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 Circolare INAIL n. 7 del 20 gennaio 1973
Oggetto: Assicurazione dei tecnici di radiologia medica e degli allievi dei relativi corsi. Legge 4 agosto 1965, n. 1103.
La Legge 4 agosto 1965, n. 1103, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 247 del 1° ottobre 1965, riguardante la regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica" ( v. allegato n. 1) prevede all'articolo 15 l'estensione ai tecnici di radiologia impiegati a norma del precedente articolo 2 ed agli allievi dei relativi corsi, delle disposizioni di cui alla Legge 20 febbraio 1958, n. 93, concernente i medici radiologi.

Tenuto conto che per i tecnici di radiologia, in quanto prestatori d'opera alle dipendenze di terzi, era già operante la tutela assicurativa ai sensi del R.D. 17 agosto 1935 n. 1765, della successiva Legge 19 gennaio 1963 n. 15 (la quale ha esteso la tutela medesima agli allievi dei relativi corsi) ed infine del Testo Unico, il richiamo alla Legge n. 93/ 1958 ha fatto sorgere complessi problemi interpretativi specie riguardo alla determinazione e liquidazione delle prestazioni economiche, stante la differente regolamentazione stabilita da tale legge in rapporto alla disciplina fissata dai testi legislativi sopra riportati.

II Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, all'uopo interpellato, ha precisato, con lettera del 3/12/1971, n. 91839/A-2/-11, Div. XV°, Direzione generale delle Previdenza ed Assistenza Sociale (v. allegato n. 2) che la Legge n. 1103/1965 non rappresenta una normativa speciale in alternativa a quella generale di cui al vigente "Testo Unico", bensì deve intendersi come integrativa della stessa norma generale ove rechi disposizioni migliorative rispetto a quest'ultima.

La citata Legge n. 1103/1965 pertanto, non ha apportato nessuna innovazione alla ordinaria disciplina per ciò che concerne il diritto alle indennità e la misura delle stesse per i tecnici di radiologia i quali prestino la propria attività in posizione di dipendenza e per gli allievi dei relativi corsi.

In particolare, va riconosciuto il diritto all'indennità per inabilità temporanea assoluta - calcolata secondo le disposizioni in vigore - ai tecnici radiologi. Sono ovviamente esclusi dal beneficio gli allievi degli istituti professionali di radiologia medica, in quanto studenti.

Circa la rendita per inabilità permanente ed a superstiti, la retribuzione da assumere a base è quella effettiva percepita nei dodici mesi precedenti l'evento nei limiti del minimale e del massimale fissati per il settore industriale. Per gli allievi è operante il Decreto interministeriale del 12/12/1968 (v. circolari n. 101/1969 e n. 4/1972).

Conseguentemente dovrà procedersi all'adeguamento della decorrenza delle rendite liquidate agli assicurati in questione per eventi verificatisi successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 1103/1965, che risultino calcolate sulla retribuzione annua di L. 1.000.000 prevista dalla Legge n. 93/1958.

Il richiamo a quest'ultima va limitato a quelle disposizioni di favore che non trovano alcuna rispondenza nella legge generale (ad esempio: estensione della tutela ai tecnici di radiologia che svolgono attività non alle dipendenze di terzi, libera scelta del luogo di cura e del medico, valutazione come servizio del periodo di cure, conservazione del posto).

Qualora sorgessero difficoltà nella trattazione di singole fattispecie, dovrà esserne fatta segnalazione a questa Direzione generale.

Allegato 1 alla circ. n. 7/1973

Allegato 2 alla circ. 7/1973



 
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data ultima modifica: Venerdì, 17-Nov-2006