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Sentenza Corte Costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali - Indennizzabilità delle malattie professionali
Ritenuto in fatto

1. Il Pretore di Bologna, nella causa civile tra Cammellotto Elio e INAIL, vertente sulla indennizzabilità della ipoacusia, ha sollevato, con ordinanza emessa il 17 maggio 1982 (reg. ord. n. 470 del 1982), questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 Cost., dell'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), correlato alla Tabella all. n. 4, voce n. 44, come modificata dal D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, in quanto indica tassativamente le lavorazioni morbigene ai fini dell'indennizzabilità della malattia professionale dell'ipoacusia.

Ad avviso del Pretore - il quale ricorda come sulla questione si sia già espressa, nel senso della non fondatezza, la Corte Costituzionale con le sentenze nn. 206 del 1974 e 140 del 1981 - la previsione tassativa delle lavorazioni morbigene alle quali il lavoratore deve essere adibito, ai fini del riconoscimento della sordità da rumori come malattia professionale, introduce una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori che svolgono altre attività nel medesimo ambiente, e sono esposti alla stessa causa patogena, con conseguente lesione dell'art. 3 Cost..

Appare inoltre violato l'art. 38, comma secondo, Cost., poiché i lavoratori in ultimo indicati vengono privati di tutela assicurativa nonostante l'oggettiva esposizione al rischio.

Infine, é prospettata la lesione dell'art. 32, comma primo, Cost., atteso che la disciplina censurata esclude l'indennizzo nel caso di lesione del diritto soggettivo alla salute del lavoratore non addetto specificamente a lavorazioni morbigene.

2. Analoghe questioni di legittimità costituzionale del suindicato art. 3 del D.P.R. n. 1124 del 1965 in relazione alla voce n. 44 della Tabella all. n. 4 sono state sollevate - censurando la tassatività dell'indicazione tabellare delle lavorazioni morbigene - in riferimento agli artt. 3, 35 e 38 Cost., in cause vertenti sull'indennizzabilità dell'ipoacusia, contratta nell'esercizio di attività lavorative non comprese tra le lavorazioni patogene tabellate, dalle seguenti autorità giudiziarie:

Pretore di Lecco, nella causa tra Tavola Francesco e INAIL, con ordinanza emessa il 21 maggio 1986 (reg. ord. n. 528 del 1986) nonché nella causa tra Fumagalli Carlo e INAIL, con ordinanza emessa il 30 maggio 1986 (reg. ord. n. 570 del 1986), e nella causa tra Di Maggio Giuseppe e INAIL, con ordinanza emessa il giorno 8 luglio 1986 (reg. ord. n. 639 del 1986) (la seconda e la terza ordinanza sono motivate "per relationem" alla prima);

Pretore di Torino, nella causa tra Calosso Sebastiano e INAIL con ordinanza emessa il giorno 8 maggio 1981 (reg. ord. n. 600 del 1981).

3. Il Pretore di Genova, nella causa civile tra Vitale Ernestina e INAIL, vertente sulla costituzione della rendita a favore dei superstiti in seguito a decesso del lavoratore per mesotelioma pleurico, ha sollevato, con ordinanza emessa il 27 luglio 1982 (reg. ord. n. 670 del 1982), questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 144 del D.P.R. n. 1124 del 1965, modificato dall'art. 2 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, correlato alla Tabella all. n. 8 (Lavorazioni per le quali é obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi), nella parte in cui limitano alla asbestosi l'indennizzabilità delle conseguenze, dirette e indirette, dell'esposizione a rischio di inalazione di fibre e polveri di amianto.

Osserva il Pretore che il mesotelioma pleurico (forma tumorale maligna provocata dall'esposizione all'inalazione di fibre di amianto) non rientra tra le malattie professionali coperte da assicurazione, atteso che la normativa denunciata tutela esclusivamente il rischio di asbestosi: tale regolamentazione sembra tuttavia in contrasto con i suindicati precetti costituzionali.

Con l'art. 38 Cost., poiché ci si trova in presenza di una conseguenza dell'esposizione a rischio più grave di quella presa in considerazione dalla legge, che viene tutelata solo se tra essa e l'esposizione a rischio si frapponga una malattia meno grave (l'asbestosi), che possa essere ritenuta causa del mesotelioma pleurico.

Con l'art. 3 Cost., in quanto, a differenza della maggior parte delle malattie professionali elencate nelle Tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 1965, nelle quali alla lavorazione morbigena fa riscontro una generica indicazione di malattie ("malattie causate da"), nella specie é indicata una ben precisa malattia (l'asbestosi), con conseguente limitazione della tutela.

