad una delle lavorazioni
indicate nella tabella all. n. 4 al D.P.R. n. 1124 del 1965, rappresenta
il necessario completamento di un sistema di tutela fondato appunto
sulla presunzione di un rapporto causale intercorrente tra determinate
lavorazioni e determinate malattie: sistema che naturalmente presenta
il fondamentale vantaggio di esonerare senz'altro il lavoratore da
qualunque prova del nesso eziologico tra la malattia contratta e la
lavorazione eseguita. Ma é ovvio che detto nesso, intanto può
essere presunto, in quanto le manifestazioni morbose denunciate abbiano
una effettiva correlazione temporale con l'esposizione a rischio,
la cui concreta determinazione é stata fatta dal legislatore
sulla base delle attuali conoscenze scientifiche.
Ne discende che
la norma censurata, valutata nel complesso del sistema entro il quale
é inserita, non appare affatto in contrasto con il principio
sancito dall'art. 38, comma secondo, Cost.
La legittimità
del sistema é stata già più volte affermata dalla
Corte Costituzionale.
Invero, il fatto
che il legislatore abbia ritenuto di dover porre un limite temporale,
sufficientemente ampio, successivo alla cessazione dell'attività
lavorativa per la riconoscibilità del diritto alla prestazione
per le malattie professionali, non contrasta né con l'art.
3, né con l'art. 38 Cost., dovendosi ritenere che detto termine
- che non nega il diritto all'indennizzo, né introduce una
irrazionale limitazione all'esercizio del relativo diritto - si limiti
a prevedere che le condizioni richieste si verifichino entro un dato
periodo di tempo. E ciò rientra nei modi legittimi di esercizio
della funzione legislativa. Infatti, la fissazione di quel termine
non costituisce il risultato di una mera scelta arbitraria e ingiustificata,
ma, da una parte, tiene conto della esperienza sanitaria e dei rilievi
di natura statistica che indicano il tempo medio entro il quale, a
partire dalla cessazione della esposizione all'ambiente ritenuto morbigeno,
può insorgere la specifica tecnopatia, e, dall'altra, tiene
in giusta misura conto delle esigenze dell'ente assicuratore, i cui
necessari e conseguenti accertamenti sarebbero resi tanto più
difficoltosi, quanto più lontana nel tempo sia la cessazione
dell'attività lavorativa morbigena. La mancata previsione di
qualsiasi termine nuocerebbe alla certezza dei rapporti giuridici,
che é una esigenza universalmente avvertita anche nel campo
dei rapporti previdenziali (cfr. sentenze Corte Cost. nn. 80 del 1971,
206 del 1974 e 32 del 1977, nonché , recentemente la sentenza
n. 127 del 1981 e la sentenza n. 140 del 1981).
13. L'INAIL si
é costituito in sette dei giudizi (manca la costituzione in
quello promosso con l'ordinanza n. 158 del 1983 del Tribunale di Alessandria),
richiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Premesso infatti
che, secondo l'uniforme indirizzo della dottrina e della giurisprudenza,
il periodo massimo costituisce una "condicio iuris" per
l'indennizzabilità, nel senso che intanto può essere
riconosciuto il carattere professionale di una delle malattie tassativamente
elencate in tabella, in quanto la malattia stessa insorga entro determinati
periodi di tempo dalla cessazione dell'attività morbigena,
osserva l'Istituto che dette limitazioni temporali non sono ascrivibili
a mero arbitrio, ma rispondono ad una esigenza di certezza in rapporto
a valutazioni fondate su criteri scientifici e statistico-sanitari
circa i possibili tempi di insorgenza delle malattie dopo la cessazione
dell'esposizione a specifici rischi professionali.
Il legislatore,
del resto, segue costantemente l'evoluzione della scienza medica,
adeguando ai suoi suggerimenti i detti limiti temporali, così
come si é verificato con il D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, che
li ha notevolmente ampliati.
Nessun contrasto
sembra quindi sussistere con il precetto costituzionale, essendo i
predetti limiti temporali fissati in rapporto ai possibili tempi di
verificazione delle malattie professionali e per evitare le estreme
difficoltà di accertamento, quali si avrebbero ove si dovesse
risalire indeterminatamente nel tempo alla ricerca di possibili nessi
eziologici con lavorazioni protette.
