LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE
III CIVILE
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
I coniugi D. F.
e S. E., in proprio e come genitori del minore D. E., con separati
atti di citazione del 2 gennaio 1988, hanno convenuto in giudizio
davanti al tribunale di Vallo della Lucania Gaetana Castello, M. e
M. M., eredi del dott. A. M. ginecologo della USL 59 di quella città,
e quest’ultimo Ente, chiedendone la condanna in solido al risarcimento
di danni.
Gli attori hanno
dichiarato che il 12 maggio 1983 S. E., ricoverata nel reparto di
ostetrica dell’Ospedale S. Luca del Vallo della Lucania, a causa
dell’inerzia e dell’imperizia del dr. M. nell’assistenza
al parto, aveva perduto la capacità di procreare e che il neonato
era stato colpito da encefalopatia che gli aveva procurato l’invalidità
permanente.
Le convenute C.
e M. hanno eccepito che, in base allo statuto dei pubblici dipendenti
e dell’art. 2236 cod. civ. [1], la responsabilità dei
fatti non ricadeva sul loro dante causa ed hanno chiamato in causa
il dott. G. L., primario del reparto ed il dott. A. G., operatore
medico nello stesso reparto.
Costoro si sono
costituiti nel giudizio ed hanno eccepito che il procedimento penale
aperto nei loro confronti per i fatti denunciati si era concluso con
sentenza istruttoria di non doversi procedere e che la domanda rivolta
contro di loro era inammissibile ed improcedibile.
Le domande sono
state accolte dal tribunale nei confronti di G. C., M e M. M. e della
USL 59 ed essi sono stati condannati in solido al risarcimento del
danno in favore di S. E. in proprio ed in favore della stesa e di
D. F. in proprio e nella qualità.
La decisione è
stata impugnata da G. C., M. e M. M., che hanno sostenuto che le domande
proposte nei loro confronti erano inammissibili o infondate e che
la responsabilità dei fatti ricadeva sulla USL e sui dottori
L e G.
Nel giudizio si
sono costituiti S. E. in proprio ed i coniugi F. ed E., in proprio
e nella qualità, ed hanno proposto impugnazione incidentale,
chiedendo che il risarcimento del danno in loro favore fosse determinato
in una somma maggiore di quella liquidata dal tribunale.
Si sono costituiti
pure il dott. A. G. e la Gestione liquidatoria della USL 59 di Vallo
della Lucania.
La Corte di appello
di Salerno, con sentenza del 18 luglio 2000, ha rigettato l’appello
proposto da G. C., M. e M. M. ed ha accolto le impugnazioni incidentali
di S. E. in proprio e dei coniugi F., E. in proprio e nella qualità,
condannando G. C., M. e M. M., la USL n. 59 di Vallo della Lucania
ed il dott. G. L. a risarcire gli appellanti incidentali del danno
domandato, liquidandolo in oltre £ 706 milioni in favore della
E. ed in oltre £ 2.500 milioni in favore dei coniugi F. E.
G. C., M. e M.
M. hanno proposto ricorso per cassazione, al quale resistono, separatamente,
il dott. A. G., S. E. e D. F.
Altro ricorso
per cassazione è stato proposto dalla Gestione liquidatoria
USL 59 di Vallo della Lucania, alla quale resiste il dott. D. F.
Gli altri intimati
non hanno svolto attività difensiva.
I ricorrenti principali
ed il dott. G. hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riunione dei ricorsi.
Il ricorso proposto
da G. C., M. e M. M. e quello incidentale proposto dalla Gestione
liquidatoria USL 59 di Vallo della Lucania hanno dato luogo a procedimenti
diversi, che debbono essere riuniti, perché riguardano impugnazioni
proposte separatamente contro la stesa sentenza (art. 335 cod. proc.
civ.).
Questione incidentale
di legittimità costituzionale.
L’eccezione
è stata proposta con il primo motivo del ricorso di G. C.,
M. e M. M. con riferimento al complesso normativo risultante dagli
artt. 470, 484, 490 e 756 del codice civile, ritenuto in contrasto
con gli artt. 3, 24, 29 e 42 della Costituzione.
