Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 1930, n. 26.
È approvato il regolamento per l'esecuzione del R.
decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, convalidato con la Legge
18 marzo 1926, n. 562, allegato al presente decreto e che sarà
visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo
Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno.
Regolamento per la esecuzione del R. decreto-legge
15 agosto 1925, n. 1832, convertito nella Legge 18 marzo 1926,
n 562, riguardante le scuole-convitto professionali per infermiere
e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza
sociale per assistenti sanitarie visitatrici
TITOLO
I
Dello scopo e della istituzione delle scuole
Art. 1
Le scuole-convitto professionali per infermiere ordinate secondo il
R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832 (Legge 18 marzo 1926, n.
562), hanno lo scopo di impartire alle allieve, con unità di
indirizzo e metodo scientifico, tutte le nozioni teoriche e pratiche
necessarie a ben esercitare e dirigere l'opera di assistenza diretta
degli infermi nei reparti clinici e ospedalieri.
Le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza
sociale per assistenti sanitarie visitatrici hanno per scopo la preparazione
di personale atto a prestazioni specializzate nel campo dell'igiene
urbana e in quello della profilassi delle malattie infettive in genere,
e delle malattie sociali.
Art. 2
Le università, gli enti e comitati che intendono essere autorizzati
ad istituire una scuola-convitto professionale per infermiere, debbono
rivolgere analoga domanda al Ministero dell'interno, corredandola
dei seguenti documenti ed indicazioni:
a) deliberazione legalmente adottata dall'amministrazione dell'ente
o degli enti che intendono istituire la scuola-convitto e, nel caso
di comitati, gli atti relativi alla loro costituzione;
b) schema di statuto;
c) documenti dimostrativi dei mezzi finanziari a disposizione per
l'impianto e il funzionamento della scuola-convitto;
d) progetto tecnico-sanitario per l'impianto e il funzionamento della
scuola-convitto, comprendente:
1 - la pianta e descrizione dei locali, che permetta anche di rilevare
i rapporti dei locali della scuola con quelli dell'ospedale e specialmente
con le infermerie;
2 - lo schema, del regolamento speciale della scuola-convitto, in
conformità delle disposizioni di cui all'art. 8 del presente
regolamento;
3 - l'indicazione del numero massimo delle allieve, che la scuola-convitto
potrà accogliere;
4 - l'indicazione del numero dei letti e delle sezioni e corsie o
reparti di medicina, chirurgia e specialità, in cui le allieve
compiranno il tirocinio pratico;
5 - l'elenco numerico del personale per i posti direttivi e per l'insegnamento.
Ad ogni domanda deve essere unita una deliberazione della rappresentanza
dell'ente o un atto impegnativo del privato, dai quali dipendono le
cliniche o i reparti ospitalieri destinati ad essere serviti dalla
scuola, in cui siano determinate le condizioni da osservarsi nelle
rispettive prestazioni.
Agli effetti dell'art. 6 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832,
convertito nella Legge 18 marzo 1926, n. 562, possono essere considerati
pubblici anche gli ospedali che, debitamente autorizzati, rendano,
in fatto, importanti servizi nell'interesse della pubblica assistenza,
ed esercitino largamente l'assistenza sanitaria gratuita o comunque
con carattere di beneficenza.
Art. 3
I locali delle scuole-convitto professionali per infermiere debbono
essere prossimi, ma perfettamente separati e distinti, dalle corsie
dell'ospedale presso il quale funziona la scuola-convitto.
Detti locali dovranno, preferibilmente, essere di proprietà
della scuola-convitto o dell'ente che ne ha promossa la fondazione
ovvero concessi alla scuola-convitto in uso perpetuo.
Art. 4
Le scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici possono
essere annesse a scuole-convitto professionali per infermiere, ovvero
funzionare separatamente e distintamente da queste.
Per l'autorizzazione ad istituire dette scuole, si deve seguire la
stessa procedura indicata all'art. 2 del presente regolamento, ed
a corredo della domanda debbono unirsi gli stessi documenti ivi enumerati,
tranne quelli di cui al numero 4 della lettera d).
Debbono inoltre specificarsi le istituzioni di carattere medico-sociale
e le opere di igiene e profilassi urbana e rurale, nelle quali le
allieve dovranno compiere il loro tirocinio pratico.
Art. 5
Il Ministero dell'interno, fatti gli accertamenti che riterrà
opportuni, e provocato l'assenso di massima del Ministero dell'educazione
nazionale, e, quando si tratti di scuole specializzate per assistenti
sanitarie visitatrici, anche del Ministero delle corporazioni, sottopone
le domande di cui ai precedenti artt. 2 e 4 all'esame della speciale
Commissione prevista dall'art. 4, lettera a) del R. decreto-legge
15 agosto 1925, n. 1832.
I decreti di autorizzazione all'istituzione delle scuole, da emanarsi
dal Ministero dell'interno, di concerto con quello della educazione
nazionale, e, quando si tratti di scuole specializzate per assistenti
sanitarie visitatrici, anche col Ministero delle corporazioni, determineranno
anche le eventuali modalità dell'autorizzazione.
Dei decreti di autorizzazione è data notizia gratuitamente
così nella Gazzetta Ufficiale del Regno, come nel Foglio degli
annunzi legali della Provincia, nella quale ha sede la scuola.
