IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SANITA'
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n.341;
VISTA la legge 19 ottobre
1999, n. 370, e in particolare l'articolo 6, commi 6 e 7;
VISTA la legge 2 agosto
1999, n. 264, e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a);
VISTO il decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 10;
VISTI i decreti ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno
2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
VISTO il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la
declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai
precitati decreti ministeriali;
VISTE le direttive dell'Unione Europea 77/452/CEE,
77/453/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, e successive modificazioni, concernenti il reciproco
riconoscimento dei diplomi e certificati, nonche' il coordinamento delle disposizioni
legislative e regolamentari per le attivita' di infermiere e di ostetrica/o;
VISTO il decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 concernente l'attuazione della direttiva 89/48/CEE
relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che
sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
VISTO il decreto
legislativo 26 maggio 2000, n. 187, concernente il recepimento della direttiva 97/43 Euratom;
VISTO l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTI i decreti del Ministro della sanita' nn. 665, 666, 667,
668, 739, 740, 741, 742, 743, 744 del 14.09.1994, nn. 745, 746 del 26.09.1994, n. 183 del 15.03.1995, nn. 56, 58, 69, 70, 136 del
17.01.1997, n. 316 del 27.07.1998, n. 520 dell'8.10.1998, n. 137 del 15.03.1999 e del
29.03.2001, adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni;
VISTA la legge 26 febbraio
1999, n. 42;
VISTA la legge 10
agosto 2000, n. 251;
VISTO il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
VISTO il decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
CONSIDERATA l'esigenza di provvedere alla rideterminazione
dei percorsi della formazione universitaria per le professioni sanitarie infermieristiche
e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione nel quadro della
disciplina generale degli studi universitari recata dal D.M.
n. 509/1999 e dalla richiamata legge n.
251/2000;
VISTO il decreto del Ministro della sanita', di concerto con
il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001, con il quale, in attuazione
dell'articolo 6 della predetta legge 251/2000,
sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli
articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge;
CONSIDERATA la necessita' di assicurare l'omogeneita'
dell'articolazione delle classi alla ripartizione tra le professioni sanitarie
infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione in
conformita' alle prescrizioni di cui alla predetta legge
251/2000, e, in particolare, al predetto decreto di cui all'articolo 6;
VISTO il parere del CUN, reso nell'adunanza dell'8 febbraio
2001;
VISTO il parere del CNSU, reso nell'adunanza del 6 febbraio
2001;
VISTO il parere del Consiglio superiore di sanita' - Sezione
II -, reso nell'adunanza del 5 febbraio 2001;
ACQUISITO il preliminare concerto del Ministro della Sanita'
con nota del 23 febbraio 2001 (prot. n. 100/199.21/2108);
VISTI i pareri della VII Commissione della Camera dei
Deputati, reso il 7 marzo 2001, e della VII Commissione del Senato della Repubblica, reso
l'8 marzo 2001;
DECRETA
Art. 1
- Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e
successive modificazioni, nonche' dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, le classi dei corsi di
laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione,
tecniche e della prevenzione, di cui agli allegati da 1 a 4.
- I corsi di laurea istituiti dalle universita', ai sensi del
presente provvedimento e con le modalita' previste dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 341/90, sono finalizzati a formare
laureati secondo gli specifici profili professionali di cui ai decreti adottati dal
Ministro della sanita' ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni.
- Le universita' attribuiscono la denominazione al corso di
laurea corrispondente a quella della figura professionale di cui al relativo decreto del
Ministro della sanita', adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992.
- Le universita' adeguano gli ordinamenti didattici alle
disposizioni del presente decreto, entro 18 mesi dalla data di pubblicazione di
quest'ultimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- Gli obiettivi formativi qualificanti, di cui al presente
decreto, e le denominazioni dei titoli finali rilasciati dalle universita' sono ridefiniti
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il Ministro della sanita', in conformita' con eventuali riformulazioni
determinate con i decreti del Ministro della sanita' adottati ai sensi dell'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e
successive modificazioni.
Art. 2
- I corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente
decreto sono istituiti e attivati dalle facolta' di Medicina e Chirurgia con il concorso,
ove previsto dallo specifico profilo formativo, di altre facolta'. La formazione prevista
dai predetti corsi avviene nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende
ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private
accreditate a norma del decreto ministeriale 24
settembre 1997 e successive modificazioni. A tal fine sono stipulati appositi
protocolli di intesa tra le regioni e le universita', a norma dell'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.