Le ricorrenti,
premesso che sono state condannate al risarcimento di danni siccome
eredi del dott. M., sostengono che la confusione del patrimonio dell’erede
con quello del defunto, a differenza di quanto accade nell’assunzione
della qualità di legatario, comporta un’illimitata responsabilità
per i debiti ereditari anche quando l’asse non sia sufficiente
a coprire tutti i debiti.
Il sistema, nel
loro assunto, è in contrasto con il principio di eguaglianza,
con l’esercizio del diritto di difesa da parte dell’erede,
con la tutela dei rapporti familiari quando la situazione colpisca
l’erede e con quella dell’integrità del patrimonio
di quest’ultimo.
L’eccezione
di incostituzionalità non è fondata.
L’ordinamento
vigente prevede limiti di responsabilità patrimoniale in favore
dell’erede e del legatario, in considerazione dell’interesse
di questi soggetti a contenere l’impegno debitorio, derivante
dalla riunione dei patrimoni, entro il valore dei beni ricevuti.
L’erede
si avvantaggia di tali limiti con il beneficio di inventario dei debiti
ereditari; il legatario con la limitazione dell’adempimento
del sublegato secondo la previsione dell’art. 671 cod. civ.
Nella fattispecie,
non è chiaro se le ricorrenti prospettano un’estensione
dei limiti della loro responsabilità o se denunciano una diversità
di trattamento della posizione dell’erede rispetto a quella
del legato, in contrasto con i principi costituzionali invocati.
Nel primo caso,
l’eccezione sarebbe manifestamente infondata sotto tutti i profili
contenuti nel secondo comma dell’art. 2740 cod. civ., secondo
il quale la responsabilità patrimoniale non può essere
esclusa, ma solo limitata e nei casi tassativamente previsti dalla
legge.
Nell’altro
caso, l’eccezione non sarebbe rilevante in questo giudizio,
stante il disposto dell’art. 23, secondo comma, della legge
11 marzo 1953 n. 87, secondo il quale la questione di costituzionalità
deve essere tale da indicare sul giudizio in corso.
Le ricorrenti,
infatti, neppure allegano che, con la cosiddetta confusione dei loro
patrimoni con quello del defunto, si sono concretamente trovate esposte
a rispondere con beni che non provenivano dal rapporto successorio.
La sentenza impugnata.
Per intendere
i motivi del ricorso, per quanto è ancora rilevante, è
utile partire dai seguenti principi, esposti nella sentenza impugnata.
L’obbligazione
del medico dipendente da ente ospedaliero, per danni subiti da una
paziente a causa della non diligente esecuzione della prestazione,
ha la sua fonte in un rapporto contrattuale di tipo professionale
ed è disciplinata analogicamente a quella che deriva da contratto
di opera professionale.
Questo inquadramento
implica che la ripartizione dell’onere della prova e la valutazione
del grado della colpa debbono essere compiute in base al contratto
d’opera professionale ed il medico è tenuto ad osservare
il dovere della diligenza, riferita alla specifica prestazione resa;
in questa situazione, il professionista non si può giovare
dell’attenuazione della colpa, prevista per i casi che comportano
la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà ai
sensi dell’art. 2236 cod. civ.
L’accettazione
del paziente nell’ospedale determina la conclusione di un contratto
d’opra professionale, dal quale nasce l’obbligazione dell’ospedale
di svolgere l’attività diagnostica e terapeutica del
caso specifico.
La liquidazione
del danno biologico può essere fatta con il criterio base del
valore del punto percentuale di’invalidità, opportunamente
differenziato.
Responsabilità
professionale del dott. M. e dell’ospedale.
Il tema forma
oggetto del secondo motivo del ricorso di G. C., M. e M. M., che può
essere esaminato insieme al primo e secondo motivo del ricorso della
Gestione liquidatoria della USL n. 59, giacché le censure svolgono
argomenti tra loro comuni.