TITOLO II
Dell'amministrazione e del funzionamento delle scuole
Art. 6
Ogni scuola-convitto professionale per infermiere ed ogni scuola specializzata
per assistenti sanitarie visitatrici ha un proprio statuto ed un regolamento
speciale che il Ministero dell'interno approva con lo stesso atto
con cui autorizza la istituzione della medesima e le riconosce la
capacità giuridica ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge
15 agosto 1925, numero 1832, o con decreti separati, sentita la Commissione
di cui all'art. 4 del citato decreto, previo parere favorevole del
Ministero delle corporazioni per le norme relative alla previdenza.
Il Ministro per l'interno avrà in ogni tempo la facoltà
di disporre, di concerto con quello per l'educazione nazionale, e,
quando si tratti di scuole specializzate per assistenti sanitarie
visitatrici, anche con quello per le corporazioni, la revisione degli
statuti delle scuole già autorizzate per metterli in armonia
con i risultati ottenuti dalle diverse scuole e con le nuove esigenze
dell'assistenza.
Art. 7
Lo statuto di ogni scuola-convitto professionale per infermiere e
di ogni scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici
deve determinare la composizione del consiglio di amministrazione.
Gli enti o collettività, che sotto qualsiasi forma, contribuiscano
o concorrano al funzionamento della scuola, avranno diritto ad una
rappresentanza nel consiglio di amministrazione della scuola stessa.
Detta rappresentanza non potrà, però, in nessun caso
essere superiore a due delegati per ogni ente o collettività.
Ferma restando, ove manchi contraria disposizione dello statuto, la
facoltà dell'ente fondatore di nominare per intero il consiglio
di amministrazione della scuola, ne farà in ogni caso, parte,
su designazione della facoltà medico-chirurgica, con voto deliberativo,
uno dei direttori delle cliniche o il direttore sanitario dell'ospedale,
in cui il servizio di assistenza è affidato alla scuola.
Del consiglio medesimo fanno parte, inoltre, con voto consultivo:
la direttrice della scuola-convitto e, nel caso di scuola specializzata
per assistenti sanitarie visitatrici, la direttrice o il direttore
della scuola;
il direttore didattico della scuola di cui all'art. 12 qualora esista,
o, in sua mancanza, un rappresentante degli insegnanti.
Art. 8
Il regolamento speciale di ogni scuola-convitto professionale per
infermiere e di ogni scuola specializzata per assistenti sanitarie
visitatrici deve disciplinare tutto quanto si riferisce alla organizzazione
tecnica, finanziaria, e amministrativa della scuola comprese le assicurazioni
che l'ente, da cui la scuola dipende, intenda stipulare a favore del
personale di assistenza e salariato; ferma restando l'osservanza di
tutti gli obblighi nascenti dall'applicazione delle leggi per le assicurazioni
sociali.
Art. 9
Le nomine del personale dirigente ed insegnante delle singole scuole
sono deliberate dal consiglio di amministrazione per chiamata diretta
o per concorso per titoli.
Con le stesse deliberazioni di nomina saranno anche stabiliti i relativi
emolumenti, qualora non si tratti di insegnanti appartenenti al personale
stabile della scuola.
Art. 10
La direttrice della scuola-convitto professionale per infermiere presiede
alla istruzione delle allieve nelle materie il cui insegnamento sia
impartito da sue dipendenti ed alle relative esercitazioni pratiche
nella scuola, nelle infermerie e in ogni altro campo del servizio
ospedaliero.
Essa vigila sull'educazione morale delle allieve, cura l'osservanza
degli orari e della disciplina, applicando, nei casi d'infrazione,
le sanzioni regolamentari; sorveglia affinché l'ordine, la
pulizia e l'igiene nella scuola e nel convitto siano rispettati.
Spetta, altresì, alla direttrice distribuire convenientemente
le mansioni delle allieve, per assicurare con opportuni turni di servizio,
diurno e notturno, la migliore assistenza dei malati. Essa corrisponde
con le autorità e con il pubblico per quanto riguarda l'andamento
della scuola-convitto. La direttrice è responsabile verso l'Amministrazione,
da cui la scuola dipende, della buona conservazione degli stabili,
delle suppellettili e della biancheria.
Per ciò che si riferisce al servizio d'assistenza immediata
degli infermi, la direttrice dipende dal direttore della clinica o
dell'ospedale presso cui funziona la scuola-convitto, ed è
responsabile verso di lui per l'organizzazione del servizio, la preparazione
delle allieve ammesse a praticare l'assistenza degli infermi e l'osservanza
delle disposizioni generali.
Per quanto riguarda l'andamento generale dell'insegnamento ed il regolare
svolgimento delle lezioni teoriche e pratiche, la direttrice dipende
dal direttore della clinica o dell'ospedale presso cui la scuola-convitto
ha sede, quando quest'ultima sia stata istituita dall'amministrazione
della stessa clinica o dello stesso ospedale.
In caso contrario dipende dal consiglio di amministrazione della scuola-convitto,
e, quando esista, dal direttore didattico di cui al successivo art.
12.
Art. 11
La direzione delle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici
deve essere affidata a persona di riconosciuta specifica competenza
e di comprovata capacità.
