CONFERENZA STATO-REGIONI
Seduta del 20 dicembre 2001
OGGETTO: Accordo tra il Ministro della salute, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sugli obiettivi di formazione continua
di interesse nazionale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16/ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni, proposti dalla
Commissione nazionale per la formazione continua.
La Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 che affida a questa Conferenza il
compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall'articolo 4 del
medesimo decreto;
VISTO l'articolo 4, comma 1 del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede
che, in questa Conferenza, Governo, Regioni e province Autonome, in attuazione del
principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare
l'esercizio di rispettive competenze per svolgere attività di interesse comune;
VISTO l'articolo 16/bis del decreto legislativo n. 502 del 30
dicembre 1992, e successive modificazioni, prevede che l'attività di formazione
continua comprenda l'aggiornamento professionale e la formazione permanente, per il
miglioramento dell'efficacia, efficienza e appropriatezza dell'assistenza erogata dal
Servizio sanitario Nazionale;
VISTO l'articolo 16/ter del decreto legislativo 30 dicembre
1992 n. 502 e successive modificazioni, che prevede che con decreto del Ministro della
sanità, è istituita una Commissione nazionale per la formazione continua cui è affidato
il compito di definire, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza
Stato-Regioni, nonché gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi
formativi di carattere nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione,
diffusione, e adozione delle linee guida e dei percorsi diagnostico-terapeutici; che la
suddetta Commissione deve anche definire i crediti formativi, indirizzi per l'
organizzazione di programmi, criteri e strumenti di valutazione delle esperienze
formative, nonché i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche, soggetti
pubblici e privati e ne verifica la sussistenza;
VISTA la proposta in oggetto trasmessa dal Ministro della salute l'11 dicembre 2001
inviata alle Regioni e alle Province autonome il successivo 12 dicembre;
CONSIDERATO che i rappresentanti regionali, nel valutare la proposta in esame,
hanno rilevato che l'attività di formazione continua di che trattasi, rientrando nella
materia "tutela della salute", per la quale la potestà legislativa delle
Regioni è concorrente secondo le modifiche apportate all'articolo 117 della Costituzione
dalla legge 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTA la proposta di accordo delle Regioni pervenuta il 19 dicembre 2001 e
trasmessa in pari data al Ministero della salute;
CONSIDERATO che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza i Presidenti
delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano hanno confermato la proposta
di accordo in questione hanno proposto la seguente modifica: al punto 6) dopo la parola
"professionali" aggiungere le seguenti "nonché delle società
scientifiche salvo eventuali incompatibilità";
CONSIDERATO che nel corso della medesima seduta il Ministro della salute ha
dichiarato di condividere la proposta delle Regioni;
ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento
e Bolzano espresso ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
sancisce il seguente accordo
tra il Ministro della salute, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nei
termini sottoindicati:
CONSIDERATO che l'articolo 16/bis del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, e successive
modificazioni, prevede l'attività di formazione continua che comprende l'aggiornamento
professionale e la formazione permanente, per il miglioramento dell'efficacia, efficienza
e appropriatezza dell'assistenza erogata dal Servizio sanitario Nazionale;
CONSIDERATO che l'articolo 16/ter del decreto legislativo 30
dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, prevede che, con decreto del Ministro
della sanità, è istituita una Commissione nazionale per la formazione continua cui è
affidato il compito di definire, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza
Stato-Regioni, nonché gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi
formativi di carattere nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione,
diffusione, e adozione delle linee guida e dei percorsi diagnostico-terapeutici; che la
suddetta Commissione deve anche definire i crediti formativi, indirizzi per la
organizzazione di programmi, criteri e strumenti di valutazione delle esperienze
formative, nonché i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche, soggetti
pubblici e privati e verificarne la sussistenza;
RITENUTO che gli obiettivi formativi devono essere coerenti con gli obiettivi
prioritari dei Piani Sanitari Regionali;
TENUTO CONTO che la Commissione di cui sopra, nella propria attività e con
precedenti determinazioni, ha avviato una fase sperimentale del programma di formazione
continua prevedendo l'avvio della fase "a regime" del programma stesso al 1°
gennaio 2002 per i soli eventi formativi residenziali;
Il Ministro della salute, Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano convengono quanto segue:
1. |
L'attività
di formazione continua di che trattasi, rientrando nella materia "tutela della
salute", per la quale la potestà legislativa delle Regioni è concorrente secondo le
modifiche apportate all'articolo 117 della Costituzione dalla legge 18 ottobre 2001, n. 3,
è disciplinata dalle Regioni sulla base di principi fondamentali fissati con legge dello
Stato; |
| 2.
|
In attesa
che, in sede di adeguamento delle norme attualmente previste dal
d.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, siano fissati i principi
fondamentali in materia, si conviene di attenersi alle procedure attuative di cui ai punti
successivi. |
| 3.
