LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA
LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Vista la proposta di accordo quadro in oggetto trasmessa dal
Ministro della sanita' con nota del 19 gennaio 2001;
Vista la nota del 7 febbraio 2001 con la quale la regione Veneto, a
nome del coordinamento interregionale di area, ha comunicato di
condividere i contenuti dello schema di accordo proponendone alcune
mo difiche;
Considerato che, in sede tecnica l'8 febbraio 2001, i
rappresentanti del Ministero della sanita' hanno confermato di
condividere lo schema di accordo con le modifiche proposte dalla
regione Veneto e che, nel corso della medesima riunione sono state
convenute ulteriori modifiche al suddetto schema;
Vista la proposta di accordo quadro in oggetto trasmessa nella
stesura definitiva dal Ministro della sanita' con nota del
12 febbraio 2001;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che
prevede che Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano,
in attuazione del principio di leale collaborazione e nel
perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed
efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in questa
Conferenza accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Acquisito, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 4, l'assenso
del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano;
Sancisce
il seguente accordo, nei termini sottoindicati tra il Ministro della
sanita', le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:
Considerato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
riguardante il conferimento di compiti amministrativi dallo Stato
alle regioni ed agli enti locali all'articolo 118 dispone che resta
in capo allo Stato, tra gli altri, la funzione relativa alla gestione
del Sistema informativo sanitario per quanto concerne le competenze
statali, nonche' il coordinamento dei sistemi informativi regionali,
in connessione con gli osservatori regionali;
Considerato che la legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'art. 28,
comma 13, prevede adeguamento del sistema informativo sanitario per
il monitoraggio del grado di perseguimento dei livelli di assistenza
previsti dal Piano sanitario nazionale 1998-2000;
Tenuto conto che il Ministero della sanita' e le regioni, alla luce
dell'evoluzione della informativa in materia sanitaria, che ha visto
per l'ultima l'emanazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56, concernente nell'art. 9 le procedure di monitoraggio per
l'assistenza sanitaria nell'ambito delle disposizioni in materia di
federalismo fiscale, stanno ridefinendo il ruolo del sistema
informativo quale strumento strategico per il cambiamento;
Considerato che la legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 87,
comma 6, pone le basi finanziarie per l'avvio del nuovo Sistema
informativo nazionale del Ministero della sanita';
Considerato altresi' che, nell'attuale contesto istituzionale, il
Sistema informativo si pone, infatti, quale elemento chiave di
supporto al processo di regionalizzazione, che nel rispetto delle
autonomie, chiama in causa livelli di responsabilizzazione di tutti
gli attori del servizio sanitario, a fronte della necessita' di
garantire livelli uniformi di assistenza sul territorio nazionale;
Ritenuto che, al centro della ridefinizione del modello
architetturale del Sistema informativo sanitario, necessaria per
l'attuazione della normativa in evoluzione, vada posta la creazione
di un sistema che privilegi, con un approccio olistico, una maggiore
coesione tra gli attori del SSN attraverso la piena condivisione
delle informazioni possedute dai diversi protagonisti (regioni o
province autonome, aziende sanitarie, amministrazioni centrali);
Considerato che tale ridisegno comporta, non solo un adeguamento
del SIS in termini di architetture tecnologiche e di contenuti
informativi, ma anche una revisione delle regole che sono alla base
del rapporto di cooperazione tra i soggetti istituzionali del SSN
(Ministero, regioni, a.s.l.), al fine di traguardare l'obiettivo
comunemente condiviso dell'interesse del cittadino utente e di
una maggiore efficienza ed efficacia del sistema.
