IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare,
l'articolo 18, comma 1, secondo il quale il Governo con atto regolamentare
dovrà adeguare la vigente disciplina concorsuale del personale
del Servizio sanitario nazionale alle disposizioni contenute nel decreto
legislativo medesimo, nonché alle norme del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, stabilendo
in particolare i requisiti specifici per l'ammissione ai concorsi, i
titoli valutabili, i criteri di valutazione le prove di esame, la composizione
delle commissioni esaminatrici, le procedure concorsuali, le modalità
di nomina dei vincitori nonché le modalità e i tempi di
utilizzazione delle graduatorie degli idonei;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi:
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni e integrazioni e in particolare gli articoli
2 e 72;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, recante norme sullo stato giuridico del personale
delle unità sanitarie locali ed in particolare gli articoli 25
e 26 recanti norme sui servizi e titoli equipollenti ed equiparabili;
Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 483, e' stato emanato il regolamento recante la disciplina
concorsuale del personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale,
rinviando ad un successivo provvedimento la disciplina relativa ai singoli
concorsi per il personale non dirigenziale, provvedimento da adottare
dopo la revisione dell'ordinamento del personale del comparto sanità;
Considerato che il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
non dirigenziale del comparto sanità, relativo al quadriennio
normativo 1998-2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - supplemento ordinario n. 74 del 19 aprile 1999, ha dettato
il nuovo sistema di classificazione del personale in quattro categorie,
all'interno delle quali sono stati individuati i diversi profili;
Visto, in particolare, l'art. 14 del predetto contratto collettivo nazionale
di lavoro, secondo cui, qualora l'accesso non avvenga tramite le procedure
di avviamento di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'accesso dall'esterno
e' disciplinato dal regolamento previsto dal citato art. 18 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 512, e successive modificazioni;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, ai sensi del succitato art.
18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,
all'emanazione del regolamento concernente la disciplina concorsuale
del personale non dirigenziale del comparto sanità relativamente
a tutti i profili previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro
suindicato;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano, che ha espresso il parere
nella seduta del 9 novembre 2000;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
norme sulla disciplina dell'attività' di Governo e sull'ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 15 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione
pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento: Titolo
I
AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo I
Norme generali per lo svolgimento dei concorsi
Art. 1.
Accesso dall'esterno
1. Le procedure concorsuali previste dal presente regolamento riguardano
una percentuale non inferiore al 70% dei posti disponibili per ciascuna
categoria nel suo complesso, al fine di garantire quanto disposto
dall'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
e integrazioni.
2. La copertura della restante percentuale non superiore, comunque,
al 30% dei posti disponibili, sara' effettuata mediante le selezioni
interne previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro. E'esclusa
ogni ulteriore riserva di posti a favore del personale interno. Nell'ipotesi
di disponibilità di un solo posto, lo stesso e' attribuito
mediante la procedura concorsuale esterna. Nell'ipotesi di disponibilità
di due posti, uno e' attribuito mediante la procedura concorsuale
esterna ed uno mediante la procedura selettiva di cui al presente
comma. Nelle ulteriori ipotesi, qualora l'applicazione percentuale
del 70% da' luogo a frazionamento, si applica l'arrotondamento all'unita'
superiore se il risultato e' pari o superiore alla metà dell'unita'.
3. Le procedure relative alle selezioni di cui al comma 2 sono individuate
dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere con
atti regolamentari interni improntati ai criteri di imparzialità,
trasparenza, tempestività, economicità e celerità
di espletamento, previsti dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,
in base ai principi stabiliti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125,
nonché conformi ai criteri contenuti nel contratto collettivo
nazionale di lavoro ed ai principi stabiliti nel presente regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria
a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) precisando
che il decreto legislativo n. 502/1992 viene riportato nelle note
nella versione come modificata dai decreti legislativi 7 dicembre
1993, n. 517; 19 giugno 1999, n. 229; 2 marzo 2000, n. 49; 7 giugno
2000, n. 168; 28 luglio 2000, n. 254:
"1. Il Governo, con atto regolamentare, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
adegua la vigente disciplina concorsuale del personale del Servizio
sanitario nazionale alle norme contenute nel presente decreto ed alle
norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, prevedendo:
a) i requisiti specifici, compresi i limiti di età, per l'ammissione;
b) i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione;
c) le prove di esame;
d) la composizione delle commissioni esaminatrici;
e) le procedure concorsuali;
f) le modalità di nomina dei vincitori;
g) le modalità ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie
degli idonei.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 reca: "Regolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici
e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.".
- Si riportano gli articoli 2 e 72 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 2 (Fonti). - 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono,
secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla
base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi
ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento
della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche
complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività,
nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.
A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei
programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede
a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni
operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'art. 4, comma 2;
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al
dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante
sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialità' e della trasparenza dell'azione
amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture
per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio,
per ciascun procedimento della responsabilità complessiva dello
stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici
con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni
pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro
V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente
decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che
introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità
sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie
di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi
collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili,
salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i
criteri e le modalità previsti nel titolo III del presente
decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di
cui all'art. 49, comma 2.
L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente
mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante
contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti
amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti
da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in
vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici
più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità
e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa
che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione
collettiva.
4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi
ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli
avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle
Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica
e della carriera prefettizia, quest’ultima a partire dalla qualifica
di vice consigliere di prefettura, nonché i dipendenti degli
enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate
dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
17 luglio 1947, n. 691 dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
5. Il rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari
resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in
attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed
in conformità ai principi della autonomia universitaria di
cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti
della legge 9 maggio 1989, n. 168, tenuto conto dei principi di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge
23 ottobre 1992, n. 421.".
"Art. 72 (Norma transitoria). - 1. Salvo che per le materie di
cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della
Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali
e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto e non abrogate, costituiscono, limitatamente
agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'art.
2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione
dei contratti collettivi disciplinati dal presente decreto in relazione
ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Le disposizioni
vigenti cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della
sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto
collettivo previsto dal presente decreto.
2. (abrogato);
3. (abrogato).
4. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia,
resta ferma per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, la disciplina
vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
5. Resta ferma, per quanto non modificato dal presente decreto, la
disciplina dell'accordo sindacale riguardante tutto il personale delle
istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, reso esecutivo
con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171,
fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo previsto dal
titolo III nell'ambito di riferimento di esso.".
- Si riportano gli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale
delle unità sanitarie locali).
"Art. 25 (Servizi e titoli equipollenti). - I servizi e titoli
acquisiti nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero
e cura, negli organi degli enti di ricerca di cui all'art. 40 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli ospedali che abbiano ottenuto
l'equiparazione prevista dall'art. 129 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, nell'ospedale "Galliera"
di Genova, negli ospedali dell'Ordine Mauriziano di Torino, negli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli ospedali
militari, sono equiparati, ai fini degli esami di idoneità
ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti
servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali.
