La
Legge 4 agosto 1965,
n. 1103, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.
247 del 1° ottobre 1965, riguardante la regolamentazione
giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria
di tecnico di radiologia medica" ( v.
allegato n. 1) prevede all'articolo 15 l'estensione
ai tecnici di radiologia impiegati a norma del precedente
articolo 2 ed agli allievi dei relativi corsi, delle
disposizioni di cui alla Legge
20 febbraio 1958, n. 93, concernente i medici radiologi.
Tenuto
conto che per i tecnici di radiologia, in quanto prestatori
d'opera alle dipendenze di terzi, era già operante
la tutela assicurativa ai sensi del R.D. 17 agosto
1935 n. 1765, della successiva Legge 19 gennaio 1963
n. 15 (la quale ha esteso la tutela medesima agli
allievi dei relativi corsi) ed infine del Testo Unico,
il richiamo alla Legge
n. 93/ 1958 ha fatto sorgere complessi problemi
interpretativi specie riguardo alla determinazione
e liquidazione delle prestazioni economiche, stante
la differente regolamentazione stabilita da tale legge
in rapporto alla disciplina fissata dai testi legislativi
sopra riportati.
II
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, all'uopo
interpellato, ha precisato, con lettera
del 3/12/1971, n. 91839/A-2/-11, Div. XV°,
Direzione generale delle Previdenza ed Assistenza
Sociale (v. allegato
n. 2) che la Legge
n. 1103/1965 non rappresenta una normativa speciale
in alternativa a quella generale di cui al vigente
"Testo Unico", bensì deve intendersi
come integrativa della stessa norma generale ove rechi
disposizioni migliorative rispetto a quest'ultima.
La
citata Legge n.
1103/1965 pertanto, non ha apportato nessuna innovazione
alla ordinaria disciplina per ciò che concerne
il diritto alle indennità e la misura delle
stesse per i tecnici di radiologia i quali prestino
la propria attività in posizione di dipendenza
e per gli allievi dei relativi corsi.
In
particolare, va riconosciuto il diritto all'indennità
per inabilità temporanea assoluta - calcolata
secondo le disposizioni in vigore - ai tecnici radiologi.
Sono ovviamente esclusi dal beneficio gli allievi
degli istituti professionali di radiologia medica,
in quanto studenti.
Circa
la rendita per inabilità permanente ed a superstiti,
la retribuzione da assumere a base è quella
effettiva percepita nei dodici mesi precedenti l'evento
nei limiti del minimale e del massimale fissati per
il settore industriale. Per gli allievi è operante
il Decreto
interministeriale del 12/12/1968 (v. circolari
n. 101/1969 e n. 4/1972).
Conseguentemente
dovrà procedersi all'adeguamento della decorrenza
delle rendite liquidate agli assicurati in questione
per eventi verificatisi successivamente all'entrata
in vigore della Legge
n. 1103/1965, che risultino calcolate sulla retribuzione
annua di L. 1.000.000 prevista dalla Legge
n. 93/1958.
Il
richiamo a quest'ultima va limitato a quelle disposizioni
di favore che non trovano alcuna rispondenza nella
legge generale (ad esempio: estensione della tutela
ai tecnici di radiologia che svolgono attività
non alle dipendenze di terzi, libera scelta del luogo
di cura e del medico, valutazione come servizio del
periodo di cure, conservazione del posto).
Qualora
sorgessero difficoltà nella trattazione di
singole fattispecie, dovrà esserne fatta segnalazione
a questa Direzione generale.
Allegato
1 alla circ. n. 7/1973
Allegato
2 alla circ. 7/1973