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Legge 22 maggio 1978 n. 217

DIRITTO DI STABILIMENTO E LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DA PARTE
DEI MEDICI CITTADINI DI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO

Art. 1

Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui agli allegati A, B e C alla presente legge, è riconosciuto il titolo di medico e di medico specialista ed è consentito l'esercizio dell'attività professionale di medico.

L'uso di tali titoli, e delle relative abbreviazioni è consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformità alle corrispondenze dei titoli stessi enunciate negli allegati A,BeC.

Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge saranno modificati con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, in conformità alle direttive comunitarie.

Art. 2

Ai fini dell'esercizio dell'attività di medico, l'interessato deve presentare al Ministero della sanità istanza in lingua italiana in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:

a) uno dei titoli previsti dall'allegato A in originale o in copia autentica, per l'attività di medico;

b) certificato di buona condotta, ovvero certificato di moralità e di onorabilità, o equipollente, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza e, qualora detto Stato ai fini dell'esercizio della libera professione non richieda tale certificato, un estratto del casellario giudiziario ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato stesso.

Qualora l'interessato chieda anche il riconoscimento del titolo di medico specialista, oltre ai documenti di cui al comma precedente, deve presentare uno dei titoli previsti dagli allegati B e C in originale o in copia autentica.

La documentazione di cui alla predetta lettera b) deve essere di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

Art. 3

Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, entro due mesi accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione all'Ordine dei Medici della provincia nel cui albo l'interessato intende chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione allo stesso.

II Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, chiede conferma dell'autenticità degli stessi alla competente autorità dello Stato membro, tramite il Ministero degli affari esteri, nonchè conferma dell'osservanza, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE.

Qualora il Ministero della sanità venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, domanda al riguardo informazioni, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.

Le informazioni sono coperte dal segreto.

Per il periodo di tempo necessario a ricevere le informazioni il termine di cui al primo comma è sospeso. Tale sospensione non può eccedere i tre mesi. La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.

II rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanità deve essere motivato.

L'Ordine dei Medici, nel termine di un mese dalla data di ricezione della domanda, corredata della documentazione inviata dal Ministero, adempie alla procedura per l'iscrizione stabilita dalle vigenti leggi.

Il cittadino di altri Stati membri delle Comunità che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i medici cittadini italiani.

Art. 4

Per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni, ai sanitari di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.

Art. 5

Il Ministero della sanità comunica, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari adottate ai sensi dell'art. 4, nonché quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione.

A tal fine l'Ordine dei Medici dà comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

Art. 6

Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche ai sanitari che intendano svolgere la loro attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

L'istituzione dei rapporti di lavoro fra i medici cittadini di Stati membri delle Comunità europee e le strutture sanitarie pubbliche è ammessa secondo le normative che saranno fissate dalla legge sull'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 7

Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le regioni o le provincie autonome di Trento e Bolzano interessate, nonché la Federazione degli Ordini dei Medici, promuove, ove ne ravvisi l'opportunità, corsi facoltativi di deontologia professionale e di legislazione sanitaria e sociale nazionale e regionale, preordinati a consentire ai sanitari che ne facciano richiesta anche l'acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione.

All'onere annuo, valutato in lire 50 milioni, si provvede per gli anni 1977 e 1978 mediante corrispondenti riduzioni del capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO Il

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Art. 8

1 cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee sono ammessi alla prestazione di servizi medici nel territorio dello Stato senza essere tenuti all'iscrizione nell'albo professionale. Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanità:

a) dichiarazione redatta in lingua italiana, a firma dell'interessato, dalla quale risultino la natura della prestazione che si intende effettuare ed il luogo dell'esecuzione della stessa;

b) certificato della competente autorità dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che l'interessato esercita legalmente la specifica attività o professione in detto Stato;

c) certificati comprovanti il possesso dei diplomi od altri titoli di cui agli allegati A, B e C dei quali l'interessato intende avvalersi per la prestazione dei servizi.

In caso di urgenza la dichiarazione, unitamente alla documentazione suindicata, può essere presentata successivamente all'effettuazione delle prestazioni ed entro il termine di quindici giorni.

