REPUBBLICA ITALIANA N. 210/04 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 3318 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO
2003
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3318/2003, proposto da I. D., rappresentato
e difeso dall’avv. B. Pitasi, domiciliato ex lege presso la
Segreteria di questa Sezione in Roma, Piazza Capo di Ferro, 13;
CONTRO
- Regione Calabria, non costituitasi;
- Azienda USL n.11 di Reggio Calabria, in persona del commissario
straordinario p.t., rappresentata e difesa dall’avvv.Carlo
Curatola, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Nicotera, n.
29, presso avv.B. Pitasi;
- Gestione liquidatora delle USL 11 (già 31) di Reggio Calabria,
non costituitasi;
per la riforma
della sentenza del TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, n. 163 del
16.3.2002, con la quale il ricorso del dipendente è stato
respinto.
Visto l’atto di appello e relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda
intimata;
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza dell’11.11 2003, relatore il consigliere
Aniello Cerreto. Nessuno comparso per le parti.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, il dipendente ha fatto presente che
era stato assunto dalla ASL 11 (già USL 31) di Reggio Calabria
con la qualifica di operatore tecnico ma di essere stato adibito
fin dall’inizio all’espletamento di mansioni superiori
di programmatore economico o in caso di qualifica superiore; che
perciò avanzava istanza in data 1°.6.1998 e quindi diffida
senza ricevere risposta; che perciò si rivolgeva al TAR per
tutelare le proprie pretese; che si costituiva in giudizio solo
la Regione con l’eccezione del proprio difetto di legittimazione
passiva e della prescrizione delle pretese avanzate; che il TAR,
accogliendo l’eccezione di prescrizione della Regione, aveva
respinto il ricorso con la sentenza in epigrafe.
Ha dedotto che detta sentenza era erronea ed ingiusta per e seguenti
ragioni:
- il TAR non poteva accogliere l’eccezione di prescrizione
della Regione senza prima pronunciarsi sul difetto di legittimazione
passiva rilevato dalla Regione stessa;
-in ogni caso l’eccezione di prescrizione non poteva che valere
nei confronti del coobbligato che l’aveva sollevata;
-peraltro il TAR aveva errato nel ritenere prescritta ogni pretesa
economica dal 12.11.1986 al giugno 1998, mentre al più la
prescrizione quinquennale poteva riguardare solo le differenze retributive
relative al periodo anteriore al 1°.6.1993;
Ha concluso chiedendo le differenze retributive che gli spettavano
fin dall’inizio o per lo meno dal giugno 1993, limitandosi
a richiamare genericamente le censure avanzate in primo grado e
relativa documentazione.
Costituitasi in giudizio la ASl ha eccepito la prescrizione delle
pretese avanzate e comunque ha chiesto il rigetto dell’appello
per infondatezza.
Alla pubblica udienza dell’11.11.2003, il ricorso è
passato in decisione.
DIRITTO
1.Con sentenza del TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, n. 163 del
16.3.2002, è stato dichiarato respinto per intervenuta prescrizione
il ricorso del dipendente tendente a conseguire dalla ASL n.11 di
Reggio Caloria (ex USL 11) le differenze retributive spettanti per
le asserite mansioni superiori svolte rispetto alla qualifica rivestita
di operatore tecnico, per il periodo novembre 1986-giugno 1998 (data
dell’istanza).
Avverso detta sentenza ha proposto appello l’interessato.
2.Pur dovendosi riconoscere la parziale erroneità della sentenza
del TAR per avere ritenuto del tutto prescritte le pretese economiche
avanzate, mentre dovendosi applicare la prescrizione quinquennale
al più la prescrizione poteva colpire solo il periodo 1986-giunno
1993, in ogni caso il ricorso originario non può essere accolto.
2.1.La retribuibilità o meno delle mansioni superiori svolte
dal dipendente pubblico ha dato luogo ad orientamenti giurisprudenziali
non sempre univoci, ma ormai può ritenersi consolidato l'indirizzo
di questo Consiglio nel senso che per la retribuibilità occorrono
non solo un'espressa previsione normativa ma anche altri tre presupposti
e cioè un preventivo provvedimento di incarico (V. Corte
cost. 19.6.1990 n. 296; Cons. di Stato, Sez.V, n.1431 dell'11.12.1992,
n 1514 del 30.10.1995, n.1723 del 15.12.1995, n.614 del 5.6.1997,
n. 282 del 17.1.2000 e n. 1552 del 18.3.2002), la disponibilità
del relativo posto in organico (Sez. V n.1447 del 12.10.1999, sez.
VI n.1119 del 18.7.1997, A.P. n.22 del 18.11.1999), e che l’incarico
concerna mansioni della qualifica immediatamente superiore (V. la
decisione di questa Sezione n.1188 del 27.9.1999), come del resto
confermato dall'art. 57 D. L.vo 3.2.1993 n. 29, sia pure con una
disposizione normativa la cui applicazione è stata più
volte rinviata fin alla definitiva abrogazione con l’art.
43 D. L.vo 31.3.1998 n.80.
Solo con l’art. 56 D. L.vo n.29/93, nel testo sostituito dall’art.
25 D. L.vo n.80/98, è stata regolamentata ex novo la materia,
attribuendosi al lavoratore del settore pubblico le differenze retributive
dovute per svolgimento delle mansioni superiori anche nel caso di
assegnazione nulla per violazione delle condizioni prescritte, con
la contestuale attribuzione di responsabilità al Dirigente
che ha disposto l’incarico in caso di dolo o colpa grave.
Ma anche l’applicazione di tale disposizione è stata
rinviata, finchè non è intervenuto l’art. 15
del D. L.vo 29.10.1998 n.387 (V. la decisione di questo Consiglio,
A.P. n.11 del 23.2.2000) e poi l’art. 52 L.vo 30.3.2001 n.165.
Detta nuova disciplina è però inapplicabile alle situazioni
esauritesi prima del novembre 1998 (V. le decisioni di questo Consiglio,
Sez. V n. 6381 del 24.12.2001 e Sez. VI n.4186 del 21.7.2003), come
nel caso in esame.
2.2. Nella fattispecie ( a parte la sussistenza o meno di un specifico
incarico formale e l’affidamento di mansioni nella qualifica
immediatamente superiore) mancava senz’altro un posto disponibile
in organico che l’interessato avrebbe ricoperto in assenza
del titolare, trattandosi per lo più del conferimento di
incarichi speciali di collaborazione nel settore informatico retribuiti
in genere con la concessione di un maggior numero di ore di straordinario.
3.Per quanto considerato, con integrazione della motivazione della
sentenza del TAR, il ricorso originario deve essere comunque respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del
presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V), respinge
l’appello indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell’11.11.2003
con l’intervento dei Signori:
Pres. Emidio Frascione
Cons. Raffaele Carboni
Cons. Paolo Buonvino
Cons. Claudio Marchitiello
Cons. Aniello Cerreto Est.
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
f.to Aniello Cerreto f.to Emidio Frascione
IL SEGRETARIO
f.to Gaetano Navarra
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23 gennaio 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale
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