4. Il Pretore di Ancona, nella causa civile tra Verdenelli Nardino e l'INAIL, vertente sulla costituzione di rendita per malattia professionale (broncopneumopatia causata da agenti connessi alla lavorazione agricola), ha sollevato, con ordinanza emessa il 29 ottobre 1981 (reg. ord. n. 793 del 1981), questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 38 Cost., della voce n. 21 della Tabella all. n. 5 al D.P.R. n. 1124 del 1965, in quanto subordina la tutela del lavoratore alla dimostrazione che la malattia é derivata dall'inalazione di specifiche sostanze.

5. É intervenuto nei giudizi promossi con le ordinanze n. 670 del 1982 e nn. 528, 570 e 639 del 1986 il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato sollecitando la declaratoria di non fondatezza delle proposte questioni, alla stregua dei principi già affermati dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 206 del 1974 e n. 140 del 1981, nelle quali é stata riconosciuta la legittimità del c.d. sistema tabellare al quale é informata l'assicurazione contro le malattie professionali.

6. In tutti i suindicati giudizi di legittimità si é costituito l'INAIL, deducendo l'infondatezza delle questioni di legittimità .

Per quanto concerne l'asserito contrasto tra la normativa denunciata e gli artt. 3 e 38 Cost., osserva l'Istituto che la questione é già stata esaminata e decisa, nel senso della non fondatezza, dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 206 del 1974.

Con detta sentenza la Corte, dopo aver affermato, tra l'altro, che "il sistema tabellare costituisce - in linea di massima - una effettiva garanzia per i lavoratori interessati alla copertura del rischio delle malattie professionali, dal momento che l'adozione di un diverso sistema, con il quale fosse giuridicamente ammessa la tutela assicurativa per le malattie professionali senza specificazione delle malattie stesse e delle lavorazioni considerate patogene, comporterebbe necessariamente un rigoroso onere di prova, a carico degli interessati", e che, pertanto, "un tale sistema offrirebbe alla generalità dei lavoratori, e soprattutto alle categorie impegnate nelle lavorazioni di maggiore pericolosità sotto il profilo morbigeno, e quindi più degli altri meritevoli di tutela, garanzie di gran lunga inferiori rispetto alle attuali, connesse all'automatismo del riconoscimento della causa di lavoro", ha ritenuto di poter riconoscere "la legittimità costituzionale del vigente sistema tabellare, come strumento idoneo ad attuare il disposto dell'art. 38, comma secondo, della Costituzione, con le maggiori garanzie per i lavoratori di speditezza di accertamento e quindi anche di certezza giuridica".

L'elaborazione concettuale così svolta é stata inoltre ribadita dalla Corte Costituzionale con la successiva sentenza n. 140 del 1981.

Quanto all'asserita violazione dell'art. 32 Cost., dedotta dal Pretore di Bologna (reg. ord. n. 470 del 1982), ad avviso dell'Istituto essa non sussiste, alla luce della funzione che l'ordinamento assegna all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che é una funzione indennitaria, ma limitata, per l'appunto, all'ambito del rischio professionale, restando affidata la tutela generale della salute dei cittadini ad altre istituzioni (come il Servizio sanitario nazionale).

7. Hanno chiesto l'accoglimento delle dedotte questioni di legittimità costituzionale, svolgendo, nei rispettivi atti di costituzione, argomentazioni analoghe a quelle poste a fondamento delle ordinanze di rimessione, Commelotto Ennio, Calosso Sebastiano e Verdenelli Nardino.

8. Nel corso del procedimento civile vertente tra Gallina Adda e l'INAIL, nel quale la ricorrente richiedeva la corresponsione della rendita per una malattia professionale (ipoacusia) manifestatasi successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, oltre il termine massimo di indennizzabilità previsto dall'art. 134, comma primo, D.P.R. n. 1124 del 1965 il Pretore di Vercelli, con ordinanza emessa il 27 gennaio 1982 (reg. ord. n. 216 del 1982), ha sollevato questione di legittimità costituzionale della suindicata disposizione, correlata all'allegato n. 4, modificato con D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, in riferimento agli artt. 3, 24, comma primo, e 38, comma secondo, Cost., nella parte in cui la norma denunziata non consente l'esercizio e la tutelabilità giurisdizionale del diritto alla prestazione previdenziale per le tecnopatie che, sebbene previste dal sistema tabellare, siano insorte dopo il termine massimo di indennizzabilità , impedendo così di accertarne e provarne l'eventuale nesso eziologico con la pregressa lavorazione morbigena.

Ad avviso del Pretore la questione é rilevante - in quanto, essendosi nella specie la malattia manifestata oltre il termine massimo fissato dalla legge, alla stregua della normativa denunciata il giudizio dovrebbe essere definito con una decisione di rigetto - e non manifestamente infondata, in riferimento ai suindicati parametri.

Osserva l'ordinanza che, in linea generale, il principio di eguaglianza, anche nel settore assistenziale, impone che situazioni oggettivamente o subiettivamente omogenee vengano a fruire di pari trattamento normativo, ogni qualvolta non sussistono elementi razionali a suffragio di una loro diversificazione.