Nel caso di scuole specializzate, annesse a scuole-convitto professionali
per infermiere, la direzione può essere affidata alla stessa
direttrice della scuola-convitto.
Art. 12
Tanto nelle scuole-convitto professionali per infermiere, quanto nelle
scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, il consiglio
di amministrazione può nominare un direttore didattico, con
l'incarico di sorvegliare l'andamento generale dell'insegnamento teorico
e pratico.
La nomina di esso deve cadere sopra uno dei medici insegnanti nella
scuola, dotato di particolari attitudini e competenza.
Il personale insegnante della scuola risponde direttamente verso il
direttore didattico della regolarità dell'insegnamento affidatogli.
Nessun direttore didattico, però, può essere nominato
nelle scuole-convitto funzionanti presso cliniche ed ospedali, che
hanno promossa direttamente l'istituzione della scuola, intendendosi
che, in questo caso, le funzioni di direttore didattico spettano allo
stesso direttore della clinica o dell'ospedale.
Il direttore didattico convoca, quando lo creda opportuno, e presiede
il consiglio degli insegnanti della scuola, per trattare questioni
generali o particolari interessanti l'insegnamento, e ne sottopone
poi i deliberati al consiglio di amministrazione per i provvedimenti
di sua competenza.
Del consiglio degli insegnanti fa parte di diritto, con voto deliberativo,
la direttrice della scuola-convitto, o, nel caso di scuole specializzate
per assistenti sanitarie visitatrici, la direttrice o il direttore
della scuola stessa.
Art. 13
Gli insegnanti delle scuole-convitto professionali per infermiere
debbono essere scelti a preferenza nel personale delle facoltà
medico-chirurgiche, dei pubblici ospedali e delle pubbliche amministrazioni
sanitarie, secondo la loro particolare competenza.
Gli insegnanti delle scuole specializzate per assistenti sanitarie
visitatrici debbono essere specialmente competenti nella medicina,
nella pubblica igiene e nella assistenza sociale ed essere scelti
preferibilmente nel personale delle Facoltà medico-chirurgiche
od in quello delle Amministrazioni dello Stato, delle Province, dei
Comuni e di istituzioni di carattere medico-sociale.
Art. 14
Per l'assistenza immediata degli infermi, la capo-sala dipende dal
medico preposto al reparto ed assume la responsabilità anche
per le infermiere e per le allieve.
Le capo-sala della scuola-convitto professionale debbono essere infermiere
diplomate, abilitate a funzioni direttive, a norma dell'art. 9 del
R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, o delle disposizioni transitorie
del presente regolamento.
TITOLO III
Dell'ammissione delle allieve
Art. 15
Le scuole-convitto professionali per infermiere non possono ammettere
che allieve interne.
Possono essere considerate come allieve interne, secondo le modalità
stabilite dai regolamenti speciali e ancorché frequentino la
scuola per il solo tirocinio teorico-pratico, le appartenenti a collettività,
con vita in comune.
Le scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, abbinate
a scuole-convitto professionali per infermiere, possono ammettere
anche allieve esterne per il conseguimento del diploma di assistente
sanitaria visitatrice.
Art. 16
Il numero delle allieve da ammettere nelle scuole-convitto professionali
per infermiere deve essere proporzionato alla capacità dei
locali del convitto ed alla disponibilità dei servizi dell'ospedale,
presso cui la scuola funziona.
Quanto alla disponibilità dei servizi ospedalieri, devesi calcolare
almeno un'allieva di turno di sette ore per la assistenza da sei a
dieci malati secondo la natura o gravità di questi.
Nelle scuole specializzate per assistenti visitatrici, il numero delle
allieve da ammettere dev'essere proporzionale alla entità dei
servizi di assistenza e previdenza sociale, d'igiene e profilassi
assegnati alla scuola per il tirocinio pratico delle allieve medesime.
Art. 17
Coloro che desiderano di essere ammesse in una scuola-convitto professionale
per infermiere debbono farne domanda alla direttrice della scuola
stessa, prima dell'inizio dell'anno scolastico e nel termine fissato
dal regolamento speciale.
Alla domanda d'ammissione debbono essere uniti:
- il certificato di nascita;
- il certificato attestante la cittadinanza della richiedente;
- il certificato di stato civile della richiedente;
- il certificato di buona condotta, di data recente;
- il certificato penale, di data egualmente recente;
- una dichiarazione firmata da due persone rispettabili, conosciute
dall'amministrazione della scuola, che attestino la indiscussa moralità
dell'aspirante;
- il certificato medico di sana e robusta costituzione fisica o di
perfetto stato mentale, debitamente legalizzato;
- il certificato di subita rivaccinazione rilasciato dal competente
ufficio sanitario comunale, debitamente legalizzato;
- la fotografia della richiedente, debitamente vidimata;
- il certificato degli studi compiuti, a norma del successivo art.
20.
Le aspiranti di nazionalità estera devono comprovare di conoscere
bene la lingua italiana.