Tenuto conto che, alla luce di tale scenario in linea con gli
orientamenti generali della pubblica amministrazione e con il piano
d'azione delle-government della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il Ministero della sanita' ha sviluppato iniziative volte a
favorire:
1) la definizione di una struttura di cooperazione tra le
amministrazioni territoriali, che nel modello decentrato e federale
dello Stato rappresenteranno il "front-office" dell'intero sistema
amministrativo, e le amministrazioni regionali che svolgeranno,
secondo le rispettive funzioni, il ruolo di "back-office";
2) un nuovo modello di sviluppo e gestione dei servizi, che
consenta alle amministrazioni del SSN soluzioni innovative ed
efficaci ai fini del perseguimento dei requisiti ed obiettivi del
Sistema informativo sanitario;
Viste le risultanze dei lavori della commissione costituita con
decreto del Ministro del 5 settembre 2000, per il nuovo sistema
informativo sanitario (d'ora in avanti denominata CNSIS) presieduta
dal Sottosegretario Labate con delega del Ministro e composta dal
Capo di Gabinetto, dai direttori generali dei dipartimenti e Servizi
del Ministero della sanita', dai rappresentanti delle regioni
designati in accordo con la conferenza Stato-Regioni, dell'Istat,
dell'ISS cui e' stato affidato il compito di sviluppare il ridisegno
del Sistema informativo sanitario nazionale nel rispetto degli
obiettivi del Piano sanitario nazionale, dei principi contenuti nella
recente normativa di riordino del Servizio sanitario nazionale e
delle disposizioni del decreto legislativo n. 56 del 2000;
Considerato che da tale ridisegno emerge che il nuovo Sistema
informativo sanitario e' un sistema informativo unitario, basato
sulla cooperazione e l'integrazione dei diversi sistemi informativi
gestiti in piena autonomia dalle singole amministrazioni regionali e
locali, la cui realizzazione prevede interventi di
reingegnerizzazione dei processi di servizio e di cooperazione
applicativa tra i sistemi informativi dei diversi livelli di governo
del SSN;
Considerato altresi' che, attraverso questa impostazione il nuovo
Sistema informativo sanitario abilita, direttamente o indirettamente,
il cittadino-utente all'accesso ai servizi di "front-office" in via
telematica, facilitando l'interazione con le strutture di erogazione
delle prestazioni, a vantaggio della loro efficienza, nell'ottica
della globalizzazione dell'offerta e della trasparenza delle
procedure e delle metodiche di accesso; che e' in questa direzione
che viene a collocarsi l'azione del Ministero della sanita',
attraverso l'interoperabilita' del sistema, volta alla realizzazione
e diffusione della carta sanitaria individuale, che a seguito di una
recente iniziativa condotta in collaborazione con i Ministeri
dell'interno e della funzione pubblica, e' realizzata congiuntamente
alla carta d'identita' elettronica;
Tenuto conto che un modello di sviluppo condiviso, che ha quale
base di partenza lo scopo di riunire le esigenze di molteplici
amministrazioni, presenta i seguenti vantaggi:
1) la valorizzazione e lo scambio fra i vari territori ed
amministrazioni delle esperienze, delle risorse e dei progetti
realizzati o in progress a livello locale;
2) lo sviluppo e la diffusione delle innovazioni realizzate e
progettate a livello centrale e locale;
3) la realizzazione a costi ridotti di alcune soluzioni,
affidandone la realizzazione e la gestione a fornitori a controllo
condiviso dalle stesse amministrazioni;
4) la possibilita' di assicurare uniformita' sul territorio
nazionale dei servizi erogati dalle amministrazioni locali;
5) la possibilita' di significativi risparmi economici basati su
economie di scala e minori costi di integrazione. E' mostrato che
soluzioni di questo tipo portano a risparmi per la spesa pubblica
dell'ordine delle decine e centinaia di miliardi l'anno;
6) l'assicurazione che le strategie di sviluppo e gestione del
nuovo Sistema informativo siano allineate alle esigenze di tutti gli
attori;
Considerato che e' rilevante sottolineare che tali obiettivi
possono essere perseguiti solo se vengono garantite le seguenti
condizioni:
1) una volonta' federativa di codecisione tra le amministrazioni
regionali e centrali; il che spesso rende necessarie azioni parallele
sul piano politico-normativo, nonche' su quello
tecnico-organizzativo;
2) capacita' di rispondere alle esigenze comuni delle
Amministrazioni, rispettando nei confronti delle medesime, i
necessari gradi di liberta', nell'ambito della congruenza globale,
soprattutto per quel che riguarda obiettivi tipici di sviluppo, che
in progress si possono raggiungere al fine di implementare la
qualita' complessiva dell'offerta informativa;
Il Ministro della sanita', le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano autonome, nel condividere le considerazioni sopra
evidenziate ed al fine di dare concreta attuazione all'iniziativa,
convengono quanto segue:
Art. 1.
