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Decisione Consiglio di Stato n. 196/04 del 23 Gennaio 2004
Equiparazione normativa Dipendenti SSN-Dipendenti Università

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 10617 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2001
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dai dottori Daniele SCEVOLA, residente in Zerbolò, Giovanni RICEVUTI, Gabriella GAMBA, Diego GEROLDI, Redento MORA, Paolo L. COLOMBO, Paolo Emilio BIANCHI, Gino VOLPATO, Franco RECUSANI, Elisa PEDRONI e Massimo SCAGLIA (residenze non indicate), difesi dagli avvocati Paolo Vaiano e Cesare e Paola Ribolzi e domiciliati presso il primo in Roma, Lungotevere Marzio 3;
contro
l’istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA, costituitosi in giudizio in persona del commissario straordinario dottor Giovanni Azzaretti, difeso dall’avvocato Giuseppe Franco Ferrari e domiciliato in Roma, via Confalonieri 5, presso lo studio dell’avvocato Luigi Manzi;
e nei confronti
- del dottor Marco TINELLI, residente in Travasò Siccomario, non costituito in giudizio;
- del dottor Mauro STRONATI, residente in Pavia, non costituito in giudizio;
- del dottor Franco PIOVELLA, residente in Pavia;
- della regione LOMBARDIA, dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di Pavia, del MINISTERO DELLA SALUTE, del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza 9 febbraio 2001 n. 865, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, seconda sezione, ha respinto il ricorso contro il provvedimento del Policlinico San Matteo 7 dicembre 1994 n. 187/91, contenente indizione di una procedura concorsuale (selezione) per l’attribuzione della direzione dei “moduli” organizzativi e funzionali.
Visto il ricorso in appello, notificato tra il 23 e il 27 ottobre e depositato il 7 novembre 2001;
visti il controricorso del Policlinico San Matteo, depositato il 20 giugno 2002, e la memoria difensiva del medesimo ente, depositata il 31 ottobre 2003;
visti gli atti tutti della causa;
relatore, all’udienza del 11 novembre 2003, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati Donatella Resta, in sostituzione dell’avvocato Vaiano, e Luigi Di Mattia, in sostituzione dell’avvocato Ferrari;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Gli appellanti sono docenti di medicina presso l’università di Pavia e prestano la loro opera di medici presso l’ente Policlinico San Matteo (d’ora in poi anche semplicemente: Policlinico) in forza di una convenzione stipulata tra i due enti nel 1972. Il Policlinico, entrato in vigore il decreto del presidente della repubblica 28 ottobre 1990 n. 384 contenente regolamento per l’esecuzione di un accordo collettivo di lavoro per i dipendenti del comparto del servizio sanitario nazionale, nel 1994 istituì le unità organizzative denominate “moduli”, ivi previste. Con il provvedimento indicato in epigrafe l’ente ha indetto una selezione per la copertura dei posti di direttore dei moduli, prevedendo la partecipazione dei soli medici dipendenti dall’ente stesso (d’ora in poi: medici ospedalieri), e non anche quella dei medici universitari; e con nota del 13 gennaio 1995 n. 187, diretta al professor Scevola quale presidente del C.I.P.U.R. (un’associazione di categoria) ha confermato che i medici universitari non potevano partecipare, perché l’accordo recepito con il decreto n. 384 del 1990 era relativo al personale del comparto del servizio sanitario nazionale non si riferiva agli universitari, né l’ente intendeva far partecipare questi ultimi.
Il dottor Scevola e gli altri sopra indicati con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia notificato tra il 3 e il 4 febbraio 1995 hanno impugnato l’avviso di selezione nella parte in cui li escludeva, nonché la nota del 13 gennaio 1995. A sostegno del ricorso hanno dedotto, con tre motivi, che il personale medico universitario è equiparato a quello ospedaliero sia in base alla convenzione (primo motivo), sia in base all’articolo 102 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980 n. 382, contenente la disciplina della docenza universitaria (secondo motivo), e che pertanto l’esclusione dei medici universitari, non sancita espressamente dall’articolo 116 del decreto n. 384 del 1980, era arbitraria e non motivata (terzo motivo).
Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto il ricorso, in sostanza condividendo la tesi dell’ente e aggiungendo che l’equiparazione delle due categorie di medici, sancita dalle norme invocate dai ricorrenti, è un’equiparazione economica a parità di funzioni, ma non implica che tutte le funzioni pertinenti a una categoria debbano essere accessibili anche all’altra.
Appellano il dottor Scevola e gli altri dieci medici indicati in epigrafe, i quali censurano l’affermazione fondamentale della sentenza, che nei policlinici convenzionati l’equiparazione tra medici universitari e medici ospedalieri sia soltanto economica, e richiamano, a favore dell’equiparazione anche normativa, l’articolo 102 del decreto n. 382 del 1980 sopra citato, l’articolo 31 dello stato giuridico dei dipendenti del servizio sanitario nazionale emanato con decreto del presidente della repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, nonché direttive della regione Lombardia e del ministero della sanità (ora della salute). Infine gli appellanti formulano una richiesta di risarcimento di danni, che assumono di aver subito per l’esclusione dalla procedura.