Né sembra
conferente il richiamo al precetto posto dall'art. 24 Cost., nella
parte in cui prevede che "tutti possono agire in giudizio per
la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi", poiché
la norma suindicata "essendo volta a tutelare il diritto processuale
d'azione, non può dirsi invocata a giusta ragione nei casi
in cui difetti positivamente la titolarità del diritto sostantivo
che si vorrebbe far valere in giudizio" (Corte Cost., sent. n.
140 del 1981). E, nella specie, non sembra potersi dubitare che la
titolarità del diritto sostantivo si estingue con il superamento
del termine dalla cessazione delle lavorazioni morbigene, che l'ordinamento
di volta in volta pone perché possa essere riconosciuto "iuris
et de iure" il nesso eziologico di eventuali infermità
con tecnopatie tabellate.
14. Hanno, per
contro, sollecitato l'accoglimento della questione di legittimità
, come proposta dai giudici "a quibus", Calosso Sebastiano,
Gallina Adda e la SNIA VISCOSA S.p.a., costituitesi avanti a questa
Corte.
Considerato in
diritto
1. Le questioni
sollevate con le ordinanze di rimessione sono in parte identiche,
in parte concesse, in quanto riguardano la normativa, desumibile da
alcune disposizioni del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico
delle leggi sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e
le malattie professionali) riflettente principi e concernente aspetti
essenziali dell'assicurazione contro le malattie professionali. Pertanto
i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con un'unica
sentenza.
2. Le disposizioni
in parola sono:
a) l'art. 3, comma
primo, del D.P.R. n. 1124 con il quale é stabilito che l'assicurazione
contro le malattie professionali nell'industria riguarda le (sole)
malattie indicate nella tabella allegata n. 4, che siano contratte
nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella
stessa: la norma racchiusa in tale disposizione é particolarmente
espressiva del carattere saliente del sistema tabellare - la tassatività,
di cui si dirà appresso - ed é impugnata da un considerevole
numero delle ordinanze in epigrafe;
b) l'art. 144
dello stesso D.P.R. n. 1124 (Capo VIII del titolo I, concernente disposizioni
speciali per la silicosi e l'asbestosi in materia di assicurazione
contro le malattie professionali nell'industria) prevede che fra le
malattie contemplate dall'art. 3 é compresa l'asbestosi, contratta
nell'esercizio delle lavorazioni specificate nella tabella allegata
n. 8: la norma é espressiva, per un settore delle malattie
professionali nell'industria, dello stesso principio suindicato ed
é impugnata dall'ordinanza reg. ord. n. 670 del 1982;
c) l'art. 211
dello stesso D.P.R. n. 1124, con il quale é stabilito che l'assicurazione
contro le malattie professionali nell'agricoltura riguarda le (sole)
malattie indicate nella tabella allegata n. 5, che siano contratte
nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella
stessa: la norma racchiusa in tale disposizione é espressiva
per l'assicurazione contro le malattie professionali nell'agricoltura
del suindicato principio della tassatività ed é impugnata
implicitamente, ma univocamente, dall'ordinanza reg. ord. n. 793 del
1981 con il riferirsi alla tabella allegata n. 5, destinata a specificare
le lavorazioni nell'esercizio e a causa delle quali sono contratte
le dette malattie;
d) l'art. 134,
comma primo, dello stesso D.P.R. n. 1124, con il quale, per le malattie
professionali nell'industria, é stabilito che le prestazioni
previdenziali sono dovute anche nel caso che l'assicurato abbia cessato
di prendere parte alle suindicate lavorazioni morbigene (solo) se
l'inabilità o la morte si verifichi entro il periodo di tempo
indicato per ciascuna malattia nella tabella allegata n. 4: la norma
racchiusa nell'art. 134, comma primo, é espressiva per le malattie
professionali nell'industria del principio della tassatività
sotto l'aspetto temporale ed é impugnata dal maggior numero
delle ordinanze di rimessione.
I caratteri propri
del cosiddetto "sistema tabellare" come delineati dalla
normativa in argomento consistono:
a) nella predeterminazione,
mediante elenchi tassativi, di malattie "tipiche", cioé
ritenute, allo stato delle conoscenze scientifiche e dei dati di esperienza
statisticamente rilevati, eziologicamente derivanti da un dato agente
patogeno o di malattie "causate da" un dato agente patogeno,
agente patogeno costituente in entrambi i casi il fulcro della tassatività
, con l'indicazione, del pari tassativa, delle lavorazioni morbigene,
cioé ritenute pregiudizievolmente espositive del lavoratore
al detto agente patogeno, indicazione specificativa dell'eziologia
professionale delle malattie;
b) nella predeterminazione
del periodo di tempo massimo entro il quale la malattia deve manifestarsi
per essere (eziologicamente riconducibile a causa professionale e
quindi) indennizzabile.