Con riferimento
alla posizione del dott. M., la sua responsabilità è
stata individuata nella mancanza di diligenza, della quale sono stati
indicati i seguenti fattori: avere scelto di ricoverare la sig.ra
E. in un reparto di ostetrica che non era qualificato ed attrezzato
per le gravidanze a rischio, quale era quella dell’interessata,
tanto che subito dopo il ricovero all’iteressata non fu praticato
alcun esame diagnostico; non avere seguito con attenzione, insieme
agli altri sanitari, il decorso del travaglio e non avere registrato
gli atti sanitari compiuti per un eventuale controllo successivo degli
stesi; avere atteso che il parto avvenisse per via naturale, nonostante
fosse insorta sofferenza fetale, indicata da dati obiettivi, alla
quale risaliva la riscontrata encefalopatia; non aver praticato alla
partoriente una tempestiva e tecnicamente corretta incisione, che
le avrebbe evitato il danno della perdita della capacità di
procreare.
Le ricorrenti
G. C., M. e M. M., sostengono: che, nella specie, non si applicavano
i principi della responsabilità contrattuale o, a tutto concedere,
la prestazione resa doveva essere inquadrata nella disposizione del
secondo comma dell’art. 2236 cod. civ., perché il quadro
clinico presentava specifiche difficoltà e imponeva la soluzione
di problemi molto complessi e difficoltosi; che le circostanze di
fatto da loro eccepite non potevano formare oggetto di consulenza
tecnica d’ufficio; che gli accertamenti compiuti non fornivano
la prova della responsabilità del medico.
La responsabilità
del medico ospedaliero per danni subiti da un paziente da lui assistita
è del tipo contrattuale, perché derivante da contatto
sociale.
Questa Corte da
tempo (sentenza 22 gennaio 1999, n. 589) ha ritenuto, infatti, che
l’obbligazione del medico, dipendete dal servizio sanitario,
per responsabilità professionale nei confronti del paziente,
ancorché non fondata sul contratto ma sul contatto sociale,
ha natura contrattuale.
Infatti, la prestazione
resa dal medico al paziente è sempre la stessa, vi sia o non
vi sia alla base un contratto d’opera professionale tra i due
soggetti.
Ciò è
dovuto al fatto che, trattandosi di professione protetta, il servizio
reso non può essere diverso a seconda se esista o non esista
un contratto.
L’assenza
di un contratto da un punto di vista formale, e quindi di un obbligo
di prestazione da parte del sanitario dipendente nei confronti del
paziente, invero, non può escludere l’obbligo della professionalità,
che qualifica ab origine l’opera della professionalità;
quest’obbligo si traduce in doveri di comportamento verso chi
ha fatto affidamento su tale professionalità entrando in contatto
con lui.
Queste connotazioni
comportano che l’esercizio della professione sanitaria deve
essere svolto sempre allo stesso modo, senza possibilità di
distinguere se alla prestazione sanitaria il medico sia tenuto contrattualmente
o meno.
In questa configurazione
unitaria non è consentito scindere le singole prestazioni dovute,
inquadrando quelle attinenti la fase attuativa del rapporto nell’ambito
della responsabilità aquiliana ai fini, individuati dalle ricorrenti,
dell’onere della prova dell’esatto adempimento e del titolo
della colpa.
Nella responsabilità
contrattuale, infatti, l’esame delle singole prestazioni attiene
principalmente alla valutazione dell’esattezza della prestazione
e solo indirettamente si riferisce al tema della responsabilità.
Torna, pertanto,
applicabile la regola secondo la quale, nella responsabilità
professionale del medico chirurgo, compete a quest’ultimo, se
il caso affidatogli non sia di particolare complessità, provare
che l’insuccesso del suo intervento è stato incolpevole
e non al paziente dimostrarne la colpa: in questo senso, Cass. 21
luglio 2003, n. 11316, tra le tante.
La critica, che
nella specie trovava applicazione la meno grave valutazione della
colpa indicata dall’art. 2236 cod. civ., non è corretta.
La norma, che
limita la responsabilità del professionista ai soli casi di
dolo o colpa grave quando la prestazione implica la soluzione di problemi
tecnici di speciale difficoltà, perché trascendono la
preparazione media o perché non sono stati ancora studiati
a sufficienza o dibattuti con riguardo ai metodi da adottare, si riferiscono
solo all’imperizia, non all’imprudenza e alla negligenza.