Coloro che desiderano di essere ammesse in una scuola specializzata
per assistenti sanitarie visitatrici, debbono farne domanda alla direttrice
o al direttore della scuola stessa, prima dell'inizio dell'anno scolastico
e nel termine fissato dal regolamento speciale, e unire alla domanda
i documenti di cui al secondo comma del presente articolo, sostituendo
solo, al certificato degli studi compiuti, il diploma di Stato di
infermiera professionale.
Sull'ammissione delle aspiranti decide il consiglio di amministrazione
della scuola.
Art. 18
Non possono essere ammesse nelle scuole-convitto professionali per
infermiere coloro che siano di età inferiore agli anni 18,
od abbiano superato l'età di anni 35.
Non possono essere ammesse al corso di abi: litazione a funzioni direttive
ed alle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici
coloro che siano di età inferiore agli anni 20 od abbiano superato
l'età di anni 38.
In casi speciali, il consiglio di amministrazione può concedere
deroghe al limite massimo di età.
Le allieve che all'età di 20 anni conseguono il diploma del
corso biennale non potranno, per l'art. 3 del R. decreto 31 maggio
1927, n. 1334, valersene a scopi professionali, se non dopo aver raggiunta
l'età maggiore.
Art. 19
Le allieve minori di età non possono essere ammesse nelle scuole
senza l'esplicito consenso scritto del padre o di chi esercita la
patria potestà.
Questi, inoltre, qualora non risieda nella città dove ha sede
la scuola, trattandosi di ammissione a scuola-convitto professionale
per infermiere, deve indicare il nome e l'indirizzo di un raccomandatario
ivi residente a cui la direttrice possa rivolgere eventuali comunicazioni
di urgenza nell'interesse dell'allieva.
Art. 20
Possono essere ammesse al primo corso delle scuole-convitto professionali
per infermiere le aspiranti che abbiano conseguito licenza di scuola
media inferiore o di scuola di avviamento o altro titolo di studio
equipollente.
I titoli di studio conseguiti all'estero dalle aspiranti italiane
o straniere sono esaminati caso per caso dal Consiglio di amministrazione,
previo giudizio di equipollenza a quelli di cui al precedente comma.
Tale giudizio è promosso per il tramite del provveditore agli
studi (1).
------------------------
(1) Così sostituito dall'art. unico, D.P.R. 13 ottobre 1959,
n. 1354, in attuazione dell'art. 2, Legge 13 dicembre 1956, n. 1420,
che ha stabilito il titolo di studio per l'ammissione alle scuole
convitto.
Art. 21
Le allieve ammesse nel convitto sono preliminarmente sottoposte ad
una visita medica da parte di uno o più sanitari designati
dal consiglio di amministrazione.
La visita medica deve essere ripetuta a tutte le allieve al principio
di ogni anno scolastico, ed i referti relativi debbono conservarsi
nei fascicoli personali delle allieve.
Le allieve, entro due mesi dall'ingresso, debbono subire la vaccinazione
antitifica, a termini del decreto 2 dicembre 1926 del Ministro per
l'interno.
Art. 22
Nelle scuole-convitto professionali per infermiere e nelle scuole
specializzate per assistenti sanitarie visitatrici le allieve sono
ammesse in prova.
Il periodo di prova dura due mesi, trascorsi i quali la direttrice
della scuola riferirà al consiglio di amministrazione sull'esito
della prova. Se questa riuscì favorevole sotto tutti i punti
di vista, l'ammissione diventa definitiva; altrimenti è disposto,
dal consiglio di amministrazione, il licenziamento dell'allieva senza
obbligo di motivazione.
Per giustificati motivi, può essere consentito il trasferimento
da una scuola autorizzata ad un'altra, anche ad anno scolastico incominciato.
Art. 23
Le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate
per assistenti sanitarie visitatrici sono gratuite o a pagamento.
Per le scuole a pagamento, il regolamento speciale deve fissare la
retta da pagarsi dalle allieve e il modo di pagamento.
Per casi speciali, determinati dal detto regolamento, il consiglio
di amministrazione della scuola può concedere riduzioni di
rette ed anche ammissioni totalmente gratuite.
TITOLO IV
Della disciplina interna delle scuole
Art. 24
Le allieve delle scuole-convitto professionali per infermiere debbono
disimpegnare, sia di giorno, che di notte, non più di sette
ore complessive di tirocinio pratico nelle infermerie assegnate alla
scuola, secondo i turni stabiliti dalla direttrice ed approvati dal
direttore della clinica o dell'ospedale, in base alle norme di massima
stabilite nel regolamento speciale.
In nessuna scuola, però, sia per infermiere, sia per assistenti
sanitarie visitatrici, le allieve debbono rimanere
occupate per più di nove ore al giorno, includendo in questo
periodo tanto il tempo delle lezioni, quanto quello assegnato allo
studio in convitto e al tirocinio pratico.
Art. 25
Le trasgressioni di cui le allieve si siano rese colpevoli nella scuola,
nel convitto e nel disimpegno del loro tirocinio pratico, debbono
essere riferite immediatamente alla direttrice, per i conseguenti
provvedimenti disciplinari.
Questi possono essere: l'ammonizione verbale e scritta, la privazione
della libera uscita, se si tratta di scuola-convitto, e il licenziamento
dalla scuola.
L'ammonizione e la privazione della libera uscita si applicano per
le mancanze lievi e sono di competenza del dirigente della scuola.