3. É ovvio
che il sistema si fonda su presunzioni, che operano a vantaggio del
lavoratore.
In particolare,
qualora le tabelle contengano l'indicazione di malattie tipiche, e
delle lavorazioni morbigene, sono presunti sia il carattere professionale
della data malattia astrattamente considerata (l'eziologia fra un
dato tipo di malattia e un certo agente patogeno tramite date lavorazioni),
sia il carattere professionale della malattia concreta il cui portatore
sia stato addetto a quelle lavorazioni; mentre, qualora le tabelle
contengano l'elencazione di malattie indicate come "malattie
causate da" un dato agente patogeno e delle lavorazioni morbigene,
é comunque presunto il carattere professionale della malattia
concreta, il cui portatore sia stato addetto a quelle lavorazioni.
La tassatività
del sistema tabellare implica peraltro che solo le malattie tipiche,
e quelle connesse a date lavorazioni e, tramite le medesime, ad un
dato agente patogeno, sono coperte dall'apposita tutela previdenziale.
Di modo che da un lato gli assicurati fruiscono del beneficio che
tale indennizzabilità é resa estremamente agevole attraverso
le cennate presunzioni. Ma dall'altro essi scontano le conseguenze
della tassatività, nel senso che non é loro consentito
provare secondo le regole ordinarie il carattere professionale di
malattie non tipiche, o non riconducibili ad un certo agente patogeno
tramite lavorazioni specificamente indicate, malattie che sono pertanto
non tutelate anche se in ipotesi derivanti da causa professionale.
Analogamente accade
per i limiti temporali di manifestazione delle malattie. Per le malattie
come sopra indennizzabili che si manifestino nei termini massimi di
tempo indicati per ciascuna di esse, il carattere professionale é
presunto, anche se esse non si manifestino immediatamente. Per converso
non é consentito provare secondo le regole ordinarie l'eziologia
professionale delle malattie che, anche se comprese negli elenchi,
si manifestino oltre quel termine.
4. Contro le cennate
esclusioni e limitazioni si appuntano le critiche dei giudici "a
quibus" i quali tutti sostanzialmente sostengono che per tali
suoi effetti negativi, derivanti dalla "tassatività",
il sistema tabellare, nelle norme rispettivamente censurate, presenta
considerevoli vuoti di tutela e pertanto si pone in contrasto con
l'art. 38, comma secondo, Cost. (per quanto concerne la mancata considerazione
di lavorazioni morbigene diverse da quelle indicate nella tabella
ai fini l'indennizzabilità dell'ipoacusia, cfr. reg. ord. n.
470 del 1982; analogamente n. 528 del 1986, n. 570 del 1986, n. 639
del 1986, n. 600 del 1981; per quanto concerne la mancata considerazione
di malattie diverse dalla asbestosi, la sola indicata nella tabella
n. 8, fra quelle causate dall'agente patogeno pur indicato nella stessa
tabella, cfr. reg. ord. n. 670 del 1982; per quanto concerne la mancata
considerazione di broncopneumopatie causate da agenti patogeni connessi
alla lavorazione agricola diversi da quelli indicati nella tabella,
cfr. reg. ord. n. 793 del 1981; per quanto concerne la mancata considerazione
di malattie manifestatesi oltre il decorso dei termini temporali indicate
nelle tabelle cfr. reg. ord. n. 216 del 1982, reg. ord. n. 317 del
1982, reg. ord. n. 318 del 1982, reg. ord. n. 158 del 1983, reg. ord.
n. 202 del 1981, reg. ord. n. 600 del 1981, reg. ord. n. 6 del 1984,
reg. ord. n. 105 del 1987).
Alcuni dei detti
giudici "a quibus" sostengono che le cennate esclusioni
e limitazioni feriscano anche gli artt. 3, 24 e 32 Cost.
5. É opportuno
esaminare, prima di ogni altra, la questione, posta da tutte le ordinanze
di rimessione, di legittimità delle norme di cui si tratta
in riferimento all'art. 38, comma secondo Cost.
Questa Corte,
con sentenza n. 206 del 1974, ha osservato che il sistema tabellare
presenta il "vantaggio della presunzione legale circa l'eziologia
professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni
morbigene": presunzione che, una volta accertata l'esistenza
di una di tali malattie, esonera (l'assicurato) dall'"ardua prova"
della sua diretta dipendenza dall'attività professionale.