A tali fini, l'ospedale "Galliera" di Genova, l'Ordine mauriziano
di Torino, gli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista
dall'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1969, n. 130, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
devono adeguare, per la parte compatibile, i propri ordinamenti del
personale alle disposizioni del presente decreto, entro sei mesi dalla
sua entrata in vigore. Gli ordinamenti predetti possono prevedere
anche rapporti di lavoro a tempo determinato o comunque non espressamente
disciplinati dal
presente decreto, purché comportino prestazioni equiparabili
a quelle del personale addetto ai servizi, presidi e uffici delle
unità sanitarie locali.".
"Art. 26 (Servizi e titoli equiparabili). – Gli istituti,
enti e istituzioni private, i cui ospedali siano stati considerati
presidi dell'unita' sanitaria locale ai sensi del secondo comma dell'art.
43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e il Sovrano Ordine militare
di Malta, ove gli ordinamenti del personale in servizio nei propri
presidi sanitari siano equipollenti a quelli stabiliti con le disposizioni
del presente decreto, possono
ottenere la domanda, con decreto del Ministro della sanità,
ai fini degli esami di idoneità ed ai fini dei concorsi di
assunzione e dei trasferimenti, l'equiparazione dei servizi e dei
titoli acquisiti dal proprio personale ai servizi e titoli acquisiti
dal personale in servizio presso le unità sanitarie locali.
I servizi e titoli acquisiti prima del provvedimento di equiparazione
sono valutati con i criteri di cui al successivo comma.
Salvo quanto previsto dal precedente art. 15, il servizio prestato
nelle case d cura convenzionate dal personale con rapporto continuativo
e' equiparato, ai fini della valutazione come titolo nei concorsi
di assunzione per il 25 per cento della sua durata, al servizio prestato
presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della
categoria di appartenenza.
Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini
di cui all'art. 11 nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche
e private senza scopo di lucro, equiparabile a quello prestato dal
personale di cui all'art. 2, e' riconosciuto ai fini dei concorsi
e degli esami di idoneità con le modalità stabilite
nella legge 10 luglio 1960, n. 735.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica n.483/1997 reca: "Regolamento
recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del
Servizio sanitario nazionale".
- Si riporta il testo dell'art. 14 del contratto collettivo nazionale
di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio
economico 1998-1999 del personale del comparto "Sanità",
firmato in data 7 aprile 1999 tra: l'Aran e i rappresentanti delle
seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:
per le organizzazioni sindacali di categoria:
CGIL-F.P. Sanita'; FIST - CISL; UIL - Sanita'; RSU:
Snatoss, Adass, Fase, Fapas, Sunas, Soi; Federazione nazionale Fials
- Confsal Sanita'; C.S.A. di Cisas Sanita' (Cisas Sanita', Cisal [Fls/Cisal,
Cisal Sanita', Dirsan Cisal], Confill Sanita' - Cusal, Confail - Failel
- Unsiau, Fenspro - Fasil - Usppi); per le confederazioni sindacali:
CGIL, CISL, UIL, U.S.A.E., CONFSAL, CISAS:
"Art. 14 (Accesso dall'esterno). - 1. Il regolamento previsto
dall'art. 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, disciplina
l'accesso alle categorie dall'esterno mediante i pubblici concorsi
ovvero con le procedure di avviamento di cui alla legge 28 febbraio
1987, n. 56, stabilendo, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
36 del decreto legislativo n. 29 del 1993, le modalità per
garantire in misura adeguata l'accesso
dall'esterno a ciascuna categoria.".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attività' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato
che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché
dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (abrogato).".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 36, comma 1, lettera a) e comma 3
del decreto legislativo n. 29/1993 citato in premessa:
"1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3,
volte all'accertamento della professionalità richiesta, che
garantiscano in misura adeguata l'accesso all'esterno; lettera b)
(omissis); comma 2 (omissis).
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si
conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di
svolgimento che garantiscano l'imparzialità' e assicurino economicità
e celerità di espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio
di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare
il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in
relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata
competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano
componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione,
che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali
o dalle associazioni professionali.".
- Per il testo del contratto collettivo nazionale di lavoro vedi note
alle premesse.
- La legge 10 aprile 1991, n. 125, reca: "Azioni positive per
la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.".
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, possono partecipare ai concorsi
coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b) idoneità fisica all'impiego:
1) l'accertamento dell'idoneità' fisica all'impiego, con l'osservanza
delle norme in tema di categorie protette, e' effettuato da una struttura
pubblica del Servizio sanitario nazionale, prima della immissione
in servizio;
2) il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui al
n. 1 della presente lettera e' dispensato dalla visita medica;
c) titolo di studio previsto per l'accesso alle rispettive carriere;
d) iscrizione all'albo professionale, ove richiesto per l'esercizio
professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell'Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione
ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in
Italia prima dell'assunzione in servizio.
2. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato
attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla
data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
3. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso
per la presentazione delle domande di ammissione.
Nota all'art.
2:
- Per il testo dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni si veda nelle note alla premessa.".
Art. 3.
Bando di concorso
1. L'assunzione in servizio e' disposta dall'unita' sanitaria locale
o dall'azienda ospedaliera nei limiti di cui all'art. 1, mediante
pubblici concorsi banditi ed espletati dalle aziende.
2. I bandi di concorso sono emanati con le procedure e le modalità
di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
3. I bandi devono anche indicare il numero dei posti riservati previsti
da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini,
numero che non può complessivamente superare il 30% dei posti
messi a concorso e possono stabilire che la prova scritta consista
in una serie di quesiti a risposta sintetica. I bandi devono indicare
le specifiche materie di esame riferite ai singoli profili.
4. I bandi possono prevedere, con apposita motivazione, che le prove
di esame siano precedute da forme di preselezione predisposte anche
da aziende specializzate in selezione del personale.
5. I bandi di concorso devono prevedere l'accertamento della conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse e di almeno una lingua straniera, oltre alla lingua italiana,
cosi' come stabilito nel Titolo III, con riferimento ai concorsi per
i profili professionali di ciascuna categoria.
6. Al bando viene allegato uno schema esemplificativo della domanda
di ammissione al concorso.
7. Il bando deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione o della provincia autonoma e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Al bando deve essere data la
massima diffusione.
8. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
ai concorsi scade il trentesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
9. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Nota all'art.
3:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994 citato in premessa.
"2. Il bando di concorso deve contenere il termine e le modalità
di presentazione delle domande nonché l'avviso per la determinazione
del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente
pratiche. Deve indicare le materie oggetto delle prove scritte e orali,
il contenuto di quelle pratiche, la votazione minima richiesta per
l'ammissione alle prove orali, i requisiti soggettivi generali e particolari
richiesti per l'ammissione all'impiego, i titoli che danno luogo a
precedenza o a preferenza a parità di punteggio, i termini
e le modalità della loro presentazione, le percentuali dei
posti riservati al personale interno, in conformità alle normative
vigenti nei singoli comparti e le percentuali dei posti riservati
da leggi a favore di determinate categorie.
Il bando di concorso deve, altresì, contenere la citazione
della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità
tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art.
61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come
modificato dall'art. 29 del decreto legislativo 23 dicembre 1993,
n. 546.".
Art. 4.
Domande di ammissione ai concorsi
1. Per l'ammissione ai concorsi, gli aspiranti devono presentare domanda
redatta in carta semplice, nella quale devono indicare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze.
2. Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono
allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
3. I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale
o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente.
4. Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo
46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve
essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la
misura della riduzione del punteggio.
5. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
6. Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei
documenti e dei titoli presentati.
7. Nella domanda di ammissione al concorso l'aspirante deve indicare
il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale,
ad ogni effetto, la residenza di cui alla precedente lettera a), del
comma 1.
Nota all'art.
4:
- Si riporta il testo dell'ultimo comma dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 761/1979 citato in premessa:
"5. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle
attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore
ai cinque anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità
ai soli fini dei concorsi, delle promozioni e dei trasferimenti in
una misura stabilita dalla commissione di disciplina in relazione
al profilo professionale e alle mansioni del dipendente. La riduzione
non può comunque superare il 50 per cento.".
Art. 5.
Esclusione dai concorsi
1. L'esclusione dal concorso e' disposta, con provvedimento motivato,
dall'unita' sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera, da notificarsi
entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Art. 6.
Nomina delle commissioni - Compensi
1. L'unita' sanitaria locale o l'azienda ospedaliera, dopo la scadenza
del bando di concorso, nomina la commissione esaminatrice e mette
a disposizione il personale necessario per l'attività della
stessa.
2. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso,
salva motivata impossibilità, e' riservato alle donne in conformità
all'articolo 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
3. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove i candidati
presenti alla prova scritta siano in numero superiore a 1.000, possono
essere nominate, con le stesse modalità di cui al comma 1 del
presente articolo, unico restante il presidente, una o più
sottocommissioni, nella stessa composizione della commissione del
concorso, per l'espletamento delle ulteriori fasi, escluse la determinazione
dei criteri di valutazione dei titoli, la determinazione delle prove
di esame, dei criteri di valutazione delle stesse e la formulazione
della graduatoria finale.
4. In relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta, qualora
per lo svolgimento della prova scritta siano necessari più
locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati possono
essere nominati appositi comitati, costituiti da tre funzionari amministrativi
dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, di cui uno
con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario.
5. In ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno uno
dei componenti della commissione o della sottocommissione.
6. Espletato il lavoro di competenza del comitato, nello stesso giorno,
il segretario provvede alla consegna degli elaborati, raccolti in
plichi debitamente sigillati, al segretario della commissione esaminatrice
del concorso.
7. Il segretario del comitato di vigilanza durante lo svolgimento
della prova scritta, svolge tutte le funzioni attribuite al segretario
della commissione esaminatrice.
8. Ai componenti della commissione ed ai componenti del comitato di
vigilanza spettano, nel corso delle singole operazioni concorsuali,
se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento
economico di trasferta.
9. Per la misura ed i criteri di attribuzione dei compensi ai componenti
delle commissioni esaminatrici si applicano le disposizioni generali
vigenti in materia.
10. Nelle commissioni giudicatrici disciplinate dal presente regolamento
per ogni componente titolare va designato un componente supplente.
11. Al fine di consentire l'espletamento delle prove previste dall'articolo
3, comma 5, del presente regolamento, le commissioni giudicatrici,
ove necessario, potranno essere integrate da membri aggiunti per l'accertamento
della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche e della lingua straniera.
Nota all'art.
6:
- Si riporta il testo dell'art. 61 del decreto legislativo n. 29/1993
citato in premessa:
"Art. 61 (Pari opportunità). - 1. Le pubbliche amministrazioni,
al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno
un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo
restando il principio di cui all'art. 36, comma 3, lettera e);
b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità
di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica;
c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi
di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale
alla loro presenza nella amministrazioni interessate ai corsi medesimi,
adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione,
consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;
d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività'
dei Comitati pari opportunità nell'ambito delle proprie disponibilità
di bilancio.
2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui
all'art. 10, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione
europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto
disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica.".
Capo II
Procedure concorsuali
Art. 7.
Svolgimento delle prove
1. Il diario della prova scritta deve essere pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami"
- non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime,
ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, deve essere comunicato
agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono
aver luogo nei giorni festivi ne' nei giorni di festività religiose
ebraiche o valdesi.
3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale
deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato
nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica
e orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni
prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
4. In relazione al numero dei candidati la commissione può
stabilire la effettuazione della prova orale nello stesso giorno di
quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della
avvenuta ammissione alla prova stessa sara' dato al termine della
effettuazione della prova pratica.
5. La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella sede degli
esami.
Art. 8.
Concorso per titoli ed esami
1. Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante
concorso per titoli ed esami, la determinazione dei criteri, per la
valutazione dei titoli deve essere effettuata prima delle prove di
esame. La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti
alla prova scritta, va effettuata prima della correzione della prova
stessa. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso
noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
2. Le prove d'esame si svolgono secondo le modalità previste
dagli specifici articoli del presente regolamento.
3. I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente
100, cosi' ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti
categorie:
a) titoli di carriera;
b) titoli accademici e di studio;
c) pubblicazioni e titoli scientifici;
d) curriculum formativo e professionale.
La ripartizione dei punti fra le suddette categorie di titoli e' stabilita
in sede di bando di concorso.
4. Per i concorsi per i quali sono previste due prove di esame, i
100 punti previsti per i titoli e le prove di esame sono così
ripartiti:
a) 40 punti per i titoli;
b) 60 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sano così ripartiti:
a) 30 punti per la prova pratica;
b) 30 punti per la prova orale.
5. La votazione complessiva e' determinata sommando il voto conseguito
nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove
d'esame, costituito dalla somma dei voti attribuiti nella prova scritta,
pratica ed orale.
Art. 9.
Adempimenti preliminari
1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali, la commissione, in relazione
al numero dei candidati, stabilisce il termine del procedimento concorsuale,
rendendolo pubblico.
2. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono
la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità
tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice
di procedura civile in quanto applicabili. 3. La commissione, alla
prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione,
da formulare nei verbali, delle prove concorsuali ai fini della motivazione
dei punteggi attribuiti alle
singole prove.
4. La commissione, immediatamente prima della prova orale, predetermina
i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte. I quesiti
sono proposti a ciascun candidato mediante estrazione a sorte.
5. All'ora stabilita per ciascuna prova, prima dell'inizio di ciascuna
di esse, il segretario della commissione, eventualmente coadiuvato
dal personale di assistenza, procede al riconoscimento dei candidati
attraverso un documento personale di identità.
6. La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento
delle stesse sono stabilite dalla commissione, con l'osservanza delle
norme del presente decreto.
Nota all'art.
9:
- Si riporta il testo degli articoli 51 e 52 del codice di procedura
civile:
"Art. 51 (Astensione del giudice). - Il giudice ha l'obbligo
di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione
di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato
da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale
di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia
o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi
difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto
in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in
altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza
come consulente tecnico;
5) se e' tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro
di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un
ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di
una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In
ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice
può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi;
quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione
e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.".
"Art. 52 (Ricusazione del giudice). - Nei casi in cui e' fatto
obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporne
la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i
mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore,
deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza,
se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare
o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione
di questa nel caso contrario. La ricusazione sospende il processo.".