Il licenziamento si applica nei casi di indisciplinatezza grave, di
recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo ad altro provvedimento
disciplinare, o per irregolare condotta fuori della scuola, ed è
pronunziato sempre dal consiglio di amministrazione, sentito il dirigente
della scuola.
TITOLO V
Dell'insegnamento
Art. 26
Le materie obbligatorie di insegnamento sono:
a) per il diploma di infermiera professionale:
1 elementi di anatomia e di fisiologia;
2 elementi di medicina e di chirurgia;
3 assistenza medica, assistenza chirurgica e assistenza infantile;
4 pronto soccorso;
5 nozioni di igiene;
6 elementi di etica professionale e di economia domestica.
b) per il diploma di abilitazione e funzioni direttive nell'assistenza
infermiera:
1 perfezionamento nelle materie dei primi due anni;
2 tecnica ospitaliera con speciale riguardo alle funzioni di capo-sala;
3 elementi di igiene e di medicina sociale.
c) per il diploma di assistente sanitaria visitatrice:
1 igiene e previdenza sociale;
2 profilassi ed assistenza in rapporto alle malattie sociali;
3 assistenza scolastica e domiciliare;
4 economia domestica;
5 malattie del lavoro e igiene industriale.
Art. 27
I programmi particolareggiati di ciascuna materia obbligatoria d'insegnamento
sono proposti dal consiglio degli insegnanti della scuola, d'accordo
con la direzione della scuola, e deliberati dal consiglio di amministrazione.
Di essi, quelli riferentisi alle materie indicate alle lettere a)
e b) del precedente articolo diventano esecutivi dopo l'approvazione
dei Ministeri dell'interno e dell'educazione nazionale, sentita la
speciale Commissione di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 15
agosto 1925, n. 1832 ; quelli, invece, riferentisi alle materie indicate
alla lettera c) dell'articolo stesso non saranno esecutivi se non
riporteranno pure l'approvazione del Ministero delle corporazioni.
Il Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione
nazionale, e, quando si tratti di scuole specializzate per assistenti
sanitarie visitatrici, con quello per le corporazioni, nell'approvare
i programmi d'insegnamento delle singole scuole, fissa anche il numero
minimo delle ore da dedicarsi, durante l'anno scolastico, all'insegnamento
di ciascuna materia, tenendo presente che l'insegnamento pratico deve
avere preponderanza assoluta su quello teorico.
Oltre le materie obbligatorie di insegnamento, le scuole possono impartire
insegnamenti facoltativi coll'autorizzazione del Ministero dell'interno
e del Ministero dell'educazione nazionale, e, quando si tratti di
scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, anche del
Ministero delle corporazioni, salva l'osservanza delle norme di cui
agli artt. 59 (lettera b) e 67 del regolamento 15 aprile 1926, n.
718, agli effetti del conseguimento del diploma professionale di assistente
visitatrice d'igiene materna e infantile a norma dell'art. 69 dello
stesso regolamento.
TITOLO VI
Degli esami e dei diplomi professionali
Art. 28
Nelle scuole-convitto professionali per infermiere e nelle scuole
specializzate per assistenti sanitarie visitatrici devono essere tenute
annualmente due sessioni di esame, l'una estiva e l'altra autunnale.
Art. 29
Al termine dell'anno scolastico deve essere fatto lo scrutinio finale
calcolando la media dei voti riportati dall'allieva, nell'anno, per
il profitto in ciascuna materia, per lo studio, per la condotta e
per l'ordine e precisione in servizio.
Le allieve che non abbiano raggiunta la media di sei decimi, se si
tratta di allieve infermiere, e di sette decimi, se si tratta di aspiranti
a funzioni direttive e di aspiranti ad assistente sanitaria visitatrice,
non sono ammesse agli esami della sessione estiva.
Art. 30
Gli esami di passaggio dal primo al secondo corso delle scuole-convitto
professionali per infermiere hanno luogo nelle epoche stabilite dal
consiglio degli insegnanti.
Detti esami vertono su tutte le materie d'insegnamento teorico e pratico
comprese nel programma e consistono soltanto in una prova orale e
in una prova pratica.
Art. 31
Le commissioni esaminatrici per gli esami di passaggio dal primo al
secondo anno di corso delle scuole-convitto professionali per infermiere
sono presiedute da un membro del consiglio di amministrazione e composte
di tre insegnanti e della direttrice della scuola-convitto.
Le commissioni esaminatrici per gli esami di diploma di infermiera
professionale e per quelli di abilitazione a funzioni direttive sono
costituite come al 1 comma del presente articolo, coll'aggiunta di
un rappresentante del Ministero dell'interno e di un rappresentante
del Ministero dell'educazione nazionale.
Le commissioni esaminatrici per gli esami di diploma per l'esercizio
della professione di assistente sanitaria visitatrice sono costituite
come al 2 comma del presente articolo coll'aggiunta di un rappresentante
del Ministero delle corporazioni; al posto della direttrice della
scuola-convitto vi è la direttrice o il direttore della scuola
specializzata.
Art. 32
Gli esami di Stato per le aspiranti al diploma d'infermiera professionale,
al certificato di abilitazione a funzioni direttive al diploma di
assistente sanitaria visitatrice consistono in una prova scritta,
in una prova pratica ed in una prova orale, secondo i programmi che
verranno approvati a'termini dell'art. 27 del presente regolamento.
