IL
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA
riunione odierna, in presenza del prof. Francesco
Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,
vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott.
Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
VISTO
il ricorso presentato al Garante il 4 maggio 2006
da XY, rappresentata e difesa dall’avv. Mauro
Emanuele Calò, nei confronti della Casa di
cura S. Camillo s.r.l., con il quale l’interessata,
la quale si era sottoposta ad un intervento chirurgico
svolto in "videolaparoscopia" presso tale
casa di cura, ha ribadito la richiesta- già
avanzata con istanza formulata in riferimento alla
normativa sulla protezione dei dati personali e rimasta
priva di riscontro- di ottenere la comunicazione in
forma intelligibile dei dati che la riguardano registrati
sulla videocassetta in questione; rilevato che la
ricorrente ha chiesto di porre a carico della resistente
le spese sostenute per il procedimento;
VISTI
gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare,
la nota del 12 maggio 2006 con la quale questa Autorità,
ai sensi dell’art. 149 del Codice, ha invitato
il titolare del trattamento a fornire riscontro alle
richieste dell’interessata, nonché l’ulteriore
nota del 27 giugno 2006 con cui, ai sensi dell’art.
149, comma 7, del Codice, è stato prorogato
il termine per la decisione sul ricorso;
VISTA
la nota inviata il 5 giugno 2006 con la quale Casa
di cura San Camillo s.r.l. ha sostenuto di essere
tenuta unicamente, ai sensi dell’art. 92 del
Codice, a fornire o a consentire la visione all’interessato,
o a soggetto da questi delegato, di una copia della
cartella clinica e dell’acclusa scheda di dimissione
ospedaliera, obbligo cui la resistente avrebbe, come
non contestato dalla ricorrente, ottemperato prontamente;
rilevato che la resistente ha altresì sostenuto
che, essendo la riproduzione audiovisiva di un intervento
chirurgico meramente facoltativa per la struttura
sanitaria (e perciò non inserita nella cartella
clinica), la pretesa della ricorrente di ottenerne
la consegna sarebbe quindi "arbitraria, oltre
che illegittima"; rilevato, infine, che il titolare
del trattamento (che ha fornito anche gli estremi
identificativi dei responsabili del trattamento) ha
sostenuto che, essendo stati registrati sulla videocassetta
in questione vari interventi chirurgici eseguiti anche
su altri pazienti, la consegna del relativo supporto
violerebbe la riservatezza dei dati personali degli
stessi, pur dichiarandosi comunque disponibile a far
"visionare" la medesima videocassetta dalla
ricorrente o da persona delegata, previo appuntamento,
presso la stessa struttura sanitaria;
VISTA
la nota inviata il 6 giugno 2006 con la quale la ricorrente
ha contestato le deduzioni formulate dalla controparte
sostenendo che, se pur rientra nella facoltà
della struttura sanitaria la decisione di eseguire
l’intervento in "videolaparoscopia",
una volta che siano stati registrati su apposito video
i dati personali del soggetto interessato, quest’ultimo
ha il diritto di accedervi ed il titolare ha, quindi,
l’obbligo e non la facoltà di consentirne
l’accesso; rilevato che la ricorrente ha sostenuto,
inoltre, come non sia rilevante che sulla videocassetta
siano riprodotti anche i dati personali di altri soggetti
parimenti sottoposti ad intervento chirurgico, in
quanto il titolare del trattamento ben potrebbe estrapolare
la parte relativa all’intervento chirurgico
subito dalla ricorrente e metterla a sua disposizione;
VISTA
la nota inviata il 12 luglio 2006 con la quale la
resistente, nel riportarsi al precedente scritto difensivo,
ha sostenuto di essere "nella impossibilità
materiale di estrapolare dalla cassetta de quo la
ripresa relativa all’intervento di che trattasi,
poiché, come in precedenza già chiarito,
nella stessa sono filmati interventi chirurgici riguardanti
altri pazienti";
RILEVATO
che l’esercizio del diritto di accesso ai dati
personali conservati dal titolare del trattamento
consente di ottenere, ai sensi dell’art. 10