Art. 10.
Verbali relativi al concorso
1. Di ogni seduta della commissione il segretario redige processo
verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del concorso.
2. La commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti,
alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli,
all'esame degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione della
prova scritta, alla effettuazione delle prove pratiche, all'espletamento
delle prove orali, ed alla formulazione della graduatoria di merito
dei candidati.
3. I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi;
in caso di differenti valutazioni, il punteggio da attribuire e' quello
risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario.
4. Per l'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 3, le sottocommissioni
rimettono i verbali e gli atti del concorso alla commissione giudicatrice
per la formulazione della graduatoria finale.
5. Ciascun commissario, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali
del concorso, può far inserire nei medesimi, controfirmandole,
tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello
svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le
decisioni adottate dagli altri componenti della commissione. Eventuali
osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura
concorsuale, devono essere formulate con esposto sottoscritto che
deve essere allegato al verbale.
6. Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei mesi
dalla prova scritta.
7. Qualora la commissione di esame si trovi nell'impossibilita' di
ultimare i suoi lavori entro tale termine, le ragioni del ritardo
devono essere precisate in motivata relazione da allegare agli atti
del concorso.
8. Al termine dei lavori, i verbali, unitamente a tutti gli atti del
concorso sono rimessi ai competenti uffici dell'unita' sanitaria locale
o dell'azienda ospedaliera per le conseguenti determinazioni.
Art. 11.
Criteri di valutazione dei titoli
1. Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri
di massima si effettua prima dell'espletamento della prova scritta
e, ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti
quale requisito d'ammissione al concorso, che non sono oggetto di
valutazione, la commissione deve attenersi ai seguenti principi:
a) titoli di carriera:
1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso
presso le unita' sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti
di cui agli articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre
pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o
in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente
profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti e'
valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel
profilo relativo al concorso;
2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando,
come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni
superiori a quindici giorni;
4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente
all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di
lavoro;
5) in caso di servizi contemporanei e' valutato quello più
favorevole al candidato;
b) titoli accademici e di studio:
i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito
dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza
dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata,
in relazione alla originalità della produzione scientifica,
all'importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti
dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la
posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di
più autori;
2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta
valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale
conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria
di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati
e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero
abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora
costituiscano monografie di alta originalità;
3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto
conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale
da conferire;
4) curriculum formativo e professionale:
a) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività
professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili
ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad
evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale
acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla
posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di
insegnamento conferiti da enti pubblici;
b) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento
professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione
di esame finale;
c) il punteggio attribuito dalla commissione e' globale e deve essere
adeguatamente motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale
dei lavori della commissione.
Art. 12.
Prova scritta: modalità di espletamento
1. Il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta, la
commissione al completo predispone una terna di temi o di questionari
a risposte sintetiche, li registra con numeri progressivi, fissando
il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova.
I fogli contenenti i temi o i questionari, firmati dai componenti
e dal segretario, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente
sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.
2. Ammessi i candidati nei locali degli esami, il presidente della
commissione fa procedere all'appello nominale dei candidati, e, previo
accertamento della loro identità personale, li fa collocare
in modo che non possano comunicare tra loro. Indi fa constatare l'integrità'
della chiusura dei pieghi contenenti le tracce dei temi o dei questionari
e fa sorteggiare, da uno dei candidati, il tema o il questionario
da svolgere.
3. Durante lo svolgimento della prova scritta e' vietato ai concorrenti
di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto e di mettersi in
relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice
o del comitato di vigilanza, per motivi attinenti alle modalità
di svolgimento del concorso.
4. A tutti i candidati viene fornita carta recante il timbro dell'unita'
sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera e la firma di un membro
della commissione esaminatrice. L'uso di carta diversa comporta la
nullità della prova.
5. Ai candidati sono consegnate, nel giorno della prova scritta, una
busta grande ed una piccola dello stesso colore, contenente un
cartoncino bianco.
6. Il candidato, dopo aver svolto il tema, o compilato il questionario,
senza apporvi sottoscrizione ne' altro contrassegno, mette il foglio
o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la
data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta
piccola. Pone, quindi, alla presenza di uno dei componenti della commissione,
anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente
della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci.
Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi
ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi
resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta
stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.
7. Al termine della prova, tutte le buste contenenti l'elaborato vengono
racchiuse in uno o più plichi che, sigillati, vengono siglati
sui lembi di chiusura dai componenti presenti e dal segretario.
8. Sono esclusi dal concorso - previa decisione della commissione
esaminatrice, e per essa dei componenti presenti alla prova, adottata
motivatamente, seduta stante e verbalizzata - i candidati che risultino
in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie afferenti le materie d'esame.
9. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano
copiato, in tutto o in parte, l'esclusione e' disposta nei confronti
del candidato o di tutti i candidati coinvolti.
10. E' consentita la consultazione di testi di legge non commentati
e di dizionari.
11. Durante lo svolgimento della prova scritta, sono obbligati a permanere
nei locali degli esami, almeno uno dei membri della commissione e
il segretario: tale adempimento deve, espressamente, constare dai
verbali del concorso.
12. Durante lo svolgimento della prova e fino alla consegna dell'elaborato,
il candidato non può uscire dai locali degli esami che devono
essere efficacemente vigilati.
13. La commissione, ferme restanti le proprie competenze per gli adempimenti
inerenti allo svolgimento della prova, può avvalersi del personale
messo a disposizione dall'unita' sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera
scelto tra i propri dipendenti.
Art. 13.
Adempimenti della commissione
1. I plichi sono tenuti in custodia dal segretario della commissione
e sono aperti, esclusivamente alla presenza della commissione, quando
essa deve procedere all'esame degli elaborati.
2. Al momento di procedere alla lettura e valutazione della prova,
il presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si procede
all'apertura della stessa, un numero progressivo che viene ripetuto
su ciascun foglio dell'elaborato e sulla busta piccola che vi e' acclusa.
3. Tale numero e' riprodotto su apposito elenco, destinato alla registrazione
del risultato delle votazioni sui singoli elaborati.
4. Al termine della lettura collegiale di ciascun elaborato, la commissione
procede alla sua valutazione, attribuendo il punteggio.
Successivamente, al termine della valutazione di tutti gli elaborati,
si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le generalità
dei candidati:
a) il numero segnato sulla busta piccola e' riportato sul foglietto
inserito nella stessa;
b) nel caso in cui siano previste sottocommissioni il presidente provvede
alla distribuzione degli elaborati. L'apertura della busta piccola
avverrà dopo l'attribuzione dei punteggi da parte di tutte
le sottocommissioni.
Art. 14.
Valutazione delle prove d'esame
1. Il superamento della prova scritta e' subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
2. Il superamento della prova pratica e della prova orale e' subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 14/20.
3. Il superamento della prova pratica e della prova orale nei concorsi
per i quali sono previste solo dette due prove e' subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
4. La valutazione e' effettuata con il rispetto di quanto previsto
dall'art. 9, comma 3.
Art. 15.