Ciò posto,
ha riconosciuto che il sistema lascia dei vuoti di tutela in relazione
a malattie e lavorazioni non comprese negli elenchi. Ma ha ritenuto
tali vuoti non suscettivi di menomare in misura rilevante l'idoneità
del sistema all'attuazione del precetto di cui all'art. 38, comma
secondo, Cost., costituendo il sistema stesso pur sempre - se raffrontato
ad altro non fondato su elenchi tassativi, ma sguarnito della automaticità
del riconoscimento della causa di lavoro - una effettiva garanzia
per i lavoratori esposti alle malattie professionali.
La sentenza stessa
ha tuttavia avvertito la necessità di adeguare il sistema alle
esigenze della tutela in argomento. Al riguardo, dopo aver escluso
che l'adeguamento sia attuabile in modo soddisfacente mediante sporadici
interventi di modificazione o integrazione delle tabelle in via amministrativa
ex art. 3 del detto D.P.R. n. 1124 del 1965, ha segnalato al Governo
e al Parlamento l'opportunità ed urgenza dell'adozione in via
legislativa di un sistema misto, che prevede, cioè, sia la
formazione delle tabelle sia la possibilità , per tutti i lavoratori,
di provare l'eziologia professionale di una malattia non compresa
nelle medesime. Ed ha sottolineato come tale soluzione sia stata sollecitata
con una raccomandazione della Commissione della Comunità europea
del 23 luglio 1962 (Gazzetta Ufficiale CEE 31 agosto 1962, n. 80)
e sia già stata attuata dalla Repubblica federale tedesca con
legge 20 aprile 1963.
Con la successiva
sentenza n. 140 del 1981, questa Corte ha nuovamente dichiarato non
fondata la questione ora riproposta, argomentando da ciò ,
che era frattanto intervenuto il D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, di
aggiornamento e di modificazione delle tabelle - secondo quanto previsto
dall'art. 3 del D.P.R. n. 1124 del 1965 - con il quale era stato aumentato
il numero delle malattie tabellate e delle lavorazioni morbigene,
e che le voci e sottovoci di queste erano state formulate in modo
particolarmente generico, cosicché il sistema aveva acquistato
maggiore flessibilità .
6. Il risultato
della comparizione, operata da questa Corte con la sentenza n. 206
del 1974, tra vantaggi e svantaggi per i lavoratori del sistema tabellare,
vale a dire la ravvisata prevalenza dei vantaggi che ha indotto allora
questa Corte a ritenere non fondata la questione ora riproposta, poggia
sull'individuazione di un equilibrio realizzato dal sistema stesso
tra interesse all'accertamento presuntivo dell'eziologia professionale,
ma ad area (ontologica e temporale) limitata, ed interesse ad allargare,
sia pure con i mezzi di prova ordinari, l'area medesima.
E tuttavia tale
equilibrio é considerato come prossimo al punto di rottura
dalla sentenza stessa che segnala al Governo e al Parlamento "l'opportunità
e l'urgenza" dell'adozione di un sistema misto.
Né diversamente
può dirsi della sentenza n. 140 del 1981, la quale, argomentando
- oltre che dall'aumento tabellare, nel frattempo intervenuto, del
numero delle malattie e delle lavorazioni morbigene, dalla formulazione
generica delle voci e sottovoci di queste ultime - trae conclusioni
ispirate all'esigenza di una interpretazione o applicazione meno rigorosa
della tassatività degli elenchi.
In ogni caso non
può ignorarsi, perché fa parte della comune esperienza,
l'intervenuto progresso delle tecnologie diagnostiche, anche e particolarmente
nel settore della medicina del lavoro, progresso che implica da un
lato l'allargamento delle ipotesi di massima probabilità di
eziologia professionale di date malattie, definibili come tipiche,
dall'altro l'aumento del tasso di agevolezza e di attendibilità
dell'indagine su tale eziologia, quando l'indagine non é, come
nelle ipotesi ora indicate, già scontata.
Né può
ignorarsi l'intervenuto sviluppo, anche fortemente innovativo, delle
tecnologie produttive, sviluppo che implica l'incremento dei fattori
di rischio delle malattie professionali.