L'esame di ciascuna prova, pratica e orale, deve durare non meno di
dieci minuti.
Per la prova scritta, il tempo è fissato dalla commissione
esaminatrice.
I temi per la prova scritta, uguali per tutte le scuole, sono assegnati
direttamente dal Ministero dell'interno, di concerto con quello dell'educazione
nazionale, e, quando si tratti di esami pel diploma di assistenti
sanitarie visitatrici, anche con quello delle corporazioni, e vengono
trasmessi ai presidenti delle commissioni esaminatrici, in plico suggellato,
due giorni prima di quello della prova, che viene fissato per tutto
il Regno.
Art. 33
Nel giorno stabilito per la prova scritta, il presidente della commissione
esaminatrice, fatta verificare l'integrità dei suggelli dai
commissari e dalle candidate, apre il plico e detta il tema ad alta
voce.
Due dei commissari, per turno, vigilano affinché le candidate
non comunichino fra loro e non facciano uso di libri e di manoscritti.
Verificandosi tale infrazione, le candidate sono escluse senz'altro
dall'esame, e se ne prende nota a verbale.
I lavori non debbono essere firmati dalle candidate, bensi consegnati
alla commissione esaminatrice in busta chiusa, nella quale ogni candidata
avrà previamente posta una busta più piccola, ugualmente
chiusa, contenente il proprio nome, cognome e indirizzo.
I lavori debbono essere scritti su carta portante il timbro della
scuola.
È vietato di porre sui lavori o sulle buste qualunque contrassegno,
che renda possibile il riconoscimento delle candidate.
Anche tale infrazione è punita con l'annullamento della prova
e con la esclusione dall'esame.
Sopra ciascuna busta grande contenente il lavoro, due commissari di
turno appongono la propria firma e segnano l'ora della consegna, nella
parte posteriore della busta, attraverso i bordi di chiusura.
Nei giorni stabiliti per la lettura dei temi scritti, la commissione
esaminatrice apre successivamente le singole buste grandi, apponendovi
un numero d'ordine, che dev'essere ripetuto sulla busta piccola e
sul tema.
Avvenuta la votazione su tutti i lavori, vengono aperte le buste piccole
da cui rilevansi i nomi delle candidate.
Delle operazioni compiute in ogni seduta la commissione redige apposito
verbale.
Art. 34
Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti
per ciascuna prova di esame, orale, pratica e scritta.
Per ottenere l'approvazione, l'allieva deve riportare sei decimi in
ciascuna prova di esame, sia di promozione che di diploma, se si tratta
di aspirante al diploma di infermiera professionale.
Per l'iscrizione, invece, al terzo anno di corso per l'abilitazione
a funzioni direttive ed al corso specializzato per assistenti sanitarie
visitatrici, e per il conseguimento del rispettivo certificato di
abilitazione o diploma di Stato, l'aspirante deve avere riportato
non meno di sette decimi in ciascuna prova di esame.
L'allieva riprovata in una o più materie in una sessione è
ammessa alla riparazione in quella successiva.
Non ottenendo l'approvazione neppure in questa ultima, deve ripetere
l'anno.
Riprovata pure al secondo anno, deve lasciare la scuola.
Art. 35
Il diploma di Stato per infermiera professionale, il certificato di
abilitazione a funzioni direttive e il diploma di Stato per assistente
sanitaria visitatrice vengono rilasciati dalle singole scuole e debbono
essere conformi rispettivamente agli annessi modelli A, B e C.
Del rilascio deve prendersi nota nei registri della scuola e nel fascicolo
personale dell'allieva.
I diplomi ed i certificati anzidetti sono sottoposti al pagamento
delle tasse di bollo e di concessione governativa a norma delle disposizioni
vigenti.
I predetti modelli A, B e C possono essere modificati con decreto
del Ministro per l'interno.
Art. 36
Ai componenti delle commissioni esaminatrici di cui al precedente
art. 31 può essere assegnata una medaglia di presenza, che
in ogni caso non deve superare le L. 25, per ogni giorno di adunanza.
Ai componenti medesimi non residenti nel comune ove hanno luogo gli
esami, spetta il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità
giornaliera di soggiorno di L. 70, qualora non appartengano al personale
dipendente dalle Amministrazioni dello Stato.
Agli altri componenti che appartengano al personale suddetto, sono
applicabili le disposizioni di cui agli artt. 180 e 181 del R. decreto
11 novembre 1923, n. 2395.
Tutte le indennità anzidette sono a carico della scuola.
Art. 37
I consigli di amministrazione delle scuole-convitto professionali
per infermiere debbono, nel maggio di ogni anno, rassegnare al Ministero
dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) e al
Ministero dell'educazione nazionale, per il tramite della prefettura,
una relazione riassuntiva dei risultati ottenuti nell'anno precedente,
indicando il numero dei diplomi rilasciati.
Analogamente debbono provvedere le scuole specializzate per assistenti
sanitarie visitatrici, trasmettendo la cennata relazione riassuntiva
anche al Ministero delle corporazioni.