Nella specifica materia, l'art. 38, comma secondo, Cost., riconoscendo ai lavoratori il diritto ad un'assistenza sociale adeguata per i casi di infortunio, di malattia, di invalidità e vecchiaia, o di disoccupazione involontaria, tutela in via principale l'esigenza di un indefettibile "adeguamento" dei mezzi o dei presidi di carattere previdenziale alle necessità vitali dell'assistibile: ma per implicito lascia alla discrezionalità del legislatore ordinario il compito di regolare le "modalità " tecnicamente più idonee per l'esercizio di quel diritto.

Tuttavia, se con la norma suddetta sono compatibili, in termini assoluti, gli interventi legislativi rivolti a disciplinare (eventualmente con la fissazione di condizioni e di termini) l'insorgenza e la tutelabilità del diritto in questione, vi possono di certo contrastare, in termini relativi, quelle "modalità " che, per difetto di coordinamento con altri fondamentali principi o per loro intrinseca irrazionalità , finiscano col rendere "difficoltoso", o addirittura "impossibile", il suo esercizio.

Ora - prosegue l'ordinanza - non v'é dubbio che la previsione normativa di condizioni temporali per l'acquisto del diritto alla prestazione previdenziale possa rientrare "nei modi legittimi di esercizio della funzione legislativa", quando, nel perseguire il fine di una sollecita certezza nei rapporti giuridici, presti ossequio a "dati di rilievo sanitario e statistico" (Corte Cost., 26 aprile 1971, n. 80). Però , se questi dati d'esperienza media provocano un ingiustificato "livellamento" di situazioni obiettivamente differenziate, essendo suscettibili di smentita caso per caso, non può non riaffiorare l'esigenza di intangibilità del "nucleo minimo" del diritto costituzionalmente garantito. Sicché l'imporre rigidamente, e senza alcun temperamento, lo stesso periodo massimo d'indennizzabilità anche per certe tecnopatie, le quali sono clinicamente rilevabili in connessione con la lavorazione morbigena molto al di là dello spirare di quel periodo, significa vanificare con modalità tecnicamente irragionevoli l'esercizio del diritto sancito dall'art. 38, comma secondo, Cost.

Ne deriva che, trattandosi di infermità caratterizzate da una sintomatologia subdola e spesso quiescente, ben può darsi che i presupposti di insorgenza del diritto all'indennizzo vengano a manifestarsi in modo percettibile unicamente dopo il decorso del termine "ex lege"; ciò comporta che l'astratto suo titolare lo viene a perdere, contro ogni corretta logica giuridica, prima ancora di poterlo materialmente acquisire e far valere nelle forme più opportune.

Di conseguenza, é vanificata a priori da un esito precostituito "in negativo" anche la possibilità di agire giudizialmente per la tutela di siffatto diritto - in violazione dell'art. 24, comma primo, Cost. - poiché il "livellamento" "ex lege" del periodo di indennizzabilità impone al giudice il rigetto "in limine", per infondatezza della domanda, senza consentire all'attore che la propone alcuna possibilità di comprovarne il fondamento attraverso la dimostrazione rigorosa di un nesso eziologico fra la lavorazione morbigena e la tecnopatia manifestatasi (dimostrazione che non potrebbe mai essere, "ex ante", esclusa con tranquillità per mero effetto di dati statistici o di massime d'esperienza).

9. Il Pretore di Padova, con due ordinanze sostanzialmente eguali emesse il 10 marzo 1982 nei procedimenti vertenti tra Maretto Nillo, SNIA VISCOSA S.p.a. ed altro (reg. ord. n. 317 del 1982) e tra Pittalis Salvatore, INAIL e altra (reg. ord. n. 318 del 1982), nei quali si controverteva sull'indennizzabilità di malattie professionali denunciate oltre il termine fissato dalla legge, ha sollevato, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 134, comma primo, del D.P.R. n. 1124 del 1965, e della Tabella all. 4 al medesimo D.P.R., e successive modificazioni, in riferimento agli artt. 32, comma secondo, e 3 Cost.

Il suddetto art. 134 prevede che il diritto alle prestazioni dell'INAIL per le malattie professionali é ammesso "sempreché la inabilità o la morte si verifichi entro il periodo di tempo che per ciascuna malattia é indicato nella tabella allegato n. 4"; e quest'ultima prevede appunto i singoli periodi massimi di indennizzabilità della cessazione del lavoro.

Ad avviso del Pretore, tale criterio - che sembra partire dal presupposto dell'assoluta certezza del periodo massimo di tempo entro il quale, dopo la cessazione dell'attività morbigena, possono manifestarsi i chiari sintomi della eventuale malattia professionale contratta a causa ed in occasione dello svolgimento della lavorazione tutelata - appare arbitrario, poiché é un dato di comune conoscenza che, nel campo della medicina del lavoro, certezze del genere non esistono, attesa la estrema variabilità degli elementi e degli agenti nocivi che possono provocare la malattia, la proporzione anche molto differente che essi possono assumere tra di loro, nonché il ben diverso grado di reazione e/o di resistenza che può sussistere tra i vari organismi sottoposti alla loro azione (ad es. per ragioni di età o di robustezza).