Finalita' dell'accordo quadro
Il Ministero e le regioni concordano sull'opportunita' di operare
congiuntamente e di avviare un piano d'azione coordinato per lo
sviluppo del nuovo Sistema informativo del Servizio sanitario
nazionale. Tale Sistema informativo e' inteso, nella sua accezione
piu' generale, quale strumento essenziale per il governo della
sanita' a livello nazionale, regionale, locale e per migliorare
l'accesso alle strutture e la fruizione dei servizi da parte dei
cittadini-utenti.
Art. 2.
Obiettivi del nuovo Sistema informativo sanitario
Il Ministero e le regioni concordano che il nuovo Sistema
informativo sanitario debba permettere, ad ogni livello organizzativo
del servizio sanitario e secondo un disegno coerente, il
conseguimento dei seguenti obiettivi distinti in:
a) obiettivi di governo:
1) monitoraggio dello stato di salute della popolazione;
2) monitoraggio dell'efficacia/efficienza del sistema
sanitario;
3) monitoraggio dell'appropriatezza dell'erogazione delle
prestazioni in rapporto alla domanda della salute;
4) monitoraggio della spesa sanitaria.
b) obiettivi di servizio/comunicazione
1) promozione della globalizzazione dell'offerta dei servizi;
2) disponibilita' a livello nazionale di un sistema integrato
di informazioni sanitarie individuali;
3) facilitazione dell'accesso degli utenti alle strutture ed
alle prestazioni attraverso strumenti informatici.
Tutto cio' per costruire un sistema fondato su un insieme unitario
ed omogeneo di conoscenze, che consenta di esercitare un'efficace
azione strategica di innovazione dell'offerta dei servizi, di
controllarne la congruita' rispetto alla domanda ed infine di
perseguire attraverso questa strada un altrettanto efficace
economicita' del sistema.
Art. 3.
Requisiti funzionali del nuovo sistema informativo sanitario
Il Ministero e le regioni concordano che il nuovo Sistema
informativo sanitario debba soddisfare i seguenti requisiti di
carattere funzionale:
a) sicurezza e rispetto della privacy dei cittadiniutenti; la
tutela della riservatezza delle informazioni personali rappresenta
uno dei diritti fondamentali di ogni individuo, ai sensi della
normativa vigente e delle disposizioni comunitarie;
b) significativita' e consistenza; le informazioni che vengono
gestite dal sistema devono avere lo stesso significato per tutti
coloro che ne fanno uso, configurando cosi' una massa critica
adeguata per le finalita' del sistema. A questo fine vanno
individuati, nella piena intesa tra le parti, oltre che adottate e
diffuse metodologie standard per le entita' oggetto d'osservazione e
di misura;
c) rilevanza e congruita' integrate; il sistema per l'ampio range
di attivita' cui si riferisce,ne deve seguire la evoluzione ed al
tempo stesso ne deve fornire una visione integrata e completa
(contesto territoriale - contesto organizzativo - Contesto sociale -
contesto delle risorse umane ed economiche);
d) informazioni orientata al cittadino utente ogni cittadino puo'
passare da una struttura ad un'altra del SSN, in relazione ai propri
bisogni. In un disegno cosi' caratterizzato, orientato al paziente,
la disponibilita' di un sistema integrato d'informazioni sanitarie
individuali (a livello locale e regionale) determina un miglioramento
della qualita' delle prestazioni. Allo stato attuale i dati tendono
ad essere organizzati con riferimento a chi eroga le prestazioni, e
non a chi e' rivolto il servizio. L'organizzazione della raccolta dei
dati individuali, nelle varie fasi del rapporto con il SSN, permette
una valutazione d'efficacia, efficienza e appropriatezza delle
strutture e dei trattamenti;
e) flessibilita'; il sistema informativo deve potersi adattare
senza difficolta' ai mutamenti ed alle evoluzioni strategiche (il
sistema informativo presenta alcune differenze da un territorio ad un
altro e puo' cambiare nel corso del tempo);
f) facilita' all'utilizzo ed all'accesso; il sistema deve poter
essere percepito nell'uso, di facile accessibilita' dai decisori
istituzionali, dal management, dal mondo della ricerca e delle
professioni, dal cittadino.
Art. 4.