|
Le determinazioni relative ad aspetti e criteri generali del programma e quelle a
carattere prescrittorio approvate dalla Commissione di cui all'articolo 16-ter del d.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, integrata
così come previsto al successivo punto, vanno considerate, nell'attuale fase, come
proposte alla Conferenza Stato-Regioni, che provvederà ad assumerle sotto forma di
accordi. Le determinazioni relative ad aspetti applicativi od ordinatori sono direttamente
assunte dalla Commissione stessa, salvo che i rappresentanti regionali non ne chiedano la
conferma da parte della Conferenza Stato-Regioni. |
| 4.
|
In analogia a quanto previsto per la Commissione unica del farmaco, si
provvederà ad adottare le idonee iniziative per una modifica della composizione della
suddetta Commissione di cui all'articolo 16-ter del d.lgs. 502/92
e successive modifiche ed integrazioni per incrementare a 7 (sette) il numero dei
rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni su proposta della Conferenza
permanente dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome. In attesa di
formalizzazione di tale integrazione, fin dalla prima seduta della Commissione nell'anno
2002, saranno invitati a partecipare alla stessa 5 ulteriori rappresentanti regionali
indicati dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle Province
Autonome. |
| 5.
|
Con il presente accordo la Conferenza Stato Regioni fa proprie, salvo quanto
previsto al successivo punto 7, le determinazioni già assunte dalla Commissione in data
15 novembre 2001 e 6 dicembre 2001, limitatamente all'anno 2002 (primo anno del cosiddetta
"fase a regime"), rinviando a successivi accordi la conferma o la modifica di
tutto quanto previsto per gli anni successivi; |
| 6.
|
In fase di prima applicazione il ruolo delle Regioni nel processo ECM è così di
seguito delineato:
· Alle singole Regioni, per quanto di propria competenza ed in coerenza con gli
indirizzi nazionali, è affidato il compito di promuovere sul loro territorio il sistema
per la formazione continua e sono, pertanto, chiamate ad essere garanti della qualità e
della trasparenza del sistema stesso.
· Lo svolgimento di tale duplice ruolo - promozione del sistema e garanzia del
sistema - richiede una preliminare scelta di campo al fine di non scivolare in un
possibile conflitto di interessi. Detto ruolo, infatti, risulta incompatibile con quello
di "provider". |
Proposta operativa.
Alla luce di quanto sin qui esposto, si conviene che sarà seguito il seguente percorso.
Le singole Regioni, per quanto di propria competenza ed in coerenza con gli indirizzi
nazionali e garantendo adeguate forme di partecipazione degli Ordini e dei Collegi
professionali, nonché delle società scientifiche salvo eventuali incompatibilità,
provvederanno a:
1. |
analisi dei
bisogni formativi; |
| 2. |
individuazione
degli obiettivi formativi; |
| 3.
|
accreditamento dei progetti di formazione; |
| 4.
|
individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale (nelle formule
partecipative già individuate dal d.lgs.
229/99, ovvero Conferenza Stato-Regioni); |
Provvederanno, inoltre, a:
1. |
individuare i
requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento dei provider: tale fase è
finalizzata a realizzare un elenco si soggetti che soddisfino i requisiti definiti dalla
Commissione nazionale e gli eventuali ulteriori definiti dalle Regioni, titolati a
realizzare gli eventi formativi coerenti con gli obiettivi nazionali e regionali; |
| 2.
|
verificare e
compiere le valutazioni finali: principio di tale momento dev'essere quello di superare il
concetto di autoreferenzialità, evitando che ciò avvenga ad opera dei possibili
provider. Esso è finalizzato a: |
|
verificare
l'idoneità dei requisiti dei provider;
valutare gli
aspetti gestionali degli eventi di formazione in funzione del raggiungimento degli
obiettivi formativi;
verificare
le ricadute sull'attività del professionista delle attività formative svolte.
Tale momento chiude, in un certo senso, il processo di formazione continua, ma allo stesso
tempo finisce per essere impulso del nuovo ciclo, in ragione del fatto che i suoi
risultati finiscono necessariamente per influire sull'analisi e sulla definizione dei
nuovi obiettivi formativi;
|
| 3.
|
promuovere la
realizzazione di un'anagrafe, accurata e trasparente, dei crediti accumulati dagli
operatori. |
| 7.
|
I costi delle attività formative di cui al presente accordo possono annualmente
gravare sulle risorse per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale di cui
all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 347/2001 convertito dalla
legge 405/2001, così come ripartite alle singole Regioni, solo entro il limite costituito
dall'importo complessivo medio di spesa annualmente registrata nel triennio 1999-2001 per
interventi formativi nel campo sanitario nelle singole Regioni. |
| 8.
|
Gli obiettivi individuati per l'anno 2002 sono i seguenti: |
| 1)
|
Gli obiettivi formativi di interesse nazionale per il quinquennio 2002/2006 sono
i seguenti: |
GRUPPO 1
Obiettivi nei quali, ad opinione della Commissione, tutte le categorie professionali,
aree e discipline, possono riconoscersi:
a) |
qualita'
assistenziale, relazionale e gestionale nei servizi sanitari |
| b) |
etica e
deontologia degli interventi assistenziali e socio assistenziali con riferimento
all'umanizzazione delle cure, alla tutela del segreto professionale ed alla privacy |
| c)
|
sistemi di valutazione,verifica e miglioramento degli interventi preventivi
diagnostici, clinici e terapeutici e di misurazione dell'efficacia, compresi i sistemi di
valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza ed appropriatezza delle prestazioni
nei livelli di assistenza |
| d)
|
formazione
interdisciplinare finalizzata allo sviluppo dell'integrazione di attivita' assistenziali e
socio-assistenziali |
| e) |
promozione
della qualita' della vita e della qualita' e sicurezza dell'ambiente di vita e di lavoro |
| f) |
miglioramento
degli stili di vita per la salute |
| g) |
miglioramento
dell'interazione tra salute ed ambiente e tra salute ed alimentazione |
| h) |
tutela degli
aspetti assistenziali e socio-assistenziali, compresi quelli psicologici, delle fasce
deboli |
| i) |
promozione di
una comunicazione corretta ed efficace |
| j) |
apprendimento
e miglioramento dell'inglese scientifico |
| k) |
consenso
informato |
| l) |
gestione del
rischio biologico,chimico e fisico anche con riferimento alla legge 626 |
| m) |
implementazione
dell'introduzione della medicina basata sulle prove di efficacia nella pratica
assistenziale |
| n) |
sistema
informativo sanitario e suo utilizzo per valutazioni epidemiologiche |
| o) |
formazione
multiprofessionale per la cooperazione alla definizione del progetto riabilitativo
applicato alle diverse aree della disabilita' |
| p) |
cultura
gestionale |
| q) |
educazione
sanitaria |
| r) |
bioetica in
medicina |
| s) |
organizzazione
dipartimentale |
GRUPPO 2
Obiettivi nei quali, ad opinione della Commissione, specifiche categorie professionali,
aree e discipline, possono riconoscersi:
a) |
miglioramento delle conoscenze e
delle competenze professionali per le principali cause di malattia, con particolare
riferimento alle patologie cardiovascolari, neoplastiche e geriatriche |
| b) |
interventi
di formazione nel campo delle emergenze-urgenze |
| c)
|
formazione in campo socio-assistenziale e per l'implementazione
dell'assistenza domiciliare integrata |
| d)
|
tutela
della salute della donna e del bambino e delle patologie neonatali |
| e) |
basi
molecolari e genetiche delle malattie e strategie terapeutiche correlate |
| f) |
formazione
finalizzata all'utilizzo ed all'implementazione delle linee guida e dei percorsi
diagnostico-terapeutici |
| g) |
promozione
della cultura della donazione e formazione interdisciplinare in materia di trapianti
d'organo |
| h) |
clinica
e diagnostica delle malattie infettive emergenti e riemergenti: patologie d'importazione |
| i) |
farmacoepidemiologia,
farmacoeconomia e farmacovigilanza |
| j) |
controllo
delle infezioni nosocomiali |
| k) |
innovazione
tecnologica : valutazione,miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie
biomediche e dei dispositivi medici |
| l) |
sicurezza
degli alimenti |
| m) |
sviluppo
delle attivita' e degli interventi di sanita' pubblica veterinaria, con particolare
riferimento all'igiene degli allevamenti e delle produzioni animali, alla sanita' animale
ed all'igiene degli alimenti di origine animale |
| n) |
disturbi
del comportamento alimentare e malattie metaboliche |
| o) |
implementazione
della sicurezza nella produzione, distribuzione ed utilizzo del sangue e degli emoderivati |
| p) |
percorsi
diagnostico-terapeutici nella pratica della medicina generale |
| q) |
progettazione
ed utilizzo della ricerca clinica ed epidemiologica in medicina generale e pediatria di
libera scelta |
| r) |
telemedicina
|
| s) |
innovazione tecnologica ed
implementazione delle abilita' e manualita' nella pratica della medicina generale e della
pediatria di libera scelta |
| t) |
formazione
manageriale in medicina generale e pediatria di libera scelta |
| u) |
aggiornamento
professionale nell'esercizio dell'attivita' psicologica e psicoterapeutica |
| v) |
aggiornamento
delle procedure ed attivita' professionali per le professioni sanitarie non mediche
|
| w) |
percorsi
assistenziali :integrazione tra ospedalizzazione, assistenza specialistica, assistenza
domiciliare integrata |
| x) |
utilizzo
delle tecnologie radianti a fini preventivi, diagnostici e terapeutici |
| y) |
ottimizzazione
dell'impiego delle terapie termali nell'ambito delle prestazioni nel SSN |
| z) |
valutazione
dei fondamenti scientifici e dell'efficacia delle medicine alternative o non convenzionali |
| aa) |
prevenzione,diagnosi
e terapia delle malattie odontostomatologiche e maxillo facciali |
| 2)
|
La programmazione di cui al punto 1) è soggetta ad aggiornamento in relazione
quanto previsto dal punto 5 del presente accordo. |
|