D'altronde, di tale mancanza di certezza in materia mostra di essersi avveduto anche il legislatore, tanto vero che, a distanza di dieci anni dalla promulgazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, ha emanato, con il D.P.R. n. 482 del 1975, la nuova Tabella all. 4, nella quale, oltre ad un aumento e ad una migliore specificazione delle lavorazioni tutelate, sono stati anche allungati, in molti casi, i periodi massimi di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro. Tuttavia, tenendo anche presenti i continui aggiornamenti tecnologici delle lavorazioni industriali, che rendono pressoché impossibile un altrettanto tempestivo aggiornamento delle previsioni normative, anche con tali parziali "correttivi" l'attuale sistema si rivela del tutto insufficiente ed inadeguato ad una efficace ed effettiva tutela contro le malattie professionali, allorquando queste si manifestano dopo un lasso di tempo più lungo, e comunque maggiore del periodo massimo previsto dalla legge.

Viene quindi denunciato il contrasto della norma suindicata con l'art. 38, comma secondo, Cost. - in quanto ai lavoratori non vengono "assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita" in caso di malattia professionale ed invalidità ; e con l'art. 3 Cost. - in quanto vi é una evidente disparità di trattamento tra lavoratori esposti agli stessi rischi professionali in relazione alla diversa epoca di manifestazione dei sintomi dell'eventuale malattia professionale da essi contratta.

10. Il Tribunale di Alessandria - con ordinanza emessa il 29 gennaio 1983 (reg. ord. n. 158 del 1983) nella causa civile vertente tra Paris Narciso e l'INAIL - ha impugnato anch'esso l'art. 134, comma primo, del D.P.R. n. 1124 del 1965, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., svolgendo, in relazione a fattispecie similare considerazioni analoghe a quelle precedentemente riassunte.

11. A loro volta, il Pretore di Torino - con due ordinanze emesse rispettivamente il 3 febbraio 1981 (reg. ord. n. 202 del 1981) nella causa civile tra Morano Giuseppe e INAIL, e l'8 maggio 1981 (reg. ord. n. 600 del 1981) nella causa tra Calosso Sebastiano e INAIL -, il Pretore di Aosta -con ordinanza emessa il 17 ottobre 1983 (reg. ord n. 6 del 1984) nella causa tra Lombardo Giuseppe e INAIL -, ed il Tribunale di Reggio Emilia - con ordinanza emessa il 20 gennaio 1987 (reg. ord. n. 106 del 1987) nella causa tra Cantagalli Otello e INAIL - hanno censurato lo stesso art. 134, comma primo (erroneamente indicato come comma secondo nelle ordinanze n. 105 del 1987 e n. 202 del 1981), in riferimento al solo art. 38, comma secondo, Cost., per ragioni analoghe a quelle sopra indicate, in relazione a fattispecie similari.

12. Nei suindicati giudizi di legittimità costituzionale (eccettuato quello promosso con ord. n. 600 del 1981 del Pretore di Torino) é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, concludendo nel senso dell'infondatezza della questione.

Ad avviso dell'interveniente la previsione tabellare della tecnopatia indennizzabile é strettamente collegata al termine di indennizzabilità e da esso dipende, cosicché , ove la si consideri a prescindere dal detto termine, nessun diritto, nemmeno potenziale, fa sorgere in testa al lavoratore.

Invero, la previsione di un termine entro cui opera la presunzione di indennizzabilità di una malattia contratta dal lavoratore addetto ad una delle lavorazioni indicate nella tabella all. n. 4 al D.P.R. n. 1124 del 1965, rappresenta il necessario completamento di un sistema di tutela fondato appunto sulla presunzione di un rapporto causale intercorrente tra determinate lavorazioni e determinate malattie: sistema che naturalmente presenta il fondamentale vantaggio di esonerare senz'altro il lavoratore da qualunque prova del nesso eziologico tra la malattia contratta e la lavorazione eseguita. Ma é ovvio che detto nesso, intanto può essere presunto, in quanto le manifestazioni morbose denunciate abbiano una effettiva correlazione temporale con l'esposizione a rischio, la cui concreta determinazione é stata fatta dal legislatore sulla base delle attuali conoscenze scientifiche.

Ne discende che la norma censurata, valutata nel complesso del sistema entro il quale é inserita, non appare affatto in contrasto con il principio sancito dall'art. 38, comma secondo, Cost.

La legittimità del sistema é stata già più volte affermata dalla Corte Costituzionale.