- I corsi di laurea finalizzati alla formazione del profilo
dell'educatore professionale e del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro sono istituiti e attivati dagli atenei con il concorso di piu' facolta', tra le
quali e' comunque ricompresa la facolta' di Medicina e Chirurgia, sulla base di specifiche
norme del regolamento didattico di ateneo che ne disciplinano il funzionamento.
Art. 3
- Le competenti strutture didattiche determinano, con il
regolamento didattico del corso di laurea, l'elenco degli insegnamenti, da affidare di
norma a personale del ruolo sanitario, e delle altre attivita' formative di cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale n.
509/1999, secondo criteri di stretta funzionalita' con le figure professionali e i
relativi profili individuati dal Ministro della Sanita' ai sensi dell'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni.
- I laureati al termine dei percorsi formativi determinati negli
allegati al presente decreto devono acquisire le competenze professionali previste, per
ciascuna figura, dai decreti del Ministro della sanita', adottati ai sensi dell'articolo
6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992,
e successive modificazioni.
Art. 4
- I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di
crediti da assegnare agli ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia
specificato nell'allegato.
- Limitatamente alle attivita' formative caratterizzanti,
qualora negli allegati siano indicati piu' di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei
quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti
didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori
scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificita' del
corso stesso, assegnando ai medesimi ambiti un numero adeguato di crediti. E' comunque
riservato all'ambito specifico corrispondente alla figura professionale, cui e'
finalizzato il corso di laurea, almeno il settanta per cento dei crediti.
- I regolamenti didattici possono disporre l'impiego, tra le
attivita' affini o integrative, degli ambiti disciplinari caratterizzanti non utilizzati,
assicurando comunque il rispetto dei criteri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c),
del decreto ministeriale n. 509/1999.
- In considerazione dell'elevato contenuto pratico delle
attivita' formative e delle direttive comunitarie concernenti le professioni sanitarie di
cui al presente decreto, la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio
personale o ad altre attivita' formative di tipo individuale non puo' essere superiore al
trenta per cento.
Art. 5
- I crediti formativi universitari dei corsi di laurea di cui al
presente decreto corrispondono a 25 ore di lavoro per studente.
- In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i crediti
formativi universitari dei corsi di laurea per la formazione delle figure professionali
dell'infermiere, dell'infermiere pediatrico e dell'ostetrica/o, di cui alle direttive
dell'Unione Europea citate in premessa, corrispondono a 30 ore di lavoro per studente.
Art. 6
- Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, la prova
finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto ha valore di
esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.
- La prova finale:
- consiste nella redazione di un elaborato e nella dimostrazione
di abilita' pratiche;
- e' organizzata in due sessioni in periodi definiti a livello
nazionale, con decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica di concerto con il Ministro della Sanita';
- la Commissione per la prova finale e' composta da non meno di
7 e non piu' di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di corso di
laurea, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente,
ovvero dalle Associazioni professionali individuate con apposito decreto del Ministro
della sanita' sulla base della rappresentativita' a livello nazionale. Le date delle
sedute sono comunicate ai Ministeri dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e della sanita' che possono inviare esperti, come loro rappresentanti, alle
singole sessioni. In caso di mancata designazione dei predetti componenti, il Rettore
esercita il potere sostitutivo.
Art. 7
- Le universita' rilasciano i titoli di laurea con la
denominazione del corso e della classe di appartenenza.
Art. 8
- Le universita' assicurano la conclusione dei corsi di diploma
universitario e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici
vigenti, agli studenti gia' iscritti ai corsi alla data del presente decreto e
disciplinano altresi' la facolta' per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai
corsi di laurea di cui allo stesso decreto. Ai fini dell'opzione le universita' valutano
in termini di crediti formativi universitari le attivita' formative svolte in conformita'
agli ordinamenti didattici vigenti.
- Con successivo provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo
5 della legge n. 251/2000, saranno definiti i
criteri per disciplinare gli accessi ai corsi di laurea, afferenti alle classi di cui al
presente decreto, degli esercenti le professioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della
medesima legge, in possesso dei requisiti ivi previsti.
- Modifiche alle classi di cui al presente decreto e istituzioni
di nuove classi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, possono essere
disposte con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica di concerto con il Ministro della sanita', in conformita' alle disposizioni di
cui all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n.
509/1999.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 2 aprile 2001
p. IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Guerzoni
IL MINISTRO DELLA SANITA'
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