Prova pratica: modalità di svolgimento
1. L'ammissione alla prova pratica e' subordinata al raggiungimento,
nella prova scritta, del punteggio minimo previsto dall'articolo precedente.
2. Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima
del suo svolgimento, la commissione ne stabilisce le modalità
ed i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti
i concorrenti. Nel caso in cui la commissione decida di far effettuare
a tutti i candidati la stessa prova, deve proporre tre prove con le
medesime modalità previste per la prova scritta per far procedere
al sorteggio della prova oggetto di esame.
3. La commissione mette a disposizione dei concorrenti apparecchi
e materiali necessari per l'espletamento della prova stessa.
4. La prova pratica si svolge alla presenza dell'intera commissione,
previa l'identificazione dei concorrenti.
Art. 16.
Prova orale
1. L'ammissione alla prova orale e' subordinata al conseguimento,
nella prova pratica, del punteggio minimo previsto dal precedente
articolo 14.
2. L'esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza della
intera commissione in sala aperta al pubblico.
Capo III
Graduatoria - Nomina - Decadenza
Art. 17.
Graduatoria
1. La commissione, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria
di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato
che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista
valutazione di sufficienza.
2 La graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi dell'unita'
sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera per i provvedimenti di
cui all'articolo seguente.
Art. 18.
Conferimento dei posti
1. Il direttore generale dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda
ospedaliera riconosciuta la regolarità degli atti del concorso,
li approva.
2. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
e successive modificazioni.
3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
4. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
e successive modificazioni.
5. La graduatoria di merito e' approvata con provvedimento del direttore
generale dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera,
ed e' immediatamente efficace.
6. La graduatoria del concorso e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della regione.
7. La graduatoria degli idonei rimane efficace per un termine di
ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture
di posti per i quali il concorso e' stato bandito ovvero di posti
della stessa categoria e profilo professionale che successivamente
ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili. In tale seconda
ipotesi la utilizzazione avviene nel rispetto del principio dell'adeguato
accesso dall'esterno, garantendo, a tal fine, la prevista percentuale
di posti per gli idonei utilmente collocati nella graduatoria. E'
vietata l'utilizzazione della graduatoria per la copertura dei posti
istituiti successivamente alla data di indizione del concorso.
Nota all'art.
18:
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 16 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994 citato in premessa:
"Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1. Nei pubblici
concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente
articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari
categorie di cittadino, non possono complessivamente superare la metà
dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei
posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale
per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di
merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie
che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima
del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie
di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed
integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei
singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%
senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del
concorso;
2) riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata
e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite
del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;
3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso,
ai sensi dell'art. 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980,
n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza
a parità di merito e a parità di titoli sono appresso
elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo,
per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma.
5. A parità di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore età.".
"Art. 16 (Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva
nella nomina). - 1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale
dovranno far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, per i concorsi unici, o all'amministrazione
interessata, nel caso di concorso espletato dalla medesima, entro
il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta
semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza
e precedenza, a parità di valutazione, il diritto ad usufruire
dell'elevazione del limite massimo di età, già indicati
nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del
requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non e'
richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in
possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche
amministrazioni.
2. I candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 2 aprile
1968, n. 482, che abbiano conseguito l'idoneità' verranno inclusi
nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'art.
19 della predetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi
elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione e risultino disoccupati sia al momento della scadenza
del termine per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in
servizio.".
- La legge 12 marzo 1999, n. 68, reca: "Norme per il diritto
al lavoro dei disabili".
Art. 19.
Adempimenti dei vincitori
1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall'unita' sanitaria
locale o dall'azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto
individuale di lavoro, a presentare nel termine e con le modalità
stabilite dal bando di concorso e in carta legale, a pena di decadenza
nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda
di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione
sostitutiva;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza
e preferenza a parità di valutazione.
2. I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere
all'amministrazione che ha bandito il concorso, entro dieci giorni
dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dell'articolo
18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'unita' sanitaria locale o l'azienda ospedaliera, verificata la
sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel
quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti
economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
4. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della
documentazione, l'unita' sanitaria locale o l'azienda ospedaliera
comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione
del contratto.
Nota all'art.
19:
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 3, della legge n. 241/1990
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi):
"3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento
i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione
procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare.".
Titolo II
NORME GENERALI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI
Art. 20.
Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo 1. Ai
soli fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione,
il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni,
in base alle tipologie di rapporto di lavoro prevista dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, e' equiparato al servizio a tempo
indeterminato.
2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle
armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze
armate, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n.
958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi
disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni,
ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo
a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal presente decreto
per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%.
Nota all'art.
20:
- Si riporta il testo dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n.
958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata):
"Art. 22 (Sospensione del rapporto di lavoro – Norma particolare
per i pubblici concorsi). - Gli arruolati di leva sono tenuti a compiere
la ferma di leva per la durata prevista dalla normativa vigente.
La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva sospende
il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma e il lavoratore
ha diritto alla conservazione del posto.
Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata
in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del
datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto
di lavoro e' risolto.
Per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per
le assunzioni in impieghi, servizi e attività in uffici pubblici
e privati non deve essere imposta la condizione di avere soddisfatto
gli obblighi militari di leva o di esserne esente.
L'interessato e' comunque tenuto a comprovare di essere in posizione
regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli
obblighi del servizio militare.
Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di eta'
richiesto e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato,
comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato
servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle
armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze
armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi
con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono
per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Ai fini dell'ammissibilità' e della valutazione dei titoli
nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e' da considerarsi
a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di
leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi
dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e
dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione
e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere,
fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.
La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce
l'unico documento probatorio per l'applicazione delle norme contenute
nel presente articolo.".
Art. 21.
Valutazione servizi e titoli equiparabili
1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni
private di cui agli articoli 4, commi 12 e 13, e 15-undecies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso
le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e
26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761.
2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione
sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi
previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella
categoria di appartenenza.
3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate,
con rapporto continuativo, e' valutato, per il 25% della sua durata,
come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria
di appartenenza.
Nota all'art.
21:
- Si riporta il testo dell'art. 4, commi 12 e 13 e dell'art. 15undecies
del decreto legislativo n. 502/1992 citato in premessa:
"Art. 4 (Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri). -
(Omissis).
12. Nulla e' innovato alla vigente disciplina per quanto concerne
l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine mauriziano e gli istituti
ed enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli
40, 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
fermo restando che l'apporto dell'attività' dei suddetti presidi
ospedalieri al Servizio sanitario nazionale e' regolamentato con le
modalità previste dal presente articolo. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, i requisiti tecnico-organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione
organica e sull'organizzazione dei predetti presidi sono adeguati,
per la parte compatibile, ai principi del presente decreto e a quelli
di cui all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
e sono approvati con decreto del Ministro della sanita'.
13. I rapporti tra l'ospedale Bambino Gesu', appartenente alla Santa
Sede, le strutture del Sovrano militare Ordine di Malta ed il Servizio
sanitario nazionale, relativamente all'attività assistenziale,
sono disciplinati da appositi accordi da stipularsi rispettivamente
tra la Santa Sede, il Sovrano militare Ordine di Malta ed il Governo
italiano.".