Invero, il fatto che il legislatore abbia ritenuto di dover porre un limite temporale, sufficientemente ampio, successivo alla cessazione dell'attività lavorativa per la riconoscibilità del diritto alla prestazione per le malattie professionali, non contrasta né con l'art. 3, né con l'art. 38 Cost., dovendosi ritenere che detto termine - che non nega il diritto all'indennizzo, né introduce una irrazionale limitazione all'esercizio del relativo diritto - si limiti a prevedere che le condizioni richieste si verifichino entro un dato periodo di tempo. E ciò rientra nei modi legittimi di esercizio della funzione legislativa. Infatti, la fissazione di quel termine non costituisce il risultato di una mera scelta arbitraria e ingiustificata, ma, da una parte, tiene conto della esperienza sanitaria e dei rilievi di natura statistica che indicano il tempo medio entro il quale, a partire dalla cessazione della esposizione all'ambiente ritenuto morbigeno, può insorgere la specifica tecnopatia, e, dall'altra, tiene in giusta misura conto delle esigenze dell'ente assicuratore, i cui necessari e conseguenti accertamenti sarebbero resi tanto più difficoltosi, quanto più lontana nel tempo sia la cessazione dell'attività lavorativa morbigena. La mancata previsione di qualsiasi termine nuocerebbe alla certezza dei rapporti giuridici, che é una esigenza universalmente avvertita anche nel campo dei rapporti previdenziali (cfr. sentenze Corte Cost. nn. 80 del 1971, 206 del 1974 e 32 del 1977, nonché , recentemente la sentenza n. 127 del 1981 e la sentenza n. 140 del 1981).

13. L'INAIL si é costituito in sette dei giudizi (manca la costituzione in quello promosso con l'ordinanza n. 158 del 1983 del Tribunale di Alessandria), richiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Premesso infatti che, secondo l'uniforme indirizzo della dottrina e della giurisprudenza, il periodo massimo costituisce una "condicio iuris" per l'indennizzabilità, nel senso che intanto può essere riconosciuto il carattere professionale di una delle malattie tassativamente elencate in tabella, in quanto la malattia stessa insorga entro determinati periodi di tempo dalla cessazione dell'attività morbigena, osserva l'Istituto che dette limitazioni temporali non sono ascrivibili a mero arbitrio, ma rispondono ad una esigenza di certezza in rapporto a valutazioni fondate su criteri scientifici e statistico-sanitari circa i possibili tempi di insorgenza delle malattie dopo la cessazione dell'esposizione a specifici rischi professionali.

Il legislatore, del resto, segue costantemente l'evoluzione della scienza medica, adeguando ai suoi suggerimenti i detti limiti temporali, così come si é verificato con il D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, che li ha notevolmente ampliati.

Nessun contrasto sembra quindi sussistere con il precetto costituzionale, essendo i predetti limiti temporali fissati in rapporto ai possibili tempi di verificazione delle malattie professionali e per evitare le estreme difficoltà di accertamento, quali si avrebbero ove si dovesse risalire indeterminatamente nel tempo alla ricerca di possibili nessi eziologici con lavorazioni protette.

Né sembra conferente il richiamo al precetto posto dall'art. 24 Cost., nella parte in cui prevede che "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi", poiché la norma suindicata "essendo volta a tutelare il diritto processuale d'azione, non può dirsi invocata a giusta ragione nei casi in cui difetti positivamente la titolarità del diritto sostantivo che si vorrebbe far valere in giudizio" (Corte Cost., sent. n. 140 del 1981). E, nella specie, non sembra potersi dubitare che la titolarità del diritto sostantivo si estingue con il superamento del termine dalla cessazione delle lavorazioni morbigene, che l'ordinamento di volta in volta pone perché possa essere riconosciuto "iuris et de iure" il nesso eziologico di eventuali infermità con tecnopatie tabellate.

14. Hanno, per contro, sollecitato l'accoglimento della questione di legittimità , come proposta dai giudici "a quibus", Calosso Sebastiano, Gallina Adda e la SNIA VISCOSA S.p.a., costituitesi avanti a questa Corte.

Considerato in diritto

1. Le questioni sollevate con le ordinanze di rimessione sono in parte identiche, in parte concesse, in quanto riguardano la normativa, desumibile da alcune disposizioni del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle leggi sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali) riflettente principi e concernente aspetti essenziali dell'assicurazione contro le malattie professionali. Pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con un'unica sentenza.

