Come è noto, numerosi problemi interpretativi
sono sorti in sede di applicazione delle leggi 4 agosto
1965, n. 1103, 9 ottobre 1967, n.944 e 28 marzo
1968, n.416.
Questo Ministero, pertanto, ravvisa la necessità di diramare le seguenti istruzioni per
la esatta applicazione delle leggi citate.
- Legge 4 agosto 1965, n.1103
(regolamentazione arte ausiliaria tecnici di radiologia medica).
- Detta legge contempla soltanto la figura di "tecnico di
radiologia medica". Tuttavia si ritiene che in sede regolamentare legittimamente
possano essere previste qualifiche per il personale tecnico di radiologia medica purchè
esse siano riconducibili allarte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia
medica.
Infatti, ai sensi dellart.1 del Decreto
del Presidente della Repubblica 27-3-1969, n. 130, concernente
lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri, il
personale tecnico di radiologia è distinto nelle qualifiche
di "capo tecnico" e "tecnico specializzato".
- Lespressione secondo cui ai
sensi dellart 11 della Legge in parola "è consentito
ai tecnici di radiologia medica" deve essere intesa nel
senso che esclusivamente al personale in questione, munito del
diploma di cui alla Legge
1103 ed in possesso dei requisiti legittimanti per conseguirlo
spetta svolgere le mansioni connesse a tale qualifica.
....omissis...
- Legge 28 marzo 1968, n.
416 (indennità di rischio da radiazioni).
- A maggior chiarimento della circolare 11-12-68, n. 234 di
questo Ministero, si ribadisce che lindennità di rischio da radiazioni deve essere
corrisposta in misura unica mensile con decorrenza fissata categoricamente al 1 gennaio a
tutti i tecnici di radiologia provvisti del diploma o in attesa di conseguirlo ai sensi
delle vigenti leggi.
Si aggiunge inoltre che lindennità deve essere corrisposta anche in periodi di
malattia, ferie, congedo straordinario, congedi sindacali, puerperio, infortuni sul
lavoro, nonchè nei casi di allontanamento temporaneo, per motivi precauzionali, dal
reparto radiologico. Ciò in considerazione della pericolosità, ancorchè potenziale,
della contaminazione radiologica, la quale può essere immanente anche non sussistendo la
continuità del lavoro in ambiente contaminato per momentanea sospensione delle
prestazioni lavorative.
....omissis...
Roma 22-1-71
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