"Art. 15-undecies (Applicabilità al personale di altri
enti).
- 1. Gli enti e istituti di cui all'art. 4, comma 12, nonché
gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto
privato adeguano i propri ordinamenti del personale alle disposizioni
del presente decreto. A seguito di tale adeguamento, al personale
dei predetti enti e istituti si applicano le disposizioni di cui all'art.
25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761, anche per quanto attiene ai
trasferimenti da e verso le strutture pubbliche.".
- Per il testo degli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 761/1979 si veda nelle note alle premesse.
Art. 22.
Servizio prestato all'estero
1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche
e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato
dal personale di ruolo, e' valutato con i punteggi previsti per il
corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale,
se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.
2. Il servizio prestato presso organismi internazionali e' riconosciuto
con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della
valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.
Nota all'art.
22:
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, reca: "Nuova disciplina della
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".
- La legge 10 luglio 1960, n. 735, reca:
"Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero dai
medici italiani negli ospedali all'estero".
Titolo III
CONCORSI DI ASSUNZIONE
Capo I
Categoria A
Art. 23.
Assunzione per i profili professionali della categoria "A"
1. Per il personale appartenente ai profili professionali della categoria
"A" per i quali e' richiesto il solo requisito dell'assolvimento
dell'obbligo scolastico, l'assunzione in servizio avviene per pubblica
selezione ai sensi delle disposizioni di cui al capo III del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, intendendosi attribuite al Direttore generale dell'unita'
sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera le competenze degli organi
centrali dello Stato.
Nota all'art.
23:
- Il Capo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994
citato in premessa, reca:
"Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego
ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.".
Capo II
Categoria B
Art. 24.
Assunzione per i profili professionali della categoria "B"
1. Per il personale appartenente ai profili professionali della categoria
"B" e richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico unitamente,
ove previsti, a specifici titoli, abilitazioni o attestati di qualifica.
Per il personale appartenente al profilo professionale di coadiutore
amministrativo e' richiesto il possesso del diploma di istruzione
secondaria di primo grado, unitamente, ove previsti, ad attestati
di qualifica.
2. L'assunzione in servizio avviene per pubblica selezione ai sensi
delle disposizioni di cui al capo III del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, intendendosi
attribuite al Direttore generale dell'Unita' sanitaria locale o dell'Azienda
ospedaliera le competenze degli organi centrali dello Stato.
Nota all'art.
24:
- Per l'argomento del capo III del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si veda in nota all'art. 23.
Capo III
Categoria B - livello economico super (Bs) Assunzione per i profili
professionali della categoria "B" livello economico super
(Bs)
Art. 25.
Concorso per titoli ed esami, per la posizione funzionale di puericultrice
1. Requisito specifico di ammissione al concorso:
a) titolo di istruzione secondaria di primo grado;
b) diploma di cui al regio decreto 19 luglio 1940, n. 1098, o di cui
al decreto del Ministro della sanita' 21 ottobre 1991, n. 458, articolo
6, comma 2 (Gazzetta Ufficiale n. 75/1992).
Nota all'art.
25:
- La legge 19 luglio 1940, n. 1098, reca: "Disciplina delle professioni
sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonche'
dell'arte ausiliaria di puericultrice".
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro
della sanita' 21 ottobre 1991, n. 458 (Regolamento di attuazione dell'art.
11 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni,
in legge 23 gennaio 1991, n. 21, concernente riserva di posti per
il personale appartenente al comparto sanita):
"2. Tra le figure di cui al primo comma sono ricompresi la puericultrice
e l'operatore tecnico addetto all'assistenza, al quale e' obbligatoriamente
richiesto il possesso del titolo di qualificazione previsto dall'art.
40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre
1990, n. 384, che ne istituisce il profilo. Ai concorsi per puericultrice
possono essere ammessi i candidati in possesso del diploma di assistente
all'infanzia di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 338.".
Art. 26.
Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di operatore
tecnico specializzato
1. Requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento
dell'obbligo scolastico;
b) cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente
profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private;
c) possesso di specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati
di qualifica di mestieri necessari allo svolgimento dell'attività'
inerente il profilo professionale messo a concorso, individuati in
relazione alle esigenze organizzative dell'azienda ed indicati nel
bando.
Art. 27.
Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di coadiutore
amministrativo esperto
1. Requisito specifico di ammissione al concorso:
a) titolo di istruzione secondaria di primo grado;
b) attestato di superamento di due anni di scolarità dopo il
diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Art. 28.
Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore generale dell'unita'
sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, sono composte dal presidente,
da due operatori appartenenti a categoria non inferiore alla "B"
- livello economico super di profilo corrispondente a quello messo
a concorso e dal segretario.
2. Dei due operatori, uno e' scelto dal Direttore generale ed uno
viene designato dal collegio di direzione di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
fra il personale in servizio presso le unità sanitarie locali
o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all'articolo 21, comma
1, situati nel territorio della regione.
3. La presidenza e' affidata a personale in servizio presso l'azienda
che bandisce il concorso con qualifica di dirigente sanitario per
il profilo di puericultrice; di dirigente del ruolo professionale
per il profilo di operatore tecnico specializzato; di dirigente amministrativo
per il profilo di coadiutore amministrativo esperto. Le funzioni di
segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'unita'
sanitaria locale o azienda ospedaliera di categoria non inferiore
alla "C".
Nota all'art.
28:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n. 502/1992
citato in premessa.
"Art. 17 (Collegio di direzione). - 1. In ogni azienda e' costituito
il Collegio di direzione, di cui il direttore generale si avvale per
il governo delle attività cliniche,
la programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie
e di quelle ad alta integrazione sanitaria. Il Collegio di direzione
concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni
organizzative per l'attuazione della attività libero-professionale
intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto
agli obiettivi clinici, Il direttore generale si avvale del Collegio
di direzione per la elaborazione del programma di attività
dell'azienda, nonché per l'organizzazione e lo sviluppo dei
servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale e per l'utilizzazione
delle risorse umane.
2. La regione disciplina l'attività' e la composizione del
Collegio di direzione, prevedendo la partecipazione del direttore
sanitario e amministrativo, di direttori di distretto, di dipartimento
e di presidio.
2-bis. Fino all'entrata in vigore della disciplina regionale sull'attività'
e la composizione del Collegio di direzione e del Comitato di dipartimento,
i predetti organi operano nella composizione e secondo le modalità
stabilite da ciascuna azienda sanitaria, fermo restando per il Collegio
di direzione la presenza dei membri di diritto.".
Art. 29.
Prove di esame
1. Le prove di esame per i profili della categoria Bs sono articolate
in una prova pratica ed in una prova orale.
2. I bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove
prevedendo che la prova pratica consista nell'esecuzione di tecniche
specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta.
Capo IV
Categoria C
Art. 30.
Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore professionale
sanitario del personale infermieristico
1. Per il personale appartenente al profilo professionale di infermiere,
ostetrica, dietista, assistente sanitario, infermiere pediatrico,
podologo e igienista dentale, il requisito specifico di ammissione
ai concorso e' il diploma universitario, conseguito ai sensi dell'articolo
6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al
precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle
vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio
dell'attività' professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
Nota all'art.