Il Policlinico si è costituito in giudizio riproponendo le varie eccezioni preliminari non esaminate dal giudice di primo grado: 1) improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza d’interesse da parte degli appellanti, in relazione alle intervenute modificazioni della disciplina legislativa concernente l’organizzazione del settore; 2) inammissibilità per mancata impugnazione dell’articolo 116 del decreto presidenziale n. 384 del 1990, che è disposizione regolamentare; 3) inammissibilità per carenza d’interesse, in quanto gli atti impugnati riguardano cliniche, divisioni e servizi del Policlinico diversi da quelli di appartenenza dei ricorrenti; 4) inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione dell’esclusione (dalla procedura concorsuale). A tali eccezioni il Policlinico aggiunge l’eccezione d’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza d’interesse, perché nel 2002 il Policlinico ha esercitato, mediante disdetta, il recesso dalla convenzione con l’università.
DIRITTO
Il giudice di primo grado, respingendo il ricorso, ha dichiarato di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari «per lo più infondate, residuando in capo agli istanti un interesse … alla rimozione degli atti impugnati, quanto meno sotto il profilo di una successiva pretesa risarcitoria». Tale motivazione, generica quanto alle restanti eccezioni formulate dalla difesa del Policlinico, è invece specifica per quanto riguarda l’eccezione di sopravvenuta carenza d’interesse per intervenuti mutamento della legislazione e soppressione dei “moduli”, sicché il Policlinico avrebbe dovuto riproporla mediante appello incidentale; in mancanza del quale il Collegio non può esaminarla. Quanto il giudice di primo grado ha stabilito per la suddetta eccezione vale anche per l’eccezione d’improcedibilità dell’appello. È invece fondata, e assorbente rispetto alle altre eccezioni d’inammissibilità del ricorso di primo grado, l’eccezione sopra indicata con il n. 3; e anzi l’inammissibilità sussiste sotto un profilo più ampio, rilevabile d’ufficio, rispetto a quello dedotto dall’amministrazione resistente. Va premesso che per poter impugnare una clausola del bando di una qualsiasi procedura concorsuale, comportante esclusione dell’interessato, occorre pur sempre aver presentato domanda di partecipazione, sia per radicare un interesse concreto e personale, e non meramente accademico o di categoria, sia per consentire all’amministrazione di eventualmente disporre l’esclusione per cause diverse rispetto alla clausola contestata, sia ancora perché l’annullamento della clausola contestata non rimette in termini per la presentazione della domanda (il principio è stato affermato più volte, da questo Consiglio, in materia di gare d’appalto, ma vale per ogni procedura concorsuale; vedansi, tra le ultime decisioni, sesta sezione, 22 aprile 2002 n. 2173). Ciò premesso, gli undici medici universitari oggi appellanti hanno proposto un ricorso collettivo, esponendo soltanto di essere medici universitari (di dieci di loro il nome è ricavabile solo dalla procura alle liti in calce al ricorso), e senza affatto indicare, per ciascuno, se sussisteva un concreto interesse a ricoprire l’ufficio di direttore di uno dei moduli, e di quale, e se era stata presentata domanda di partecipazione. Tali carenze, forse superabili nel caso di ricorso individuale quando la prova delle circostanze legittimanti venga comunque acquisita agli atti processuali, rende inammissibile un ricorso collettivo che nulla dica in ordine alle condizioni legittimanti e d’interesse di ciascuno dei ricorrenti, impedendo sia all’amministrazione emanante sia al giudice di controllare il concreto e personale interesse dei ricorrenti e l’omogeneità e non confliggenza degli interessi dei singoli (in argomento, vedasi sesta sezione, 11 settembre 2002 n. 4606). In ogni caso, il Collegio ritiene opportuno rilevare altresì che le disposizioni normative invocate dagli appellanti non sono idonee a superare la motivazione della sentenza e a concludere che l’amministrazione ospedaliera dovesse necessariamente affidare i moduli anche ai medici universitari: l’articolo 31 dello stato giuridico dei dipendenti del servizio sanitario nazionale emanato con decreto del presidente della repubblica 20 dicembre 1979 n. 761 non recita affatto «al personale universitario si applicano gli istituti normativi disciplinati dall’accordo nazionale unico», bensì «gli istituti normativi di carattere economico», sicché la norma non ha nulla a vedere con la questione della direzione dei moduli; mentre l’articolo 102 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980 n. 382 sulla docenza universitaria, che stabilisce le equivalenze tra i gradi universitari e quelli ospedalieri e sancisce la regola che i medici universitari assumono i diritti e i doveri dei medici ospedalieri di corrispondente qualifica «per quanto concerne l’assistenza», richiama semplicemente il contenuto delle funzioni delle funzioni che i medici ospedalieri dei diversi gradi devono svolgere nei reparti (vedasi al riguardo il decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1969 n. 128, sull’ordinamento interno dei servizi ospedalieri), e non se ne può trarre la conseguenza voluta dagli appellanti.
L’appello, in conclusione, va respinto. La novità della questione costituisce peraltro giusto motivo per compensare le spese di giudizio del grado.
Per questi motivi
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta,
respinge l’appello indicato in epigrafe e compensa le spese di giudizio
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 11 novembre 2003 dal collegio costituito dai signori:
Emidio Frascione presidente
Raffaele Carboni componente, estensore
Paolo Buonvino componente
Claudio Marchitiello componente
Aniello Cerreto componente
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Raffaele Carboni f.to Emidio Frascione


IL SEGRETARIO
f.to Gaetano Navarra


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23 gennaio 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale

 
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Last Update: 27-dic-05