La documentazione prevista dal presente articolo deve essere di data non anteriore di dodici mesi a quella di presentazione.

Art. 9

Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attività di cui all'articolo precedente, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i medici cittadini italiani.

Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da medici cittadini italiani, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'albo professionale, l'Ordine dei medici della provincia nella quale sono stati commessi gli abusi o le mancanze, comunica immediatamente i fatti al Ministro della sanità, che, con decreto motivato, proibisce al sanitario cittadino degli altri Stati membri di effettuare ulteriori prestazioni.

Del provvedimento è data tempestiva comunicazione all'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, tramite il Ministero degli affari esteri.

TITOLO III

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO PRESSO ALTRI STATI DELLE COMUNITÀ EUROPEE DA PARTE DI MEDICI CITTADINI ITALIANI

Art. 10

I medici cittadini italiani che si trasferiscono in uno dei Paesi membri delle Comunità europee possono, a domanda, conservare l'iscrizione nell'Ordine provinciale italiano di appartenenza ovvero chiedere l'iscrizione nell'albo dell'Ordine dei Medici di Roma.

Art. 11

Ai fini dell'esercizio della professione di medico in altri paesi delle Comunità europee da parte di medici cittadini italiani sono necessari i seguenti certificati: a) certificati comprovanti il possesso dei diplomi od altri titoli di cui agli allegati A, B e C rilasciati rispettivamente, quelli di cui all'allegato A dalla commissione o dal rettore dell'università, gli altri dal rettore dell'università; b) certificato di buona condotta; c) certificato di iscrizione all'albo rilasciato dall'Ordine dei Medici della provincia nella quale si è iscritti; d) certificato comprovante l'effettivo esercizio della professione da parte del cittadino per i periodi richiesti dall'art. 15, primo e secondo comma, rilasciato dal Ministero della sanità.

Art. 12

Le autorità che hanno rilasciato i certificati presentati dal cittadino per essere ammesso alla professione di medico in un altro Stato membro delle Comunità europee, sono tenute a confermarne l'autenticità; il rettore dell'università conferma l'autenticità dei certificati e dei diplomi di abilitazione all'esercizio professionale e dei diplomi di specializzazione.

Il Ministero della sanità, per il tramite del Ministero degli affari esteri, provvede a fornire nel più breve tempo, e comunque non oltre tre mesi, le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti il cittadino, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati e i documenti rilasciati dalle autorità nazionali.

A tal fine gli ordini dei Medici danno comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 13

I documenti richiesti dalla presente legge se redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare del Paese in cui il documento fu fatto ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 14

Le modifiche degli statuti delle scuole di specializzazione annesse alle facoltà di medicina e chirurgia delle università, necessarie per l'esecuzione della normativa comunitaria, possono essere disposte anche se non siano trascorsi tre anni accademici dall'approvazione o dall'ultima modificazione degli statuti stessi.

Art. 15

Nei confronti dei sanitari cittadini degli altri Stati membri in possesso di diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati dagli Stati di origine o di provenienza prima dell'entrata in vigore della presente legge e non rispondenti all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per la professione di medico e di medico specialista, si applicano le seguenti disposizioni:

a) ai fini del riconoscimento del titolo di medico e per l'esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione di servizi, i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che essi hanno effettivamente svolto la specifica professione o attività per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato;

b) ai fini del riconoscimento del titolo di medico specialista i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dalle autorità competenti, da cui risulti che essi si sono effettivamente e lecitamente dedicati alla specifica attività per il periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specializzata richiesta nello Stato membro di origine o di provenienza e la durata minima di formazione prevista dall'allegato D.

Per le specializzazioni per le quali in Italia era richiesta, prima dell'entrata in vigore della presente legge, una durata minima di formazione inferiore a quella prevista dall'allegato D per il conseguimento dei titoli di cui agli allegati B e C, la differenza di cui alla precedente lettera b) è determinata soltanto in base alla durata minima di formazione richiesta nello Stato.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei titoli I e II della presente legge.