30:
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo
n. 502/1992 citato in premessa:
"3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico
e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre
strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate.
I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture
sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università'
e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro
della sanità. Il Ministro della sanità individua con
proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili.
Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai sensi dell'art.
9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università'
e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con
il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni
e le università attivano appositi protocolli di intesa per
l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre
1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti
dall'ordinamento didattico universitario e' affidata di norma a personale
del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si
svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I
rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi
accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità
sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi
conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del
rettore dell'università competente. L'esame finale, che consiste
in una prova scritta e in una prova pratica, abilita all'esercizio
professionale. Nelle commissioni di esame e' assicurata la presenza
di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi
di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi
del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non
siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre
1990, n. 341, sono soppressi, entro due anni a decorrere dal 1o gennaio
1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti
che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente
ordinamento e' in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di
scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale.
Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e
per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che
abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per
i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso
del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.".
Art. 31.
Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore professionale
sanitario del personale tecnico-sanitario 1. Per il personale appartenente
al profilo professionale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico,
tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia,
tecnico ortopedico e tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria
e perfusione cardiovascolare il requisito specifico di ammissione
al concorso e' il diploma universitario, conseguito ai sensi dell'articolo
6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al
precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti
disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività
professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
2. Per il personale appartenente al profilo professionale di odontotecnico
ed ottico il requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma
abilitante alla specifica professione prevista dalla vigente legislazione.
Nota all'art.
31:
- Per il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992
si veda in nota all'art. 30.
Art. 32.
Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore professionale
sanitario del personale della riabilitazione
1. Per il personale appartenente al profilo professionale di tecnico
audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, logopedista
e ortottista, di terapista della neuro e psicomotricità dell'età'
evolutiva, tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e
psicosociale, terapista occupazionale e educatore professionale, il
requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma universitario
conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi
e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti
equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario
ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso
ai pubblici concorsi.
2. Per il personale appartenente al profilo professionale di massaggiatore
non vedente il requisito specifico di ammissione al concorso e' il
diploma abilitante alla specifica professione previsto dalla vigente
legislazione.
Nota all'art.
32:
- Per il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992
si veda in nota all'art. 30.
Art. 33.
Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore professionale
sanitario del personale di vigilanza ed ispezione.
1. Per il personale appartenente al profilo professionale di tecnico
della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro il requisito
specifico di ammissione al concorso e' il diploma universitario conseguito
ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati
conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti,
ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini
dell'esercizio dell'attività' professionale e dell'accesso
ai pubblici concorsi.
Nota all'art.
33:
- Per il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992
si veda in nota all'art. 30.
Art. 34.
Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore professionale
sanitario del personale dell'assistenza sociale.
1. Per il personale appartenente al profilo professionale di operatore
professionale assistente sociale il requisito specifico di ammissione
al concorso e' il diploma abilitante alla specifica professione previsto
dalla vigente legislazione.
Art. 35.
Concorso per titoli ed esami per la figura di assistente tecnico e
di programmatore (personale tecnico)
1. Per il personale appartenente al profilo professionale di assistente
tecnico il requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma
di istruzione secondaria di secondo grado specifico in relazione alla
professionalità richiesta.
2. Per il personale appartenente al profilo professionale di programmatore
il requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma di
perito in informatica o altro equipollente con specializzazione in
informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado
unitamente a corso di formazione in informatica legalmente riconosciuto.
Art. 36.
Concorso per titoli ed esami per la figura di assistente amministrativo
(personale amministrativo)
1. Per il personale appartenente al profilo professionale di assistente
amministrativo il requisito specifico di ammissione al concorso e'
il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Art. 37.
Prove di esame
1. Le prove di esame per i profili della categoria "C" sono
articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova
orale.
2. I bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove
prevedendo che la prova scritta possa consistere anche nella soluzione
di quesiti a risposta sintetica, che la prova pratica consista nell'esecuzione
di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla
qualificazione professionale richiesta e che la prova orale comprenda,
oltre che elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza
almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra quelle
indicate nel bando di concorso.
Art. 38.
Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni esaminatrici nominate dal Direttore generale dell'azienda
sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, sono composte dal presidente,
da due operatori appartenenti alla categoria "C" dello stesso
profilo di quello messo a concorso e dal segretario.
2. Dei due operatori, uno e' scelto dal Direttore generale ed uno
viene designato dal collegio di direzione di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
fra il personale in servizio presso le unità sanitarie locali
o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all'articolo 21, comma
1, situati nel territorio della regione.
3. La presidenza e' affidata a personale in servizio presso l'azienda
che bandisce il concorso con qualifica di Dirigente sanitario per
i profili del personale infermieristico, tecnico sanitario, della
riabilitazione e della vigilanza ed ispezioni; di dirigente per il
personale dell'assistenza sociale, profilo operatore professionale
assistente sociale; di dirigente del ruolo professionale per il personale
tecnico, profilo di assistente tecnico e programmatore; di dirigente
amministrativo per il personale amministrativo, profilo assistente
amministrativo. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente
amministrativo dell'unita' sanitaria locale o azienda ospedaliera
di categoria non inferiore alla "C".
Nota all'art.
38:
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n. 502/1992 si
veda in nota all'art. 28.
Capo V
Categoria D
Collaboratore professionale sanitario nei profili e nelle discipline
corrispondenti a quelle previste nella categoria "C".
Art. 39.
1. Concorso, per titoli ed esami, per il profilo di collaboratore
professionale sanitario:
Requisiti specifici di ammissione al concorso:
a) diploma di abilitazione alla specifica professione prevista dalla
vigente normativa;
b) esperienza professionale triennale acquisita nel corrispondente
profilo della categoria "C" in aziende ed enti del Servizio
sanitario nazionale.
2. Per il profilo dell'infermiere, l'esperienza professionale richiesta
e' biennale in caso di possesso del diploma di abilitazione alle funzioni
direttive.
3. Per il personale di cui ai commi precedenti la regione puo' disporre,
disciplinandone le modalità, la durata e le materie, che le
aziende sanitarie prevedano nei bandi di concorso l'obbligo per i
vincitori di frequentare un corso di formazione su tecniche di organizzazione
prima ell'immissione in servizio. Dalla frequenza al corso sono esonerati
gli infermieri in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni
direttive.
Art. 40.
Concorso, per titoli ed esami, per il profilo professionale di collaboratore
professionale assistente sociale
1. Requisiti specifici di ammissione al concorso:
a) diploma di abilitazione alla specifica professione prevista dalla
vigente normativa;
b) esperienza professionale triennale acquisita nel profilo corrispondente
della categoria "C" in aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale.
Art. 41.
Concorso, per titoli ed esami, per il profilo di collaboratore tecnico-professionale
1. Requisito specifico di ammissione al concorso:
a) diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività
da indicarsi nel bando di concorso in relazione alle esigenze organizzative
dell'azienda sanitaria;
b) abilitazione professionale, ove prevista.