E dunque é
alterato il rapporto di rilevanza tra i due interessi in gioco sopraindicati
(l'interesse all'accertamento presuntivo si é attenuato, mentre
ha acquistato spessore l'interesse all'allargamento dell'area della
eziologia), sicché la presunzione nascente dalle tabelle é
divenuta insufficiente a compensare il divieto dell'indagine aperta
sulla causa di lavoro. E ciò non solo per quel concerne l'individuazione
di nuove malattie, ma anche per quel che concerne gli ostacoli che
all'accertamento dell'eziologia professionale delle malattie può
opporre la distanza temporale fra la causa patologica e la manifestazione
morbosa.
Alla luce di tale
situazione - della cui emersione ha mostrato di darsi carico il Governo,
aggiornando e modificando le tabelle con il D.P.R. n. 482 del 1975
- acquistano particolare rilievo le sollecitazioni dirette, in vari
ordinamenti e a vari livelli, all'abbandono del sistema tabellare
chiuso per un sistema misto con liste aperte, nonché l'effettiva
adozione di un siffatto sistema da parte di più legislazioni
europee.
La questione deve
pertanto ritenersi fondata.
7. Ciò
postula non soltanto l'aggiornamento con adeguata frequenza degli
elenchi delle malattie tipiche, ma anche e soprattutto il riconoscimento
che il sistema tabellare ora in vigore si pone in contrasto con il
precetto costituzionale consacrato nell'art. 38, comma secondo, della
Costituzione in quanto, in aggiunta alla previsione tabellare, non
consente (nell'ambito delle attività protette industriali e
agricole di cui rispettivamente agli artt. 1, 206, 207 e 208 del D.P.R.
n. 1124 del 1965) l'indagine sull'eziologia professionale delle malattie
indipendentemente dagli elenchi stabiliti e dai tempi della manifestazione
morbosa richiesti dalla legge.
Va dunque dichiarata
l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 38,
comma secondo, Cost., dell'art. 3, comma primo, del D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione
contro le malattie professionali nell'industria é obbligatoria
anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate
concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione
specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse,
purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata
la causa di lavoro".
Va altresì
dichiarata l'illegittimità , in riferimento allo stesso parametro,
dell'art. 211, comma primo, del detto decreto n. 1124, nella parte
in cui non contiene analoga previsione per l'assicurazione contro
le malattie professionali nell'agricoltura.
Va ancora dichiarata
l'illegittimità costituzionale, in riferimento allo stesso
parametro, dell'art. 134, comma primo del detto D.P.R. n. 1124, nella
parte in cui, per l'ipotesi di abbandono da parte dell'assicurato
della lavorazione morbigena, stabilisce che le prestazioni previdenziali
previste per le malattie professionali nell'industria sono dovute
sempreché le manifestazioni morbose si verifichino entro un
termine.
Dalla dichiarazione
di illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R. n. 1124
del 1965 rimane assorbita, stante la correlazione fra tale articolo
e l'art. 144 dello stesso D.P.R. n. 1124 del 1965, quella concernente
la legittimità costituzionale di quest'ultima disposizione.
Dalla predetta
dichiarazione di illegittimità e dalle altre qui pronunciate
rimangono assorbite tutte le altre questioni.
In relazione alla
pronuncia concernente l'art. 134, comma primo, del D.P.R. n. 1124
del 1965, va infine dichiarata ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n.
87, l'illegittimità costituzionale, in riferimento allo stesso
parametro, dell'art. 254 del detto decreto, nella parte in cui, per
l'ipotesi di abbandono da parte dell'assicurato della lavorazione
morbigena, stabilisce che le prestazioni previdenziali previste per
le malattie professionali nell'agricoltura sono dovute sempreché
le manifestazioni morbose si verifichino entro un termine.
P.Q.M.
La Corte Costituzionale
Dichiara l'illegittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost.,
dell'art. 3, comma primo, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo
unico delle leggi sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
e le malattie professionali), nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione
contro le malattie professionali nell'industria é obbligatoria
anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate
concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione
specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse,
purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata
la causa di lavoro";
Dichiara l'illegittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost.,
dell'art. 211, comma primo, del detto D.P.R. n. 1124 del 1965, nella
parte in cui non prevede che l'assicurazione é obbligatoria
anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle concernenti
malattie professionali nell'agricoltura e da quelle causate da una
lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle
stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque
provata la causa di lavoro;
Dichiara l'illegittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost.,
dell'art. 134, comma primo, del detto D.P.R. n. 1124 del 1965 dalla
parola "sempreché " alla fine;
Dichiara, infine,
ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale,
in riferimento allo stesso parametro, dell'art. 254 del detto D.P.R.
n. 1124 del 1965, dalla parola "sempreché " alla
fine.
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