Com’ è
stato già ritenuto da questa Corte: la sentenza 28 gennaio
2003, n. 1228, tra le altre.
Nella specie,
inoltre, l’applicazione della norma di minore rigore non poteva
essere collegata alla circostanza che la gravidanza si presentasse
a rischio, perché la valutazione della speciale difficoltà
della prestazione anche medica, alla quale pure si riferisce l’art.
2236 cod. civ., si misura rispetto alla tecnica della prestazione
resa e non alla gravità della condizione del paziente.
Se ne ricava:
che, se l’esecuzione di un intervento medico provochi un danno
per omissione di diligenza ed inadeguata preparazione, l’esistenza
di questi fattori deve essere verificata alla luce della diligenza
qualificata dall’art. 1176, secondo comma, cod. civ.; che il
relativo accertamento appartiene al giudice di merito; che quest’accertamento
non è censurabile in sede di legittimità se adeguatamente
motivato, Cass. 10 maggio 2000, n. 5945.
La scelta iniziale
del dott. M., di ricoverare la partoriente in una struttura della
quale poteva conoscere le non adeguate attrezzature, infatti, è
stata valutata negativamente sotto il profilo della diligenza e non
certo sotto quello dell’imperizia.
Il tema della
responsabilità precontrattuale, sulla quale s’intrattiene
criticamente la difesa delle ricorrenti, non deve essere qui affrontato,
perché il richiamo a questa forma di responsabilità
è una ragione, e non l’unica, adoperata dalla sentenza
impugnata per ascrivere al primario del reparto, dr. L. e non al dott.
M., la violazione dell’obbligo di informazione verso la paziente.
Infine, neppure
i richiami che la sentenza impugnata ha fatto continuamente alle conclusioni
ricavate dalle consulenze tecniche possono essere criticati, perché
la critica si risolve nella richiesta di un nuovo accertamento di
fatto, non consentito in questa sede.
La responsabilità
della struttura ospedaliera è stata individuata dalla Corte
di appello nel fatto di avere mantenuto la struttura senza le attrezzature
sanitarie adeguate alla gestione di una gravidanza che si presentasse
a rischio.
La Gestione liquidatoria
della USL n. 29 di Vallo della Lucania sostiene: che la condotta del
primario del reparto di ginecologia, negativamente valutata dalla
Corte di appello, integrava la figura del dolo eventuale, il quale
interrompeva il nesso causale nel rapporto con l’amministrazione
di appartenenza; che, avendo indotto la E. a chiedere la prestazione
medica presso una struttura di cui conosceva le insufficienze, il
primario aveva posto in essere raggiri in danno dell’interessato,
che inducevano all’annullamento del contratto di ricovero sanitario.
Le censure contengono
deduzioni nuove, come risulta dai motivi di appello proposti dalla
USL n. 59 e riportati nella sentenza impugnata.
Esse, pertanto,
non possono essere esaminate.
Concorso e graduazione
delle colpe.
Il tema è
affrontato nel terzo e quarto motivo del ricorso principale e nel
terzo motivo del ricorso della Gestione liquidatoria della USL n.
59, i quali possono essere esaminati congiuntamente perché
logicamente connessi.
La Corte di appello
ha escluso che ricorresse la responsabilità del dott. A. G.,
che le ricorrenti avevano chiamato in causa, giacché egli era
sopraggiunto quando l’intervento di isterectomia era stato completato,
sia perché dalla relazione dei consulenti tecnici non emergeva
alcun addebito sulla sua condotta, sia perché alcuna domanda
risarcitoria era stata proposta nei suoi confronti.
La difesa delle
eredi del dott. M. muove alla decisione i seguenti addebiti: il momento
della presenza del dott. G. non era esaustivo per escludere la partecipazione
del medesimo alla determinazione dell’evento dannoso; i richiami
alla consulenza tecnica non costituivano idonea motivazione della
decisione; la Corte di appello non poteva sottrarsi ad un giudizio
di graduazione delle colpe con l’errata affermazione che alcuno
dei condebitori avesse esercitato l’azione di regresso.