Art. 42.
Concorso, per titoli ed esami, per il profilo professionale di collaboratore
amministrativo-professionale
1. Requisito specifico di ammissione al concorso:
a) diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività
da indicarsi nel bando di concorso in relazione alle esigenze organizzative
dell'azienda sanitaria;
b) abilitazione professionale, ove prevista.
Art. 43.
Prove di esame
1. Le prove di esame per i profili della categoria "D" sono
articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova
orale.
2. I bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove
prevedendo che la prova scritta possa consistere anche nella soluzione
di quesiti a risposta sintetica, che la prova pratica consista nell'esecuzione
di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla
qualificazione professionale richiesta e che la prova orale comprenda,
oltre che elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza
almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra quelle
indicate nel bando di concorso.
Art. 44.
Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore generale dell'unita'
sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, sono composte dal presidente,
da due operatori appartenenti alla categoria "D" dello stesso
profilo di quello messo a concorso e dal segretario.
2. Dei due operatori, uno e' scelto dal Direttore generale ed uno
viene designato dal collegio di direzione di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
fra il personale in servizio presso le unità sanitarie locali
o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all'articolo 21, comma
1, situati nel territorio della regione.
3. La presidenza e' affidata a personale in servizio presso l'azienda
che bandisce il concorso con qualifica di dirigente sanitario per
il profilo di collaboratore professionale sanitario; di dirigente
per il profilo di collaboratore professionale assistente sociale;
di dirigente del ruolo professionale per il profilo di collaboratore
tecnico professionale; di dirigente amministrativo per il profilo
di collaboratore amministrativo professionale. Le funzioni di segretario
sono svolte da un dipendente amministrativo dell'Unità sanitaria
locale o azienda ospedaliera di categoria non inferiore alla "C".
Nota all'art.
44:
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n. 502/1992 si
veda in nota all'art. 28.
Capo VI
Categoria D - livello economico super (Ds)
Assunzione per i profili professionali della categoria D - livello
economico super (Ds)
Art. 45.
Concorso, per titoli ed esami, per il profilo professionale di collaboratore
professionale sanitario esperto
1. I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
a) diploma di abilitazione alla professione prevista dalla vigente
normativa;
b) esperienza professionale quinquennale nel corrispondente profilo
della categoria "D" in aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, ovvero, per il profilo infermieristico esperienza triennale
nel corrispondente profilo della categoria "C", corredato
del diploma di scuola diretta a fini speciali nell'assistenza infermieristica.
Art. 46.
Concorso, per titoli ed esami,
per il profilo professionale di collaboratore professionale assistente
sociale esperto
1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) diploma di abilitazione alla professione previsto dalla vigente
normativa;
b) esperienza professionale quinquennale nel corrispondente profilo
della categoria "D" in aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale.
Art. 47.
Concorso, per titoli ed esami,
per il profilo professionale di collaboratore tecnico professionale
esperto
1. I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
a) diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività
da indicarsi nel bando di concorso in relazione alle esigenze organizzative
dell'azienda sanitaria;
b) iscrizione all'albo professionale, ove necessaria, da almeno tre
anni.
Art. 48.
Concorso per titoli ed esami,
per il profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale
esperto
1. I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
a) diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività
da indicarsi nel bando di concorso in relazione alle esigenze organizzative
dell'azienda sanitaria;
b) iscrizione all'albo professionale, ove necessaria, da almeno tre
anni.
Art. 49.
Prove di esame
1. Le prove di esame per i profili della categoria Ds sono articolate
in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale.
2. I bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove
prevedendo che la prova scritta possa consistere anche nella soluzione
di quesiti a risposta sintetica, che la prova pratica consista nell'esecuzione
di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla
qualificazione professionale richiesta e che la prova orale comprenda,
oltre che elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza
almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra quelle
indicate nel bando di concorso.
Art. 50.
Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni esaminatrici, nominate dal direttore generale dell'unita'
sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, sono composte dal presidente,
da due operatori di livello non inferiore a Ds, di profilo corrispondente
a quello messo a concorso e dal segretario.
2. Dei due operatori, uno e' scelto dal Direttole generale ed uno
viene designato dal collegio di direzione di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
fra il personale in servizio presso le unità sanitarie locali
o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all'articolo 21, comma
1, situati nel territorio della regione.
3. La presidenza e' affidata a personale in servizio presso l'azienda
che bandisce il concorso con qualifica di dirigente sanitario per
il profilo di collaboratore professionale sanitario esperto; di dirigente
per il profilo di collaboratore professionale assistente sociale esperto;
di dirigente del ruolo professionale per il profilo di collaboratore
tecnico professionale esperto; di dirigente amministrativo per il
profilo di collaboratore amministrativo professionale esperto. Le
funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo
dell'unita' sanitaria locale o azienda ospedaliera di categoria non
inferiore alla "C".
Nota all'art.
50:
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n. 502/1992 si
veda in nota all'art. 28.
Titolo IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 51.
Iscrizione negli albi degli ordini e collegi professionali
1. L'iscrizione negli albi degli ordini e collegi professionali, prevista
tra i requisiti specifici nei concorsi disciplinati nel presente regolamento,
non e' richiesta ai fini della partecipazione ai concorsi per i dipendenti
di amministrazioni pubbliche diverse dalle aziende sanitarie che,
in base all'ordinamento dell'ente di appartenenza, non possono risultare
iscritti negli albi professionali. In tal caso e' richiesto il possesso
dell'abilitazione all'esercizio della relativa attività professionale.
Art. 52.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai concorsi
relativi a categorie di personale di nuova istituzione. Le eventuali
disposizioni di coordinamento sono emanate con decreto del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-regioni.
Con la stessa procedura si provvede ai necessari adattamenti conseguenti
a modifiche contrattuali.
Art. 53.
Regione Valle d'Aosta
1. L'ammissione ai concorsi di cui al presente regolamento, da espletarsi
nelle strutture sanitarie ubicate nella regione Valle d'Aosta, e'
subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua
francese.
2. A tal fine, le commissioni esaminatrici sono integrate da un esperto
di lingua francese nominato dall'unita' sanitaria locale o azienda
ospedaliera.
Art. 54.
Assunzioni obbligatorie
1. Per le assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie
protette si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute
nel Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni.
Nota all'art.
54:
- Il Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994
citato in premessa, reca:
"Assunzioni obbligatorie presso i datori di lavoro pubblici.
Requisiti e modalità".
Art. 55.
Modalità di espletamento dei concorsi in atto
1. I concorsi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, siano iniziate le prove di esame o comunque prove preselettive
sono portati a termine con le procedure previste dal decreto ministeriale
30 gennaio 1982 nel rispetto delle riserve al personale interno sulla
base delle previsioni dei bandi di concorso.
Nota all'art.
55:
- Il decreto ministeriale 30 gennaio 1992, reca:
"Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie
locali in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.".
Art. 56.
Abrogazione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
e' abrogato il decreto ministeriale 30 gennaio 1982, recante normativa
concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione
dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Veronesi, Ministro della sanità
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 2 Sanità, foglio n. 33
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