2. Le disposizioni in parola sono:

a) l'art. 3, comma primo, del D.P.R. n. 1124 con il quale é stabilito che l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria riguarda le (sole) malattie indicate nella tabella allegata n. 4, che siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa: la norma racchiusa in tale disposizione é particolarmente espressiva del carattere saliente del sistema tabellare - la tassatività, di cui si dirà appresso - ed é impugnata da un considerevole numero delle ordinanze in epigrafe;

b) l'art. 144 dello stesso D.P.R. n. 1124 (Capo VIII del titolo I, concernente disposizioni speciali per la silicosi e l'asbestosi in materia di assicurazione contro le malattie professionali nell'industria) prevede che fra le malattie contemplate dall'art. 3 é compresa l'asbestosi, contratta nell'esercizio delle lavorazioni specificate nella tabella allegata n. 8: la norma é espressiva, per un settore delle malattie professionali nell'industria, dello stesso principio suindicato ed é impugnata dall'ordinanza reg. ord. n. 670 del 1982;

c) l'art. 211 dello stesso D.P.R. n. 1124, con il quale é stabilito che l'assicurazione contro le malattie professionali nell'agricoltura riguarda le (sole) malattie indicate nella tabella allegata n. 5, che siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa: la norma racchiusa in tale disposizione é espressiva per l'assicurazione contro le malattie professionali nell'agricoltura del suindicato principio della tassatività ed é impugnata implicitamente, ma univocamente, dall'ordinanza reg. ord. n. 793 del 1981 con il riferirsi alla tabella allegata n. 5, destinata a specificare le lavorazioni nell'esercizio e a causa delle quali sono contratte le dette malattie;

d) l'art. 134, comma primo, dello stesso D.P.R. n. 1124, con il quale, per le malattie professionali nell'industria, é stabilito che le prestazioni previdenziali sono dovute anche nel caso che l'assicurato abbia cessato di prendere parte alle suindicate lavorazioni morbigene (solo) se l'inabilità o la morte si verifichi entro il periodo di tempo indicato per ciascuna malattia nella tabella allegata n. 4: la norma racchiusa nell'art. 134, comma primo, é espressiva per le malattie professionali nell'industria del principio della tassatività sotto l'aspetto temporale ed é impugnata dal maggior numero delle ordinanze di rimessione.

I caratteri propri del cosiddetto "sistema tabellare" come delineati dalla normativa in argomento consistono:

a) nella predeterminazione, mediante elenchi tassativi, di malattie "tipiche", cioé ritenute, allo stato delle conoscenze scientifiche e dei dati di esperienza statisticamente rilevati, eziologicamente derivanti da un dato agente patogeno o di malattie "causate da" un dato agente patogeno, agente patogeno costituente in entrambi i casi il fulcro della tassatività , con l'indicazione, del pari tassativa, delle lavorazioni morbigene, cioé ritenute pregiudizievolmente espositive del lavoratore al detto agente patogeno, indicazione specificativa dell'eziologia professionale delle malattie;

b) nella predeterminazione del periodo di tempo massimo entro il quale la malattia deve manifestarsi per essere (eziologicamente riconducibile a causa professionale e quindi) indennizzabile.

3. É ovvio che il sistema si fonda su presunzioni, che operano a vantaggio del lavoratore.

In particolare, qualora le tabelle contengano l'indicazione di malattie tipiche, e delle lavorazioni morbigene, sono presunti sia il carattere professionale della data malattia astrattamente considerata (l'eziologia fra un dato tipo di malattia e un certo agente patogeno tramite date lavorazioni), sia il carattere professionale della malattia concreta il cui portatore sia stato addetto a quelle lavorazioni; mentre, qualora le tabelle contengano l'elencazione di malattie indicate come "malattie causate da" un dato agente patogeno e delle lavorazioni morbigene, é comunque presunto il carattere professionale della malattia concreta, il cui portatore sia stato addetto a quelle lavorazioni.

La tassatività del sistema tabellare implica peraltro che solo le malattie tipiche, e quelle connesse a date lavorazioni e, tramite le medesime, ad un dato agente patogeno, sono coperte dall'apposita tutela previdenziale. Di modo che da un lato gli assicurati fruiscono del beneficio che tale indennizzabilità é resa estremamente agevole attraverso le cennate presunzioni. Ma dall'altro essi scontano le conseguenze della tassatività, nel senso che non é loro consentito provare secondo le regole ordinarie il carattere professionale di malattie non tipiche, o non riconducibili ad un certo agente patogeno tramite lavorazioni specificamente indicate, malattie che sono pertanto non tutelate anche se in ipotesi derivanti da causa professionale.

Analogamente accade per i limiti temporali di manifestazione delle malattie. Per le malattie come sopra indennizzabili che si manifestino nei termini massimi di tempo indicati per ciascuna di esse, il carattere professionale é presunto, anche se esse non si manifestino immediatamente. Per converso non é consentito provare secondo le regole ordinarie l'eziologia professionale delle malattie che, anche se comprese negli elenchi, si manifestino oltre quel termine.