TITOLO VII
Della vigilanza governativa
Art. 38
Nel diritto di vigilanza che, per l'art. 5 del R. decreto-legge 15
agosto 1925, n. 1832, compete ai Ministeri dell'interno e dell'educazione
nazionale sulle scuole-convitto professionali per infermiere e sulle
scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici è
compresa la facoltà di richiedere copia delle deliberazioni
adottate dai rispettivi consigli di amministrazione, di pronunziarne,
in ogni tempo, l'annullamento, di ordinare ispezioni ed inchieste
sull'andamento delle scuole stesse.
Eguale facoltà compete, nel caso di scuole specializzate per
assistenti sanitarie visitatrici, anche al Ministero delle corporazioni.
Il consiglio di amministrazione delle scuole può essere sospeso
dalle sue funzioni con decreto del Ministro per l'interno, emanato
di concerto con quello per l'educazione nazionale, e, quando si tratti
di scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, anche
con quello per le corporazioni.
Col decreto stesso sarà nominato il commissario per la temporanea
gestione della scuola.
Il commissario non potrà rimanere in funzione ordinariamente
per più di tre mesi.
In casi gravi, il Ministro per l'interno, di concerto con quello per
l'educazione e, quando si tratti di scuole specializzate per assistenti
sanitarie visitatrici, anche con quello per le corporazioni, può
sciogliere il consiglio di amministrazione delle scuole e procedere
alla nomina di un commissario straordinario, il quale non potrà
rimanere in funzione ordinariamente per più di sei mesi.
Le spese per il commissario saranno sempre a carico della scuola.
TITOLO VIII
Disposizioni generali e transitorie
Art. 39
Le religiose, che, per regola del loro istituto, non possono prestare
l'assistenza agli uomini, potranno ricevere un diploma professionale
con tale limitazione.
Art. 40
Le scuole-convitto professionali per infermiere esistenti all'atto
della pubblicazione del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832,
siano esse erette o non in ente morale, dovranno regolarizzare la
loro posizione agli effetti del Regio decreto medesimo e del presente
regolamento entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione
del regolamento stesso.
Art. 41
Ai componenti della Commissione prevista all'art. 4 del R. decreto-legge
15 agosto 1925, numero 1832, è assegnata uma medaglia di presenza
di L. 25 per ogni giorno di adunanza.
Ai componenti medesimi non residenti a Roma spetta il rimborso delle
spese di viaggio e l'indennità giornaliera di L. 80, qualora
non appartengano al personale dipendente dalle Amministrazioni dello
Stato. Agli altri componenti che appartengono al personale suddetto,
sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 180 e 181 del R.
decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Tutte le indennità anzidette graveranno sullo stato di previsione
della spesa del Ministero dell'interno, e propriamente a carico dello
stanziamento per le spese delle commissioni tecnico-sanitarie.
Art. 42
Alle infermiere laiche e religiose, che, munite o meno del certificato
di abilitazione di cui all'art. 6 della Legge 23 giugno 1927, n. 1264
, ne facciano domanda al prefetto della provincia di residenza entro
due anni dalla pubblicazione del presente regolamento, e che dimostrino,
in base a documenti e titoli, da valutarsi dalle speciali commissioni
di cui al successivo art. 44, di aver compiuto un conveniente tirocinio
professionale, da valutarsi secondo il servizio effettivamente prestato,
può essere rilasciato:
a) il certificato di ammissione al 2 anno di corso, se il tirocinio
abbia avuto una durata minima di due anni;
b) il diploma di Stato per infermiere professionali, se il tirocinio
abbia avuto una durata minima di quattro anni;
c) il certificato di abilitazione a funzioni direttive, se il tirocinio
professionale abbia avuto una durata minima di sei anni, dei quali
almeno due con funzioni direttive e se l'aspirante dia prova di possedere
una adeguata cultura generale e tecnica.
La durata minima del tirocinio professionale richiesto per il rilascio
del diploma di Stato per infermiere e del certificato di abilitazione
a funzioni direttive, di cui alle lettere b) e c) del precedente comma,
è ridotta alla metà per le infermiere volontarie, laiche
e religiose, che abbiano prestato servizio durante la guerra in ospedali
militari, o militarizzati o di Croce Rossa.
Alle infermiere diplomate da scuole professionali di durata biennale
e di durata triennale, sempreché organizzate a convitto, esistenti
alla data di pubblicazione del presente regolamento, le commissioni
di cui al successivo art. 44 potranno rilasciare rispettivamente il
diploma di Stato per infermiere professionali e il certificato di
abilitazione a funzioni direttive, prescindendo dalla valutazione
di ogni altro titolo e documento e dalla durata del tirocinio professionale
posteriore al conseguimento del diploma.
Art. 43
Alle assistenti sanitarie visitatrici, che ne facciano domanda nei
modi e termini previsti dal precedente articolo e che comprovino in
base a documenti e titoli da valutarsi dalle speciali commissioni,
di cui al successivo art. 44, un conveniente tirocinio professionale,
può essere rilasciato, sempre che detto tirocinio non abbia
avuto una durata inferiore ai quattro anni, il diploma di Stato per
l'esercizio professionale stesso.