del Codice, la comunicazione in forma intelligibile
dei dati personali effettivamente detenuti, estrapolati
dai documenti o dagli altri supporti che li contengono
ovvero -quando l’estrazione dei dati risulti
particolarmente difficoltosa- la consegna in copia
dei documenti, con l’omissione di tutto ciò
che non costituisce dato personale dell’interessato
(cfr. art. 10, comma 4 e 5, del Codice); rilevato
che l’art. 92, comma 2, del Codice, la cui applicabilità
è stata invocata dalla resistente nel corso
del procedimento, disciplina la diversa ipotesi di
richiesta di accesso ai dati contenuti nella cartella
clinica da parte di persone diverse dall’interessato,
il quale, invece, ha, ai sensi dell’art. 7 del
Codice, il diritto di accedere a tutti i dati che
lo riguardano, in qualunque documento, supporto (anche
visivo) o archivio essi siano contenuti o registrati;
RILEVATO
che il titolare del trattamento non ha fornito nel
corso del procedimento un positivo riscontro alla
richiesta di accesso formulata dalla ricorrente; ritenuto,
pertanto, di accogliere il ricorso ordinando alla
resistente di mettere a disposizione della ricorrente
i dati personali che la riguardano registrati sulla
videocassetta in questione, previo oscuramento delle
immagini relative a terzi (profilo per il quale non
risulta comprovata l’asserita impossibilità
materiale), entro e non oltre il 31 ottobre 2006,
dando conferma anche a questa Autorità, entro
la medesima data, dell’avvenuto adempimento;
RILEVATO
che, ai sensi dell’art. 84, comma 1, del Codice,
la comunicazione dei dati in questione, in quanto
idonei a rivelare lo stato di salute, potrà
essere effettuata da parte della struttura sanitaria
resistente "solo per il tramite di un medico
designato dall’interessato o dal titolare";
RICORDATO
tuttavia che, pur essendo l’esercizio del diritto
di accesso in termini generali gratuito (quando risulti
confermata l’esistenza di dati che riguardano
l’interessato), in presenza di una richiesta
di riprodurre dati personali su uno speciale supporto
(quale, nel caso di specie, la videocassetta contenente
un filmato che deve essere messa a disposizione nelle
sole parti relative all’interessato), ai sensi
della determinazione generale del Garante n. 14 del
23 dicembre 2004 in G.U. dell’8 marzo 2005,
n. 55, (documento web n. 1104892), il titolare del
trattamento può chiedere all’interessato
un contributo spese, nella misura massima di 20 euro;
VISTA
la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla
misura forfettaria dell’ammontare delle spese
e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto
congruo, su questa base, determinare l’ammontare
delle spese e dei diritti inerenti all’odierno
ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui
euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli
adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione
del ricorso e ritenuto di porli a carico di Casa di
cura San Camillo s.r.l. nella misura di 300 euro,
previa compensazione della residua parte per giusti
motivi;
VISTI
gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione
dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE
le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario
generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento
del Garante n. 1/2000;
RELATORE
il dott. Mauro Paissan;
TUTTO
CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a)
accoglie il ricorso e ordina alla resistente di comunicare
alla ricorrente i dati personali che la riguardano,
entro il termine del 31 ottobre 2006, dando conferma,
entro la medesima data, a questa Autorità dell’avvenuto
adempimento;
b)
determina nella misura forfettaria di euro 500 l’ammontare
delle spese e dei diritti del procedimento posti in
misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti
motivi della residua parte, a carico di Casa di cura
San Camillo s.r.l., la quale dovrà liquidarli
direttamente a favore della ricorrente.
Roma,
20 settembre 2006
IL
PRESIDENTE
Pizzetti
IL
RELATORE
Paissan
IL
SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli