Corte di Cassazione
Sezione III civile
Sentenza 2 febbraio 2005, n. 2042
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
I coniugi C.S. e S.S., in proprio e quali esercenti la potestà
genitoriale sul figlio minore S., convenivano in giudizio la USL n.
22 di Vittoria. Esponevano che, dopo regolare gravidanza, la S. aveva
partorito presso il reparto ostetrico ginecologico dell'ospedale civile
di Vittoria il figlio S. ed era stata dimessa senza diagnosi e prescrizioni
particolari. Il bambino, sin dai primi mesi di vita, aveva presentato
chiari segni di ritardo nello sviluppo psicomotorio e, infine, gli
era stata diagnosticata un'affezione da fenilchetonuria classica che
poteva essere fronteggiata unicamente con l'uso di prodotti dietetici
a basso tenore di aminoacidi. La totale invalidità del minore
era stata confermata dalla commissione sanitaria provinciale che aveva
riconosciuto a S.S. il diritto all'assegno di accompagnamento. Ciò
premesso, gli attori, ritenuta la responsabilità dell'ente
in ordine alla mancata esecuzione di indagini specifiche, chiedevano
il risarcimento dei patrimoniali e non patrimoniali subiti. La Usl,
costituitasi in giudizio, contestava il fondamento della domanda.
Il tribunale di
Ragusa riteneva la convenuta responsabile e la condannava al risarcimento
dei danni che determinava in lire 1.580.118.000 per S.S. e in lire
15.000.000 per i genitori in proprio.
L'Azienda unità
sanitaria locale n. 7 di Ragusa proponeva appello. La Corte d'appello
di Catania rigettava l'appello e rivalutava le somme rispettivamente
in lire 1.690.726.000 e in lire 16.050.000.
Avverso questa
sentenza la Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa propone
ricorso per cassazione affidato a tre motivi ai quali resistono con
controricorso C.S. e S.S., in proprio ed il primo anche nella qualità
di tutore provvisorio del figlio convivente S. Le parti hanno presentato
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'Azienda ricorrente con il primo motivo lamenta la "violazione
e falsa applicazione degli artt. 112, 163, comma 3, n. 3, e 167 c.p.c.
e insufficiente, errata e contraddittoria motivazione, in relazione
all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.", deducendo che erroneamente
la Corte d'appello aveva rigettato il motivo d'appello riguardante
il vizio di ultrapetizione in ordine alla causa petendi. Oggetto della
domanda era la responsabilità dell'Azienda per omessa applicazione
di precise disposizioni di legge e non per negligenza, imprudenza
o imperizia dei sanitari, mai allegata dagli attori che, anzi, non
avevano mosso alcuna contestazione ai sanitari, riconoscendo la regolarità
dell'operato degli stessi. La domanda sulla quale i giudici di merito
dovevano pronunziare era quella riguardante "la grave negligenza
imputabile all'ente ospedaliero per omissione delle "misure di
prevenzione disposte con legge regionale 68/1981 ed aventi carattere
di screening di massa"". L'errore dei giudici di merito
consisteva in ciò che, pur avendo escluso l'obbligatorietà
di effettuare gli esami in questione, avevano oltrepassato i confini
posti dalla causa petendi, pronunziando circa la responsabilità
dei dipendenti ospedalieri.
1.1. Il motivo
è infondato.
La Corte d'appello
ha rigettato il motivo d'impugnazione concernente la violazione dell'art.
112 c.p.c. deducendo che non poteva distinguersi tra colpa dell'ente
ospedaliero e colpa dei sanitari dipendenti, poiché l'ente
deve rispondere della condotta colposa di questi ultimi. Ha ulteriormente
precisato che, indipendentemente dal riferimento fatto dai ricorrenti
alla legge regionale 68/1981 (che non faceva specifico riferimento
alla fenilchetonuria), "la causa pretendi dedotta (era) pur sempre
la colpa professionale e la negligenza dei sanitari, consistenti nell'omissione
degli esami diagnostici che, se effettuati, avrebbero evitato il danno":
elementi questi sui quali per l'appunto il tribunale aveva fondato
la decisione.
La Corte territoriale
ha dunque interpretato la domanda e ha ritenuto che la causa petendi
non fosse limitata all'omissione delle misure di prevenzione di cui
alla legge regionale 68/1981, bensì alla colpa professionale
e la negligenza dei sanitari, consistenti nell'omissione degli esami
diagnostici, delle quali doveva rispondere l'ente.
Ciò premesso,
nell'ambito dell'orientamento che vuole sottratto al sindacato di
legittimità l'indagine interpretativa sul contenuto della domanda,
questa Corte ha più volte enunciato il principio secondo cui
"in sede di legittimità occorre tenere distinta l'ipotesi
in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda, o la pronuncia su
domanda non proposta, dal caso in cui si censuri l'interpretazione
data dal giudice di merito alla domanda stessa: solo nel primo caso
si verte propriamente in tema di violazione dell'art. 112 c.p.c. per
mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato,
prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un error in
procedendo, in relazione al quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere
di procedere all'esame diretto degli atti giudiziari onde acquisire
gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale.
Nel caso in cui venga invece in contestazione l'interpretazione del
contenuto o dell'ampiezza della domanda, tali attività integrano
un tipico accertamento in fatto, insindacabile in Cassazione salvo
che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione
impugnata sul punto" (Cassazione 12259/2002; Cassazione 6066/2001;
Cassazione 3016/2001; Cassazione 9314/1997; Cassazione 2113/1995).
Nel caso di specie,
venendo in discussione, come si è detto, l'interpretazione
della domanda compiuta dalla Corte d'appello, si è al di fuori
dell'ambito dell'art. 112 c.p.c.. In altri termini, non si è
in presenza di una violazione della norma processuale e di un vizio
di attività del giudice di merito, il quale ha interpretato
la domanda ed ha adeguato a questa interpretazione la sua pronunzia
relativa all'art. 112 c.p.c.
Il vizio, semmai,
sarebbe un vizio attinente al giudizio, come tale sottratto in sé
al sindacato di legittimità e censurabile unicamente per difetto
di motivazione. E, sotto questo profilo, si osserva che non si rileva
alcun vizio di motivazione nella sentenza impugnata, che ha proceduto,
con un argomentare logico ed esente da vizi, all'interpretazione della
domanda introduttiva della causa.
Neppure censurabile
è la conseguente affermazione di responsabilità dell'ente
ospedaliero.
Questa Corte,
infatti, ha costantemente inquadrato la responsabilità dell'ente
ospedaliero nella responsabilità contrattuale, sul rilievo
che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero
o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto
(Cassazione 6141/1978; Cassazione 1716/1979; Cassazione 2144/1998;
Cassazione 6707/1988; Cassazione 5939/1993; Cassazione 4152/1995;
Cassazione 7336/1998; Cassazione 12233/1998; Cassazione 589/1999,
in motivazione; Cassazione 9198/1999; Cassazione 3492/2002; Cassazione
11001/2003; Cassazione 11316/2003, in motivazione).
La responsabilità
dell'ente ospedaliero ha dunque natura contrattuale e può conseguire,
a norma dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento di quelle obbligazioni
che sono direttamente a carico dell'ente debitore. E può anche
conseguire, a norma dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione
medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume
la veste di ausiliario necessario del debitore.
2. Con il secondo
motivo la ricorrente lamenta la "violazione e falsa applicazione
degli artt. 1176, 2236 c.c. nonché l'insufficiente, errata
ed illogica e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360,
nn. 3 e 5, c.p.c.". I giudici di merito, dopo aver correttamente
accertato la rarità della patologia in causa, l'asintomatologia
della stessa, il carattere preventivo sistematico e di massa della
prestazione medica richiesta, l'assenza di un obbligo di legge circa
l'effettuazione di screening di massa, l'estrema carenza in Sicilia
di centri attrezzati allo scopo, avevano contraddittoriamente e illogicamente
ritenuto la negligenza dei sanitari e la correlativa responsabilità
dell'ente. Questa essendo la natura della prestazione pretesa, la
stessa non poteva essere ritenuta obbligatoria con riferimento all'ordinaria
diligenza da parte del singolo medico. E ritenere diversamente significava
considerare oggettiva la responsabilità del medico, indipendentemente
da ogni sua colpa, per il solo fatto dell'insorgenza di una qualche
patologia e dell'esistenza di uno strumento atto ad individuarla prima
che manifesti i suoi sintomi.
Anche questo motivo
è infondato.
Il nucleo centrale
della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui rigetta
il motivo d'appello concernente la ritenuta colpa dei sanitari dell'ospedale,
fonda sul rilievo che non furono rispettate le regole di comune diligenza
e di prudenza da parte dei sanitari. Infatti, secondo quanto risultava
dalla consulenza tecnica, "all'epoca dei fatti la fenilchetonuria
era una malattia perfettamente conosciuta, anche se, a differenza
da altre regioni del nord Italia, in Sicilia la prevenzione e la diagnosi
precoce erano affidate alla libera iniziativa dei reparti di neonatologia
ed alla sensibilità e alla preparazione dei pediatri neonatologi.
Pertanto, considerato altresì che nella regione siciliana esistevano
centri specializzati (non importa se fossero venti o nove), deve ritenersi
che, con l'ordinaria diligenza, i sanitari dell'ospedale di Vittoria
avrebbero dovuto, subito dopo la nascita del S., eseguire i prelievi
ed inviarli ai suddetti centri per il compimento degli esami di "screening"
metabolici neonatali, necessari per una precoce diagnosi della malattia".
La motivazione
della sentenza impugnata si è risolta in un apprezzamento di
fatto che sotto il profilo logico raggiunge un grado di completezza
e di ragionevolezza da essere incensurabile nel giudizio di cassazione.
In altri termini, nella sentenza impugnata non si rileva quella carenza
di logica denunziata dalla ricorrente incidentale, mentre le doglianze
svolte consistono nel contrapporre, inammissibilmente in sede di legittimità,
alla valutazione della Corte d'appello la propria valutazione.
Quanto alla violazione
di legge dedotta, si rileva che la Corte d'appello ha fatto applicazione
dell'art. 2236 c.c., escludendo, implicitamente ma chiaramente, che
la prestazione implicasse la soluzione di problemi di speciale difficoltà,
tanto che ha rilevato essere all'epoca la malattia in questione perfettamente
conosciuta.
Avuto riguardo
a questa valutazione di merito, non si comprende in cosa consisterebbe
la violazione della norma indicata, anche considerando che nel giudizio
di merito spettava al medico (o all'ente ospedaliero) provare che
il caso fosse di particolare difficoltà (Cassazione 4852/1999;
Cassazione 1127/1998; Cassazione 5005/1996; Cassazione 2335/2001;
Cassazione 6220/1988).
3. Con il terzo
motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
e il vizio di motivazione della sentenza impugnata. La Corte d'appello,
in considerazione dei rilievi svolti, doveva condannare le controparti
alle spese di entrambi i gradi di giudizio e in subordine, attesa
la particolarità e novità delle questioni, compensarle
in tutto o in parte. E i giudici d'appello, nonostante la doglianza
svolta nel gravame, non avevano sul punto motivato alcunché.
Il motivo è
privo di fondamento.
L'attuale ricorrente
è stata soccombente nei gradi di merito: e si è sopra
esposto per quali ragioni i motivi del ricorso per cassazione non
sono fondati.
Quanto alla mancata
compensazione in tutto o in parte delle spese, come più volte
affermato nella giurisprudenza di legittimità, la valutazione
in ordine all'opportunità o meno di compensare in tutto o in
parte le spese di causa non è sindacabile in sede di legittimità,
anche se priva di motivazione (vedi per esempio Cassazione 18236/2003).
Per quanto detto,
il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione,
liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente
in questa fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 12.000,00
(dodicimila/00) per onorari e in euro 100,00 (cento/00) per spese,
oltre spese generali e accessori come per legge.
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