Art. 16

1 cittadini degli altri Stati membri che chiedano uno dei diplomi o titoli di formazione di medico specialista, che non figurano fra le specializzazioni di cui agli allegati B e C o che, pur menzionati in essi, non sono rilasciati nello Stato membro di origine o di provenienza, possono concorrere all'ammissione alle scuole di specializzazione funzionanti nelle università degli studi italiane alle stesse condizioni degli aspiranti cittadini italiani.

Nel caso in cui i cittadini degli Stati membri, che intendano ottenere uno dei diplomi o titoli di cui al comma precedente, siano già in possesso di formazione specialistica risultante da un diploma, certificato o altro titolo di studio rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro di origine o di provenienza, le scuole di specializzazione, valutati il contenuto e la durata dei corsi di studio per il conseguimento dei titoli specialistici prodotti, determinano la durata della formazione complementare e le materie su cui essa deve vertere. In tale ipotesi l'ammissione sarà concessa anche in deroga ai limiti dei posti previsti per il corso di specializzazione di cui trattasi.

Art. 17

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

ALLEGATO A

DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI MEDICO:

a) In Germania:

1. “Zeugnis uber die ärztliche Staasprtifung” (certificato dell'esame di Stato in medicina), rilasciato dalle autorità competenti e “ Zeugnis uber die Vorbereitungzeit als Medizilassistent (certificato attestante il compimento del periodo preparatorio come assistente medico), nei casi in cui tale periodo sia prescritto dalla legislazione tedesca per il compimento del ciclo d'istruzione;

2. gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che certificano l'equipollenza dei diplomi rilasciati a decorrere dall'8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca con quelli enumerati sub 1;

b) In Belgio:

"Diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements het wettelijk diploma van doctor in de genees -heel-en verloskunde" (diploma legale di laurea di dottore in medicina, chirurgia e ostetricia), rilasciato dalle facoltà di medicina delle università o dalla commissione Centrale o dalle commissioni di Stato per l'insegnamento universitario;

c) In Danimarca:

" Bevis for bestaet laegevidenskrabeling embedseksamen" (diploma legale di dottore in medicina), rilasciato dalla facoltà di medicina di una università, unitamente al "dokumentation for gennemfort praktisk uddannelse" (certificato di tirocinio), rilasciato dalle autorità competenti dei servizi sanitari;

d) In Francia:

1. "Diplôme d'Etat de docteur en médecine" (diploma di Stato di laurea in medicina) rilasciato dalle facoltà di medicina o dalle facoltà miste di medicina e farmacia delle università o dalle università;

2. " Diplôme d'université de docteur en médecine" (diploma universitario di laurea in medicina), nella misura in cui detto diploma sancisca lo stesso ciclo di formazione previsto per il diploma di Stato di laurea in medicina;

e) In Irlanda:

" Primary qualification" (certificato attestante le conoscenze di base), concesso in Irlanda dopo il superamento di un esame di qualificazione sostenuto dinanzi ad una commissione competente e un certificato relativo all'esperienza acquisita, rilasciato da detta commissione e che autorizzano la registrazione in quanto " fully registered medical practitioner" (medico generico);

f) In Italia:

Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia, rilasciato dalla commissione di esame di Stato;

g) Nel Lussemburgo:

1. " Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements" (diploma di Stato di laurea di dottore in medicina, chirurgia ed ostetricia) rilasciato dalla commissione statale d'esame autenticato dal Ministro della pubblica istruzione e " Certificat de stage" (certificato di tirocinio) rilasciato dal Ministro della sanità pubblica;

2. i diplomi che conferiscono un attestato di istruzione superiore in medicina rilasciato in uno dei Paesi della Comunità e che danno accesso al tirocinio senza dare accesso alla professione dopo aver ottenuto l'omologazione del Ministro della educazione nazionale conformemente alla legge del 18 giugno 1969 sull'istruzione superiore e la omologazione dei titoli e attestati stranieri di istruzione superiore, accompagnati dal certificato di tirocinio rilasciato dal Ministro della sanità pubblica;

h) Nei Paesi Bassi:

"Universitair getuigschrift van arts" (certificato universitario di medico);

i) Nel Regno Unito:

" Primary qualification" (certificato attestante le conoscenze di base) concesso nel Regno Unito dopo il superamento di un esame di qualificazione sostenuto dinanzi ad una commissione competente e un certificato relativo all'esperienza acquisita rilasciato da detta commissione, e che autorizzano la registrazione in quanto "fully registered medical practitioner" (medico generico).

