| GU n. 257 del
5 novembre 1925
Vittorio
Emanuele III
per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia
sentito il Consiglio dei Ministri sulla proposta del nostro Ministro
Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i
nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'istruzione
e per l'economia nazionale abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo 1
Le
facoltà universitarie medico-chirurgiche, i comuni del Regno,
le istituzioni pubbliche di beneficenza, le istituzioni di previdenziale
sociale, ed altri enti morali, nonché comitati costituiti allo
scopo, possono essere autorizzati dal ministero dell'interno, di concerto
con quella dell'istruzione, ad istituire scuole-convitto professionali
per l'infermiere.
Gli
enti predetti, qualora dispongono di servizi adeguati alle necessità
del tirocinio tecnico, possono altresì essere autorizzati nelle
forme di cui sopra ad istituire scuole specializzate di medicina pubblica,
igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici.
Articolo 2
Alle
scuole di cui all'articolo precedente qualunque sia l'ente che ne
abbia promossa la istituzione è riconosciuta con decreto del
ministro per l'interno della capacità di compiere tutti i negozi
giuridici necessari per il raggiungimento del loro fine e di stare
in giudizio per le azioni che ne conseguono.
Esse godono del
beneficio del gratuito patrocinio nelle cause attive e passive in
cui sono interessate.
Il
riconoscimento di cui nel primo comma del presente articolo e la approvazione
dello statuto possono seguire con lo stesso atto che concede l'autorizzazione
ad istituire la scuola.
In
mancanza di contraria disposizione dello statuto il consiglio di amministrazione
della scuola è nominato per intero dall'ente che ne ha promosso
l'istituzione.
Articolo 3
I
mezzi finanziari per il funzionamento delle scuole sono costituiti
dai cespiti e dalle entrate loro proprie. Le scuole convitto professionali
per infermiere usufruiscono altresì dei proventi derivanti
dall'esercizio dell'assistenza a norma dell'articolo 6 in base a convenzioni
da stipularsi con gli enti ospedalieri.
Articolo 4
È istituita
una commissione per dare parere:
a) sulle domande
di autorizzazione all'apertura delle scuole di cui all'articolo 1
b) sui progetti
tecnico-sanitari dell'impianto ed il funzionamento delle scuole
c) sulle concessioni
delle agevolazioni finanziarie previste dal presente decreto
d) sui programmi
di insegnamento e d'esame da adottarsi alle scuole
e) sulla nomina
degli insegnanti e sul conferimento dei posti di direzione delle scuole
La
commissione è presieduta dal direttore generale della sanità
pubblica ed è composta:
· del presidente della Croce Rossa italiana o di un suo delegato;
· di due membri nominati dal ministro per l'istruzione rispettivamente
fra i clinici medici ed i clinici chirurgi delle università
regie;
· di un membro nominato dal ministro per l'interno fra i direttori
o primari di ospedali;
· della presidente dell'associazione nazionale fra infermiere
Della commissione
fa parte altresì:
a)
nelle questioni concernenti le scuole-convitto professionali per infermiere:
un membro nominato dal ministro per interno fra persone particolarmente
esperte in tema di assistenza ospedaliera
b)
per le questioni concernenti le scuole specializzate per assistenti
sanitarie visitatrici: un membro nominato dal ministro per interno
fra coloro che abbiano la presidenza o la direzione di una delle dette
scuole
I
membri nominati dei ministri per l'interno e per l'istruzione durano
in carica per un quadriennio e sono sempre rieleggibili.
Articolo 5
Le
scuole, di cui all'articolo 1, sono poste sotto la diretta vigilanza
dei ministeri dell'interno e dell'istruzione.
Il
ministero dell'interno può concorrere a facilitarne la istituzione
della vita oltreché con la concessione delle agevolezze previste
dalla legge 21 aprile 1921, n. 596, e dal regio decreto-legge 30 dicembre
1923, n. 3132 convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473 con il
conferimento di contributo nelle spese di funzionamento a carico del
fondo di lire 100.000 annue che, a cominciare dall'esercizio finanziario
1925-26 sarà stanziato in un apposito capitolo da istituirsi
con decreto del ministro per le finanze nello stato di previsione
della spesa del ministero dell'interno, diminuendosi di eguale somma
lo stanziamento del capitolo provvedimenti profilattici in caso endemie,
epidemie, vigilanza igienica, ecc.
Articolo 6
Le
scuole-convitto professionali per infermiere debbono funzionare presso
un pubblico ospedale medico-chirurgico che abbia sufficiente disponibilità
di servizi in proporzione al numero delle allieve, e provvedere con
le proprie infermiere (capo-sala, infermiere diplomate, allieve) all'assistenza
immediata di una parte almeno delle corsie dell'ospedale.
Qualora,
in una determinata località, non sia possibile istituire scuole-convitto
professionali per infermiere presso ospedali pubblici, il ministero
dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione, può autorizzare
la istituzione di dette scuole anche presso istituti privati, purché
rispondono ai requisiti di cui nel capoverso precedente.
