Articolo 1
1. Ai fini dellindividuazione
delle mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle aliquote contributive
da definire secondo criteri attuariali riferiti allanticipo delletà
pensionabile, finalizzate alla copertura dei conseguenti oneri, da porre a totale carico
delle categorie interessate, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale individuano, ai sensi e per
gli effetti di cui allarticolo 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dallarticolo 1, comma 34, della legge 8
agosto 1995, n. 335, dette mansioni e determinano tali aliquote
contributive secondo i seguenti criteri:
lattesa di vita al compimento delletà pensionabile;
la prevalenza della mansione usurante;
la mancanza di possibilità di prevenzione;
la compatibilità fisico-psichica in funzione delletà;
lelevata frequenza degli infortuni, con particolare riferimento alle fasce di
età superiori ai cinquanta anni;
letà media della pensione di invalidità;
il profilo ergonomico;
lesposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, individuati secondo la
normativa di prevenzione vigente.
2. Le proposte delle organizzazioni sindacali, di cui al comma 1, dovranno essere
congiuntamente formulate entro e non oltre cinque mesi dalla data di pubblicazione del
presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Decorso infruttuosamente il predetto termine,
si applicano le disposizioni di cui allarticolo 3, comma 3, del decreto legislativo
11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dallarticolo 1, comma
34, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La Commissione
tecnico-scientifica ivi prevista formulerà il relativo parere entro e non oltre cinque
mesi dalla data della sua costituzione.
Articolo 2
1. Nellambito
delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A,
allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 sono considerate mansioni
particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dellusura
che esse presentano anche sotto il profilo dellincidenza della stessa sulle
aspettative di vita, dellesposizione al rischio professionale di particolare
intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con
riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano, le seguenti,
svolte nei vari settori di attività economica:
«lavori in galleria, cava o miniera»: mansioni svolte in sotterraneo con carattere
di prevalenza e continuità;
lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e
ornamentale;
lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con
carattere di prevalenza e continuità;
«lavori in cassoni ad aria compressa»;
«lavori svolti dai palombari»;
«lavori ad alte temperature»: mansioni che espongono ad alte temperature, quando
non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle
degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi,
degli addetti a operazioni di colata manuale;
«lavorazione del vetro cavo»: mansioni dei soffiatori nellindustria del
vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
«lavori espletati in spazi ristretti», con carattere di prevalenza e continuità e
in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le
mansioni svolte continuativamente allinterno di spazi ristretti, quali
intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
«lavori di asportazione dellamianto»: mansioni svolte con carattere di
prevalenza e continuità.
2. Viene riconosciuto, per le mansioni elencate nel comma 1, un concorso dello Stato, che
non può superare il 20% del corrispondente onere ed è attribuito nellambito delle
risorse preordinate a tale scopo ai sensi dellarticolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come introdotto dallarticolo
1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Le organizzazioni sindacali, di cui allarticolo 1, comma 1, dovranno
congiuntamente formulare, entro il medesimo termine previsto dallarticolo 1, comma
2, le proposte per la determinazione delle aliquote contributive, relative alle mansioni
individuate nel comma 1, tenuto conto delle previsioni di cui al comma 2. Decorso
infruttuosamente il predetto termine si applicano le disposizioni di cui allarticolo
3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come
sostituito dallarticolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Articolo 3
1. Per la
declaratoria delle mansioni espletate sono utilizzati gli elementi che emergono dalla
busta paga, quelli in possesso degli istituti previdenziali assicuratori ovvero quelli
accertati tramite attività ispettive condotte dai competenti uffici del ministero del
Lavoro e della previdenza sociale.
Articolo 4
1. La Commissione
tecnico-scientifica di cui al decreto ministeriale dell8 aprile 1998, resta in
carica con il compito di assistere le parti ai fini dellattuazione dei criteri di
cui al presente decreto. |