 

ALLEGATO B

DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE COMUNI A TUTTI GLI STATI MEMBRI:

In Germania:

" Von den Landesärztekammern erteilte fachärztliche Anerkennung" (certificato di specializzazione medica), rilasciato dall'Ordine professionale dei Medici del Land;

In Belgio:

" Titre d'agrégation en qualité de médecin spécialiste/erkenningstitel van specialist" (certificato attestante il possesso del titolo di medico specialista), rilasciato dal Ministro della sanità pubblica;

In Danimarca:

"Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallaege" (certificato attestante il possesso del titolo di medico specialista), rilasciato dalle autorità competenti dei servizi sanitari;

In Francia:

" Certificat d'études spéciales de médecine" (certificato di studi speciali di medicina), rilasciato dalle facoltà di medicina, dalle facoltà miste di medicina e farmacia delle università o dalle università;

" Attestation de médecin spécialiste qualifié" (certificato di medico specialista qualificato), rilasciato dal Consiglio dell'Ordine dei Medici;

" Certificat d'études spéciales de médecine" (certificato di studi speciali di medicina), rilasciato dalla facoltà di medicina o dalle facoltà miste di medicina e farmacia delle università o l'attestato di equivalenza di tali certificati rilasciato dal Ministro della pubblica istruzione;

In Irlanda:

"Certificate of specialist doctor" (diploma di medico specialista), rilasciato dalla competente autorità a tal fine riconosciuta dal Ministro della sanità pubblica;

In Italia:

Diploma di medico specialista, rilasciato dal rettore di una università;

Nel Lussemburgo:

" Certificat de médecin spécialiste" (diploma di medico specialista), rilasciato dal Ministro della sanità pubblica su parere dell'Ordine dei Medici;

Nei Paesi Bassi:

" Het door de Specialisten-Registratiecommissie (S.R.C.) afgegeven getuigschrift van erkenning en ischrijving in het Specialistenregister" (certificato di ammissione e di iscrizione nel registro degli specialisti), rilasciato dal Collegio degli Specialisti;

Nel Regno Unito:

"Certificate of completion of specialist training" (certificato attestante la formazione di specialista), rilasciato dall'autorità competente a tal fine riconosciuta.

 

Le denominazioni in vigore negli Stati membri, corrispondenti alle specializzazioni in questione, sono le seguenti:

Anestesia e rianimazione:

Germania: anästhesie

Belgio: anesthésiologie/anesthésie

Danimarca: anaestesiologi

Francia: anesthésie-réanimation

Irlanda: anaesthetics

Italia: anestesia e rianimazione

Lussemburgo: anesthésie-réanimation

Paesi Bassi: anesthésie

Regno Unito: anaesthetics

 

Chirurgia generale:

Germania: chirurgie

Belgio: chirurgie/heelkunde

Danimarca: kirurgi eller kirurgiske sygdomme

Francia: chirurgie générale

Irlanda: general surgery

Italia: chirurgia generale

Lussemburgo: chirurgie générale

Paesi Bassi: heelkunde

Regno Unito: general surgery

 

Neurochirurgia:

Germania: neurochirurgie

Belgio: neurochirurgie/neurochirurgie

Danimarca: neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme

Francia: neurochirurgie

Irlanda: neurological surgery

Italia: neurochirurgia

Lussemburgo: neurochirurgie

Paesi Bassi: neurochirurgie

Regno Unito: neurological surgery

 

Ostetricia e ginecologia:

Germania: frauenheilkunde und geburtshilfe

Belgio: gynécologie-obstétrique/gynaecologieverloskunde

Danimarca: gynaekologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fodselshjaelp