4. Contro le cennate esclusioni e limitazioni si appuntano le critiche dei giudici "a quibus" i quali tutti sostanzialmente sostengono che per tali suoi effetti negativi, derivanti dalla "tassatività", il sistema tabellare, nelle norme rispettivamente censurate, presenta considerevoli vuoti di tutela e pertanto si pone in contrasto con l'art. 38, comma secondo, Cost. (per quanto concerne la mancata considerazione di lavorazioni morbigene diverse da quelle indicate nella tabella ai fini l'indennizzabilità dell'ipoacusia, cfr. reg. ord. n. 470 del 1982; analogamente n. 528 del 1986, n. 570 del 1986, n. 639 del 1986, n. 600 del 1981; per quanto concerne la mancata considerazione di malattie diverse dalla asbestosi, la sola indicata nella tabella n. 8, fra quelle causate dall'agente patogeno pur indicato nella stessa tabella, cfr. reg. ord. n. 670 del 1982; per quanto concerne la mancata considerazione di broncopneumopatie causate da agenti patogeni connessi alla lavorazione agricola diversi da quelli indicati nella tabella, cfr. reg. ord. n. 793 del 1981; per quanto concerne la mancata considerazione di malattie manifestatesi oltre il decorso dei termini temporali indicate nelle tabelle cfr. reg. ord. n. 216 del 1982, reg. ord. n. 317 del 1982, reg. ord. n. 318 del 1982, reg. ord. n. 158 del 1983, reg. ord. n. 202 del 1981, reg. ord. n. 600 del 1981, reg. ord. n. 6 del 1984, reg. ord. n. 105 del 1987).

Alcuni dei detti giudici "a quibus" sostengono che le cennate esclusioni e limitazioni feriscano anche gli artt. 3, 24 e 32 Cost.

5. É opportuno esaminare, prima di ogni altra, la questione, posta da tutte le ordinanze di rimessione, di legittimità delle norme di cui si tratta in riferimento all'art. 38, comma secondo Cost.

Questa Corte, con sentenza n. 206 del 1974, ha osservato che il sistema tabellare presenta il "vantaggio della presunzione legale circa l'eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene": presunzione che, una volta accertata l'esistenza di una di tali malattie, esonera (l'assicurato) dall'"ardua prova" della sua diretta dipendenza dall'attività professionale.

Ciò posto, ha riconosciuto che il sistema lascia dei vuoti di tutela in relazione a malattie e lavorazioni non comprese negli elenchi. Ma ha ritenuto tali vuoti non suscettivi di menomare in misura rilevante l'idoneità del sistema all'attuazione del precetto di cui all'art. 38, comma secondo, Cost., costituendo il sistema stesso pur sempre - se raffrontato ad altro non fondato su elenchi tassativi, ma sguarnito della automaticità del riconoscimento della causa di lavoro - una effettiva garanzia per i lavoratori esposti alle malattie professionali.

La sentenza stessa ha tuttavia avvertito la necessità di adeguare il sistema alle esigenze della tutela in argomento. Al riguardo, dopo aver escluso che l'adeguamento sia attuabile in modo soddisfacente mediante sporadici interventi di modificazione o integrazione delle tabelle in via amministrativa ex art. 3 del detto D.P.R. n. 1124 del 1965, ha segnalato al Governo e al Parlamento l'opportunità ed urgenza dell'adozione in via legislativa di un sistema misto, che prevede, cioè, sia la formazione delle tabelle sia la possibilità , per tutti i lavoratori, di provare l'eziologia professionale di una malattia non compresa nelle medesime. Ed ha sottolineato come tale soluzione sia stata sollecitata con una raccomandazione della Commissione della Comunità europea del 23 luglio 1962 (Gazzetta Ufficiale CEE 31 agosto 1962, n. 80) e sia già stata attuata dalla Repubblica federale tedesca con legge 20 aprile 1963.

Con la successiva sentenza n. 140 del 1981, questa Corte ha nuovamente dichiarato non fondata la questione ora riproposta, argomentando da ciò , che era frattanto intervenuto il D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, di aggiornamento e di modificazione delle tabelle - secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 1124 del 1965 - con il quale era stato aumentato il numero delle malattie tabellate e delle lavorazioni morbigene, e che le voci e sottovoci di queste erano state formulate in modo particolarmente generico, cosicché il sistema aveva acquistato maggiore flessibilità .

6. Il risultato della comparizione, operata da questa Corte con la sentenza n. 206 del 1974, tra vantaggi e svantaggi per i lavoratori del sistema tabellare, vale a dire la ravvisata prevalenza dei vantaggi che ha indotto allora questa Corte a ritenere non fondata la questione ora riproposta, poggia sull'individuazione di un equilibrio realizzato dal sistema stesso tra interesse all'accertamento presuntivo dell'eziologia professionale, ma ad area (ontologica e temporale) limitata, ed interesse ad allargare, sia pure con i mezzi di prova ordinari, l'area medesima.

E tuttavia tale equilibrio é considerato come prossimo al punto di rottura dalla sentenza stessa che segnala al Governo e al Parlamento "l'opportunità e l'urgenza" dell'adozione di un sistema misto.

Né diversamente può dirsi della sentenza n. 140 del 1981, la quale, argomentando - oltre che dall'aumento tabellare, nel frattempo intervenuto, del numero delle malattie e delle lavorazioni morbigene, dalla formulazione generica delle voci e sottovoci di queste ultime - trae conclusioni ispirate all'esigenza di una interpretazione o applicazione meno rigorosa della tassatività degli elenchi.