Requisiti organizzativi del nuovo Sistema informativo sanitario
Il Ministero e le regioni concordano che il nuovo Sistema
informativo sanitario debba operare nell'ambito di un quadro
normativo, organizzativo e tecnologico tale da assicurare:
a) la presenza di un presidio permanente con funzioni di
indirizzo, governo, monitoraggio e controllo dello sviluppo ed avvio
del nuovo Sistema informativo sanitario, con l'attivazione di una
cabina di regia (Ministero, regioni), al fine garantire una visione
strategica unitaria dello stesso;
b) la condivisione dei modelli di trattamento e di scambio delle
informazioni da parte delle amministrazioni regionali e del Ministero
della sanita';
c) la coerenza dei processi operativi e dei relativi sistemi
informativi con il nuovo scenario di rapporti fra i diversi livelli
di governo;
d) l'adeguamento dei sistemi informativi delle diverse
articolazioni: centrale, regionale e locale agli standard da
adottare;
e) la condivisione e la sicurezza del patrimonio informativo del
SSN esposto ad un elevato livello di rischio per lo sviluppo di
scambi informativo di carattere sanitario verso i cittadini, tra gli
operatori all'interno del Sistema sanitario, verso il mondo esterno
per assicurare la funzionalita' del comparto sanitario.
Art. 5.
Piano di attivita'
Per il conseguimento degli obiettivi generali del nuovo sistema
informativo sanitario, nel rispetto dei requisiti descritti in
precedenza, il Ministero e le regioni elaborano un piano d'attivita'
con le seguenti articolazioni:
a) adozione del Piano strategico del Sistema informativo
predisposto nell'ambito della CNSIS;
b) individuazione delle esigenze di cambiamento del quadro
normativo finalizzato alla attuazione del NSIS;
c) definizione degli standard per le architetture, le
informazioni, i flussi, le elaborazioni, le tecnologie del NSIS
(standard formali, sintattici, semantici, procedurali,
architetturali, funzionali, tecnologici, organizzativi, cli qualita',
ecc..);
d) individuazione del quadro delle risorse e delle loro modalita'
di impiego.
Art. 6.
Funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo
Il Ministero e le regioni convengono che le funzioni di indirizzo,
coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del NSIS debbano
essere esercitate congiuntamente attraverso un organismo denominato
cabina di regia. Allo scopo viene definita, entro sessanta giorni
dalla sottoscrizione, la struttura della cabina di regia, che dovra'
consentire l'esercizio di tali funzioni.
La cabina di regia sara' composta in numero paritetico da
rappresentanti del Ministero e delle regioni che d'intesa tra loro,
eleggeranno un presidente.
Per l'attuazione delle attivita' connesse all'avvio del nuovo
sistema informativo nazionale, la cabina di regia potra' usufruire,
per l'anno 2001, di una disponibilita' economica pari a lire 10
miliardi, secondo le disposizioni previste all'art. 87 della legge
finanziaria 2001.
Art. 7.
Atti esecutivi dell'accordo quadro
La realizzazione degli obiettivi, indicati nell'art. 2, avverra'
nel modo seguente:
a) per lo sviluppo di obiettivi definiti nell'ambito dello studio
di fattibilita', attraverso 1'attuazione del contratto con la
societa' di outsourcing individuata attraverso procedure comunitarie
di gara. Lo studio di fattibilita' individuera' le interfacce
standard per i servizi di competenza delle regioni funzionali al
perseguimento dei suddetti obiettivi. Le regioni svilupperanno tali
servizi in piena autonomia;
b) per lo sviluppo di nuovi obiettivi, attraverso la stipula di
appositi atti esecutivi.
Art. 8.
Attuazione operativa
Il Ministero della sanita' si impegna ad adottare ogni iniziativa
necessaria ad assicurare che cooperino al perseguimento degli
obiettivi del NSIS, in forma sinergica, le attivita' degli uffici
ministeriali dei due istituti nazionali competenti in materia
sanitaria (ISS e ISPESL) e dell'Agenzia dei servizi sanitari
regionali.
Le regioni si assumono l'impegno affinche' sia assicurato il
coordinamento tecnico ed operativo delle attivita' degli enti locali
funzionali al perseguimento degli obiettivi del NSIS.
Art. 9.
D u r a t a
Il presente accordo quadro avra' durata di tre anni.
Roma, 22 febbraio 2001
Il Presidente: Loiero
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