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La semplice prestazione di cure mediche esclude il favoreggiamento

Il medico che cura il latitante non commette sempre reato

(Cassazione 21624/2002)

 
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, sentenza n.21624/2002

 LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI PENALE

IN FATTO

A. è stato ritenuto responsabile dal Tribunale di Nuoro, con sentenza confermata sul punto dalla Corte d’appello, di favoreggiamento, per aver aiutato il latitante B. a sottrarsi alle ricerche dell’autorità, recandosi con la strumentazione e i farmaci necessari presso l’abitazione ove il latitante era ospitato e intervenendo chirurgicamente per correggere gli esiti cicatriziali di una pregressa ferita alla coscia destra del B.

Il A. ricorre contro la sentenza della Corte, deducendo in primo luogo violazione dell’art. 375 c.p.p. e vizio della motivazione.

Osserva al riguardo che l’imputazione, benchè frutto di una nuova formulazione da parte del P.M., è già di per se ambigua in quanto correggere una cicatrice non costituisce alcun aiuto a sottrarsi alle ricerche dell’autorità, specie considerando che chi l’aiuto presta non tiene alcuna condotta attiva contraria alle indagini e non si attiva al di la delle semplici cure.

Se poi la condotta ulteriore si ravvisa (come fa la sentenza impugnata) nell’aver accettato di curare il latitante al di fuori di una struttura sanitaria, si mostra di non distinguere il fatto di chi, trovandosi sul luogo, accetta di curare, dal fatto di chi si muova con preordinazione sul luogo al fine di evitare lo spostamento del latitante.

Ora nella pronunzia in esame si afferma chiaramente che la condotta dell’A. fu la prima, sicchè non è stata ravvisata alcuna attività ulteriore rispetto a quella sanitaria.

In ogni caso, secondo motivo, erano presenti, le scriminanti dell’esercizio del diritto e dell’adempimento del dovere e quella dello stato di necessità.

La prima perché la cicatrice del B. (sebbene non causa alla sua vita o alla sua integrità) poteva essere causa con alta probabilità di infezione e di ascesso.

La seconda, quanto meno sotto il profilo putativo, perché il medico, portato in ora notturna in un appartamento frequentato da minacciosi sconosciuti era oggettivamente esposto ad attuale pericolo in caso di rifiuto.

 

IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.

Deve ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte, muovendo dall’assunto che l’art. 378 c.p. , nel punire chiunque aiuta taluno a sottrarsi alle ricerche dell’Autorità, non impone un obbligo di favorire tali ricerche, ha sempre escluso la rilevanza, in quanto tale, della prestazione di cure mediche a favore del ricercato ed ha invece richiesto, per l’integrazione del delitto, un’ulteriore condotta positiva di aiuto da parte del sanitario.

La quale, osservando la casistica, è stata ravvisata nella compilazione di una cartella clinica con false generalità (sez. VI, 15/3/85, Pelosio), nell’attività del medico per reperire terzi disposti a prestare altre cure mediche ( sez. I, 11/12/98, Bruno), nell’adozione di accorgimenti diretti a evitare il controllo della polizia, durante lo spostamento verso il ricercato per portare assistenza (sez. VI, 25/1/02, Di Noto).

Ora è dato leggere, nella sentenza impugnata, che il ricorrente non ebbe a preordinare il suo intervento a favore del latitante perché soltanto una volta giunto nell’appartamento, luogo del rifugio, si rese conto di trovarsi dinanzi ad un ricercato.

A questo punto il suo intervento attivo, sempre secondo la sentenza, sarebbe consistito nel non rifiutarsi di eseguire l’intervento in quel luogo.

Tanto rilevato, sembra chiaro che la Corte d’appello di Sassari in realtà imputa al ricorrente le cure in quanto tali, posto che non rifiutarsi significa accettare, antecedente psichico dell’esecuzione volontaria di cure, senza che, oltre tale esecuzione che di per se non è aiuto a sottrarsi, ravvisi una ulteriore condotta.

Sotto altro profilo può dirsi che, in sostanza e contro il disposto della norma penale, la Corte di appello ritiene penalmente rilevante il non aver favorito le ricerche dell’Autorità.

Nell’accenno al luogo delle cure sembra infatti implicita l’argomentazione che, se invece il medico si fosse rifiutato di eseguire la prestazione, con probabilità il latitante si sarebbe dovuto esporre ad un’uscita dal rifugio, cosa che avrebbe facilitato il suo arresto.

Difettando così un aiuto a sottrarsi alle ricerche, le conseguenze vengono enunziate nel dispositivo.

PQM

La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2002. 

 
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Last Update: lunedì 23 dicembre 2002