Presso
un medesimo ospedale non può essere istituita più di
una scuola-convitto professionale per infermiere. Qualora però
presso uno stesso ospedale, funzionino contemporaneamente reparti
ospedalieri e reparti clinici, possono gli uni e gli altri istituire
una propria scuola-convitto professionale per infermiere.
Articolo 7
Nelle
scuole-convitto professionali per infermiere, l'insegnamento teorico-pratico,
deve essere impartito da medici di riconosciuto valore, dalla direttrice
e dalle capo-sala.
La
direzione delle scuole-convitto deve essere affidata ad una infermiera
che abbia conseguito in una scuola-convitto italiana il diploma di
cui all'.... Ed il certificato di abilitazione a funzioni direttive
di cui all'.... e che abbia tenuto con lode per almeno un biennio
funzioni direttive dell'assistenza infermiera in un reparto ospitaliero
del regno.
La
disposizione di cui nel precedente capoverso non è applicabile
alle infermiere che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
abbiano la direzione di scuole-convitto professionali per infermiere.
In
via transitoria, e per la durata massima di dieci anni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, la direzione delle scuole-convitto
può essere affidata anche ad infermiere che abbiano seguito
i corsi delle scuole-convitto professionali per infermiere esistenti
alla data del presente decreto e che abbiano tenuto con lode per almeno
un biennio funzioni direttive dell'assistenza infermiera in un reparto
ospitaliero del regno nonché ad infermiere diplomate in scuole-convitto
straniere.
Articolo 8
Nelle scuole-convitto
le allieve compiono un corso biennale teorico-pratico con relativo
tirocinio.
Quelle
di dette allieve che, alla fine del biennio, abbiano superato apposito
esame, secondo i programmi che verranno applicati del ministero dell'interno
di concerto con quello dell'istruzione, conseguono un diploma di Stato
per l'esercizio della professione di infermiera.
Il
possesso di tale diploma costituisce titolo di preferenza per l'assunzione
a posti di servizio di assistenza immediata negli ospedali dei comuni
delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di altri enti morali.
Articolo 9
Presso
le scuole-convitto può essere istituito un terzo anno di insegnamento
per la abilitazione a funzioni direttive.
Quelle
di dette allieve che, dopo aver conseguito il diploma di Stato per
l'esercizio della professione di infermiera, abbiano superato con
esito favorevole anche gli esami del terzo anno di corso, secondo
programmi che verranno approvati dal ministero dell'interno di concerto
con quello dell'istruzione, conseguono una speciale certificato di
abilitazione.
Il possesso di
tale certificato costituisce titolo di preferenza per l'assunzione
a posti direttivi.
Articolo 10
Entro
il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le amministrazioni ospedaliere dovranno coprire gradatamente
tutti posti di caposala che si renderanno vacanti con personale religioso
o laico munito del diploma di cui all'articolo 8.
Articolo 11
Alle
scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici possono
essere ammesse le infermiere che siano provviste del diploma di cui
all'articolo 8.
Articolo 12
Nelle
scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici le allieve
compiere un corso annuale che comprende:
a) insegnamento teorico-pratici impartiti da professori competenti
b) tirocinio pratico sotto la direzione di un'assistente sanitaria
o di persona riconosciuta competenza e di comprovata pratica
Articolo 13
Le
allieve che, alla fine del corso, abbiano superato apposito esame
secondo programmi che saranno approvati dal ministero dell'interno
di concerto con quello dell'istruzione conseguono un diploma di Stato
per l'esercizio della professione di assistente sanitaria visitatrice.
Il
possesso di tale diploma costituisce titolo di preferenza per l'assunzione
a posti di servizio nelle istituzioni di carattere medico-sociale
e nelle opere di igiene e profilassi urbana e rurale sotto la direzione
e responsabilità del personale medico.
Articolo 14
Con
speciale regolamento su proposta del ministro per l'interno di concerto
con quello per l'istruzione saranno stabilite le norme per l'esecuzione
del presente decreto comprendenti anche le condizioni e modalità
diverse da quelle conseguenti dagli articoli 8, 6 e 13 con le quali,
in via transitori entro due anni, all'infermiere laiche e religiose,
e rispettivamente alle assistenti sanitarie visitatrici le quali dimostrino
di possedere un conveniente tirocinio professionale possa farsi luogo
al rilascio:
a) di certificato
di ammissione al secondo anno di corso
b) di diplomi
di Stato per infermiere professionali o per assistenti sanitari visitatrici
c) del certificato
di abilitazione a funzioni direttive
Dato a Sant'Anna
di Valdieri, addì 15 agosto 1925.
Vittorio Emanuele
Mussolini-Federzoni- Volpi-Fedele-Belluzzo
Visto, il guardasigilli
Rocco
Registrato alla
corte dei conti con riserva, addì 31 ottobre 1925.
Atti
del governo, registro 241, foglio 161 - Granata
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