Art. 44
Agli effetti e per gli adempimenti previsti dal precedente articolo
42, saranno nominate dal Ministero dell'interno, di concerto con quello
dell'educazione nazionale, speciali commissioni nei più importanti
capoluoghi di provincia.
Analogamente sarà provveduto, agli effetti e per gli adempimenti
previsti dal precedente articolo 43, dal Ministero dell'interno, di
concerto con quello della educazione nazionale e con quello delle
corporazioni.
Dette commissioni sono composte:
a) per il rilascio del certificato di ammissione al secondo anno di
corso, del diploma di Stato per infermiera professionale e del certificato
di abilitazione a funzioni direttive, di un funzionario medico del
Ministero dell'interno di grado non inferiore al sesto, presidente
di un direttore di ospedale, di un direttore di clinica medica o primario
medico, di un direttore di clinica chirurgica o primario chirurgo
e di un'esperta in materia di assistenza infermiera;
b) per il rilascio del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice,
al posto del chirurgo vi sarà un professore universitario di
igiene e al posto dell'esperta in materia di assistenza infermiera
una esperta in materia di assistenza sociale.
Il Ministero dell'interno ha facoltà di stabilire, sentita
la speciale Commissione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 15
agosto 1925, n. 1832, apposite norme di carattere generale per la
valutazione dei titoli.
Ai componenti delle commissioni predette sono applicabili le disposizioni
di cui al 1 , 2 e 3 comma dell'art. 36 del presente regolamento.
La spesa per le indennità e per le medaglie di presenza graverà
sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ed
a carico dello stanziamento per le spese per le commissioni tecnico-sanitarie.
Il diploma di Stato per infermiera, il certificato di abilitazione
a funzioni direttive e il diploma di Stato per assistente sanitaria
visitatrice, di cui ai precedenti articoli 42 e 43, vengono rilasciati
dai prefetti e debbono essere conformi agli annessi modelli D, E e
F.
Art. 45
Scaduto
il termine di cui al precedente art. 42, i posti di infermiere, laiche
o religiose, che si renderanno vacanti negli ospedali dei comuni,
delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di altri enti morali
dovranno essere conferiti ad infermiere professionali munite del diploma
di Stato di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n.
1832.
Le amministrazioni di detti ospedali, prima di provvedere alle nomine
ai cennati posti, dovranno, almeno quindici giorni prima, dare pubblica
notizia delle relative vacanze, mediante avviso da pubblicarsi all'albo
pretorio del comune, nonché dare comunicazione delle vacanze
stesse al prefetto della provincia e alle direzioni delle scuole-convitto
per infermiere professionali esistenti nella provincia e in quelle
limitrofe.
Soltanto quando manchino istanze di persone munite di tale diploma,
si potrà far luogo alla nomina a tali posti di infermiere autorizzate
o abilitate a norma della Legge 23 giugno 1927, n. 1264.
Art. 46
Agli
effetti dell'art. 10 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832,
sono considerati posti di capo-sala tutti i posti di infermiere, laiche
o religiose dei pubblici ospedali, siano o meno contemplati negli
organici del personale di assistenza di detti ospedali, ai quali sono
connesse funzioni di direzione, di controllo e di vigilanza in confronto
dell'altro personale di assistenza infermiera in servizio nella stessa
sala.
Agli stessi effetti, e fino a che non sarà provveduto alla
completa sistemazione dell'assistenza infermiera, ad ogni capo-sala
non si può assegnare un numero di letti superiore a quaranta.
Art. 47
Il
Ministero dell'interno vigila affinché le amministrazioni ospedaliere
provvedano gradualmente all'applicazione dell'art. 10 del R.D.L. 5
agosto 1925, n. 1832, in modo che, allo scadere del termine massimo
dallo stesso articolo fissato, tutti i posti di capo-sala siano coperti
da personale munito di regolare diploma.
Agli effetti del presente articolo, le amministrazioni ospitaliere
devono comunicare ai prefetti, alla fine di ogni anno, l'elenco nominativo
del personale dei capo-sala, con la indicazione della data di assunzione
e del titolo di abilitazione.
Art. 48
Scaduto
il termine di cui al precedente articolo 43, i posti di servizio come
assistenti sanitarie visitatrici, che si renderanno vacanti nelle
istituzioni di carattere medico-sociale e nelle opere di igiene e
di profilassi urbana e rurale, dovranno essere conferiti a persone
munite del diploma di cui all'art. 13 del R.D.L. 15 agosto 1925, n.
1832.
Le amministrazioni pubbliche, prima di provvedere alle nomine ai cennati
posti, dovranno, almeno quindici giorni prima, dare pubblica notizia
delle relative vacanze, mediante avviso da pubblicarsi all'albo pretorio
del comune, nonché dare comunicazione delle vacanze medesime
al prefetto della provincia e alle direzioni delle scuole-convitto
professionali per infermiere e delle scuole specializzate di medicina,
pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici
esistenti nella provincia ed in quelle limitrofe.
Solo quando manchino istanze di persone munite di tale diploma, si
potrà far luogo alla nomina a tali posti di infermiere professionali
munite del diploma di cui all'art. 8 del R.D.L.
15 agosto 1925, n. 1832, o di infermiere autorizzate o abilitate
a norma della Legge 23 giugno 1927, n. 1264.
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