In ogni caso non può ignorarsi, perché fa parte della comune esperienza, l'intervenuto progresso delle tecnologie diagnostiche, anche e particolarmente nel settore della medicina del lavoro, progresso che implica da un lato l'allargamento delle ipotesi di massima probabilità di eziologia professionale di date malattie, definibili come tipiche, dall'altro l'aumento del tasso di agevolezza e di attendibilità dell'indagine su tale eziologia, quando l'indagine non é, come nelle ipotesi ora indicate, già scontata.

Né può ignorarsi l'intervenuto sviluppo, anche fortemente innovativo, delle tecnologie produttive, sviluppo che implica l'incremento dei fattori di rischio delle malattie professionali.

E dunque é alterato il rapporto di rilevanza tra i due interessi in gioco sopraindicati (l'interesse all'accertamento presuntivo si é attenuato, mentre ha acquistato spessore l'interesse all'allargamento dell'area della eziologia), sicché la presunzione nascente dalle tabelle é divenuta insufficiente a compensare il divieto dell'indagine aperta sulla causa di lavoro. E ciò non solo per quel concerne l'individuazione di nuove malattie, ma anche per quel che concerne gli ostacoli che all'accertamento dell'eziologia professionale delle malattie può opporre la distanza temporale fra la causa patologica e la manifestazione morbosa.

Alla luce di tale situazione - della cui emersione ha mostrato di darsi carico il Governo, aggiornando e modificando le tabelle con il D.P.R. n. 482 del 1975 - acquistano particolare rilievo le sollecitazioni dirette, in vari ordinamenti e a vari livelli, all'abbandono del sistema tabellare chiuso per un sistema misto con liste aperte, nonché l'effettiva adozione di un siffatto sistema da parte di più legislazioni europee.

La questione deve pertanto ritenersi fondata.

7. Ciò postula non soltanto l'aggiornamento con adeguata frequenza degli elenchi delle malattie tipiche, ma anche e soprattutto il riconoscimento che il sistema tabellare ora in vigore si pone in contrasto con il precetto costituzionale consacrato nell'art. 38, comma secondo, della Costituzione in quanto, in aggiunta alla previsione tabellare, non consente (nell'ambito delle attività protette industriali e agricole di cui rispettivamente agli artt. 1, 206, 207 e 208 del D.P.R. n. 1124 del 1965) l'indagine sull'eziologia professionale delle malattie indipendentemente dagli elenchi stabiliti e dai tempi della manifestazione morbosa richiesti dalla legge.

Va dunque dichiarata l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., dell'art. 3, comma primo, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria é obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro".

Va altresì dichiarata l'illegittimità , in riferimento allo stesso parametro, dell'art. 211, comma primo, del detto decreto n. 1124, nella parte in cui non contiene analoga previsione per l'assicurazione contro le malattie professionali nell'agricoltura.

Va ancora dichiarata l'illegittimità costituzionale, in riferimento allo stesso parametro, dell'art. 134, comma primo del detto D.P.R. n. 1124, nella parte in cui, per l'ipotesi di abbandono da parte dell'assicurato della lavorazione morbigena, stabilisce che le prestazioni previdenziali previste per le malattie professionali nell'industria sono dovute sempreché le manifestazioni morbose si verifichino entro un termine.

Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R. n. 1124 del 1965 rimane assorbita, stante la correlazione fra tale articolo e l'art. 144 dello stesso D.P.R. n. 1124 del 1965, quella concernente la legittimità costituzionale di quest'ultima disposizione.

Dalla predetta dichiarazione di illegittimità e dalle altre qui pronunciate rimangono assorbite tutte le altre questioni.

In relazione alla pronuncia concernente l'art. 134, comma primo, del D.P.R. n. 1124 del 1965, va infine dichiarata ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale, in riferimento allo stesso parametro, dell'art. 254 del detto decreto, nella parte in cui, per l'ipotesi di abbandono da parte dell'assicurato della lavorazione morbigena, stabilisce che le prestazioni previdenziali previste per le malattie professionali nell'agricoltura sono dovute sempreché le manifestazioni morbose si verifichino entro un termine.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale

Dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., dell'art. 3, comma primo, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle leggi sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali), nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria é obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro";

Dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., dell'art. 211, comma primo, del detto D.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non prevede che l'assicurazione é obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle concernenti malattie professionali nell'agricoltura e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro;

Dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., dell'art. 134, comma primo, del detto D.P.R. n. 1124 del 1965 dalla parola "sempreché " alla fine;

Dichiara, infine, ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale, in riferimento allo stesso parametro, dell'art. 254 del detto D.P.R. n. 1124 del 1965, dalla parola "sempreché " alla fine.

 
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Last Update: Giovedì, 31-Mar-2005