L’assoluzione
del dott. G. dal giudizio di responsabilità è stata
pronunciata, escludendo l’esistenza di una rapporto di causalità
tra la condotta del dott. G. e gli eventi denunciati.
La ricostruzione
del rapporto di causalità attiene alla ricostruzione dei fatti
e, quindi, non può essere sindacato in questa sede.
L’affermazione
della sentenza impugnata, che non veniva compiuta la graduazione delle
colpe, si riferisce alla dichiarata responsabilità del primario
del reparto e non del dott. G.
Pertanto, il presunto
errore in cui sarebbe incorso il giudice del merito non riguarda la
posizione del dott. G., come indirettamente sembra ammettere la stesa
difesa.
Si può
anche aggiungere che il censurato rifiuto della Corte di appello di
procedere ad una graduazione delle colpe è corretto, perché
frutto dell’esatta applicazione dei principi in tema di solidarietà
debitoria, contemplata anche dall’art. 2055 cod. civ., secondo
il quale il danneggiato per il fatto illecito imputabile a più
persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere
l’intera prestazione anche da uno solo degli obbligati e la
diversa gravità delle rispettive colpe o l’eventuale
diseguale efficienza causale di esse rileva soltanto ai fini della
ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili:
in questo senso esiste una consolidata giurisprudenza di questa Cotte,
rispetto alla quale basta citare la sentenza 3 marzo 1997, n. 1869,
tra le più recenti.
Tutte queste considerazioni
valgono anche nei confronti della Gestione liquidatoria della USL
n. 59, perché la censura da questa proposta riproduce quelle
ora esaminate.
Liquidazione del
danno.
Questa criticata
con il quinto motivo del ricorso principale e con l’ultimo motivo
del ricorso della Gestione liquidatoria della USL n. 59.
La Corte di appello,
dopo aver definito come generica la critica degli appellanti alla
liquidazione del danno patrimoniale e di quello biologico, compiuta
da tribunale, perché gli interessati non avevano indicato criteri
alternativi o altre somme, ha liquidato il danno biologico con il
criterio base del valore di punto percentuale di invalidità,
opportunamente corretto.
Le ricorrenti
principali ripetono le critiche alla liquidazione del danno patrimoniale
e addebitano alla sentenza l’errore di non aver individuato
analiticamente i criteri di quantificazione adottati soprattutto per
quello non patrimoniale, motivandoli convenientemente.
Censura identica
è quella contenuta nel ricorso incidentale della Gestione liquidatoria
della USL n. 59.
Il danno alla
salute costituisce un danno non patrimoniale ed è risarcibile
a norma dell’art. 2059 cod. civ.
La liquidazione
di questo danno deve avvenire ricorrendo ai criteri equitativi indicati
dal combinato disposto degli artt. 1126 e 2059 dello stesso codice.
In questa attività
il giudice può ricorrere al criterio del punto percentuale,
purché il ricorso a tale criterio sia sorretto da congrua motivazione:
Cass. 4 novembre 2003, n. 16525.
Anche per la liquidazione
del danno non patrimoniale debbono valere gli stesi criteri, come
si ricava da una recente giurisprudenza di questa Corte: sentenza
12 maggio 2003nn. 7281, 7282, 7283 e 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828.
La Corte di appello
ha compiuto un’analitica esposizione dei criteri di liquidazione
di tutte le forme di danni liquidato e si sottrae quindi alle critiche
prima esposte.
In conclusione,
i ricorsi riuniti debbono essere rigettati.
G. C., M. e M.
M., nonché la Gestione liquidatoria della USL n. 59 di Vallo
della Lucania sono tenuti in solido al rimborso delle spese di questo
giudizio, in base alla regola della soccombenza.
PQM
La Corte riunisce
i ricorsi e li rigetta, condanna i ricorrenti in solido al rimborso
delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 12.200,00, di
cui Euro 100,00, per spese, oltre rimborso forfetario, spese generali
ed accessori come per legge.
Roma, 25 giugno
2004.
Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2004.
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Update:
Sabato, 19-Feb-2005
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