Francia: obstétrique et gynécologie medicale

Irlanda: obstetrics and gynaecology

Italia: ostetricia e ginecologia

Lussemburgo: gynécologie-obstétrique

Paesi Bassi: verloskunde en gynaecologie

Regno Unito: obstetrics and gynaecology

 

Medicina interna:

Germania: innere medizin

Belgio: médecine interne/inwendige geneeskunde

Danimarca: intern medicin eller sygdomme

Francia: médecine interne

Irlanda: general (internal) medicine

Italia: medicina interna

Lussemburgo: maladies internes

Paesi Bassi: inwendige geneeskunde

Regno Unito: general medicine

 

Oculistica:

Germania: augenheilkunde

Belgio: ophtalmologie/ophthalmologie

Danimarca: oftalmologi eller ojensygdomme

Francia: ophtalmologie

Irlanda: ophthalmology

Italia: oculistica

Lussemburgo: ophtalmologie

Paesi Bassi: oogheelkunde

Regno Unito: ophthalmology

 

Otorinolaringoiatria:

Germania: hals-, nasen-, ohrenheilkunde

Belgio: oto-rhino-laryngologie/oto-rino-laryngologie

Danimarca: oto-rhino-laryngologi eller ore-naese-halssygdomme

Francia: oto-rhino-laryngologie

Irlanda: otolaryngology

Italia: otorinolaringoiatria

Lussemburgo: oto-rhino-laryngologie

Paesi Bassi: keel-, neus- en oorheelkunde

Regno Unito: otolaryngology

 

Pediatria:

Germania: Kinderheilkunde

Belgio: pédiatrie/pediatrie

Danimarca: paediatri eller bornesygdomme

Francia: pédiatrie

Irlanda: paediatrics

Italia: pediatria

Lussemburgo: pédiatrie

Paesi Bassi: kindergeneeskunde

Regno Unito: paediatrics

 

Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio:

Germania: lungen- und bronchialheilkunde

Belgio: pneumologie/pneumologie

Danimarca: medicinske lungesygdomme

Francia: pneumo-phtisiologie

Irlanda:respiratory medicine

Italia: tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio

Lussemburgo: pneumo-phtisiologie

Paesi Bassi: ziekten der luchtwegen

Regno Unito: respiratory medicine

 

 

Urologia:

Germania: urologie

Belgio: urologie/urologie

Danimarca: urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme

Francia: urologie

Irlanda: urology

Italia: urologia

Lussemburgo: urologie

Paesi Bassi: urologie

Regno Unito: urology

 

Ortopedia e traumatologia:

Germania: orthopádie

Belgio: orthopédie/orthopedie

Danimarca: ortopaedisk kirurgi

Francia: orthopédie

Irlanda: orthopaedic surgery

Italia: ortopedia e traumatologia

Lussemburgo: orthopédie

Paesi Bassi: orthopedie

Regno Unito: orthopaedic surgery

 

 

ALLEGATO C

DENOMINAZIONI CORRISPONDENTI ALLE SPECIALIZZAZIONI PROPRIE DI DUE O PIÙ STATI MEMBRI:

 

Biologia clinica:

Belgio: biologie clinique/klinische biologie

Francia: biologie médicale

Italia: patologia diagnostica di laboratorio

 

Ematologia biologica:

Danimarca: klinisk blodtypeserologi

Lussemburgo: hématologie biologique

 

Microbiologia-batteriologia:

Danimarca: klinisk mikrobiologi

Irlanda: microbiology

Italia: microbiologia

Lussemburgo: microbiologie

Paesi Bassi: bacteriologie

Regno Unito: medical microbiology

 

Anatomia patologica:

Germania: pathologische anatomie

Danimarca: patologisk anatomi og histologi eller vaevsundersogelse

Francia: anatomie pathologique

Irlanda: morbid anatomy and histopatology

Italia: anatomia patologica

Lussemburgo: anatomie pathologique

Paesi Bassi: pathologische anatomie

Regno Unito: morbid anatomy and histopathology

 

Biochimica:

Danimarca: klinisk kemi

Irlanda: chemical pathology

Lussemburgo: biochimie

Paesi Bassi: klinische chemie

Regno Unito: chemical pathology

 

Immunologia:

Irlanda: clinical immunology

Italia: immunoematologia

Regno Unito: immunology

 

Chirurgia plastica:

Belgio: chirurgie plastique/plastische heelkunde

Danimarca: plastikkirurgi

Francia: chirurgie plastique et reconstructive

Irlanda: plastic surgery

Italia: chirurgia plastica

Lussemburgo: chirurgie plastique

Paesi Bassi: plastische chirurgie

Regno unito: plastic surgery

 

Chirurgia toracica:

Belgio: chirurgie thoracique/heelkunde op de thorax

Danimarca: thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme

Francia: chirurgie thoracique

Irlanda: thoracic surgery

Italia: chirurgia toracica

Lussemburgo: chirurgie thoracique

Paesi Bassi: cardio-pulmonale chirurgie

Regno unito: thoracic surgery

 

Chirurgia Pediatrica:

Irlanda: paediatric surgery

Italia: chirurgia pediatrica

Lussemburgo: chirurgie infantile

Regno Unito: paediatric surgery

 

Chirurgia vascolare:

Belgio: chirurgie des vaisseaux/bloedvatenheelkunde

Italia: cardio-angio chirurgia

Lussemburgo: chirurgie cardio-vasculaire

 

Cardiologia:

Belgio: cardiologie/cardiologie

Danimarca: cardiologi eller hjerte- og kredslobssygdomme

Francia: cardiologie et medécine des affections vasculaires

Irlanda: cardiology

Italia: cardiologia

Lussemburgo: cardiologie et angiologie

Paesi Bassi: cardiologie

Regno Unito: cardio-vascular diseases

 

Gastroenterologia:

Belgio: gastro-entérologie/gastroenterologie

Danimarca: medicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsygdomme

Francia: maladies de l'appareil digestif

Irlanda: gastroenterology

Italia: malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio

Lussemburgo: gastro-entérologie et maladies de la nutrition

Paesi Bassi: maag-en darmziekten Regno Unito: gastroenterology

 

Reumatologia:

Belgio: rhumatologie /reumatologie

Francia: rhumatologie

Irlanda: rheumatology

Italia: reumatologia

Lussemburgo: rhumatologie

Paesi Bassi: reumatologie

Regno Unito: rheumatology

 

Ematologia generale:

Irlanda: haematology

Italia: ematologia

Lussemburgo: hématologie

Regno Unito: haematology

 

Endocrinologia:

Irlanda: endocrinology and diabetes mellitus

Italia: endocrinologia

Lussemburgo: endocrinologie

Regno Unito: endocrinology and diabetes mellitus

 

Fisioterpia:

Belgio: physiothérapie/fysiotherapie

Danimarca: fysiurgi og rehabilitering

Francia: rééducation et réadaptation fonctionnelles

Italia: fisioterapia

Paesi Bassi: revalidatie

 

 

Stomatologia:

Francia: stomatologie

Italia: odontostomatologia

Lussemburgo: stomatologie

 

Neurologia:

Germania: neurologie

Danimarca: neuromedicin eller medicinske nervesygdomme

Francia: neurologie

Irlanda: neurology

Italia: neurologia

Lussemburgo: neurologie

Paesi Bassi: neurologie

Regno Unito: neurology

 

Psichiatria:

Germania: psychiatrie

Danimarca: psykiatri

Francia: psychiatrie

Irlanda: psychiatry

Italia: psichiatria

Lussemburgo: psychiatrie

Paesi Bassi: psychiatrie

Regno Unito: psychiatry

 

Neuropsichiatria:

Germania: neurologie und psychiatrie

Belgio: neuropsychiatrie/neuropsychiatrie

Francia: neuropsychiatrie

Italia: neuropsichiatria

Lussemburgo: neuropsychiatrie

Paesi Bassi: zenuw-en zielsziekten

 

Dermatologia e venerologia:

Germania: dermatologie und venerologie

Belgio: dermato-vénéréologie/dermato-venereologi

Danimarca: dermato-venerologi eller hud-og konssygdomme

Francia: dermato-vénéréologie

Italia: dermatologia e venerologia

Lussemburgo: dermato-vénéréologie

Paesi Bassi: huid-en geslachtsziekten

 

Dermatologia:

Irlanda: dermatology

Regno Unito: dermatology

 

Venerologia:

Irlanda: venereology

Regno Unito: venereology

 

Radiologia:

Germania: radiologie

Francia: radiologie

Italia: radiologia

Lussemburgo: électroradiologie

Paesi Bassi: radiologie

 

Radio diagnostica:

Belgio: radiodiagnostic/radiodiagnose

Danimarca: diagnostik radiologi eller rontgenundersogelse

Francia: radio-diagnostic

Irlanda: diagnostic radiology

Paesi Bassi: radiodiagnostiek

Regno Unito: diagnostic radiology

 

Radioterapia:

Belgio: radio-radiumthérapie/radio-radiumtherapie

Danimarca: terapeutisk radiologi eller strálebelhandling

Francia: radiothérapie

Irlanda: radiotherapy

Paesi Bassi: radiotherapie

Regno Unito: radiotherapy

 

Medicina tropicale:

Belgio: médecine tropicale/tropische geneeskunde

Danimarca: tropemedicin

Irlanda: tropical medicine

Italia: medicina tropicale

Regno Unito: tropical medicine

 

Psichiatria infantile:

Germania: kinder und jugendpsychiatrie

Danimarca: bornepsykiatri

Francia: pédo-psychiatrie

Italia: neuropsichiatria infantile

 

Geriatria:

Irlanda: geriatrics

Regno Unito: geriatrics

 

 

Malattie renali:

Danimarca: nefrologi eller medicinske nyresygdomme

Irlanda: nephorology

Italia: nefrologia

Regno Unito: renal diseases

 

Malattie infettive:

Irlanda: communicable diseases

Italia: malattie infettive

Regno Unito: communicable diseases

 

"Community medicine":

Irlanda: community medicine

Regno Unito: community medicine

 

Farmacologia:

Germania: pharmakologie

Irlanda: clinical pharmacology and therapeutics

Regno Unito: clinical pharmacology and therapeutics

 

"Occupational medicine":

Irlanda: occupational medicine

Regno unito: occupational medicine

Italia: medicina del lavoro

 

Allergologia:

Italia: allergologia ed immunologia clinica

Paesi Bassi: allergologie

 

Chirurgia dell'apparato digerente:

Belgio: chirurgie abdominale/heelkunde op het abdomen

Danimarca: kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mavetarmsygdomme

Italia: chirurgia dell'apparato digerente.

 

ALLEGATO D

DURATA MINIMA DELLE FORMAZIONI DI SPECIALIZZAZIONE:

 

1 ° Gruppo (5 anni):

chirurgia generale; neurochirurgia; medicina interna; urologia; ortopedia.

 

2° Gruppo (4 anni): ginecologia-ostetricia; pediatria;

 

3° Gruppo (3 anni): anestesia e rianimazione; oftalmologia; otorinolaringoiatria.

 

4° Gruppo (5 anni): chirurgia plastica; chirurgia toracica; cardioangio-chirurgia; neuropsichiatria; chirurgia pediatrica; chirurgia dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio.

 

5° Gruppo (4 anni): cardiologia; malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio; neurologia; reumatologia; psichiatria; biologia clinica; radiologia; radiodiagnostica; radioterapia; medicina tropicale; farmacologia; psichiatria infantile; microbiologia-batteriologia; anatomia patologica; "occupational medicine" ; chimica biologica; immunologia; dermatologia; venerologia; geriatria e gerontologia; nefrologia; malattie infettive; "community medicine" ; ematologia biologica

 

6° Gruppo (3 anni): ematologia generale; endocrinologia; fisioterapia; odontostomatologia; dermatologia e venerologia; allergologia; immunoematologia.

 

 
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Last Update: sabato 08 marzo 2003